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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 2002

G.U.R.S. 12 luglio 2002, n. 32

Procedure per l'istruttoria delle istanze per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica di cui all'art. 2 della legge n. 447/95.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

TERRITORIO E AMBIENTE

Visto il decreto n. 294/XVII del 30 giugno 2000, che definiva le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento della figura di "tecnico competente in acustica" e le procedure interne per l'istruttoria delle stesse;

Viste le competenze assegnate al servizio 3 tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico del dipartimento regionale territorio e ambiente;

Ritenuto che per esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa occorre ridefinire quanto previsto dal citato decreto n. 294/XVII;

Decreta:

Art. 1

Le istanze per l'ottenimento del riconoscimento di tecnico competente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dovranno essere presentate in carta semplice all'Assessorato del territorio e dell'ambiente, dipartimento regionale territorio e ambiente, servizio 3, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di legge e potranno essere redatte anche sotto forma di autocertificazione, dovranno inoltre contenere l'elenco dettagliato delle prestazioni svolte relativamente alle attività di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

In particolare, al fine di potere valutare il requisito della non occasionalità dell'attività svolta necessario all'accoglimento dell'istanza, dovranno essere evidenziati i periodi nei quali si è operato, e, per ciascuna prestazione effettuata:

- il committente pubblico e privato;

- la data di ricevimento dell'incarico e, qualora lo stesso sia stato svolto in collaborazione o in rapporto subordinato, l'attestazione sotto forma di autocertificazione da parte del titolare dell'incarico;

- una breve descrizione della prestazione effettuata, con riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 31 marzo 1998.

Art. 2

E' abolito il nucleo di valutazione di cui all'art. 2 del citato decreto n. 294/XVII.

Art. 3

Il servizio 3 del dipartimento territorio e ambiente valuterà la rispondenza della documentazione presentata ai requisiti previsti dalle norme in materia e, in caso positivo, provvederà al rilascio del relativo attestato di riconoscimento. In qualsiasi momento il servizio 3 potrà richiedere la presentazione della documentazione giustificativa a corredo di quanto autocertificato dai soggetti richiedenti.

Art. 4

Ai fini della pubblicità degli atti l'elenco già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell'8 ottobre 1999, n. 48, verrà integrato con i nuovi nominativi dei tecnici competenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana con cadenza annuale, a cura del servizio 3 del dipartimento regionale territorio e ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato territorio e ambiente.

Palermo, 19 aprile 2002.

PERGOLIZZI