
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
REGOLAMENTO (CE) N. 1966/2006 DEL CONSIGLIO, 21 dicembre 2006
G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409
Registrazione e trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e sistemi di telerilevamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 6 gennaio 2007
Applicabile dal: 6 gennaio 2007
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N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (1) istituisce un quadro destinato a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
2) Ai fini del conseguimento degli obiettivi connessi alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche è necessario disciplinare l'accesso alle acque e alle risorse, segnatamente attraverso una limitazione delle catture e dello sforzo di pesca e l'adozione di misure tecniche riguardanti i metodi e gli attrezzi da pesca e le taglie delle catture.
3) Pertanto, ai fini di una corretta gestione delle possibilità di pesca e del conseguimento dei suddetti obiettivi, è necessario procedere al controllo delle attività di pesca avvalendosi dei sistemi più adeguati. Il controllo dei quantitativi catturati è principalmente effettuato mediante la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, ai trasbordi, ai trasporti e alle vendite, mentre il controllo dello sforzo di pesca è principalmente effettuato mediante la raccolta di dati riguardanti le caratteristiche dei pescherecci, la durata delle attività di pesca e gli attrezzi utilizzati. Inoltre le tecniche di telerilevamento consentono alle autorità preposte al controllo della pesca di individuare i pescherecci presenti in una determinata zona. Grazie alla combinazione di tutti questi sistemi è possibile ottenere informazioni più accurate.
4) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 prevede, rispettivamente all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23, paragrafo 3, che nel 2004 il Consiglio decida riguardo all'obbligo di registrare e trasmettere per via elettronica informazioni sulle attività di pesca, compresi i dati riguardanti gli sbarchi o i trasbordi di catture e le note di vendita, e sull'obbligo di istituire un sistema di telerilevamento.
5) Nel corso degli ultimi anni alcuni Stati membri ed altri paesi hanno realizzato una serie di progetti pilota in materia di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento. Tali progetti si sono rivelati validi e di sicuro interesse economico.
6) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), prevede che i capitani dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni.
7) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce che i prodotti della pesca siano venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati.
8) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca, presentino alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio una nota di vendita.
9) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che il capitano di un peschereccio comunitario la cui lunghezza fuoritutto è di almeno 10 metri, oppure il suo mandatario, presenti una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio avviene lo sbarco.
10) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non abbia luogo nello Stato membro in cui i prodotti sono stati sbarcati, lo Stato membro responsabile del controllo della prima immissione in commercio assicuri che una copia della nota di vendita sia presentata il più presto possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti in questione.
11) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede che gli Stati membri creino basi di dati informatizzate e definiscano un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.
12) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 prevede inoltre che una dichiarazione di assunzione in carico, di responsabilità del suo titolare, sia presentata alle autorità competenti qualora i prodotti non siano messi in vendita o siano destinati ad una messa in vendita ulteriore.
13) Il telerilevamento dovrebbe essere utilizzato soltanto qualora sia chiaramente comprovato un beneficio in termine di costi rispetto al solo uso dei tradizionali mezzi di controllo quali navi e aeromobili di sorveglianza della
pesca nella rilevazione di pescherecci che svolgono attività illegali.
14) E' quindi opportuno stabilire le condizioni per l'utilizzo, a fini di controllo, di sistemi di registrazione e trasmissione elettronica dei dati e di telerilevamento.
15) I formati che le autorità nazionali competenti utilizzeranno per lo scambio di informazioni a fini di controllo e di ispezione dovrebbero essere definiti nelle modalità di applicazione.
16) Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere in merito ai formati utilizzati per la trasmissione dei dati dai pescherecci battenti la sua bandiera.
17) Gli investimenti correlati all'applicazione delle tecnologie di controllo sono ammissibili nel quadro del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (3).
18) E' opportuno che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento siano adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 358 del 31.12.2002.
GU L 261 del 20.10.1993. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005).
GU L 160 del 14.6.2006.
GU L 184 del 17.7.1999. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006).
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Registrazione e trasmissione elettronica dei dati
1. Il comandante di un peschereccio comunitario registra per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca, che è tenuto a registrare in un giornale di bordo e in una dichiarazione di trasbordo, quali definiti dalla pertinente normativa comunitaria, e trasmette i dati suddetti per via elettronica all'autorità competente dello Stato di bandiera.
2. Il comandante di un peschereccio comunitario oppure il suo mandatario registra per via elettronica i dati riguardanti le attività di pesca, che è tenuto a registrare, in una dichiarazione di sbarco, quale definita dalla pertinente normativa comunitaria, e trasmette i dati suddetti per via elettronica all'autorità competente dello Stato di bandiera.
3. La prima nota di vendita e, ove opportuno, la dichiarazione di assunzione in carico sono registrate e trasmesse per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio da un acquirente registrato, un centro d'asta registrato o da un'altra entità o persona autorizzata dagli Stati membri quale responsabile della prima vendita dei prodotti della pesca.
4. Gli Stati membri devono disporre delle strutture tecniche e amministrative necessarie ai fini della ricezione, del trattamento, del controllo incrociato e della trasmissione per via elettronica dei dati contenuti, come minimo, nel giornale di bordo, nella dichiarazione di trasbordo, nella dichiarazione di sbarco, nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Periodicità e autenticità dei dati
1. Il comandante di un peschereccio trasmette i pertinenti dati del giornale di bordo almeno una volta al giorno. Egli invia siffatti dati su richiesta dell'autorità competente dello Stato di bandiera. In ogni caso trasmette i pertinenti dati del giornale di bordo dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca, prima di entrare in porto.
2. I dati contenuti nel giornale di bordo, nella dichiarazione di trasbordo e nella dichiarazione di sbarco registrati dall'autorità competente dello Stato di bandiera fanno fede alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.
3. Le informazioni e i dati contenuti nella prima nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico registrati dall'autorità competente di uno Stato membro fanno fede alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Applicazione progressiva
1. L'obbligo di registrazione e trasmissione elettronica dei dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica ai comandanti dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 5 e ai comandanti dei pescherecci di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può obbligare o autorizzare, a decorrere dalla data che cade 12 mesi dopo l'entrata in vigore delle modalità di applicazione di cui all'articolo 5, i comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 1 di lunghezza fuoritutto pari o inferiore a 15 metri battenti la sua bandiera a registrare e trasmettere per via elettronica i dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2.
3. Le autorità competenti di uno Stato membro costiero accettano le relazioni ricevute per via elettronica dallo Stato membro di bandiera contenenti i dati relativi ai pescherecci di cui al paragrafo 2.
4. L'obbligo di registrazione elettronica delle note di vendita si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri quali responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca con fatturato annuo proveniente dalle vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Telerilevamento
A decorrere dal 1° gennaio 2009 e qualora sia chiaramente dimostrato un beneficio in termini di costi rispetto all'uso dei tradizionali mezzi di controllo nella rilevazione di pescherecci che svolgono attività illegali, gli Stati membri prendono le opportune disposizioni, affinché i rispettivi centri di controllo della pesca dispongano della capacità tecnica che consenta di confrontare le posizioni ottenute da immagini telerilevate trasmesse via satellite o mediante altri sistemi equivalenti con i dati ricevuti dal sistema di controllo dei pescherecci, al fine di accertare la presenza di pescherecci in una determinata zona.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Modalità di applicazione
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Esse stabiliscono in particolare:
1) le condizioni alle quali le autorità nazionali competenti si scambieranno le informazioni a fini di controllo e di ispezione, garantendone la riservatezza e garantendo che gli Stati costieri possano accedere a tali informazioni;
2) il contenuto dei messaggi da trasmettere;
3) i formati che le autorità nazionali competenti utilizzeranno per lo scambio delle informazioni a fini di controllo e di ispezione;
4) le condizioni relative alla registrazione e trasmissione dei dati contenuti nella nota di vendita e nella dichiarazione di assunzione in carico;
5) le disposizioni che consentono a ciascuno Stato membro di estendere l'obbligo di trasmissione elettronica ai pescherecci di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
6) le esenzioni dall'obbligo di trasmettere per via elettronica le dichiarazioni di sbarco e le condizioni e i requisiti di notifica applicabili alla fornitura di informazioni allo Stato costiero in merito a tali esenzioni;
7) le esenzioni, intese a ridurre l'onere amministrativo degli operatori, da determinate disposizioni di controllo previste dalla normativa comunitaria per i pescherecci che registrano e trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;
8) le disposizioni relative alla registrazione e trasmissione dei dati di cui all'articolo 1 in caso di problemi tecnici.
N.d.R.: Il presente regolamento è stato sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 febbraio 2007, n. L 36.
Il presente regolamento è stato ABROGATO, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, dall'art. 122 del Reg. (CE) n. 1224/2009.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA