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REGOLAMENTO (CE) N. 767/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 9 luglio 2008

G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218

Regolamento concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS)(1) (2) (3) (4)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/1356)

(1)

Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134.

(2)

In merito al meccanismo e alle procedure per svolgere i controlli di qualità e ai requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati, nonché alle specifiche delle norme di qualità a norma del presente regolamento si rimanda alla Dec. (UE) 2022/2413.

(3)

In merito all'integrazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'elenco predefinito di occupazioni ai fini del sistema di informazione visti, si rimanda al Reg. (UE) 2023/1177.

(4)

In merito alle norme per l'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'integrazione nel VIS dell'elenco dei documenti di viaggio e della tabella delle comunicazioni, si rimanda alla Dec. (UE) 2024/528.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 2 settembre 2008

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 51

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

1) Basandosi sulle conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e sulle conclusioni dei Consigli europei di Laeken del dicembre 2001, di Siviglia del giugno 2002, di Salonicco del giugno 2003 e di Bruxelles del marzo 2004, l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una delle iniziative fondamentali nell'ambito delle politiche dell'Unione europea volte ad creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

2) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (2), definisce il VIS come un sistema per lo scambio di dati sui visti tra Stati membri.

3) E' ora necessario definire lo scopo, le funzionalità e le competenze del VIS nonché stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, tenendo conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004, e conferire alla Commissione il mandato di istituire il VIS.

4) Per un periodo transitorio la Commissione dovrebbe essere responsabile della gestione operativa del VIS centrale, delle interfacce nazionali e di taluni aspetti dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali.

A lungo termine, sulla base di una valutazione d'impatto contenente un'analisi approfondita delle alternative, dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, e sulla base di proposte legislative della Commissione dovrebbe essere istituito un organo di gestione permanente incaricato di assolvere tali compiti. Il periodo transitorio non dovrebbe protrarsi oltre cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5) Il VIS dovrebbe avere lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità centrali competenti per i visti favorendo lo scambio tra gli Stati membri di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni, al fine di agevolare la procedura relativa alle domande di visto, di prevenire il «visa shopping» e di agevolare la lotta contro la frode e di facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni così come all'interno del territorio degli Stati membri. Il VIS dovrebbe altresì contribuire all'identificazione di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri ed agevolare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (3), nonché concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei singoli Stati membri.

6) Il presente regolamento è basato sull'acquis relativo alla politica comune in materia di visti. I dati che il VIS dovrà trattare dovrebbero essere determinati sulla base dei dati contenuti nel modulo comune di domanda di visto introdotto dalla decisione 2002/354/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune (4), nonché tenendo conto delle informazioni figuranti sulla vignetta visto prevista dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (5).

7) Il VIS dovrebbe essere collegato ai sistemi nazionali degli Stati membri per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di trattare i dati relativi alle domande di visto e ai visti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati.

8) Le condizioni e le procedure per l'inserimento, la modifica, la cancellazione e la consultazione dei dati nel VIS dovrebbero tener conto delle procedure definite nell'Istruzione consolare comune in materia di visti diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari (6) («l'Istruzione consolare comune»).

9) Le funzionalità tecniche della rete per la consultazione delle autorità centrali competenti per i visti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (7) («la convenzione di Schengen») dovrebbero essere integrate nel VIS.

10) Per garantire il controllo e l'identificazione affidabili dei richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati biometrici.

11) E' necessario definire le autorità competenti dei singoli Stati membri il cui personale debitamente autorizzato sarà abilitato ad inserire, modificare, cancellare o consultare dati ai fini specifici del VIS conformemente al presente regolamento, nella misura necessaria all'assolvimento dei propri compiti.

12) Ogni trattamento dei dati VIS dovrebbe essere proporzionato agli obiettivi perseguiti e necessario all'assolvimento dei compiti delle autorità competenti. Nell'utilizzare il VIS le autorità competenti dovrebbero assicurare il rispetto della dignità umana e dell'integrità delle persone i cui dati vengono richiesti e non dovrebbero discriminare le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

13) Il presente regolamento dovrebbe essere integrato da uno strumento giuridico distinto, adottato nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea e concernente l'accesso per la consultazione al VIS da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna.

14) I dati personali registrati nel sistema VIS non dovrebbero essere conservati più di quanto necessario ai fini del VIS. E' opportuno conservare i dati per un periodo massimo di cinque anni, affinché i dati relativi a domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti, e per costituire una documentazione sugli immigranti illegali che potrebbero aver presentato in un altro momento una domanda di visto. Un periodo più breve non sarebbe sufficiente a tali scopi. I dati dovrebbero essere cancellati dopo un periodo di cinque anni, a meno che non vi siano motivi per cancellarli prima.

15) Si dovranno elaborare norme precise concernenti le responsabilità per l'istituzione e la gestione del VIS e le responsabilità degli Stati membri in relazione ai sistemi nazionali e all'accesso ai dati da parte delle autorità nazionali.

16) E' necessario elaborare norme relative alla responsabilità degli Stati membri per eventuali danni derivanti dalla violazione del presente regolamento. La responsabilità della Commissione in relazione a tali danni è disciplinata dall'articolo 288, paragrafo 2, del trattato.

17) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (8), si applica al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in applicazione del presente regolamento. Tuttavia, occorrerebbe precisare taluni punti per quanto attiene alle responsabilità in materia di trattamento dei dati, alla tutela dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono e al controllo della protezione dei dati.

18) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9), si applica alle attività delle istituzioni e degli organismi comunitari nell'espletamento dei propri compiti in qualità di responsabili della gestione operativa del VIS. Occorrerebbe tuttavia precisare taluni punti per quanto concerne le responsabilità in materia di trattamento dei dati e il controllo della protezione degli stessi.

19) Le autorità di controllo nazionali istituite in virtù dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dovrebbero verificare la legittimità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri, mentre il garante europeo della protezione dei dati istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe sorvegliare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari connesse al trattamento dei dati personali, tenendo conto dei compiti limitati delle istituzioni e degli organismi comunitari per quanto riguarda i dati stessi.

20) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra loro.

21) Affinché il controllo dell'applicazione del presente regolamento sia efficace, è necessario procedere ad una valutazione ad intervalli regolari.

22) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e garantirne l'applicazione.

23) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (10).

24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

25) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un sistema comune di informazione sui visti e la definizione di obblighi, condizioni e procedure comuni per lo scambio di dati in materia di visti tra Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

26) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in forza delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo la Danimarca dovrebbe decidere, entro un termine di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

27) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (11), che rientra nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (12), relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

28) Dovrebbe essere concluso un accordo per permettere a rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia di essere associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione. Tale accordo è stato previsto nell'Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (13), allegato all'accordo di cui al considerando 27.

29) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (14), e della successiva decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (15). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

30) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, in conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (16); l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

31) Per quanto concerne la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso fra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio (17).

32) Dovrebbe essere concluso un accordo per consentire a rappresentanti della Svizzera di essere associati al lavoro dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi. Tale accordo è stato previsto nello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, allegato all'accordo di cui al considerando 31.

33) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto di adesione del 2005,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 (GU C 125 E del 22.5.2008) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

(2)

GU L 213 del 15.6.2004.

(3)

GU L 50 del 25.2.2003.

(4)

GU L 123 del 9.5.2002.

(5)

GU L 164 del 14.7.1995. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006).

(6)

GU C 326 del 22.12.2005. Istruzione modificata da ultimo dalla decisione 2006/684/CE del Consiglio (GU L 280 del 12.10.2006).

(7)

GU L 239 del 22.9.2000. Convenzione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 381 del 28.12.2006).

(8)

GU L 281 del 23.11.1995. Direttiva modificata dalla direttiva (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003).

(9)

GU L 8 del 12.1.2001.

(10)

GU L 184 del 17.7.1999. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006).

(11)

GU L 176 del 10.7.1999.

(12)

GU L 176 del 10.7.1999.

(13)

GU L 176 del 10.7.1999.

(14)

GU L 131 dell'1.6.2000.

(15)

GU L 395 del 31.12.2004.

(16)

GU L 64 del 7.3.2002.

(17)

Decisione 2004/860/CE, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 370 del 17.12.2004).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito d'applicazione

(integrato dall'art. 58 del Reg. (UE) 2019/817 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Il presente regolamento istituisce il sistema di informazione visti (VIS) e definisce lo scopo, le funzionalità e le responsabilità del sistema. Esso definisce le condizioni e le procedure per lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorno di breve durata e alle decisioni adottate al riguardo, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga del visto, al fine di agevolare l'esame di tali domande e le relative decisioni. 

Il presente regolamento definisce inoltre le procedure per lo scambio di informazioni tra Stati membri in ordine ai visti per soggiorni di lunga durata e ai permessi di soggiorno, comprese alcune decisioni adottate al riguardo.

Conservando nell'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 (1) i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici, il VIS concorre ad agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel VIS alle condizioni e per gli obiettivi dell'articolo 20 di tale regolamento.

(1)

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019).

Art. 2

Scopo del VIS

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Il VIS ha lo scopo di migliorare l'attuazione della politica comune dei visti per soggiorni di breve durata, la cooperazione consolare e la consultazione tra le autorità competenti per i visti, agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in ordine alle domande di visto e alle relative decisioni, al fine di:

a) agevolare la procedura relativa alla domanda di visto;

b) evitare l'elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di visto;

c) agevolare la lotta contro la frode;

d) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;

e) contribuire all'identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

f) contribuire all'identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all'articolo 22 septdecies;

g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

h) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

i) contribuire a prevenire le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri;

j) contribuire alla corretta identificazione delle persone;

k) sostenere gli obiettivi del sistema di informazione Schengen (SIS) relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto o a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

2. Per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il VIS ha lo scopo di agevolare lo scambio di dati tra gli Stati membri sulle relative domande e decisioni, al fine di:

a) sostenere un elevato livello di sicurezza in tutti gli Stati membri contribuendo a valutare se il richiedente o titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica;

b) agevolare le verifiche ai valichi di frontiera esterni e all'interno del territorio degli Stati membri;

c) contribuire all'identificazione e al rimpatrio di qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri;

d) contribuire alla prevenzione, all'accertamento e all'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

e) contribuire alla corretta identificazione delle persone;

f) contribuire all'identificazione di persone in circostanze specifiche di cui all'articolo 22 septdecies;

g) agevolare l'applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e della direttiva 2013/32/UE;

h) sostenere gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi soggetti a un rifiuto d'ingresso, di persone ricercate per l'arresto, a fini di consegna o di estradizione, di persone scomparse o persone vulnerabili, di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e di persone da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.

(1)

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013).

(2)

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013).

Art. 2

Architettura

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Il VIS è basato su un'architettura centralizzata e consta degli elementi seguenti:

a) l'archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817;

b) un sistema di informazione centrale ("sistema centrale del VIS");

c) interfacce uniformi nazionali (National Uniform Interfaces - NUI) in ciascuno Stato membro, basate su specifiche tecniche comuni e identiche in tutti gli Stati membri, che consentano la connessione tra il sistema centrale del VIS e le infrastrutture nazionali negli Stati membri;

d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI;

e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del sistema di ingressi/uscite (EES);

f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale del VIS e:

i) le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo (ESP) istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817;

ii) il servizio comune di confronto biometrico istituito dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/817;

iii) il CIR; e

iv) il rilevatore di identità multiple istituito dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/817;

f bis) la piattaforma per la domanda di visto dell'UE (EU VAP);

g) un meccanismo di consultazione in merito alle domande e di scambio di informazioni fra le autorità competenti per i visti ("VIS Mail");

h) un portale per i vettori;

i) un servizio web sicuro che permette la comunicazione tra il sistema centrale del VIS, da un lato, e il portale per i vettori e i sistemi internazionali (banche dati di Interpol), dall'altro;

j) un archivio di dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche.

Il sistema centrale del VIS, le NUI, il servizio web, il portale per i vettori e l'infrastruttura di comunicazione del VIS condividono e riutilizzano nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software, rispettivamente, del sistema centrale dell'EES, delle interfacce uniformi nazionali dell'EES, del portale per i vettori dell'ETIAS, del servizio web dell'EES e dell'infrastruttura di comunicazione dell'EES.

La piattaforma EU VAP condivide e riutilizza nella massima misura tecnicamente possibile i componenti hardware e software del sito web dell'EES, del sito web dell'ETIAS e dell'applicazione per dispositivi mobili.

La piattaforma EU VAP è sviluppata in modo da consentire agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen di collegarsi alla piattaforma senza soluzione di continuità e di utilizzarla agevolmente non appena sia stata adottata una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 o dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

2. Per ciascuno Stato membro vi sono almeno due NUI di cui al paragrafo 1, lettera c), che forniscono il collegamento fisico fra gli Stati membri e la rete fisica del VIS. Il collegamento tramite l'infrastruttura di comunicazione di cui al paragrafo 1, lettera d), è criptato. Le NUI sono situate nello Stato membro. Le NUI sono destinate ai soli usi stabiliti dagli atti legislativi dell'Unione.

3. Il sistema centrale del VIS svolge funzioni di controllo e gestione tecnici e ha un sistema centrale del VIS di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del sistema centrale del VIS in caso di guasto del sistema. Il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva hanno sede, rispettivamente, a Strasburgo (Francia) e a Sankt Johann im Pongau (Austria).

4. L'infrastruttura di comunicazione sostiene e contribuisce a garantire la disponibilità ininterrotta del VIS. Essa comprende ridondanze per i collegamenti tra il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, oltre che ridondanze per i collegamenti tra ciascuna NUI, da un lato, e il sistema centrale del VIS e il sistema centrale del VIS di riserva, dall'altro. L'infrastruttura di comunicazione fornisce una rete privata virtuale criptata dedicata ai dati del VIS e alla comunicazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi ed eu-LISA.

5. eu-LISA attua soluzioni tecniche per garantire la disponibilità ininterrotta del VIS attraverso il funzionamento simultaneo del sistema centrale del VIS e del sistema centrale del VIS di riserva, purché il sistema centrale del VIS di riserva resti in grado di assicurare il funzionamento del VIS in caso di guasto del sistema centrale del VIS, o attraverso la duplicazione del sistema o delle sue componenti.

6. La piattaforma EU VAP consiste dei componenti seguenti:

a) un sito web pubblico e un'applicazione per dispositivi mobili;

b) uno spazio di memorizzazione temporanea;

c) un servizio di account sicuro;

d) uno strumento di verifica per i richiedenti;

e) un servizio web per i titolari di visto;

f) un servizio di posta elettronica;

g) uno strumento di pagamento;

h) uno strumento per gestire gli appuntamenti (strumento per gli appuntamenti);

i) un portale per i fornitori esterni di servizi;

j) un modulo di configurazione per eu-LISA, le autorità centrali e i consolati;

k) un software per generare e leggere il codice a barre bidimensionale criptato;

l) un servizio web sicuro che consenta ai componenti della piattaforma EU VAP di comunicare;

m) una funzione di assistenza (helpdesk) gestita da eu-LISA;

n) una copia in sola lettura della banca dati del VIS;

o) una funzionalità che consenta al richiedente di stampare documenti;

p) un chatbot;

q) un'infrastruttura di comunicazione sicura che consenta agli Stati membri di accedere alla piattaforma EU VAP.

7. Uno Stato membro che non applichi ancora integralmente l'acquis di Schengen può chiedere a eu-LISA di introdurre collegamenti alla pertinente procedura nazionale di domanda dello Stato membro interessato mediante l'inclusione di un identificatore uniforme di risorse (URL) nel sito web di cui al paragrafo 6, lettera a).

Art. 3

Disponibilità dei dati al fine di prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[1. Le autorità designate degli Stati membri possono, in casi specifici e previa richiesta motivata scritta o in formato elettronico, accedere ai dati conservati nel VIS di cui agli articoli da 9 a 14 qualora esistano fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di reati di terrorismo e di altri reati gravi. L'Europol può accedere al VIS entro i limiti delle sue competenze e laddove ciò sia necessario per l'adempimento delle sue funzioni.

2. La consultazione di cui al paragrafo 1 è effettuata attraverso punti di accesso centrali, responsabili di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di accesso e delle procedure stabilite nella decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1). Gli Stati membri possono designare più di un punto di accesso centrale in modo da riflettere la loro struttura organizzativa e amministrativa in adempimento dei loro obblighi costituzionali o legali. In un caso eccezionale d'urgenza, i punti di accesso centrali possono ricevere richieste scritte, elettroniche od orali e verificare solo a posteriori se tutte le condizioni di accesso siano rispettate, compresa la sussistenza di un caso eccezionale d'urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebiti ritardi previo trattamento della richiesta.

3. I dati ottenuti dal VIS ai sensi della decisione di cui al paragrafo 2 non sono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né sono messi a loro disposizione. Tuttavia, in un caso eccezionale d'urgenza, tali dati possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, o messi a loro disposizione, esclusivamente al fine di prevenire e individuare reati di terrorismo e altri reati gravi, alle condizioni stabilite in tale decisione. Conformemente alla legislazione nazionale, gli Stati membri provvedono a che i dati così trasferiti siano conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità nazionali per la protezione dei dati. Il trasferimento di dati da parte dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS è disciplinato dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

4. Il presente regolamento non pregiudica eventuali obblighi derivanti dalla legislazione nazionale in vigore che impongano di comunicare alle autorità competenti informazioni relative a qualsiasi attività criminale, individuata dalle autorità di cui all'articolo 6 nell'esercizio delle loro funzioni, ai fini della prevenzione, dell'investigazione e del perseguimento dei reati ad esse connessi.]

(1)

Cfr. della presente Gazzetta ufficiale.

Art. 4

Definizioni

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, integrato dall'art. 58 del Reg. (UE) 2019/817, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

1) «visto»:

a) "visto uniforme" come definito all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1);

[b) un «visto di transito», quale definito all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della convenzione di Schengen;] (lettera soppressa) (2)

c) "visto di transito aeroportuale" come definito all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) "visto con validità territoriale limitata", come definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;

[e) un «visto nazionale per soggiorni di lunga durata valido anche come visto per soggiorni di breve durata», quale definito all'articolo 18 della convenzione di Schengen;] (lettera soppressa) (2)

2) "visto digitale", il visto rilasciato in formato digitale di cui all'articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95;

3) "autorità competenti per i visti", le autorità che in ogni Stato membro sono competenti per l'esame delle domande di visto e per l'adozione delle relative decisioni ovvero per l'adozione di decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, comprese le autorità centrali competenti per i visti e le autorità competenti per il rilascio dei visti alla frontiera;

3 bis) "autorità designata", l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 22 terdecies, paragrafo 1, responsabile della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

3 ter) "autorità designata per il VIS", l'autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 9 quinquies, paragrafo 1, responsabile della verifica manuale e della misura conseguente ai riscontri positivi di cui a tale paragrafo;

3 quater) "unità centrale ETIAS", l'unità istituita nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

4) "modulo di domanda", il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto Schengen di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009;

5) "richiedente", chiunque abbia presentato una domanda di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

6) «membri del gruppo», i richiedenti che, per motivi giuridici, sono tenuti a entrare nel territorio degli Stati membri e a lasciare detto territorio congiuntamente;

7) «documento di viaggio», il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;

8) «Stato membro competente», lo Stato membro che ha inserito i dati nel sistema VIS;

9) «verifica», il procedimento di comparazione di serie di dati al fine di verificare la validità dell'identità dichiarata (controllo mediante confronto di due campioni);

10) «identificazione», il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante ricerca in una banca dati confrontando varie serie di dati (controllo mediante confronto di vari campioni);

11) «dati alfanumerici», i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;

12) "dati del VIS" o "dati VIS", tutti i dati conservati nel sistema centrale del VIS e nel CIR a norma degli articoli da 9 a 14 e da 22 bis a 22 septies;

13) "dati di identità", i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera d);

14) "dati relativi alle impronte digitali", i dati del VIS relativi alle impronte digitali;

15) "immagine del volto", l'immagine digitalizzata del volto;

16) "riscontro positivo", la coincidenza stabilita da un confronto automatizzato dei dati personali registrati in un fascicolo relativo alla domanda nel VIS con gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati nel VIS, in un altro sistema di informazione dell'UE di cui all'articolo 9 bis o all'articolo 22 ter (sistemi di informazione dell'UE), nei dati Europol o nelle banche dati Interpol interrogate dal VIS;

17) "dati Europol", i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

18) "permesso di soggiorno", un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (5), e un documento di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399;

19) "visto per soggiorno di lunga durata", l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 18 della convenzione di Schengen;

20) "autorità di controllo", l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e l'autorità di controllo di cui all'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

21) "contrasto", la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

22) "reati di terrorismo", i reati previsti dal diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 14 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o, per gli Stati membri che non sono vincolati da tale direttiva, i reati previsti dal diritto nazionale equivalenti a uno di tali reati;

23) "reato grave", un reato che corrisponde o equivale a uno dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (9), se punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;

24) "copia in sola lettura della banca dati del VIS", un sottoinsieme di dati del VIS pertinenti ai fini del presente regolamento, ad eccezione dei dati biometrici;

25) "chatbot", software che simula una conversazione umana attraverso l'interazione per testo o voce.

(1)

GU L 243 del 15.9.2009

(2)

Lettera soppressa dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010.

(3)

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018).

(4)

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016).

(5)

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002).

(6)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(7)

Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016).

(8)

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017).

(9)

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002).

Art. 5

Categorie di dati

(integrato dall'art. 58 del Reg. (UE) 2019/817 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Solo le seguenti categorie di dati sono registrate nel VIS:

a) i dati alfanumerici:

i) sul richiedente un visto e sui visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati di cui all'articolo 9, punti da 1 a 4, e agli articoli da 10 a 14;

ii) sul richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno e sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati di cui all'articolo 22 bis, e articoli da 22 quater, a 22 septies;

iii) sui riscontri positivi di cui agli articoli 9 bis e 22 ter e i pareri motivati di cui agli articoli 9 sexies, 9 octies e 22 ter;

b) le immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

c) i dati relativi alle impronte digitali di cui all'articolo 9, punto 6, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera k);

c bis) la scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);

d) i collegamenti con altre domande di cui all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4.

1 bis. Il CIR contiene i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e punti 5 e 6, e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), j) e k). I restanti dati del VIS sono conservati nel sistema centrale del VIS.

1 ter. La verifica e l'identificazione nel VIS mediante un'immagine del volto è possibile solo con immagini del volto registrate nel VIS con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, a norma dell'articolo 9, punto 5, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

2. Fatta salva la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati a norma dell'articolo 34, i messaggi trasmessi dal VIS Mail in conformità dell'articolo 16, dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafo 2, non sono registrati nel VIS.

Art. 5

Elenco dei documenti di viaggio riconosciuti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. L'elenco dei documenti di viaggio che consentono al titolare di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, stabilito dalla decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), è integrato nel VIS.

2. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti e della comunicazione del riconoscimento o del non riconoscimento dei documenti di viaggio figuranti nell'elenco, di cui all'articolo 4 della decisione n. 1105/2011/UE.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (2)

(1)

Decisione n. 1105/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto e relativa alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (GU L 287 del 4.11.2011).

(2)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 6

Accesso per inserimento, modifica o cancellazione dei dati

(modificato dall'art. 58 del Reg. (UE) 2019/817, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152 e modificato e integrato dall'art. 20 del Reg. (UE) 2024/1356, applicabile a decorrere dal 12 giugno 2026)

1. L'accesso al VIS per inserire, modificare o cancellare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti per i visti e alle autorità competenti a ricevere e decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in conformità degli articoli da 22 bis a 22 septies. Il numero dei membri del personale debitamente autorizzati è limitato dalle effettive esigenze di servizio.

2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:

a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all'articolo 45 sexies del presente regolamento;

b) dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240;

c) delle autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ai fini di cui agli articoli 15 e 16 di tale regolamento;

d) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

2 bis. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui ai capi II, III e III bis, i dati relativi alle impronte digitali e le immagini del volto dei minori possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, possono essere consultati solo per verificare l'identità del minore:

a) nella procedura relativa alla domanda di visto, conformemente all'articolo 15; o

b) alle frontiere esterne o all'interno degli Stati membri, a norma dell'articolo 18, 19 o 20, o dell'articolo 22 octies, 22 nonies o 22 decies.

Qualora l'interrogazione con dati alfanumerici non possa essere eseguita a causa della mancanza di un documento di viaggio, i dati relativi alle impronte digitali dei minori possono essere utilizzati anche per interrogare il VIS nell'ambito della procedura in materia di asilo ai sensi dell'articolo 21, 22, 22 undecies o 22 duodecies.

2 bis. Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno inoltre accesso al VIS per consultare i dati ai fini di un controllo di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'interrogazione di cui al presente paragrafo è effettuata utilizzando i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 e il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) e vi) del presente regolamento, è registrata in un fascicolo corrispondente.

In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.

2 ter. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui all'articolo 22 nonies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) ed f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno.

2 quater. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui all'articolo 22 decies, nel caso di persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione, le autorità competenti a effettuare verifiche nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS unicamente per consultare i dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) e f), e le informazioni sullo status del permesso di soggiorno. Qualora la persona non presenti un documento di viaggio valido o qualora sussistano dubbi circa l'autenticità del documento di viaggio presentato o qualora la verifica ai sensi dell'articolo 22 nonies non dia esito, le autorità competenti hanno altresì accesso al VIS per consultare i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i).

2 quinquies. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui agli articoli 22 undecies e 22 duodecies, le autorità competenti in materia di asilo non hanno accesso ai dati VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

2 sexies. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui al capo III ter, le autorità designate degli Stati membri ed Europol non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

2 septies. In deroga alle disposizioni sull'uso dei dati di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea, ad eccezione delle squadre di gestione delle frontiere, non hanno accesso ai dati del VIS delle persone in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità registrato nel VIS, conformemente al capo III bis, per un periodo pari o superiore a dieci anni senza interruzione.

3. Ogni Stato membro designa le autorità competenti il cui personale debitamente autorizzato ha accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati del VIS. Ciascuno Stato membro comunica senza indugio un elenco di tali autorità alla Commissione e a eu-LISA, a norma dell'articolo 45 ter. Nell'elenco è precisato lo scopo per il quale ciascuna autorità può trattare i dati del VIS. In qualsiasi momento ciascuno Stato membro può modificare o sostituire l'elenco che ha comunicato e ne informa la Commissione ed eu-LISA.

Le autorità autorizzate a consultare il VIS o ad accedervi al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi sono designate conformemente al capo III ter.

4. Oltre alle comunicazioni di cui al paragrafo 3, ciascuno Stato membro trasmette senza indugio a eu-LISA un elenco delle unità operative delle autorità nazionali competenti che hanno accesso al VIS ai fini del presente regolamento. L'elenco precisa lo scopo per il quale ciascuna unità operativa deve avere accesso ai dati del VIS. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tali elenchi.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le norme dettagliate sulla gestione della funzionalità per la gestione centralizzata dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (2)

(1)

Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).

(2)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 7

Principi generali

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ogni autorità competente autorizzata ad accedere al VIS in conformità del presente regolamento assicura che l'utilizzo del VIS è necessario, adeguato e proporzionato all'assolvimento dei compiti dell'autorità competente stessa.

2. Ogni autorità competente garantisce che il trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS non dia luogo a discriminazioni nei confronti dei richiedenti e dei titolari di visti, di visti per soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno basate su motivi quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

Nel trattamento dei dati personali nell'ambito del VIS ogni autorità competente rispetta pienamente la dignità umana nonché i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali.

E' prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane e alle persone con disabilità.

3. L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente per gli Stati membri in tutte le procedure ai sensi del presente regolamento, conformemente alle garanzie previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

Il benessere, la sicurezza e l'incolumità del minore, in particolare se sussiste il rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani, sono tenuti in considerazione. Il minore ha anche diritto all'ascolto, tenuto adeguatamente conto della sua età e del suo grado di maturità.

CAPO I bis

PIATTAFORMA PER LA DOMANDA DI VISTO DELL'UE (EU VAP)

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

Art. 7

Informazioni disponibili sulla piattaforma EU VAP

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico le informazioni generali di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Spetta alla Commissione e agli Stati membri fornire le informazioni, secondo le rispettive competenze quali indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. La piattaforma EU VAP consente di visualizzare le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

3. Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma EU VAP, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri:

a) gli obblighi in materia di visto, compresi gli elenchi in materia di visti, gli accordi di esenzione dal visto, comprese le esenzioni per i passaporti diplomatici e di servizio, e i casi di possibile sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e agli allegati I e II di tale regolamento; nonché le informazioni ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che preveda il diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione, e dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3) ("accordo di recesso UE-Regno Unito");

b) l'importo dei diritti per i visti di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 810/2009 e l'importo di diritti ridotti o superiori, a seconda dei casi, come ad esempio:

i) nel caso di un accordo di facilitazione del rilascio dei visti o di una misura in materia di riammissione derivante dall'articolo 25 bis di tale regolamento;

ii) nei casi in cui si applica la direttiva 2004/38/CE;

iii) nel caso di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione; e

iv) nei casi in cui si applica l'accordo di recesso UE-Regno Unito;

c) se applicabile, gli elenchi armonizzati di documenti giustificativi adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) gli eventuali requisiti in materia di assicurazione sanitaria di viaggio in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 810/2009.

Laddove l'informazione è fornita da uno Stato membro, eu-LISA configura la piattaforma EU VAP dopo la conferma dell'informazione da parte della Commissione.

4. Le autorità centrali sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:

a) le sedi dei consolati e la loro competenza territoriale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) gli accordi di rappresentanza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

c) l'uso dei fornitori esterni di servizi e le loro sedi di cui all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 e quelli applicabili conformemente alla direttiva 2004/38/CE e all'accordo di recesso UE-Regno Unito;

e) le deroghe opzionali all'obbligo del visto di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806;

f) le esenzioni opzionali dal pagamento dei diritti per i visti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009.

5. Il consolato o le autorità centrali dello Stato membro competente sono responsabili dell'inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:

a) i diritti di accesso dei fornitori esterni di servizi, anche per quanto riguarda lo strumento per gli appuntamenti;

b) gli appuntamenti disponibili nello strumento per gli appuntamenti e i recapiti dei consolati e dei fornitori esterni di servizi.

6. La piattaforma EU VAP dispone di un chatbot. Il chatbot è concepito per dialogare con gli utenti fornendo risposte sulla procedura di domanda di visto, i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di visto, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi, i recapiti e le norme in materia di protezione dei dati.

(1)

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018).

(2)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(3)

Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).

Art. 7

Modulo di domanda

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 810/2009, ogni richiedente presenta una domanda di cui all'articolo 11 di tale regolamento tramite la piattaforma EU VAP.

2. La piattaforma EU VAP fornisce a ciascun richiedente le informazioni di cui agli articoli 37 e 38.

3. Fatto salvo l'articolo 7 quater, se del caso, il richiedente fornisce i dati nel modulo di domanda che figura all'allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009.

I suddetti dati sono registrati e conservati nello spazio di memorizzazione temporanea conformemente ai periodi di conservazione dei dati indicati all'articolo 7 quinquies.

4. La piattaforma EU VAP contiene un servizio di account sicuro. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di conservare i dati forniti per domande successive, ma soltanto se il richiedente acconsente liberamente ed esplicitamente a tale conservazione, ai sensi dell'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679.

Il servizio di account sicuro consente al richiedente di presentare la domanda in varie fasi.

5. I caratteri alfabetici dei dati forniti dal richiedente a norma del paragrafo 3 sono caratteri latini.

6. Al momento della presentazione della domanda, la piattaforma EU VAP riprende l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunge ai dati del fascicolo della domanda.

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per integrare il presente regolamento definendo un modulo di domanda semplificato nella piattaforma EU VAP da utilizzare, rispettivamente, nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 o per la proroga del visto a norma dell'articolo 33 di tale regolamento, qualora tali procedure siano condotte tramite la piattaforma EU VAP.

Art. 7

Norme specifiche sull'uso della piattaforma EU VAP

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, può presentare una domanda di visto senza usare la piattaforma EU VAP ed è autorizzato a presentare la domanda di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi, a sua scelta.

2. Qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, presenti una domanda di visto tramite la piattaforma EU VAP, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione.

3. In particolare, la piattaforma EU VAP è progettata per consentire l'applicazione delle norme specifiche seguenti:

a) i diritti per i visti non vengono riscossi;

b) nel modulo per la domanda di visto, il richiedente non è tenuto a fornire i dati personali seguenti:

i) occupazione attuale;

ii) datore di lavoro, indirizzo e numero di telefono; oppure, per gli studenti, nome e indirizzo dell'istituto di insegnamento;

iii) cognome e nome della persona o delle persone che invitano nello Stato membro o negli Stati membri; diversamente, nome dell'albergo o degli alberghi o alloggi provvisori nello Stato membro o negli Stati membri;

iv) nome e indirizzo dell'impresa/organizzazione che invita;

v) modalità di copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del richiedente;

c) il richiedente ha la facoltà di presentare documenti comprovanti che è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; il richiedente non è tenuto a presentare i documenti giustificativi di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 810/2009 né a dimostrare di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio conformemente all'articolo 15 dello stesso;

d) in deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, l'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità è attuato soltanto per verificare:

i) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

ii) se sia data prova del possesso di un passaporto valido conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione;

iii) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

e) quando è rilasciato il visto, nella notifica di cui all'articolo 7 octies il richiedente riceve un richiamo al fatto che il familiare di un cittadino che esercita il diritto alla libera circolazione ed è in possesso di un visto ha il diritto di entrare soltanto se è accompagnato dal cittadino dell'Unione o da un altro cittadino di paese terzo che esercita il diritto alla libera circolazione, o lo raggiunge.

4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, chieda la proroga del visto o la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Non vengono riscossi diritti per la proroga del visto né per la conferma del visto.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.

Art. 7

Procedura di domanda tramite la piattaforma EU VAP

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all'articolo 7 ter, la piattaforma EU VAP determina il tipo di visto richiesto e svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base del numero di giorni di soggiorno previsto dal richiedente e dello Stato membro del primo ingresso, forniti dal richiedente. Tuttavia, il richiedente può indicare che la sua domanda sia trattata da un altro Stato membro in funzione della finalità principale del soggiorno. Ciò non preclude la verifica manuale della competenza da parte degli Stati membri conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009.

La piattaforma EU VAP consente ai richiedenti di indicare se sono presenti legalmente ma non residenti in una giurisdizione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009.

2. I richiedenti possono usare la piattaforma EU VAP per presentare una copia elettronica del documento di viaggio in formato digitale, nonché i documenti giustificativi e la prova di un'assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE o conformemente a un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione.

3. Se del caso, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro di cui all'articolo 7 sexies per pagare i diritti per i visti tramite la piattaforma EU VAP.

4. La piattaforma EU VAP è in grado di controllare la copia in sola lettura della banca dati del VIS per verificare se gli identificatori biometrici del richiedente siano stati rilevati negli ultimi 59 mesi e se il richiedente abbia già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio.

Se gli identificatori biometrici del richiedente sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi e il richiedente ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente che non è tenuto a recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi per presentare la domanda.

Se gli identificatori biometrici del richiedente non sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi o se il richiedente non ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente della necessità di recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi, a seconda dei casi, per presentare la domanda.

5. Se è necessario recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi a norma del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di usare a tal fine lo strumento per gli appuntamenti di cui all'articolo 7 sexies.

6. Il richiedente presenta la domanda corredata di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati.

7. Dopo che il richiedente ha presentato la domanda tramite la piattaforma EU VAP, quest'ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità.

L'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità verifica:

a) se la domanda sia stata presentata entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009, ove applicabile;

b) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati;

c) se sia data prova del possesso di un documento di viaggio conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 810/2009;

d) se siano stati rilevati i dati biometrici del richiedente, ove applicabile;

e) se siano stati riscossi i diritti per i visti, ove applicabile.

8. Se la domanda risulta ricevibile in base all'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP trasmette al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro interessato una notifica contenente il risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità.

Se la domanda risulta non ricevibile in base all'accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP informa il richiedente riguardo alla parte mancante del fascicolo della domanda.

La piattaforma EU VAP è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 per consentire che le domande siano considerate ricevibili.

9. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro interessato effettuano una verifica manuale della competenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, e in seguito, se necessario, una verifica manuale della ricevibilità conformemente all'articolo 19 dello stesso.

10. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda presentata tramite la piattaforma EU VAP, i dati sono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale. I dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro.

11. Se, dopo la verifica, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro che hanno ricevuto la notifica constatano di non essere competenti e la domanda non è ripresentata al consolato o alle autorità centrali competenti, si applica l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009.

12. Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono usare il servizio di account sicuro per comunicare con i richiedenti.

13. Per quanto concerne i dati trasferiti allo Stato membro di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo, tale Stato membro designa un'autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell'articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro.

Art. 7

Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Per pagare i diritti per i visti allo Stato membro competente tramite la piattaforma EU VAP è utilizzato uno strumento di pagamento sicuro.

2. Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti.

Se è utilizzato lo strumento per gli appuntamenti, spetta allo Stato membro fissare gli appuntamenti disponibili.

Art. 7

Portale per i fornitori esterni di servizi

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. I fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi, soltanto allo scopo di:

a) verificare e sottoporre a controlli di qualità e accertamenti preliminari i dati caricati nello spazio di memorizzazione temporanea, in particolare la copia elettronica del documento di viaggio;

b) caricare gli identificatori biometrici e verificare se siano già disponibili identificatori biometrici;

c) caricare i documenti giustificativi, se necessari;

d) usare lo strumento per gli appuntamenti per indicare gli appuntamenti disponibili, se applicabile;

e) inoltrare la domanda al consolato o alle autorità centrali per ulteriori trattamenti.

2. Gli Stati membri definiscono un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai fornitori esterni di servizi, che consente ai membri debitamente autorizzati del personale di accedere al portale ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

3. I fornitori esterni di servizi non hanno accesso al VIS.

Art. 7

Notifica delle decisioni

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Una volta che l'autorità competente ha adottato una decisione in merito a una domanda di visto o a un visto rilasciato e ha reso disponibile tale decisione nell'account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma EU VAP invia al richiedente o al titolare del visto un messaggio elettronico, quale definito dal regolamento (CE) n. 810/2009.

2. Le autorità competenti notificano ai richiedenti e ai titolari di visto le decisioni adottate conformemente alle lettere a), b) e c), rendendo disponibili tali decisioni nei rispettivi account sicuri dei richiedenti e dei titolari di visto. La notifica in questione include i dati seguenti:

a) per il rilascio, la conferma o la proroga di un visto: i dati contenuti nel visto digitale conformemente all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e alle norme per la compilazione dei campi di dati del visto digitale stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) per il rifiuto di un visto: i dati elencati all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 12 del presente regolamento;

c) per l'annullamento o la revoca di un visto: i dati elencati all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 e all'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 7

Strumento di verifica

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Lo strumento di verifica consente ai richiedenti e ai titolari di visto di verificare quanto segue:

a) lo stato delle loro domande;

b) lo stato e la validità dei loro visti.

2. Lo strumento di verifica si basa sul servizio di account sicuro di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 4.

3. La piattaforma EU VAP offre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro.

Art. 7

Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma EU VAP

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma EU VAP comprendono i costi seguenti:

a) i costi relativi allo sviluppo, ad opera di eu-LISA, della piattaforma EU VAP e della sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti, sotto un rigoroso controllo e monitoraggio dei costi;

b) i costi relativi al funzionamento, compresa la manutenzione, della piattaforma EU VAP ad opera di eu-LISA;

c) i costi relativi ai necessari adeguamenti, ad opera degli Stati membri, ai sistemi nazionali esistenti di informazione sui visti.

2. I costi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

3. Gli Stati membri possono utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, lettera c), conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1148.

(1)

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021).

Art. 7

Responsabilità in materia di protezione dei dati

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri.

Tutte le autorità competenti designate dagli Stati membri sono contitolari del trattamento a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP.

2. eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. Eu-LISA provvede affinché la piattaforma EU VAP sia gestita conformemente al presente regolamento.

CAPO II

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI PER I VISTI

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Art. 8

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Quando la domanda è ricevibile a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 810/2009, l'autorità competente per i visti crea il relativo fascicolo entro tre giorni lavorativi inserendo nel VIS i dati di cui all'articolo 9, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli.

2. Nel creare il fascicolo relativo alla domanda, l'autorità competente per i visti verifica nel VIS, conformemente all'articolo 15, se un altro Stato membro abbia già registrato nel sistema una precedente domanda del richiedente in questione.

3. Qualora sia stata registrata una precedente domanda, l'autorità competente per i visti collega ciascun nuovo fascicolo relativo alla domanda al precedente fascicolo relativo alla domanda dello stesso richiedente.

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo o insieme al coniuge e/o ai figli, l'autorità competente per i visti crea un fascicolo relativo alla domanda per ciascun richiedente e collega i fascicoli relativi alla domanda delle persone che viaggiano insieme.

5. Qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti, i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". L'assenza di impronte digitali è indicata con "VIS 0"; il sistema permette inoltre una distinzione tra i casi di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettere da a) a e), del regolamento (CE) n. 810/2009.

6. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, secondo le procedure descritte nei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all'articolo 9 bis e restituisce i risultati. L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame della domanda a norma dell'articolo 15.

Art. 9

Dati da inserire alla presentazione della domanda

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, modificato e integrato dall'art. 58 del Reg. (UE) 2019/817, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

L'autorità competente per i visti inserisce i seguenti dati nel fascicolo relativo alla domanda:

1) numero della domanda;

2) informazioni sullo stato di avanzamento della procedura, con l'indicazione che è stato richiesto un visto;

3) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede, specificando se la domanda è stata presentata a tale autorità quale rappresentante di un altro Stato membro;

4) i seguenti dati ricavati dal modulo di domanda:

a) cognome; nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze attuali; sesso;

a bis) cognome alla nascita (precedente/i cognome/i); luogo e paese di nascita; cittadinanza alla nascita;

b) tipo e numero del documento di viaggio;

c) data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c bis) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

d) data e luogo della domanda;

[e) tipo di visto richiesto;] (lettera soppressa) (1)

f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito e/o tenuta a farsi carico delle spese di sostentamento del richiedente durante il soggiorno:

i) in caso di persona fisica, cognome, nome e indirizzo;

ii) in caso di società o altra organizzazione, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa/dell'altra organizzazione e il cognome e nome della persona di contatto in seno a tale impresa/organizzazione;

g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;

h) scopo/i principale/i del viaggio;

i) data di arrivo nell'area Schengen e data di partenza dall'area Schengen previste;

j) Stato membro del primo ingresso;

k) indirizzo del domicilio del richiedente;

l) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) e datore di lavoro; per gli studenti, nome dell'istituto di istruzione;

m) nel caso dei minori, cognome e nome del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;

n) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra;

o) ove applicabile, il fatto che il richiedente presenti domanda in quanto familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto;

p) indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare;

q) l'indirizzo IP da cui è stato trasmesso il modulo di domanda;

r) qualora la domanda sia stata compilata da una persona debitamente autorizzata diversa dal richiedente attraverso la piattaforma EU VAP: indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono di tale persona, se disponibili.

5) immagine del volto del richiedente, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009, con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;

6) impronte digitali del richiedente, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 810/2009;

7) Una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009.

Il richiedente indica l'attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) da un elenco predefinito.

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 48 bis per stabilire l'elenco predefinito di occupazioni (gruppi di posizioni lavorative). (3)

(1)

Lettera soppressa dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010.

(2)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(3)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 9

Interrogazione di altri sistemi di informazione e banche dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2. Quando viene creato un fascicolo relativo alla domanda, il VIS verifica se il documento di viaggio relativo alla domanda è riconosciuto ai sensi della decisione n. 1105/2011/UE avviando una ricerca automatica nell'elenco dei documenti di viaggio riconosciuti di cui all'articolo 5 bis del presente regolamento, e restituisce i risultati. Se dalla ricerca risulta che il documento di viaggio non è riconosciuto da uno o più Stati membri, si applica l'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 in caso di rilascio di un visto.

3. Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 e ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del presente regolamento, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 9, punti 4, 5 e 6, del presente regolamento con i dati presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:

a) nel sistema di informazione Schengen (SIS);

b) nell'EES;

c) nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240 (elenco di controllo ETIAS);

d) nell'Eurodac;

e) nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali per i cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN);

f) nei dati Europol;

g) nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD); e

h) nella banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.

4. In particolare, il VIS verifica:

a) per quanto riguarda il SIS, se:

i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

ii) il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;

iii) il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;

iv) il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;

v) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;

vi) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;

vii) il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;

b) per quanto riguarda l'EES, se:

i) il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se il richiedente è stato segnalato come soggiornante fuoritermine in passato nell'EES;

ii) il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un respingimento;

iii) il soggiorno previsto del richiedente supera la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di lunga durata o a un permesso di soggiorno;

c) per quanto riguarda l'ETIAS, se:

i) il richiedente è una persona per la quale un'autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata è registrata nell'ETIAS o se il suo documento di viaggio corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rilasciata, rifiutata, annullata o revocata;

ii) i dati forniti nell'ambito della domanda corrispondono ai dati contenuti nell'elenco di controllo ETIAS;

d) per quanto riguarda l'Eurodac, se il richiedente è registrato in tale banca dati;

e) per quanto riguarda l'ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti, in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti, in merito a condanne per altri reati gravi;

f) per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

g) per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:

i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;

ii) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.

5. Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente agli effetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera k).

6. Per quanto riguarda le banche l'SLTD dell'Interpol e il TDAWN dell'Interpol, le interrogazioni o le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. Se il requisito di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.

7. Per quanto riguarda i dati Europol il trattamento automatizzato riceve l'opportuna comunicazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

8. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l'interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o banche dati di cui al paragrafo 3. Il manuale di cui all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.

9. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 4, lettera b), al paragrafo 4, lettera c), punto i), al paragrafo 4, lettera d), e al paragrafo 4, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, agli Stati membri che hanno inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.

10. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettera c), punto ii), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che sono necessarie ulteriori verifiche.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera a), punto iv), al paragrafo 4, lettere e) e f), e al paragrafo 4, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 4, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all'unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punto 4.

11. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 3 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 4, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un'ulteriore verifica.

12. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell'elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.

13. Il VIS confronta i dati pertinenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a), a bis), g), h), j), k) e l), con gli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies.

Art. 9

Norme specifiche per i familiari di cittadini Unione o altri cittadini di paesi terzi che godono del diritto di libera circolazione a norma del diritto dell'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Per quanto riguarda un cittadino di un paese terzo che è familiari di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, le interrogazioni automatizzate di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, sono effettuate al fine esclusivo di controllare che non esistono indicazioni concrete né fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di tale cittadino di un paese terzo nel territorio degli Stati membri comporta un rischio per la sicurezza o un alto rischio epidemico in conformità della direttiva 2004/38/CE.

2. Il VIS non verifica:

a) se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato, tramite consultazione dell'EES;

b) se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono registrati nell'Eurodac.

3. Laddove dal trattamento automatizzato della domanda in forza dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, del presente regolamento, emerga un riscontro positivo in relazione a una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1861, l'autorità competente per i visti verifica il motivo della decisione a seguito della quale tale segnalazione è stata inserita nel SIS. Se tale motivo è connesso a un rischio di immigrazione illegale, la segnalazione non è presa in considerazione ai fini della valutazione della domanda. L'autorità competente per i visti procede conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861.

4. Non si applicano gli indicatori di rischio specifici basati su rischi di immigrazione illegale determinati in conformità dell'articolo 9 undecies.

5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.

Art. 9

Verifica manuale e misura conseguenti ai riscontri positivi da parte delle autorità competenti per i visti

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. L'autorità competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 9.

2. Ai fini della verifica manuale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente per i visti ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 9.

L'autorità competente per i visti ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati SIS, EES, ETIAS, Eurodac o SLTD di Interpol che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'esame della domanda di visto nonché in caso di procedura di ricorso. Tale accesso temporaneo è conforme agli strumenti giuridici che disciplinano il SIS, l'EES, l'ETIAS, l'Eurodac e l'SLTD.

3. L'autorità competente per i visti verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati.

4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

5. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l'autorità competente per i visti cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.

6. Qualora dal confronto automatico ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, risulti un riscontro positivo, l'autorità competente per i visti valuta il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o l'alto rischio epidemico e ne tiene conto durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009. In nessun caso l'autorità competente per i visti adotta automaticamente una decisione sulla base di un riscontro positivo fondato su indicatori di rischio specifici. L'autorità competente per i visti valuta individualmente, in tutti i casi, il rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e l'alto rischio epidemico.

Art. 9

Verifica manuale dei riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità ("autorità designata per il VIS") incaricata della verifica manuale e delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e), e f) e lettera g), punto ii). Gli Stati membri possono designare più di un'autorità quale autorità designata per il VIS. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA il nome dell'autorità designata per il VIS a norma del presente paragrafo.

Qualora l'autorità designata per il VIS sia l'ufficio SIRENE, gli Stati membri stanziano risorse aggiuntive sufficienti per consentire all'ufficio SIRENE di svolgere i compiti affidati all'autorità designata per il VIS ai sensi del presente regolamento.

2. L'autorità designata per il VIS è operativa almeno durante il normale orario di lavoro. Essa ha accesso, in via temporanea, ai dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda e a quelli presenti nel SIS, nell'ECRIS-TCN, ai dati Europol o nella banca dati TDAWN che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'articolo 9 octies.

3. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l'autorità designata per il VIS verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati presenti in uno dei sistemi di informazione o nelle banche dati interrogate.

4. Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, l'autorità designata per il VIS cancella dal fascicolo relativo alla domanda l'indicazione che è necessaria un'ulteriore verifica.

Art. 9

Verifica manuale e misure conseguenti ai riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. L'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda è responsabile della verifica manuale e dello svolgimento delle misure conseguenti ai riscontri positivi a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera c), punto ii).

2. Entro due giorni lavorativi dalla notifica inviata dal VIS, l'unità nazionale ETIAS pertinente verifica se i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondono ai dati nell'elenco di controllo ETIAS.

3. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati nell'elenco di controllo ETIAS, l'unità nazionale ETIAS trasmette all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

4. Qualora i dati siano stati inseriti nell'elenco di controllo ETIAS da Europol, l'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che tratta la domanda richiede senza indugio il parere di Europol ai fini della redazione del proprio parere motivato. A tal fine, l'unità nazionale ETIAS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punto 4. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. La mancanza di risposta di Europol entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

5. L'unità nazionale ETIAS trasmette il parere motivato all'autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. La mancata trasmissione del parere motivato da parte dell'unità nazionale ETIAS entro tale termine fa presumere che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che sia accessibile solo all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto.

7. Qualora i dati nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati nell'elenco di controllo ETIAS, l'unità nazionale ETIAS ne informa l'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto, la quale cancella dal fascicolo l'indicazione che è necessaria un'ulteriore verifica.

Art. 9

Azioni conseguenti a determinati riscontri positivi da parte dell'ufficio SIRENE

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iii) a vii), e previa verifica manuale, l'autorità competente per i visti o l'autorità designata per il VIS comunica tali riscontri positivi all'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda.

2. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iii), l'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda:

a) se la decisione di rimpatrio è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari affinché lo Stato membro di rilascio cancelli immediatamente la segnalazione di rimpatrio e inserisca una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1861;

b) se la decisione di rimpatrio non è accompagnata da un divieto di ingresso, informa immediatamente lo Stato membro di rilascio tramite lo scambio di informazioni supplementari, affinché lo Stato membro di rilascio cancelli senza indugio la segnalazione di rimpatrio.

3. In caso di riscontri positivi conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punti da iv) a vii) del presente regolamento, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che tratta la domanda adotta conseguentemente adeguate misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1862.

Art. 9

Misure conseguenti a determinati riscontri positivi da parte delle autorità designate per il VIS

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e) o f), o all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), punto ii), l'autorità designata per il VIS adotta, se necessario, adeguate misure conseguenti. A tal fine, consulta, ove opportuno, l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che tratta la domanda, Europol o l'autorità centrale dello Stato membro di condanna designata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (1).

2. L'autorità designata per il VIS trasmette all'autorità centrale competente per i visti dello Stato membro che tratta la domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

3. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), del presente regolamento, se la condanna è stata pronunciata prima dell'entrata in funzione di ECRIS-TCN a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/816, nel parere motivato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità designata per il VIS non tiene conto delle condanne per reati di terrorismo pronunciate oltre 25 anni prima della data di presentazione della domanda di visto o di condanne per altri reati gravi pronunciate oltre 15 anni prima della data di presentazione della domanda di visto.

4. Qualora un riscontro positivo verificato manualmente dall'autorità designata per il VIS riguardi i dati Europol di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera f), l'autorità designata per il VIS richiede senza indugio il parere di Europol onde espletare i suoi compiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine, l'autorità designata per il VIS invia a Europol i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 9, punti 4, 5 e 6. Europol risponde entro 60 ore dalla data della richiesta. In mancanza di una risposta da parte di Europol entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

5. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), punto iv), del presente regolamento, e previa consultazione dell'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione, l'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda trasmette all'autorità centrale competente per i visti responsabile del trattamento della domanda di visto un parere motivato sull'eventuale rischio che il richiedente potrebbe rappresentare per la pubblica sicurezza; tale parere motivato è preso in considerazione durante l'esame della domanda di visto in conformità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009.

6. Il parere motivato è registrato nel fascicolo relativo alla domanda in modo che lo renda accessibile solo all'autorità designata per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies dello Stato membro che tratta la domanda e all'autorità centrale competente per i visti del medesimo Stato membro.

7. L'autorità designata per il VIS trasmette il parere motivato all'autorità centrale competente per i visti entro sette giorni di calendario dalla notifica inviata dal VIS. In caso di riscontri positivi verificati conformemente all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), il termine per trasmettere il parere motivato è di 10 giorni di calendario. In mancanza della trasmissione da parte dell'autorità designata per il VIS del parere motivato entro tale termine, si presume che non vi sia motivo di opporsi al rilascio del visto.

(1)

Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009).

Art. 9

Attuazione e manuale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli da 9 bis a 9 octies, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui ai detti articoli.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 9

Responsabilità di Europol

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Europol adegua il proprio sistema di informazione al fine di garantire il trattamento automatico delle interrogazioni a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2.

Art. 9

Indicatori di rischio specifici

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Gli indicatori di rischio specifici sono applicati come un algoritmo che permette la profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, mediante il confronto, in conformità dell'articolo 9 bis, paragrafo 13, del presente regolamento, dei dati registrati in un fascicolo relativo alla domanda del VIS con indicatori di rischio specifici stabiliti dall'unità centrale ETIAS ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, relativi ai rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o all'alto rischio epidemico. L'unità centrale ETIAS registra nel VIS gli indicatori di rischio specifici.

2. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis al fine di definire ulteriormente tali rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o l'alto rischio epidemico in base a:

a) statistiche generate dall'EES che indicano tassi anormali di soggiornanti fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto;

b) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis indicanti tassi anormali di rifiuto di domande di visto dovuti a un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o a un alto rischio epidemico associato a uno specifico gruppo di titolari di visto;

c) statistiche generate dal VIS in conformità dell'articolo 45 bis e dall'EES indicanti correlazioni tra informazioni raccolte tramite il modulo di domanda e titolari di visto fuoritermine o respingimenti;

d) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a indicatori di rischio specifici o minacce per la sicurezza individuati da uno Stato membro;

e) informazioni, suffragate da elementi fattuali e basati su dati concreti, fornite da Stati membri relative a tassi anormali di soggiorni fuoritermine e respingimenti per uno specifico gruppo di titolari di visto in uno Stato membro;

f) informazioni su alti rischi epidemici specifici fornite da Stati membri e informazioni in materia di sorveglianza epidemiologica e valutazioni del rischio fornite dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nonché segnalazioni di focolai di malattie da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. (1)

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare i rischi, come definiti nel presente regolamento e nell'atto delegato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sui quali si basano gli indicatori di rischio specifici di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

I rischi specifici di cui al primo comma del presente paragrafo sono riesaminati almeno ogni sei mesi e, se necessario, la Commissione adotta un nuovo atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

4. Sulla base dei rischi specifici rilevati in conformità del paragrafo 3, l'unità centrale ETIAS stabilisce una serie di indicatori di rischio specifici consistenti in una combinazione di uno o più dei dati seguenti:

a) fascia di età, sesso, cittadinanza;

b) paese e città di residenza;

c) lo Stato membro o Stati membri di destinazione;

d) lo Stato membro del primo ingresso;

e) scopo del viaggio;

f) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative).

5. Gli indicatori di rischio specifici sono mirati e proporzionati. Essi non sono in alcun caso basati esclusivamente sul sesso o sull'età di una persona o su informazioni che rivelino il colore della pelle, la razza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità o l'orientamento sessuale di una persona.

6. L'unità centrale ETIAS, previa consultazione della commissione di esame VIS, definisce, stabilisce, valuta preliminarmente, attua, valuta a posteriori, rivede ed elimina gli indicatori di rischio specifici.

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 9

Commissione di esame VIS

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. E' istituita, nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, una commissione di esame VIS con funzione consultiva. Essa è composta da un rappresentante dell'autorità centrale competente per i visi di ciascuno Stato membro, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol.

2. L'unità centrale ETIAS consulta la commissione di esame VIS sulla definizione, lo stabilimento, la valutazione preliminare, l'attuazione, la valutazione a posteriori, la revisione e l'eliminazione degli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies.

3. La commissione di esame VIS formula pareri, orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi ai fini di cui al paragrafo 2. Quando formula raccomandazioni, la commissione di esame VIS tiene conto delle raccomandazioni formulate dalla commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS.

4. La commissione di esame VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all'anno. I costi e l'organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

5. La commissione di esame VIS può consultare la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

6. In occasione della sua prima riunione, la commissione di esame VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 9

Commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. E' istituita una commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS indipendente con funzione consultiva e di valutazione. Ferme restando le rispettive competenze e la loro indipendenza, essa è composta dal responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del forum consultivo sui diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, da un rappresentante del Garante europeo della protezione dei dati, da un rappresentante del comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 e da un rappresentante dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

2. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS effettua valutazioni periodiche e formula raccomandazioni per la commissione di esame VIS sull'impatto sui diritti fondamentali del trattamento delle domande e dell'attuazione dell'articolo 9 undecies, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS coadiuva inoltre la commissione di esame VIS nell'esecuzione dei suoi compiti quando quest'ultima la consulta su questioni specifiche relative ai diritti fondamentali, in particolare per quanto concerne la vita privata, la protezione dei dati personali e la non discriminazione.

La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS ha accesso alle verifiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240.

3. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno due volte all'anno. I costi e l'organizzazione delle sue riunioni sono a carico dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Le sue riunioni si svolgono nei locali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Il segretariato delle sue riunioni è assicurato dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In occasione della sua prima riunione, la commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS adotta il regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.

4. Un rappresentante della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS è invitato a partecipare alle riunioni della commissione di esame VIS con funzione consultiva. I membri della commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS hanno accesso alle informazioni e ai fascicoli della commissione di esame VIS.

5. La commissione di orientamento sui diritti fondamentali del VIS redige una relazione annuale. La relazione deve essere messa a disposizione del pubblico.

Art. 10

Dati da aggiungere in caso di rilascio del visto

(integrato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Qualora sia stata adottata la decisione di rilasciare il visto, l'autorità che ha rilasciato il visto aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto;

b) autorità che ha rilasciato il visto e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro;

c) data e luogo della decisione di rilascio del visto;

d) tipo di visto;

d bis) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 810/2009;

d ter) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009;

e) numero del visto;

f) territorio all'interno del quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 810/2009;

g) data di decorrenza e di scadenza del periodo di validità del visto;

h) numero di ingressi autorizzati dal visto nel territorio per il quale esso è valido;

i) durata del soggiorno autorizzato dal visto;

[j) se del caso, informazioni indicanti che il visto è stato rilasciato su un foglio separato a norma del regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (1);] (lettera soppressa) (2)

[k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano;] (lettera soppressa) (2)

l) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione ai sensi di un accordo tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra;

m) se del caso, lo status della persona indicante che il cittadino di paese terzo è un familiare di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto;

n) menzioni nazionali nella zona "annotazioni".

2. Qualora, prima dell'adozione di una decisione in merito al rilascio del visto, una domanda sia ritirata dal richiedente o questi non vi dia seguito, l'autorità competente per i visti alla quale la domanda è stata presentata indica che il fascicolo è stato chiuso per tali motivi, specificando la data di chiusura.

(1)

GU L 53 del 23.2.2002.

(2)

Lettera soppressa dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667.

(3)

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

Art. 11

Dati da aggiungere in caso di interruzione dell'esame della domanda

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[Qualora l'autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l'esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

1) informazioni sullo stadio della procedura, con l'indicazione che l'esame della domanda è stato interrotto;

2) autorità che ha interrotto l'esame della domanda e relativa sede;

3) data e luogo della decisione di interruzione dell'esame;

4) Stato membro competente per l'esame della domanda.]

Art. 12

Dati da aggiungere in caso di rifiuto di un visto

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 610/2013, applicabile a decorrere dal 18 ottobre 2013 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Qualora sia adottata una decisione di rifiuto di un visto, l'autorità competente in materia di visti che ha rifiutato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;

b) autorità che ha rifiutato il visto e relativa sede;

c) luogo e data della decisione di rifiuto del visto.

2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:

a) il richiedente:

i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;

ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;

ii bis) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del transito aeroportuale previsto;

iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

iv) ha già soggiornato per 90 giorni, nell'arco del periodo di 180 giorni in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;

v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;

vi) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all'articolo 2, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;

vii) non dimostra di possedere un'adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;

b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;

c) l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;

d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera.

Nel VIS la numerazione dei motivi del rifiuto corrisponde alla numerazione dei motivi del rifiuto di cui al modulo uniforme di rifiuto che figura nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 810/2009.

Art. 12

Dati da aggiungere in caso di conferma del visto

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i dati seguenti:

a) informazioni sullo stato della procedura;

b) autorità che ha confermato il visto;

c) luogo e data della decisione;

d) dati del nuovo documento di viaggio, compresi il numero, il paese e l'autorità di rilascio, la data di rilascio e la data di scadenza;

e) numero di conferma;

f) una copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del nuovo documento di viaggio e, se del caso, i dati caricati conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 810/2009.

2. Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, la piattaforma EU VAP estrae ed esporta immediatamente dal VIS nell'EES i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 13

Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto

(sostituito dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, integrato dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato annullato o revocato;

b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;

c) luogo e data della decisione;

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l'annullamento o la revoca:

a) uno o più dei motivi elencati all'articolo 12, paragrafo 2;

b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.

3. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l'autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione estrae ed esporta immediatamente dal VIS al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), i dati elencati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale regolamento.

4. Quando viene aggiornato il fascicolo relativo alla domanda a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il VIS invia una comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il visto informandolo della decisione di annullamento o di revoca del visto e delle relative motivazioni. Tale comunicazione è generata automaticamente dal sistema centrale e trasmessa tramite VIS Mail conformemente all'articolo 16.

(1)

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).

Art. 14

Dati da aggiungere in caso di proroga del visto

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, integrato dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l'autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:

a) informazioni sullo stato della procedura, con l'indicazione che il visto è stato prorogato;

b) autorità che ha prorogato il visto e relativa sede;

c) luogo e data della decisione;

d) numero del visto prorogato;

e) data di decorrenza e di scadenza del periodo prorogato;

f) periodo di proroga della durata autorizzata del soggiorno;

g) zona geografica all'interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;

h) tipo di visto prorogato.

2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano la proroga del visto:

a) forza maggiore;

b) ragioni umanitarie;

[c) gravi motivi professionali;] (lettera soppressa) (1)

d) gravi motivi personali.

3. L'autorità competente per i visti che ha adottato la decisione di proroga del periodo di validità, della durata del soggiorno per un visto rilasciato o di entrambi estrae immediatamente ed esporta dal VIS all'EES i dati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.

(1)

Lettera soppressa dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010.

Art. 15

Uso del VIS per l'esame delle domande

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, modificato e integrato dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. L'autorità competente per i visti consulta il VIS ai fini dell'esame delle domande e delle decisioni ad esse correlate, compresa la decisione di annullamento, revoca o proroga dei visti, conformemente alle pertinenti disposizioni. La consultazione del VIS da parte dell'autorità competente per i visti consente di stabilire:

a) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, annullamento, revoca o proroga di un visto; e

b) se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rilascio, rifiuto, ritiro, revoca, annullamento, proroga o rinnovo di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno.

2. Ai fini del paragrafo 1, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire interrogazioni con uno o più dei seguenti dati:

a) numero della domanda;

b) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso;

c) tipo e numero del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

d) il cognome, il nome e l'indirizzo della persona fisica o la ragione sociale e l'indirizzo della società/altra organizzazione di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f);

e) impronte digitali;

e bis) immagine del volto;

f) numero del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di rilascio di eventuali visti, visti per soggiorni di lunga durata o permessi di soggiorno precedenti;

2 bis. L'immagine del volto di cui al paragrafo 2, lettera e bis), non è il solo criterio di ricerca.

3. Qualora dalle interrogazioni con uno o più dei dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i visti ha accesso ai fascicoli relativi alla domanda e ai fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ai fini della consultazione dell'EES per l'esame delle domande di visto e le relative decisioni in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente per i visti è abilitata a eseguire un'interrogazione nell'EES direttamente dal VIS con uno o più dei dati di cui al suddetto articolo.

5. Qualora dall'interrogazione con i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nel VIS ovvero sussistano dubbi circa l'identità del cittadino di paese terzo, l'autorità competente per i visti è abilitata alla consultazione dei dati a fini di identificazione conformemente all'articolo 20.

Art. 16

Utilizzo del VIS ai fini della consultazione e della richiesta di documenti

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito alle domande in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, la richiesta di consultazione e le relative risposte sono trasmesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Quando viene creato nel VIS un fascicolo relativo alla domanda di un cittadino di un determinato paese terzo o appartenente a una specifica categoria di tali cittadini per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009, il VIS trasmette automaticamente, tramite VIS Mail, la richiesta di consultazione allo Stato membro o agli Stati membri indicati.

Lo Stato membro o gli Stati membri consultati inviano la risposta al VIS che la ritrasmette, tramite VIS Mail, allo Stato membro che ha creato il fascicolo.

Se la risposta è negativa, in essa è specificato se il richiedente rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali.

Ai soli fini della procedura di consultazione è integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le loro autorità centrali nel corso dell'esame di domande di visto uniforme presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini, in conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS prevede la funzionalità per la gestione centralizzata di tale elenco.

3. La trasmissione di informazioni tramite VIS Mail si applica anche:

a) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini ("notifica ex post") a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009;

b) alla trasmissione di informazioni riguardanti visti rilasciati con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;

c) alla trasmissione di informazioni riguardanti decisioni di annullamento e revoca di un visto nonché delle relative motivazioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4;

d) alla trasmissione delle richieste di rettifica o cancellazione dei dati a norma rispettivamente dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafo 2, come pure dei contatti tra Stati membri a norma dell'articolo 38, paragrafo 2;

e) a tutti gli altri messaggi connessi alla cooperazione consolare che implichino la trasmissione di dati personali registrati nel VIS o a questi collegati, alla trasmissione di richieste all'autorità competente per i visti affinché inoltri copie dei documenti giustificativi relativi alla domanda e alla trasmissione di copie elettroniche di tali documenti.

3 bis. E' integrato nel VIS l'elenco degli Stati membri che chiedono che le proprie autorità centrali siano informate dei visti rilasciati da altri Stati membri a cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 810/2009. Il VIS assicura la gestione centralizzata di tale elenco.

3 ter. La trasmissione di informazioni a norma del paragrafo 3, lettere a), b) e c), è generata automaticamente dal VIS.

3 quater. Le autorità competenti per i visti rispondono alle richieste di cui al paragrafo 3, lettera e), entro tre giorni lavorativi.

4. I dati personali trasmessi a norma del presente articolo sono utilizzati unicamente a fini di consultazione e informazione delle autorità centrali competenti per i visti nonché ai fini della cooperazione consolare.

Art. 17

Uso dei dati per l'elaborazione di relazioni e statistiche

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[Le autorità competenti per i visti sono abilitate a consultare i seguenti dati, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, senza consentire l'identificazione dei singoli richiedenti:

1) informazioni sullo stato della procedura;

2) autorità competente per i visti e relativa sede;

3) cittadinanza attuale del richiedente;

4) Stato membro del primo ingresso;

5) luogo e data della presentazione della domanda o dell'adozione della decisione concernente il visto;

6) tipo di visto rilasciato;

7) tipo di documento di viaggio;

8) motivi addotti per una decisione concernente il visto o la domanda di visto;

9) autorità competente per i visti che ha respinto la domanda di visto e relativa sede nonché data del rifiuto;

10) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente per i visti, indicando tali autorità, le relative sedi e le date del rifiuto;

11) scopo/i principale/i del viaggio;

12) casi in cui, per ragioni di fatto, i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

13) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non è stata richiesta conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase;

14) casi in cui, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata per ragioni di fatto a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6.]

CAPO III

ACCESSO DI ALTRE AUTORITA' AI DATI SUI VISTI

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Art. 17

Interoperabilità con l'EES

(introdotto dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, applicabile a decorrere dal 29 dicembre 2017 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. A partire dall'entrata in funzione dell'EES, come previsto all'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, è stabilita l'interoperabilità tra l'EES e il VIS al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità delle verifiche di frontiera. A tal fine, eu-LISA istituisce un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale dell'EES e il sistema centrale del VIS. La consultazione diretta tra l'EES e il VIS è possibile solo se prevista sia dal presente regolamento sia dal regolamento (UE) 2017/2226. L'estrazione dal VIS dei dati relativi ai visti, la loro esportazione nell'EES e l'aggiornamento dei dati dal VIS all'EES avviene mediante un processo automatizzato ogni volta che l'autorità interessata avvia l'operazione in questione.

2. L'interoperabilità consente alle autorità competenti per i visti che utilizzano il VIS di consultare l'EES dal VIS:

a) quando svolgono l'esame dei visti e prendono le relative decisioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 15, paragrafo 4, del presente regolamento;

b) al fine di estrarre ed esportare i dati relativi ai visti direttamente dal VIS all'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

3. L'interoperabilità consente alle autorità di frontiera che utilizzano l'EES di consultare il VIS dall'EES al fine di:

a) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell'EES così che una cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un titolare di visto possa essere costituita o aggiornata nell'EES conformemente agli articoli 14, 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 18 bis del presente regolamento;

b) estrarre i dati relativi ai visti direttamente dal VIS e importarli nell'EES nel caso in cui il visto sia annullato, revocato o prorogato conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/2226 e agli articoli 13 e 14 del presente regolamento;

c) verificare l'autenticità e la validità del visto, se le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) siano soddisfatte, o a entrambi i fini, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;

d) verificare se i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto per i quali non è stato registrato un fascicolo individuale registrato nell'EES erano precedentemente registrati nel VIS a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226 e dell'articolo 19 bis del presente regolamento;

e) verificare, qualora l'identità di un titolare del visto sia verificata mediante le impronte digitali o l'immagine del volto, l'identità di un titolare del visto mettendo a confronto le impronte digitali o, se l'immagine del volto è registrata nel VIS con l'indicazione che l'immagine del volto è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento.

3 bis. L'interoperabilità consente al VIS di avviare il processo di cancellazione dell'immagine del volto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2226 dal fascicolo dell'EES qualora l'immagine del volto sia registrata nel VIS con l'indicazione che è stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda.

3 ter. L'interoperabilità consente all'EES di comunicare automaticamente al VIS, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del presente regolamento, quando l'uscita di un minore di età inferiore ai 12 anni è registrata nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Ai fini del funzionamento del servizio web dell'EES di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, il VIS aggiorna quotidianamente la banca dati distinta a sola lettura di cui all'articolo 13, paragrafo 5, di tale regolamento mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati del VIS.

5. A norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2226, la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione e la progettazione ad alto livello dell'interoperabilità. Per istituire l'interoperabilità con l'EES, l'autorità di gestione sviluppa la necessaria evoluzione e l'adattamento del VIS centrale, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il VIS centrale e le interfacce nazionali. Gli Stati membri adattano e sviluppano le infrastrutture nazionali.

(1)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

Art. 18

Accesso ai dati a fini di verifica alle frontiere presso cui l'EES è operativo

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, sostituito dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità, la validità temporale e territoriale e lo status del visto o allo scopo di verificare se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, ovvero a entrambi gli scopi, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti

a) cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure

b) numero di vignetta visto o numero del visto;

2. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera esegue un'interrogazione nel VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, quando l'EES è interrogato conformemente all'articolo 23, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) 2017/2226, la competente autorità di frontiera può interrogare il VIS senza avvalersi dell'interoperabilità con l'EES, qualora sia necessario in determinate circostanze, in particolare qualora sia tecnicamente impossibile, temporaneamente, consultare i dati dell'EES o in caso di un suo guasto.

4. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 risulti che i dati relativi a uno o più visti rilasciati o prorogati sono contenuti nel VIS, che sono ancora validi temporalmente e territorialmente ai fini dell'attraversamento della frontiera, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda in questione, nonché nel fascicolo o nei fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

b) immagini del volto;

c) dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata.

Inoltre, per i titolari di visto per i quali non è obbligatorio, per motivi giuridici, fornire determinati dati o tali dati non possono essere forniti per ragioni di fatto, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo riceve una comunicazione relativa al campo o ai campi specifici riservati a tali dati, sui quali è apposta l'indicazione «non pertinente».

5. Qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, ma che nessun visto valido è registrato, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo o fascicoli relativa alla domanda nonché nel fascicolo o fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

b) immagini del volto;

c) dati di cui agli articolo 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati o revocati o la cui validità è prorogata.

6. Oltre alla consultazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica l'identità di una persona nel VIS se dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) l'identità della persona non può essere verificata nell'EES in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, quando:

i) il titolare del visto non è ancora registrato nell'EES;

ii) l'identità è verificata al valico di frontiera in questione mediante le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226;

iii) sussistono dubbi circa l'identità del titolare del visto;

iv) per qualsiasi altro motivo;

b) l'identità della persona può essere verificata nell'EES ma si applica l'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226.

Le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verificano le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Per i titolari di visto le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l'interrogazione di cui al paragrafo 1 è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al richiamato paragrafo.

7. Ai fini della verifica delle impronte digitali o dell'immagine del volto nel VIS di cui al paragrafo 6, l'autorità competente può interrogare il VIS dall'EES.

8. Qualora la verifica del titolare del visto o dei visti non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto o l'autenticità del visto o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l'EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

Art. 18

Estrazione di dati VIS per la creazione o l'aggiornamento di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto nell'EES

(introdotto dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226)

Unicamente ai fini della creazione o dell'aggiornamento nell'EES di una cartella di ingresso/uscita o di una cartella relativa al respingimento di un titolare di visto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 16 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata ad estrarre dal VIS e importare nell'EES i dati conservati nel VIS e indicati all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c) a f) di tale regolamento.

Art. 18

Interoperabilità con l'ETIAS

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152)

1. A partire dalla data di entrata in funzione dell'ETIAS, quale determinata conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il VIS è connesso all'ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

2. Le verifiche automatizzate ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 consentono le verifiche previste all'articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

Ai fini delle verifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell'ESP per confrontare i dati contenuti nell'ETIAS con quelli contenuti nel VIS, conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all'allegato II del presente regolamento.

Art. 18

Accesso dell'unità centrale ETIAS ai dati VIS

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152)

1. Ai fini dell'esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l'unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati del VIS pertinenti conformemente all'articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.

2. Qualora la verifica dell'unità centrale ETIAS in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli VIS o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all'articolo 26 di tale regolamento.

Art. 18

Uso del VIS per il trattamento manuale delle richieste da parte delle unità nazionali ETIAS

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152)

1. Le unità nazionali ETIAS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano il VIS usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

2. Le unità nazionali ETIAS hanno temporaneamente accesso al VIS per consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del presente regolamento.

3. Dopo la consultazione del VIS da parte delle unità nazionali ETIAS, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra l'esito della consultazione solo nel fascicolo di domanda ETIAS.

Art. 18

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS, eu-LISA informa le autorità di frontiera degli Stati membri.

2. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all'articolo 18 a causa di un guasto dell'infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera dello stesso informano eu-LISA. eu-LISA informa a sua volta la Commissione.

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d'emergenza nazionali. Gli Stati membri adottano i loro piani d'emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d'emergenza tipo di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera o), adattati se necessario a livello nazionale. I piani d'emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all'obbligo di consultare il VIS di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.

Art. 19

Accesso ai dati a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto o se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all'interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, o il numero del visto.

Se l'identità del titolare del visto non può essere verificata con le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al titolare del visto sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda nonché dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) informazioni sullo stato della procedura e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

b) immagini del volto;

c) dati inseriti riguardo ai visti rilasciati, annullati, revocati o la cui validità è prorogata [o ridotta] (termini soppressi) (1), di cui agli articoli 10, 13 e 14.

3. Qualora la verifica del titolare del visto o del visto non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare del visto, l'autenticità del visto e/o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti è abilitato alla consultazione in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2.

(1)

Termini soppressi dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010.

Art. 19

Uso del VIS prima della costituzione nell'EES dei fascicoli individuali di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto

(introdotto dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Al fine di verificare se una persona sia stata precedentemente registrata nel VIS, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni in conformità del regolamento (UE) 2016/399 consultano il VIS prima di costituire nell'EES il fascicolo individuale di cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2226.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, qualora si applichi l'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e dall'interrogazione di cui all'articolo 27 del medesimo regolamento risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo non sono registrati nell'EES, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a eseguire interrogazioni nel VIS con i seguenti dati: cognome, nome o nomi; data di nascita, cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio.

3. Unicamente allo scopo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seguito di un'interrogazione avviata nell'EES conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può interrogare il VIS direttamente dall'EES utilizzando i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Inoltre, qualora dalle interrogazioni con i dati di cui al paragrafo 2 risulti che i dati relativi al cittadino di paese terzo sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo verifica le impronte digitali o l'immagine del volto del cittadino di paese terzo confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS. Tale autorità può eseguire la verifica dall'EES. Per i cittadini di paesi terzi le cui impronte digitali o la cui immagine del volto non possono essere utilizzate, l'interrogazione è eseguita soltanto con i dati alfanumerici previsti al paragrafo 2.

5. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 2 del presente articolo e dalla verifica effettuata ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, risulti che i dati relativi alla persona sono registrati nel VIS, l'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo è abilitata a consultare i seguenti dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda interessato, nonché in un fascicolo o nei fascicoli relativi alla domanda collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status e dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punti 2 e 4;

b) fotografie;

c) dati di cui agli articoli 10, 13 e 14 e inseriti riguardo al visto o ai visti rilasciati, annullati, o revocati o la cui validità è prorogata.

6. Qualora la verifica di cui ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità della persona o l'autenticità del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere in cui l'EES è operativo è abilitato alla consultazione dei dati in conformità dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2. L'autorità competente a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo può eseguire dall'EES l'identificazione di cui all'articolo 20.

Art. 20

Accesso ai dati a fini di identificazione

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche alle frontiere presso cui l'EES è operativo o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata a consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli correlati, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1:

a) numero della domanda, informazioni sullo stato della procedura e autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4;

c) immagini del volto;

d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli da 10 a 14.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità degli articoli 18 o 19.

Art. 21

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che è registrato nel VIS un visto rilasciato con data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non anteriore di oltre sei mesi alla data della domanda di protezione internazionale, l'autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda, e per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo relativi al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda, autorità che ha rilasciato o prorogato il visto e se lo ha rilasciato per conto di un altro Stato membro;

b) dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis);

c) immagini del volto;

d) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12 bis, 13 e 14;

e) dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a) e a bis), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 22

Accesso ai dati VIS per l'esame della domanda di protezione internazionale

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), a bis), b), c) o c bis), o di cui all'articolo 9, punto 5. Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del richiedente e degli eventuali fascicoli correlati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, del coniuge e dei figli, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda;

b) dati ricavati dal modulo o dai moduli di domanda di cui all'articolo 9, punto 4;

c) immagini del volto di cui all'articolo 9, punto 5;

d) scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 9, punto 7;

e) dati inseriti riguardo a eventuali visti rilasciati, rifiutati, confermati, annullati, revocati o prorogati di cui agli articoli 10, 12, 12 bis, 13 e 14;

f) dati di cui all'articolo 9, punto 4, dei fascicoli relativi al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

CAPO III bis

INSERIMENTO E USO DEI DATI SUI VISTI PER SOGGIORNI DI LUNGA DURATA E SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Art. 22

Procedure per l'inserimento dei dati al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, l'autorità competente per il ricevimento o l'esame della domanda crea senza indugio un fascicolo relativo alla domanda inserendo nel VIS i seguenti dati, nella misura in cui il richiedente sia tenuto a fornirli in conformità del pertinente diritto dell'Unione o nazionale:

a) numero della domanda;

b) informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato richiesto un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

c) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

d) cognome, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze attuali, sesso, luogo di nascita;

e) tipo e numero del documento di viaggio;

f) data di scadenza della validità del documento di viaggio;

g) paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

h) scansione della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;

i) nel caso dei minori, cognome e nomi del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale del richiedente;

j) immagine del volto del richiedente con la precisazione se tale immagine sia stata rilevata sul posto al momento della presentazione della domanda;

k) impronte digitali del richiedente.

2. Per quanto riguarda le impronte digitali di cui al paragrafo 1, lettera k), le impronte digitali di minori di età inferiore ai sei anni non possono essere inserite nel VIS.

Per quanto riguarda le immagini del volto di cui al paragrafo 1, lettere j) e k), i dati dei minori possono essere inseriti nel VIS soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il personale addetto al rilevamento dei dati dei minori è stato specificamente formato per effettuare il rilevamento dei dati biometrici di un minore con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

b) i minori sono accompagnati da un familiare adulto o dal tutore legale al momento del rilevamento dei dati;

c) per il rilevamento dei dati non è esercitata alcuna forza.

3. Non appena creato il fascicolo relativo alla domanda, il VIS avvia automaticamente le interrogazioni di cui all'articolo 22 ter.

4. Qualora il richiedente abbia presentato domanda in gruppo o con un familiare, l'autorità crea un fascicolo relativo alla domanda per ogni singola persona e collega i fascicoli delle persone che hanno presentato insieme domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

5. Qualora in conformità del diritto dell'Unione o nazionale non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto, i campi specifici riservati a tali dati riportano l'indicazione "non pertinente". Per le impronte digitali il sistema consente di distinguere tra i casi in cui non è obbligatorio fornire le impronte digitali in conformità del diritto dell'Unione o nazionale e i casi in cui non possono essere fornite.

Art. 22

Interrogazione dei sistemi di informazione e delle banche dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Il VIS tratta i fascicoli relativi alla domanda automaticamente, alla ricerca di eventuali riscontri positivi conformemente al presente articolo. Il VIS esamina ciascun fascicolo individualmente.

2. Allo scopo di valutare se la persona possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399 e ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del presente regolamento, il VIS avvia un'interrogazione utilizzando l'ESP, per confrontare i dati pertinenti di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), i), j) e k), del presente regolamento con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati:

a) nel SIS;

b) nell'EES;

c) nell'ETIAS, compreso l'elenco di controllo ETIAS;

d) nel VIS;

e) nell'ECRIS-TCN;

f) nei dati Europol;

g) nell'SLTD dell'Interpol; e

h) nel TDAWN dell'Interpol.

Il confronto è effettuato sia con i dati alfanumerici che con quelli biometrici, a meno che il sistema di informazione o la banca dati interrogata non contenga una sola di tali categorie di dati.

3. In particolare, il VIS verifica:

a) per quanto riguarda il SIS, se:

i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;

ii) il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno;

iii) il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio;

iv) il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l'arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo o ricercata per l'arresto a fini di estradizione;

v) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona scomparsa o vulnerabile a cui deve essere impedito di viaggiare;

vi) il richiedente è oggetto di una segnalazione di persona ricercata nell'ambito di un procedimento giudiziario;

vii) il richiedente o il documento di viaggio è oggetto di una segnalazione di persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico;

b) per quanto riguarda l'EES, se il richiedente è registrato nell'EES per essere stato oggetto di un respingimento per uno dei motivi di cui all'allegato V, parte B, lettere B), D), H) o I), del regolamento (UE) 2016/399;

c) per quanto riguarda l'ETIAS, se:

i) il richiedente è una persona per la quale un'autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata è registrata nell'ETIAS per uno dei motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e), o all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, o se il documento di viaggio del richiedente corrisponde a tale autorizzazione ai viaggi rifiutata, annullata o revocata;

ii) i dati forniti nell'ambito della domanda corrispondono ai dati presenti nell'elenco di controllo ETIAS;

d) per quanto riguarda il VIS, se il richiedente corrisponde a una persona:

i) per la quale un visto rifiutato, annullato o revocato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) o vi), o all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b),

ii) per la quale un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato è registrato nel VIS per uno dei motivi di cui all'articolo 22 quinquies, paragrafo 1, lettera a); o

iii) il cui documento di viaggio corrisponde a un visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rifiutato, ritirato, revocato o annullato di cui al punto i) o ii);

e) per quanto riguarda l'ECRIS-TCN, se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati in tale sistema nei 25 anni precedenti in merito a condanne per reati di terrorismo, o nei 15 anni precedenti in merito a condanne per altri reati gravi;

f) per quanto riguarda i dati Europol, se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

g) per quanto riguarda le banche dati Interpol, se:

i) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nella banca dati SLTD di Interpol;

ii) il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo della banca dati TDAWN di Interpol.

4. Le segnalazioni SIS relative a persone scomparse o vulnerabili, persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario e persone o oggetti da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico sono consultate unicamente ai fini dell'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f).

5. Per quanto riguarda l'STLD dell'Interpol e il TDAWN dell'Interpol, le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

Se l'obbligo di cui al presente paragrafo non è rispettato, il VIS non interroga le banche dati di Interpol.

6. Per quanto riguarda i dati Europol, il trattamento automatizzato riceve l'opportuna comunicazione conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2016/794.

7. Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo relativo alla domanda usati per l'interrogazione o alcuni di essi coincidano in tutto o in parte con i dati contenuti in una cartella, una segnalazione o un fascicolo registrati nei sistemi di informazione o nelle banche dati di cui al paragrafo 2. Il manuale di cui al paragrafo 18 definisce la coincidenza parziale, compreso un grado di probabilità per limitare il numero di falsi riscontri positivi.

8. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii), al paragrafo 3, lettera b), al paragrafo 3, lettera c), punto i), al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), punto i), il VIS aggiunge nel fascicolo relativo alla domanda un riferimento a qualsiasi riscontro positivo e, se del caso, allo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo.

9. Qualora dal confronto automatizzato di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettera c), punto ii), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS si limita a indicare, nel fascicolo relativo alla domanda, che è necessaria un'ulteriore verifica.

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iv), al paragrafo 3, lettere e) e f), e al paragrafo 3, lettera g), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'autorità designata per il VIS dello Stato membro che tratta la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), e i), j) e k).

In caso di riscontri positivi conformemente al paragrafo 3, lettera c), punto ii), il VIS lo comunica automaticamente all'unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati oppure, se i dati sono stati inseriti da Europol, all'unità nazionale ETIAS degli Stati membri che trattano la domanda. Tale comunicazione automatica contiene i dati registrati nel fascicolo relativo alla domanda a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e lettera i).

10. Qualora dal confronto automatico di cui al paragrafo 2 emerga un riscontro positivo in relazione al paragrafo 3, lettera a), punti v), vi) e vii), il VIS non lo registra nel fascicolo relativo alla domanda né vi indica che è necessaria un'ulteriore verifica.

11. Il numero di riferimento unico della registrazione di dati che ha generato il riscontro positivo è conservato nel fascicolo relativo alla domanda ai fini della conservazione nei registri e dell'elaborazione di relazioni e statistiche, a norma degli articoli 34 e 45 bis.

12. L'autorità competente per i visti o per l'immigrazione dello Stato membro che tratta la domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno verifica manualmente ogni eventuale riscontro positivo ai sensi del paragrafo 8.

Ai fini della verifica manuale di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità competente ha accesso al fascicolo relativo alla domanda e a tutti i fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato di cui al paragrafo 8.

L'autorità competente ha inoltre accesso, in via temporanea, ai dati VIS, SIS, EES, ETIAS, o SLTD che hanno generato il riscontro positivo, per il tempo necessario alle verifiche di cui al presente articolo e all'esame della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno nonché in caso di procedura di ricorso.

L'autorità competente verifica se l'identità del richiedente registrata nel fascicolo relativo alla domanda corrisponde ai dati in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogate.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda corrispondano ai dati conservati nel pertinente sistema di informazione o banca dati, il riscontro positivo è preso in considerazione per valutare se il richiedente un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica degli Stati membri che trattano la domanda.

Qualora il riscontro positivo riguardi una persona nei confronti della quale un altro Stato membro ha inserito nel SIS una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno o una segnalazione di rimpatrio, si applica la consultazione preventiva a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 2018/1861 o dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1860.

Qualora i dati personali nel fascicolo relativo alla domanda non corrispondano ai dati conservati nel rispettivo sistema di informazione o banca dati, l'autorità competente cancella il falso riscontro positivo dal fascicolo.

13. Per la verifica manuale dei riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), lettere e) e f), e lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 quinquies si applica di conseguenza.

14. Per la verifica manuale e le misure conseguenti ai riscontri positivi nell'elenco di controllo ETIAS a norma del paragrafo 3, lettera c), punto ii), del presente articolo da parte delle unità nazionali ETIAS, l'articolo 9 sexies si applica di conseguenza. Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

15. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi nel SIS a norma del paragrafo 3, lettera a), punti da iv) a vii), del presente articolo da parte degli uffici SIRENE, l'articolo 9 septies si applica di conseguenza.

16. Per le misure conseguenti ai riscontri positivi a norma del paragrafo 3, lettera a), punto iv) o lettere e) o f), o lettera g), punto ii), del presente articolo da parte delle autorità designate per il VIS, l'articolo 9 octies si applica di conseguenza. Il riferimento all'autorità centrale competente per i visti si intende fatto all'autorità competente per i visti o per l'immigrazione responsabile in materia di visti per soggiorni di lunga durata o di permessi di soggiorno.

17. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, eu-LISA predispone, in cooperazione con gli Stati membri ed Europol, canali appropriati per le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

18. La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 48 bis per stabilire in un manuale le procedure e le norme necessarie per interrogazioni, verifiche e valutazioni. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 22

Dati da aggiungere in caso di rilascio di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

Qualora adotti una decisione di rilascio di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l'autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale:

a) informazioni sullo status, con l'indicazione che è stato rilasciato un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b) autorità che ha adottato la decisione;

c) luogo e data della decisione di rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

d) tipo di documento rilasciato (visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno);

e) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno rilasciato;

f) date di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

g) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, se disponibili e non inseriti nel fascicolo relativo alla domanda al momento della domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno;

h) menzioni nazionali nella zona "annotazioni".

Art. 22

Dati da aggiungere in determinati casi di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Qualora adotti una decisione di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi, l'autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale:

a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato rifiutato perché il richiedente è considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, oppure perché ha presentato documenti ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;

b) autorità che ha adottato la decisione;

c) luogo e data della decisione.

2. Qualora sia adottata una decisione finale di rifiuto di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il fascicolo relativo alla domanda è cancellato senza indugio dal VIS.

Art. 22

Dati da aggiungere in caso di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Qualora adotti una decisione di ritiro, revoca o annullamento di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, l'autorità competente aggiunge al fascicolo i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale:

a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno è stato ritirato, revocato o annullato;

b) autorità che ha adottato la decisione;

c) luogo e data della decisione;

d) se pertinente, i motivi di ritiro, revoca o annullamento del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, in conformità dell'articolo 22 quinquies.

Art. 22

Dati da aggiungere in caso di proroga di visto per soggiorno di lunga durata o di rinnovo di permesso di soggiorno

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Qualora adotti una decisione di proroga di un visto per soggiorno di lunga durata, l'autorità competente aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i seguenti dati, laddove siano raccolti in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale:

a) informazioni sullo status, con l'indicazione che il visto per soggiorno di lunga durata è stato prorogato;

b) autorità che ha adottato la decisione;

c) luogo e data della decisione;

d) numero del visto;

e) data di decorrenza e di scadenza della validità del visto per soggiorno di lunga durata.

2. Qualora l'autorità competente adotti una decisione di rinnovo di un permesso di soggiorno, si applica l'articolo 22 quater.

Art. 22

Accesso ai dati VIS a fini di verifica dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai valichi di frontiera esterni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti a effettuare le verifiche ai valichi di frontiera esterni, in conformità di tale regolamento, sono abilitate a eseguire interrogazioni del VIS utilizzando i dati seguenti:

a) cognome, nome o nomi; data di nascita; cittadinanza o cittadinanze; sesso; tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio; codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio; e data di scadenza della validità del documento o dei documenti di viaggio; oppure

b) numero di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l'autorità competente per i controlli di frontiera ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;

b) dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) e f);

c) se applicabili, dati di cui all'articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3. Ai fini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni sono altresì abilitate ad accedere al VIS per verificare le impronte digitali o l'immagine del volto del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno confrontandole con le impronte digitali o l'immagine del volto rilevata sul posto registrate nel VIS.

4. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare o l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni ha accesso ai dati VIS in conformità dell'articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Art. 22

Accesso ai dati VIS a fini di verifica all'interno del territorio degli Stati membri

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Unicamente allo scopo di verificare l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o l'autenticità e la validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e/o di verificare se sono soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche all'interno degli Stati membri per accertare se sussistano le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, o con il numero di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno.

Qualora l'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non possa essere verificata mediante le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l'immagine del volto.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) informazioni sullo status del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, con l'indicazione che è stato rilasciato, ritirato, revocato, annullato, prorogato o rinnovato;

b) dati di cui all'articolo 22 quater, lettere d), e) e f);

c) se applicabili, dati di cui all'articolo 22 septies, paragrafo 1, lettere d) ed e);

d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j).

3. Qualora la verifica del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare, o l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti ha accesso ai dati VIS in conformità dell'articolo 22 decies, paragrafi 1 e 2.

Art. 22

Accesso ai dati VIS a fini di identificazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Unicamente allo scopo di identificare le persone che potrebbero essere state registrate precedentemente nel VIS o che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a effettuare verifiche ai valichi di frontiera esterni conformemente al regolamento (UE) 2016/399 o nel territorio degli Stati membri per accertare se siano soddisfatte le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni nel VIS con le impronte digitali di tale persona.

Qualora le impronte digitali di detta persona non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). Tuttavia, l'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e dei fascicoli collegati, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda, informazioni sullo status e autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) e i);

c) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli da 22 quater a 22 septies.

3. Qualora la persona sia titolare di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le autorità competenti hanno prima accesso al VIS in conformità dell'articolo 22 octies o 22 nonies.

Art. 22

Accesso ai dati VIS per la determinazione della competenza per le domande di protezione internazionale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale conformemente agli articoli 12 e 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS per eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno è registrato nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo ha accesso al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera e) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli, in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda e autorità che ha rilasciato, revocato, annullato,, prorogato o rinnovato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno;

b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

d) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

e) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

Art. 22

Accesso ai dati VIS per l'esame della domanda di protezione internazionale

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Unicamente ai fini dell'esame di una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti in materia di asilo sono abilitate ad accedere al VIS, a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 604/2013, a eseguire interrogazioni con le impronte digitali del richiedente protezione internazionale.

Qualora le impronte digitali del richiedente protezione internazionale non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g) o lettera j). L'immagine del volto non è il solo criterio di ricerca.

2. Qualora dalle interrogazioni con i dati elencati al paragrafo 1 del presente articolo risulti che i dati relativi a un richiedente protezione internazionale sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di asilo è abilitata ad accedere al VIS per consultare i seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda e, per quanto riguarda i dati di cui alla lettera f) del presente paragrafo, dei fascicoli relativi alla domanda collegati al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 4, limitatamente ai fini previsti al paragrafo 1 del presente articolo:

a) numero della domanda;

b) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g);

c) immagini del volto di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera j);

d) immagini scannerizzate della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera h);

e) dati inseriti riguardo ai visti per soggiorni di lunga durata o ai permessi di soggiorno rilasciati, ritirati, revocati, annullati, prorogati o rinnovati, di cui agli articoli 22 quater, 22 sexies e 22 septies;

f) dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), dei fascicoli relativi alla domanda relativi al coniuge e ai figli.

3. La consultazione del VIS ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo è effettuata esclusivamente dalle autorità nazionali designate di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 604/2013.

CAPO III ter

PROCEDURA E CONDIZIONI DI ACCESSO AL VIS A FINI DI CONTRASTO

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Art. 22

Autorità designate degli Stati membri

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ogni Stato membro designa le autorità che sono autorizzate a consultare i dati del VIS al fine di prevenire, accertare e indagare reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da tali autorità sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle sue autorità designate comunica tale elenco alla Commissione e a eu-LISA. Ciascuno Stato membro può in qualsiasi momento modificare o sostituire l'elenco comunicato e ne informa la Commissione e eu-LISA.

3. Ciascuno Stato membro designa un punto di accesso centrale abilitato ad accedere al VIS. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l'accesso ai dati VIS di cui all'articolo 22 sexdecies.

Le autorità designate e il punto di accesso centrale possono far parte della stessa organizzazione se la normativa diritto nazionale lo consente, ma il punto di accesso centrale agisce in modo del tutto indipendente dalle autorità designate nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento. Il punto di accesso centrale è distinto dalle autorità designate e non riceve istruzioni dalle stesse in merito al risultato della verifica che effettua in modo indipendente.

Gli Stati membri possono designare più punti di accesso centrale in modo da riflettere le loro strutture organizzative e amministrative in adempimento dei loro obblighi costituzionali o giuridici.

4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e a eu-LISA il proprio punto di accesso centrale e può in qualsiasi momento modificare o sostituire tale comunicazione.

5. A livello nazionale ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle autorità designate che sono autorizzate a richiedere l'accesso ai dati del VIS attraverso i punti di accesso centrale.

6. Solo il personale debitamente autorizzato dei punti di accesso centrale è autorizzato ad accedere ai dati VIS conformemente agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies.

Art. 22

Europol

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Europol designa una delle sue unità operative come "autorità designata di Europol" e l'autorizza a richiedere l'accesso ai dati VIS attraverso il punto di accesso centrale designato per il VIS di cui al paragrafo 2 al fine di sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi.

I dati consultati da Europol sono trattati unicamente ai fini del caso specifico per il quale sono stati consultati.

2. Europol designa come punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per l'accesso ai dati VIS di cui all'articolo 22 novodecies.

Il punto di accesso centrale agisce in modo indipendente nello svolgimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento e non riceve istruzioni dall'autorità designata di Europol in merito al risultato della verifica.

Art. 22

Procedura di accesso ai dati del VIS a fini di contrasto

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Le unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 5, presentano una richiesta motivata in formato elettronico o cartaceo ai punti di accesso centrale di cui al paragrafo 3 di tale articolo, per l'accesso ai dati del VIS. Quando ricevono una richiesta di accesso, i punti di accesso centrale verificano se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies. Se sono soddisfatte le condizioni, il punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alle unità operative di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 5, in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. In casi di eccezionale urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente alla vita di una persona associato a un reato di terrorismo o altro reato grave, il punto di accesso centrale trattano la richiesta immediatamente e verificano solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, compresa l'effettiva sussistenza di un caso di urgenza. La verifica a posteriori ha luogo senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre sette giorni lavorativi dal trattamento della richiesta.

3. Qualora la verifica a posteriori accerti che l'accesso ai dati del VIS non era giustificato, tutte le autorità che hanno avuto accesso a tali dati cancellano senza ritardo i dati acquisiti dal VIS e ne informano i punti di accesso centrale.

Art. 22

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817, le autorità designate hanno accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la consultazione è necessario e proporzionato a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o altro reato grave;

b) la consultazione è necessario e proporzionato in un caso specifico;

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d) il CIR è stato interrogato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di tale articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2. Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l'interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.

3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:

a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d) impronte digitali, comprese quelle latenti;

e) immagine del volto;

f) l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda;

g) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.

4. L'immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.

5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:

a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati gravi di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;

b) l'accesso è necessario in un caso specifico; e

c) l'uso dei dati del minore è nell'interesse superiore del minore.

Art. 22

Accesso ai dati del VIS per l'identificazione di persone in circostanze specifiche

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. In deroga all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1, le autorità designate non sono tenute a soddisfare le condizioni di cui a quel paragrafo per accedere al VIS ai fini dell'identificazione di persone scomparse, rapite o identificate come vittime della tratta di esseri umani nei cui confronti esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca alla loro identificazione o alle indagini su casi specifici di tratta degli esseri umani. In queste circostanze le autorità designate possono interrogare il VIS con le impronte digitali di tali persone.

2. Qualora le impronte digitali delle persone di cui al paragrafo 1 non possano essere utilizzate ovvero l'interrogazione con le impronte digitali non dia esito, l'interrogazione è eseguita con i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g).

3. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso a tutti i dati di cui agli articoli 9 e 22 bis, nonché ai dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda collegati in conformità dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, o dell'articolo 22 bis, paragrafo 4.

Art. 22

Uso dei dati del VIS per l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare e accesso a tali dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. I dati del VIS possono essere utilizzati ai fini dell'inserimento nel SIS di una segnalazione di persone scomparse o persone vulnerabili a cui deve essere impedito di viaggiare a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/1862. In tali casi, il punto di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 3, assicura la trasmissione dei dati tramite mezzi sicuri.

2. In caso di riscontro positivo rispetto a una segnalazione nel SIS attraverso l'uso dei dati del VIS di cui al paragrafo 1, le autorità incaricate della protezione dei minori e le autorità giudiziarie nazionali possono chiedere a un'autorità con accesso al VIS di concedere loro di accedere a tali dati nell'assolvimento delle loro funzioni. Tali autorità giudiziarie nazionali comprendono quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione e le relative autorità di coordinamento, di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1862. Si applicano le condizioni previste dal diritto dell'Unione e nazionale. Gli Stati membri garantiscono che i dati siano trasmessi in modo sicuro.

Art. 22

Procedura e condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte di Europol

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e modificato e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. Europol ha accesso al VIS a fini di consultazione qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la consultazione è necessaria e proporzionata per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi che sono di competenza di Europol;

b) la consultazione è necessaria e proporzionata in un caso specifico;

c) esistono fondati motivi per ritenere che la consultazione dei dati del VIS contribuisca in modo sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di uno dei reati in questione, in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento;

d) il CIR è stato interrogato conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e la risposta ricevuta di cui al paragrafo 2 di quell'articolo indica che nel VIS sono conservati dati.

2. Il rispetto della condizione prevista al paragrafo 1, lettera d), non è d'obbligo qualora sia necessario accedere al VIS come strumento per consultare lo storico dei visti o i periodi di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri di una persona conosciuta che sia l'autore presunto o effettivo oppure la vittima presunta di un reato di terrorismo o altro reato grave, o qualora la categoria di dati con cui l'interrogazione è effettuata non sia conservata nel CIR.

3. La consultazione del VIS è limitata all'interrogazione con uno o più dei seguenti dati del fascicolo relativo alla domanda:

a) cognome o cognomi, nome o nomi, data di nascita, cittadinanza o cittadinanze e/o sesso;

b) tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio, paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di scadenza della validità del documento di viaggio;

c) numero del visto o numero del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e data di scadenza della validità del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, a seconda dei casi;

d) impronte digitali, comprese quelle latenti;

e) immagine del volto;

f) l'indirizzo IP da cui è stata trasmessa la domanda;

g) l'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la domanda.

4. L'immagine del volto di cui al paragrafo 3, lettera e), non è il solo criterio di ricerca.

5. La consultazione del VIS, in caso di riscontro positivo, dà accesso ai dati elencati nel paragrafo 3 e a qualsiasi altro dato estratto dal fascicolo relativo alla domanda, compresi i dati inseriti riguardo ai documenti rilasciati, rifiutati, annullati, revocati, ritirati, rinnovati o prorogati. L'accesso ai dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettera l), conservati nel fascicolo relativo alla domanda è permesso solo se la loro consultazione è stata esplicitamente chiesta in una richiesta motivata e approvata dalla verifica indipendente.

6. In deroga ai paragrafi 3 e 5, i dati di cui al paragrafo 3, lettere d) ed e), relativi ai minori di età inferiore ai 14 anni possono essere utilizzati solo per interrogare il VIS e, in caso di riscontro positivo, essere consultati solo se:

a) sono necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato grave di cui tali minori sono vittima e per proteggere i minori scomparsi;

b) necessario in un caso specifico; e

c) l'uso dei dati è nell'interesse superiore del minore.

7. L'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS al punto di accesso centrale di Europol. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale di Europol verifica se siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Se sono soddisfatte tutte le condizioni, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi all'autorità designata di Europol in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

8. Il trattamento delle dati ottenuti da Europol con la consultazione dei dati del VIS è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine dei dati. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol di tale Stato membro.

Art. 22

Conservazione delle registrazioni delle richieste di consultazione di dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS riguardanti l'accesso dei punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies, paragrafo 3, ai fini di cui al capo III ter. Tali registrazioni indicano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati usati per avviare l'interrogazione, i dati trasmessi dal VIS e i nomi dei membri del personale dei punti di accesso centrale che inseriscono ed estraggono i dati.

2. Inoltre, ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'ambito del VIS in seguito a richieste di consultazione di dati del VIS o di accesso ai dati del VIS ai fini di cui al capo III ter.

3. Le registrazioni di cui al paragrafo 2 indicano:

a) lo scopo esatto della richiesta di consultazione dei dati del VIS o di accesso a tali dati, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave in questione e, per Europol, lo scopo esatto della richiesta di consultazione;

b) la decisione adottata in merito all'ammissibilità della richiesta;

c) il riferimento del fascicolo nazionale;

d) la data e l'ora esatta della richiesta di accesso inviata al VIS dal punto di accesso centrale;

e) laddove applicabile, l'esperimento della procedura d'urgenza di cui all'articolo 22 quindecies, paragrafo 2, e i risultati della verifica a posteriori;

f) i dati o la serie di dati di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 3, usati per la consultazione; e

g) conformemente alle disposizioni nazionali o al regolamento (UE) 2016/794, l'identificazione del funzionario che ha eseguito l'interrogazione e del funzionario che ha ordinato l'interrogazione o la trasmissione dei dati.

4. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usate solo per verificare l'ammissibilità della richiesta, controllare la liceità del trattamento dei dati e garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Tali registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate. Esse sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo competenti hanno accesso a tali registrazioni, su loro richiesta, per l'adempimento delle loro funzioni. Anche l'autorità competente per verificare l'ammissibilità della richiesta ha accesso a tali registrazioni per lo stesso fine. Qualora l'obiettivo sia diverso da tal fine, i dati personali sono cancellati da tutti gli archivi nazionali e da quelli di Europol dopo un mese, salvo se tali dati sono necessari ai fini della specifica indagine penale per la quale i dati sono stati richiesti da uno Stato membro o da Europol. Soltanto le registrazioni che non contengono dati personali possono essere usate ai fini del monitoraggio e della valutazione di cui all'articolo 50.

Art. 22

Condizioni per l'accesso ai dati del VIS da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. L'accesso al VIS per consultazione da parte delle autorità designate di uno Stato membro per il quale il presente regolamento non produce ancora i suoi effetti avviene qualora tale accesso:

a) rientra nei limiti delle competenze di tali autorità designate;

b) è subordinato alle medesime condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1;

c) è preceduto da una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo all'autorità designata di uno Stato membro cui si applica il presente regolamento; detta autorità presenta quindi domanda per la consultazione del VIS al punto di accesso centrale nazionali.

2. Lo Stato membro per il quale il presente regolamento non è ancora stato attuato rende disponibili i suoi dati sui visti agli Stati membri cui esso si applica, su presentazione di una richiesta debitamente motivata in formato elettronico o cartaceo, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22 sexdecies, paragrafo 1.

CAPO IV

CONSERVAZIONE E MODIFICA DEI DATI

Art. 23

Periodo di conservazione dei dati

(modificato dall'art. 54 del Reg. (CE) n. 810/2009, applicabile a decorrere dal 5 aprile 2010 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ciascun fascicolo relativo alla domanda è conservato nel VIS per un periodo massimo di cinque anni, fatta salva la cancellazione di cui agli articoli 24 e 25 e la conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 34.

Tale periodo decorre:

a) dalla data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato rilasciato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

b) dalla nuova data di scadenza del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno qualora sia stato prorogato o rinnovato un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno;

c) dalla data di creazione nel VIS del fascicolo relativo alla domanda qualora la domanda sia stata ritirata e chiusa;

d) dalla data della decisione dell'autorità responsabile qualora un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno sia stato rifiutato, ritirato, revocato o annullato, a seconda dei casi.

2. Alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il VIS cancella automaticamente il fascicolo relativo alla domanda e i collegamenti fatti verso tale fascicolo medesimo conformemente all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 22 bis, paragrafo 4.

3. In deroga al paragrafo 1, le impronte digitali e le immagini del volto dei minori di età inferiore ai 12 anni sono cancellate allo scadere del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno e, in caso di visto, all'uscita del minore dalle frontiere esterne.

Ai fini di tale cancellazione, l'EES informa automaticamente il VIS quando l'uscita del minore è inserita nella cartella di ingresso/uscita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226.

Art. 24

Modifica dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Solo lo Stato membro responsabile ha il diritto di modificare i dati che ha trasmesso al VIS, rettificando o cancellando tali dati.

2. Lo Stato membro che disponga di prove indicanti che i dati trattati nel VIS sono inesatti o che sono stati trattati nel VIS in violazione del presente regolamento ne informa immediatamente lo Stato membro competente. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Qualora i dati inesatti riguardino collegamenti fatti conformemente all'articolo 8, paragrafo 3 o 4, o all'articolo 22 bis, paragrafo 4, o in caso di collegamento mancante, lo Stato membro responsabile verifica i dati in questione e risponde entro tre giorni lavorativi e, se necessario, rettifica il collegamento. Se non perviene risposta nel termine stabilito, lo Stato membro richiedente rettifica il collegamento e ne informa lo Stato membro responsabile tramite VIS Mail.

3. Lo Stato membro competente controlla, quanto prima, i dati in questione e, se necessario, li rettifica o li cancella immediatamente.

Art. 25

Cancellazione anticipata dei dati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Qualora, prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, i fascicoli relativi alla domanda e i collegamenti creati a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, o all'articolo 22 bis, paragrafo 4, relativi al richiedente sono cancellati dal VIS senza indugio dallo Stato membro che ha creato i fascicoli e i collegamenti in questione.

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, quest'ultimo provvede prontamente gli Stati membri competenti che un richiedente ha acquisito la sua cittadinanza. Tale messaggio è trasmesso tramite VIS Mail in conformità della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

3. Se il rifiuto di un visto è stato annullato da un organo giurisdizionale o da un'istanza di ricorso, lo Stato membro che ha rifiutato il visto sopprime senza indugio i dati di cui all'articolo 12 non appena la decisione di annullamento del rifiuto del visto sia definitiva.

CAPO V

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA'

Art. 26

Gestione operativa

(integrato dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226, applicabile a decorrere dal 29 dicembre 2017, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica e operativa del VIS e delle sue componenti di cui all'articolo 2 bis. In cooperazione con gli Stati membri, essa provvede a che in qualsiasi momento siano utilizzate, previa analisi costi-benefici, le migliori tecnologie disponibili per tali componenti.

2. eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI:

a) controllo;

b) sicurezza;

c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore;

d) compiti relativi all'esecuzione del bilancio;

e) acquisizione e rinnovo;

f) aspetti contrattuali.

3. La gestione operativa del VIS consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire il funzionamento del VIS 24 ore al giorno e sette giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Essa comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il VIS funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alla consultazione del VIS da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità competenti a decidere in merito a una domanda di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno e delle autorità di frontiera. Tali tempi di risposta sono il più brevi possibile.

8 bis. eu-LISA può utilizzare dati personali reali resi anonimi nel VIS a fini di prova nei casi seguenti:

a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nel sistema centrale del VIS;

b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni del sistema centrale del VIS o la trasmissione dei dati al sistema.

Nei casi di cui alla lettera b) del primo comma, le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il VIS. I dati personali reali adottati per la sperimentazione sono resi anonimi in modo tale che le persone cui i dati si riferiscono non siano più identificabili.

9. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, di cui al Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1) eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati VIS. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

10. Se collabora con contraenti esterni per un qualsiasi compito relativo al VIS, eu-LISA monitora da vicino le attività del contraente per garantire il rispetto del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati.

11. Le infrastrutture a sostegno della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis sono ospitate presso i siti tecnici di eu-LISA. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente per fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e sicurezza dei dati.

Nello sviluppare la piattaforma EU VAP, eu-LISA garantisce che si tenga conto del futuro utilizzo della piattaforma, di cui all'articolo 2 bis, da parte degli Stati membri che non applicano integralmente l'acquis di Schengen. Ciò riguarda in particolare la capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e l'interfaccia con il sistema nazionale di informazione sui visti.

12. eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis e ne definisce le specifiche tecniche. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, a condizione che la Commissione abbia comunicato un parere favorevole al riguardo.

13. eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma EU VAP quanto prima dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e in seguito all'adozione da parte della Commissione:

a) degli atti di esecuzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del presente regolamento; e

b) degli atti delegati di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, del presente regolamento.

14. eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma EU VAP.

La gestione operativa della piattaforma EU VAP consiste nell'insieme delle attività necessarie a garantirne il funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Comprende, in particolare, i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per garantire che la piattaforma EU VAP funzioni a un livello soddisfacente di qualità operativa.

Il gruppo consultivo VIS di cui all'articolo 49 bis del presente regolamento e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma EU VAP.

In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma EU VAP è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti, dal presidente del gruppo consultivo VIS, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione.

Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno una volta a trimestre. Garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo della piattaforma EU VAP e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali della piattaforma EU VAP.

Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:

a) la presidenza;

b) i luoghi di riunione;

c) la preparazione delle riunioni;

d) l'ammissione di esperti alle riunioni;

e) i piani di comunicazione atti a garantire che siano fornite informazioni complete ai membri non partecipanti del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell'Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA.

Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l'articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma.

(1)

GU L 56 del 4.3.1968.

(2)

Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 27

Sede del sistema centrale d'informazione visti

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[Il VIS centrale principale, che svolge funzioni di controllo e gestione tecnici, ha sede a Strasburgo (Francia), mentre il VIS centrale di riserva, in grado di assicurare tutte le funzioni del VIS centrale principale in caso di guasto del sistema, si trova a Sankt Johann im Pongau (Austria).]

Art. 27

Interoperabilità con gli altri sistemi di informazione dell'UE e i dati Europol

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

L'interoperabilità tra il VIS e il SIS, l'EES, l'ETIAS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN e i dati Europol è istituita per consentire il trattamento automatico delle interrogazioni ad altri sistemi ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 octies e all'articolo 22 ter. L'interoperabilità si basa sull'ESP.

Art. 28

Relazione con i sistemi nazionali

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Il VIS è collegato al sistema nazionale di ciascuno Stato membro tramite il NUI dello Stato membro interessato.

2. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale che fornisce l'accesso al VIS alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, e collega l'autorità nazionale al NUI.

3. Ciascuno Stato membro attua procedure automatizzate per il trattamento dei dati.

4. Ciascuno Stato membro è responsabile:

a) dello sviluppo del sistema nazionale e del suo adeguamento al VIS;

b) dell'organizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del proprio sistema nazionale;

c) della gestione e delle modalità di accesso al VIS da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento nonché della redazione e dell'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;

d) del pagamento delle spese sostenute dai sistemi nazionali e delle spese relative al loro collegamento al NUI, compresi i costi operativi e di investimento per l'infrastruttura di comunicazione tra il NUI e il sistema nazionale.

5. Prima di essere autorizzato a trattare dati memorizzati nel VIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al VIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei relativi reati e sanzioni.

Art. 29

Responsabilità per quanto riguarda l'uso e la qualità dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ciascuno Stato membro garantisce la legittimità del trattamento dei dati e, in particolare, che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti previsti dal presente regolamento. In particolare, lo Stato membro responsabile garantisce che:

a) i dati sono raccolti in modo legale;

b) i dati sono tramessi al VIS in modo legale;

c) l'esattezza, l'attualità e un livello sufficiente di qualità e completezza dei dati trasmessi al VIS.

2. eu-LISA garantisce che il VIS sia gestito conformemente al presente regolamento e alle relative norme di attuazione di cui all'articolo 45. In particolare, eu-LISA:

a) adotta le misure necessarie a garantire la sicurezza del sistema centrale del VIS e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI, fatte salve le responsabilità di ciascuno Stato membro;

b) garantisce che soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel VIS ai fini dell'assolvimento dei compiti di eu-LISA previsti dal presente regolamento.

2 bis. eu-LISA sviluppa e gestisce un meccanismo e procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel VIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. eu-LISA riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati.

La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stabilire e sviluppare tale meccanismo e le procedure per svolgere i controlli di qualità, e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

3. eu-LISA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 2.

4. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nel VIS, ciascuno Stato membro designa un'autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della designazione.

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 29

Norme specifiche per l'inserimento dei dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. I dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono inseriti nel VIS previo controllo di qualità eseguito dalle autorità competenti nazionali e sono trattati dal VIS previo controllo di qualità eseguito dal VIS in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2. I controlli di qualità sui dati di cui agli articoli da 9 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies sono effettuati dal VIS conformemente al presente paragrafo.

I controlli di qualità sono avviati all'atto della creazione o aggiornamento dei fascicoli relativi alla domanda nel VIS. Se i controlli di qualità non rispettano i criteri di qualità prescritti, la o le autorità responsabili ne sono informate automaticamente tramite il VIS. Il VIS può attivare l'interrogazione automatizzata di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, e all'articolo 22 ter, paragrafo 2, solo previo controllo di qualità con esito positivo.

Nel creare o aggiornare i fascicoli relativi alla domanda nel VIS, sono eseguiti controlli di qualità sulle immagini del volto e sulle impronte digitali al fine di accertare il rispetto di norme minime di qualità dei dati per consentire il confronto biometrico;

Nel conservare nel VIS le informazioni sulle autorità nazionali competenti sono eseguiti controlli di qualità sui dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. Per la conservazione dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono stabilite norme di qualità.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche di tali norme di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 30

Conservazione dei dati VIS in archivi nazionali

1. I dati provenienti dal VIS possono essere conservati in archivi nazionali solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità del VIS e nel rispetto delle disposizioni giuridiche applicabili, comprese quelle riguardanti la protezione dei dati, e per un periodo non superiore a quello necessario nel caso specifico.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare nei suoi fascicoli nazionali dati che esso stesso ha inserito nel VIS.

3. Qualsiasi uso di dati non conforme ai paragrafi 1 e 2 è considerato un abuso ai sensi del diritto nazionale di ciascuno Stato membro.

Art. 31

Comunicazione dei dati ai paesi terzi o organizzazioni internazionali

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. I dati trattati nel VIS in applicazione del presente regolamento non sono trasferiti a paesi terzi od organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione, fatta eccezione per i trasferimenti a Interpol ai fini dell'esecuzione dell'interrogazione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera g), e all'articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera g). Il trasferimento di dati personali a Interpol è soggetto alle disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b), c bis), k) e m), e all'articolo 9, punti 6 e 7, o all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a i) e k), del presente regolamento possono essere consultati dalle autorità competenti e trasferiti ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato, o messi a loro disposizione, purché ciò sia necessario in casi specifici per provare l'identità di cittadini di paesi terzi ai fini del rimpatrio conformemente alla direttiva 2008/115/CE oppure, per quanto riguarda i trasferimenti alle organizzazioni internazionali figuranti nell'allegato del presente regolamento, ai fini del reinsediamento conformemente ai programmi europei o nazionali di reinsediamento, e a condizione che sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) la Commissione ha adottato una decisione sull'adeguata protezione dei dati personali in tali paesi terzi od organizzazioni internazionali in conformità dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679;

b) sono state previste garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/679 attraverso, ad esempio, un accordo di riammissione in vigore tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione;

c) si applica l'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il trasferimento dei dati è effettuato conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione, in particolare alle disposizioni in materia di protezione dei dati, agli accordi di riammissione e al diritto nazionale dello Stato membro che trasferisce i dati;

b) lo Stato membro che ha inserito i dati nel VIS ha dato il suo assenso;

c) il paese terzo o l'organizzazione internazionale ha concordato di trattare i dati limitatamente ai fini per i quali sono stati trasmessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma del presente paragrafo, se una decisione di rimpatrio adottata a norma della direttiva 2008/115/CE è stata emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo, i dati di cui al primo comma sono trasferiti solo se l'esecuzione di tale decisione di rimpatrio non è sospesa e purché non sia stato presentato alcun ricorso che possa portare alla sospensione della sua esecuzione.

3. I trasferimenti di dati personali a paesi terzi o a organizzazioni internazionali ai sensi del paragrafo 2 non pregiudicano i diritti dei richiedenti o dei beneficiari di protezione internazionale, in particolare in materia di non respingimento.

4. I dati personali provenienti dal VIS ottenuti da uno Stato membro o da Europol a fini di contrasto non sono trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti di diritto privato stabiliti all'interno o all'esterno dell'Unione, né messi a loro disposizione. Il divieto si applica altresì qualora il trattamento ulteriore di tali dati sia effettuato a livello nazionale o tra Stati membri a norma della direttiva (UE) 2016/680.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere da a) a c bis), e all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere da d) a g), possono essere trasferiti a un paese terzo dall'autorità designata, in casi specifici, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) ricorre un caso eccezionale di urgenza in cui sussiste:

i) un pericolo imminente associato a un reato di terrorismo; oppure

ii) un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato grave;

b) il trasferimento dei dati è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine nel territorio degli Stati membri o nel paese terzo interessato di tale reato di terrorismo o altro reato grave;

c) l'autorità designata ha accesso a tali dati secondo la procedura e alle condizioni di cui agli articoli 22 quindecies e 22 sexdecies;

d) il trasferimento è effettuato in conformità delle condizioni applicabili previste dalla direttiva (UE) 2016/680, in particolare il capo V;

e) il paese terzo ha presentato una richiesta debitamente motivata, in formato cartaceo o elettronico;

f) è garantita, su base di reciprocità, la fornitura delle informazioni presenti nei sistemi di informazione visti detenute dal paese richiedente agli Stati membri in cui il VIS è operativo.

Qualora sia effettuato ai sensi del primo comma del presente paragrafo, un tale trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione dell'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Art. 32

Sicurezza dei dati

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Lo Stato membro competente garantisce la sicurezza dei dati prima e durante la trasmissione all'interfaccia nazionale. Ciascuno Stato membro garantisce la sicurezza dei dati che riceve dal VIS.

2. Ciascuno Stato membro, in relazione al proprio sistema nazionale, adotta le misure necessarie, compreso un piano di sicurezza, al fine di:

a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;

b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle strutture nazionali nelle quali lo Stato membro effettua operazioni ai fini del VIS (controlli all'ingresso delle strutture);

c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dei supporti di dati);

d) impedire che siano inseriti dati senza autorizzazione e che sia presa visione, senza autorizzazione, di dati personali memorizzati o che essi siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);

e) impedire che i dati siano trattati nel VIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel VIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati);

e bis) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;

f) garantire che le persone autorizzate ad accedere al VIS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali e uniche ed esclusivamente con modalità di accesso riservato (controllo dell'accesso ai dati);

g) garantire che tutte le autorità con diritto di accesso al VIS creino profili che descrivano le funzioni e le responsabilità delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 41, su richiesta di queste ultime (profili personali);

h) garantire che la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi dati personali mediante apparecchiature di comunicazione dei dati (controllo della comunicazione);

i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati siano stati trattati nel VIS, quando, da chi e per quale scopo (controllo della registrazione dei dati);

j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal VIS o verso il medesimo ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione tali dati personali (controllo del trasporto);

j bis) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;

j ter) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento dei sistemi siano adeguatamente segnalate e che siano adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che i dati personali possano essere recuperati in caso di danneggiamento a causa di un malfunzionamento dei sistemi;

k) controllare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al controllo interno per garantire l'osservanza del presente regolamento (autocontrollo).

3. eu-LISA adotta le misure necessarie per conseguire gli obiettivi enunciati al paragrafo 2 per quanto riguarda il funzionamento del VIS, compresa l'adozione di un piano di sicurezza.

Art. 32

Incidenti di sicurezza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. E' considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del VIS e può causare danni o perdite ai dati del VIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.

2. Ogni incidente di sicurezza è gestito in modo da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680 o di entrambi, gli Stati membri notificano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, a eu-LISA e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione al sistema centrale del VIS, eu-LISA ne dà notifica alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera informano la Commissione e il garante europeo della protezione dei dati qualora si verifichi un incidente di sicurezza relativo al VIS.

4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del VIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati del VIS sono fornite alla Commissione e, se interessati da tali ripercussioni, agli Stati membri, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. Tali incidenti sono altresì registrati secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

5. Gli Stati membri, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA ed Europol cooperano in caso di incidente di sicurezza.

6. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio degli incidenti gravi e delle misure adottate per porvi rimedio. Tali informazioni sono classificate, se del caso, EU RESTRICTED/RESTREINT UE conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Art. 33

Responsabilità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Fatti salvi la responsabilità e il diritto al risarcimento da parte del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2018/1725:

a) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un'operazione illecita di trattamento dei dati personali o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento compiuti da uno Stato membro ha diritto al risarcimento da parte di tale Stato membro;

b) ogni persona o Stato membro che abbia subito danni materiali o immateriali in conseguenza di un atto incompatibile con il presente regolamento compiuto da un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione ha diritto al risarcimento da parte di tale istituzione, organo od organismo dell'Unione.

Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione in questione è esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità ai sensi del primo comma se prova che l'evento dannoso non gli è imputabile.

2. Uno Stato membro è ritenuto responsabile di ogni eventuale danno arrecato al VIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, fatto salvo il caso e nella misura in cui eu-LISA o un altro Stato membro che partecipa al VIS abbiano omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

3. Le azioni proposte contro uno Stato membro per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale di tale Stato membro. Le azioni proposte contro un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione per il risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggette alle condizioni previste dai trattati.

Art. 34

Registrazioni

(modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2014, n. 292, modificato e integrato dall'art. 61 del Reg. (UE) 2017/2226 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Ciascuno Stato membro, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed eu-LISA conservano le registrazioni di tutte le loro operazioni di trattamento dei dati nell'ambito del VIS. Tali registrazioni indicano:

a) la finalità dell'accesso;

b) la data e l'ora;

c) il tipo di dati inseriti;

d) il tipo di dati utilizzati ai fini dell'interrogazione;

e) il nome dell'autorità che inserisce o estrae i dati.

Ciascuno Stato membro conserva altresì le registrazioni del personale debitamente autorizzato ad inserire nel VIS o ad estrarre i dati dal VIS.

2. Per le ricerche e le consultazioni di cui agli articoli da 9 bis a 9 octies e all'articolo 22 ter, è conservata una registrazione per tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e, rispettivamente, nell'EES, nell'ETIAS, nel SIS, nell'ECRIS-TCN e nell'Eurodac in conformità del presente articolo e, rispettivamente, dell'articolo 28 bis del regolamento (UE) n. 603/2013, dell'articolo 46paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2018/1862 e dell'articolo 31 bis del regolamento (UE) 2019/816.

3. Per le operazioni di cui all'articolo 45 quater del presente regolamento, è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità di tale articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226. Per le operazioni di cui all'articolo 17 bis del presente regolamento, è conservato un registro di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel VIS e nell'EES in conformità del presente articolo e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Le registrazioni conservate ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio, a fini di protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati e per garantire la sicurezza degli stessi. Tali registrazioni sono protette dall'accesso e dalla modifica non autorizzati con misure adeguate e sono cancellate dopo un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate.

Art. 34

Tenuta dei registri ai fini dell'interoperabilità con l'ETIAS

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152)

Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell'ETIAS ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 sono conservate in conformità dell'articolo 34 del presente regolamento e dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.

Art. 35

Verifica interna

Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati VIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo.

Art. 36

Sanzioni

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

Fatti salvi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento, anche nei casi in cui il trattamento dei dati personali viola il presente regolamento, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

CAPO VI

DIRITTI E VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Art. 36

Protezione dei dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Al trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di eu-LISA ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2018/1725.

2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per i visti, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti in materia di asilo e di immigrazione nello svolgimento dei compiti ai sensi del presente regolamento.

3. La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali conservati nel VIS, compreso l'accesso a tali dati, ai fini di cui al capo III ter del presente regolamento da parte delle autorità designate degli Stati membri in conformità di tale capo.

4. Si applica il regolamento (UE) 2016/794 al trattamento di dati personali da parte di Europol a norma del presente regolamento.

Art. 37

Diritto d'informazione

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Fatto salvo il diritto all'informazione di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680, lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), del presente regolamento in merito a quanto segue:

a) l'identità del titolare del trattamento di cui all'articolo 29, paragrafo 4, compresi gli estremi del titolare del trattamento;

b) lo scopo per il quale i dati sono trattati nell'ambito del VIS;

c) le categorie dei destinatari di tali dati, comprese le autorità di cui all'articolo 22 terdecies ed Europol;

c bis) il fatto che il VIS può essere consultato dagli Stati membri e da Europol a fini di contrasto;

d) il periodo di conservazione dei dati;

e) l'obbligo di acquisire tali dati ai fini dell'esame della domanda;

e bis) il fatto che i dati personali conservati nel VIS possono essere trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale conformemente all'articolo 31 del presente regolamento e agli Stati membri conformemente alla decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (1);

f) l'esistenza del diritto di richiedere l'accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di controllo o del garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di protezione dei dati personali;

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fornite al richiedente per iscritto in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, usando un linguaggio semplice e chiaro, all'atto dell'acquisizione dei dati, dell'immagine del volto e delle impronte digitali di cui agli articoli 9 e 22 bis. I minori devono essere informati in modo consono alla loro età, anche mediante strumenti visivi, per spiegare la procedura di rilevamento delle impronte digitali.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui all'articolo 9, punto 4, lettera f), nell'ambito dei moduli, che devono essere da loro firmati, giustificativi dell'invito, della presa a carico e dell'impegno di fornire ospitalità.

In mancanza di moduli a firma di dette persone, tali informazioni sono fornite ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679.

(1)

Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all'attuazione di talune disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017).

Art. 38

Diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, integrazione e cancellazione degli stessi e di limitazione del loro trattamento

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 18 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo riguardano registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha inseriti al VIS. Lo Stato membro che riceve la richiesta la esamina e risponde quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro un mese dal suo ricevimento.

2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo riguardano siano rettificati e che i dati illegittimamente registrati siano cancellati.

Se la richiesta è indirizzata allo Stato membro competente e se si constata che i dati del VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente, conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, rettifica o cancella tali dati nel VIS senza indugio e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro competente conferma per iscritto e senza indugio all'interessato di aver provveduto a rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

Qualora la richiesta sia indirizzata a uno Stato membro diverso da quello competente, le autorità di quest'ultimo sono contattate dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata indirizzata entro un termine di sette giorni. Lo Stato membro competente procede in conformità del secondo comma del presente paragrafo. Lo Stato membro che ha contattato l'autorità dello Stato membro competente informa gli interessati in merito alla trasmissione della loro richiesta, allo Stato membro destinatario e al prosieguo della procedura.

3. Qualora non concordi con l'affermazione secondo cui i dati registrati nel VIS sono di fatto inesatti o sono stati registrati illegittimamente, lo Stato membro competente adotta senza indugio una decisione amministrativa con la quale illustra per iscritto all'interessato la ragione per cui non intende rettificare o cancellare i dati che lo riguardano.

4. Tale decisione amministrativa di cui al paragrafo 3 fornisce inoltre all'interessato informazioni sulla possibilità di impugnare tale decisione e, se del caso, informazioni su come intentare un'azione o presentare un reclamo dinanzi alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti e informazioni su qualunque tipo di assistenza disponibile, anche da parte delle autorità di controllo competenti.

5. Qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 1 o 2 contiene le informazioni necessarie per identificare l'interessato. Tali informazioni sono utilizzate unicamente per consentire l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1 o 2.

6. Lo Stato membro competente conserva una registrazione, sotto forma di documento scritto, della presentazione di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 e di come è stata trattata. Mette tale documento a disposizione delle autorità di controllo competenti senza ritardo e, in ogni caso, non oltre sette giorni dalla decisione di rettificare o cancellare i dati di cui al paragrafo 2, secondo comma, o in seguito alla decisione amministrativa di cui al paragrafo 3.

7. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, e solo per quanto riguarda i dati contenuti nei pareri motivati registrati nel VIS conformemente all'articolo 9 sexies, paragrafo 6, all'articolo 9 octies, paragrafo 6, e all'articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, a seguito delle interrogazioni a norma degli articoli 9 bis e 22 ter, lo Stato membro può decidere di non fornire informazioni all'interessato, in tutto o in parte, in conformità del diritto nazionale o dell'Unione, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato al fine di:

a) non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;

b) non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;

c) proteggere la sicurezza pubblica;

d) proteggere la sicurezza nazionale; oppure

e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato membro informa l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Dette informazioni possono essere omesse qualora la loro comunicazione rischi di compromettere una delle finalità di cui al primo comma, lettere da a) a e). Lo Stato membro informa l'interessato della possibilità di proporre un reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale.

Lo Stato membro fornisce i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione di non fornire le informazioni all'interessato. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo.

In tali casi, l'interessato deve poter esercitare i propri diritti anche tramite le autorità di controllo competenti.

Art. 39

Cooperazione volta a garantire i diritti relativi alla protezione dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 38.

2. In ciascuno Stato membro l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 fornisce, su richiesta, assistenza e consulenza agli interessati nell'esercizio del loro diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali che li riguardano ovvero di limitazione del trattamento di tali dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.

L'autorità di controllo dello Stato membro competente e l'autorità di controllo dello Stato membro al quale è stata presentata la richiesta cooperano per raggiungere gli obiettivi di cui al primo comma.

Art. 40

Mezzi di ricorso

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Fatti salvi gli articoli 77 e 79 del regolamento (UE) 2016/679, chiunque ha il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo alle autorità o agli organi giurisdizionali competenti dello Stato membro che abbia negato il diritto, sancito dall'articolo 38 e dall'articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, di accesso ai dati che lo riguardano ovvero il diritto di rettifica, di integrazione o di cancellazione degli stessi. Il diritto di intentare un'azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre allorché le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall'articolo 38, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.

2. L'assistenza dell'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 rimane disponibile durante l'intero procedimento.

Art. 41

Controllo da parte delle autorità di controllo

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Ciascuno Stato membro assicura che l'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 monitori autonomamente la legittimità del trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento da parte dello Stato membro interessato.

2. L'autorità di controllo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 monitora la legittimità del trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri a norma del capo III ter, nonché l'accesso a tali dati da parte degli Stati membri e la trasmissione degli stessi al VIS e dal VIS.

3. L'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 provvede affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. I risultati del controllo possono essere presi in considerazione nelle valutazioni effettuate nel quadro del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (1). L'autorità di controllo di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 pubblica ogni anno il numero delle richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati o di limitazione del loro trattamento, le conseguenti azioni intraprese e il numero delle rettifiche, integrazioni, cancellazioni e limitazioni del trattamento effettuate in seguito alle richieste degli interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di controllo dispongano delle risorse sufficienti per assolvere i compiti a esse affidati dal presente regolamento e possano avvalersi della consulenza di persone in possesso di adeguate conoscenze in materia di dati biometrici.

5. Gli Stati membri comunicano qualsiasi informazione richiesta dalle autorità di controllo e, in particolare, forniscono loro informazioni sulle attività svolte conformemente alle loro responsabilità previste dal presente regolamento. Gli Stati membri permettono all'autorità di controllo di accedere alle loro registrazioni e consentono loro l'accesso in qualsiasi momento a tutti i loro locali utilizzati per il VIS.

(1)

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013).

Art. 42

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare le attività di trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA, di Europol e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previste dal presente regolamento e di assicurare che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2018/1725 o, per quanto riguarda Europol, del regolamento (UE) 2016/794.

2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA, conformemente ai pertinenti principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, a eu-LISA, alla Commissione e alle autorità di controllo nazionali. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione delle relazioni.

3. eu-LISA fornisce al garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, gli permette di consultare tutti i documenti e le registrazioni di cui agli articoli 22 octodecies, 34 e 45 quater, nonché di avere accesso, in qualsiasi momento, a tutti i suoi locali.

Art. 43

Cooperazione tra le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

1. Le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del VIS e dei sistemi nazionali.

2. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo si scambiano informazioni pertinenti, si assistono vicendevolmente nello svolgimento di controlli e ispezioni, esaminano ogni difficoltà relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento, valutano problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, elaborano proposte armonizzate per soluzioni congiunte a eventuali problemi e promuovono la sensibilizzazione sui diritti in materia di protezione dei dati, a seconda delle necessità.

3. Ai fini del paragrafo 2, le autorità di controllo e il garante europeo della protezione dei dati si riuniscono almeno due volte l'anno nell'ambito del comitato europeo per la protezione dei dati. Il garante europeo della protezione dei dati organizza, e sostiene costi, di tali riunioni. Nella prima riunione è adottato un regolamento interno. Ulteriori metodi di lavoro sono elaborati congiuntamente a seconda delle necessità.

4. Una relazione congiunta sulle attività svolte condotta a norma del presente articolo è trasmessa ogni due anni dal comitato europeo per la protezione dei dati al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e a eu-LISA. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dalla rispettiva autorità di controllo.

Art. 44

Protezione dei dati durante il periodo transitorio

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2022)

[Qualora durante il periodo transitorio deleghi le sue responsabilità a un altro organismo o ad altri organismi, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del presente regolamento, la Commissione provvede affinché il garante europeo della protezione dei dati abbia la facoltà e la possibilità di svolgere pienamente i suoi compiti, compreso lo svolgimento di controlli in loco, e di esercitare i poteri attribuitigli dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Attuazione da parte della Commissione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 2 agosto 2021 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, applicabile a decorrere dal 27 dicembre 2023)

1. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie per lo sviluppo del sistema centrale del VIS, delle NUI in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale del VIS e le NUI riguardanti:

a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema centrale del VIS, compresa la relativa rete di comunicazione;

b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati personali;

c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali;

d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le misure necessarie alla realizzazione tecnica delle funzionalità del sistema centrale del VIS, in particolare per quanto riguarda:

a) l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande conformemente all'articolo 8, agli articoli da 10 a 14, all'articolo 22 bis e agli articoli da 22 quater a 22 septies;

b) l'accesso ai dati conformemente all'articolo 15, agli articoli da 18 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 duodecies, agli articoli da 22 quindecies a 22 novodecies e agli articoli 45 sexies e 45 septies;

c) la rettifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati conformemente agli articoli 23, 24 e 25;

d) la conservazione delle registrazioni e il relativo accesso conformemente all'articolo 34;

e) il meccanismo di consultazione e le procedure di cui all'articolo 16;

f) l'accesso ai dati ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche conformemente all'articolo 45 bis;

g) la definizione dei requisiti relativi al formato dei dati personali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, e all'articolo 7 ter, paragrafo 6, da inserire nel modulo di domanda online, conformemente all'articolo 7 ter, nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la completezza della domanda e la coerenza di tali dati;

h) la definizione dei requisiti tecnici relativi al formato dei documenti giustificativi, dell'assicurazione sanitaria di viaggio e della copia del documento di viaggio in formato digitale da presentare tramite la piattaforma EU VAP, conformemente agli articoli 7 quater e 7 quinquies;

i) la definizione dei requisiti del servizio di account sicuro, compresi le modalità di accesso e autenticazione, il periodo di conservazione dei dati ivi memorizzati e delle domande incomplete o delle domande che non superano la verifica della competenza e della ricevibilità, conformemente all'articolo 7 ter;

j) la definizione dei requisiti relativi allo strumento di pagamento, comprese le procedure di rimborso dei richiedenti, conformemente all'articolo 7 sexies;

k) la definizione dei requisiti relativi allo strumento per gli appuntamenti di cui all'articolo 7 sexies, paragrafo 2, compresa la procedura di conferma degli appuntamenti, e al collegamento a strumenti per gli appuntamenti preesistenti o alle informazioni sulla possibilità di presentarsi senza prenotazione, che devono essere configurati dai consolati o dai fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 sexies, nonché le specifiche tecniche per garantire che il familiare di un cittadino dell'Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che goda di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra, o di un cittadino del Regno Unito beneficiario dell'accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell'accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto possa beneficiare di una procedura accelerata;

l) la definizione del metodo di autenticazione per i membri del personale del fornitore esterno di servizi che usano il portale per i fornitori esterni di servizi, conformemente all'articolo 7 septies;

m) la definizione delle specifiche tecniche delle notifiche, compresi i dettagli relativi al loro formato e alle versioni stampabili, conformemente all'articolo 7 octies;

n) la definizione delle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili al servizio web, conformemente all'articolo 7 nonies, compreso l'identificativo univoco per il richiedente;

o) la definizione di piani d'emergenza tipo relativi alle procedure sostitutive per i casi di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne di cui all'articolo 18 sexies, paragrafi 1 e 2, comprese le procedure che devono essere seguite dalle autorità di frontiera, conformemente all'articolo 18 sexies;

p) la definizione delle specifiche tecniche e delle funzionalità del chatbot ospitato dalla piattaforma EU VAP conformemente all'articolo 7 bis, paragrafo 6;

q) la definizione delle responsabilità e delle relazioni tra gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP;

r) la definizione del rapporto tra i contitolari del trattamento e il responsabile del trattamento e le responsabilità di quest'ultimo.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche per la qualità, la risoluzione e l'uso delle impronte digitali e dell'immagine del volto ai fini delle verifiche biometriche e dell'identificazione nel VIS.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Art. 45

Uso dei dati del VIS per l'elaborazione di relazioni e statistiche

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di eu-LISA, dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, compresa l'unità centrale ETIAS conformemente all'articolo 9 undecies, è abilitato a consultare nel VIS i seguenti dati, unicamente per elaborare relazioni e statistiche e senza che sia possibile l'identificazione individuale e in conformità delle misure di salvaguardia relative alla non discriminazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

a) informazioni sullo status;

b) autorità alla quale la domanda è stata presentata e relativa sede;

c) sesso, età e cittadinanza o cittadinanze del richiedente;

d) paese e città di residenza del richiedente, solo per i visti;

e) attuale occupazione (gruppo di posizioni lavorative) del richiedente, solo per i visti;

f) gli Stati membri di primo ingresso e di destinazione, solo per i visti;

g) luogo e data di presentazione della domanda e della decisione concernente la domanda (rilasciata, ritirata, rifiutata, annullata, revocata, rinnovata o prorogata);

h) tipo di documento richiesto o rilasciato, ossia visto di transito aeroportuale, visto uniforme o visto con validità territoriale limitata, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno;

i) tipo di documento di viaggio e paese che lo ha rilasciato, solo per i visti;

j) decisione concernente la domanda e, in caso di rifiuto, ritiro, annullamento o revoca, motivi addotti per tale decisione;

k) riscontri positivi risultanti da interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol o delle banche dati Interpol conformemente all'articolo 9 bis o 22 ter, differenziati per sistema o banca dati, o riscontri positivi rispetto a indicatori di rischio specifici conformemente all'articolo 9 undecies, e riscontri positivi ove, dopo verifica manuale a norma dell'articolo 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies o 22 ter, sia stata confermata la corrispondenza dei dati personali del richiedente con i dati presenti in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati;

l) decisioni di rifiuto di un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno correlati a un riscontro positivo verificato manualmente e confermato in uno dei sistemi di informazione o delle banche dati interrogati o a un riscontro positivo rispetto a indicatori di rischio specifici;

m) autorità competente che ha deciso in merito alla domanda e relativa sede nonché data della decisione, solo per i visti;

n) casi in cui lo stesso richiedente ha chiesto un visto a più di un'autorità competente per i visti, con indicazione di tali autorità e relative sedi nonché delle date delle decisioni;

o) scopi principali del viaggio, solo per i visti;

p) domande di visto trattate in rappresentanza a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 810/2009;

q) dati inseriti riguardo ai documenti ritirati, annullati, revocati, rinnovati o prorogati, a seconda dei casi;

r) data di scadenza del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno;

s) numero di persone esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 810/2009;

t) casi in cui i dati di cui all'articolo 9, punto 6, non hanno potuto essere forniti conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;

u) casi in cui, per motivi giuridici, la presentazione dei dati di cui all'articolo 9, punto 6, non era obbligatoria conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;

v) casi in cui è stato rifiutato il visto a una persona impossibilitata a fornire i dati di cui all'articolo 9, punto 6, conformemente all'articolo 8, paragrafo 5;

w) collegamenti con il precedente fascicolo dello stesso richiedente e collegamenti con i fascicoli delle persone che viaggiano insieme, solo per i visti.

Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è abilitato a consultare nel VIS i dati di cui al primo comma del presente paragrafo ai fini dell'esecuzione delle analisi del rischio e delle valutazioni delle vulnerabilità di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) 2019/1896.

2. Ai fini del paragrafo 1, eu-LISA conserva i dati di cui a tale paragrafo nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, di tale regolamento, i dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche permettono alle autorità elencate al paragrafo 1 del presente articolo di ottenere relazioni e dati statistici personalizzabili al fine di sostenere l'applicazione degli indicatori di rischio specifici di cui all'articolo 9 undecies del presente regolamento, migliorare la valutazione del rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale e dell'alto rischio epidemico, migliorare l'efficienza delle verifiche di frontiera e assistere le autorità competenti per i visti nel trattamento delle domande di visto.

3. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare il funzionamento del VIS di cui all'articolo 50, paragrafo 1, comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

4. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti che indichino in particolare, per ciascuna località in cui è stata presentata una domanda e per ciascuno Stato membro:

a) il numero dei visti A di transito aeroportuale richiesti; il numero dei visti A rilasciati, divisi per singolo transito aeroportuale e transito aeroportuale multiplo; il numero dei visti A rifiutati;

b) il numero dei visti C per soggiorni di breve durata richiesti (e divisi per scopo principale del viaggio); il numero dei visti C rilasciati, divisi per un ingresso, due ingressi o ingressi multipli e questi ultimi divisi per la durata di validità (sei mesi o inferiore, un anno, due anni, tre anni, quattro anni, cinque anni); il numero dei visti con validità territoriale limitata (VTL) rilasciati; il numero dei visti C rifiutati.

Le statistiche quotidiane sono conservate nell'archivio centrale di relazioni e statistiche in conformità dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.

5. Ogni trimestre eu-LISA compila statistiche basate sui dati del VIS sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno che indichino in particolare, per ciascuna località:

a) il totale dei visti per soggiorni di lunga durata richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e prorogati;

b) il totale dei permessi di soggiorno richiesti, rilasciati, rifiutati, ritirati, revocati, annullati e rinnovati.

6. Alla fine di ogni anno i dati statistici sono raccolti in una relazione annuale per l'anno in questione. Le statistiche presentano dati disaggregati per località e Stato membro. La relazione è pubblicata e trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità di controllo.

7. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione della politica comune dei visti o della politica in materia di migrazione e asilo, compresi aspetti in applicazione del regolamento (UE) n. 1053/2013.

Art. 45

Comunicazioni

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità considerata titolare del trattamento di cui all'articolo 29, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, che hanno accesso al VIS ai fini dell'inserimento, della modifica, della cancellazione o della consultazione dei dati nel VIS e l'autorità designata per il VIS di cui all'articolo 9 quinquies, paragrafo 1, e all'articolo 22 ter, paragrafo 14.

Tre mesi dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), eu-LISA pubblica un elenco consolidato di tali autorità nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA senza indugio ogni modifica relativa alle autorità comunicate. In caso di tali modifiche, eu-LISA pubblica una volta all'anno un elenco consolidato aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. eu-LISA mantiene una versione continuamente aggiornata dell'elenco consolidato nel suo sito web pubblico che contiene tali informazioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e a eu-LISA le loro autorità designate e i loro punti di accesso centrale di cui all'articolo 22 terdecies e comunicano senza indugio ogni relativa modifica.

4. La Commissione pubblica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se sono modificate, la Commissione pubblica una volta all'anno una versione consolidata aggiornata di tali informazioni. La Commissione mantiene continuamente aggiornato il sito web pubblico che contiene tali informazioni.

(1)

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021).

Art. 45

Accesso ai dati per verifica da parte dei vettori

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Al fine di adempiere al loro obbligo ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di Schengen, i vettori aerei, marittimi e internazionali stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman interrogano il VIS per verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto o per cui è previsto l'obbligo di visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno siano in possesso, a seconda dei casi, di un visto per soggiorno di breve durata, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno valido.

2. L'accesso sicuro al portale per i vettori di cui all'articolo 2 bis, lettera h, con la possibilità di usare soluzioni tecniche mobili, permette ai vettori di procedere all'interrogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che un passeggero salga a bordo.

A tal fine, per quanto riguarda i visti, il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 9, punto 4, lettere a), b) e c), e, per quanto riguarda i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno, il vettore fornisce i dati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), contenuti nel documento di viaggio. Il vettore indica inoltre lo Stato membro di ingresso o, nel caso di un transito aeroportuale, lo Stato membro di transito.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, nel caso di un transito aeroportuale, il vettore non è tenuto a interrogare il VIS salvo se per il cittadino di paese terzo è previsto l'obbligo di visto di transito aeroportuale a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 810/2009.

3. Il VIS fornisce ai vettori una risposta "OK/NOT OK", indicando se la persona è in possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido, a seconda dei casi.

Qualora sia stato rilasciato un visto per soggiorno di breve durata con validità territoriale limitata a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 810/2009, la risposta fornita dal VIS tiene conto dello Stato membro o degli Stati membri per cui il visto è valido, nonché dello Stato membro di ingresso indicato dal vettore.

I vettori possono conservare le informazioni trasmesse e la risposta ricevuta in conformità del diritto applicabile. La risposta "OK/NOT OK" non deve essere considerata un provvedimento di autorizzazione d'ingresso o di respingimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/399.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori nonché la protezione dei dati e le norme di sicurezza applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

4. Qualora sia negato l'imbarco a cittadini di paesi terzi a seguito di una consultazione del VIS, i vettori li informano che il rifiuto è dovuto a informazioni conservate nel VIS e forniscono loro informazioni sui loro diritti in materia di accesso ai dati personali registrati nel VIS e di rettifica o cancellazione degli stessi.

5. E' definito un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori, che consente a membri debitamente autorizzati del personale dei vettori di accedere al portale per i vettori ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il metodo di autenticazione dei vettori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

6. Il portale per i vettori fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata quotidianamente mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo necessario di dati conservati nel VIS. eu-LISA è responsabile della sicurezza del portale per i vettori, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per i vettori stradali che effettuano trasporti di gruppo con autopullman, la verifica ai sensi di tale paragrafo è facoltativa per i primi 18 mesi successivi alla data di entrata in funzione del VIS a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.

8. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1 o al fine di risolvere eventuali controversie derivanti dalla sua applicazione, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai vettori nel portale per i vettori. Tali registrazioni riportano la data e l'ora di ciascuna operazione, i dati utilizzati per la consultazione, i dati trasmessi dal portale per i vettori e il nome del vettore in questione.

eu-LISA conserva le registrazioni per un periodo di due anni. Eu-LISA garantisce che le registrazioni siano protette con misure adeguate dall'accesso non autorizzato.

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 45

Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del VIS, i vettori sono esentati dall'obbligo di verificare il possesso di visto, visto per soggiorno di lunga durata o permesso di soggiorno valido dal portale per i vettori. Se a rilevare un tale guasto è eu-LISA, l'unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell'avvenuta riparazione del guasto. Se a rilevare un tale guasto sono i vettori, questi possono informarne l'unità centrale ETIAS. L'unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.

2. Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del VIS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all'interrogazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 1, per un lungo periodo, il vettore ne informa l'unità centrale ETIAS. L'unità centrale ETIAS informa senza indugio gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.

3. La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati. Tale atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 45

Accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2023)

1. Per svolgere i compiti ed esercitare le competenze di cui all'articolo 82, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea e di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati del VIS e di consultarli.

2. Per garantire l'accesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera designa quale punto di accesso centrale un'unità specializzata composta di funzionari della guardia di frontiera e costiera europea debitamente autorizzati. Il punto di accesso centrale verifica che siano soddisfatte le condizioni per la richiesta di accesso al VIS di cui all'articolo 45 septies.

(1)

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019).

Art. 45

Condizioni e procedure di accesso ai dati del VIS da parte delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 3 agosto 2023)

1. In vista dell'accesso di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1, una squadra della guardia di frontiera e costiera europea può presentare al punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 2 del medesimo articolo una richiesta per la consultazione di tutti i dati del VIS o di una serie specifica di dati del VIS. La richiesta deve rimandare al piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera o i rimpatri dello Stato membro in questione su cui si fonda. Quando riceve una richiesta di accesso, il punto di accesso centrale della guardia di frontiera e costiera europea verifica se siano soddisfatte le condizioni di accesso di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se sono soddisfatte tutte le condizioni di accesso, il personale debitamente autorizzato del punto di accesso centrale tratta la richiesta. I dati del VIS consultati sono trasmessi alla squadra in modo da non compromettere la sicurezza dei dati.

2. L'accesso al VIS è subordinato alle seguenti condizioni:

a) lo Stato membro ospitante autorizza i membri della squadra della guardia di frontiera e costiera europea a consultare il VIS al fine di conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri; e

b) la consultazione del VIS è necessaria per lo svolgimento dei compiti specifici affidati alla squadra dallo Stato membro ospitante.

3. In conformità dell'articolo 82, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio intervengono esclusivamente in risposta a informazioni ottenute dal VIS sotto il controllo e di norma in presenza di guardie di frontiera o di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea ad agire per suo conto.

4. In caso di dubbio o qualora la verifica dell'identità del titolare del visto, del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno non dia esito, il membro della squadra della guardia di frontiera e costiera europea indirizza la persona verso una guardia di frontiera dello Stato membro ospitante.

5. La consultazione dei dati del VIS da parte dei membri delle squadre è subordinata a quanto segue:

a) nello svolgere i compiti connessi alle verifiche di frontiera a norma del regolamento (UE) 2016/399, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica ai valichi di frontiera esterni conformemente all'articolo 18 o all'articolo 22 octies del presente regolamento, rispettivamente;

b) nel verificare se sussistono le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di verifica dei cittadini di paesi terzi all'interno del territorio conformemente all'articolo 19 o 22 nonies, rispettivamente;

c) nell'identificare le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, i membri delle squadre hanno accesso ai dati del VIS a fini di identificazione conformemente agli articoli 20 e 22 decies.

6. Lo Stato membro ospitante è informato degli eventuali dati registrati nel VIS emersi a seguito dell'accesso e delle consultazioni ai sensi del paragrafo 5.

7. eu-LISA conserva, conformemente all'articolo 34, tutte le registrazioni delle operazioni di trattamento dei dati eseguite nell'ambito del VIS da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale coinvolto nei compiti attinenti al rimpatrio.

8. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dalle squadre dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata conformemente all'articolo 34 ed è registrato ogni uso dei dati cui hanno avuto accesso le squadre della richiamata Agenzia.

9. Ai fini dell'articolo 45 sexies e del presente articolo, nessuna parte del VIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e non è trasferito a tale sistema nessun dato contenuto nel VIS cui ha accesso tale Agenzia. Non può essere scaricata nessuna parte del VIS. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento né duplicazione di dati del VIS.

10. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati di cui all'articolo 32.

Art. 46

Integrazione delle funzionalità tecniche della rete di consultazione Schengen

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[Il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 16 sostituisce la rete di consultazione Schengen a decorrere dalla data stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3, una volta che tutti gli Stati membri che usano la rete di consultazione Schengen alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano comunicato le disposizioni tecniche e giuridiche relative all'uso del VIS ai fini della consultazione tra autorità centrali competenti per i visti in merito a domande di visto conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Schengen.]

Art. 47

Inizio della trasmissione

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per trasmettere i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al VIS centrale attraverso l'interfaccia nazionale.]

Art. 48

Inizio delle attività

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

[1. La Commissione determina la data a partire dalla quale il VIS entra in funzione una volta che:

a) siano state prese le misure di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

b) la Commissione abbia dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del VIS, che deve essere effettuato dalla Commissione insieme agli Stati membri;

c) in seguito alla convalida delle disposizioni tecniche, gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella prima regione determinata conformemente al paragrafo 4, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo dell'esito del collaudo effettuato in base al paragrafo 1, lettera b).

3. In ogni altra regione, la Commissione stabilisce la data a decorrere dalla quale la trasmissione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, diventa obbligatoria, una volta che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, riguardanti tutte le domande nella regione interessata, ivi comprese le disposizioni per la raccolta e/o la trasmissione dei dati per conto di un altro Stato membro. Prima di tale data, ciascuno Stato membro può iniziare le attività in queste regioni, non appena abbia comunicato alla Commissione di aver adottato le necessarie disposizioni tecniche e giuridiche per raccogliere e trasmettere al VIS almeno i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

4. Le regioni di cui ai paragrafi 1 e 3 sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 3. I criteri per determinare tali regioni sono il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località di tali regioni.

5. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le date di inizio delle attività in ciascuna regione.

6. Nessuno Stato membro può consultare i dati trasmessi da altri Stati membri al VIS prima che esso stesso, o un altro Stato membro che lo rappresenta, abbia iniziato a inserire i dati conformemente ai paragrafi 1 e 3.]

Art. 48

Esercizio della delega

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 2 agosto 2021 e integrato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, applicabile a decorrere dal 27 dicembre 2023)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 2 agosto 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 9, all'articolo 9 nonies, paragrafo 2, all'articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all'articolo 22 ter, paragrafo 18, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 49

Procedura di comitato

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134, applicabile a decorrere dal 2 agosto 2021)

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 49

Gruppo consultivo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134)

eu-LISA istituisce un gruppo consultivo per fornire consulenza tecnica relativa al VIS, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Art. 50

Monitoraggio e valutazione

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1134 e integrato e modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2023/2667, con l'applicabilità di cui all'art. 8 del medesimo Reg. (UE) 2023/2667)

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite le procedure volte a monitorare il funzionamento del VIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.

2. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ha accesso alle informazioni necessarie riguardanti le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel VIS.

3. Ogni due anni eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del VIS, compresi la sua sicurezza e i suoi costi. Una volta la tecnologia in uso, la relazione contiene altresì una valutazione del ricorso alle immagini del volto per accertare l'identità delle persone, compresa una valutazione delle eventuali difficoltà incontrate.

3 bis. Dopo la data di entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), la relazione sul funzionamento tecnico del VIS di cui al paragrafo 3 del presente articolo comprende anche il funzionamento tecnico della piattaforma EU VAP.

4. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:

a) lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave;

b) i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

c) il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni;

d) il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d'urgenza di cui all'articolo 22 quindecies, paragrafo 2, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori;

e) il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un'identificazione.

Le relazioni annuali degli Stati membri e di Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per agevolare la raccolta di tali dati a norma del capo III ter ai fini dell'elaborazione delle statistiche di cui al presente paragrafo. a Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 49, paragrafo 2. (1)

5. Tre anni dopo la data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione globale del VIS. La valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati e ai costi sostenuti, determina se i principi di base permangono validi, esamina l'impatto sui diritti fondamentali e valuta l'applicazione del presente regolamento con riguardo al VIS, la sicurezza del VIS, il ricorso fatto alle disposizioni di cui all'articolo 31 e le eventuali implicazioni per le future operazioni. Essa comprende inoltre un'analisi dettagliata dei dati forniti nelle relazioni annuali previste al paragrafo 4 del presente articolo, al fine di valutare l'efficacia dell'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto, nonché una valutazione volta a stabilire se l'interrogazione di ECRIS-TCN da parte del VIS abbia contribuito a sostenere l'obiettivo di valutare se il richiedente rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5 e 8.

7. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare le valutazioni globali di cui ai paragrafi 5 e 8.

8. Tre anni dopo l'entrata in funzione della piattaforma EU VAP di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera f bis), del presente regolamento, la Commissione ne valuta il funzionamento. Tale valutazione include un esame dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi, nonché dell'attuazione del regolamento (CE) n. 810/2009 e del presente regolamento.

La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base della valutazione la Commissione presenta, se necessario, opportune proposte legislative.

(1)

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/1134, la modifica di cui al comma annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2021/1134, si applica a decorrere dal 2 agosto 2021.

Art. 51

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 48, paragrafo 1.

3. Gli articoli 26, 27, 32, 45, 48, paragrafi 1, 2 e 4, e l'articolo 49 si applicano a decorrere dal 2 settembre 2008.

4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 26, paragrafo 4, i riferimenti, nel presente regolamento, all'Autorità di gestione si intendono fatti alla Commissione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 9 luglio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

ALLEGATO I (1)

Elenco delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 31, paragrafo 2

1. Organizzazioni delle Nazioni Unite (come l'UNHCR);

2. Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM);

3. Comitato Internazionale della Croce Rossa.

(1)

Allegato numerato dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152.

ALLEGATO II

(introdotto dall'art. 2 del Reg. (UE) 2021/1152)

Tabella delle corrispondenze

Dati di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS Dati corrispondenti del VIS di cui all'articolo 9, punto 4, del presente regolamento con i quali sono comparati i dati contenuti nell'ETIAS
cognome cognome
cognome alla nascita cognome alla nascita (precedente/i cognome/i);
nome o nomi nome/i
data di nascita data di nascita
luogo di nascita luogo di nascita
paese di nascita paese di nascita
sesso sesso
attuale cittadinanza cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita
altre cittadinanze eventuali cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita
tipo di documento di viaggio tipo di documento di viaggio
numero di documento di viaggio numero di documento di viaggio
paese di rilascio del documento di viaggio paese che ha rilasciato il documento di viaggio.

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