
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO e SOSTITUITO dall'art. 1 del Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 dicembre 2011.
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 5 marzo 2008
G.U.R.S. 23 maggio 2008, n. 23
Individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e tipologia di servizi da erogare ai fini della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20.
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO e SOSTITUITO dall'art. 1 del Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 dicembre 2011.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2008;
Visto l'art. 117 della Costituzione italiana;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123;
Vista la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Visto il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia;
Visto che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e la sicurezza nei cantieri;
Visto l'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con il quale si dispone che, ai fini dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile;
Considerato che nel settore delle costruzioni è stato costituito dall'associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Comitato paritetico territoriale (C.P.T.) ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento regionale lavori pubblici, deve emanare apposito decreto attuativo per l'individuazione della quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;
Considerato che tale norma non trova corrispondente giurisprudenza in altre regioni d'Italia per cui occorre avviare una fase di sperimentazione;
Considerato che con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, l'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento regionale lavori pubblici, dovrà emanare un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;
Ritenuto che, per le finalità del predetto art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20/2007, occorre istituire apposito capitolo di bilancio della Regione Siciliana nel quale gli enti appaltanti, dopo l'aggiudicazione dei lavori, devono versare la relativa quota percentuale dei ribassi d'asta;
Considerato che la quota percentuale di ogni ribasso sarà erogata a seguito di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, con ogni ente appaltante previa documentazione analitica da parte dei CPT convenzionati dei servizi prestati unitamente all'attestazione dell'impresa e del responsabile unico del procedimento:
Decreta:
N.d.R. Il presente è stato ABROGATO e SOSTITUITO dall'art. 1 del Decr. Ass. Infrastrutture e Mobilità 16 dicembre 2011.
Articolo Unico
a) I servizi che i CPT devono erogare ai fini della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 sono:
1) informazione e formazione ai lavoratori in cantiere come previsto dagli artt. 21 e 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e dai contratti nazionali di lavoro;
2) attività di consulenza alle imprese con visite in cantiere ogni sei mesi per l'intera durata contrattuale dei lavori;
3) attività di aggiornamento professionale del personale tecnico delle stazioni appaltanti in sinergia con l'area IV interdipartimentale del dipartimento regionale lavori pubblici per le attività di coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività.
b) La quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta è, per fasce di importo delle opere appaltate, la seguente:
1) fino a 200.000 euro 20% del ribasso d'asta;
2) da 200.001 a 500.000 euro 15% del ribasso d'asta;
3) da 500.001 a 1.250.000 euro 10% del ribasso d'asta;
4) da 1.250.001 euro fino alla soglia europea (5.000.000.000 di DSP) 5% del ribasso d'asta;
5) sopra la soglia europea 2,5% del ribasso d'asta.
c) Per le finalità di cui al presente decreto, il dipartimento regionale lavori pubblici chiederà all'Assessorato regionale del bilancio l'istituzione di apposito capitolo di entrate e di spesa sul quale far confluire le economie dei ribassi d'asta così come sopra individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 20/2007.
d) I finanziamenti derivanti dalle finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della citata legge, sono utilizzati dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento regionale lavori pubblici - area IV interdipartimentale, per la gestione delle attività di cui al punto a) del presente decreto, fermo restando che le eventuali somme residue verranno comunque utilizzate per la gestione di tutte le attività previste dall'attuazione dell'art. 3.
d) Le stazioni appaltanti, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, dovranno effettuare il versamento delle percentuali nel predetto capitolo di entrata all'uopo costituito, dando comunicazione dell'avvenuto versamento al dipartimento regionale lavori pubblici - area IV interdipartimentale, allegando copia della quietanza d'entrata mod. 121/T rilasciata dall'istituto cassiere.
e) Sarà cura del dipartimento regionale lavori pubblici, area IV interdipartimentale, richiedere al competente ramo dell'Amministrazione l'iscrizione in bilancio delle somme versate in entrata da ogni stazione appaltante. Tali somme verranno iscritte e spese per le finalità del presente decreto.
Palermo, 5 marzo 2008.
BELLOMO