
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 24 settembre 2008
G.U.R.S. 24 ottobre 2008, n. 49
Istituzione di una commissione per la valutazione delle prestazioni rese dai richiedenti il riconoscimento di tecnico competente in acustica.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
Visti, in particolare, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge n. 447/95, con i quali vengono individuati i titoli di studio, le modalità e le prestazioni lavorative necessarie per potere essere riconosciuti tecnici competenti in acustica;
Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 costituente l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica;
Visto l'art. 2 del precitato D.P.C.M. "Esame delle domande" ed, in particolare, il comma 3, che stabilisce la valutazione della non occasionalità della prestazione in funzione della durata e della rilevanza della stessa;
Visto il decreto 19 aprile 2002 del dipartimento regionale territorio e ambiente "Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95";
Visto l'art. 2 del decreto n. 267/GAB del 10 dicembre 2007, che definisce la non occasionalità delle prestazioni nel campo dell'acustica ambientale per la Regione Siciliana;
Visto il parere pos. 3 prot. n. 14074 186/08/11 dell'1 agosto 2008, con il quale l'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana si esprime in ordine al contenuto dell'art. 2 del decreto n. 267 del 10 dicembre 2007;
Visto il rapporto F.V. n. 51 dell'8 settembre 2008, con il quale il dirigente generale dispone di procedere di conseguenza;
Considerato che, come indicato dal parere dell'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana precitato, condiviso dall'Amministrazione, la valutazione dei requisiti va coniugata attraverso "l'apprezzamento della complessiva attività svolta dall'interessato e dalla valenza integrativa di quella effettuata in campo acustico diverso da quello ambientale...";
Ritenuto, pertanto, di dovere valutare le prestazioni rese dai richiedenti tenendo conto anche di quelle a carattere integrativo, al fine di potere valutare l'attività nel suo complesso;
Decreta:
Al fine del rilascio dell'attestato di tecnico competente in acustica ex art. 2, legge n. 447/95, alla luce delle disposizioni del D.P.C.M. 31 marzo 1998, del decreto 19 aprile 2002 sulle procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento di tecnico competente in acustica, per la valutazione delle prestazioni rese dai richiedenti viene istituita un'apposita commissione di valutazione.
La commissione di cui all'art. 2 sarà formata da due dirigenti del dipartimento territorio e ambiente e da un dirigente segnalato dall'ARPA Sicilia, le funzioni di segreteria saranno curate dal servizio 8 del dipartimento regionale territorio e ambiente e verrà formalizzata con apposito atto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente.
Sono abrogati l'art. 2 del decreto n. 206 del 19 aprile 2002 e l'art. 2 del decreto n. 267 del 10 dicembre 2007.