
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2008
G.U.R.I. 20 febbraio 2009, n. 42
Modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 18 febbraio 2020)
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 e, in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito, «CIPE») la definizione di linee guida e principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito, «NARS») è riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, che tra l'altro ha trasferito il NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65/1996, è stato istituito il NARS presso la Segreteria del Comitato;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonchè a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilità per il Coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalità nel numero massimo di 10 unità;
Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione del NARS;
Tenuto conto del processo di devoluzione alle Regioni dell'organizzazione della fornitura di servizi di pubblica utilità a carattere regionale;
Considerata la necessità di modificare ulteriormente la composizione e il funzionamento del NARS al fine di renderne più efficace l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attività dello stesso NARS;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
Compiti del NARS
1. Al NARS compete:
a) predisporre, per l'approvazione da parte del CIPE, le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, promuoverne l'applicazione omogenea nei contratti di programma, di servizio, nelle convenzioni ovvero negli atti, comunque denominati, sottoposti al suo esame;
b) curare, al fine di assicurare il perseguimento coordinato degli obiettivi di politica economica, il monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli atti di cui alla lettera a);
c) su richiesta del CIPE, dei Ministri ovvero dei Presidenti delle Regioni, esprimere parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità e degli obblighi di servizio pubblico;
d) anche d'iniziativa, formulare al CIPE proposte comunque attinenti alla materia tariffaria e di regolazione economica, nonchè, nell'ambito delle materie di sua competenza, proposte al Governo per l'adozione di provvedimenti di cui ravvisi la necessità;
e) predisporre annualmente una relazione al CIPE sull'attività svolta e sugli esiti delle verifiche eseguite.
2. Per l'espletamento dei suoi compiti il NARS può:
a) sulla base di apposite intese tra il Segretario del CIPE e le Amministrazioni interessate, avvalersi del supporto informativo della Banca d'Italia, dell'ISTAT, degli altri Istituti del Sistema statistico nazionale;
b) chiedere, per il tramite del proprio Coordinatore, Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti vigilati dallo Stato, alle Società a controllo pubblico con funzioni di vigilanza sui settori regolati di competenza del CIPE, ai Concessionari pubblici esercenti servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE, dati, informazioni e documenti inerenti le loro attività, con particolare riferimento agli obiettivi generali, agli scopi specifici e agli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento dei servizi, alle procedure di controllo e alle sanzioni in caso di inadempimento, alle modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma, di servizio o della convenzione. Dalla mancata risposta il NARS può trarre elementi di giudizio utili per le sue deliberazioni;
c) disporre audizioni delle parti interessate;
d) su invito del Coordinatore, consentire la partecipazione ai lavori del NARS di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ovvero di enti e società, pubblici e privati, i quali in ogni caso lasciano le sedute al momento del voto.
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Composizione del NARS
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 2 agosto 2010 e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 18 febbraio 2020)
1. Il NARS è composto, oltre che dal Capo del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito «Dipartimento») in qualità di suo Coordinatore, da un rappresentante, nonchè da un supplente, per il solo caso di impedimento ovvero di precaria assenza del rappresentante, designati:
a) dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) dal Ministro dello sviluppo economico;
d) dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
e) dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie;
f) dal Ministro delegato per i rapporti con le regioni;
g) al Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
h) dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
i) dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche tra i suoi componenti, limitatamente alla trattazione delle materie attinenti alle tariffe idriche.
2. I componenti del NARS di cui al comma 1, lettere a)-i), nonchè i relativi supplenti, individuati tutti tra i dipendenti con qualifica di dirigente generale o equiparata delle Amministrazioni ivi indicate, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le attività del CIPE. Per specifici argomenti, i Ministri di cui al comma 1, lettere a)-g), possono di volta in volta delegare un altro rappresentante a partecipare con diritto di voto alle attività del NARS.
3. Le funzioni di Segretario del NARS sono attribuite con decreto del Capo del Dipartimento ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, a un dirigente di II fascia o equiparato, proveniente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed autorità amministrative indipendenti, organi di rilievo costituzionale o ad uno degli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016 con particolare ed elevata professionalità nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Per lo svolgimento della sua funzione, il Segretario del NARS si avvale di due unità di personale del Dipartimento. Il Segretario del NARS assiste il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni, coordina l'attività istruttoria di cui al successivo articolo 5 e assicura lo svolgimento di tutte le attività occorrenti alla predisposizione e alla conservazione degli atti del NARS, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.
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Supporto tecnico del NARS
1. Con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE, su proposta del Coordinatore, sono nominati fino a un massimo di 10 esperti di comprovata specializzazione universitaria, con particolare ed elevata professionalità nelle materie attinenti la regolazione dei servizi di pubblica utilità, scelti fra:
a) dipendenti di Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Autorità amministrative indipendenti, Organi di rilievo costituzionale, che sono collocati in posizione di comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico, con applicazione dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) componenti delle strutture tecniche del Dipartimento;
c) soggetti estranei alla pubblica Amministrazione.
2. Gli esperti partecipano ai lavori del NARS secondo le modalità previste al successivo art. 5.
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Svolgimento dei lavori
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 2 agosto 2010)
1. Il Coordinatore provvede alla convocazione delle sedute del NARS e alla formazione del relativo ordine del giorno.
2. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute del NARS deve pervenire ai componenti, anche per via telematica, almeno 7 giorni prima della data della seduta nella quale gli argomenti stessi saranno trattati.
3. Fuori dai casi in cui un termine diverso sia espressamente disposto da disposizioni normative, il NARS delibera i pareri entro 60 giorni dalla loro richiesta. Il termine per l'espressione del parere decorre dalla data di ultima ricezione della documentazione di cui al comma 2 da parte dei componenti del NARS. Il termine è interrotto in caso di richieste istruttorie del Coordinatore del NARS e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte del NARS delle risposte fornite dai soggetti cui le richieste istruttorie sono rivolte.
4. Le deliberazioni del NARS sono adottate con la maggioranza semplice dei componenti presenti in seduta. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Coordinatore.
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Istruttoria degli atti
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) e d), del D.P.C.M. 2 agosto 2010)
1. La trasmissione della documentazione ai sensi dell'art. 4 determina l'avvio dell'istruttoria da parte dei rappresentanti del Dipartimento, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero proponente, nonchè degli altri componenti del NARS che ne facciano richiesta all'atto della ricezione della documentazione.
2. All'istruttoria partecipano altresì gli esperti di cui all'articolo 3, comma 2, indicati dal Coordinatore, nonchè il responsabile del Servizio I dell'Ufficio II per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità per i necessari collegamenti funzionali con l'attività del Dipartimento.
3. Esaurita l'istruttoria, il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono diramate agli altri componenti e possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.
[4. Il Coordinatore trasmette lo schema dell'atto ai componenti e convoca il NARS per la sua deliberazione. Osservazioni e proposte di modificazione dello schema dell'atto da parte di componenti del NARS che non hanno partecipato all'istruttoria sono trasmessi al Servizio per la loro successiva diramazione agli altri componenti del NARS. Le osservazioni e proposte di modificazione trasmesse al Servizio possono essere valutate nel corso della seduta convocata per la deliberazione dello schema dell'atto.] (comma soppresso) (1)
Comma soppresso dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 2 agosto 2010.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
Resoconto e decisioni delle sedute
1. Il Segretario del NARS cura la redazione del verbale in forma sintetica delle sedute del NARS, nonchè la conservazione del relativo originale e degli atti deliberati in seduta ad esso allegati. Possono prenderne visione in ogni momento i componenti del NARS e gli esperti di cui all'art. 3.
2. Gli atti deliberati dal NARS sono trasmessi dal Coordinatore al CIPE per le attività di sua competenza. Il Coordinatore provvede altresì alla trasmissione dei pareri deliberati ai Ministeri ovvero alle Regioni che li hanno richiesti.
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
Compensi e spese di funzionamento
(sostituito dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 18 febbraio 2020)
1. Agli esperti, qualora estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un compenso determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.
2. Gli esperti, se scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi è attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un eventuale trattamento economico accessorio, determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.
3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unità previsionale di base del Dipartimento.
4. Il segretario del NARS, previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, se scelto tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni mantiene il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di parte variabile; allo stesso è attribuito un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a quella corrisposta ad un dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri destinatario della fascia economica più alta. Al segretario del NARS, se scelto tra gli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, è attribuito, con il decreto di nomina, un compenso determinato nella misura massima di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, ove disponibile. Il suddetto compenso integra, per la parte eventualmente eccedente, il compenso spettante in qualità di esperto del Dipartimento.
Roma, 25 novembre 2008
Il Presidente: BERLUSCONI
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2008 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 13