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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2007 DELLA COMMISSIONE, 21 dicembre 2007

G.U.U.E. 22 dicembre 2007, n. L 340

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 599/2010)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° gennaio 2008

Applicabile dal: 1° gennaio 2008

______________________________________________________________________

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (2) vieta l'esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.

2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006, l'obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.

3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare significativamente l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

4) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (3) dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

6) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

7) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

8) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

9) Gli articoli 19 ter e 19 sexies del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio (4) impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (5) prevede l'attuazione di piani di impiego congiunto.

12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 409 del 30.12.2006; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007.

(2)

GU L 358 del 31.12.2002. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007).

(3)

GU L 261 del 20.10.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007).

(4)

GU L 351 del 28.12.2002. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004).

(5)

GU L 128 del 21.5.2005.

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CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1° luglio 2011;

c) agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongano in tal senso.

4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006.

5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizioni che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque o dai porti in cui effettuano operazioni di pesca.

7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

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Art. 2

Elenco degli operatori e delle navi

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d'asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l'elenco è aggiornato il 1° gennaio dell'anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell'anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafi 2, 3, 4 e 5, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

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Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "operazione di pesca": qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo;

b) "piano di impiego congiunto": un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

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CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

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Art. 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Ove ciò sia prescritto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell'entrata in porto.

5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

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Art. 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell'assunzione in carico

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

a) le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e

b) le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

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Art. 6

Frequenza di trasmissione

1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c) prima dell'entrata in porto;

d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all'ultima trasmissione effettuata al termine della bordata di pesca e prima dell'entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Il comandante o i suoi mandatari trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.

5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata della bordata di pesca, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

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Art. 7

Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

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Art. 8

Messaggi di ricezione

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

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CAPO III

ESENZIONI

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Art. 9

Esenzioni

1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se effettuano bordate di durata pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari sono esentati dall'obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatari, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall'obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell'articolo 19 ter del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall'obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

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CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 10

Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c) prima dell'entrata in porto;

d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

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Art. 11

Mancata ricezione dei dati

1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

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Art. 12

Impossibilità di accedere ai dati

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati in conformità dell'articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8.

4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8, alla nave è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il capitano o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 13

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

a) l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;

b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;

c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo, di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.

2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d'intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

CAPO V

SCAMBIO DEI DATI E ACCESSO AI DATI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 14

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

1. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è effettuato con il formato definito nell'allegato, basato sul linguaggio XML (extensible mark-up language).

2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4. I dati indicati nell'allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 15

Accesso ai dati

1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.

2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle bordate di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.

3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.

4. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l'accesso on line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 16

Scambio di dati tra Stati membri

1. L'accesso ai dati previsto all'articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.

3. Gli Stati membri:

a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

b) prendono tutte le misure tecniche idonee a proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 17

Autorità unica

1. Ogni Stato membro dispone di un'autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 18 del Reg.(CE) n. 1077/2008.

ALLEGATO

(sostituito dall'allegato del Reg. (CE) n. 1077/2008 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 599/2010)

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

Tabella relativa alle operazioni

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)

1

ELEMENTO DELL'OPERAZIONE

OPS

Elemento dell'operazione: contenitore di primo livello per tutte le operazioni trasmesse all'operazione di servizio web. L'elemento OPS deve contenere uno dei sottoelementi DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Paese di destinazione

AD

Destinazione del messaggio (codice ISO alpha-3 del paese)

C

3

Paese emittente

FR

Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)

C

4

N. dell'operazione

ON

ID unica (AAAAAAAMMGG999999) generata dall'emittente

C

5

Data dell'operazione

OD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

6

Ora dell'operazione

OT

Ora di trasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

7

Indicatore di prova

TS

Pari a 1 se l'operazione è considerata una prova.

O

8

Dati dell'operazione

DAT

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DAT)

CIF

9

Messaggio di conferma

RET

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RET)

CIF

10

Cancella operazione

DEL

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di DEL)

CIF

11

Correzione dell'operazione

COR

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COR)

CIF

12

Operazione di interrogazione

QUE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di QUE)

CIF

13

Operazione di risposta

RSP

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RSP)

CIF

14

.

.

.

.

15

Dati dell'operazione

DAT

Trasmissione di dati del giornali di bordo o della nota di vendita a un altro Stato membro

.

16

Messaggio ERS

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio

C

17

.

.

.

.

18

Cancella operazione

DEL

Operazione di soppressione per richiedere allo Stato membro destinatario di sopprimere i dati precedentemente trasmessi

.

19

Numero di registro

RN

NUMERO di registro da cancellare. (AAAAAAAAMMGG999999)

C

20

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

21

.

.

.

.

22

Correzione dell'operazione

COR

Operazione di correzione per chiedere a un altro Stato membro di correggere i dati precedentemente trasmessi

.

23

Numero del messaggio originale

RN

Numero di registro del messaggio che viene corretto (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

24

Motivo della correzione

RE

Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm. Testo libero per eventuali osservazioni

O

25

Nuovi dati corretti

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio

C

26

.

.

.

.

27

Operazione di conferma

RET

Operazioni di conferma in risposta a un'operazione DAT, DEL o COR

.

28

Numero del messaggio inviato

ON

Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) confermata

C

29

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

30

Motivo del rifiuto

RE

Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

31

.

.

.

.

32

Operazione di interrogazione

QUE

Operazione di interrogazione per ottenere dati del giornale di bordo da un altro Stato membro

.

33

Comandi da eseguire

CD

Può essere uno dei seguenti comandi: get_vessel_data/get_historical_data/get_all_vessel_data

C

34

Tipo di identificativo della nave

ID

Deve essere almeno uno dei seguenti tipi: RC/IR/XR/NA

O

35

Valore di identificativo della nave

IV

Esempio:

O

36

Data di inizio

SD

Data di inizio del periodo richiesto (AAAA-MM-GG)

CIF get_all_ vessel_data

37

Data di conclusione

ED

Data di conclusione del periodo richiesto (AAAA-MM- GG)

O

38

.

.

.

.

39

Operazione di risposta

RSP

Operazione di risposta a un'operazione QUE

.

40

Messaggio ERS

ERS

Include tutti i dati ERS pertinenti, ossia l'intero messaggio

O

41

Stato di ricezione

RS

Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto. Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/ fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

42

Numero dell'operazione

ON

Operazione n. (AAAAAAAMMGG999999) cui si risponde

C

43

Motivo del rifiuto

RE

Se la risposta è negativa, motivo per il quale non vengono forniti dati. Testo libero indicante il motivo del rifiuto

O

44

.

.

.

.

Tabella relativa al giornale di bordo e alla nota di vendita

N.

Nome elemento o attributo

Codice

Descrizione e contenuto

Obbligatorio (C)/Obbligatorio se (CIF) (*)/Facoltativo (O) (**)

45

Messaggio ERS

.

.

.

46

Inizio del messaggio

ERS

Tag indicante l'inizio del messaggio ERS

C

47

Numero (di registrazione) del messaggio

RN

Numero di serie del messaggio (formato AAAAAAAMMGG999999)

C

48

Data (di registrazione) del messaggio

RD

Data di trasmissione del messaggio (AAAA-MM-GG)

C

49

Ora (di registrazione) del messaggio

RT

Ora di ritrasmissione del messaggio (OO:MM in UTC)

C

50

.

.

.

.

51

LOG: dichiarazione relativa al giornale di bordo

.

LOG è una dichiarazione relativa al giornale di bordo

.

52

Devono essere specificati i seguenti attributi

.

Il LOG contiene una o più delle seguenti dichiarazioni: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN

.

53

Inizio della registrazione del giornale di bordo

LOG

Tag indicante l'inizio della registrazione del giornale di bordo

C

54

Numero della nave nel registro della flotta comunitaria (CFR)

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

C

55

Identificazione principale della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

CIF CFR non aggiornato

56

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)

O

57

Nome della nave

NA

Nome della nave

O

58

Nome del comandante

MA

Nome del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)

C

59

Indirizzo del comandante

MD

Indirizzo del comandante (gli eventuali cambiamenti verificatisi nel corso della bordata devono essere comunicati nell'ambito della successiva trasmissione LOG)

C

60

Paese di registrazione

FS

Stato di bandiera nel quale la nave è immatricolata. Codice ISO alpha-3 del paese

C

61

.

.

.

.

62

DEP: elemento di dichiarazione

.

Richiesto ad ogni partenza dal porto, da trasmettere nel messaggio successivo

.

63

Inizio della dichiarazione di partenza

DEP

Tag indicante l'inizio della dichiarazione di partenza dal porto

C

64

Data

DA

Data di partenza (AAAA-MM-GG)

C

65

Ora

TI

Ora di partenza (OO:MM in UTC)

C

66

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

C

67

Attività prevista

AA

Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF dichiarazione dello sforzo richiesto per l'attività prevista

68

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

C

69

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

CIF catture a bordo della nave

70

.

.

.

.

71

FAR: dichiarazione relativa alle attività di pesca

.

Richiesta entro la mezzanotte di ogni giorno trascorso in mare o in risposta a una richiesta dello Stato di bandiera

.

72

Inizio della dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca

FAR

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al rapporto sull'attività di pesca

C

73

Marcatore di ultimo rapporto

LR

Marcatore indicante che si tratta dell'ultimo rapporto FAR che verrà inviato (LR=1)

CIF ultimo messaggio

74

Marcatore di ispezione

IS

Marcatore indicante che il rapporto sull'attività di pesca è stato ricevuto a seguito di un'ispezione svolta a bordo della nave (IS=1)

CIF è stata effettuata un'ispezione

75

Data

DA

Data in relazione alla quale vengono comunicate le attività di pesca durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

76

Ora

TI

Ora di inizio dell'attività di pesca (OO:MM in UTC)

O

77

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Specificata se non sono state effettuate catture (ai fini dello sforzo di pesca). Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF non esistono SPE da registrare

78

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca

O

79

Tempo di pesca

DU

Durata delle attività di pesca in minuti (definita "tempo di pesca"), pari al numero di ore trascorse in mare meno il tempo impiegato per il transito verso, tra o dalle zone di pesca, nonché i periodi in cui la nave naviga alla cappa, è inattiva o in attesa di riparazione

CIF richiesto (**)

80

Sottodichiarazione relativa agli attrezzi

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

CIF impiego di attrezzi

81

Sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GLS)

CIF richiesto dalle norme (**)

82

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni

SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE) CIF sono state effettuate catture

83

.

.

.

.

84

RLC: dichiarazione relativa al trasferimento

.

Utilizzata quando la totalità delle catture o una parte di esse viene trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave o dalla stiva di una nave o dai suoi attrezzi di pesca a una nassa, un contenitore o una gabbia esterni in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco

.

85

Inizio della dichiarazione di trasferimento

RLC

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di trasferimento

C

86

Data

DA

Data di trasferimento delle catture durante la permanenza in mare della nave (AAAA-MM-GG)

C

87

Ora

TI

Ora del trasferimento (OO:MM in UTC)

C

88

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

CIF operazione di pesca in comune e nave UE

89

Indicativo di chiamata radio della nave ricevente

TT

Indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

CIF operazione di pesca in comune

90

Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Stato di bandiera della nave che riceve le catture (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF operazione di pesca in comune

91

Numeri CFR dell'altra o delle altre navi partecipanti

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

CIF operazione di pesca in comune e il partner è una nave UE

92

Indicativo di chiamata radio dell'altra o delle altre navi partecipanti

TF

Indicativo internazionale di chiamata radio dell'altra o delle altre navi partecipanti

CIF operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

93

Stato/i di bandiera dell'altra o delle altre navi partecipanti

FC

Stato di bandiera della nave o delle navi partecipanti (codice ISO alpha-3 del paese)

CIF operazione di pesca in comune e presenza di altre navi

94

Trasferimento verso

RT

Codice di 3 lettere per la destinazione del trasferimento (nassa: KNE, gabbia: CGE, ecc.). Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

CIF

95

Sottodichiarazione POS

POS

Luogo del trasferimento (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

96

Sottodichiarazione relativa alle catture (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

Quantitativo di pesce trasferito (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

97

.

.

.

.

98

TRA: dichiarazione di trasbordo

.

Per ogni trasbordo di catture è richiesta una dichiarazione sia della nave cedente, sia di quella ricevente

.

99

Inizio della dichiarazione di trasbordo

TRA

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione relativa al trasbordo

C

100

Data

DA

Inizio TRA (AAAA-MM-GG)

C

101

Ora

TI

Inizio TRA (OO:MM in UTC)

C

102

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui ha avuto luogo il trasbordo. Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF il trasbordo ha avuto luogo in mare

103

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

CIF il trasbordo ha avuto luogo in porto

104

Numero CFR della nave ricevente

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell'Unione europea

105

Trasbordi: nave ricevente

TT

Se nave cedente: indicativo internazionale di chiamata radio della nave ricevente

C

106

Trasbordi: Stato di bandiera della nave ricevente

TC

Se nave cedente: Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

107

Numero CFR della nave cedente

RF

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

CIF nave da pesca dell'Unione europea

108

Trasbordi: nave (cedente)

TF

Se nave ricevente: indicativo internazionale di chiamata radio della nave cedente

C

109

Trasbordi: Stato di bandiera della nave cedente

FC

Se nave ricevente: Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)

C

110

Sottodichiarazione POS

POS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF richiesto (**) (acque NEAFC, NAFO o pesca del tonno rosso)

111

Catture oggetto di trasbordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

112

.

.

.

.

113

COE: dichiarazione di entrata nella zona

.

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

.

114

Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo:entrata nella zona

COE

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo

C

115

Data

DA

Data di entrata (AAAA-MM-GG)

C

116

ORA

TI

Ora di entrata (OO:MM in UTC)

C

117

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all'interno della zona (specie bentoniche e pelagiche, pettinidi, granchi). Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

118

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave. Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

119

Sottodichiarazione relativa alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

120

.

.

.

.

121

COX: dichiarazione di uscita dalla zona

.

Se la pesca avviene in una zona di ricostituzione di uno stock o nelle acque occidentali

.

122

Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo: uscita dalla zona

COX

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo

C

123

Data

DA

Data di uscita (AAAA-MM-GG)

C

124

Ora

TI

Ora di uscita (OO:MM in UTC)

C

125

Specie bersaglio

TS

Specie bersaglio all'interno della zona (specie bentoniche e pelagiche, pettinidi, granchi). Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

CIF non si svolgono altre attività di pesca

126

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Localizzazione geografica della nave. Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF non si svolgono altre attività di pesca

127

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell'uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

128

Sottodichiarazione relativa alle catture effettuate

SPE

Catture effettuate durante la presenza nella zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

O

129

.

.

.

.

130

CRO: dichiarazione di attraversamento di una zona

.

In caso di attraversamento di una zona di ricostituzione o di una zona delle acque occidentali

.

131

Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo:attraversamento di una zona

CRO

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di attraversamento della zona di sforzo (senza operazioni di pesca). Nelle dichiarazioni COE e COX devono essere specificati unicamente DA, TI e POS

C

132

Dichiarazione di entrata nella zona

COE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

133

Dichiarazione di uscita dalla zona

COX

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

134

.

.

.

.

135

TRZ: dichiarazione di pesca transzonale

.

In caso di pesca transzonale

.

136

Dichiarazione relativa all'inizio dello sforzo:pesca transzonale

TRZ

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di pesca transzonale

C

137

Dichiarazione di entrata

COE

Prima entrata (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COE)

C

138

Dichiarazione di uscita

COX

Ultima uscita (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di COX)

C

139

.

.

.

.

140

INS: dichiarazione di ispezione

.

Deve essere presentata dalle autorità ma non dal comandante

.

141

Inizio della dichiarazione di ispezione

INS

Tag indicante l'inizio di una sottodichiarazione di ispezione

O

142

Paese di ispezione

IC

Codice ISO alpha-3 del paese

C

143

Ispettore incaricato

IA

Per ciascuno Stato fornire un codice a quattro cifre che identifichi il relativo ispettore

C

144

Data

DA

Data di ispezione (AAAA-MM-GG)

C

145

Ora

TI

Ora di ispezione (OO:MM in UTC)

C

146

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento dell'ispezione (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

147

.

.

.

.

148

DIS: dichiarazione di rigetto in mare

.

.

CIF richiesto (**) (acque NEAFC o NAFO)

149

Inizio della dichiarazione di rigetto in mare

DIS

Tag contenente i dettagli del pesce rigettato in mare

C

150

Data

DA

Data del rigetto in mare (AAAA-MM-GG)

C

151

Ora

TI

Ora del rigetto in mare (OO:MM in UTC)

C

152

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione al momento del rigetto in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

153

Sottodichiarazione relativa al pesce rigettato in mare

SPE

Pesce rigettato in mare (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

154

.

.

.

.

155

PNO: dichiarazione relativa alla notifica preventiva di rientro

.

Da trasmettere prima del rientro in porto o se richiesto dalla normativa UE

CIF richiesto (**)

156

Inizio della notifica preventiva

PNO

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di notifica preventiva

C

157

Data prevista di arrivo in porto

PD

Data prevista di arrivo/attraversamento (AAAA-MM-GG)

C

158

Ora prevista di arrivo in porto

PT

Ora prevista di arrivo/attraversamento (OO:MM in UTC)

C

159

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha 2) + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

160

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona di pesca da utilizzare per la notifica preventiva del merluzzo bianco. Elenco dei codici relativi alle zone di pesca e le zone di sforzo/conservazione disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

CIF nel mar Baltico

161

Data prevista

DA

Data di sbarco prevista (AAAA-MM-GG) nel Baltico per uscita dalla zona

CIF nel mar Baltico

162

Ora prevista

TI

Ora di sbarco prevista (OO:MM in UTC) nel Baltico per uscita dalla zona

CIF nel mar Baltico

163

Sottodichiarazioni relative alle catture a bordo (sottodichiarazioni SPE relative all'elenco delle specie)

SPE

Catture a bordo (se pelagiche è richiesta la zona CIEM) (Cfr. dettagli della sottodichiarazione SPE)

C

164

Sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Posizione di entrata/uscita dal settore/zona (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

165

.

.

.

.

166

EOF: dichiarazione relativa alla fine della pesca

.

Da trasmettere immediatamente dopo l'ultima operazione di pesca e prima di tornare in porto e procedere allo sbarco del pesce

.

167

Inizio della convalida della dichiarazione di cattura

EOF

Tag indicante il completamento delle operazioni di pesca prima del rientro in porto

C

168

Data

DA

Data di convalida (AAAA-MM-GG)

C

169

Ora

TI

Ora di convalida (OO:MM in UTC)

C

170

.

.

.

.

171

RTP: dichiarazione di rientro in porto

.

Da trasmettere al momento dell'entrata in porto, dopo ogni dichiarazione PNO e prima di ogni sbarco di pesce

.

172

Inizio della dichiarazione di rientro in porto

RTP

Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca

C

173

Data

DA

Data di rientro (AAAA-MM-GG)

C

174

Ora

TI

Ora di rientro (OO:MM in UTC)

C

175

Nome del porto

PO

Elenco (CCPPP) dei codici del porto (codice ISO alpha-2 del paese + codice del porto a 3 lettere). http://ec.europa. eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

176

Motivo del rientro

RE

Motivo del rientro in porto (per es. riparo, imbarco di rifornimenti, sbarco). Elenco dei motivi disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

CIF

177

Attrezzi a bordo

GEA

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GEA)

O

178

.

.

.

.

179

LAN: dichiarazione di sbarco

.

Da trasmettere dopo lo sbarco delle catture

.

180

Inizio della dichiarazione di sbarco

LAN

Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di sbarco

C

181

Data

DA

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

182

Ora

TI

Ora di sbarco (OO:MM in UTC)

C

183

Tipo di emittente

TS

Codice a 3 lettere (MAS: comandante, REP: suo mandatario, AGE: agente)

C

184

Nome del porto

PO

Codice del porto (codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha 2) + codice del porto a 3 lettere). Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

185

Sottodichiarazione relativa alle catture sbarcate (elenco delle SPE con sottodichiarazioni PRO)

SPE

Specie, zone di pesca, peso delle catture sbarcate, relativi attrezzi e presentazioni (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

186

.

.

.

.

187

POS: sottodichiarazione relativa alla posizione

.

.

.

188

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

POS

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

189

Latitudine (decimali)

LT

Latitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

190

Longitudine (decimali)

LG

Longitudine espressa conformemente al formato WGS84 utilizzato per il VMS

C

191

.

.

.

.

192

GEA: sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi

.

.

.

193

Inizio della sottodichiarazione relativa all'utilizzo di attrezzi

GEA

Tag contenente le coordinate della posizione geografica

C

194

Tipo di attrezzo

GE

Codice dell'attrezzo in base alla "Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca" della FAO

C

195

Dimensione delle maglie

ME

Dimensioni delle maglie (in millimetri)

CIF l'attrezzo ha maglie soggette a requisiti di dimensioni

196

Capacità dell'attrezzo

GC

Dimensione e numero degli attrezzi

CIF richiesto per il tipo di attrezzo utilizzato

197

Operazioni di pesca

FO

Numero di operazioni di pesca (cale) per periodo di 24 ore

CIF la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

198

Tempo di pesca

DU

Numero di ore di utilizzo dell'attrezzo

CIF la nave possiede una licenza per la pesca degli stock di acque profonde

199

Sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo

GES

Dichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GES)

CIF richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

200

Sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo

GER

Dichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GER)

CIF richiesto (**) (la nave usa attrezzi statici o fissi)

201

Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco

GIL

Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di GIL) CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

202

Profondità di pesca

FD

Distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca (in metri). Si applica alle navi che usano attrezzi trainati, palangari e reti fisse

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

203

Numero medio di ami utilizzati sui palangari

NH

Il numero medio di ami utilizzati sui palangari

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

204

Lunghezza media delle reti

GL

Lunghezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

205

Altezza media delle reti

GD

Altezza media delle reti nel caso di uso di reti fisse (in metri)

CIF la pesca è effettuata in acque profonde e nelle acque norvegesi

206

.

.

.

.

207

GES: sottodichiarazione relativa alla cala dell'attrezzo

.

.

CIF richiesto dalle norme (**)

208

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GES

Tag contenente informazioni sulla cala dell'attrezzo

C

209

Data

DA

Data di cala dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

210

Ora

TI

Ora di cala dell'attrezzo (OO:MM in UTC)

C

211

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento della cala dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

212

.

.

.

.

213

GER: sottodichiarazione relativa al recupero dell'attrezzo

.

.

CIF richiesto dalle norme (**)

214

Inizio della sottodichiarazione relativa alla posizione

GER

Tag contenente informazioni sul recupero dell'attrezzo

C

215

Data

DA

Data di recupero dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

216

Ora

TI

Ora di recupero dell'attrezzo (OO:MM in UTC)

C

217

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione al momento del recupero dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

218

.

.

.

.

219

GIL: Sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco

.

.

CIF la nave dispone di permessi per le zone CIEM IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k e XII

220

Inizio della sottodichiarazione relativa all'uso di reti da imbrocco

GIL

Tag indicante l'inizio dell'uso di reti da imbrocco

.

221

Lunghezza nominale di una rete

NL

Informazioni richieste da registrare nel corso di ciascuna bordata (in metri)

C

222

Numero di reti

NN

Numero di reti in un insieme

C

223

Numero di insiemi

FL

Numero di insiemi impiegati

C

224

Sottodichiarazione POS

POS

Posizione di ciascun insieme di reti calato (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

C

225

Profondità di ciascun insieme di reti calato

FD

Profondità di ciascun insieme di reti calato (distanza fra la superficie dell'acqua e la parte più bassa dell'attrezzo da pesca)

C

226

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato

ST

Tempo di immersione di ciascun insieme di reti calato (in ore)

C

227

.

.

.

.

228

GLS: sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

.

Perdita di attrezzi fissi

CIF richiesto dalle norme (**)

229

Inizio della sottodichiarazione relativa alla perdita di attrezzi

GLS

Dati relativi all'attrezzo fisso perduto

.

230

Data di perdita dell'attrezzo

DA

Data di perdita dell'attrezzo (AAAA-MM-GG)

C

231

Numero di unità

NN

Numero di attrezzi perduti

CIF

232

Sottodichiarazione POS

POS

Ultima posizione conosciuta dell'attrezzo (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di POS)

CIF

233

.

.

.

.

234

RAS: Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

Zona interessata in funzione dei requisiti applicabili in materia di informazione: almeno un campo deve essere compilato. L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare

CIF

235

Zona FAO

FA

Zona FAO (p. es. 27)

CIF

236

Sottozona FAO (CIEM)

SA

Sottozona FAO (CIEM) (p. es. 3)

CIF

237

Divisione FAO (CIEM)

ID

Divisione FAO (CIEM) (p. es. d)

CIF

238

Sottodivisione FAO (CIEM)

SD

Sottodivisione FAO (CIEM) (p. es. 24) (da leggersi congiuntamente con le precedenti, ossia 27.3.d.24)

CIF

239

Zona economica

EZ

Zona economica

CIF

240

Riquadro statistico CIEM

SR

Riquadro statistico CIEM (p. es. 49E6)

CIF

241

Zona di sforzo di pesca

FE

Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

CIF

242

.

.

.

.

243

SPE: sottodichiarazione relativa alle specie

.

Quantitativo aggregato per specie

.

244

Inizio della sottodichiarazione relativa alle specie

SPE

Dati relativi alle catture suddivisi per specie catturata

C

245

Nome delle specie

SN

Nome delle specie (codice FAO alpha-3)

C

246

Peso del pesce

WT

In funzione del contesto questa voce può contenere: 1. peso totale del pesce (in chilogrammi) nel periodo di cattura; 2. peso totale del pesce (in chilogrammi) a bordo (aggregato); o 3. peso totale del pesce (in chilogrammi) sbarcato 4. peso totale del pesce rigettato in mare o usato come esca viva

CIF non vengono contate le specie; nella pesca del tonno rosso

247

Numero di esemplari

NF

Numero di pesci (se la cattura deve essere registrata in numero di esemplari, come nel caso del salmone e del tonno)

CIF pesca del salmone e del tonno

248

Quantitativo trasportato nelle reti

NQ

Stima del quantitativo trasportato nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno vivo

249

Numero di esemplari trasportati nelle reti

NB

Stima del numero di esemplari trasportati nelle reti (anziché nella stiva)

CIF tonno vivo

250

Sottodichiarazione relativa alla zona interessata

RAS

La zona geografica in cui è stata prelevata la maggior parte delle catture Elenco dei codici disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm (Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di RAS)

C

251

Tipo di attrezzo

GE

Codice alfabetico in base alla "Classificazione Statistica Internazionale Standardizzata degli Attrezzi da Pesca" della FAO

CIF la dichiarazione di sbarco riguarda unicamente determinate specie e zone di cattura

252

Sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di PRO)

CIF dichiarazione di sbarco (trasbordo)

253

.

.

.

.

254

PRO: sottodichiarazione relativa alla trasformazione

Trasformazione/presentazione per ciascuna specie sbarcata

.

255

Inizio della sottodichiarazione relativa alla trasformazione

PRO

Tag contenente i dettagli della trasformazione del pesce

C

256

Categoria di freschezza del pesce

FF

Categoria di freschezza del pesce (A, B, E, V, SO)

CIF nota di vendita

257

Stato di conservazione

PS

Codice alfabetico per lo stato di conservazione del pesce (per es. vivo, congelato, salato). Elenco dei codici disponibile all'indirizzo:http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ control_enforcement/ers_it.htm

C

258

Presentazione del pesce

PR

Codice alfabetico per la presentazione del prodotto (tipo di trasformazione). Usare i codici pubblicati al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_ enforcement/ers_it.htm

C

259

Tipo di imballaggio usato nella trasformazione

TY

Codice a 3 lettere (CRT=cartoni, BOX=casse, BGS=sacchi, BLC=blocchi)

CIF per TRA, O per LAN

260

Numero di confezioni

NN

Numero di confezioni:cartoni, casse, sacchi, container, blocchi, ecc.

CIF per TRA, O per LAN

261

Peso medio per unità di confezionamento

AW

Peso del prodotto (kg)

CIF per TRA, O per LAN

262

Coefficiente di conversione

CF

Coefficiente numerico applicato per convertire il peso del pesce trasformato in peso di pesce vivo

O

263

.

.

.

.

264

SAL: dichiarazione relativa alla nota di vendita

.

SAL è un messaggio relativo alle vendite

.

265

Devono essere specificati i seguenti attributi

.

Un messaggio relativo alle vendite può riguardare una nota di vendita o un'assunzione in carico

.

266

Inizio della registrazione relativa alle vendite

SAL

Tag indicante l'inizio della registrazione relativa alle vendite

C

267

Numero della nave nel registro della flotta comunitaria

IR

In formato AAAXXXXXXXXX, dove A è una lettera maiuscola indicante il paese di prima registrazione nell'UE e X è una lettera o un numero

C

268

Indicativo di chiamata radio della nave

RC

Indicativo internazionale di chiamata radio

CIF CFR non aggiornato

269

Identificazione esterna della nave

XR

Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

O

270

Paese di registrazione

FS

Codice ISO alpha-3 del paese

C

271

Nome della nave

NA

Nome della nave che ha sbarcato il pesce

O

272

Dichiarazione SLI

SLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SLI)

CIF vendita

273

Dichiarazione TLI

TLI

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di TLI)

CIF assunzione in carico

274

.

.

.

.

275

SLI: dichiarazione relativa a una vendita

.

.

.

276

Inizio della dichiarazione relativa a una vendita

SLI

Tag contenente i dettagli della vendita di una partita

C

277

Data

DA

Data della vendita (AAAA-MM-GG)

C

278

Paese di vendita

SC

Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha- 3 del paese)

C

279

Luogo di vendita

SL

Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

280

Nome del venditore

NS

Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che vende il pesce

C

281

Nome dell'acquirente

NB

Nome dell'organismo o della persona che acquista il pesce

C

282

Numero di riferimento del contratto di vendita

CN

Numero di riferimento del contratto di vendita

O

283

Sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

284

Sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CSS)

C

285

.

.

.

.

286

Sottodichiarazione SRC

.

Le autorità dello Stato di bandiera risalgono al documento di origine a partire dai dati contenuti nel giornale di bordo e da quelli relativi agli sbarchi

.

287

Inizio della sottodichiarazione relativa al documento di origine

SRC

Tag contenente i dettagli del documento di origine per la partita venduta

C

288

Data di sbarco

DL

Data di sbarco (AAAA-MM-GG)

C

289

Paese e nome del porto

PO

Paese e nome del porto per il luogo di sbarco.Elenco dei codici dei porti (CCPPP) disponibile all'indirizzo: http://ec. europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_it.htm

C

290

.

.

.

.

291

Sottodichiarazione CSS

.

.

.

292

Inizio della sottodichiarazione relativa alla partita venduta

CSS

Tag contenente i dettagli della merce venduta

C

293

Prezzo del pesce

FP

Prezzo al kg

C

294

Valuta di vendita

CR

Valuta del prezzo di vendita.L'elenco dei codici/simboli delle valute sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

C

295

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8;una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

CIF

296

Destinazione del prodotto (uso)

PP

Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali

CIF

297

Ritirata

WD

Catture ritirate tramite un'organizzazione di produttori (Y-sì, N-no, T-temporaneamente)

C

298

Codice di utilizzazione OP

OP

L'elenco dei codici sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare

O

299

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

300

TLI: dichiarazione di assunzione in carico

.

.

.

301

Inizio della dichiarazione di TLI

TLI

Tag indicante i dettagli dell'assunzione in carico

C

302

Data

DA

Data dell'assunzione in carico (AAAA-MM-GG)

C

303

Paese di assunzione in carico

SC

Paese in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico (codice ISO alpha-3 del paese)

C

304

Luogo di assunzione in carico

SL

Codice del porto o nome della località (se non si tratta di un porto) in cui ha avuto luogo l'assunzione in carico. L'elenco sarà pubblicato sul sito internet della CE a un indirizzo da specificare (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ control_enforcement_it.htm).

C

305

Nome dell'organizzazione responsabile dell'assunzione in carico

NT

Nome dell'organizzazione che ha preso in carico il pesce

C

306

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

CN

Numero di riferimento del contratto di assunzione in carico

O

307

Sottodichiarazione SRC

SRC

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SRC)

C

308

Sottodichiarazione relativa alla partita assunta in carico

CST

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di CST)

C

309

.

.

.

.

310

Sottodichiarazione CST

.

.

.

311

Inizio della riga per ciascuna partita assunta in carico

CST

Tag contenente dati particolareggiati per ciascuna specie assunta in carico

C

312

Categoria di taglia del pesce

SF

Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)

O

313

Specie nella partita

SPE

(Cfr. dettagli dei sottoelementi e attributi di SPE)

C

NOTE

(*) Obbligatorio se richiesto dalle norme comunitarie o internazionali o da accordi bilaterali.

(**) Quando la condizione CIF non si applica l'attributo è opzionale. 1. Definizioni dei set di caratteri disponibili all'indirizzo: http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556used Per ERS: set di caratteri occidentali (UTF-8). 2. Tutti i codici (o i necessari riferimenti) saranno elencati sul sito internet della DG Pesca a un indirizzo da specificare: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/ control_enforcement_it.htm (inclusi i codici per le correzioni, i porti, le zone di pesca, l'intenzione di lasciare il porto, i motivi del ritorno in porto, i tipi di pesca o di specie bersaglio, i codici per l'entrata in zone di conservazione o di sforzo e altri codici o riferimenti). 3. I codici a 3 caratteri sono elementi XML (codice a 3 caratteri), quelli a 2 caratteri sono attributi XML. 4. I file XML campione e la definizione XSD di riferimento del presente allegato saranno pubblicati sul sito Internet della CE a un indirizzo da specificare. 5. Tutti i pesi nella tabella sono espressi in chilogrammi e, se necessario, con un'approssimazione di due decimali."