
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
DIRETTIVA 2008/84/CE DELLA COMMISSIONE, 27 agosto 2008
G.U.U.E. 20 settembre 2008, n. 253
Requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (alla Dir. 2010/67/UE)
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Note sul recepimento
Adottata il: 27 agosto 2008
Entrata in vigore il: 10 ottobre 2008
Termine per il recepimento:10 ottobre 2008
Recepita il: 11 novembre 2009
Provvedimenti nazionale di recepimento
- D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 11 novembre 2009, n. 199
______________________________________________________________________
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
1) La direttiva 96/77/CE della Commissione, del 2 dicembre 1996, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
2) Occorre stabilire requisiti di purezza per tutti gli additivi diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (4).
3) E' necessario tenere conto delle specifiche e tecniche analitiche per gli additivi secondo le indicazioni del Codex Alimentarius redatto dal Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA).
4) Gli additivi alimentari, preparati con metodi o materiali significativamente diversi da quelli valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione o differenti da quelli menzionati nella presente direttiva, devono essere sottoposti al giudizio di sicurezza dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare facendo particolare attenzione ai requisiti di purezza.
5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
6) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
GU L 40 dell'11.2.1989.
GU L 339 del 30.12.1996
Cfr. allegato II, parte A.
GU L 61 del 18.3.1995.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
I requisiti di purezza menzionati all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/107/CEE relativi agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti citati nella direttiva 95/2/CE sono specificati nell'allegato I della presente direttiva.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
La direttiva 96/77/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Il presente allegato è stato modificato dalla Dir. 2010/67/UE pubblicata nella G.U.U.E. 21 ottobre 2010, n. L 277.
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.
ALLEGATO II
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 2)
Direttiva 96/77/CE della Commissione |
(GU L 339 del 30.12.1996) |
Direttiva 98/86/CE della Commissione |
(GU L 334 del 9.12.1998) |
Direttiva 2000/63/CE della Commissione |
(GU L 277 del 30.10.2000) |
Direttiva 2001/30/CE della Commissione |
(GU L 146 del 31.5.2001) |
Direttiva 2002/82/CE della Commissione |
(GU L 292 del 28.10.2002) |
(GU L 283 del 31.10.2003) |
|
Direttiva 2004/45/CE della Commissione |
(GU L 113 del 20.4.2004) |
Direttiva 2006/129/CE della Commissione |
(GU L 346 del 9.12.2006) |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 2)
Direttive |
Termini di attuazione |
96/77/CE |
1° luglio 1997 [1] |
98/86/CE |
1° luglio 1999 [2] |
2000/63/CE |
31 marzo 2001 [3] |
2001/30/CE |
1° giugno 2002 [4] |
2002/82/CE |
31 agosto 2003 |
2003/95/CE |
1° novembre 2004 [5] |
2004/45/CE |
1° aprile 2005 [6] |
2006/129/CE |
15 febbraio 2008 |
[1] In conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 96/77/CE i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° luglio 1997 e non conformi alla presente direttiva possono essere immessi in commercio fino ad esaurimento delle scorte. [2] In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 98/86/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° luglio 1999 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. [3] In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/63/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 31 marzo 2001 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. [4] In conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2001/30/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° giugno 2002 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. [5] In conformità dell'articolo 3 della direttiva 2003/95/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 1° novembre 2004 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. [6] In conformità dell'articolo 3 della direttiva 2004/45/CE, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima anteriormente al 1° aprile 2005 e che non sono conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. |
N.d.R.: La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 231/2012 a decorrere dal 1° dicembre 2012.