
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2020
G.U.R.I. 18 maggio 2020, n. 127
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante «Modifiche alla composizione e regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità».
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e, in particolare, l'art. 1 che elenca tra le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito CIPE) la definizione di linee guida e principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (di seguito NARS) è riorganizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 20 concernente il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che stabilisce che presso il Dipartimento opera, tra l'altro, il NARS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2007, che tra l'altro, ha trasferito il NARS dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale il CIPE ha formulato le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;
Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi del punto 20 della citata delibera n. 65 del 1996, è stato istituito il NARS presso la segreteria del CIPE;
Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, all'aggiornamento del proprio regolamento interno, nonchè a confermare il NARS quale proprio organo consultivo in materia tariffaria;
Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento del NARS, che prevede la possibilità per il coordinatore del NARS di avvalersi di esperti di comprovata professionalità nel numero massimo di dieci unità;
Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata dalla delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la composizione del NARS;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, recante modifiche alla composizione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2009, n. 42;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2010, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008 in ordine all'organizzazione e al regolamento interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2010, n. 301;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, recante la disciplina dei requisiti professionali, dei criteri per l'attribuzione degli incarichi, della durata, delle cause di incompatibilità e del trattamento economico degli esperti del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2019 con il quale l'on. Riccardo Fraccaro è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri è delegato alla firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di razionalizzare e aggiornare le disposizioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del NARS, anche in considerazione dell'emanazione dei più recenti atti da ultimo citati, al fine di semplificare e rendere più efficace l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di assicurare un adeguato supporto tecnico-economico all'attività dello stesso NARS;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008
1. All'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, dopo le parole «a un dirigente di II fascia», sono aggiunte le seguenti: «o equiparato, proveniente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed autorità amministrative indipendenti, organi di rilievo costituzionale o ad uno degli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016».
2. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 è sostituito dal seguente:
«1. Agli esperti, qualora estranei alla pubblica amministrazione, è attribuito con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un compenso determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.
2. Gli esperti, se scelti tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni, mantengono il proprio trattamento economico complessivo in godimento. Agli stessi è attribuito, con il decreto di nomina, sulla base della professionalità posseduta, un eventuale trattamento economico accessorio, determinato in base a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016.
3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine, ai dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri oneri relativi alle spese di funzionamento del Nucleo gravano sull'apposito capitolo dell'unità previsionale di base del Dipartimento.
4. Il segretario del NARS, previsto dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, se scelto tra i soggetti appartenenti alle pubbliche amministrazioni mantiene il trattamento economico in godimento, comprensivo della retribuzione di parte variabile; allo stesso è attribuito un compenso sostitutivo della retribuzione di risultato non superiore a quella corrisposta ad un dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri destinatario della fascia economica più alta. Al segretario del NARS, se scelto tra gli esperti del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, è attribuito, con il decreto di nomina, un compenso determinato nella misura massima di quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, ove disponibile. Il suddetto compenso integra, per la parte eventualmente eccedente, il compenso spettante in qualità di esperto del Dipartimento».
N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 13, comma 3, del D.P.C.M. 26 settembre 2023.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri - CR 11 cap. 611 - spese per gli esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.
2. Il presente decreto è trasmesso, per i relativi adempimenti, ai competenti organi di controllo.
Roma, 18 febbraio 2020
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 463