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REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 22 ottobre 2008

G.U.U.E. 14 novembre 2008, n. L 304

Regolamento relativo alle statistiche dell'energia. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/264)

(1)

In merito a deroghe a determinati Stati membri per quanto riguarda la trasmissione di statistiche a norma del presente regolamento si rimanda alla Dec. (UE) 2023/2199.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 11 novembre 2008

Applicabile dal: 11 novembre 2008

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

1) Al fine di monitorare l'impatto e le conseguenze della sua politica in campo energetico, la Comunità necessita di dati precisi e tempestivi sulle quantità di energia, sulle sue forme, sulle sue fonti, sulla sua generazione, sul suo approvvigionamento, sulla sua trasformazione e sui suoi consumi.

2) Le statistiche dell'energia si sono tradizionalmente incentrate sull'approvvigionamento energetico e sulle energie fossili. Nei prossimi anni occorrerà incentrarsi maggiormente su una conoscenza e un monitoraggio accresciuti del consumo energetico finale, delle energie rinnovabili e dell'energia nucleare.

3) La disponibilità di informazioni accurate e aggiornate sull'energia è essenziale ai fini della valutazione dell'impatto dei consumi energetici sull'ambiente, in particolare con riferimento alle emissioni di gas a effetto serra. Tali informazioni sono richieste dalla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (2).

4) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (3), e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia (4), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sull'energia. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull'energia.

5) La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (5), la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (6), e la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia (7), impongono agli Stati membri di trasmettere dati quantitativi sul consumo energetico. Al fine di controllare i progressi in direzione del conseguimento degli obiettivi stabiliti in tali direttive occorrono dati dettagliati e aggiornati sull'energia, nonché una migliore interfaccia tra tali dati sull'energia e le indagini statistiche pertinenti, come il censimento della popolazione e degli alloggi e i dati sui trasporti.

6) Nel libro verde della Commissione del 22 giugno 2005 sull'efficienza energetica e nel libro verde della Commissione dell'8 marzo 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura si riflette sulle politiche energetiche dell'Unione europea per le quali è necessario disporre di statistiche dell'energia dell'Unione europea, anche ai fini dell'istituzione di un osservatorio europeo del mercato energetico.

7) L'istituzione di un modello di previsione energetica nel settore pubblico, chiesta dal Parlamento europeo nella risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura (8), richiede dati dettagliati e aggiornati sull'energia.

8) Nei prossimi anni si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla sicurezza dell'approvvigionamento dei carburanti più importanti e saranno necessari dati più tempestivi e accurati a livello dell'Unione europea in modo da poter anticipare e coordinare le soluzioni dell'Unione europea a eventuali crisi di approvvigionamento.

9) In assenza, in particolare, di una base giuridica relativa alla fornitura di dati sull'energia, la liberalizzazione e la crescente complessità del mercato dell'energia rendono sempre più difficile ottenere dati attendibili e tempestivi in materia.

10) Il sistema di statistiche dell'energia deve offrire garanzie di comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al processo decisionale politico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini. Per questo motivo, in un prossimo futuro, è opportuno integrare dati statistici relativi all'energia nucleare e sviluppare ulteriormente dati pertinenti relativi alle energie rinnovabili. Analogamente, in materia di efficienza energetica, la disponibilità di dati statistici dettagliati sull"habitat e sul trasporto sarebbe di grande utilità.

11) La produzione di statistiche comunitarie è disciplinata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (9).

12) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ovvero l'istituzione di un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche comparabili dell'energia nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

13) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie ai sensi del presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom, del Consiglio (10), e allegato alla raccomandazione della Commissione sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria.

14) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (11).

15) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'elenco delle fonti dei dati, le statistiche nazionali e i chiarimenti o le definizioni applicabili nonché le disposizioni in merito alla trasmissione e di istituire e modificare le statistiche nucleari annuali, una volta incorporate, di modificare le statistiche sulle energie rinnovabili, una volta incorporate, e di istituire e modificare le statistiche sul consumo energetico finale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

16) E' necessario stabilire che la Commissione possa concedere esenzioni o deroghe agli Stati membri per gli aspetti della rilevazione di dati sull'energia che potrebbero comportare un onere eccessivo per i rispondenti. Le esenzioni o le deroghe dovrebbero essere concesse solo sulla base della fornitura di una motivazione adeguata che indichi in modo trasparente la situazione attuale e l'onere eccessivo. Il periodo di vigenza dovrebbe essere limitato allo stretto necessario.

17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 settembre 2008.

(2)

GU L 49 del 19.2.2004.

(3)

GU L 283 del 27.10.2001.

(4)

GU L 52 del 21.2.2004.

(5)

GU L 1 del 4.1.2003.

(6)

GU L 114 del 27.4.2006.

(7)

GU L 191 del 22.7.2005.

(8)

GU C 317 E del 23.12.2006.

(9)

GU L 52 del 22.2.1997.

(10)

GU L 181 del 28.6.1989.

(11)

GU L 184 del 17.7.1999.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nella Comunità.

2. Il presente regolamento si applica ai dati statistici riguardanti i prodotti energetici e i loro aggregati nella Comunità.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «statistiche comunitarie» le statistiche comunitarie quali definite all'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

b) «produzione di statistiche» la produzione di statistiche quale definita all'articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

c) «Commissione (Eurostat)» l'autorità comunitaria quale definita all'articolo 2, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;

d) «prodotti energetici» i combustibili, l'energia termica, l'energia rinnovabile, l'energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia;

e) «aggregati» i dati aggregati a livello nazionale sul trattamento o sull'uso dei prodotti energetici, segnatamente la produzione, gli scambi, le scorte, la trasformazione, i consumi e le caratteristiche strutturali del sistema energetico, quali le capacità installate per la generazione di energia elettrica o le capacità di produzione per i prodotti petroliferi;

f) «qualità dei dati» i seguenti aspetti della qualità statistica: pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità, coerenza e completezza.

Art. 3

Fonti dei dati

1. Nel rispetto dei principi della riduzione degli oneri per i rispondenti e della semplificazione amministrativa, gli Stati membri elaborano dati sui prodotti energetici e sui loro aggregati nella Comunità a partire dalle seguenti fonti:

a) indagini statistiche specifiche condotte presso i produttori e i commercianti di energia primaria e trasformata, i distributori e i trasportatori, gli importatori e gli esportatori di prodotti energetici;

b) altre indagini statistiche condotte presso gli utilizzatori finali di energia nei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti, nonché in altri settori, comprese le famiglie;

c) altre procedure di stima statistica o altre fonti, comprese le fonti amministrative, come i regolatori dei mercati dell'elettricità e del gas.

2. Gli Stati membri fissano disposizioni dettagliate in merito alla rilevazione, presso le imprese e da altre fonti, dei dati necessari per le statistiche nazionali di cui all'articolo 4.

3. L'elenco delle fonti dei dati può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 4

Aggregati, prodotti energetici e frequenza della trasmissione delle statistiche nazionali

1. Le statistiche nazionali da comunicare sono specificate negli allegati. Sono trasmesse con le seguenti frequenze:

a) annuale, per le statistiche dell'energia di cui all'allegato B;

b) mensile, per le statistiche dell'energia di cui all'allegato C;

c) mensile a breve termine, per le statistiche dell'energia di cui all'allegato D.

2. I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell'allegato A (Chiarimenti terminologici).

3. I dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili possono essere modificati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 5

Trasmissione e diffusione

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche nazionali di cui all'articolo 4.

2. Le disposizioni in merito alla loro trasmissione, compresi i termini, le deroghe e le esenzioni applicabili, sono specificate negli allegati.

3. Le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali possono essere modificate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4. La Commissione, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può concedere esenzioni o deroghe supplementari secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, con riguardo a quelle parti delle statistiche nazionali per le quali la rilevazione comporterebbe oneri eccessivi per i rispondenti.

5. La Commissione (Eurostat) diffonde statistiche annuali dell'energia entro il 31 gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento.

Art. 6

Valutazione della qualità e relazioni

1. Gli Stati membri garantiscono la qualità dei dati trasmessi.

2. Ogni ragionevole sforzo è compiuto per garantire la coerenza tra i dati sull'energia dichiarati conformemente all'allegato B e i dati dichiarati conformemente alla decisione 2005/166/CE della Commissione, del 10 febbraio 2005, che istituisce le modalità di applicazione della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (1).

3. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i seguenti parametri di valutazione della qualità:

a) «pertinenza» il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;

b) «accuratezza» la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;

c) «tempestività» l'intervallo di tempo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o fenomeno da essi descritto;

d) «puntualità» l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo in cui avrebbero dovuto essere forniti;

e) «accessibilità» e «chiarezza» le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;

f) «comparabilità» la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;

g) «coerenza» la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

4. Ogni cinque anni gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi nonché sulle modifiche metodologiche eventualmente effettuate.

5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le inviano, al fine di consentirle di valutare la qualità dei dati trasmessi, una relazione contenente ogni pertinente informazione in merito all'applicazione del presente regolamento.

(1)

GU L 55 dell'1.3.2005.

Art. 7

Calendario e frequenza

Gli Stati membri elaborano tutti i dati specificati nel presente regolamento dall'inizio dell'anno civile successivo all'adozione del presente regolamento e li trasmettono da quel momento in poi con le frequenze di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Art. 8

Statistiche nucleari annuali

La Commissione (Eurostat), in collaborazione con il settore dell'energia nucleare dell'Unione europea, definisce una serie di statistiche nucleari annuali che sono raccolte e diffuse dal 2009 in poi, considerando tale anno come il primo periodo di riferimento, nel rispetto della riservatezza, laddove necessario, ed evitando qualsiasi duplicazione nella raccolta di dati, mantenendo allo stesso tempo bassi i costi di produzione e ragionevoli gli oneri di rilevazione.

La serie di statistiche nucleari annuali è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 9

Statistiche sull'energia rinnovabile e sul consumo energetico finale

1. Al fine di migliorare la qualità delle statistiche dell'energia rinnovabile e del consumo energetico finale, la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, provvede a che tali statistiche siano comparabili, trasparenti, dettagliate e flessibili, mediante:

a) revisione della metodologia utilizzata per generare statistiche sulle energie rinnovabili, al fine di rendere disponibili statistiche supplementari, pertinenti e dettagliate su ciascuna fonte di energia rinnovabile, annualmente ed in maniera efficiente in termini di costi. La Commissione (Eurostat) presenta e diffonde le statistiche generate dal 2010 (anno di riferimento) in poi;

b) revisione e determinazione della metodologia utilizzata a livello nazionale e comunitario per generare statistiche sul consumo energetico finale (fonti, variabili, qualità, costi) basate sulla situazione attuale, sugli studi esistenti e sugli studi pilota di fattibilità nonché sulle analisi costi-benefici ancora da attuare, e valutazione dei risultati degli studi pilota e delle analisi costi-benefici al fine di stabilire chiavi di ripartizione delle energie finali per settore e per usi principali di energia, integrando gradualmente gli elementi risultanti nelle statistiche dal 2012 (anno di riferimento) in poi.

2. La serie di statistiche sulle energie rinnovabili può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. La serie di statistiche sul consumo energetico finale è istituita e può essere modificata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Art. 10

Misure di esecuzione

1. Le seguenti misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2:

a) le modifiche dell'elenco delle fonti dei dati (articolo 3, paragrafo 3);

b) le modifiche delle statistiche nazionali e dei chiarimenti o delle definizioni applicabili (articolo 4, paragrafo 3);

c) le modifiche delle disposizioni in merito alla trasmissione (articolo 5, paragrafo 3);

d) istituzione e modifiche delle statistiche nucleari annuali (articolo 8, secondo comma);

e) modifiche delle statistiche sulle energie rinnovabili (articolo 9, paragrafo 2);

f) istituzione e modifiche delle statistiche sul consumo energetico finale (articolo 9, paragrafo 3).

2. Esenzioni o deroghe supplementari (articolo 5, paragrafo 4) sono concesse secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

3. Dev'essere tenuto in debita considerazione il principio secondo cui gli oneri di relazione e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

Art. 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO A

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 844/2010, dall'allegato del Reg. (UE) n. 147/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 431/2014, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2010, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/2146, dall'allegato del Reg. (UE) 2022/132 e dall'allegato del Reg. (UE) 2024/264)

CHIARIMENTI TERMINOLOGICI

Il presente allegato fornisce delucidazioni, precisazioni geografiche e definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati, salvo diverse indicazioni in tali allegati.

1. PRECISAZIONI GEOGRAFICHE

A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche:

- l'Australia non comprende i territori esterni;

- la Danimarca non comprende le isole Fær Øer e la Groenlandia;

- la Francia comprende Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione e Mayotte;

- l'Italia comprende San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (Santa Sede);

- il Giappone comprende Okinawa;

- il Portogallo comprende le Azzorre e Madera;

- la Spagna comprende le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla;

- la Svizzera non comprende il Liechtenstein;

- gli Stati Uniti comprendono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam.

2. AGGREGATI

I produttori di energia elettrica e termica sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:

- produttori la cui attività principale è la produzione di energia: produttori, di proprietà privata o pubblica, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi,

- autoproduttori: produttori, di proprietà privata o pubblica, che producono energia elettrica e/o termica al fine di soddisfare in tutto o in parte i propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale.

Nota: la Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l'aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE [1] dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

2.1. Offerta

2.1.1. PRODUZIONE / PRODUZIONE INTERNA

I quantitativi di combustibili estratti o prodotti sono calcolati dopo qualsiasi operazione di rimozione degli inerti. Nella produzione sono compresi i quantitativi consumati dal produttore durante il processo di produzione (ad esempio, a fini di riscaldamento o per il funzionamento di impianti e di sistemi ausiliari), nonché le forniture ad altri produttori di energia a fini di trasformazione o per altri scopi.

Per "produzione interna" si intende la produzione da risorse che si trovano all'interno di un determinato territorio, il territorio nazionale del paese dichiarante.

2.1.2. PRODOTTI RECUPERATI

Si riferiscono esclusivamente all'antracite. Fanghi e scisti di discarica recuperati nelle miniere.

2.1.3. PROVENIENTI DA ALTRE FONTI

Quantitativi di combustibili la cui produzione è inclusa nei dati relativi ad altri combustibili, ma che vengono mescolati con altri combustibili e consumati come miscela. Ulteriori dettagli relativi a tale componente devono essere forniti come:

- Provenienti da altre fonti: carbone

- Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi

- Provenienti da altre fonti: gas naturale

- Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili

- Provenienti da altre fonti: idrogeno

2.1.4. IMPORTAZIONI /ESPORTAZIONI

Salvo indicazione contraria le "importazioni" si riferiscono al paese di origine (il paese nel quale il prodotto energetico è stato prodotto) per gli impieghi nel paese, mentre le "esportazioni" si riferiscono al paese di consumo finale del prodotto energetico prodotto. I quantitativi si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento.

Nel caso in cui non possa essere specificata l'origine o la destinazione è ammesso il ricorso alla rubrica "Non specificato/Altro".

2.1.5. BUNKERAGGI MARITTIMI INTERNAZIONALI

Quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d'acqua o sui laghi interni e nelle acque costiere. Sono esclusi:

- i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna; la distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave;

- i consumi delle navi da pesca;

- i consumi delle forze armate.

2.1.6. TRASPORTI AEREI INTERNAZIONALI

Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei internazionali. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata in base all'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica "Attività non specificate altrove - Trasporti") e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica "Attività non specificate altrove - Altre").

2.1.7. VARIAZIONE DELLE SCORTE

Differenza tra il livello iniziale e quello finale delle scorte detenute sul territorio nazionale. Salvo indicazione contraria, un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.

2.1.8. TOTALE DELLE GIACENZE INIZIALI E FINALI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Tutte le scorte sul territorio nazionale comprese quelle detenute dalle amministrazioni pubbliche, dai principali consumatori e dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva, le scorte a bordo di navi marittime in arrivo, le scorte detenute in zone franche, le scorte detenute per conto di terzi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali o meno. Per iniziali e finali si intendono le giacenze rispettivamente al primo e all'ultimo giorno del periodo di riferimento. Le giacenze comprendono scorte detenute in tutti i tipi di impianti speciali di stoccaggio, in superficie o sotterranei.

2.1.9. IMPIEGHI DIRETTI

Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) utilizzato direttamente senza preventiva lavorazione nelle raffinerie di petrolio. E' incluso il petrolio greggio bruciato per produrre energia elettrica.

2.1.10. PRODOTTI PRIMARI RICEVUTI

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio interno o importato (compreso il condensato) e di LGN [2] interni utilizzati direttamente senza essere sottoposti a lavorazione in una raffineria di petrolio, nonché i quantitativi di prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica che, pur non essendo combustibili primari, sono utilizzati direttamente.

2.1.11. Produzione LORDA DELLE RAFFINERIE

Produzione di prodotti finiti delle raffinerie o degli impianti di miscelazione. Sono escluse le perdite di raffineria, mentre sono compresi i combustibili di raffineria.

2.1.12. Prodotti RICICLATI

Prodotti finiti che passano una seconda volta attraverso la rete di vendita dopo essere stati consegnati ai consumatori finali (ad esempio, lubrificanti usati che sono ritrattati). Tali quantitativi vanno distinti dai prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

2.1.13. RESTITUZIONI

Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica.

2.1.14. TRASFERIMENTI DA UN PRODOTTO ALL'ALTRO

Quantitativi riclassificati in conseguenza della modifica della specificazione del prodotto o della miscelazione di questo in un altro prodotto. Una registrazione negativa per un prodotto è compensata da una o più registrazioni positive per uno o più prodotti e viceversa; il saldo totale dovrebbe essere pari a zero.

2.1.15. PRODOTTI TRASFERITI

Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali.

2.1.16. DISCREPANZA STATISTICA

Valore calcolato, definito come la differenza tra il calcolo dal punto di vista dell'offerta (approccio top-down) e il calcolo dal punto di vista del consumo (approccio bottom-up). Tutte le discrepanze statistiche di rilievo devono essere spiegate dai paesi dichiaranti.

2.2. Settore delle trasformazioni

Nel settore delle trasformazioni vanno registrati solo i quantitativi di combustibili che sono stati trasformati in altri combustibili. I quantitativi di combustibili utilizzati per il riscaldamento, il funzionamento di impianti o come sostegno generale per la trasformazione vanno dichiarati nel settore energetico.

2.2.1. PRODUTTORI LA CUI ATTIVITA' PRINCIPALE E' LA PRODUZIONE DI ENERGIA - PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.2. UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DEI PRODUTTORI LA CUI ATTIVITA' PRINCIPALE E' LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica e/o energia termica in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica.

2.2.3. PRODUTTORI LA CUI ATTIVITA' PRINCIPALE E' LA PRODUZIONE DI ENERGIA - PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia termica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica.

2.2.4. AUTOPRODUTTORI - PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.5. AUTOPRODUTTORI - UNITA' DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Tutti i quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica per produrre energia elettrica e la percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica venduta. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata nel settore pertinente del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.6. AUTOPRODUTTORI - PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica venduta dagli autoproduttori in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata nel settore pertinente del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.7. FABBRICHE DI AGGLOMERATI

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle fabbriche di agglomerati per la produzione di agglomerati di carbon fossile.

2.2.8. COKERIE

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle cokerie per produrre coke da cokeria e gas di cokeria.

2.2.9. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di lignite in impianti di produzione di mattonelle di lignite e quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di torba in impianti di produzione di mattonelle di torba.

2.2.10. OFFICINE DEL GAS

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre gas di officina nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.

2.2.11. ALTIFORNI

Quantitativi di combustibili che entrano nell'altoforno, dall'alto insieme al minerale di ferro o dal fondo attraverso le tubiere insieme all'aria calda insufflata.

2.2.12. LIQUEFAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di olio sintetico.

2.2.13. IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI

Quantitativi di combustibili gassosi convertiti in combustibili liquidi.

2.2.14. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA

Quantitativi di biocombustibili solidi convertiti in carbone di legna.

2.2.15. RAFFINERIE DI PETROLIO

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di prodotti petroliferi.

2.2.16. IMPIANTI DI MISCELAZIONE DI GAS NATURALE (PER GAS NATURALE MISCELATO)

Quantitativi di gas miscelati con gas naturale immessi nella rete di distribuzione di gas naturale.

2.2.17. PER MISCELAZIONE CON BENZINA PER MOTORI/DIESEL/CHEROSENE

Quantitativi di biocarburanti liquidi miscelati con biocarburanti fossili. Quantitativi di idrogeno miscelato nei carburanti.

2.2.18. PRODUZIONE DI IDROGENO

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di idrogeno.

2.2.19. NON SPECIFICATI ALTROVE

Quantitativi di combustibili utilizzati per le attività di trasformazione non incluse altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.3. Settore energetico

Quantitativi consumati dall'industria energetica a supporto delle attività estrattive (estrazione mineraria, produzione di petrolio e di gas) o del funzionamento degli impianti collegati alle attività di trasformazione. Tali attività corrispondono alle divisioni 05, 06, 19 e 35, al gruppo 09.1 e alle classi 07.21 e 08.92 della NACE.

Sono esclusi i quantitativi di combustibili trasformati in un'altra forma di energia (da registrare nel settore delle trasformazioni) o i quantitativi utilizzati a supporto del funzionamento di oleodotti, gasdotti e condotte per il carbone (da registrare nel settore dei trasporti).

2.3.1. AUTOCONSUMI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti con unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, esclusivamente di energia termica e di produzione combinata di energia elettrica e termica.

2.3.2. MINIERE DI CARBONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia a supporto delle attività di estrazione e di preparazione del carbone nell'industria carboniera. Il carbone bruciato nelle centrali elettriche minerarie va registrato nel settore delle trasformazioni.

2.3.3. FABBRICHE DI AGGLOMERATI

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in fabbriche di agglomerati.

2.3.4. COKERIE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle cokerie.

2.3.5. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba.

2.3.6. OFFICINE DEL GAS/IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.

2.3.7. ALTIFORNI

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli altiforni.

2.3.8. LIQUEFAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione del carbone.

2.3.9. LIQUEFAZIONE (GNL) / RIGASSIFICAZIONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione e rigassificazione.

2.3.10. IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE (BIOGAS)

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di gassificazione di biogas.

2.3.11. IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI (GTL)

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di conversione gas-liquidi.

2.3.12. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di carbone di legna.

2.3.13. RAFFINERIE DI PETROLIO

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle raffinerie di petrolio.

2.3.14. INDUSTRIA NUCLEARE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto dell'industria nucleare (estrazione, trattamento e ritrattamento di materiali nucleari per la fissione e la fusione nucleari), compresi il trattamento, lo smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti nucleari radioattivi.

2.3.15. ESTRAZIONE DI GAS E PETROLIO

Quantitativi di combustibili consumati negli impianti di estrazione di petrolio e gas naturale. Sono escluse le perdite delle condotte (da registrare nelle perdite di distribuzione) e i quantitativi di energia utilizzata per il funzionamento delle condotte (da registrare nel settore dei trasporti).

2.3.16. PRODUZIONE, LIQUEFAZIONE E GASSIFICAZIONE DI IDROGENO

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia di supporto alla produzione, alla liquefazione e alla gassificazione di idrogeno.

2.3.17. ATTIVITA' NON SPECIFICATE ALTROVE - ENERGIA

Quantitativi di combustibili connessi ad attività energetiche non compresi altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.4. Perdite di trasmissione e di distribuzione

2.4.1. PERDITE DI TRASMISSIONE

Quantitativi di perdite di combustibile addebitabili alla trasmissione, nella parte del sistema gestita dal gestore del sistema di trasmissione. Sono incluse le perdite tecniche e non tecniche. Per l'energia elettrica sono incluse le perdite nei trasformatori che non sono considerati parte integrante di centrali elettriche. Per il gas sono inclusi il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia durante la trasmissione.

2.4.2. PERDITE DI DISTRIBUZIONE

Quantitativi di perdite di combustibile addebitabili alla distribuzione, nella parte del sistema gestita dal gestore del sistema di distribuzione. Sono incluse le perdite tecniche e non tecniche. Per il gas sono inclusi il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia durante la distribuzione.

2.5. Consumo non energetico finale

Quantitativi di combustibili utilizzati a fini non energetici - combustibili non sottoposti a combustione.

2.6. Consumo energetico finale (specificazioni degli usi finali)

2.6.1. SETTORE DELL'INDUSTRIA

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese industriali a supporto delle loro attività primarie.

Per le unità di produzione di sola energia termica o gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica vanno registrati solo i quantitativi di combustibili consumati per la produzione di energia termica utilizzata dall'ente stesso (energia termica autoconsumata). I quantitativi di prodotti energetici consumati per la produzione di energia termica venduta e per la produzione di energia elettrica vanno registrati nell'opportuno settore delle trasformazioni. 

2.6.1.1. Industria estrattiva: divisioni 07 (esclusa la classe 07.21) e 08 (esclusa la classe 08.92) della NACE; gruppo 09.9 della NACE. 

2.6.1.1.1. Estrazione di minerali metalliferi [divisione 07 della NACE; esclusa la classe 07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio della NACE]. 

2.6.1.1.2. Altre attività estrattive [divisione 08 della NACE; esclusa la classe 08.92 Estrazione di torba della NACE].

2.6.1.1.3. Attività dei servizi di supporto all'estrazione [divisione 09 della NACE; esclusa la classe 09.1 Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale della NACE]. 

2.6.1.2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: divisioni 10, 11 e 12 della NACE. 

2.6.1.2.1. Industrie alimentari [divisione 10 della NACE]. 

2.6.1.2.2. Produzione di bevande [divisione 11 della NACE]. 

2.6.1.2.3. Industria del tabacco [divisione 12 della NACE].  

2.6.1.3. Industrie tessili e conciarie [divisioni 13, 14 e 15 della NACE; comprese Industrie tessili, Confezione di articoli di abbigliamento e Confezione di vestiario in pelle e simili]. 

2.6.1.4. Industria del legno e dei prodotti in legno - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio [divisione 16 della NACE]. 

2.6.1.5. Industria della carta e della stampa: divisioni 17 e 18 della NACE. 

2.6.1.5.1. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta [divisione 17 della NACE]. 

2.6.1.5.1.1. Fabbricazione di pasta-carta [classe 17.11 della NACE]. 

2.6.1.5.1.2. Altri prodotti di carta [classe 17.12 della NACE e gruppo 17.2 della NACE]. 

2.6.1.5.2 Stampa e riproduzione su supporti registrati [divisione 18 della NACE]. 

2.6.1.6. Industria chimica e petrolchimica: divisioni 20 e 21 della NACE. 

2.6.1.6.1. Fabbricazione di prodotti chimici [divisione 20 della NACE]. 

2.6.1.6.2. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici [divisione 21 della NACE]. 

2.6.1.7. Minerali non metalliferi [divisione 23 della NACE]. 

2.6.1.7.1. Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro [gruppo 23.1 della NACE]. 

2.6.1.7.2. Produzione di cemento, calce e gesso (compreso il clinker) [gruppo 23.5 della NACE]. 

2.6.1.7.3. Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi [gruppi 23.2, 23.3, 23.4, 23.6, 23.7 e 23.9 della NACE]. 

2.6.1.8. Siderurgia [Attività metallurgiche A: gruppi 24.1, 24.2 e 24.3 e classi 24.51 e 24.52 della NACE]. 

2.6.1.9. Industrie dei metalli non ferrosi [Attività metallurgiche B: gruppo 24.4 e classi 24.53 e 24.54 della NACE] 

2.6.1.9.1. Produzione di alluminio [classe 24.42 della NACE]. 

2.6.1.9.2. Altre industrie dei metalli non ferrosi [gruppo 24.4 della NACE - esclusa la classe 24.42 della NACE; classi 24.53 e 24.54 della NACE]. 

2.6.1.10. Macchine e apparecchiature: divisioni 25, 26, 27 e 28 della NACE. 

2.6.1.10.1. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature [divisione 25 della NACE]. 

2.6.1.10.2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica [divisione 26 della NACE]. 

2.6.1.10.3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche [divisione 27 della NACE]. 

2.6.1.10.4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. [divisione 28 della NACE]. 

2.6.1.11. Mezzi di trasporto: industrie connesse ai mezzi di trasporto [divisioni 29 e 30 della NACE; comprese Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi e Fabbricazione di altri mezzi di trasporto]. 

2.6.1.12. Attività non specificate altrove - Industria: divisioni 22, 31 e 32 della NACE. 

2.6.1.12.1. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche [divisione 22 della NACE]. 

2.6.1.12.2. Fabbricazione di mobili [divisione 31 della NACE]. 

2.6.1.12.3. Altre industrie manifatturiere [divisione 32 della NACE ]. 

2.6.1.13. Costruzioni [divisioni 41, 42 e 43 della NACE].

2.6.2. SETTORE DEI TRASPORTI

Energia impiegata in tutte le attività di trasporto indipendentemente dalla categoria NACE (settore economico) in cui si colloca l'attività. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di stazioni ferroviarie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti vanno registrati nella rubrica "Settore commerciale e servizi pubblici" e non nel settore dei trasporti.

2.6.2.1. Trasporti ferroviari

Quantitativi di carburanti utilizzati dal traffico ferroviario, compreso quello delle ferrovie interne alle industrie e dei trasporti ferroviari che rientrano nel sistema di trasporti urbani o suburbani (ad esempio treni, tram, metropolitane).

2.6.2.1.1. Trasporti ferroviari ad alta velocità

Energia utilizzata dai treni che circolano su linee dove la velocità può superare i 200 chilometri orari.

2.6.2.1.2. Trasporti ferroviari convenzionali

Energia utilizzata dal traffico ferroviario, esclusi i trasporti ferroviari ad alta velocità, le metropolitane e i tram.

2.6.2.1.2.1. Trasporto di passeggeri mediante trasporti ferroviari convenzionali

Energia utilizzata dai trasporti ferroviari per il trasporto di passeggeri, ossia per lo spostamento di passeggeri tramite veicoli ferroviari dal punto di imbarco al punto di sbarco. Per passeggero si intende qualsiasi persona, escluso il personale del treno, che viaggia mediante trasporti ferroviari.

2.6.2.1.2.2. Trasporto di merci mediante trasporti ferroviari convenzionali

Energia utilizzata dai trasporti ferroviari per il trasporto di merci, ossia per la movimentazione di merci tramite veicoli ferroviari dal punto di carico al punto di scarico.

2.6.2.1.3. Metropolitane e tram

Energia utilizzata da metropolitane, tram, metropolitane leggere e altri sistemi ferroviari urbani sopraelevati o sotterranei.

2.6.2.2. Navigazione interna

Quantitativi di carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera non impegnate nella navigazione internazionale (cfr. Bunkeraggi marittimi internazionali). La distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.

2.6.2.3. Trasporti stradali

Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli stradali. Sono inclusi i carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade e i lubrificanti impiegati per i veicoli stradali.

Sono esclusi i prodotti energetici utilizzati per i motori fissi (cfr. "Altri settori"), per i trattori non di uso sulle strade (cfr. "Agricoltura") e per i veicoli stradali militari (cfr. "Altri settori - Attività non specificate altrove"), il bitume impiegato per pavimentazioni stradali e l'energia utilizzata per motori nei cantieri di costruzione (cfr. il sottosettore "Costruzioni" del settore "Industria").

2.6.2.3.1. Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci

Quantitativi di carburanti utilizzati dagli autocarri con capacità di carico superiore a 3,5 t adibiti al trasporto di merci (veicoli delle categorie N2 e N3 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).

2.6.2.3.2. Trasporti collettivi

Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri, quali autobus, pullman, furgoni di grandi dimensioni ecc. (veicoli delle categorie M2 e M3 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).

2.6.2.3.3. Automobili e furgoni

Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli di piccole dimensioni, quali automobili e furgoni, adibiti al trasporto di passeggeri o di merci (veicoli delle categorie N1 e M1 secondo la classificazione europea delle categorie di veicoli, basata sulle norme UNECE).

2.6.2.3.4. Altri trasporti stradali

Quantitativi di carburanti utilizzati in tutte le forme di trasporto stradale esclusi i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, i trasporti collettivi, le automobili e i furgoni.

2.6.2.4. Trasporti mediante condotte

Quantitativi di carburanti utilizzati sotto forma di energia a supporto del funzionamento di condotte per il trasporto di gas, liquidi, fanghi o altri prodotti. E' inclusa l'energia utilizzata per le stazioni di pompaggio e per la manutenzione della condotta. E' esclusa l'energia utilizzata per la distribuzione mediante condotte di gas naturale o di gas manifatturati, di acqua calda o di vapore dal distributore agli utilizzatori finali (da registrare nel settore energetico), l'energia utilizzata per la distribuzione finale di acqua alle utenze domestiche, industriali e commerciali e agli altri utenti (da includere nel settore commerciale e servizi pubblici) e le perdite che occorrono durante il trasporto tra il distributore e gli utenti finali (da registrare nella rubrica "Perdite di distribuzione").

2.6.2.5. Trasporti aerei interni

Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei interni. Sono inclusi i carburanti utilizzati a scopi diversi dal volo, ad esempio per il collaudo di motori. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata in base all'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono inclusi i viaggi di lunghezza considerevole tra due aeroporti in un paese con territori d'oltremare. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica "Attività non specificate altrove - Trasporti") e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica "Attività non specificate altrove - Altre").

2.6.2.6. Attività non specificate altrove - Trasporti

Quantitativi di carburanti utilizzati per le attività di trasporto non incluse altrove. Sono inclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali e i carburanti utilizzati nei porti per gli scaricatori e vari tipi di gru. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.6.3. ALTRI SETTORI

Questa rubrica comprende i quantitativi di combustibili utilizzati in settori non espressamente menzionati o non appartenenti alla trasformazione, all'energia, all'industria o ai trasporti.

2.6.3.1. Settore commerciale e servizi pubblici

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese commerciali e dai servizi amministrativi dei settori pubblici e privati. Divisioni 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (esclusa la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 99 della NACE. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di ferrovie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti vanno registrati in questa rubrica, compresi i carburanti utilizzati per tutte le attività non legate ai trasporti delle divisioni 49, 50 e 51 della NACE. 

2.6.3.1.1. Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature [sezione C, divisione 33, della NACE]. 

2.6.3.1.2. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento [sezione E della NACE]. 

2.6.3.1.3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli [sezione G della NACE]. 

2.6.3.1.3.1. Commercio all'ingrosso [sezione G, divisione 46, della NACE].  

2.6.3.1.3.2. Commercio al dettaglio [sezione G, divisione 47, della NACE].  

2.6.3.1.4. Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti [sezione H, divisione 52, della NACE]. 

2.6.3.1.5. Servizi postali e attività di corriere [sezione H, divisione 53, della NACE]. 

2.6.3.1.6. Servizi di alloggio e di ristorazione [sezione I della NACE]. 

2.6.3.1.6.1. Servizi di alloggio [sezione I, divisione 55, della NACE]. 

2.6.3.1.6.2. Attività di servizi di ristorazione [sezione I, divisione 56, della NACE]. 

2.6.3.1.7. Servizi di informazione e comunicazione [sezione J della NACE]. 

2.6.3.1.8. Attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari [sezione K della NACE e sezione L della NACE]. 

2.6.3.1.9. Attività amministrative e servizi di supporto [sezione N della NACE]. 

2.6.3.1.10. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria [sezione O della NACE]. 

2.6.3.1.11. Istruzione [sezione P della NACE]. 

2.6.3.1.12. Sanità e assistenza sociale [sezione Q della NACE ]. 

2.6.3.1.12.1. Servizi ospedalieri [sezione Q, gruppo 86.1, della NACE]. 

2.6.3.1.13. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento [sezione R della NACE]. 

2.6.3.1.13.1. Attività sportive [sezione R, divisione 93, della NACE]. 

2.6.3.1.14. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali [sezione U della NACE]. 

2.6.3.1.15. Attività professionali, scientifiche e tecniche e altre attività di servizi [sezione M della NACE e sezione S della NACE]. 

2.6.3.1.16. Centri dati. Per centro dati si intende una struttura o un gruppo di strutture utilizzate per ospitare, collegare e gestire i sistemi informatici/server e le relative apparecchiature per l'archiviazione, l'elaborazione e/o la distribuzione di dati e per le attività correlate.

2.6.3.2. Settore delle famiglie

Quantitativi di combustibili consumati da tutte le famiglie, incluse le famiglie e convivenze con personale domestico. Divisioni 97 e 98 della NACE.

Al settore delle famiglie si applicano le definizioni specifiche di cui in appresso.

Per famiglia si intende una persona che vive sola, un nucleo familiare oppure un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata e condividono servizi di pubblica utilità e altre spese di sostentamento essenziali. Il settore delle famiglie, noto anche come settore residenziale (o domestico), è pertanto costituito dall'insieme di tutte le famiglie di un paese.

Le convivenze, siano esse permanenti (ad esempio, in istituti penitenziari) o temporanee (ad esempio, in istituti di cura), vanno escluse perché considerate nei consumi del settore dei servizi. L'energia utilizzata nelle attività di trasporto va registrata nel settore dei trasporti e non nel settore delle famiglie.

Anche i consumi di energia associati ad attività economiche rilevanti svolte dalle famiglie vanno esclusi dal totale dei consumi energetici del settore delle famiglie. Tali attività comprendono le attività economiche di piccole aziende agricole e altre attività economiche svolte presso il domicilio delle famiglie e vanno registrate nel pertinente settore di consumo finale.

2.6.3.2.1. Riscaldamento degli ambienti

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per fornire calore all'interno di un'abitazione.

2.6.3.2.2. Climatizzazione degli ambienti

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per rinfrescare l'interno di un'abitazione mediante un'unità e/o un impianto frigorifero.

Sono esclusi i ventilatori e gli altri apparecchi non collegati a una unità frigorifera che devono invece essere inclusi nella rubrica "Apparecchi elettrici e di illuminazione".

2.6.3.2.3. Riscaldamento dell'acqua

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria utilizzata per lavarsi, per pulire e per altri scopi diversi dalla cottura dei cibi.

E' escluso il riscaldamento di piscine che deve invece essere registrato nella rubrica "Altri usi finali".

2.6.3.2.4. Cottura dei cibi

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per la preparazione dei pasti.

Sono esclusi gli apparecchi ausiliari di cucina (forni a microonde, macchine da caffè, bollitori, ecc.) che devono invece essere inclusi nella rubrica "Apparecchi elettrici e di illuminazione".

2.6.3.2.5. Apparecchi elettrici e di illuminazione (esclusivamente energia elettrica)

Uso dell'energia elettrica a fini di illuminazione e per qualunque elettrodomestico non considerato nella rubrica "Altri usi finali".

2.6.3.2.6. Altri usi finali

Qualsiasi altro consumo energetico da parte delle famiglie come l'uso di energia per l'esterno e per altre attività non incluse nei cinque usi finali di energia sopra indicati (ad esempio, tosaerba, riscaldamento di piscine, apparecchi di riscaldamento per l'esterno, barbecue all'aperto, saune, ecc.).

2.6.3.3. Agricoltura

Quantitativi di combustibili consumati dagli utilizzatori classificati nel settore produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi; divisione 01 della NACE.

2.6.3.4. Silvicoltura

Quantitativi di combustibili consumati dagli utilizzatori classificati nel settore silvicoltura e utilizzo di aree forestali; divisione 02 della NACE.

2.6.3.5. Pesca

Quantitativi di carburanti forniti per la pesca nelle acque interne, costiera e d'alto mare. Sono compresi i carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera che si sono approvvigionate di carburante nel paese (inclusa la pesca internazionale) e l'energia utilizzata nell'industria della pesca. Divisione 03 della NACE.

2.6.3.6. Attività non specificate altrove - Altre

Quantitativi di combustibili utilizzati per attività non incluse altrove (ad esempio la classe 84.22 della NACE). In tale rubrica rientra l'uso a fini militari dei combustibili per tutti i consumi sia fissi sia in movimento (ad esempio di navi, aerei e mezzi stradali, nonché l'energia utilizzata per gli alloggiamenti), indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati alle forze militari di tale paese o di un altro paese. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

3. PRODOTTI

3.1. CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati)

3.1.1. CARBON FOSSILE

Il carbon fossile è un aggregato di prodotti pari alla somma di antracite, carbone da coke e altro carbone bituminoso.

3.1.2. ANTRACITE

Carbone di alta qualità destinato a usi industriali e domestici, generalmente caratterizzato da un tenore di sostanze volatili inferiore al 10 % e da un elevato contenuto di carbonio (circa il 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.3. CARBONE DA COKE

Carbone bituminoso di qualità tale da consentire la produzione di coke (coke da cokeria) in grado di sostenere il peso della carica di un altoforno. Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.4. ALTRO CARBONE BITUMINOSO

Carbone utilizzato per la produzione di vapore, comprendente tutti i carboni bituminosi non inclusi nel carbone da coke né nell'antracite. E' caratterizzato da un contenuto di sostanze volatili superiore all'antracite (più del 10 %) e da un contenuto di carbonio inferiore (meno del 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.5. CARBONE BRUNO

Aggregato di prodotti pari alla somma di carbone subbituminoso e lignite.

3.1.6. CARBONE SUBBITUMINOSO

Carbone non agglomerante con un potere calorifico superiore compreso tra 20 000 kJ/kg e 24 000 kJ/kg, la cui percentuale di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.

3.1.7. LIGNITE

Carbone non agglomerante il cui potere calorifico superiore è inferiore a 20 000 kJ/kg e il cui tenore di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.

3.1.8. AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE

Agglomerati ottenuti da fini di carbon fossile con l'aggiunta di agglomeranti. I quantitativi di agglomerati di carbon fossile prodotti possono pertanto essere leggermente superiori ai quantitativi effettivi di carbone consumato nel processo di trasformazione.

3.1.9. COKE DA COKERIA

Prodotto solido ottenuto dalla carbonizzazione ad alta temperatura del carbone, principalmente carbone da coke, con basso tenore di umidità e bassa percentuale di sostanze volatili. Il coke da cokeria è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come fonte di energia e come agente chimico.

Le polveri di coke e il coke da fonderia vanno registrati in tale rubrica.

Va incluso in tale rubrica il semicoke (prodotto solido ottenuto dalla carbonizzazione a bassa temperatura del carbone). Il semicoke è utilizzato come combustibile per il riscaldamento o dall'impianto di trasformazione stesso.

Rientrano in tale rubrica anche il coke, le polveri di coke e il semicoke ottenuti da ligniti.

3.1.10. COKE DA GAS

Sottoprodotto del carbon fossile utilizzato per la produzione di gas di città nelle officine del gas. Il coke da gas è utilizzato a fini di riscaldamento.

3.1.11. CATRAME DI CARBONE

Risulta dalla distillazione distruttiva del carbone bituminoso. Il catrame di carbone è il sottoprodotto liquido della distillazione del carbone in sede di produzione del coke nelle cokerie oppure è ottenuto da ligniti ("catrame a bassa temperatura").

3.1.12. MATTONELLE DI LIGNITE

Mattonelle ottenute da ligniti o carbone subbituminoso agglomerati ad alta pressione senza l'aggiunta di agglomeranti, compresi la polvere e i fini di lignite essiccati.

3.1.13. GAS MANIFATTURATI

Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e altri gas di recupero.

3.1.14. GAS DI OFFICINA

Comprende tutti i tipi di gas prodotti in impianti pubblici e privati il cui scopo principale è costituito dalla fabbricazione, dal trasporto e dalla distribuzione di gas. Sono inclusi i gas prodotti per carbonizzazione (compreso il gas prodotto dalle cokerie e trasferito a gas di officina), per gassificazione totale con o senza arricchimento con prodotti petroliferi (GPL, olio combustibile residuo, ecc.) e per reforming o semplice miscelazione di gas e/o aria, compresa la miscelazione con gas naturale distribuito e consumato attraverso la rete del gas naturale. I quantitativi di gas derivante da trasferimenti di altri gas di carbone a gas di officina devono essere registrati come produzione di gas di officina.

3.1.15. GAS DI COKERIA

Gas ottenuto come sottoprodotto della fabbricazione del coke da cokeria per la produzione siderurgica.

3.1.16. GAS DI ALTOFORNO

Gas prodotto nel corso della combustione del coke negli altiforni dell'industria siderurgica. E' recuperato e utilizzato come combustibile in parte all'interno dell'impianto e in parte in altri processi dell'industria dell'acciaio o in centrali elettriche predisposte per la sua utilizzazione.

3.1.17. ALTRI GAS DI RECUPERO

Sottoprodotto della produzione di acciaio in un convertitore a ossigeno, recuperato all'uscita dal forno. E' denominato anche gas da convertitore, gas BOS (Basic Oxygen Steelmaking) o LD (Linz Donawitz). I quantitativi di combustibile recuperato vanno registrati con riferimento al potere calorifico superiore. Sono compresi altresì gas manifatturati non specificati e non menzionati in precedenza, quali i gas combustibili di origine carboniera solida recuperati nel corso della fabbricazione e di processi chimici non definiti altrove.

3.1.18. TORBA

Materiale combustibile, fibroso o compatto, formato dalla decomposizione di piante, ad alto tenore di umidità (fino al 90 % allo stato grezzo), di facile estrazione e di colore dal bruno chiaro al bruno scuro. E' compresa la torba in zolle o macinata. La torba destinata a usi non energetici non è inclusa.

3.1.19. PRODOTTI DI TORBA

Prodotti come le mattonelle di torba ricavati direttamente o indirettamente da torba in zolle o macinata.

3.1.20. SCISTI BITUMINOSI E SABBIE BITUMINOSE

Rocce sedimentarie contenenti composti organici sotto forma di cherogene. Il cherogene è un materiale ceroso ricco di idrocarburi, considerato un precursore del petrolio. Gli scisti bituminosi possono essere bruciati direttamente o sottoposti a trattamento termico per estrarre olio di scisto. L'olio di scisto e gli altri prodotti ottenuti mediante liquefazione vanno registrati come altri idrocarburi tra i prodotti petroliferi.

3.2. GAS NATURALE

3.2.1. GAS NATURALE

Comprende i gas, liquefatti o gassosi, costituiti principalmente di metano, provenienti da giacimenti sotterranei, indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Sono inclusi sia il gas "non associato", proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa, sia il gas "associato", prodotto in associazione con petrolio greggio, nonché il metano recuperato nelle miniere di carbone (gas di miniera) o da giacimenti di carbone in sottosuolo (CBM = coal bed methane). Non sono inclusi i biogas o i gas manifatturati. I trasferimenti di tali prodotti alla rete del gas naturale vanno registrati separatamente dal gas naturale. Il gas naturale comprende il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC).

3.3. ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

3.3.1. ENERGIA ELETTRICA

Per energia elettrica si intende il trasferimento di energia attraverso il fenomeno fisico che riguarda le cariche elettriche e i loro effetti a riposo e in movimento. Tutta l'energia elettrica utilizzata, prodotta e consumata deve essere registrata, compresa quella off-grid e autoconsumata. L'energia elettrica off-grid è prodotta da impianti che dal punto di vista della produzione non sono collegati alla rete elettrica e non possono immettervi l'energia elettrica prodotta. L'energia elettrica autoconsumata è l'energia elettrica consumata dal produttore prima che sia immessa nella rete.

3.3.2. ENERGIA TERMICA (CALORE DERIVATO)

Energia ottenuta dal movimento di traslazione, rotazione e vibrazione dei componenti della materia e dai cambiamenti nel suo stato fisico. Tutta l'energia termica prodotta, fatta eccezione per quella prodotta dagli autoproduttori per uso proprio e non venduta, deve essere registrata; tutte le altre forme di energia termica vanno registrate come utilizzo dei prodotti che l'hanno generata.

3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

3.4.1. PETROLIO GREGGIO

Olio minerale di origine naturale comprendente una miscela di idrocarburi, con associate impurità come lo zolfo. Nelle normali condizioni di pressione e temperatura in superficie è allo stato liquido e presenta caratteristiche fisiche (densità, viscosità, ecc.) molto variabili. Sono inclusi i condensati di campo e i condensati da impianto di trattamento recuperati dai gas associati e non associati quando sono mescolati con il petrolio greggio commerciale. I quantitativi vanno registrati indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Il petrolio greggio non comprende i liquidi di gas naturale (LGN).

3.4.2. LIQUIDI DI GAS NATURALE (LGN)

Idrocarburi liquidi o liquefatti estratti dal gas naturale negli impianti di separazione o di lavorazione del gas. Gli LGN comprendono etano, propano, butano (normal butano e isobutano), (iso) pentano e pentani plus (talvolta definiti come "gasolina naturale" o condensati di impianto).

3.4.3. PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA

Petrolio raffinato da sottoporre a ulteriore lavorazione (ad esempio, olio combustibile proveniente da distillazione primaria (straight run) o gasolio sotto vuoto), esclusa la miscelazione. Attraverso ulteriori lavorazioni tali prodotti saranno trasformati in uno o più prodotti intermedi e/o finiti. Nella definizione sono compresi anche i prodotti che costituiscono ritorni dell'industria petrolchimica alle raffinerie (ad esempio, benzina pirolitica, frazioni C4, frazioni di gasolio e olio combustibile).

3.4.4. ADDITIVI/ OSSIGENATI

Gli additivi sono composti chimici diversi dagli idrocarburi che vengono aggiunti a prodotti petroliferi o miscelati con questi per modificarne le proprietà (numero di ottano, di cetano, proprietà a freddo, ecc.). Gli additivi comprendono ossigenati (come alcoli (metanolo, etanolo); eteri, quali MTBE (metil-ter-butil-etere), ETBE (etil-ter-butil-etere), TAME (ter-amil-metil-etere), ecc.; esteri, ad esempio olio di colza o dimetilestere, ecc.; composti chimici, quali piombo tetrametile (TML), piombo tetraetile (TEL) e detergenti). Le quantità di additivi/ossigenati (alcoli, eteri, esteri e altri composti chimici) registrate nella presente rubrica devono rapportarsi alle quantità miscelate con combustibili o usate come combustibili. La presente rubrica comprende biocarburanti miscelati a combustibili fossili liquidi.

3.4.5. BIOCARBURANTI IN ADDITIVI/OSSIGENATI

Le quantità di biocarburanti liquidi registrate nella presente rubrica riguardano biocarburanti liquidi miscelati e si riferiscono soltanto alla percentuale di biocarburante liquido, non al volume totale dei liquidi in cui i biocarburanti liquidi sono miscelati. Sono esclusi tutti i biocarburanti liquidi non miscelati.

3.4.6. ALTRI IDROCARBURI

Greggio sintetico da sabbie bituminose, olio di scisto ecc., liquidi dalla liquefazione del carbone, liquidi ottenuti dalla conversione del gas naturale in benzina, oli emulsionati (ad esempio, orimulsion). Sono esclusi gli scisti bituminosi. E' incluso l'olio di scisto (prodotto secondario).

3.4.7. PRODOTTI PETROLIFERI

Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di raffineria, etano, gas di petrolio liquefatti, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti.

3.4.8. GAS DI RAFFINERIA

Comprendono una miscela di gas non condensati costituiti prevalentemente da idrogeno, metano, etano e olefine ottenuti nel corso della distillazione del petrolio greggio o della lavorazione dei prodotti petroliferi (ad esempio cracking) nelle raffinerie. Sono inclusi anche i gas che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

3.4.9. ETANO

Idrocarburo a catena lineare (C2H6) naturalmente gassoso estratto dal gas naturale e da gas di raffineria.

3.4.10. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Idrocarburo paraffinico leggero ricavato dai processi di raffinazione, di stabilizzazione del greggio e da impianti di lavorazione del gas naturale. E' costituito principalmente da propano (C3H8) e butano (C4H10) o da loro miscele. Può includere anche propilene, butilene, isopropilene e isobutilene. Il GPL può essere liquefatto sotto pressione per facilitarne il trasporto e l'immagazzinamento.

3.4.11. NAFTA

Prodotto di base per l'industria petrolchimica (ad esempio, produzione di etilene o aromatici) o per la produzione di benzina mediante reforming o isomerizzazione all'interno della raffineria. La nafta comprende il materiale con intervallo di distillazione tra 30 °C e 210 °C o una parte di tale intervallo.

3.4.12. BENZINA PER MOTORI

Miscela di idrocarburi leggeri che distillano tra 35 °C e 215 °C. Le benzine per motori sono utilizzate per alimentare motori a combustione interna ad accensione comandata per la propulsione dei veicoli terrestri e possono includere additivi, ossigenati e aumentatori di ottani, compresi i composti di piombo. Sono inclusi i componenti delle miscele (esclusi additivi/ossigenati), quali ad esempio le benzine di frazionamento, da reforming, da alchilazione, da processi di isomerizzazione, destinate a essere utilizzate come benzine per motori. La benzina per motori è un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori) e benzina di origine non biologica.

3.4.12.1. Biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori)

Biobenzina miscelata in benzina per motori.

3.4.12.2. Benzina di origine non biologica

La parte restante della benzina per motori - benzina per motori senza biobenzina miscelata (principalmente benzina per motori di origine fossile).

3.4.13. BENZINA AVIO

Benzina preparata appositamente per i motori d'aviazione a pistoni, con un numero di ottano adatto a tali motori, punto di congelamento di - 60 °C e intervallo di distillazione normalmente compreso tra 30 °C e 180 °C.

3.4.14. JET FUEL DEL TIPO BENZINA (JET FUEL JP4)

Tutti gli oli idrocarburici leggeri, utilizzati come carburante nei motori a turbina negli aerei, che distillano tra 100 °C e 250 °C. Sono ottenuti miscelando cherosene e benzine o nafta in modo tale che il tenore di aromatici non superi il 25 % in volume e la tensione di vapore sia compresa tra 13,7 kPa e 20,6 kPa.

3.4.15. CARBOTURBO

Distillato utilizzato nei motori a turbina negli aerei. Presenta le stesse caratteristiche di distillazione tra 150 °C e 300 °C (generalmente non oltre i 250 °C) e lo stesso punto di infiammabilità del cherosene. Inoltre soddisfa requisiti specifici (quali il punto di congelamento) fissati dalla International Air Transport Association. Sono inclusi i componenti delle miscele. Il carboturbo è un aggregato di prodotti pari alla somma del carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo) e carboturbo di origine non biologica.

3.4.15.1. Carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo)

Carboturbo di origine biologica miscelato in carboturbo.

3.4.15.2. Carboturbo di origine non biologica

La parte restante di carboturbo - carboturbo senza carboturbo di origine biologica miscelato (principalmente carboturbo di origine fossile).

3.4.16. ALTRO CHEROSENE

Distillato di petrolio raffinato utilizzato in settori diversi dal trasporto aereo. Distilla tra 150 °C e 300 °C.

3.4.17. GASOLIO (OLIO COMBUSTIBILE DISTILLATO)

Distillato medio che distilla tra 180 °C e 380 °C. Sono inclusi i componenti delle miscele. Sono disponibili diverse classi in funzione degli usi. E' incluso il gasolio destinato ad alimentare motori diesel ad accensione spontanea per automobili e camion. Sono inclusi oli leggeri da riscaldamento per usi industriali e commerciali, diesel per imbarcazioni e per i trasporti ferroviari, altri gasoli inclusi i gasoli pesanti che distillano tra 380 °C e 540 °C e che sono utilizzati come prodotti base dell'industria petrolchimica. Il gasolio è un aggregato di prodotti pari alla somma di biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio) e diesel di origine non biologica.

3.4.17.1. Biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio)

Biodiesel miscelati in gasolio.

3.4.17.2. Diesel di origine non biologica

La parte restante di gasolio - gasolio senza i biodiesel miscelati (principalmente gasolio di origine fossile).

3.4.18. OLIO COMBUSTIBILE (OLIO COMBUSTIBILE PESANTE)

Tutti gli oli combustibili (pesanti) residui (inclusi quelli ottenuti per miscelazione) la cui viscosità cinematica è superiore a 10 cSt a 80 °C. Il punto di infiammabilità è sempre superiore a 50 °C e la densità è sempre superiore a 0,90 kg/l. L'olio combustibile è un aggregato di prodotti pari alla somma di olio combustibile ad alto tenore di zolfo e olio combustibile a basso tenore di zolfo.

3.4.18.1. Olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo inferiore allo 0,5 %.

3.4.18.2. Olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo dello 0,5 % o superiore.

3.4.19. ACQUARAGIA MINERALE E BENZINE SPECIALI

Distillati intermedi raffinati, con intervallo di distillazione della categoria nafta/cherosene. Comprendono benzine speciali (oli leggeri che distillano tra 30 °C e 200 °C, disponibili in 7 o 8 qualità, in funzione della posizione del taglio nell'intervallo di distillazione, definite secondo lo scarto di temperatura, uguale o inferiore a 60 °C, fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume) e acquaragia minerale (benzine speciali il cui punto d'infiammabilità è superiore a 30 °C e l'intervallo di distillazione è compreso tra 135 °C e 200 °C).

3.4.20. LUBRIFICANTI

Idrocarburi ottenuti da sottoprodotti della distillazione, principalmente destinati a ridurre l'attrito tra superfici. E' inclusa tutta la gamma di oli lubrificanti finiti, dall'olio per fusi all'olio per cilindri, nonché gli oli utilizzati nei grassi, oli motore e le scorte di base di oli lubrificanti di qualsiasi qualità.

3.4.21. BITUME

Idrocarburo solido, semisolido o viscoso a struttura colloidale, di colore dal marrone al nero, ottenuto quale residuo della distillazione sotto vuoto dei residui della distillazione atmosferica del petrolio. Il bitume è spesso denominato asfalto ed è utilizzato soprattutto nella costruzione di strade e per l'impermeabilizzazione di tetti. Sono inclusi i bitumi fluidificati o liquidi (cut-back).

3.4.22. CERE PARAFFINICHE

Idrocarburi alifatici saturi ottenuti quale residuo della decerazione degli oli lubrificanti. Hanno struttura cristallina più o meno fine a seconda della qualità e presentano le seguenti principali caratteristiche: incolori, inodori e traslucide, con un punto di fusione superiore a 45° C.

3.4.23. COKE DI PETROLIO

Sottoprodotto solido, nero, ottenuto tramite il cracking o la carbonizzazione di prodotti base del petrolio, di residui della distillazione sottovuoto, di catrami e peci in processi quali il coking ritardato o il coking fluido. E' costituito principalmente di carbonio (dal 90 % al 95 %) ed è caratterizzato da un basso contenuto di ceneri. E' utilizzato come prodotto di base nelle cokerie per l'industria siderurgica, per il riscaldamento, per la fabbricazione di elettrodi e per la produzione di prodotti chimici. Le sue due forme più importanti sono il "green coke" e il "coke calcinato". E' incluso il coke che si deposita sul catalizzatore durante i processi di raffinazione: tale coke non è recuperabile ed è normalmente bruciato quale combustibile di raffineria.

3.4.24. ALTRI PRODOTTI

Tutti i prodotti non specificamente menzionati in precedenza: ad esempio, catrame e zolfo. Sono inclusi gli idrocarburi aromatici (ad esempio, BTX o benzene, toluene e xilene) e le olefine (ad esempio, propilene) prodotti nelle raffinerie.

3.5. ENERGIE RINNOVABILI E RIFIUTI

3.5.1. ENERGIA IDROELETTRICA

Energia potenziale e cinetica dell'acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche. L'energia idroelettrica è un aggregato di prodotti pari alla somma di centrali idroelettriche pure, centrali idroelettriche miste e impianti di accumulazione da pompaggio puri.

3.5.1.1. Centrali idroelettriche pure

Centrali idroelettriche che utilizzano soltanto afflussi d'acqua naturale diretti e non hanno una capacità di accumulazione per il pompaggio idrico (pompaggio dell'acqua a monte).

3.5.1.2. Centrali idroelettriche miste

Centrali idroelettriche in cui vi è un afflusso d'acqua naturale in un bacino superiore, e tutti i macchinari o parte di essi possono essere utilizzati per pompare acqua a monte. L'energia elettrica generata è il risultato dell'afflusso d'acqua naturale e dell'acqua precedentemente pompata a monte.

3.5.1.2.1. Di cui da pompaggio

Si tratta della quota di energia elettrica generata nelle centrali idroelettriche miste in modalità pompaggio idrico (da acqua precedentemente pompata a monte).

3.5.1.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri

Centrali idroelettriche in cui non vi è un afflusso d'acqua naturale nel bacino superiore. La maggior parte dell'acqua che genera energia elettrica è stata precedentemente pompata a monte, ad esclusione dell'acqua da pioggia o da neve.

3.5.2. ENERGIA GEOTERMICA

Energia disponibile come calore immagazzinato nella crosta terrestre che fluisce verso l'esterno sotto forma di acqua calda e vapore. Non comprende l'energia termica ambientale catturata dalle pompe di calore geotermiche. La produzione di energia geotermica è la differenza tra l'entalpia del fluido prodotto nel pozzo di produzione e quella del fluido di scarico.

3.5.3. ENERGIA SOLARE

L'energia solare è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia solare fotovoltaica e dell'energia solare termica.

3.5.3.1. Energia solare fotovoltaica

Energia solare convertita in energia elettrica mediante l'utilizzo di celle fotovoltaiche che quando sono esposte alla luce generano energia elettrica. Deve essere registrata tutta l'energia elettrica prodotta (compresi gli impianti off-grid e la produzione su piccola scala).

3.5.3.1.1. Pannelli fotovoltaici sui tetti

Deve essere registrata qui la quantità di energia prodotta dai pannelli fotovoltaici solari situati su strutture edilizie aventi uno scopo primario diverso dalla produzione di energia. E' incluso anche il fotovoltaico architettonicamente integrato, nel quale i pannelli fotovoltaici non sono installati sui tetti, ma sono ad esempio fissati agli edifici. I pannelli solari fotovoltaici non sono considerati sui tetti se sono collocati su una superficie estesa, sul terreno, in modo tale da occupare spazio supplementare (ad esempio superfici agricole).

3.5.3.1.2. Off-grid

Deve essere registrata qui l'energia off-grid come definita nell'allegato A, punto 3.3.1.

3.5.3.2. Energia solare termica

Calore prodotto dalla radiazione solare (raggi solari) sfruttato per usi energetici significativi. Sono compresi ad esempio gli impianti elettrici a energia solare termica e i sistemi attivi per la produzione di acqua calda per usi igienici o per il riscaldamento degli edifici. Tale produzione di energia è il calore di cui dispone il mezzo di scambio termico, ossia l'energia solare incidente meno le perdite dei collettori e ottiche. Non deve essere inclusa l'energia solare catturata da sistemi passivi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione degli edifici; deve essere inclusa solamente l'energia solare in relazione a sistemi attivi.

3.5.4. ENERGIA DELLE MAREE, DEL MOTO ONDOSO E DELLE CORRENTI MARINE

Energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine sfruttata per la produzione di energia elettrica.

3.5.5. ENERGIA EOLICA

Energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche. L'energia eolica è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia eolica onshore e offshore.

3.5.5.1. Energia eolica onshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti onshore (sulla terraferma, compresi i laghi e altri corpi idrici ubicati nell'entroterra).

3.5.5.2. Energia eolica offshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti offshore (ad esempio in mare, negli oceani e su isole artificiali). Per la produzione eolica offshore al di fuori delle acque territoriali del territorio in questione, vanno presi in considerazione tutti gli impianti situati nella zona economica esclusiva di un paese.

3.5.6. RIFIUTI INDUSTRIALI (FRAZIONE NON RINNOVABILE)

Rifiuti di origine industriale non rinnovabili, sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. La frazione rinnovabile dei rifiuti industriali va registrata nella rubrica dei biocarburanti più adatta.

3.5.7. RIFIUTI URBANI

Rifiuti prodotti dalle famiglie, dagli ospedali e dal settore terziario (in generale tutti i rifiuti che assomigliano ai rifiuti domestici) sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. I rifiuti urbani sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei rifiuti urbani rinnovabili e dei rifiuti urbani non rinnovabili.

3.5.7.1. Rifiuti urbani rinnovabili

Frazione di origine biologica dei rifiuti urbani.

3.5.7.2. Rifiuti urbani non rinnovabili

Frazione di origine non biologica dei rifiuti urbani.

3.5.8. BIOCARBURANTI

I biocarburanti sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei biocarburanti solidi, del biogas e dei biocarburanti liquidi. I biocarburanti destinati a usi non energetici sono esclusi dal campo di osservazione delle statistiche dell'energia (ad esempio legname destinato alle costruzioni o all'arredamento, biolubrificante per la lubrificazione del motore e biobitume per pavimentazioni stradali).

3.5.8.1. Biocarburanti solidi

Materiali organici solidi non fossili di origine biologica (conosciuti anche come biomassa) che possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di energia termica o di energia elettrica. I biocarburanti solidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di carbone di legna, legna da ardere, residui e sottoprodotti del legno, liscivio nero, bagassa, rifiuti di origine animale, altri materiali e residui di origine vegetale e la frazione rinnovabile dei rifiuti industriali.

3.5.8.1.1. Carbone di legna

Combustibile fabbricato a partire da biocarburanti solidi - il residuo solido della distillazione distruttiva e della pirolisi del legno e di altre sostanze vegetali.

3.5.8.1.2. Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno

Legna da ardere (sotto forma di tronchi, fascine, pellet o cippato) ottenuta da foreste naturali o di produzione o da alberi isolati. Sono compresi i residui di legno utilizzati come combustibile e che mantengono l'originale composizione del legno. Sono compresi i pellet di legno. Sono esclusi il carbone di legna e il liscivio nero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.2.1. Pellet di legno

Prodotto cilindrico composto da residui di legno agglomerati per compressione.

3.5.8.1.3. Liscivio nero

Energia derivante dal liquido alcalino ottenuto dai digestori durante la produzione di pasta-carta al solfato o alla soda necessaria per la fabbricazione della carta. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.4. Bagassa

Combustibile ottenuto dalle fibre restanti dopo l'estrazione del succo nel processo di trasformazione della canna da zucchero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.5. Rifiuti di origine animale

Energia ottenuta da escrementi di animali e residui di carne e pesce che una volta secchi vengono utilizzati direttamente come combustibile. Non comprende i rifiuti utilizzati negli impianti di digestione anaerobica. I combustibili gassosi ottenuti in tali impianti sono compresi nei biogas. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.6. Altri materiali e residui di origine vegetale

Biocarburanti non specificati altrove che comprendono paglia, lolla, gusci di arachidi, legna da potatura, sansa di olive e altri rifiuti derivanti dal mantenimento, dal raccolto e dalla lavorazione delle piante. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.7. Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali

Frazione solida rinnovabile dei rifiuti industriali sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi (ad esempio, ma non solo, la frazione di gomma naturale negli pneumatici usati o la frazione di fibre naturali nei rifiuti tessili, di cui rispettivamente alle categorie 07.3 e 07.6 definite nel regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti). La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.2. Biogas

Gas costituito prevalentemente da metano e da anidride carbonica prodotto mediante digestione anaerobica della biomassa o mediante trattamenti termici a partire dalla biomassa, compresa la biomassa nei rifiuti. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Il biogas è un aggregato di prodotti pari alla somma di gas di discarica, gas da fanghi di depurazione, altri biogas da digestione anaerobica e biogas da trattamenti termici.

3.5.8.2.1. Gas di discarica

Biogas prodotto per digestione anaerobica di rifiuti da discarica.

3.5.8.2.2. Gas da fanghi di depurazione

Biogas prodotto per fermentazione anaerobica dei fanghi di depurazione.

3.5.8.2.3. Altri biogas da digestione anaerobica

Biogas prodotti per fermentazione anaerobica dei liquami zootecnici e dei rifiuti di macelli, birrerie e altre industrie agroalimentari.

3.5.8.2.4. Biogas da trattamenti termici

Biogas prodotti mediante trattamenti termici (gassificazione o pirolisi) della biomassa.

3.5.8.3. Biocarburanti liquidi

Questa rubrica comprende tutti i combustibili liquidi di origine naturale (ad esempio ricavati da biomassa e/o altre frazioni biodegradabili di rifiuti) adatti ad essere miscelati con combustibili liquidi di origine fossile o a sostituirli. I quantitativi di biocarburanti liquidi registrati in questa rubrica devono includere le quantità di biocarburanti puri che non sono stati miscelati con combustibili fossili. Nel caso particolare delle importazioni ed esportazioni di biocarburanti liquidi, sono pertinenti solo gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura); gli scambi di biocarburanti liquidi miscelati in carburanti da trazione sono da registrare alla rubrica petrolio. Vanno registrati solo i biocarburanti liquidi per usi energetici (direttamente sottoposti a combustione o miscelati con combustibili fossili). I biocarburanti liquidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina, biodiesel, carboturbo di origine biologica e altri biocarburanti liquidi.

3.5.8.3.1. Biobenzina

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con benzina per motori di origine fossile o a sostituirla.

3.5.8.3.1.1. Bioetanolo

Etanolo come parte di biobenzina.

3.5.8.3.2. Biodiesel

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con gasolio di origine fossile o a sostituirlo.

3.5.8.3.3. Carboturbo di origine biologica

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con carboturbo di origine fossile o a sostituirlo.

3.5.8.3.4. Altri biocarburanti liquidi

Biocarburanti liquidi non compresi nelle rubriche precedenti.

3.5.9. ENERGIA TERMICA AMBIENTALE

Energia termica a un livello di temperatura utile estratta (catturata) mediante pompe di calore che per funzionare necessitano di energia elettrica o energia ausiliare. L'energia termica ambientale può essere immagazzinata nell'aria ambiente, sotto la crosta terrestre o in acqua superficiale. I valori vanno registrati in base alla stessa metodologia utilizzata per registrare l'energia termica catturata da pompe di calore conformemente alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001, ma devono essere incluse tutte le pompe di calore, indipendentemente dal loro livello di prestazione.

3.6. IDROGENO

Deve essere registrato l'idrogeno utilizzato come prodotto di base, combustibile o vettore/stoccaggio energetico. L'idrogeno deve essere registrato, anche quando è autoprodotto e autoconsumato. L'idrogeno presente nelle miscele non deve essere registrato a meno che non sia estratto (separato) per uso energetico o non energetico.

______________

[1] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).

[2] Liquidi di gas naturale.

ALLEGATO B

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 844/2010, dall'allegato del Reg. (UE) n. 147/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 431/2014, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2010, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/2146, dall'allegato del Reg. (UE) 2022/132 e dall'allegato del Reg. (UE) 2024/264)

STATISTICHE ANNUALI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

Salvo indicazione contraria, a tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), a partire dall'anno di riferimento 2022.

b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base annuale.

c) Termine per la trasmissione dei dati: i dati vanno trasmessi entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo indicazione contraria.

d) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.

e) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

1. COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI E GAS MANIFATTURATI

1.1. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.1. CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati).

1.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.  

1.2.1. OFFERTA 

1.2.1.1. Produzione 

1.2.1.1.1. Produzione in sotterraneo

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite. 

1.2.1.1.2. Produzione in superficie

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite. 

1.2.1.2. Provenienti da altre fonti

Si compone di due elementi:

- fanghi recuperati, polveri e altri prodotti di scarsa qualità che non possono essere classificati secondo il tipo di carbone, incluso il carbone recuperato dai rifiuti;

- provenienti da altre fonti.

1.2.1.3. Provenienti da altre fonti: da prodotti petroliferi

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.  

1.2.1.4. Provenienti da altre fonti: da gas naturale

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose. 

1.2.1.5. Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba, scisti bituminosi e sabbie bituminose. 

1.2.1.6. Importazioni 

1.2.1.7. Esportazioni 

1.2.1.8. Bunkeraggi marittimi internazionali 

1.2.1.9. Variazione delle scorte 

1.2.2. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI 

1.2.2.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia elettrica 

1.2.2.2. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

1.2.2.3. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia termica 

1.2.2.4. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia elettrica 

1.2.2.5. Autoproduttori - unità di produzione combinata di energia elettrica e termica 

1.2.2.6. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia termica 

1.2.2.7. Fabbriche di agglomerati 

1.2.2.8. Cokerie 

1.2.2.9. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

1.2.2.10. Officine del gas 

1.2.2.11. Altiforni 

1.2.2.12. Liquefazione del carbone 

1.2.2.13. Per gas naturale miscelato 

1.2.2.14. Produzione di idrogeno 

1.2.2.15. Quantitativi non specificati altrove - Trasformazioni 

1.2.3. SETTORE ENERGETICO 

1.2.3.1. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica 

1.2.3.2. Miniere di carbone 

1.2.3.3. Fabbriche di agglomerati 

1.2.3.4. Cokerie 

1.2.3.5. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

1.2.3.6. Officine del gas 

1.2.3.7. Altiforni 

1.2.3.8. Raffinerie di petrolio 

1.2.3.9. Liquefazione del carbone 

1.2.3.10. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

1.2.3.11. Attività non specificate altrove - Energia 

1.2.4. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE 

1.2.5. USI NON ENERGETICI 

1.2.5.1. Settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni

Usi non energetici in tutti i sottosettori dei settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni. 

1.2.5.1.1. Settore chimico e petrolchimico

Divisioni 20 e 21 della NACE. Gli usi non energetici del carbone comprendono ad esempio il carbone utilizzato come prodotto base per la produzione di fertilizzanti o di altri prodotti petrolchimici. 

1.2.5.2. Settore dei trasporti

Usi non energetici in tutti i sottosettori del settore dei trasporti. 

1.2.5.3. Altri settori

Usi non energetici nel settore commerciale e servizi pubblici, nel settore delle famiglie, in agricoltura e in altre attività non specificate altrove. 

1.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DELL'INDUSTRIA 

1.2.6.1. Siderurgia 

1.2.6.2. Industria chimica e petrolchimica 

1.2.6.3. Metalli non ferrosi 

1.2.6.4. Minerali non metalliferi 

1.2.6.5. Mezzi di trasporto 

1.2.6.6. Macchine e apparecchiature 

1.2.6.7. Industria estrattiva 

1.2.6.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

1.2.6.9. Industria della carta e della stampa 

1.2.6.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

1.2.6.11. Costruzioni 

1.2.6.12. Industrie tessili e conciarie 

1.2.6.13. Attività non specificate altrove - Industria 

1.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DEI TRASPORTI 

1.2.7.1. Trasporti ferroviari 

1.2.7.2. Navigazione interna 

1.2.7.3. Attività non specificate altrove - Trasporti 

1.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE - ALTRI SETTORI

1.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

1.2.8.2. Settore delle famiglie 

1.2.8.3. Agricoltura 

1.2.8.4. Silvicoltura 

1.2.8.5. Pesca 

1.2.8.6. Attività non specificate altrove - Altre 

1.2.9. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.10. POTERE CALORIFICO

Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, coke da gas, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

Per gli aggregati di seguito elencati va dichiarato il potere calorifico sia superiore sia inferiore. 

1.2.10.1. Produzione 

1.2.10.2. Importazioni 

1.2.10.3. Esportazioni 

1.2.10.4. Utilizzati nelle cokerie 

1.2.10.5. Utilizzati negli altiforni 

1.2.10.6. Utilizzati negli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e negli impianti di produzione esclusivamente di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

1.2.10.7. Utilizzati nell'industria 

1.2.10.8. Per altri usi

1.3. Unità di misura

I quantitativi registrati devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate) tranne che per i gas manifatturati (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, altri gas di recupero), le cui quantità registrate devono essere dichiarate in TJ PCS (terajoule sulla base del potere calorifico superiore).

Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

1.4. Deroghe ed esenzioni

Non pertinente.

2. GAS NATURALE

2.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

2.2. Elenco di aggregati

Per il gas naturale devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco. 

2.2.1. OFFERTA

I quantitativi dichiarati per l'offerta devono essere espressi in unità sia di volume sia di energia e devono includere il potere calorifico superiore e inferiore. 

2.2.1.1. Produzione interna

Include la produzione offshore. 

2.2.1.1.1. Gas associato

Gas naturale prodotto in associazione con il petrolio greggio. 

2.2.1.1.2. Gas non associato

Gas naturale proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa. 

2.2.1.1.3. Gas di miniera

Metano prodotto nelle miniere di carbone o recuperato da giacimenti di carbone in sottosuolo, condotto in superficie e consumato in miniera o distribuito mediante condotte ai consumatori. 

2.2.1.2. Provenienti da altre fonti 

2.2.1.2.1. Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi 

2.2.1.2.2. Provenienti da altre fonti: carbone 

2.2.1.2.3. Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili 

2.2.1.2.4. Provenienti da altre fonti: idrogeno 

2.2.1.3. Importazioni 

2.2.1.4. Esportazioni 

2.2.1.5. Bunkeraggi marittimi internazionali 

2.2.1.6. Variazione delle scorte

I livelli delle giacenze iniziali e finali vanno dichiarati separatamente e rispettivamente come giacenze sul territorio nazionale e giacenze all'estero. Per "livello delle giacenze" si intende la quantità di gas disponibile per la consegna nel corso di un ciclo input-output.

2.2.1.7. Consumo interno (osservato) 

2.2.1.8. Gas recuperabile

Si tratta del gas naturale recuperabile conservato in speciali giacimenti di stoccaggio (giacimenti di petrolio e/o di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline, cavità miste o altro) e in depositi di gas naturale liquefatto. Va escluso il cushion gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente. 

2.2.1.9. Gas rilasciato nell'atmosfera

Il volume di gas rilasciato nell'atmosfera sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente. 

2.2.1.10. Gas bruciato

Il volume di gas bruciato in torcia sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente. 

2.2.2. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI 

2.2.2.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia elettrica 

2.2.2.2. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia elettrica 

2.2.2.3. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

2.2.2.4. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori 

2.2.2.5. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia termica 

2.2.2.6. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia termica 

2.2.2.7. Officine del gas 

2.2.2.8. Cokerie 

2.2.2.9. Altiforni 

2.2.2.10. Da gas a liquidi 

2.2.2.11 Produzione di idrogeno 

2.2.2.12. Quantitativi non specificati - Trasformazioni 

2.2.3. SETTORE ENERGETICO 

2.2.3.1. Miniere di carbone 

2.2.3.2. Estrazione di gas e petrolio 

2.2.3.3 Raffinerie di petrolio 

2.2.3.4. Cokerie 

2.2.3.5. Altiforni 

2.2.3.6. Officine del gas 

2.2.3.7. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica 

2.2.3.8. Liquefazione (GNL) o gassificazione (GNG) 

2.2.3.9. Da gas a liquidi 

2.2.3.10. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

2.2.3.11. Attività non specificate altrove - Energia 

2.2.4. PERDITE DI TRASMISSIONE 

2.2.5. PERDITE DI DISTRIBUZIONE 

2.2.6. SETTORE DEI TRASPORTI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti. 

2.2.6.1. Trasporti stradali 

2.2.6.2. Trasporti mediante condotte 

2.2.6.3. Navigazione interna 

2.2.6.4. Attività non specificate altrove - Trasporti 

2.2.7. SETTORE DELL'INDUSTRIA

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti. 

2.2.7.1. Siderurgia 

2.2.7.2. Industria chimica e petrolchimica 

2.2.7.3. Metalli non ferrosi 

2.2.7.4. Minerali non metalliferi 

2.2.7.5. Mezzi di trasporto 

2.2.7.6. Macchine e apparecchiature 

2.2.7.7. Industria estrattiva 

2.2.7.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

2.2.7.9. Industria della carta e della stampa 

2.2.7.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

2.2.7.11. Costruzioni 

2.2.7.12. Industrie tessili e conciarie 

2.2.7.13. Attività non specificate altrove - Industria 

2.2.8. ALTRI SETTORI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti. 

2.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

2.2.8.2. Settore delle famiglie 

2.2.8.3. Agricoltura 

2.2.8.4. Silvicoltura 

2.2.8.5. Pesca 

2.2.8.6. Attività non specificate altrove - Altre 

2.2.9. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno dichiarati i quantitativi di gas naturale totale, nonché della sua parte di GNL, per paese di origine per le importazioni e per paese di destinazione per le esportazioni. 

2.2.10. CAPACITA' DI STOCCAGGIO DI GAS

Da registrare separatamente come infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso e terminali GNL (da distinguere a loro volta come terminali di importazione GNL o terminali di esportazione GNL). 

2.2.10.1. Nome

Nome del sito dell'infrastruttura di stoccaggio o del terminale GNL. 

2.2.10.2. Tipo (esclusivamente per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso)

Tipo di stoccaggio, quali giacimenti di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline, ecc. 

2.2.10.3. Working gas

Per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso: capacità totale di stoccaggio di gas, meno il cushion gas. Il cushion gas è il volume totale di gas che è necessario mantenere in permanenza per garantire adeguate pressioni nell'impianto di stoccaggio sotterraneo e adeguati tassi di erogazione durante tutto il ciclo di produzione.

Per i terminali GNL: capacità totale di stoccaggio espressa in equivalente di gas in stato gassoso. 

2.2.10.4. Produzione di picco

Tasso massimo al quale il gas può essere ritirato dal deposito in questione, corrispondente alla capacità massima di prelievo. 

2.2.10.5. Capacità di rigassificazione o liquefazione (esclusivamente per i terminali GNL)

Vanno registrate la capacità di rigassificazione per i terminali di importazione e la capacità di liquefazione per i terminali di esportazione.

2.3. Unità di misura

I quantitativi di gas naturale vanno dichiarati in termini di contenuto di energia, ossia in TJ, sulla base del potere calorifico superiore. Quando siano necessarie quantità fisiche, l'unità è 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Il potere calorifico va dichiarato in kJ/m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Il working gas va dichiarato in 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

La produzione di picco, la capacità di rigassificazione e la capacità di liquefazione vanno dichiarate in 106 m3 al giorno alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

3. ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

3.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo sono l'energia elettrica e termica.

3.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per l'energia elettrica e termica vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco. 

3.2.1. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Per gli aggregati per l'energia elettrica e termica di cui al presente capitolo valgono le seguenti definizioni specifiche:

- produzione lorda di energia elettrica: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati (compresa l'accumulazione mediante pompaggio), misurate ai morsetti di uscita dei generatori principali,

- produzione lorda di energia termica: l'energia termica complessivamente prodotta dall'impianto, incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che usano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido, ecc.) e comprese le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria,

- produzione netta di energia elettrica: la produzione lorda di energia elettrica diminuita dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali,

- produzione netta di energia termica: l'energia termica fornita al sistema di distribuzione determinata sulla base delle misurazioni dei flussi in uscita e di ritorno.

Gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Nell'ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione lorda e netta di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione esclusivamente di energia termica. Per l'energia elettrica lorda prodotta nelle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica, va dichiarata la sottocategoria di energia elettrica prodotta in modalità di produzione combinata di energia elettrica e termica completa. Per l'energia termica netta prodotta nelle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica, va dichiarata una voce distinta relativa all'energia termica autoconsumata. 

3.2.1.1. Energia nucleare 

3.2.1.2. Energia idroelettrica (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.1.3. Energia geotermica 

3.2.1.4. Energia solare 

3.2.1.5. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.1.6. Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.1.7. Combustibili

Combustibili in grado di accendersi o bruciare, ossia che reagiscono con l'ossigeno per produrre un aumento significativo della temperatura, sottoposti a combustione per la produzione di energia elettrica e/o termica. 

3.2.1.8. Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica) 

3.2.1.9. Caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia termica) 

3.2.1.10. Energia termica da processi chimici

Calore derivante da processi senza input di energia, quali le reazioni chimiche. E' escluso il calore di scarto ottenuto da processi che utilizzano energia, il quale va registrato come calore prodotto dal relativo combustibile. 

3.2.1.11. Altre fonti 

3.2.2. OFFERTA

Per gli aggregati 3.2.2.1 e 3.2.2.2 i quantitativi dichiarati devono essere coerenti con i valori dichiarati per gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11. 

3.2.2.1. Produzione lorda totale 

3.2.2.2. Produzione netta totale 

3.2.2.3. Importazioni

I quantitativi di energia elettrica si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche di un paese, a prescindere che si sia proceduto o meno allo sdoganamento. Se l'energia elettrica transita attraverso un paese, i quantitativi sono registrati sia come un'importazione sia come un'esportazione. 

3.2.2.4. Esportazioni

Cfr. precisazioni all'aggregato 3.2.2.3. "Importazioni". 

3.2.2.5. Bunkeraggi marittimi internazionali 

3.2.2.6. Quantitativi utilizzati per pompe di calore (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.2.7. Quantitativi utilizzati per caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.2.8. Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio - impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.2.9. Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio - centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica) 

3.2.2.10. Quantitativi utilizzati per la produzione di energia elettrica (pertinente solo per l'energia termica) 

3.2.2.11. Quantitativi utilizzati per la produzione di idrogeno (trasformazioni) 

3.2.3. PERDITE DI TRASMISSIONE 

3.2.4. PERDITE DI DISTRIBUZIONE 

3.2.5. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DEI TRASPORTI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti. 

3.2.5.1. Trasporti ferroviari 

3.2.5.2. Trasporti mediante condotte 

3.2.5.3. Trasporti stradali 

3.2.5.4. Navigazione interna 

3.2.5.5. Attività non specificate altrove - Trasporti 

3.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE - ALTRI SETTORI

3.2.6.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

3.2.6.2. Settore delle famiglie 

3.2.6.3. Agricoltura 

3.2.6.4. Silvicoltura 

3.2.6.5. Pesca 

3.2.6.6. Attività non specificate altrove - Altre 

3.2.7. SETTORE ENERGETICO

Esclusi gli autoconsumi degli impianti per accumulazione da pompaggio, pompe di calore e caldaie elettriche. 

3.2.7.1. Miniere di carbone 

3.2.7.2. Estrazione di gas e petrolio 

3.2.7.3. Fabbriche di agglomerati 

3.2.7.4. Cokerie 

3.2.7.5. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

3.2.7.6. Officine del gas 

3.2.7.7. Altiforni 

3.2.7.8. Raffinerie di petrolio 

3.2.7.9. Industria nucleare 

3.2.7.10. Impianti di liquefazione del carbone 

3.2.7.11. Impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione (GNG) 

3.2.7.12. Impianti di gassificazione (biogas) 

3.2.7.13. Da gas a liquidi 

3.2.7.14. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno.

3.2.7.16. Impianti di produzione di carbone di legna 

3.2.7.17. Attività non specificate altrove - Energia 

3.2.8. SETTORE DELL'INDUSTRIA 

3.2.8.1. Siderurgia 

3.2.8.2. Industria chimica e petrolchimica 

3.2.8.3. Metalli non ferrosi 

3.2.8.4. Minerali non metalliferi 

3.2.8.5. Mezzi di trasporto 

3.2.8.6. Macchine e apparecchiature 

3.2.8.7. Industria estrattiva 

3.2.8.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

3.2.8.9. Industria della carta e della stampa 

3.2.8.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

3.2.8.11. Costruzioni 

3.2.8.12. Industrie tessili e conciarie 

3.2.8.13. Attività non specificate altrove - Industria 

3.2.9. IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI

Vanno registrate le importazioni ed esportazioni di energia elettrica e termica rispettivamente per paese di origine e di destinazione. Cfr. precisazioni all'aggregato 3.2.2.3. "Importazioni".

3.2.10. PRODUZIONE NETTA DEGLI AUTOPRODUTTORI

Per i seguenti impianti o le seguenti attività, la produzione netta di energia elettrica e la produzione netta di energia termica degli autoproduttori vanno dichiarate separatamente per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione esclusivamente di energia termica e per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica.

3.2.10.1. Settore energetico: miniere di carbone 

3.2.10.2. Settore energetico: estrazione di gas e petrolio 

3.2.10.3. Settore energetico: fabbriche di agglomerati 

3.2.10.4. Settore energetico: cokerie 

3.2.10.5. Settore energetico: impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

3.2.10.6. Settore energetico: officine del gas 

3.2.10.7. Settore energetico: altiforni 

3.2.10.8. Settore energetico: raffinerie di petrolio 

3.2.10.9. Settore energetico: impianti di liquefazione del carbone 

3.2.10.10. Settore energetico: impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione 

3.2.10.11. Settore energetico: impianti di gassificazione (biogas) 

3.2.10.12. Settore energetico: da gas a liquidi 

3.2.10.13. Settore energetico: impianti di produzione di carbone di legna 

3.2.10.14. Settore energetico: produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

3.2.10.15. Settore energetico: attività non specificate altrove - Energia 

3.2.10.16. Settore dell'industria: siderurgia 

3.2.10.17. Settore dell'industria: industria chimica e petrolchimica 

3.2.10.18. Settore dell'industria: metalli non ferrosi 

3.2.10.19. Settore dell'industria: minerali non metalliferi 

3.2.10.20. Settore dell'industria: mezzi di trasporto 

3.2.10.21. Settore dell'industria: macchine e apparecchiature 

3.2.10.22. Settore dell'industria: industria estrattiva 

3.2.10.23. Settore dell'industria: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

3.2.10.24. Settore dell'industria: industria della carta e della stampa 

3.2.10.25. Settore dell'industria: industria del legno e dei prodotti in legno 

3.2.10.26. Settore dell'industria: costruzioni 

3.2.10.27. Settore dell'industria: industrie tessili e conciarie 

3.2.10.28. Settore dell'industria: attività non specificate altrove - Industria 

3.2.10.29. Settore dei trasporti: trasporti ferroviari 

3.2.10.30. Settore dei trasporti: trasporti mediante condotte 

3.2.10.31. Settore dei trasporti: trasporti stradali 

3.2.10.32. Settore dei trasporti: attività non specificate altrove - Trasporti 

3.2.10.33. Altri settori: settore delle famiglie 

3.2.10.34. Altri settori: settore commerciale e servizi pubblici 

3.2.10.35. Altri settori: agricoltura/silvicoltura 

3.2.10.36. Altri settori: pesca 

3.2.10.37. Altri settori: attività non specificate altrove - Altre 

3.2.11. PRODUZIONE NETTA DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE

La produzione netta totale di energia elettrica e la parte che è autoconsumata (senza distinguere tra produttori la cui attività principale è la produzione di energia e autoproduttori) devono essere dichiarate separatamente per famiglie, settore commerciale e servizi pubblici, settore energetico, settore dell'industria e altri settori per ciascuno dei gruppi di combustibili seguenti.

3.2.11.1. Energia solare fotovoltaica 

3.2.11.2. Biocarburanti solidi, liquidi e gassosi 

3.2.11.3. Altre energie rinnovabili 

3.2.11.4. Gas naturale 

3.2.11.5. Altre energie (non rinnovabili) 

3.2.12. PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA COMBUSTIBILI FOSSILI

L'energia elettrica lorda prodotta, l'energia termica venduta e i quantitativi di combustibili utilizzati, incluso il corrispondente contenuto energetico totale a partire dai combustibili elencati di seguito, vanno dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Per queste due tipologie di produttori, la produzione di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.

3.2.12.1. Antracite 

3.2.12.2. Carbone da coke 

3.2.12.3. Altro carbone bituminoso 

3.2.12.4. Carbone subbituminoso 

3.2.12.5. Lignite 

3.2.12.6. Torba 

3.2.12.7. Agglomerati di carbon fossile 

3.2.12.8. Coke da cokeria 

3.2.12.9. Coke da gas 

3.2.12.10. Catrame di carbone 

3.2.12.11. Mattonelle di lignite 

3.2.12.12. Gas di officina 

3.2.12.13. Gas di cokeria 

3.2.12.14. Gas di altoforno 

3.2.12.15. Altri gas di recupero 

3.2.12.16. Prodotti di torba 

3.2.12.17. Scisti bituminosi e sabbie bituminose 

3.2.12.18. Petrolio greggio 

3.2.12.19. LGN

3.2.12.20. Gas di raffineria 

3.2.12.21. GPL

3.2.12.22. Nafta 

3.2.12.23. Carboturbo 

3.2.12.24. Altro cherosene 

3.2.12.25. Gasolio 

3.2.12.26. Olio combustibile 

3.2.12.27. Bitume 

3.2.12.28. Coke di petrolio 

3.2.12.29. Altri prodotti petroliferi 

3.2.12.30. Gas naturale 

3.2.12.31. Rifiuti industriali 

3.2.12.32. Rifiuti urbani rinnovabili 

3.2.12.33. Rifiuti urbani non rinnovabili 

3.2.12.34. Biocarburanti solidi 

3.2.12.35. Biogas 

3.2.12.36. Biodiesel 

3.2.12.37. Biobenzine 

3.2.12.38. Altri biocarburanti liquidi 

3.2.12.39. Idrogeno 

3.2.13. CAPACITA' ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va dichiarata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento e per i combustibili di seguito indicati. E' inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta deve essere dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori ed è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

3.2.13.1. Energia nucleare 

3.2.13.2. Centrali idroelettriche pure 

3.2.13.3. Centrali idroelettriche miste 

3.2.13.4. Impianti di accumulazione da pompaggio puri 

3.2.13.5. Energia geotermica 

3.2.13.6. Energia solare fotovoltaica 

3.2.13.7. Energia solare termica 

3.2.13.8. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine 

3.2.13.9. Energia eolica 

3.2.13.10. Combustibili 

3.2.13.10.1. Tipo di produzione: vapore 

3.2.13.10.2. Tipo di produzione: combustione interna 

3.2.13.10.3. Tipo di produzione: turbina a gas 

3.2.13.10.4. Tipo di produzione: ciclo combinato 

3.2.13.10.5. Tipo di produzione: altro 

3.2.13.11. Celle a idrogeno 

3.2.13.12. Altre fonti 

3.2.14. CAPACITA' ELETTRICA MASSIMA NETTA DEI COMBUSTIBILI

La capacità elettrica massima netta dei combustibili va dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori, e separatamente per ciascun tipo di impianto a monocombustibile o multicombustibile di seguito riportato. I sistemi multicombustibili includono esclusivamente le unità che possono impiegare più combustibili differenti in via continuativa. Le centrali che dispongono di unità distinte utilizzanti combustibili differenti vanno classificati nelle appropriate rubriche a monocombustibile. Per ciascuna categoria di impianti multicombustibili vanno aggiunte precisazioni sul tipo di combustibile utilizzato come combustibile principale e alternativo.

3.2.14.1. Impianti a monocombustibile (per tutte le rubriche di combustibili principali) 

3.2.14.2. Impianti multicombustibili: combustibili solidi e liquidi 

3.2.14.3. Impianti multicombustibili: combustibili solidi e gas naturale 

3.2.14.4. Impianti multicombustibili: combustibili liquidi e gas naturale 

3.2.14.5. Impianti multicombustibili: combustibili solidi, liquidi e gas naturale 

3.2.15. CAPACITA' ELETTRICA DI NUOVA INSTALLAZIONE E DISMESSA

La capacità elettrica di nuova installazione è la capacità elettrica massima netta delle unità di produzione che diventano operative nell'anno di riferimento. La capacità dismessa è la capacità elettrica massima netta che non è più operativa durante l'anno di riferimento.

Per tutti i combustibili di cui ai punti 3.2.13 e 3.2.14, la capacità di nuova installazione e quella dismessa vanno registrate per l'anno di riferimento.

3.2.16. BATTERIE

La capacità di stoccaggio o la capacità energetica di una batteria è la quantità totale di energia che la batteria può stoccare. La capacità di potenza nominale è il tasso di scarica massimo che la batteria può raggiungere a partire da uno stato completamente carico. Le informazioni che seguono vanno dichiarate per le batterie collegate alla rete e utilizzate come elemento di stoccaggio/bilanciamento. Devono essere dichiarate solo le batterie con una capacità di stoccaggio pari o superiore a 1 MWh e solo gli scambi con la rete.

3.2.16.1. Capacità di stoccaggio delle batterie 

3.2.16.2. Capacità di potenza nominale delle batterie 

3.2.16.3. Energia elettrica immessa nella rete dalle batterie 

3.2.16.4. Energia elettrica utilizzata dalla rete per caricare le batterie

Ciascuno degli elementi di cui sopra va suddiviso nei seguenti gruppi dimensionali in base alla capacità di stoccaggio:

- da 1 MWh a 10 MWh,

- da più di 10 MWh a 100 MWh,

- più di 100 MWh.

3.3. Unità di misura

L'energia elettrica va dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità in MW (megawatt). Per le batterie, la capacità di stoccaggio va dichiarata in MWh e la capacità di potenza nominale in MW.

Se è necessario registrare altri combustibili, valgono le unità definite ai pertinenti capitoli del presente allegato.

4. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

4.1. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

4.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

4.2.1. OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti in additivi/ossigenati e altri idrocarburi vanno dichiarati i seguenti aggregati:

4.2.1.1. Produzione interna

Non pertinente per prodotti base di raffineria e per biocarburanti.

4.2.1.2. Provenienti da altre fonti

Non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria.

4.2.1.2.1. Provenienti da altre fonti: da carbone 

4.2.1.2.2. Provenienti da altre fonti: da gas naturale 

4.2.1.2.3. Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili 

4.2.1.2.4. Provenienti da altre fonti: da idrogeno 

4.2.1.3. Restituzioni dal settore petrolchimico

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.4. Prodotti trasferiti

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.5. Importazioni

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica. Nota: tutti gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura) non vanno registrati qui. Le riesportazioni di petrolio importato per la lavorazione nelle zone franche vanno incluse come esportazioni di prodotti dal paese di lavorazione al paese di destinazione finale.

4.2.1.6. Esportazioni

La nota per le importazioni (4.2.1.5.) si applica anche alle esportazioni.

4.2.1.7. Impieghi diretti 

4.2.1.8. Variazione delle scorte 

4.2.1.9. Input delle raffinerie osservato

Quantitativi misurati quali input delle raffinerie.

4.2.1.10. Perdite di raffineria

Differenza tra l'input delle raffinerie (osservato) e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.

4.2.1.11. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale 

4.2.1.12. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale 

4.2.1.13. Potere calorifico inferiore 

4.2.1.13.1. Produzione (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti in additivi/ossigenati) 

4.2.1.13.2. Importazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati) 

4.2.1.13.3. Esportazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati) 

4.2.1.13.4. Media complessiva

4.2.2. OFFERTA DI PRODOTTI PETROLIFERI

I seguenti aggregati riguardano i prodotti finiti [gas di raffineria, etano, GPL, nafta, benzina per motori (compresa quella di origine biologica), benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo (compreso quello di origine biologica), altro cherosene, gasolio, olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo, acquaragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti]. Il petrolio greggio e gli LGN bruciati direttamente vanno inclusi nelle forniture di prodotti finiti e nei trasferimenti da un prodotto all'altro.

4.2.2.1. Prodotti primari ricevuti 

4.2.2.2. Produzione lorda delle raffinerie 

4.2.2.3. Prodotti riciclati 

4.2.2.4. Combustibili di raffineria (raffinerie di petrolio)Vanno inclusi in questa rubrica anche i combustibili utilizzati per la produzione nelle raffinerie di energia elettrica e di energia termica venduta.

4.2.2.4.1. Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica 

4.2.2.4.2. Utilizzati in unità/impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica 

4.2.2.4.3. Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica 

4.2.2.5. Importazioni

Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.

4.2.2.6. Esportazioni

Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.

4.2.2.7. Bunkeraggi marittimi internazionali 

4.2.2.8. Trasferimenti da un prodotto all'altro 

4.2.2.9. Prodotti trasferiti 

4.2.2.10. Variazione delle scorte 

4.2.2.11. Livelli delle giacenze iniziali 

4.2.2.12. Livelli delle giacenze finali 

4.2.2.13. Variazione delle scorte presso i produttori la cui attività principale è la produzione di energia

La variazione delle scorte detenute presso gli enti erogatori di servizi pubblici e non comprese nella variazione delle scorte né nei livelli delle giacenze registrati altrove. Un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.

4.2.2.14. Potere calorifico inferiore medio

4.2.3. FORNITURE AL SETTORE PETROLCHIMICO

Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione, ecc.) sul mercato interno.

4.2.3.1. Forniture lorde al settore petrolchimico 

4.2.3.2. Usi energetici nel settore petrolchimico

Quantitativi di petrolio utilizzato come combustibile nei processi dell'industria petrolchimica quali lo steam cracking.

4.2.3.3. Usi non energetici nel settore petrolchimico

Quantitativi di petrolio utilizzato nel settore petrolchimico ai fini della produzione di etilene, propilene, butilene, gas di sintesi, aromatici, butadiene e altre materie prime a base di idrocarburi, in processi quali lo steam cracking, lo steam reforming e in impianti per la produzione di aromatici. Sono esclusi i quantitativi di petrolio utilizzati come combustibile.

4.2.3.4. Restituzioni dal settore petrolchimico alle raffinerie

4.2.4. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.4.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia elettrica 

4.2.4.2. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia elettrica 

4.2.4.3. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

4.2.4.4. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori 

4.2.4.5. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia termica 

4.2.4.6. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia termica 

4.2.4.7. Officine del gas/Impianti di gassificazione 

4.2.4.8. Gas naturale miscelato 

4.2.4.9. Cokerie 

4.2.4.10. Altiforni 

4.2.4.11. Industria petrolchimica 

4.2.4.12. Fabbriche di agglomerati 

4.2.4.13. Produzione di idrogeno 

4.2.4.14. Quantitativi non specificati altrove - Trasformazioni

4.2.5. SETTORE ENERGETICO

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.5.1. Miniere di carbone 

4.2.5.2. Estrazione di gas e petrolio 

4.2.5.3. Cokerie 

4.2.5.4. Altiforni 

4.2.5.5. Officine del gas 

4.2.5.6. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica per uso proprio 

4.2.5.7. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

4.2.5.8. Attività non specificate altrove - Energia

4.2.6. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE

Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DELL'INDUSTRIA

Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.7.1. Siderurgia 

4.2.7.2. Industria chimica e petrolchimica 

4.2.7.3. Metalli non ferrosi 

4.2.7.4. Minerali non metalliferi 

4.2.7.5. Mezzi di trasporto 

4.2.7.6. Macchine e apparecchiature 

4.2.7.7. Industria estrattiva 

4.2.7.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

4.2.7.9. Industria della carta e della stampa 

4.2.7.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

4.2.7.11. Costruzioni 

4.2.7.12. Industrie tessili e conciarie 

4.2.7.13. Attività non specificate altrove - Industria

4.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DEI TRASPORTI

Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.8.1. Trasporti aerei internazionali 

4.2.8.2. Trasporti aerei interni 

4.2.8.3. Trasporti stradali 

4.2.8.4. Trasporti ferroviari 

4.2.8.5. Navigazione interna 

4.2.8.6. Trasporti mediante condotte 

4.2.8.7. Attività non specificate altrove - Trasporti

4.2.9. CONSUMO ENERGETICO FINALE - ALTRI SETTORI

Devono essere dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.9.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

4.2.9.2. Settore delle famiglie 

4.2.9.3. Agricoltura 

4.2.9.4. Silvicoltura 

4.2.9.5. Pesca 

4.2.9.6. Attività non specificate altrove - Altre

4.2.10. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno dichiarate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni di cui al punto 4.2.1.5.

4.2.11. CAPACITA' DI RAFFINAZIONE

Registrare la capacità di raffinazione nazionale totale e la disaggregazione della capacità annuale per raffineria in migliaia di tonnellate metriche all'anno. Vanno registrate le voci seguenti.

4.2.11.1. Nome/Ubicazione 

4.2.11.2. Distillazione atmosferica 

4.2.11.3. Distillazione sottovuoto 

4.2.11.4. Cracking (termico) 

4.2.11.4.1. Di cui visbreaking 

4.2.11.4.2. Di cui coking 

4.2.11.5. Cracking (catalitico) 

4.2.11.5.1. Di cui cracking catalitico fluido (FCC) 

4.2.11.5.2. Di cui idrocracking (HCK) 

4.2.11.6. Reforming 

4.2.11.7. Desolforazione 

4.2.11.8. Alchilazione, polimerizzazione, isomerizzazione 

4.2.11.9. Eterificazione

4.3. Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate). Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

4.4. Esenzioni

Cipro è esentata dall'indicazione degli aggregati di cui al punto 4.2.9 (Consumo energetico finale - Altri settori) e registra solo i totali. Cipro è anche esentata dalla registrazione degli usi non energetici di cui al punto 4.2.4 (Settore delle trasformazioni), 4.2.5 (Settore energetico), 4.2.7 (Settore dell'industria), 4.2.7.2 (Settore dell'industria - Industria chimica e petrolchimica), 4.2.8 (Settore dei trasporti) e 4.2.9 (Altri settori).

5. ENERGIE RINNOVABILI ED ENERGIA DAI RIFIUTI

5.1. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.5. ENERGIE RINNOVABILI E RIFIUTI. Vanno registrati esclusivamente i quantitativi di combustibili per usi energetici (ad esempio produzione di energia elettrica e termica, combustione con recupero di energia, utilizzo in motori mobili nei trasporti e in motori fissi). I quantitativi di prodotti energetici rinnovabili utilizzati per sostituire i combustibili fossili a fini non energetici vanno registrati al punto 5.2.9, ma non vanno inclusi nel resto dei punti del presente capitolo. Al punto 5.2.9 non vanno registrati i prodotti rinnovabili che non sono stati sviluppati per sostituire i combustibili fossili, quali i biocarburanti solidi utilizzati per l'arredamento, le costruzioni e la produzione di carta/cartone, gli alcoli utilizzati nell'industria alimentare e il cotone/le fibre naturali utilizzate nell'industria tessile. Al capitolo 5 non va neanche registrata l'energia termica passiva (ad esempio l'energia solare termica passiva per il riscaldamento degli edifici).

5.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco. L'energia termica ambientale (pompe di calore) deve essere registrata esclusivamente per i seguenti settori: settore delle trasformazioni (solo per gli aggregati relativi all'energia termica venduta), settore energetico (solo il totale, non le sottorubriche), settore dell'industria (solo il totale, non le sottorubriche), settore commerciale e servizi pubblici, settore delle famiglie e attività non specificate altrove - altre. Per l'energia termica ambientale (pompe di calore), le sottocategorie energia aerotermica, energia geotermica e calore idrotermico vanno dichiarate nella produzione interna. Per ciascuna di queste tre categorie va dichiarata la sottocategoria "Di cui da pompe di calore con SPF superiore alla soglia". La soglia SPF (fattore di prestazione stagionale) deve essere conforme alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

5.2.1. PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Si applicano le definizioni di cui al capitolo 3.2.1. Gli aggregati da 5.2.1.1 a 5.2.1.18 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Per queste due tipologie di impianti, la produzione lorda di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.

5.2.1.1. Centrali idroelettriche pure (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.2. Centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.2.1. Di cui da pompaggio (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.4. Energia geotermica 

5.2.1.5. Energia solare fotovoltaica (pertinente solo per l'energia elettrica)

Per l'energia solare fotovoltaica vanno dichiarate le sottocategorie dimensionali di cui in appresso.

5.2.1.5.1. Inferiore a 30 kW

5.2.1.5.2. Da 30 a 1 000 kW

5.2.1.5.3. Superiore a 1 000 kW

Per i punti da 5.2.1.5.1 a 5.2.1.5.3, vanno dichiarate le sottocategorie pannelli fotovoltaici sui tetti e off-grid. La categoria off-grid è obbligatoria solo se rappresenta almeno l'1 % della capacità fotovoltaica nella rispettiva categoria dimensionale.

5.2.1.6. Energia solare termica 

5.2.1.7. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.8. Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica) 

5.2.1.9. Energia eolica onshore 

5.2.1.10. Energia eolica offshore 

5.2.1.11. Rifiuti urbani rinnovabili 

5.2.1.12. Rifiuti urbani non rinnovabili 

5.2.1.13. Biocarburanti solidi 

5.2.1.14. Biogas 

5.2.1.15. Biodiesel 

5.2.1.16. Biobenzine 

5.2.1.17. Altri biocarburanti liquidi 

5.2.1.18. Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica)

5.2.2. OFFERTA

5.2.2.1. Produzione 

5.2.2.2. Importazioni 

5.2.2.3. Esportazioni 

5.2.2.4. Bunkeraggi marittimi internazionali 

5.2.2.5. Variazione delle scorte

5.2.3. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

5.2.3.1. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia elettrica 

5.2.3.2. Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

5.2.3.3. Produttori la cui attività principale è la produzione di energia - produzione esclusivamente di energia termica 

5.2.3.4. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia elettrica 

5.2.3.5. Autoproduttori - Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica 

5.2.3.6. Autoproduttori - produzione esclusivamente di energia termica 

5.2.3.7. Fabbriche di agglomerati 

5.2.3.8. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

5.2.3.9. Altiforni 

5.2.3.10. Miscelazione nella rete del gas (ad esempio impianti di miscelazione di gas naturale) 

5.2.3.11. Miscelazione con combustibili fossili liquidi (ad esempio benzina per motori/diesel/cherosene) 

5.2.3.12. Impianti di produzione di carbone di legna 

5.2.4.13. Produzione di idrogeno 

5.2.3.14. Quantitativi non specificati altrove - Trasformazioni

5.2.4. SETTORE ENERGETICO

5.2.4.1. Impianti di gassificazione (biogas) 

5.2.4.2. Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica 

5.2.4.3. Miniere di carbone 

5.2.4.4. Fabbriche di agglomerati 

5.2.4.5. Cokerie 

5.2.4.6. Raffinerie di petrolio 

5.2.4.7. Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba 

5.2.4.8. Officine del gas 

5.2.4.9. Altiforni 

5.2.4.10. Impianti di produzione di carbone di legna 

5.2.4.11. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

5.2.4.12. Attività non specificate altrove - Energia

5.2.5. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE

5.2.6. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DELL'INDUSTRIA

5.2.6.1. Siderurgia 

5.2.6.2. Industria chimica e petrolchimica 

5.2.6.3. Metalli non ferrosi 

5.2.6.4. Minerali non metalliferi 

5.2.6.5. Mezzi di trasporto 

5.2.6.6. Macchine e apparecchiature 

5.2.6.7. Industria estrattiva 

5.2.6.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

5.2.6.9. Industria della carta e della stampa 

5.2.6.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

5.2.6.11. Costruzioni 

5.2.6.12. Industrie tessili e conciarie 

5.2.6.13. Attività non specificate altrove - Industria

5.2.7. CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DEI TRASPORTI

5.2.7.1. Trasporti ferroviari 

5.2.7.2. Trasporti stradali 

5.2.7.3. Navigazione interna 

5.2.7.4. Trasporti aerei interni 

5.2.7.5. Trasporti aerei internazionali 

5.2.7.6. Attività non specificate altrove - Trasporti

5.2.8. CONSUMO ENERGETICO FINALE - ALTRI SETTORI

5.2.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

5.2.8.2. Settore delle famiglie 

5.2.8.3. Agricoltura 

5.2.8.4. Silvicoltura 

5.2.8.5. Pesca 

5.2.8.6. Attività non specificate altrove - Altre

5.2.9. CONSUMO FINALE - USI NON ENERGETICI

Per le voci seguenti.

5.2.9.1. Settore dei trasporti 

5.2.9.2. Settore dell'industria 

5.2.9.3. Altri settori

Il consumo finale - usi non energetici va dichiarato per i gruppi di combustibili seguenti.

5.2.9.4. Biocarburanti solidi 

5.2.9.5. Biocarburanti liquidi 

5.2.9.6. Biogas

Il primo anno di riferimento per dichiarare gli elementi di cui al punto 5.2.9 è il 2024. Fino all'anno di riferimento 2027, può essere dichiarato solo il consumo finale - usi non energetici totale aggregato anziché le voci da 5.2.9.1 a 5.2.9.3 separatamente. Le quantità registrate al punto 5.2.9 non vanno incluse nei punti da 5.2.2 a 5.2.8.

5.2.10. CAPACITA' ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va dichiarata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento. E' inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente nell'arco di uno specifico periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

5.2.10.1. Centrali idroelettriche pure 

5.2.10.2. Centrali idroelettriche miste 

5.2.10.3. Impianti di accumulazione da pompaggio puri 

5.2.10.4. Energia geotermica 

5.2.10.5. Energia solare fotovoltaica

Per l'energia solare fotovoltaica vanno dichiarate le sottocategorie dimensionali di cui in appresso.

5.2.10.5.1. Inferiore a 30 kW

5.2.10.5.2. Da 30 a 1 000 kW

5.2.10.5.3. Superiore a 1 000 kW

Per i punti da 5.2.10.5.1 a 5.2.10.5.3 vanno dichiarate le sottocategorie pannelli fotovoltaici sui tetti e off-grid. La categoria off-grid è obbligatoria solo se rappresenta almeno l'1 % della capacità nella rispettiva categoria dimensionale.

5.2.10.6. Energia solare termica 

5.2.10.7. Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine 

5.2.10.8. Energia eolica onshore 

5.2.10.9. Energia eolica offshore 

5.2.10.10. Rifiuti industriali 

5.2.10.11. Rifiuti urbani 

5.2.10.12. Biocarburanti solidi 

5.2.10.13. Biogas 

5.2.10.14. Biodiesel 

5.2.10.15. Biobenzine 

5.2.10.16. Altri biocarburanti liquidi

5.2.11. CARATTERISTICHE TECNICHE

5.2.11.1. Superficie dei collettori solari

Deve essere dichiarata la superficie totale dei collettori solari installati. La superficie dei collettori solari si riferisce esclusivamente ai collettori utilizzati per la produzione di energia solare termica; non va registrata qui la superficie dei collettori solari utilizzati per generare energia elettrica (energia solare fotovoltaica e energia solare termodinamica). Va inclusa la superficie di tutti i collettori solari: collettori piani vetrati o non vetrati e collettori a tubi sottovuoto che utilizzano l'aria o un liquido come vettore energetico.

5.2.11.2. Capacità di produzione per la biobenzina 

5.2.11.3. Capacità di produzione per i biodiesel 

5.2.11.4. Capacità di produzione per il carboturbo di origine biologica 

5.2.11.5. Capacità di produzione per altri biocarburanti liquidi 

5.2.11.6. Valore calorifico inferiore medio per la biobenzina 

5.2.11.7. Valore calorifico inferiore medio per il bioetanolo 

5.2.11.8. Valore calorifico inferiore medio per i biodiesel 

5.2.11.9. Valore calorifico inferiore medio per il carboturbo di origine biologica 

5.2.11.10. Valore calorifico inferiore medio per altri biocarburanti liquidi 

5.2.11.11. Valore calorifico inferiore medio per il carbone di legna 

5.2.11.12. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica 

5.2.11.12.1. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/aria 

5.2.11.12.2. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/acqua 

5.2.11.12.3. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/aria (reversibile) 

5.2.11.12.4. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria/acqua (reversibile) 

5.2.11.12.5. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria di scarico/aria 

5.2.11.12.6. Capacità termica delle pompe di calore: energia aerotermica aria di scarico/acqua 

5.2.11.13. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica 

5.2.11.13.1. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica terra/aria 

5.2.11.13.2. Capacità termica delle pompe di calore: energia geotermica terra/acqua 

5.2.11.14. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico 

5.2.11.14.1. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico acqua/aria 

5.2.11.14.2. Capacità termica delle pompe di calore: calore idrotermico acqua/acqua

Per tutte le voci da 5.2.11.12 a 5.2.11.14.2 va dichiarata la sottocategoria "Di cui da pompe di calore con SPF superiore alla soglia". La soglia SPF (fattore di prestazione stagionale) deve essere conforme alle direttive 2009/28/CE e (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

5.2.12. PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI SOLIDI E DI BIOGAS

La produzione totale di biocarburanti solidi (escluso il carbone di legna) va suddivisa tra i combustibili seguenti.

5.2.12.1. Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno 

5.2.12.1.1. Pellet di legno come parte di legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno 

5.2.12.2. Liscivio nero 

5.2.12.3. Bagassa 

5.2.12.4. Rifiuti di origine animale 

5.2.12.5. Altri materiali e residui di origine vegetale 

5.2.12.6. Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali

La produzione totale di biogas va suddivisa tra i metodi di produzione seguenti.

5.2.12.7. Biogas da digestione anaerobica: gas di discarica 

5.2.12.8. Biogas da digestione anaerobica: gas da fanghi di depurazione 

5.2.12.9. Biogas da digestione anaerobica: altri biogas da digestione anaerobica 

5.2.12.10. Biogas da trattamenti termici

5.2.13. IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per biobenzine, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel, altri biocarburanti liquidi e pellet di legno.

5.3. Unità di misura

L'energia elettrica deve essere dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità elettrica in MW (megawatt).

I quantitativi registrati devono essere dichiarati in TJ PCI (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore) fatta eccezione per carbone di legna, biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel e altri biocarburanti liquidi, che devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

Il potere calorifico deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

La superficie dei collettori solari deve essere dichiarata in 1 000 m2.

La capacità di produzione deve essere dichiarata in kt (chilotonnellate) all'anno.

6. STATISTICHE NUCLEARI ANNUALI

Devono essere dichiarati i dati relativi all'uso civile dell'energia nucleare di cui in appresso.

6.1. Elenco di aggregati

6.1.1. Capacità di arricchimento

Capacità annuale di lavoro separativo degli impianti di arricchimento operativi (separazione isotopica dell'uranio).

6.1.2. Capacità di produzione di elementi di combustibile fresco

Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione di combustibile. Sono esclusi gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.

6.1.3. Capacità di produzione degli impianti di fabbricazione del combustibile MOX

Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.

MOX è un combustibile che contiene una miscela di uranio e plutonio (ossidi misti).

6.1.4. Produzione di elementi di combustibile fresco

Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione di combustibile nucleare. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali. Sono esclusi altresì gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.

6.1.5. Produzione di elementi di combustibile MOX

Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione del combustibile MOX. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali.

6.1.6. Produzione di calore nucleare

Quantità totale di calore generato dai reattori nucleari per la produzione di energia elettrica o per altre applicazioni utili del calore.

6.1.7. Burnup medio annuo degli elementi di combustibile irradiato definitivamente scaricati

Media calcolata del burnup degli elementi di combustibile che sono stati definitivamente scaricati dai reattori nucleari durante l'anno di riferimento in questione. Sono esclusi gli elementi di combustibile scaricati temporaneamente che potrebbero essere ricaricati in un secondo momento.

6.1.8. Produzione di uranio e plutonio negli impianti di ritrattamento

Uranio e plutonio prodotti durante l'anno di riferimento negli impianti di ritrattamento.

6.1.9. Capacità (uranio e plutonio) degli impianti di ritrattamento

Capacità annua di ritrattamento di uranio e plutonio.

6.2. Unità di misura

Per 6.1.1, tSWU (tonnellate di unità di lavoro separativo).

Per 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.8, tHM (tonnellate di metalli pesanti).

Per 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.9, tHM (tonnellate di metalli pesanti) all'anno.

Per 6.1.6, TJ (terajoule).

Per 6.1.7, GWd/tHM (gigawatt-giorno per tonnellata di metalli pesanti).

7. IDROGENO

I seguenti dati relativi all'idrogeno devono essere dichiarati per la prima volta per l'anno di riferimento 2024.

7.1. Elenco di aggregati

7.1.1. OFFERTA

7.1.1.1. Produzione interna 

7.1.1.1.1. Da gas naturale 

7.1.1.1.2. Da petrolio e prodotti petroliferi 

7.1.1.1.3. Da combustibili solidi 

7.1.1.1.4. Da fonti rinnovabili (compresi i rifiuti rinnovabili) 

7.1.1.1.5. Da rifiuti non rinnovabili 

7.1.1.1.6. Da elettrolisi 

7.1.1.1.6.1. Di cui: energia elettrica da fonti rinnovabili - linea di trasmissione diretta 

7.1.1.1.6.2. Di cui: energia elettrica da fonti nucleari - linea di trasmissione diretta 

7.1.1.1.6.3. Di cui: energia elettrica da combustibili fossili - linea di trasmissione diretta 

7.1.1.1.7. Da energia elettrica - Altre 

7.1.1.1.8. Da altre fonti (Altre) 

7.1.1.2. Importazioni 

7.1.1.3. Esportazioni 

7.1.1.4. Variazione delle scorte 

7.1.1.5. Bunkeraggi marittimi internazionali 

7.1.1.6. Trasporti aerei internazionali

7.1.2. SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

7.1.2.1. Produzione di energia elettrica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

7.1.2.2. Produzione di energia elettrica degli autoproduttori 

7.1.2.3. Produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

7.1.2.4. Produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori 

7.1.2.5. Produzione di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

7.1.2.6. Produzione di energia termica degli autoproduttori 

7.1.2.7. Officine del gas (e altre conversioni in gas) 

7.1.2.8. Raffinerie di petrolio 

7.1.2.9. Impianti di miscelazione di gas naturale 

7.1.2.10. Per miscelazione con benzina per motori/diesel/cherosene 

7.1.2.11. Per miscelazione con combustibili rinnovabili 

7.1.2.12. Idrogeno miscelato con combustibili rinnovabili 

7.1.2.13. Quantitativi non specificati altrove (Trasformazioni)

7.1.3. SETTORE ENERGETICO

7.1.3.1. Miniere di carbone 

7.1.3.2. Estrazione di gas e petrolio 

7.1.3.3. Raffinerie di petrolio 

7.1.3.4. Cokerie (energia) 

7.1.3.5. Altiforni (energia) 

7.1.3.6. Officine del gas (energia) 

7.1.3.7. Produzione di energia elettrica, produzione combinata di energia elettrica e termica e produzione di energia termica 

7.1.3.8. Produzione, liquefazione e gassificazione di idrogeno 

7.1.3.10. Attività non specificate altrove (energia)

7.1.4. PERDITE DI TRASMISSIONE E DI DISTRIBUZIONE

7.1.5 CONSUMO NON ENERGETICO FINALE - SETTORE DELL'INDUSTRIA

7.1.5.1. Siderurgia 

7.1.5.2. Industria chimica e petrolchimica 

7.1.5.3. Metalli non ferrosi 

7.1.5.4. Minerali non metalliferi 

7.1.5.5. Mezzi di trasporto 

7.1.5.6. Macchine e apparecchiature 

7.1.5.7. Industria estrattiva 

7.1.5.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

7.1.5.9. Industria della carta e della stampa 

7.1.5.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

7.1.5.11. Costruzioni 

7.1.5.12. Industrie tessili e conciarie 

7.1.5.13. Attività non specificate altrove (industria) 

7.1.5.14. Altri settori

7.1.6 CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DELL'INDUSTRIA

7.1.6.1. Siderurgia 

7.1.6.2. Industria chimica e petrolchimica 

7.1.6.3. Metalli non ferrosi 

7.1.6.4. Minerali non metalliferi 

7.1.6.5. Mezzi di trasporto 

7.1.6.6. Macchine e apparecchiature 

7.1.6.7. Industria estrattiva 

7.1.6.8. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

7.1.6.9. Industria della carta e della stampa 

7.1.6.10. Industria del legno e dei prodotti in legno 

7.1.6.11. Costruzioni 

7.1.6.12. Industrie tessili e conciarie 

7.1.6.13. Attività non specificate altrove (industria)

7.1.7 CONSUMO ENERGETICO FINALE - SETTORE DEI TRASPORTI

7.1.7.1. Trasporti aerei interni 

7.1.7.2. Trasporti stradali 

7.1.7.3. Trasporti ferroviari 

7.1.7.4. Navigazione interna 

7.1.7.5. Trasporti mediante condotte 

7.1.7.6. Attività non specificate altrove (trasporti)

7.1.8 CONSUMO ENERGETICO FINALE - ALTRI SETTORI

7.1.8.1. Settore commerciale e servizi pubblici 

7.1.8.2. Settore delle famiglie 

7.1.8.3. Agricoltura 

7.1.8.4. Silvicoltura 

7.1.8.5. Pesca 

7.1.8.6. Attività non specificate altrove (altre)

7.2. Capacità di produzione

La capacità di produzione di idrogeno al 31 dicembre dell'anno di riferimento deve essere dichiarata con lo stesso livello di dettaglio della produzione (punti da 7.1.1.1 a 7.1.1.1.8).

7.3. Unità di misura

I quantitativi devono essere dichiarati in TJ (PCI) e la capacità di produzione in TJ (PCI) all'anno.

8. STATISTICHE DETTAGLIATE SUL CONSUMO ENERGETICO FINALE

Vanno dichiarati i seguenti dati disaggregati relativi al consumo energetico finale.

8.1. Elenco di aggregati

8.1.1. Settore dell'industria

Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.1.

8.1.1.1. Industria estrattiva 

8.1.1.1.1. Estrazione di minerali metalliferi 

8.1.1.1.2. Altre attività estrattive 

8.1.1.1.3. Attività dei servizi di supporto all'estrazione 

8.1.1.2. Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 

8.1.1.2.1. Industrie alimentari 

8.1.1.2.2. Produzione di bevande 

8.1.1.2.3. Industria del tabacco 

8.1.1.3. Industrie tessili e conciarie 

8.1.1.4. Industria del legno e dei prodotti in legno 

8.1.1.5. Industria della carta e della stampa 

8.1.1.5.1. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 

8.1.1.5.1.1. Fabbricazione di pasta-carta 

8.1.1.5.1.2. Altri prodotti di carta 

8.1.1.5.2 Stampa e riproduzione su supporti registrati 

8.1.1.6. Industria chimica e petrolchimica 

8.1.1.6.1. Fabbricazione di prodotti chimici 

8.1.1.6.2. Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 

8.1.1.7. Minerali non metalliferi 

8.1.1.7.1. Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro 

8.1.1.7.2. Produzione di cemento, calce e gesso (compreso il clinker) 

8.1.1.7.3. Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

8.1.1.8. Siderurgia [Attività metallurgiche A] 

8.1.1.9. Industrie dei metalli non ferrosi [Attività metallurgiche B] 

8.1.1.9.1. Produzione di alluminio 

8.1.1.9.2. Altre industrie dei metalli non ferrosi 

8.1.1.10. Macchine e apparecchiature 

8.1.1.10.1. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 

8.1.1.10.2. Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica 

8.1.1.10.3. Fabbricazione di apparecchiature elettriche 

8.1.1.10.4. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.

8.1.1.11. Mezzi di trasporto 

8.1.1.12. Attività non specificate altrove - Industria 

8.1.1.12.1. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 

8.1.1.12.2. Fabbricazione di mobili 

8.1.1.12.3. Altre industrie manifatturiere

8.1.2. Settore dei trasporti

Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.2.

8.1.2.1. Trasporti ferroviari 

8.1.2.1.1. Trasporti ferroviari ad alta velocità

8.1.2.1.2. Trasporti ferroviari convenzionali 

8.1.2.1.2.1. Trasporto di passeggeri mediante trasporti ferroviari convenzionali 

8.1.2.1.2.2. Trasporto di merci mediante trasporti ferroviari convenzionali 

8.1.2.1.3. Metropolitane e tram 

8.1.2.2. Trasporti stradali 

8.1.2.2.1. Veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci 

8.1.2.2.2. Trasporti collettivi 

8.1.2.2.3. Automobili e furgoni 

8.1.2.2.4. Altri trasporti stradali

8.1.3. Settore commerciale e servizi pubblici

Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.3.1.

8.1.3.1. Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature 

8.1.3.2. Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 

8.1.3.3. Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 

8.1.3.3.1. Commercio all'ingrosso 

8.1.3.3.2. Commercio al dettaglio 

8.1.3.4 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 

8.1.3.5. Servizi postali e attività di corriere 

8.1.3.6. Servizi di alloggio e di ristorazione 

8.1.3.6.1. Servizi di alloggio 

8.1.3.6.2. Attività di servizi di ristorazione 

8.1.3.7. Servizi di informazione e comunicazione 

8.1.3.8. Attività finanziarie e assicurative e attività immobiliari 

8.1.3.9. Attività amministrative e servizi di supporto 

8.1.3.10. Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

8.1.3.11. Istruzione 

8.1.3.12. Sanità e assistenza sociale 

8.1.3.12.1. Servizi ospedalieri 

8.1.3.13. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

8.1.3.13.1 Attività sportive 

8.1.3.14 Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali 

8.1.3.15. Attività professionali, scientifiche e tecniche e altre attività di servizi 

8.1.3.16 Centri dati.

Devono essere dichiarati solo i centri dati ospitati dalle unità rispondenti (indipendentemente dal loro codice NACE) con una capacità di potenza totale pari o superiore a 1 MW. La prima registrazione obbligatoria per questa voce è l'anno di riferimento 2024.

8.1.4. Settore delle famiglie

Da registrare in base alle definizioni di cui all'allegato A, punto 2.6.3.2.

8.1.4.1. Settore delle famiglie: riscaldamento degli ambienti 

8.1.4.2. Settore delle famiglie: climatizzazione degli ambienti 

8.1.4.3. Settore delle famiglie: riscaldamento dell'acqua 

8.1.4.4. Settore delle famiglie: cottura dei cibi 

8.1.4.5. Settore delle famiglie: apparecchi e illuminazione

Riguarda esclusivamente l'energia elettrica.

8.1.4.6. Settore delle famiglie: altri usi finali

8.2. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A.

Eurostat specificherà l'elenco effettivo dei prodotti energetici per cui i dati figuranti nell'allegato B, punto 7, vanno registrati nel modello di registrazione come sottoinsieme di quelli elencati nell'allegato A, punto 3.

8.3. Unità di misura

I quantitativi di combustibili fossili solidi devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

I quantitativi di petrolio greggio e prodotti petroliferi devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

I quantitativi di gas naturale e gas manifatturati (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, altri gas di recupero) devono essere dichiarati in termini di contenuto di energia in TJ PCS (terajoule sulla base del potere calorifico superiore).

L'energia elettrica deve essere dichiarata in GWh (gigawattora).

I quantitativi di energia termica devono essere dichiarati in TJ (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore).

I quantitativi di energie rinnovabili e rifiuti devono essere dichiarati in TJ PCI (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore) fatta eccezione per carbone di legna, biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel e altri biocarburanti liquidi, che devono essere dichiarati in kt (chilotonnellate).

Il potere calorifico di combustibili fossili solidi, petrolio greggio e prodotti petroliferi ed energie rinnovabili e rifiuti deve essere dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

Il potere calorifico di gas naturale e gas manifatturati deve essere dichiarato in kJ/m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Per gli altri prodotti energetici per cui è necessaria la registrazione, valgono le unità di misura definite ai pertinenti capitoli del presente allegato.

8.4. Termine per la trasmissione dei dati

I dati vanno trasmessi entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'anno di riferimento.

8.5. Esenzioni

Cipro è esentata dalla registrazione del consumo energetico finale disaggregato di petrolio greggio e prodotti petroliferi (quale definito all'allegato A, punto 3.4) per tutti gli aggregati di cui al punto 8.1.4 (Settore delle famiglie) del presente allegato.

9. DATI ANNUALI PRELIMINARI

9.1. Prodotti energetici pertinenti

La presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti descritti ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 5.1 del presente allegato.

9.2. Elenco di aggregati

Deve essere dichiarato il seguente elenco di aggregati.

9.2.1. Per i combustibili fossili solidi e i gas manifatturati: 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.6, 1.2.1.7, 1.2.1.8 e 1.2.1.9 quali definiti al capitolo 1 del presente allegato.

9.2.2. Per il gas naturale: 2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5, 2.2.1.6 e 2.2.9 quali definiti al capitolo 2 del presente allegato.

9.2.3. Per l'energia elettrica e termica: produzione lorda per prodotto per tutti i singoli prodotti, autoconsumi, totale delle perdite di trasmissione e di distribuzione (3.2.3 e 3.2.4) e 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7, 3.2.2.8 e 3.2.2.9 quali definiti al capitolo 3 del presente allegato.

9.2.4. Per il petrolio e i prodotti petroliferi: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9 e 4.2.2.10 quali definiti al capitolo 4 del presente allegato.

9.2.5. Per le energie rinnovabili e l'energia dai rifiuti: 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.10.1, 5.2.10.2, 5.2.10.3, 5.2.10.8, 5.2.10.9 quali definiti al capitolo 5 del presente allegato.

9.3. Unità di misura

I quantitativi devono essere dichiarati nelle unità definite ai punti 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 e 5.3 del presente allegato.

9.4. Termine per la trasmissione dei dati

I dati vanno trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

ALLEGATO C

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 147/2013, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2010, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/2146, dall'allegato del Reg. (UE) 2022/132 e dall'allegato del Reg. (UE) 2024/264)

STATISTICHE MENSILI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.

b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base mensile.

c) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.

d) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

1. COMBUSTIBILI SOLIDI

1.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione di:

1.1.1. Carbon fossile 

1.1.2. Carbone bruno 

1.1.3. Torba 

1.1.4. Scisti bituminosi e sabbie bituminose 

1.1.5. Coke da cokeria

1.2. Elenco di aggregati

1.2.1. Per il carbon fossile devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.1.1. Produzione 

1.2.1.2. Prodotti recuperati 

1.2.1.3. Importazioni 

1.2.1.4. Importazioni da paesi extra UE

1.2.1.5. Esportazioni 

1.2.1.6. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.7. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.8. Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

1.2.1.9. Forniture a cokerie

E' escluso il carbon fossile consumato sotto forma di energia per operazioni di supporto alle cokerie, da registrare nella rubrica "Forniture all'industria nel suo insieme".

1.2.1.10. Forniture all'industria nel suo insieme

E' incluso il carbon fossile fornito al settore delle trasformazioni (fatta eccezione per il carbon fossile registrato nelle rubriche "Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia" e "Forniture a cokerie") e al settore energetico nonché il consumo energetico finale di carbon fossile nel settore dell'industria.

1.2.1.10.1 Forniture all'industria siderurgica

Sono inclusi il carbon fossile che entra negli altiforni come definiti nell'allegato A, punto 2.2.11, e il consumo energetico finale di carbon fossile nel settore siderurgico come definito nell'allegato A, punto 2.6.1.8.

E' escluso il carbon fossile consumato sotto forma di energia per operazioni di supporto negli altiforni, da registrare nella rubrica "Forniture all'industria nel suo insieme".

1.2.1.11. Altre forniture (servizi, famiglie ecc.).

Quantità di carbon fossile fornito a settori non espressamente menzionati.

1.2.2. Per carbone bruno, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.2.1. Produzione 

1.2.2.2. Importazioni 

1.2.2.3. Esportazioni 

1.2.2.4. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.2.5. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.2.6. Per la torba può essere dichiarata la variazione delle scorte invece del totale delle giacenze iniziali e finali.

1.2.2.7. Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

1.2.3. Per il coke da cokeria devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.3.1. Produzione 

1.2.3.2. Importazioni 

1.2.3.3. Importazioni da paesi extra UE

1.2.3.4. Esportazioni 

1.2.3.5. Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.3.6. Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.3.7. Forniture all'industria siderurgica

Sono inclusi il coke da cokeria che entra negli altiforni come definiti nell'allegato A, punto 2.2.11, e il consumo energetico finale di coke da cokeria nel settore siderurgico come definito nell'allegato A, punto 2.6.1.8.

E' escluso il coke da cokeria consumato sotto forma di energia per operazioni di supporto negli altiforni.

1.3. Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

1.4. Termine per la trasmissione dei dati

Entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento.

2. ENERGIA ELETTRICA

2.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione dell'energia elettrica.

2.2. Elenco di aggregati

Per l'energia elettrica devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

2.2.1. Produzione netta di energia elettrica da centrali nucleari.

2.2.2. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante carbone.

2.2.3. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante petrolio.

2.2.4. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante gas.

2.2.5. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante prodotti rinnovabili combustibili (quali biocarburanti solidi, biogas, biocarburanti liquidi e rifiuti urbani rinnovabili).

2.2.6. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante altri combustibili non rinnovabili (quali rifiuti industriali e urbani non rinnovabili).

2.2.7. Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche pure.

2.2.8. Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche miste.

2.2.9. Produzione netta di energia elettrica da impianti idroelettrici di accumulazione da pompaggio puri.

2.2.10. Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici onshore 

2.2.11. Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici offshore 

2.2.12. Produzione netta di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici 

2.2.13. Produzione netta di energia elettrica da impianti solari termici 

2.2.14. Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia geotermica 

2.2.15. Produzione netta di energia elettrica a partire da altre fonti rinnovabili (quali maree, moto ondoso, correnti marine e altre fonti rinnovabili non combustibili).

2.2.16. Produzione netta di energia elettrica di origine non specificata 

2.2.17. Importazioni 

2.2.17.1. Di cui dall'UE

2.2.18. Esportazioni 

2.2.18.1. Di cui nell'UE

2.2.19. Energia elettrica usata per accumulazione da pompaggio

2.3. Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in GWh (gigawattora).

2.4. Termine per la trasmissione dei dati

Entro due mesi civili dal termine del mese di riferimento.

3. PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

3.1. Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi).

Nella rubrica "Altri prodotti" sono inclusi sia i quantitativi corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato A, capitolo 3.4, sia i quantitativi di acquaragia minerale e benzine speciali, di lubrificanti, di bitume e di cere paraffiniche; tali prodotti non vanno dichiarati separatamente.

3.2. Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.1. OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Nota per additivi e biocarburanti: non vanno solo inclusi i volumi già miscelati, ma anche tutte le quantità destinate alla miscelazione.

Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti e altri idrocarburi devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.1.1. Produzione interna (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti) 

3.2.1.2. Provenienti da altre fonti (non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria) 

3.2.1.3. Restituzioni

Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

3.2.1.4. Prodotti trasferiti

Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

3.2.1.5. Importazioni 

3.2.1.6. Esportazioni

Nota per importazioni e esportazioni: sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica.

3.2.1.7. Impieghi diretti 

3.2.1.8. Variazione delle scorte

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

3.2.1.9. Input delle raffinerie osservato

La quantità totale di petrolio (compresi gli altri idrocarburi e gli additivi) che si osserva sia entrata nel processo di raffinazione (input delle raffinerie).

3.2.1.10. Perdite di raffineria

Differenza tra l'input delle raffinerie osservato e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.

3.2.2. OFFERTA DI PRODOTTI FINITI

Per petrolio greggio, LGN, gas di raffineria, etano, GPL, nafta, biobenzina, benzina di origine non biologica, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo di origine biologica, carboturbo di origine non biologica, altro cherosene, biodiesel, gasolio di origine non biologica, oli combustibili BTZ e ATZ, coke di petrolio e altri prodotti devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.2.1. Prodotti primari ricevuti 

3.2.2.2. Produzione lorda delle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN) 

3.2.2.3. Prodotti riciclati (non pertinente per petrolio greggio e LGN) 

3.2.2.4. Combustibili di raffineria (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

Allegato A, capitolo 2.3. Settore energetico - Raffinerie di petrolio; sono inclusi i combustibili utilizzati nelle raffinerie per la produzione di energia elettrica e di energia termica venduta.

3.2.2.5. Importazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria) 

3.2.2.6. Esportazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.

3.2.2.7. Bunkeraggi marittimi internazionali (non pertinente per petrolio greggio e LGN) 

3.2.2.8. Trasferimenti da un prodotto all'altro 

3.2.2.9. Prodotti trasferiti (non pertinente per petrolio greggio e LGN) 

3.2.2.10. Variazione delle scorte (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

3.2.2.11. Forniture interne lorde osservate

Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione, ecc.) sul mercato interno.

3.2.2.11.1. Trasporti aerei internazionali (pertinente solo per benzina avio, jet fuel di tipo benzina, carboturbo di origine biologica e carboturbo di origine non biologica) 

3.2.2.11.2. Impianti di produzione di energia dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia 

3.2.2.11.3. Trasporti stradali (pertinente solo per GPL) 

3.2.2.11.4. Navigazione interna e trasporti ferroviari (pertinente solo per biodiesel e gasolio di origine non biologica) 

3.2.2.12. Industria petrolchimica 

3.2.2.13. Restituzioni alle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.3. IMPORTAZIONI PER ORIGINE - ESPORTAZIONI PER DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.

3.2.4. LIVELLI DELLE GIACENZE

Le seguenti giacenze iniziali e finali vanno dichiarate per tutti i prodotti energetici compresi gli additivi/ossigenati, ma escluso il gas di raffineria.

3.2.4.1. Scorte sul territorio nazionale

Scorte detenute in serbatoi di raffinerie, terminali per rinfuse, chiatte e navi cisterna di cabotaggio (se il porto di partenza e di destinazione sono nello stesso paese), navi cisterna in un porto di uno Stato membro (se il loro carico deve essere sbarcato in tale porto), scorte di condotte e bunkeraggi per la navigazione interna. Sono esclusi i quantitativi di petrolio contenuti negli oleodotti, nei carri cisterna ferroviari, nelle autocisterne, nelle navi marittime, nelle stazioni di servizio e nei serbatoi dei punti di vendita al dettaglio, nonché destinati a provviste di bordo e a bunkeraggi per la navigazione marittima.

3.2.4.2. Scorte detenute per altri paesi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali

Scorte appartenenti a un altro paese detenute sul territorio nazionale, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.

3.2.4.3. Scorte con destinazione estera conosciuta

Scorte non incluse nella rubrica 3.2.4.2 detenute sul territorio nazionale, appartenenti e destinate a un altro paese. Tali scorte possono trovarsi all'interno o all'esterno di zone franche.

3.2.4.4. Altre scorte detenute in zone franche

Sono comprese le scorte non incluse nelle rubriche 3.2.4.2 o 3.2.4.3, a prescindere che siano state sdoganate o meno.

3.2.4.5. Scorte detenute dai principali consumatori

Sono incluse le scorte assoggettate al controllo dello Stato. In tale definizione non sono comprese le altre scorte dei consumatori.

3.2.4.6. Scorte a bordo di navi marittime in arrivo, in porto o ormeggiate

Scorte a prescindere che siano state sdoganate o meno. Sono escluse le scorte a bordo di navi in alto mare.

E' incluso il petrolio delle navi cisterna di cabotaggio se il porto di partenza e di destinazione sono entrambi nello stesso paese. Nel caso di navi in arrivo che scaricano in più porti vanno registrati solo i quantitativi da scaricare nel paese dichiarante.

3.2.4.7. Scorte detenute dalle amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale

Sono incluse le scorte non militari detenute sul territorio nazionale dalle amministrazioni pubbliche, di proprietà dello Stato o da esso controllate, che sono detenute esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.

Sono escluse le scorte detenute da imprese petrolifere o compagnie elettriche statali, nonché le scorte detenute direttamente da imprese petrolifere per conto dello Stato.

3.2.4.8. Scorte detenute dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva sul territorio nazionale

Scorte detenute da società pubbliche e private istituite per costituire scorte di riserva esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.

Sono escluse le scorte obbligatorie detenute da società private.

3.2.4.9. Tutte le altre scorte detenute sul territorio nazionale

Tutte le altre scorte che ottemperano alle condizioni descritte nella precedente rubrica 3.2.4.1.

3.2.4.10. Scorte detenute all'estero nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali

Scorte appartenenti al paese dichiarante detenute in un altro paese, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.

3.2.4.10.1. Di cui: scorte statali 

3.2.4.10.2. Di cui: scorte degli organismi tenuti a costituire scorte di riserva 

3.2.4.10.3. Di cui: altre scorte

3.2.4.11. Scorte detenute all'estero destinate all'importazione

Scorte non comprese nella rubrica 3.2.4.10 che appartengono al paese dichiarante e che sono detenute in un altro paese in attesa di essere importate nel paese dichiarante.

3.2.4.12. Altre scorte in zone franche

Altre scorte sul territorio nazionale non incluse nelle precedenti rubriche.

3.2.4.13. Quantitativi contenuti negli oleodotti

Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) contenuto negli oleodotti, necessario per mantenere il flusso nelle condotte.

Va dichiarata inoltre la disaggregazione per paese dei quantitativi per:

3.2.4.13.1. giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali, secondo il beneficiario, 

3.2.4.13.2. giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte ("ticket"), secondo il beneficiario, 

3.2.4.13.3. giacenze finali con destinazione straniera conosciuta, secondo il beneficiario, 

3.2.4.13.4. giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali, secondo l'ubicazione, 

3.2.4.13.5. giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte ("ticket"), secondo l'ubicazione, 

3.2.4.13.6. giacenze finali detenute all'estero destinate all'importazione nel paese dichiarante, secondo l'ubicazione.

Per "giacenze iniziali" si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese che precede quello di riferimento. Per "giacenze finali" si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

3.3. Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

3.4. Termine per la trasmissione dei dati

Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

3.5. Precisazioni geografiche

A fini esclusivamente statistici valgono le precisazioni di cui all'allegato A, capitolo 1, con la seguente specifica eccezione: la Svizzera include il Liechtenstein.

4. GAS NATURALE

4.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

4.2. Elenco di aggregati

Per il gas naturale devono essere dichiarati i seguenti aggregati.

4.2.1. Produzione interna

Tutta la produzione secca destinabile alla vendita all'interno delle frontiere nazionali, inclusa la produzione offshore. La produzione è misurata previa purificazione ed estrazione di liquidi di gas naturale e di zolfo. Sono escluse le perdite di estrazione e le quantità reintrodotte, bruciate o rilasciate nell'atmosfera. Sono inclusi i quantitativi utilizzati nell'ambito dell'industria del gas naturale, nella fase di estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento.

4.2.2. Importazioni (entrate)

4.2.3. Esportazioni (uscite)

Nota per importazioni e esportazioni: vanno registrati tutti i volumi di gas che hanno fisicamente attraversato le frontiere nazionali del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento. Sono compresi i quantitativi che hanno transitato nel paese; i volumi in transito vanno inclusi come importazione e come esportazione. Le importazioni di gas naturale liquefatto devono riferirsi soltanto all'equivalente secco destinabile alla vendita, compresi i quantitativi destinati all'autoconsumo nel processo di rigassificazione. I quantitativi destinati all'autoconsumo durante la rigassificazione vanno registrati alla rubrica "Autoconsumi e perdite dell'industria del gas naturale" (cfr. 4.2.11). I gas liquidi (ad esempio GPL) estratti durante il processo di rigassificazione di GNL importati vanno registrati alla rubrica "Altri idrocarburi" - "Provenienti da altre fonti", di cui al capitolo 3 del presente allegato (PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI).

4.2.4. Variazione delle scorte

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

4.2.5. Forniture interne lorde osservate

Questa rubrica rappresenta le forniture di gas destinato alla vendita sul mercato interno, compreso il gas utilizzato dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Vanno incluse anche le perdite di distribuzione e di trasmissione.

4.2.6. Livelli delle giacenze iniziali detenute sul territorio nazionale

4.2.8. Livelli delle giacenze finali detenute sul territorio nazionale

4.2.9. Livelli delle giacenze iniziali detenute all'estero

4.2.10. Livelli delle giacenze finali detenute all'estero

Nota per i livelli delle giacenze: è compreso il gas naturale conservato in stato gassoso e in stato liquido.

4.2.11. Autoconsumi e perdite dell'industria del gas naturale

Quantitativi utilizzati dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Sono incluse le perdite di distribuzione e di trasmissione.

4.2.12. Importazioni (entrate) per origine e esportazioni (uscite) per destinazione

Vanno registrate le importazioni (entrate) per paese di origine e le esportazioni (uscite) per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 4.2.3. Le importazioni e le esportazioni vanno dichiarate soltanto per il paese limitrofo o per il paese con la connessione diretta alla condotta o, nel caso del GNL, per il paese in cui il gas è stato caricato sulla nave per il trasporto.

4.2.13. Forniture alla generazione di energia

4.3. Unità di misura

Le quantità vanno dichiarate in due unità:

4.3.1. quantità fisica, in milioni di m3 (milioni di metri cubi) alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa;

4.3.2. contenuto di energia, ossia in TJ (terajoule) sulla base del potere calorifico superiore.

4.4. Termine per la trasmissione dei dati

Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

ALLEGATO D

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 147/2013, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2010, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/2146, dall'allegato del Reg. (UE) 2022/132 e dall'allegato del Reg. (UE) 2024/264)

STATISTICHE MENSILI A BREVE TERMINE

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile a breve termine di dati statistici e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

L'allegato A fornisce delucidazioni sui termini non spiegati nel presente allegato.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a) Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.

b) Frequenza: i dati vanno dichiarati su base mensile.

c) Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.

d) Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.

1. Importazioni e offerta di petrolio greggio

1.1. Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del petrolio greggio.

1.2. Definizioni

1.2.1. Importazioni

Le importazioni comprendono ogni quantitativo di petrolio greggio che entra nel territorio doganale dello Stato membro o proviene da un altro Stato membro per scopi diversi dal transito. Deve essere incluso il petrolio greggio usato per l'accumulo di scorte.

Va escluso dalle importazioni il petrolio estratto dal fondale marino su cui uno Stato membro esercita diritti esclusivi per scopi di sfruttamento e che entra nel territorio doganale della Comunità.

1.2.2. Offerta:

L'offerta comprende il petrolio greggio importato e il petrolio greggio prodotto nello Stato membro durante il periodo di riferimento. E' esclusa la fornitura di petrolio greggio da scorte accumulate in precedenza.

1.2.3. Prezzo CIF:

Il prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) comprende il prezzo FOB (franco a bordo), ossia il prezzo effettivamente fatturato al porto/luogo di carico, con l'aggiunta del costo di trasporto, dell'importo delle assicurazioni e degli oneri legati alle operazioni di trasferimento del petrolio greggio.

Il prezzo CIF del petrolio greggio prodotto in uno Stato membro deve essere calcolato franco porto di scarico o franco frontiera, cioè a partire dal momento in cui il petrolio greggio rientra nella giurisdizione doganale del paese importatore.

1.2.4. Densità API:

La densità API è una misura del peso/leggerezza del petrolio greggio rispetto all'acqua. La densità API deve essere registrata rispetto alla densità relativa (DR) secondo la seguente formula: API = (141,5 ÷ DR) - 131,5

1.3. Elenco di aggregati

1.3.1. Per le importazioni di petrolio greggio devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco, ripartiti per tipo e zona geografica di produzione:

1.3.1.1. designazione del petrolio greggio 

1.3.1.2. densità API media 

1.3.1.3. tenore di zolfo medio 

1.3.1.4. volume totale importato 

1.3.1.5. prezzo CIF totale 

1.3.1.6. numero di enti dichiaranti.

1.3.2. Per l'offerta di petrolio greggio devono essere dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco:

1.3.2.1. volume fornito 

1.3.2.2. media ponderata del prezzo CIF

1.4. Unità di misura

bbl (barile) per 2.3.1.4. e 2.3.2.1.

kt (chilotonnellate) per 2.3.2.1.

% (percentuale) per 2.3.1.3.

° (gradi) per 2.3.1.2.

$ (dollaro USA) al barile per 1.3.1.5. e 1.3.2.2.

$ (dollaro USA) alla tonnellata per 1.3.2.2.

1.5. Disposizioni applicabili

1. Periodo di riferimento: un mese civile.

2. Frequenza: mensile.

3. Termine per la trasmissione dei dati: entro un mese civile dal termine del mese di riferimento.

4. Formato di trasmissione: il formato di trasmissione deve essere conforme alla pertinente norma di interscambio specificata da Eurostat.

5. Metodo di trasmissione: i dati vanno trasmessi allo sportello unico per la trasmissione di dati di Eurostat o caricati sullo stesso con l'ausilio di strumenti elettronici.