
DECISIONE N. 2007/195/CE DELLA COMMISSIONE, 27 marzo 2007
G.U.U.E. 29 marzo 2007, n. L 88
Istituzione di un meccanismo per l'assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 27 marzo 2007
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, punto ii),
considerando quanto segue:
1) Le misure comunitarie, in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (2), successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno permesso di conseguire nell'arco di diversi anni una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC).
2) Nel contesto di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori e importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell'ozono proprio di tali sostanze.
3) Dal 1997 il mercato di queste sostanze, per le varie utilizzazioni alle quali sono destinate, è rimasto stabile. Circa due terzi degli HCFC sono stati utilizzati per la produzione di schiume, finché questa produzione è stata vietata a decorrere dal 1° gennaio 2003.
4) Per non penalizzare a partire dal 1° gennaio 2003 gli utilizzatori degli HCFC che producono prodotti diversi dalle schiume, come avverrebbe se il sistema di assegnazione dovesse basarsi sulle quote storiche di mercato relative all'uso degli HCFC per la produzione di schiume, è opportuno definire un nuovo meccanismo di assegnazione relativo all'uso degli HCFC dopo tale data per la produzione di prodotti diversi dalle schiume. Per il periodo 2004-2009, il sistema di assegnazione considerato più adeguato è quello basato unicamente sulle quote medie storiche di mercato dell'utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume.
5) Mentre è opportuno limitare le quote disponibili per gli importatori alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 1999 e per gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004 alla quota percentuale di mercato di cui disponevano nel 2002 e nel 2003, devono essere tuttavia adottate disposizioni per riassegnare agli importatori di HCFC registrati le eventuali quote d'importazione che non siano state richieste e assegnate nel corso di un determinato anno.
6) La decisione 2005/103/CE della Commissione (3) deve essere modificata in modo da tenere conto della modifica della data di riferimento per i produttori e gli importatori degli Stati membri che hanno aderito il 1° maggio 2004, dell'aumento delle quote di idroclorofluorocarburi (gruppo VIII) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000, modificato dall'atto di adesione del 2005, e della quota storica di mercato delle imprese degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o gennaio 2007.
7) Al fine di garantire la certezza del diritto e la trasparenza occorre sostituire la decisione 2005/103/CE.
8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 244 del 29.9.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006).
GU L 333 del 22.12.1994.
GU L 33 del 5.2.2005.
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) "quota di mercato per la refrigerazione", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per applicazioni di refrigerazione negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato delle applicazioni per la refrigerazione;
b) "quota di mercato per la produzione di schiume", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per la produzione di schiume negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato della produzione di schiume; e
c) "quota di mercato per impieghi come solventi", la quota media di mercato rappresentata dalle vendite di idroclorofluorocarburi di un produttore per impieghi come solventi negli anni 1997, 1998 e 1999, espressa in percentuale di tutto il mercato degli impieghi come solventi.
Base di calcolo delle quote
Sulla quota attribuita ai produttori dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, le quantità indicative assegnate per l'uso di idroclorofluorocarburi per la refrigerazione, per la produzione di schiume e per solventi sono quelle che figurano nell'allegato I della presente decisione.
Le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono quelle indicate nell'allegato II (1).
L'allegato II non è pubblicato né notificato a tutti i destinatari, in quanto contiene informazioni commerciali riservate.
Quote per i produttori
1. Per l'anno 2007, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) la quota di mercato delle applicazioni di refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
b) la quota di mercato dei solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
2. Per gli anni 2008 e 2009, la quota del livello calcolato di idroclorofluorocarburi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera f), del regolamento (CE) n. 2037/2000 che ciascun produttore immette sul mercato o usa per proprio conto non supera la somma degli elementi seguenti:
a) la quota di mercato per la refrigerazione detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata alle applicazioni di refrigerazione nel 2004;
b) la quota di mercato per i solventi detenuta dal produttore rispetto alla quantità indicativa totale assegnata ai solventi nel 2004.
Quote per gli importatori
Il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale del livello calcolato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a tale importatore nel 1999.
In deroga alle predette disposizioni, il livello calcolato di idroclorofluorocarburi che ciascun importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia può immettere sul mercato o usare per proprio conto non supera, in percentuale dei livelli calcolati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettere d), e) ed f), del regolamento (CE) n. 2037/2000, la quota percentuale assegnata a detto importatore nel 2002 e nel 2003.
Tuttavia, gli eventuali quantitativi che non possono essere immessi sul mercato, perché gli importatori legittimati a farlo non hanno richiesto quote d'importazione, sono ridistribuiti fra gli importatori ai quali è stata assegnata una quota d'importazione.
La quantità non assegnata viene ripartita tra gli importatori e calcolata proporzionalmente all'entità delle quote già fissate per tali importatori.
La decisione 2005/103/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Le imprese sottoindicate sono destinatarie della presente decisione:
Arkema S.A. Cours Michelet - La Défense 10 F-92091 Paris-La Défense |
Arkema Química SA Avenida de Burgos 12, planta 7 E-28036 Madrid |
DuPont de Nemours (Nederland) bv Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Nederland |
Honeywell Fluorine Products Europe bv Laarderhoogtweg 18, 1101 EA Amsterdam Nederland |
Ineos Fluor Ltd PO Box 13 The Heath Runcorn Cheshire WA7 4QF United Kingdom |
Phosphoric Fertilizers Industry S.A. Thessaloniki Plant P.O. Box 10183 GR-541 10 Thessaloniki |
Rhodia UK Ltd PO Box 46 - St Andrews Road Avonmouth, Bristol BS11 9YF United Kingdom |
Solvay Électrolyse France 12, cours Albert 1er F-75383 Paris |
Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D-30173 Hannover |
Solvay Ibérica SL C/ Mallorca 269 E-08008 Barcelona |
Solvay Solexis SpA Viale Lombardia, 20 I-20021 Bollate (MI) |
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AB Ninolab P.O. Box 137 S-194 22 Upplands Väsby |
Advanced Chemical SA C/ Balmes 69, pral. 3° E-08007 Barcelona |
Alcobre SA C/Luis I, Nave 6-B Polígono Industrial Vallecas E-28031 Madrid |
AGC Chemicals Europe World Trade Center Zuidplein 80 H-Tower, Level 9 1077 XV Amsterdam Nederland |
Avantec 26, avenue du Petit-Parc F-94683 Vincennes Cedex |
BaySystems Iberia S/A Crta. Vilaseca La Pineda s/n E-43006 Tarragona |
Blye Engineering Co. Ltd Naxxar Road San Gwann SGN 07 Malta |
BOC Gazy ul. Pory 59 02-757 Warzawa Polska |
Boucquillon nv Nijverheidslaan 38 B-8540 Deerlijk |
Calorie Fluor 503, rue Hélène-Boucher Z.I. Buc B.P. 33 F-78534 Buc Cedex |
Caraibes Froids SARL B.P. 6033 Sainte-Thérèse 4,5 km, route du Lamentin F-97219 Fort-de-France (Martinique) |
Celotex Limited Lady Lane Industrial Estate Hadleigh, Ipswich, Suffolk, IP7 6BA United Kingdom |
Efisol 14/24, rue des Agglomérés F-92024 Nanterre Cedex |
Empor d.o.o. Leskoskova 9a SI-1000 Ljubljana |
Etis d.o.o. Trzaska 333 SI-1000 Ljubljana |
Fibran S.A. 6th km Thessaloniki Oreokastro P.O. Box 40306 GR-560 10 Thessaloniki |
Fiocco Trade SL C/Molina 16, pta. 5 E-46006 Valencia |
Freolitus JSC Centrine g. 1D LT-54464 Ramuciai, Kauno raj. Lietuva |
G.AL.Cycle-Air Ltd 3, Sinopis Str., Strovolos P.O. Box 28385 Nicosia, Cyprus |
Galco S.A. Avenue Carton de Wiart 79 B-1090 Bruxelles |
Galex S.A. B.P. 128 F-13321 Marseille Cedex 16 |
UAB "Genys" Lazdiju 20 LT-46393 Kaunas Lietuva |
GU Thermo Technology Ltd Greencool Refrigerants Unit 12 Park Gate Business Centre Chandlers Way, Park Gate Southampton SO31 1FQ United Kingdom |
Harp International Gellihirion Industrial Estate Rhondda Cynon Taff Pontypridd CF37 5SX United Kingdom |
H&H International Ltd. Richmond Bridge House 419 Richmond Road Richmond TW1 2EX United Kingdom |
ICC Chemicals Ltd. Northbridge Road Berkhamsted Hertfordshire HP4 1EF United Kingdom |
Kal y Sol P.I. Can Roca C/Sant Martí s/n E-08107 Martorell (Barcelona) |
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Jana Pawla II 41a 31-864 Kraków Polska |
Matero Ltd 37 St. Kyriakides Ave. CY-3508 Limassol |
Mebrom Assenedestraat 4 B-9940 Rieme-Ertvelde |
Nagase Europe Ltd Berliner Allee 59 D-40212 Düsseldorf |
OU A Sektor Kasteheina 6-9 EE-31024 Kohtla-Järve |
Plasfi SA Ctra. Montblanc s/n E-43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona) |
Prodex-System sp. z o.o. ul. Artemidy 24 01-497 Warszawa Polska |
PW Gaztech ul. Kopernika 5 11-200 Bartoszyce Polska |
Quimidroga SA C/ Tuset 26 E-08006 Barcelona |
Refrigerant Products Ltd. Banyard road Portbury West Bristol BS 20 7XH United Kingdom |
Resina Chemie bv Korte Groningerweg 1A 9607 PS Foxhol Nederland |
Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais L'isle d'abeau-Chesnes F-38297 Saint-Quentin-Fallavier |
Sigma Aldrich Company Ltd The Old Brickyard New Road Gillingham SP8 4XT United Kingdom |
SJB Chemical Products bv Slagveld 15 3230 AG Brielle Nederland |
Solquimia Iberia SL C/ Mexico 9, P.I. Centrovía E-50196 La Muela (Zaragoza) |
Synthesia Española SA C/Conde Borrell 62 E-08015 Barcelona |
Tazzetti Fluids Srl Corso Europa, 600/a I-10088 Volpiano (TO) |
Termo-Schiessl Sp. z o.o. ul. Raszynska 13 05-500 Piaseczno Polska |
Universal Chemistry & Technology SpA Viale A. Filippetti, 20 I-20122 Milano |
Vrec-Co Export-Import Kft. Kossuth u. 12 H-6763 Szatymaz |
Vuoksi Yhtiö Oy Lappeentie 12 FI-55100 Imatra |
Wigmors ul. Irysowa 5 51-117 Wroclaw Polska |
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Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione