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COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 aprile 2007, n. 22

G.U.R.I. 25 giugno 2007, n. 145

Criteri e modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti U.E. sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà - Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35. (Deliberazione n. 22/07).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. n. C244/2004);

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede modalità di individuazione della misura massima del tasso di interesse per i mutui e le obbligazioni da stipulare con onere totale a carico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, art. 11, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con cui viene istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale prevede che la società Sviluppo Italia S.p.A. assuma la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

Visto l'art. 1, comma 853, della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si dispone che questo Comitato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, fissi i criteri e le modalità per l'attuazione del predetto Fondo, determinando, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva e i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefici e fissi altresì i criteri e le modalità per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 903, della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) con il quale si rifinanzia il predetto Fondo, autorizzando una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Vista la propria delibera 29 luglio 2005, n. 101 (Gazzetta Ufficiale n. 227/2005), riguardante i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 5941 del 4 aprile 2007, con la quale è stata presentata la relazione ministeriale concernente i criteri e le modalità di funzionamento del predetto Fondo;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Soggetti beneficiari.

Possono accedere agli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese (di seguito nominato Fondo) le imprese di rilevanti dimensioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 che si trovino in difficoltà, ai sensi dell'art. 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, nel caso in cui non sia già aperta nei loro confronti la procedura concorsuale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e alla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

La dimensione minima delle imprese in difficoltà ammissibili alle agevolazioni è rappresentata da un numero di dipendenti, alla data di presentazione della domanda, non inferiore a 200.

Nel caso di imprese in difficoltà collocate all'interno di un distretto o di una filiera produttiva, l'accesso al Fondo potrà essere consentito anche a imprese di minore dimensione, che siano direttamente coinvolte nell'attività del distretto e/o della filiera produttiva e abbiano con non meno di 50 dipendenti alla data di presentazione della domanda.

Possono inoltre accedere al Fondo le imprese in difficoltà con non meno di 50 dipendenti, operanti all'interno delle aree tecnologiche ai sensi dell'art. 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, si considera in difficoltà una impresa che non sia in grado, con le proprie risorse e con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

Un'impresa parte di un gruppo non può normalmente beneficiare di aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, a meno che non sia dimostrabile che le difficoltà sono specifiche della società in questione, che non risultano da operazioni arbitrarie sui bilanci del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

2. Interventi ammissibili.

Gli interventi del Fondo possono riguardare sia aiuti per il salvataggio che aiuti per la ristrutturazione, come definiti all'art. 2.2 degli orientamenti comunitari sopra richiamati. Gli aiuti per il salvataggio consistono in un sostegno finanziario temporaneo e reversibile, della durata massima di sei mesi, finalizzato a mantenere in attività una impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione sono basati su un piano industriale e finanziario finalizzato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

3. Aiuti per il salvataggio.

Gli aiuti per il salvataggio a valere sul Fondo sono concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dall'impresa, alle condizioni di cui all'art. 3.1 degli orientamenti comunitari. L'importo dell'aiuto concesso deve basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. L'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti comunitari. La concessione dell'aiuto è subordinata alla preventiva notifica e approvazione della Commissione europea.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per il salvataggio non deve trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) ed è tenuta a presentare:

a) una dichiarazione in originale che non sussistono le condizioni di cui all'art. 2447 del codice civile, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un organo di controllo contabile, anche dal presidente del Collegio sindacale o dal revisore dei conti o dalla Società di revisione;

b) copia conforme del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredati di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: (i) relazione sulla gestione; (ii) relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto a cui è demandato il controllo contabile dell'impresa; (iii) relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati;

c) copia conforme del bilancio infrannuale a una data non antecedente i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto nella medesima forma dell'ultimo bilancio di esercizio, secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio, corredato degli stessi allegati ed approvato secondo le medesime modalità dello stesso bilancio di esercizio.

Al fine di verificare la validità del percorso intrapreso dall'impresa richiedente per uscire dallo stato di crisi, la medesima dovrà produrre, all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli aiuti per il salvataggio, anche una relazione dettagliata sulle linee guida del piano di ristrutturazione o di liquidazione che intenderà successivamente attuare.

Tale relazione dovrà chiaramente indicare:

a) il fabbisogno economico-finanziario e i tempi stimati per far sì che l'impresa recuperi la propria redditività (quale risultato, prevalentemente, di misure di risanamento interne, come previsto dall'art. 3.2.1, punto 35, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà);

b) le summenzionate misure di risanamento interne, ossia il contributo che il richiedente intende apportare al piano di ristrutturazione e che dovrà risultare in linea con quanto previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

c) la presentazione da parte dell'impresa delle linee guida afferenti il piano di ristrutturazione aziendale che si intende promuovere, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 4 della presente delibera, nonchè delle rimanenti coperture finanziarie atte alla realizzazione della ristrutturazione;

d) l'attestazione da parte dell'azienda dell'effettiva impossibilità di risanamento motivando la mancanza di alternative utili al recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

4. Aiuti per la ristrutturazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione a valere sul Fondo saranno concessi esclusivamente nella forma della garanzia statale sui finanziamenti bancari contratti dalle imprese, alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti comunitari. L'aiuto per la ristrutturazione è limitato all'importo calcolato sulla base dei criteri di cui all'art. 3.1.2 dei citati orientamenti comunitari in materia.

L'impresa richiedente l'ammissione agli aiuti per la ristrutturazione non deve essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza e non deve trovarsi nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale).

L'impresa deve presentare un Piano di ristrutturazione, alle condizioni di cui all'art. 3.2 degli orientamenti comunitari.

Il piano di ristrutturazione deve essere preventivamente notificato ed approvato dalla Commissione europea e deve avere una durata limitata (non superiore a ventiquattro mesi dalla data di approvazione dell'intervento da parte della Commissione europea), deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, entro un lasso di tempo ragionevole (non superiore a trentasei mesi) e deve essere redatto sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

Il piano di ristrutturazione deve essere presentato dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea corredato di tutte le informazioni utili, tra le quali in particolare un'analisi del mercato di riferimento dell'impresa in difficoltà. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione e potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. Il piano di ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

Nel caso in cui il piano di ristrutturazione proposto preveda la realizzazione di nuove iniziative produttive, potrà essere accordato un accesso preferenziale diretto - senza che vi sia la necessità di presentare una ulteriore domanda, nel caso ne sussistano i requisiti - ad altri aiuti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti alle imprese.

L'impresa è, altresì, tenuta a presentare:

a) copia conforme del bilancio (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) relativo agli ultimi due esercizi sociali, corredati di copia conforme di tutti gli allegati di seguito indicati, debitamente sottoscritti dai competenti organi: (i) relazione sulla gestione; (ii) relazione del Collegio sindacale o del revisore dei conti o della Società di revisione, a seconda di quale sia il soggetto al quale è demandato il controllo contabile dell'impresa; (iii) relazione della Società di revisione contenente il giudizio sui bilanci, se trattasi di bilanci certificati;

b) copia conforme del bilancio infrannuale ad una data non antecedente i sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, redatto nella medesima forma dell'ultimo bilancio di esercizio, secondo principi contabili omogenei con quelli utilizzati per detto bilancio, corredato degli stessi allegati ed approvato secondo le medesime modalità dello stesso bilancio di esercizio.

La ristrutturazione deve basarsi su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa.

La ristrutturazione può riguardare le seguenti tipologie:

a) la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie;

b) la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi;

c) la diversificazione verso nuove attività redditizie.

La ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento) e comunque dal contributo dei beneficiari alla stessa ristrutturazione, come previsto dall'art. 3.2.2, punti 43 e 44 dei citati orientamenti comunitari. In ogni caso la ristrutturazione non può limitarsi soltanto a un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

5. Oggetto e limiti della garanzia.

La garanzia, di natura solidale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile (Obbligazioni del fideiussore), assiste il credito maturato a favore della banca che ha concesso il credito in termini di capitale, interessi e ogni altro costo e onere connesso con l'operazione garantita. Nel caso di crediti di firma, la garanzia si estende anche alla commissione dovuta alla banca.

Il tasso di interesse non può essere superiore a quello previsto per i mutui con oneri a carico dello Stato dall'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 richiamata in premessa.

6. Richiesta di operatività della garanzia.

La garanzia diviene operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione dell'inadempimento dell'obbligazione, nella quale la banca dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver già richiesto infruttuosamente il pagamento al debitore e indica l'importo del credito vantato, distinto per capitale, interessi, spese ed altri oneri, allegando tutta la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito medesimo.

La richiesta della garanzia è inviata per conoscenza agli amministratori dell'impresa debitrice, i quali dovranno trasmettere immediatamente al Ministero dello sviluppo economico eventuali osservazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta il Ministero dello sviluppo economico versa alla banca la somma dovuta dall'impresa, nei limiti di cui al punto 5 della presente delibera.

Il termine di cui al precedente periodo si interrompe nel caso in cui, per cause imputabili alla banca, si renda necessario il compimento di atti istruttori diretti ad accertare la sussistenza delle condizioni di operatività della garanzia, nonchè l'esistenza e l'ammontare del credito vantato dalla banca medesima.

A seguito del pagamento il Ministero dello sviluppo economico è surrogato nei diritti della banca creditrice, a norma dell'art. 1203, primo comma, n. 3 del codice civile.

Sulla somma pagata dal Ministero dello sviluppo economico maturano gli interessi al tasso legale vigente a decorrere dalla data di pagamento alla banca e fino alla data di rimborso da parte dell'impresa debitrice.

7. Il Comitato di valutazione tecnica.

Il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto nomina un Comitato di valutazione tecnica, presieduto dal direttore della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività e composto da membri designati dalla medesima Direzione generale, dalla Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese e dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A.).

8. Presentazione della domanda e iter istruttorio.

Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto, tenendo conto dei criteri di seguito specificati, a disciplinare le procedure concernenti l'iter istruttorio e le relative determinazioni che dovranno essere espletate da parte dei competenti uffici ministeriali.

L'impresa che intende accedere agli interventi del Fondo presenta la domanda all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., inviandone una copia al Ministero dello sviluppo economico per conoscenza.

All'atto della presentazione, la domanda deve contenere l'indicazione dei termini essenziali delle operazioni finanziarie previste e, ove necessario, delle banche prescelte. Le banche prescelte devono, a loro volta, comunicare al Ministero dello sviluppo economico la propria disponibilità a effettuare le operazioni finanziarie, precisandone la forma, l'importo, il tasso d'interesse, la durata, le modalità di erogazione e di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Con la medesima domanda le aziende dovranno fornire i bilanci relativi agli ultimi due esercizi che saranno valutati, sulla base di specifiche direttive che saranno emanate dal Ministero dello sviluppo economico, da parte dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attraverso alcuni parametri di riferimento dei valori soglia di autonomia finanziaria quali: Valore aggiunto/Valore della produzione (VA/VP), Costo del lavoro/Valore aggiunto (CL/VA), Margine operativo netto (M.O.N.), Reddito operativo/Fatturato netto (R.O.S.), Reddito netto/Capitale netto (R.O.E), Reddito operativo/Totale attività (R.O.A.).

L'impresa dovrà attestare di essere nell'effettiva impossibilità di risanamento.

Le proposte istruite positivamente sono trasmesse all'esame del Comitato di valutazione tecnica di cui all'art. 7 della presente delibera, che esprime il proprio parere per l'inoltro della notifica dell'aiuto di Stato alla Commissione europea.

A seguito dell'autorizzazione di questa ultima, il Ministero dello sviluppo economico emana con proprio provvedimento il decreto di concessione della garanzia.

Il Ministero dello sviluppo economico effettua il pagamento a valere sulle risorse del Fondo, attivato presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato al Ministero medesimo.

9. Norme transitorie.

Il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande già presentate ai sensi della delibera CIPE n. 101/2005 richiamata in premessa, valuterà dette domande sulla base dei criteri fissati con la presente delibera, riservandosi, ove necessario, di chiedere alle imprese interessate ulteriori elementi per la valutazione.

10. Clausola di salvaguardia.

Salvo i casi espressamente previsti all'art. 3.3 degli orientamenti comunitari, tanto gli aiuti al salvataggio che gli aiuti alla ristrutturazione devono avere carattere straordinario e possono essere concessi una sola volta. Gli interventi a valere sul Fondo non sono dunque compatibili, in linea di principio, con altri aiuti aventi la stessa finalità precedentemente concessi alla medesima impresa.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente delibera, valgono le disposizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti al salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Roma, 24 aprile 2007

Il Presidente

PRODI

Il segretario del CIPE

GOBBO

Registrata alla Corte dei conti il 15 giugno 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e Finanze, foglio n. 88