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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 234 G.U.R.I. 14 dicembre 2009, n. 290

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Testo con annotazioni alla data 4 ottobre 2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 29 ottobre 2009, n. 43;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2009;

Acquisito il parere espresso dalla Commissione parlamentare per la semplificazione in data 4 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 2009;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, nell'Allegato 1 del presente decreto legislativo sono individuate le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore.

2. Sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, le disposizioni indicate nell'Allegato 2 al presente decreto legislativo, che permangono in vigore anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

3. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "disposizioni legislative statali" si intendono tutte le disposizioni comprese in ogni singolo atto normativo statale con valore di legge indicato negli Allegati 1 e 2, con effetto limitato a singole disposizioni solo nei casi espressamente specificati;

b) per "pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970" si intendono tutte le disposizioni, contenute in atti legislativi statali, la cui pubblicazione, secondo le norme vigenti in materia di pubblicazione all'epoca di ciascun atto, è avvenuta a far data dal 17 marzo 1861 fino a tutto il 31 dicembre 1969;

c) per "anche se modificate con provvedimenti successivi" si intende che sono compresi anche gli atti legislativi statali che abbiano subito qualsiasi modifica anche dopo il 31 dicembre 1969;

d) per "permanenza in vigore" si intende che restano in vigore le disposizioni legislative statali, indicate negli Allegati 1 e 2, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in base agli atti normativi che le hanno introdotte a suo tempo nell'ordinamento e alle eventuali successive modificazioni anteriori alla stessa data, anche ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

4. Le disposizioni legislative emanate ai sensi degli articoli 7, secondo comma, 8, terzo comma, e 116, primo comma, della Costituzione sono comunque escluse dall'effetto abrogativo di cui all'articolo 14, comma 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni.

5. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

(1)

Ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 13 dicembre 2010, n. 213, il presente Allegato 1 è integrato dalle disposizioni legislative statali inserite nell'Allegato A, sono espunte le disposizioni legislative statali indicate nell'Allegato B e sostituite le voci di cui Allegato C dello stesso D.L.vo 213/2010.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 50, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la legge n. 114 del 1950, limitatamente agli articoli 1 e 4, e la legge n. 302 del 1951 sono incluse nell'allegato annotato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

(3)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 182 dell'8 maggio - 4 ottobre 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della voce n. 1266 del presente Allegato, nella parte in cui dichiara l'indispensabile permanenza in vigore dell'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, quanto all'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura.

(1)

Per effetto dell'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, all'allegato annotato, dopo il numero 446 è inserito il seguente:

"446-bis. Regio decreto-legge 1061 16/06/1938 provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale Beni e attività culturali Artt. 12, 13, 14."