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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2007 DELLA COMMISSIONE, 18 novembre 2019

G.U.U.E. 3 dicembre 2019, n. L 312

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 23 dicembre 2019

Applicabile dal: 14 dicembre 2019

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme relative all'esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti degli Stati membri su animali e merci che entrano nell'Unione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione relativa alla filiera agroalimentare.

2) Il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/625 aggiungendo fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi») alle categorie di merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

3) Conformemente al regolamento (UE) 2017/625 alcune categorie di animali e merci provenienti da paesi terzi dovrebbero essere sempre presentate ad un posto di controllo frontaliero per i controlli ufficiali da effettuare prima del loro ingresso nell'Unione. Oltre ad animali, prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi rientrano tra le categorie che dovrebbero essere sempre presentate per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

4) Il regolamento (UE) 2017/625 impone alla Commissione di stabilire elenchi dei diversi animali e prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti compositi da presentare per i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri precisandone i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

5) In quanto sottocategoria dei sottoprodotti di origine animale, i prodotti derivati dovrebbero essere inclusi negli elenchi e i relativi codici NC dovrebbero essere precisati di conseguenza.

6) La decisione 2007/275/CE (5) della Commissione reca disposizioni relative agli animali e ai prodotti, compresi i prodotti composti, soggetti a controlli veterinari presso i posti d'ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE (6) e 97/78/CE del Consiglio. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (7) le nuove condizioni per l'ingresso nell'Unione di prodotti composti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021. E' pertanto opportuno che fino a tale data continuino ad applicarsi le attuali norme stabilite dalla decisione 2007/275/CE relative ai prodotti compositi soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che il presente regolamento non si applichi ai prodotti compositi. Al fine di evitare il sovrapporsi di disposizioni giuridiche, il presente regolamento dovrebbe modificare la decisione 2007/275/CE limitandone il campo di applicazione ai prodotti compositi.

7) Al fine di agevolare i controlli ufficiali da parte delle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625, l'elenco stabilito nel presente regolamento dovrebbe descrivere in modo dettagliato animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a tali controlli ufficiali.

8) Per determinati codici NC il presente regolamento elenca inoltre solo una parte degli animali e dei prodotti che rientrano nella pertinente voce o sottovoce. In tali casi il presente regolamento dovrebbe fornire ulteriori dettagli su quali siano i pertinenti animali e prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

9) Poiché le disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che disciplinano le questioni contemplate dal presente regolamento si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 24 del 30.1.1998.

(2)

GU L 95 del 7.4.2017.

(3)

Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (GU L 82 del 25.3.2019).

(4)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(5)

Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007).

(6)

Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991).

(7)

Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1) Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

2) Il presente regolamento non si applica ai prodotti compositi.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) «prodotti di origine animale»: prodotti di origine animale come definiti nell'allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

2) «setole di suino non trattate»: setole di suino non trattate come definite nell'allegato I, punto 33, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2);

3) «piume e parti di piume non trattate»: piume e parti di piume non trattate come definite nell'allegato I, punto 30, del regolamento (UE) n. 142/2011;

4) «peli non trattati»: peli non trattati come definiti nell'allegato I, punto 32, del regolamento (UE) n. 142/2011;

5) «prodotto intermedio»: prodotto intermedio come definito nell'allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011;

6) «pelli trattate»: pelli trattate come definite nell'allegato I, punto 28, del regolamento (UE) n. 142/2011;

7) «lana non trattata»: lana non trattata come definita nell'allegato I, punto 31, del regolamento (UE) n. 142/2011.

(1)

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004).

(2)

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011).

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 3

Controlli ufficiali degli animali e delle merci elencati nell'allegato I

Gli animali e le merci elencati nell'allegato I del presente regolamento sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 4

Modifiche della decisione 2007/275/CE

La decisione 2007/275/CE è così modificata:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di prodotti composti da sottoporre a controlli ai posti di controllo frontalieri»;

2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce norme relative ai prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri all'ingresso nell'Unione.»;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Controlli ufficiali dei prodotti composti elencati nell'allegato I

1. I prodotti composti elencati nell'allegato I della presente decisione sono sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [*1].

2. La selezione iniziale dei prodotti composti da sottoporre a controlli ufficiali, effettuata in base alla nomenclatura combinata di cui all'allegato I, colonna 1, è precisata mediante un riferimento al testo specifico o alla normativa di cui all'allegato I, colonna 3.

______________

[*1] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).»;"

4) l'articolo 4 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Prodotti composti soggetti a controlli ufficiali»;

b) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti:»;

5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Deroga per alcuni prodotti composti

1. In deroga all'articolo 3, non sono soggetti a controlli ufficiali i prodotti composti seguenti, che non contengono alcun prodotto a base di carne:

a) i prodotti composti dei quali meno della metà della massa è costituita da un qualsiasi altro prodotto trasformato, purché tali prodotti:

i) si conservino a temperatura ambiente o abbiano certamente subito nella fabbricazione un processo di trattamento termico o di cottura completo di tutta la massa, con conseguente denaturazione di qualsiasi prodotto crudo;

ii) siano chiaramente identificati come destinati al consumo umano;

iii) siano correttamente imballati o sigillati in contenitori puliti;

iv) siano corredati di un documento commerciale ed etichettati in una lingua ufficiale di uno Stato membro, in modo che il documento e l'etichettatura insieme forniscano informazioni sulla natura, sulla quantità e sul numero di confezioni dei prodotti composti, sul paese di origine, sul fabbricante e sull'ingrediente;

b) i prodotti composti elencati nell'allegato II.

2. Eventuali prodotti a base di latte contenuti in prodotti composti provengono tuttavia unicamente dai paesi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione [*2] e sono trattati come indicato in tale allegato.

______________

[*2] Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).»;"

6) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

Art. 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 4 del Reg. (UE) 2021/632, a decorrere dal 21 aprile 2021.

ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2007/275/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei prodotti composti sottoposti a controlli ufficiali di cui all'articolo 3»;

b) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Questo elenco di prodotti composti si basa sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell'Unione e serve come riferimento per la selezione delle partite da sottoporre a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero.»;

c) nelle note relative alla tabella, il punto 1 è soppresso;

d) nelle note relative alla tabella, al punto 4, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero, salvo altrimenti disposto. Nella maggior parte dei casi i codici NC pertinenti inclusi nel sistema TRACES di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 sono disaggregati in codici a sei o otto cifre.»;

e) nelle note relative alla tabella, il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6. Colonna 3 - Precisazioni e spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti. Ulteriori informazioni sui prodotti composti compresi nei diversi capitoli della NC sono contenute nell'ultima versione delle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea [*1].

______________

[*1] Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU C 119 del 29.3.2019), e successive modifiche.»;"

f) i capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 67, 71, 95, 96 e 97 sono soppressi;

g) ai capitoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tutte le voci della colonna 3) - Precisazioni e spiegazioni della tabella sono sostituite dalla seguente:

«Solo prodotti composti (cfr. articoli 4 e 6 della presente decisione).

Per i prodotti diversi dai prodotti composti, cfr. l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione [*2].

______________

[*2] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE (GU L 312 del 29.11.2019).»;"

h) il capitolo 99 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 99

Codici speciali della nomenclatura combinata

SOTTOCAPITOLO II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende i prodotti composti provenienti da paesi terzi e destinati a navi e aeromobili nell'Unione europea in regime di transito doganale (T1).

Codice NC Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni
(1) (2) (3)
ex 9930 24 00 Merci destinate a navi e aeromobili indicate ai capitoli da 1 a 24 della NC. Prodotti composti destinati all'approvvigionamento delle navi come previsto all'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.
ex 9930 99 00 Merci destinate a navi e aeromobili, classificate altrove. Prodotti composti destinati all'approvvigionamento delle navi come previsto all'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.»;

.

2) l'allegato II è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco dei prodotti composti non sottoposti a controlli ufficiali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b)»;

b) la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Questo elenco, basato sulla nomenclatura delle merci utilizzata nell'Unione, comprende i prodotti composti che non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero.»;

c) nelle note relative alla tabella, alla voce «Colonna (1) - Codice NC», il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quando è utilizzato un codice a quattro cifre, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ad un posto di controllo frontaliero, salvo altrimenti disposto.»;

d) nelle note relative alla tabella, la voce «Colonna (2) - Spiegazioni» è sostituita dalla seguente:

«Colonna (2) - Spiegazioni

In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica la deroga dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Se necessario il personale ufficiale ai posti di controllo frontalieri deve valutare gli ingredienti di un prodotto composto e precisare se il prodotto di origine animale contenuto nel prodotto composto è sufficientemente trasformato perché non siano necessari i controlli ufficiali previsti dalla normativa dell'Unione.».