
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 1 dicembre 2006, n. 316
G.U.R.I. 15 marzo 2007, n. 62
Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.
TESTO COORDINATO (al D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;
Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonchè di altri Enti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:
a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;
b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile o una sua Sezione incardinati presso una Direzione generale territoriale del Dipartimento della mobilità sostenibile;
c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio competente della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche previa istanza da parte dell'impresa richiedente, presentata con le modalità previste dal presente decreto;
[d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;] (lettera abrogata) (1)
e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;
f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;
f-bis) GISDIL: la piattaforma relativa alla gestione informatizzata dei servizi di linea, presente sul portale dell'automobilista, finalizzata all'inserimento dei dati concernenti l'esercizio di un nuovo servizio di linea, ovvero il rinnovo o la modifica del medesimo e che consente altresì all'Ufficio motorizzazione civile e al competente Ufficio della Direzione generale di effettuare l'istruttoria di competenza, secondo le direttive impartite dal Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea
(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Le domande di autorizzazione all'esercizio di nuovi servizi di linea, oppure di servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che si svolgono su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri che collega almeno due regioni o province autonome e che possono includere relazioni di traffico infraregionali che non siano già oggetto di contratto di servizio pubblico, salvo che non si tratti di relazioni di traffico che, pur essendo già oggetto di contratto di servizio pubblico, riguardano esclusivamente comuni capoluogo di provincia.
2. Nelle domande di cui al comma 1:
a) è indicata la denominazione della linea oggetto dell'autorizzazione e il relativo codice identificativo, come risultante dal GISDIL;
b) sono allegate le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente nonchè, in caso di raggruppamento di imprese, dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese raggruppate da cui risulta:
1) il numero di iscrizione nel registro elettronico nazionale, di seguito «REN», delle imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e il numero di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonchè i dati anagrafici dell'impresa;
2) il rispetto da parte dell'impresa richiedente delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e), f), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005;
3) ai fini dell'espletamento delle necessarie verifiche antimafia, i dati anagrafici dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», relativamente all'impresa di cui è rappresentante legale;
c) sono allegate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, relativamente all'impresa richiedente ovvero a ciascuna delle imprese raggruppate, rilasciate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 85 del codice antimafia, dalle quali risulti che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo codice antimafia;
d) è allegata, ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, relativamente all'impresa richiedente e, in caso di raggruppamento di imprese, a ciascuna delle imprese raggruppate, la copia conforme della certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT);
e) sono allegate, in caso di imprese subaffidatarie, le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), nonchè la copia conforme della certificazione di cui alla lettera d).
2-bis. L'impresa titolare di autorizzazione, già iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, presenta al competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo di regione o provincia autonoma in cui ha sede legale la medesima impresa, l'istanza di rinnovo senza modifiche dell'autorizzazione in corso di validità di cui è titolare, a cui allega, altresì, la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 285/2005.
[3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).] (comma abrogato) (1)
[4. L'impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).] (comma abrogato) (1)
[5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, la scheda contenente il programma di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, è integrata da una dichiarazione, nella quale l'impresa richiedente è tenuta a precisare che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La dichiarazione è corredata da una cartina stradale, nella quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le località interessate dal nuovo servizio e quelle servite dai servizi di linea oggetto di concessione statale.] (comma abrogato) (1)
[6. All'elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale.] (comma abrogato) (1)
[7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.] (comma abrogato) (1)
Accertamenti e controlli sulle domande
(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Il competente Ufficio della Direzione generale, ricevuta la domanda di cui all'articolo 2, comma 2, verifica:
a) la conformità della stessa a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;
b) l'avvenuto rilascio da parte del competente Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso;
c) sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, l'insussistenza di contratti di servizio pubblico aventi per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.
[2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.] (comma abrogato) (1)
[3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è più redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell'arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.] (comma abrogato) (1)
[4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni, nel cui territorio ricadono le località interessate dalle relazioni di traffico proposte, nonchè a quelli delle regioni limitrofe a tali località, la documentazione prodotta dall'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, al fine di acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico dei servizi di linea già oggetto di concessione statale.] (comma abrogato) (1)
[5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese già titolari di concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto.] (comma abrogato) (1)
[6. Ove la distanza tra la località di salita o di discesa dei viaggiatori di una relazione di traffico, presente in un programma di esercizio di un servizio di linea già oggetto di concessione statale, e la località di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da casa comunale a casa comunale sul percorso stradale più breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta.] (comma abrogato) (1)
[7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l'esito al competente Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall'impresa richiedente.] (comma abrogato) (1)
8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonchè con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
Rilascio dell'autorizzazione
(modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato si conclude entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda.
2-bis. Decorso il termine di cui al comma 2 il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 1, adotta il provvedimento di autorizzazione entro il termine di cui al comma 1. L'autorizzazione, in caso di nuovo servizio di linea o del rinnovo di un servizio di linea già autorizzato, è comunque subordinata all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.
4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. [Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.] (periodo soppresso) (1)
[5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 3, lettera a).] (comma abrogato) (2)
Periodo soppresso dall'art. 4, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124.
Elenco nazionale delle imprese
(modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.
2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.
3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, [nonchè, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale,] (parole soppresse) (1) previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 285/2005.
4. Le imprese non più titolari di autorizzazione sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1.
5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonchè la verifica del versamento dei contributi di iscrizione sono effettuate dal competente Ufficio della Direzione generale. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.
[6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all'Elenco di cui al comma 1, possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.] (comma abrogato) (2)
Domande di modifica dei servizi di linea [e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni] (parole soppresse) (1)
(modificato dall'art. 6, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. L'impresa titolare dell'autorizzazione richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale. La medesima impresa richiede la modifica delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, anche contestualmente al rinnovo della stessa, presentando domanda al competente Ufficio motorizzazione civile.
[2. Fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previamente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. Qualora richieda modifiche delle prescrizioni contenute nella concessione statale, concernenti la realizzazione di una o più relazioni di traffico, l'impresa dimostra altresì la sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta è presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'articolo 2.] (comma abrogato) (2)
[3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione.] (comma abrogato) (2)
4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonchè le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).
5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.
Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea [e alla trasformazione delle concessioni] (parole soppresse) (1)
(modificato e integrato dall'art. 7, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento relativo alle modifiche di un servizio già autorizzato, concernenti:
a) la trasformazione giuridica delle imprese autorizzate, con conseguente modifica del codice fiscale e numero di iscrizione al REN, l'aggiunta di una o più imprese al novero delle imprese riunite o subaffidatarie, la sostituzione dell'impresa titolare dell'autorizzazione e la sostituzione o l'eliminazione di un'impresa associata o subaffidataria;
b) la variazione del percorso e l'inserimento anche di una sola nuova fermata;
c) l'aumento del periodo di esercizio e delle frequenze o la modifica dell'orario al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1-bis, lettera b);
d) l'inserimento di relazioni di traffico infraregionali riguardanti non esclusivamente due comuni, entrambi capoluogo di provincia.
1-bis. Si conclude entro trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda il procedimento concernente le modifiche di un servizio già autorizzato, riguardanti:
a) il mutamento di denominazione delle imprese autorizzate, che mantengono il medesimo codice fiscale e numero di iscrizione al REN;
b) la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze, l'aumento delle frequenze per un periodo non superiore a venti giorni, o lo slittamento di tutti gli orari in modo uniforme;
c) l'inserimento, salvo i casi di cui al comma 1, lettera d), di relazioni di traffico concernenti esclusivamente due comuni entrambi capoluogo di provincia;
d) la modifica dei valori dei prezzi.
1-ter. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 1-bis il silenzio del competente Ufficio della Direzione generale equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le modifiche di cui al comma 1 sono autorizzate, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal presente decreto, dal competente Ufficio della Direzione generale. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettere b) e c), il competente Ufficio della Direzione generale, accerta altresì l'avvenuto rilascio da parte dell'Ufficio motorizzazione civile, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, del nulla osta relativo alla sicurezza del percorso. Nel caso di modifiche di cui al comma 1, lettera d), il competente Ufficio della Direzione generale, sentite le regioni, le province autonome, le province e i comuni, accerta l'insussistenza di contratti di servizio pubblico avente per oggetto relazioni di traffico infraregionali riguardanti almeno un comune non capoluogo di provincia.
[3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all'articolo 13.] (comma abrogato) (2)
4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.
Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali
(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonchè quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.
2. Nel caso di servizi di linea internazionali di cui al presente articolo, l'impresa richiedente l'autorizzazione all'esercizio di tali servizi allega alla domanda una scheda recante tutte le informazioni inerenti allo svolgimento del servizio di linea oggetto di domanda, al programma di esercizio relativo a fermate, relazioni di traffico, prezzi delle relazioni di traffico offerte, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un nuovo servizio di linea o di qualsiasi modifica del medesimo già autorizzata da parte del competente Ufficio della Direzione Generale si conclude entro centoventi giorni decorrenti dalla data del ricevimento della domanda, qualora non si sia tenuto l'incontro di Commissione mista previsto dall'accordo internazionale bilaterale.
Comunicazione di inizio servizio
1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:
a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonchè la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;
b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonchè i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;
c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;
d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.
[2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l'obbligo di adottare la Carta della mobilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005.] (comma abrogato) (1)
Comunicazione di cessazione servizio
1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonchè apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
Impiego ed utilizzo del materiale rotabile
(modificato dall'art. 10, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.
2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nel caso previsto al successivo articolo 12 [, comma 5, lettere a) e d)] (parole soppresse) (1), relativo all'utilizzo di autobus di rinforzo.
Autobus di rinforzo
(modificato dall'art. 11, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Le imprese autorizzate hanno la facoltà, per svolgere un servizio di linea, di prendere in locazione senza conducente autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005, in conformità a quanto previsto dall'articolo 94, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
[2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonchè di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:
a) la denominazione dei soggetti contraenti;
b) la data e la durata del contratto;
c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.] (comma abrogato) (1)
[3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l'Autorità, che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.] (comma abrogato) (1)
[4. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.] (comma abrogato) (1)
[5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:
a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;
c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a centottanta giorni;
d) forza maggiore.] (comma abrogato) (1)
[6. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.] (comma abrogato) (1)
[7. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea».] (comma abrogato) (1)
Modelli della documentazione
(modificato dall'art. 12, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Con circolare della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, sono stabiliti i modelli relativi:
a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
b) alle domande di modifica dei servizi di linea [e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni] (parole soppresse) (1);
c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
e) alla tabella degli orari e del percorso;
[f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;] (lettera abrogata) (2)
g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
[h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.] (lettera abrogata) (2)
Documentazione da tenere a bordo dell'autobus
(modificato dall'art. 13, comma 1, del D.M. Infrastrutture e Mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 124)
1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione conforme a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera g), oppure conforme al formato digitale di cui al comma 1-bis del presente articolo e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla quale risultino:
a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
c) per i conducenti non rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b), la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea;
d) le generalità del conducente e gli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali.
1-bis. Con successivo decreto del Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono disciplinate le specifiche tecniche e le modalità per rendere disponibile la documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione in formato digitale originata dalla apposita applicazione informatica del medesimo Ministero.
[2. Allorchè viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, sulla quale l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonchè la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.] (comma abrogato) (1)
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° dicembre 2006
Il Ministro: BIANCHI
Visto, il Guardasigilli: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 7