
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.
DECISIONE N. 2007/275/CE DELLA COMMISSIONE, 17 aprile 2007
G.U.U.E. 4 maggio 2007 n. L 116
Decisione relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2021/630)
Titolo sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 17 aprile 2007
Applicabile dal: 4 giugno 2007
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N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 91/496/CEE stabilisce che gli Stati membri effettuino, conformemente alla direttiva medesima, i controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
2) La direttiva 97/78/CE prevede controlli veterinari su alcuni prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali introdotti nella Comunità e provenienti da paesi terzi.
3) La decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce l'elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4) dispone che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti d'ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.
4) Dato che i controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata ("NC") di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5). Occorre pertanto sostituire l'elenco di prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE con l'elenco contenuto nell'allegato I della presente decisione.
5) Ai fini della razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno che l'elenco di cui all'allegato I della presente decisione comprenda anche gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
6) Per agevolare i controlli da parte delle autorità competenti presso i posti d'ispezione frontalieri, occorre che l'elenco di cui all'allegato I della presente decisione fornisca una descrizione quanto più possibile dettagliata degli animali e dei prodotti da sottoporre a controlli veterinari a norma della direttiva 97/78/CE. In relazione ad alcuni codici NC la presente decisione stabilisce, inoltre, che solo una piccola parte dei prodotti rientranti in un dato capitolo o in una determinata voce sia sottoposta a controlli veterinari. In tali casi occorre che la colonna 3 dell'allegato I della presente decisione indichi il codice NC applicabile e precisi i prodotti da sottoporre ai controlli veterinari.
7) La decisione 2002/349/CE stabilisce che i prodotti alimentari composti contenenti solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale restano soggetti alle norme nazionali.
8) Per evitare disparità interpretative tra gli Stati membri, le quali provocano distorsioni degli scambi e possibili rischi zoosanitari, è tuttavia opportuno stabilire a livello comunitario norme relative ai prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli veterinari previsti dalla direttiva 97/78/CE.
9) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (6) definisce alcuni prodotti. Ai fini della coerenza della legislazione comunitaria è opportuno tenere conto di tali definizioni nella presente decisione.
10) Diversi sono i rischi zoosanitari associati alle importazioni dei vari tipi di prodotti animali nella Comunità. E' quindi opportuno che la presente decisione stabilisca che siano soggetti a controlli veterinari tutti i prodotti composti contenenti prodotti a base di carne, mentre ai prodotti composti contenenti altri prodotti animali vanno applicati criteri diversi fondati sull'esigenza di norme armonizzate a livello comunitario.
11) Durante la fabbricazione alcuni prodotti composti subiscono un trattamento che ne riduce il potenziale rischio zoosanitario. E' opportuno, pertanto, che le autorità competenti che devono decidere in merito alla necessità di sottoporre prodotti composti a controlli veterinari facciano riferimento all'aspetto, ai tempi di conservazione e alle caratteristiche fisiche come elementi distintivi riconoscibili.
12) Al fine di garantire la coerenza dei controlli veterinari effettuati presso i posti d'ispezione frontalieri sui prodotti composti introdotti nella Comunità, è altresì opportuno istituire un elenco di alcuni prodotti alimentari e prodotti composti che possono essere esonerati dai controlli previsti dalla direttiva 97/78/CE.
13) Per la coerenza della legislazione comunitaria è opportuno abrogare la decisione 2002/349/CE e sostituirla con la presente decisione.
14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 268 del 24.9.1991. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006).
GU L 24 del 30.1.1998. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
GU L 18 del 23.1.2003.
GU L 121 dell'8.5.2002.
GU L 256 del 7.9.1987. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2007 (GU L 81 del 22.3.2007).
GU L 139 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006).
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Oggetto
(sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007)
La presente decisione stabilisce norme relative ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all'ingresso nell'Unione.
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) "prodotto composto": un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale;
b) "prodotti a base di carne": i prodotti di cui alla definizione contenuta all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
c) "prodotti trasformati": i prodotti trasformati elencati all'allegato I, punto 7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
d) "prodotti lattiero-caseari": prodotti di cui alla definizione contenuta all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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Controlli ufficiali dei prodotti composti elencati nell'allegato I
(sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007)
1. I prodotti composti elencati nell'allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. La selezione iniziale dei prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui all'allegato I, colonna 1, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa di cui all'allegato I, colonna 3.
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).
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Prodotti composti soggetti a controlli ufficiali
(modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007)
Sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti:
a) prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne;
b) prodotti composti di cui metà o più della massa è costituita da un qualsiasi prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne;
c) prodotti composti che non contengono prodotti trasformati a base di carne e dei quali meno della metà della massa è costituita da prodotti trasformati a base di latte, ove i prodotti finiti non soddisfino le prescrizioni dell'articolo 6.
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Certificazione che deve accompagnare i prodotti composti soggetti a controlli veterinari
(soppresso dall'art. 6 del Reg. (UE) 28/2012)
[All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne sono corredati del relativo certificato previsto per i prodotti a base di carne dalla legislazione comunitaria, quale che sia l'eventuale altro contenuto di prodotto animale.
All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti di cui all'articolo 4, lettere b) e c), contenenti prodotti trasformati a base di latte, sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria.
All'atto dell'introduzione nella Comunità i prodotti composti contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca o ovoprodotti di origine animale sono corredati del relativo certificato previsto dalla legislazione comunitaria o da un documento commerciale qualora non sia prescritto alcun certificato.]
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Deroga per alcuni prodotti composti
(sostituito dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2021/630)
[1. In deroga all'articolo 3, non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti, che non contengono alcun prodotto a base di carne:
a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:
i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;
ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;
iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;
iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;
b) i prodotti composti elencati nell'allegato II.
2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (1) e sono trattati come indicato in tale allegato.]
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).
N.d.R.: La presente decisione è ABROGATA dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.
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Applicabilità
La presente decisione si applica a decorrere da un mese dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
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Allegato sostituito dall'art. 1 della Dec. 2012/31/UE.
Per le modifiche al presente, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2016/1196 e all'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007.
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ALLEGATO II
(sostituito dall'art. 1 della Dec. (UE) 2016/1196, modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2019/2007 e soppresso dall'art. 5 del Reg. (UE) 2021/630)
[Elenco dei prodotti composti non sottoposti a controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
Questo elenco, basato sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell'Unione, comprende i prodotti composti che non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero.
Note relative alla tabella:
Colonna (1) - Codice NC
In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE (la "convenzione SA"). La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA; solo la settima e l'ottava cifra corrispondono a ulteriori sottovoci specifiche della NC.
Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero, salvo altrimenti disposto.
Qualora solo determinati prodotti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest'ultimo è preceduto da ex [p.es. ex 2001 90 65: non sono prescritti controlli veterinari per i prodotti riportati nella colonna (2)].
Colonna (2) - Spiegazioni
In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica la deroga dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Se necessario il personale ufficiale ai posti di controllo frontalieri deve valutare gli ingredienti di un prodotto composto e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto è sufficientemente trasformato perché non siano necessari i controlli ufficiali previsti dalla normativa dell'Unione.
Codici NC | Spiegazioni |
(1) | (2) |
1704, 1806 20, 1806 31, 1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50 | Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. |
1902 19, 1902 30, 1902 40 | Paste alimentari e tagliatelle non unite a, né farcite con, prodotti trasformati a base di carne, contenenti meno del 50 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. |
1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, contenenti meno del 20 % di prodotti lattiero-caseari e ovoprodotti trasformati e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. La voce 1905 90 riguarda soltanto i prodotti secchi e friabili. |
ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 ex 1604 |
Olive ripiene contenenti meno del 20 % di pesce Olive ripiene contenenti più del 20 % di pesce |
ex 2104 10, ex 2104 20 | Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, contenenti meno del 50 % di oli di pesce, polveri di pesce o estratti di pesce e trattati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. |
ex 2106 10, ex 2106 90 | Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti piccoli quantitativi (in totale meno del 20 %) di prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina e/o chitosano) diversi dai prodotti a base di carne. |
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