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REGOLAMENTO (UE) 2024/1356 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 14 maggio 2024

G.U.U.E. 22 maggio 2024, Serie L

Regolamento che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 giugno 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 25

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

1) Lo spazio Schengen è stato creato per realizzare uno spazio senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Il buon funzionamento di tale spazio si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e su una gestione efficiente della frontiera esterna.

2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nonostante le misure di sorveglianza di frontiera che sono applicate, gli Stati membri potrebbero trovarsi ad affrontare attraversamenti non autorizzati da parte di cittadini di paesi terzi che evitano le verifiche di frontiera. Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi vengono rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne, sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e fanno domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a tali situazioni. E' essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente alle procedure adeguate che, a seconda delle circostanze, potrebbero essere la procedura di protezione internazionale o procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Gli accertamenti di tali cittadini di paesi terzi dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna o compensare la mancata effettuazione di tali verifiche all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna.

3) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo alle frontiere interne. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla riduzione della migrazione irregolare, alla lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Nell'effettuare il controllo di frontiera, gli Stati membri devono agire nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinenti, ivi compresa la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, degli obblighi connessi alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali. Per questo, le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione che permette agli Stati membri di rispondere alla sfida posta dagli arrivi misti di migranti irregolari e persone che necessitano di protezione internazionale.

4) Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi attraversino le frontiere senza autorizzazione a norma di tale regolamento o eludano le verifiche di frontiera. A norma delle disposizioni sull'attività di sorveglianza di frontiera del regolamento (UE) 2016/399 sulla sorveglianza di frontiera, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. A norma del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera è effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

5) Le guardie di frontiera si trovano spesso di fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati rintracciati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera devono inoltre misurarsi con flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente difficile e importante garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare la procedura adeguata quanto più velocemente possibile.

6) Nello specifico gli accertamenti dei cittadini di paesi terzi dovrebbero contribuire a far sì che questi siano indirizzati quanto prima possibile verso le procedure adeguate e che tali procedure proseguano senza interruzioni o ritardi. Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare tale domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.

7) E' opportuno che gli accertamenti dei cittadini di paesi terzi, che presentano domanda di protezione internazionale, siano seguiti da un esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire la raccolta e la condivisione con le autorità preposte a tale esame di tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda senza pregiudicare il tipo di procedura, accelerando così l'esame. Gli accertamenti dovrebbero altresì contribuire a individuare le persone vulnerabili, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

8) E' opportuno che gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del presente regolamento facciano salvo il regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

9) E' opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto o meno domanda di protezione internazionale, rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) per motivi diversi dall'età, nonché ai cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399. Per tali cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, l'applicazione del presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale in materia di operazioni di ricerca e soccorso. E' opportuno che il presente regolamento si applichi anche alle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso o qualora cittadini di paesi terzi, dopo essere stati autorizzati a entrare a norma del regolamento (UE) 2016/399 per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali, fanno domanda di protezione internazionale.

10) E' opportuno che gli accertamenti siano effettuati in un luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del territorio, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, garantendo che gli accertamenti possano essere effettuati senza indugio. Gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, che vi sono entrati in modo non autorizzato attraverso una frontiera esterna e che non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro dovrebbero essere effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio.

11) Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi dovrebbero rimanere a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti. E' opportuno che gli Stati membri stabiliscano nel loro diritto nazionale disposizioni volte a garantire la presenza dei cittadini di paesi terzi interessati durante gli accertamenti, al fine di impedirne la fuga. Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta agli accertamenti, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive. Il trattenimento dovrebbe essere applicato solo come misura di ultima istanza conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dovrebbe essere soggetto a un ricorso effettivo, in linea con il diritto nazionale, dell'Unione e internazionale. Durante gli accertamenti dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per i richiedenti protezione internazionale, e le pertinenti norme sul trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE, per i cittadini di paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale.

12) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che è oggetto di tali accertamenti soddisfa le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui al regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interrompere tali accertamenti e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui a tale regolamento.

13) Vista la finalità delle deroghe alle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi istituite dal regolamento (UE) 2016/399, le persone il cui ingresso è stato autorizzato da uno Stato membro in conformità di tali deroghe con decisione individuale in applicazione di tale regolamento non dovrebbero essere sottoposte agli accertamenti anche se non soddisfano tutte le condizioni d'ingresso, a meno che non facciano domanda di protezione internazionale.

14) E' opportuno che tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a individuarne o ad accertarne l'identità e accertarsi che non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e dei controlli di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione delle verifiche.

15) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. E' opportuno che le informazioni pertinenti ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Se necessario, i controlli istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere continuati dalle autorità competenti interessate nell'ambito della procedura successiva. E' opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. E' opportuno che le disposizioni sulla registrazione delle domande di protezione internazionale del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che chi fa domanda di protezione internazionale al momento del rintraccio o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale cui si applicano il regolamento (UE) 2024/1348 e la direttiva (UE) 2024/1346.

16) Le persone richiedenti protezione internazionale e alle quali gli Stati membri non possono applicare o non possono più applicare una procedura di asilo alla frontiera a norma della disposizione sulle eccezioni alla procedura di asilo alla frontiera del regolamento (UE) n. 2024/1348 dovrebbero di norma essere autorizzate a entrare nel territorio.

17) Agli accertamenti potrebbe inoltre seguire la ricollocazione nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) 2024/1351 o di un altro meccanismo di solidarietà esistente.

18) Conformemente alla presunzione in ordine alle condizioni relative alla durata del soggiorno di cui al regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (EES), che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nell'EES, tale presunzione diventerà più attendibile. E' pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. Il cittadino di paese terzo non dovrebbe essere sottoposto più volte agli accertamenti.

19) Gli Stati membri dovrebbero poter astenersi dallo svolgere gli accertamenti nel territorio se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di un quadro di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito dovrebbe procedere senza ritardo agli accertamenti.

20) Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale relative all'identificazione di cittadini di paesi terzi sospettati di soggiornare irregolarmente in uno Stato membro qualora tale identificazione avvenga al fine di reperire, entro un termine breve ma ragionevole, le informazioni che consentano di accertare l'irregolarità o la regolarità del soggiorno.

21) Fatte salve le norme in materia di controllo di frontiera applicabili alle frontiere interne degli Stati membri per le quali non è ancora stata presa una decisione relativa all'eliminazione di tali controlli, gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato di tali frontiere interne dove i controlli non sono ancora stati eliminati dovrebbero seguire le norme stabilite dal presente regolamento in materia di accertamenti all'interno del territorio e non le norme stabilite in materia di accertamenti alla frontiera esterna.

22) E' opportuno che gli accertamenti al confine esterno siano completati il prima possibile e che non durino più di sette giorni. E' opportuno che gli accertamenti nel territorio siano completati il prima possibile e che non durino più di tre giorni. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di completare gli accertamenti al confine esterno e nel territorio in periodi più brevi, a condizione che siano effettuate le verifiche di cui al presente regolamento.

23) Gli accertamenti fanno parte della gestione europea integrata delle frontiere. Lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) quale parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, può in particolare essere mobilitato per sostenere le azioni degli Stati membri che rientrano nel presente regolamento, in linea con le norme che disciplinano l'uso di tale Strumento e fatte salve altre priorità da esso sostenute.

24) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare un quadro più solido di stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui alla disposizione sull'esecuzione del controllo del regolamento (UE) 2016/399, le autorità responsabili delle procedure di asilo e dell'accoglienza dei richiedenti, le autorità responsabili della protezione della salute pubblica e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. E' opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera») e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo istituita dal regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) («Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»), nei limiti dei loro mandati. E' opportuno che gli Stati membri coinvolgano le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

25) Durante l'accertamento, l'interesse superiore del minore dovrebbe sempre essere considerato preminente, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). E' opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti, laddove necessario, le autorità per la tutela dei minori affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante gli accertamenti. E' opportuno designare un rappresentante che rappresenti e assista i minori non accompagnati durante gli accertamenti oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante dovrebbe coincidere, se del caso, con il rappresentante da nominare conformemente alle norme sui minori non accompagnati della direttiva (UE) 2024/1346. La persona formata dovrebbe essere la persona designata a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma di tale direttiva, laddove tale persona sia stata designata.

26) E' opportuno che, nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

27) Per garantire il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, ivi compresa la Carta, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro preveda un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per salvaguardarne l'indipendenza, quali il rispetto dei principi di Parigi, adottati il 20 dicembre 1993 dalla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dei principi di Venezia, adottati dalla Commissione di Venezia nella 118a sessione plenaria del 15-16 marzo 2019, della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 dicembre 2020 sul ruolo del mediatore e delle istituzioni di mediazione nella promozione e tutela dei diritti umani, del buon governo e dello Stato di diritto, e del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, adottato il 18 dicembre 2002 dalla 57o sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/57/199 («OPCAT»). A tal fine gli Stati membri dovrebbero ricorrere a meccanismi nazionali di monitoraggio dei diritti fondamentali già esistenti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. E' opportuno che il meccanismo di monitoraggio previsto da ogni Stato membro si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme dell'Unione e nazionali che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento. E' opportuno che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (15) («Agenzia per i diritti fondamentali») elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente dei meccanismi di monitoraggio.Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza all'Agenzia per i diritti fondamentali per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal loro meccanismo nazionale e le misure di formazione del caso. Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio. E' opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera previsto dal regolamento (UE) 2019/1896, il meccanismo di monitoraggio per il controllo dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo di cui al regolamento (UE) 2021/2303, il meccanismo di valutazione e di monitoraggio istituito dal regolamento (UE) 2022/922 (16) e il monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo nazionali o internazionali esistenti. E' opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

28) Gli Stati membri dovrebbero dotare il meccanismo di monitoraggio indipendente di mezzi finanziari adeguati.

29) La semplice esistenza di mezzi di ricorso giurisdizionale in casi specifici o di sistemi nazionali che vigilano sull'efficienza degli accertamenti non è sufficiente a soddisfare i requisiti riguardanti il monitoraggio dei diritti fondamentali di cui al presente regolamento.

30) E' opportuno che le autorità compilino un modulo consuntivo. E' opportuno che il modulo sia trasmesso con qualsiasi mezzo adeguato, strumenti digitali compresi, alle autorità che registrano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per le procedure di rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona.

31) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le azioni intraprese in conformità del diritto nazionale al fine di stabilire l'identità della persona interessata o di valutare eventuali minacce alla sicurezza interna.

32) Le informazioni contenute nel modulo consuntivo dovrebbero essere registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio. La persona sottoposta agli accertamenti deve avere la possibilità di indicare alle autorità preposte agli accertamenti che le informazioni contenute nel modulo non sono corrette. Qualsiasi indicazione di questo tipo deve essere registrata nel modulo consuntivo senza ritardare il completamento dello stesso.

33) Le informazioni contenute nel modulo consuntivo dovrebbero essere messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico, ad eccezione delle informazioni relative alla consultazione delle banche dati pertinenti per i controlli di sicurezza. Nel caso dei minori, le informazioni contenute nel modulo consuntivo dovrebbero essere consegnate all'adulto o agli adulti responsabili del minore. Nel caso di minori non accompagnati, le informazioni contenute nel modulo consuntivo dovrebbero essere fornite al rappresentante del minore o alla persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore.

34) Il trattamento dei dati durante la procedura di accertamento dovrebbe sempre essere effettuato in conformità del diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

35) E' opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac, istituito dal regolamento (UE) 2024/1358 («Eurodac») i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui alle disposizioni sul rilevamento e trasmissione di dati biometrici dei richiedenti protezione internazionale, di cittadini di paesi terzi o apolidi rintracciati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, di cittadini di paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro, e di cittadini di paesi terzi o apolidi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso di tale regolamento, entro i termini previsti da tale regolamento.

36) I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti dovrebbero essere oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute da parte di personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di ogni singolo cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato dovrebbe poter decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. Tale controllo preliminare dello stato di salute dovrebbe essere effettuato da personale medico qualificato appartenente a una delle seguenti categorie della classificazione ISCO-08 della classificazione internazionale standard delle professioni sotto la responsabilità dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 221 medici, 2221 infermieri professionisti, o 2240 operatori paramedici.

37) E' opportuno effettuare un controllo preliminare delle vulnerabilità al fine di individuare le persone che presentano elementi indicanti che sono vulnerabili, vittime di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o apolidi oppure che potrebbero avere esigenze di accoglienza o procedurali particolari rispettivamente ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346 e del regolamento (UE) 2024/1348. Ciò non dovrebbe pregiudicare un'ulteriore valutazione in procedure successive dopo il completamento degli accertamenti. Il controllo delle vulnerabilità dovrebbe essere effettuato da personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine.

38) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. E' opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali immediatamente identificabili, le persone che hanno evidentemente subito traumi psicologici o fisici e i minori non accompagnati. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. E' opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti riferiscano in merito a eventuali situazioni di vulnerabilità riscontrate o loro segnalate, rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da ogni discriminazione.

39) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere con sé i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che una procedura di identificazione o di verifica sia effettuata come parte degli accertamenti.

40) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 (18) e (UE) 2019/818 (19) del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema EES, nel sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE del Consiglio (20) (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità.A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione o una verifica dell'identità attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.

41) Per stabilire l'identità o verificare l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati fallisce o non fornisce riscontro positivo, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili o con i dati o le informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE in cui tali dati sono contenuti.

42) Poiché i regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 limitano l'uso del CIR a fini di identificazione ai casi in cui ciò agevola e aiuta la corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN nel contesto dei controlli di polizia nel territorio degli Stati membri, tali regolamenti devono essere modificati per includere tra le finalità d'uso del CIR l'identificazione o la verifica dell'identità delle persone durante gli accertamenti. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/818 sia modificato con un regolamento diverso dal presente.

43) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. E' inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.

44) L'identificazione o la verifica dell'identità delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna o all'interno del territorio a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari. Il rilevamento dei dati biometrici a scopo sia dell'identificazione o della verifica dell'identità sia della registrazione, conformemente ai requisiti del regolamento (UE) 2024/1358, dovrebbe aver luogo una volta nell'ambito degli accertamenti.

45) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, che le permettono di definire la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati e di specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte a effettuare gli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol e l'unità nazionale Europol, rispettivamente, per determinare la minaccia per la sicurezza interna. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

46) E' opportuno che gli accertamenti verifichino anche se l'ingresso nell'Unione dei cittadini di paesi terzi interessati potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.

47) Poiché gli accertamenti riguardano cittadini di paesi terzi presenti alla frontiera esterna che non soddisfano le condizioni d'ingresso, i cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso senza soddisfare le condizioni per l'ingresso, e cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano almeno di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.

48) Per i cittadini di paesi terzi che, in virtù della loro nazionalità, sono esenti dall'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il regolamento (UE) 2018/1240 prevede l'obbligo di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi per recarsi nell'Unione per un soggiorno di breve durata. Prima che il richiedente riceva l'autorizzazione ai viaggi, i dati personali che ha presentato sono oggetto di controlli di sicurezza in varie banche dati dell'Unione vale a dire il VIS, il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 (25), (UE) 2018/1861 (26) e (UE) 2018/1862 (27) del Parlamento europeo e del Consiglio (SIS), l'EES, l'ETIAS, i dati Europol trattati ai fini dei controlli incrociati di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), l'ECRIS-TCN - nonché nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). In applicazione dei regolamenti (CE) n. 810/2009 (29) e (CE) n. 767/2008 (30) del Parlamento europeo e del Consiglio, prima del rilascio del visto i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 sono oggetto di controlli di sicurezza nelle stesse banche dati consultate per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto.

49) Per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto, di visto per soggiorno di lunga durata o di permesso di soggiorno, o domanda di autorizzazione ai viaggi nel ETIAS, vale a dire il VIS, l'EES, l'ETIAS, compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui al regolamento (UE) 2018/1240, il SIS, l'ECRIS-TCN per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati ai fini dei controlli incrociati di cui al regolamento (UE) 2016/794 e banche dati SLTD e TDAWN.

50) E' opportuno che la consultazione delle pertinenti banche dati a fini di sicurezza sia svolta in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera o nelle zone di transito, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati che non erano state consultate durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna, evitando così consultazioni ripetute.

51) Ove giustificato, gli accertamenti possono includere anche la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. E' opportuno che tutte le misure applicate nel contesto di un controllo di sicurezza siano proporzionate e rispettino la dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. E' opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.

52) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile per le autorità preposte agli accertamenti per verificare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso, che al momento tali regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento diverso dal presente regolamento.

53) E' opportuno avvalersi del portale di ricerca europeo istituito dal regolamento (UE) 2019/817 (ESP) per interrogare il CIR a fini di identificazione o di verifica dell'identità.

54) Dovrebbe essere possibile per le autorità preposte agli accertamenti utilizzare l'ESP per interrogare, a seconda dei casi, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'ECRIS-TCN, i dati Europol, SLTD e TDAWN ai fini dei controlli di sicurezza.

55) La consultazione delle banche dati dell'Unione a fini di identificazione o verifica dell'identità o di controlli di sicurezza può essere giustificata per l'attuazione efficace degli accertamenti e per conseguire lo stesso obiettivo per il quale ciascuna di queste banche dati è stata istituita, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione nel contesto della gestione europea integrata delle frontiere.

56) In caso di riscontro positivo a fini di identificazione o verifica dell'identità o di un controllo di sicurezza, l'autorità preposta agli accertamenti dovrebbe verificare che i dati registrati nei sistemi di informazione dell'UE o dati Europol corrispondano ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo.

57) Nel contesto di identificazione o verifica dell'identità o di un controllo di sicurezza, dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità preposte agli accertamenti verificare le banche dati nazionali pertinenti conformemente al diritto nazionale.

58) Ai fini del rispetto dell'obbligo di effettuare identificazioni o verifiche dell'identità e controlli di sicurezza durante gli accertamenti, gli Stati membri che non applicano ancora integralmente alcune disposizioni dell'acquis di Schengen e che pertanto non hanno accesso a tutti i sistemi di informazione dell'UE e a tutte le banche dati dell'Unione sono responsabili delle verifiche dell'identità e dei controlli di sicurezza attraverso l'effettuazione di ricerche solo nei sistemi e nelle banche dati dell'Unione cui hanno accesso.

59) Poiché gli obiettivi del presente regolamento - vale a dire rafforzare il controllo dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne e prevedere l'identificazione o la verifica dell'identità di tutti i cittadini di paesi terzi soggetti ad accertamenti nonché la consultazione delle pertinenti banche dati al fine di verificare se i cittadini di paesi terzi soggetti ad accertamenti possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna e contribuire al loro indirizzamento alle procedure adeguate - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

60) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

61) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (31); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

62) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (32).

63) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (33).

64) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (34).

65) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

66) Per quanto riguarda Cipro, il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio (35) stabilisce norme specifiche che si applicano alla linea che separa le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo da quelle sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo. A norma di tale regolamento, sebbene tale linea non costituisca una frontiera esterna, devono essere effettuati controlli su tutte le persone che attraversano la linea a un punto di attraversamento autorizzato o non autorizzato al fine di combattere l'immigrazione illegale di cittadini di paesi terzi e di individuare e prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza. Ne consegue che gli accertamenti al confine esterno possono applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi rintracciati in relazione a un attraversamento non autorizzato di tale linea e a quelli che hanno fatto domanda di protezione internazionale ai punti di attraversamento autorizzati.

67) Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein non sono vincolati dalla direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza. In tali Stati le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sono disciplinate dalle pertinenti legislazioni nazionali basate sull'applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967. Per quanto riguarda tali Stati, i riferimenti fatti nel presente regolamento a tale direttiva dovrebbero essere intesi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 155 del 30.4.2021.

(2)

GU C 175 del 7.5.2021.

(3)

Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2024.

(4)

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016).

(5)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).

(6)

Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1351/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici al fine dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).

(8)

Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L, 2024/1346, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1346/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).

(11)

Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021).

(12)

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019).

(13)

Regolamento (UE) 2021/2303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (GU L 468 del 30.12.2021).

(14)

Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011).

(15)

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007).

(16)

Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022).

(17)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(18)

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019).

(19)

Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019).

(20)

Decisione 2004/512/CE del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004).

(21)

Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018).

(22)

Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019).

(23)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(24)

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018).

(25)

Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018).

(26)

Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018).

(27)

Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018).

(28)

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016).

(29)

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).

(30)

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008).

(31)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).

(32)

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

(33)

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

(34)

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

(35)

Regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (GU L 161 del 30.4.2004).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce:

a) accertamenti alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti dei cittadini di paesi terzi che, senza soddisfare le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, hanno attraversato la frontiera esterna in modo non autorizzato, hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera o sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata, e

b) accertamenti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che tali cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti a controlli alle frontiere esterne, prima che siano indirizzati alla procedura adeguata.

Gli accertamenti mirano a rafforzare il controllo delle dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne, a identificare tutti i cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti e a verificare se non possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti comportano anche controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità volti a individuare le persone bisognose di assistenza sanitaria, nonché le persone che potrebbero rappresentare una minaccia per la salute pubblica e a individuare le persone vulnerabili. Tali controlli facilitano l'indirizzamento di tali persone verso la procedura adeguata.

Il presente regolamento prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio indipendente in ciascuno Stato membro volto a monitorare il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), durante gli accertamenti.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «minaccia per la salute pubblica»: una minaccia per la salute pubblica quale definita all'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2016/399;

2) «verifica»: la verifica quale definita all'articolo 4, punto 5), del regolamento (UE) 2019/817;

3) «identificazione»: l'identificazione quale definita all'articolo 4, punto 6), del regolamento (UE) 2019/817;

4) «cittadino di paese terzo»: un cittadino di paese terzo quale definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2016/399;

5) «apolide»: una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione;

6) «dati Europol»: i dati Europol quali definiti all'articolo 4, punto 16), del regolamento (UE) 2019/817;

7) «rappresentante»: una persona fisica o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica, nominata dalle autorità o dagli organismi competenti a rappresentare e assistere un minore non accompagnato nonché ad agire, se del caso, a suo nome;

8) «dati biometrici»: i dati biometrici quali definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2019/817;

9) «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni;

10) «autorità preposte agli accertamenti»: tutte le autorità competenti designate a norma del diritto nazionale per svolgere uno o più compiti previsti dal presente regolamento, ad eccezione dei controlli dello stato di salute di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

11) «minore non accompagnato»: il minore che giunge nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando tale minore non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio di uno Stato membro;

12) «trattenimento»: il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione;

13) «banche dati Interpol»: le banche dati Interpol quali definite all'articolo 4, punto 17), del regolamento (UE) 2019/817;

14) «operazioni di ricerca e soccorso»: le operazioni di ricerca e soccorso di cui alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo, Germania, il 27 aprile 1979.

Art. 3

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta, del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 integrata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.

Art. 4

Relazione con altri strumenti giuridici

1. Per i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti che hanno fatto domanda di protezione internazionale:

a) la registrazione della domanda di protezione internazionale fatta ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348 è determinata dall'articolo 27 di tale regolamento; e

b) l'applicazione delle norme comuni relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale di cui alla direttiva (UE) 2024/1346 è determinata dall'articolo 3 di tale direttiva.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 7, del presente regolamento, la direttiva 2008/115/CE o le disposizioni nazionali conformi alla direttiva 2008/115/CE si applicano soltanto ad accertamenti conclusi, ad eccezione degli accertamenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nel qual caso tale direttiva o disposizione nazionale che rispetta tale direttiva si applicano in parallelo agli accertamenti di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 5

Accertamenti alla frontiera esterna

1. Gli accertamenti di cui al presente regolamento si applicano a tutti i cittadini di paesi terzi, a prescindere dal fatto che abbiano fatto domanda di protezione internazionale, che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 e che:

a) sono rintracciati in relazione all'attraversamento non autorizzato via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro interessato non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 2024/1358 per motivi diversi dall'età; oppure

b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.

2. Sono sottoposti agli accertamenti di cui al presente regolamento tutti i cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399.

3. I cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a entrare a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 non sono sottoposti agli accertamenti. Tuttavia, i cittadini di paesi terzi autorizzati a entrare a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento e che fanno domanda di protezione internazionale sono sottoposti agli accertamenti.

Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 gli accertamenti di tale cittadino di paese terzo terminano.

Gli accertamenti possono essere interrotti quando i cittadini interessati di un paese terzo lasciano il territorio degli Stati membri per tornare nel paese di origine, o nel paese di residenza o in un altro paese terzo in cui gli interessati decidono volontariamente di tornare e in cui è consentito il ritorno di tali cittadini di paesi terzi.

Art. 6

Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro

Durante gli accertamenti, le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, non sono autorizzate ad entrare nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che le persone di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti nei luoghi di cui all'articolo 8 per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga.

Art. 7

Accertamenti all'interno del territorio

1. Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel loro territorio solo se tali cittadini di paesi terzi attraversano una frontiera esterna per entrare nel territorio degli Stati membri in modo non autorizzato e non sono già stati sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro. Gli Stati membri stabiliscono nelle rispettive legislazioni nazionali disposizioni intese a garantire che tali cittadini di paesi terzi rimangano a disposizione delle autorità responsabili per effettuare gli accertamenti per la durata degli accertamenti al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le potenziali minacce alla sicurezza interna che potrebbero derivare da tale fuga.

2. Gli Stati membri possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti a norma del paragrafo 1 se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito di quadri di cooperazione bilaterale. In tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti.

3. All'accertamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo comma.

Art. 8

Prescrizioni riguardanti gli accertamenti

1. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualsiasi luogo adeguato e opportuno designato da ciascuno Stato membro, generalmente ubicato presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze o, in alternativa, in altri luoghi all'interno del suo territorio.

2. Nei casi di cui all'articolo 7, gli accertamenti sono effettuati in luoghi adeguati e opportuni designati da ciascuno Stato membro nel suo territorio.

3. Nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro sette giorni dal rintraccio nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. Nel caso delle persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento alle quali si applica l'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1358, qualora tali persone rimangano fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, i relativi accertamenti sono svolti successivamente e il periodo per gli accertamenti è ridotto a quattro giorni.

4. Gli accertamenti di cui all'articolo 7 sono effettuati senza indugio e sono completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino del paese terzo.

5. Gli accertamenti constano degli elementi seguenti:

a) un controllo preliminare dello stato di salute in conformità dell'articolo 12;

b) un controllo preliminare delle vulnerabilità in conformità dell'articolo 12;

c) identificazione o verifica dell'identità in conformità dell'articolo 14;

d) registrazione di dati biometrici in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

e) un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16;

f) compilazione del modulo consuntivo in conformità dell'articolo 17;

g) indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell'articolo 18.

6. Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza hanno accesso effettivo ai cittadini di paesi terzi durante gli accertamenti. Gli Stati membri possono limitare tale accesso laddove oggettivamente necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico di frontiera o della struttura dove sono svolti gli accertamenti, purché tale accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

7. Le pertinenti norme in materia di trattenimento di cui alla direttiva 2008/115/CE si applicano durante gli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che non hanno fatto domanda di protezione internazionale.

8. Gli Stati membri provvedono a che tutte le persone sottoposte agli accertamenti godano di condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento, ne tutelino la salute fisica e mentale e ne rispettino i diritti conformemente alla Carta.

9. Gli Stati membri designano le autorità preposte agli accertamenti e garantiscono che il personale di tali autorità che svolge gli accertamenti sia in possesso delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la necessaria formazione in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399.

Gli Stati membri provvedono affinché personale medico qualificato effettui il controllo preliminare dello stato di salute di cui all'articolo 12 e personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine effettui il controllo preliminare delle vulnerabilità di cui a tale articolo. Se del caso, sono coinvolti in tali controlli anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e le autorità nazionali incaricate di individuare e identificare le vittime di tratta di esseri umani o meccanismi equivalenti.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti responsabili dell'identificazione o della verifica dell'identità e del controllo di sicurezza abbiano accesso ai dati, ai sistemi e alle banche dati di cui agli articoli 14 e 15.

Gli Stati membri impiegano personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.

Le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nei limiti dei loro mandati, purché tali esperti o funzionari di collegamento e squadre abbiano ricevuto la formazione pertinente di cui al primo e al secondo comma.

Art. 9

Obblighi dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti

1. Durante gli accertamenti i cittadini di paesi terzi sottoposti agli stessi rimangono a disposizione delle autorità preposte agli accertamenti.

2. I cittadini di paesi terzi:

a) indicano i rispettivi nome, data di nascita, genere e nazionalità e forniscono i documenti e informazioni, se disponibili, che possano confermare tali dati;

b) forniscono i loro dati biometrici a norma del regolamento (UE) 2024/1358.

Art. 10

Monitoraggio dei diritti fondamentali

1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.

Gli Stati membri assicurano, se del caso, l'avvio di un procedimento giudiziario civile o penale in caso di mancato rispetto o mancata applicazione dei diritti fondamentali, conformemente al diritto nazionale.

2. Ogni Stato membro prevede un meccanismo di monitoraggio indipendente, conformemente ai requisiti definiti al presente articolo, che:

a) monitora il rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresa la Carta, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla procedura di asilo, il principio di non respingimento, l'interesse superiore del minore e le norme pertinenti in materia di trattenimento, tra cui le pertinenti disposizioni del diritto nazionale in materia di trattenimento, durante gli accertamenti; e

b) garantisce un trattamento efficace e senza indebiti ritardi delle accuse comprovate di violazione dei diritti fondamentali in tutte le pertinenti attività in relazione agli accertamenti, al fine di avviare, ove necessario, indagini su tali accuse e monitorarne i progressi.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente riguarda tutte le attività intraprese dagli Stati membri nell'attuazione del presente regolamento.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente ha il potere di formulare raccomandazioni annuali agli Stati membri.

Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo di monitoraggio indipendente. I difensori civici nazionali e le istituzioni nazionali per i diritti umani, compresi i meccanismi nazionali di prevenzione istituiti ai sensi dell'OPCAT, partecipano al funzionamento del meccanismo di monitoraggio indipendente e possono essere loro assegnati tutti o parte dei compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente. Il meccanismo di monitoraggio indipendente può coinvolgere anche organizzazioni internazionali e non governative pertinenti e organismi pubblici indipendenti dalle autorità che effettuano gli accertamenti. Purché una o più di tali istituzioni, organizzazioni o organismi non siano direttamente coinvolte nel meccanismo di monitoraggio indipendente, il meccanismo di monitoraggio indipendente stabilisce e mantiene stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Il meccanismo di monitoraggio indipendente espleta i suoi compiti sulla base di verifiche a campione e verifiche casuali senza preavviso.

Gli Stati membri garantiscono al meccanismo di monitoraggio indipendente accesso a tutti i luoghi pertinenti, comprese le strutture di accoglienza e i centri di trattenimento, le persone e i documenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentire al meccanismo di monitoraggio indipendente di adempiere gli obblighi di cui al presente articolo. L'accesso ai luoghi o alle informazioni classificate pertinenti è concesso solo alle persone che agiscono per conto del meccanismo di monitoraggio indipendente e che hanno ricevuto l'idoneo nulla osta di sicurezza rilasciato da un'autorità competente conformemente al diritto nazionale.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio e il suo funzionamento indipendente. Gli Stati membri possono chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio indipendente, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

La Commissione tiene conto dei risultati dei meccanismi di monitoraggio indipendenti nella sua valutazione dell'effettiva applicazione e attuazione della Carta ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3. Il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo non pregiudica il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2303 né il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896.

4. Gli Stati membri dotano il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui al paragrafo 2 di mezzi finanziari adeguati.

(1)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).

Art. 11

Trasmissione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue:

a) le finalità, la durata e gli elementi degli accertamenti, nonché le modalità con cui questi sono effettuati e i loro possibili esiti;

b) il diritto di presentare domanda di protezione internazionale e le norme applicabili alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se del caso nelle circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/1348, e, per tali cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, gli obblighi e le conseguenze dell'inosservanza di cui agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 2024/1351;

c) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, compresi i loro obblighi di cui all'articolo 9 e la possibilità di contattare le organizzazioni e le persone di cui all'articolo 8, paragrafo 6, nonché di essere contattati da tali organizzazioni e persone;

d) i diritti conferiti all'interessato dal diritto dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679.

2. Gli Stati membri provvedono inoltre, se del caso, affinché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti siano informati di quanto segue:

a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399, nonché di altre condizioni d'ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;

b) l'obbligo di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE e le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;

c) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo 67 del regolamento (UE) n. 2024/1351 o di un altro meccanismo di solidarietà esistente.

3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto, su carta o in formato elettronico, e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età e con il coinvolgimento del rappresentante o della persona di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3. Le autorità competenti per gli accertamenti possono provvedere a mettere a disposizione servizi di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo la legislazione nazionale.

Art. 12

Controlli preliminari dello stato di salute e delle vulnerabilità

1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute effettuato da personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. In base alla situazione sanitaria relativa alle condizioni generali di un cittadino di paese terzo, il personale medico qualificato può decidere che non è necessario alcun ulteriore controllo dello stato di salute durante gli accertamenti. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 hanno accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie.

2. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1348, per i cittadini di paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale, il controllo dello stato di salute di cui al paragrafo 1 del presente articolo può far parte della visita medica di cui all'articolo 24 di tale regolamento.

3. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 sono oggetto di un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato delle autorità preposte agli accertamenti formato a tal fine con l'obiettivo di individuare se un cittadino di paese terzo possa essere un apolide vulnerabile o una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti o avere esigenze particolari ai sensi della direttiva 2008/115/CE, dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2024/1346 e dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1348. Ai fini di tale controllo delle vulnerabilità, le autorità preposte agli accertamenti possono essere assistite da organizzazioni non governative e, se del caso, dal personale medico qualificato.

4. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato, in strutture adeguate, a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all'età da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela dei minori.

5. Fatti salvi la valutazione delle esigenze di accoglienza particolari di cui alla direttiva (UE) 2024/1346, la valutazione delle esigenze procedurali particolari di cui al regolamento (UE) 2024/1348 e il controllo delle vulnerabilità di cui alla direttiva 2008/115/CE il controllo preliminare delle vulnerabilità di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può far parte delle valutazioni delle vulnerabilità e delle procedure particolari previste da tale regolamento e da tali direttive.

Art. 13

Garanzie a favore dei minori

1. Durante gli accertamenti, l'interesse superiore del minore deve sempre essere considerato preminente, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta.

2. Durante gli accertamenti, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente.

3. Gli Stati membri adottano quanto prima misure volte a garantire che un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore accompagni e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti in maniera adatta al minore stesso e adeguata all'età e in una lingua a lui comprensibile. Tale persona è la persona designata a fungere provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 laddove tale persona sia stata designata ai sensi di tale direttiva.

Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori. Il rappresentante agisce in modo da salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore e in modo che il minore non accompagnato possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.

4. La persona incaricata di accompagnare e assistere un minore non accompagnato a norma del paragrafo 3 non è una persona responsabile di alcun elemento degli accertamenti, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dalle persone responsabili degli accertamenti né dalle autorità preposte agli accertamenti. Tali persone svolgono i loro doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e sono in possesso delle qualifiche e della formazione necessarie a tal fine. Per garantire il benessere e lo sviluppo sociale del minore, tale persona è sostituita solo in caso di necessità.

5. Gli Stati membri affidano a un rappresentante o a una persona di cui al paragrafo 3 un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati e, in circostanze normali, non più di trenta minori non accompagnati alla volta, affinché tale rappresentante o persona sia in grado di svolgere efficacemente i suoi compiti.

6. Il fatto che non sia stato nominato un rappresentante o non sia stata designata una persona che funge provvisoriamente da rappresentante a norma della direttiva (UE) 2024/1346 non impedisce al minore non accompagnato di esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale.

Art. 14

Identificazione o verifica dell'identità

1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del presente regolamento è verificata o stabilita utilizzando, se del caso, gli elementi seguenti:

a) documenti di identità, di viaggio o di altro tipo;

b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo; e

c) dati biometrici.

2. Ai fini dell'identificazione e della verifica dell'identità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità preposte agli accertamenti interrogano, utilizzando i dati o le informazioni di cui a tale paragrafo, l'archivio comune di dati di identità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 (CIR) a norma dell'articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/817, e a norma dell'articolo 20 bis del regolamento (UE) 2019/818, il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862 (SIS) e, se del caso, le banche dati nazionali applicabili a norma del diritto nazionale. I dati biometrici di un cittadino di paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati una sola volta ai fini dell'identificazione o della verifica dell'identità di tale persona e della registrazione in Eurodac di tale persona, conformemente agli articoli 15, paragrafo 1, lettera b), 22, 23 e 24 del regolamento (UE) 2024/1358.

3. La consultazione del CIR di cui al paragrafo 2 del presente articolo è avviata utilizzando l'ESP conformemente al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818. Qualora sia tecnicamente impossibile usare l'ESP per interrogare uno o più sistemi di informazione dell'UE o il CIR, il primo comma del presente paragrafo non si applica e le autorità preposte agli accertamenti accedono direttamente ai sistemi di informazione dell'UE o al CIR. Il presente paragrafo non pregiudica l'accesso delle autorità preposte agli accertamenti al sistema d'informazione Schengen, per il quale l'uso dell'ESP rimane facoltativo.

4. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione di cui al paragrafo 2 effettuata con tali dati fallisce o non produce riscontri positivi, l'interrogazione è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento d'identità o di viaggio o di altro documento, oppure con qualsiasi dato o informazione di cui al paragrafo 1, lettera b).

5. Le interrogazioni del SIS con dati biometrici sono effettuate conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/1862.

6. Ove possibile, i controlli comprendono anche la verifica di almeno uno degli identificatori biometrici inseriti nel documento di identità o di viaggio o di altro tipo.

Art. 15

Controllo di sicurezza

1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 o 7 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna. Tale controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, del presente articolo, e nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, sono consultate le pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare il SIS, il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti istituito dalla decisione 2004/512/CE (VIS) e il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN), i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794 e le banche dati Interpol, come previsto all'articolo 16 del presente regolamento. A tal fine possono essere consultate anche le pertinenti banche dati nazionali.

3. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, di ETIAS, fatta eccezione per l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, e del VIS ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, i dati estratti si limitano a indicare, rispettivamente, i rifiuti d'ingresso, i rifiuti, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi, o le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.

In caso di riscontro positivo nel SIS, l'autorità preposta agli accertamenti che effettua l'interrogazione ha accesso ai dati contenuti nella segnalazione.

4. Per quanto riguarda la consultazione di ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816.

5. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Art. 16

Intese per l'identificazione e per i controlli di sicurezza

1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol, nelle banche dati Interpol, le interrogazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, possono essere avviate tramite l'ESP di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818.

2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, risulti un riscontro positivo con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione dell'UE, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati relativi a tale riscontro positivo nei rispettivi sistemi d'informazione dell'UE alle condizioni stabilite negli atti giuridici che disciplinano tale accesso.

3. Quando si ottiene un riscontro positivo in seguito a un'interrogazione nel SIS, le autorità preposte agli accertamenti svolgono le procedure previste dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 o (UE) 2018/1862, compresa la consultazione dello Stato membro che ha effettuato la segnalazione tramite gli uffici SIRENE di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861 e di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1862.

4. Se i dati personali di un cittadino di paese terzo corrispondono a una persona i cui dati sono registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816, i dati possono essere utilizzati solo ai fini del controllo di sicurezza di cui all'articolo 15 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali che avviene conformemente all'articolo 7 quater di tale regolamento. I casellari giudiziali nazionali devono essere consultati prima della formulazione di un parere a norma dell'articolo 7 quater di tale regolamento.

5. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, risulti una corrispondenza con dati Europol, è inviata a Europol, conformemente al regolamento (UE) 2016/794, una notifica automatizzata contenente i dati usati per l'interrogazione affinché Europol adotti, ove necessario, adeguate misure di follow-up utilizzando i canali di comunicazione previsti da tale regolamento.

6. Le interrogazioni delle banche dati Interpol di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento sono effettuate conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817. Gli accertamenti non prevedono l'interrogazione delle banche dati Interpol laddove non sia possibile procedere a tali interrogazioni in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

7. Quando si ottiene un riscontro positivo nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, si applica l'articolo 35 bis di tale regolamento.

8. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità responsabili per lo svolgimento degli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol e le unità nazionali Europol, rispettivamente, per determinare la minaccia per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Art. 17

Modulo consuntivo

1. Le autorità preposte agli accertamenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 5 e 7, un modulo contenente le informazioni seguenti:

a) nome, data e luogo di nascita e genere;

b) indicazione delle cittadinanze o dell'apolidia, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

c) motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti;

d) informazioni sul controllo preliminare dello stato di salute effettuato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, anche qualora, sulla base delle circostanze relative allo stato generale di ciascun cittadino di paese terzo, non sia stato necessario un ulteriore controllo dello stato di salute;

e) informazioni pertinenti sul controllo preliminare delle vulnerabilità effettuato in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, in particolare le vulnerabilità o le esigenze di accoglienza o procedurali particolari individuate;

f) informazioni indicanti se il cittadino di paese terzo interessato abbia fatto una domanda di protezione internazionale;

g) informazioni fornite dal cittadino di paese terzo interessato sull'eventuale presenza di familiari sul territorio di uno degli Stati membri;

h) se la consultazione delle banche dati pertinenti a norma dell'articolo 15 abbia dato luogo a un riscontro positivo;

i) se il cittadino di paese terzo interessato abbia ottemperato all'obbligo di cooperare a norma dell'articolo 9.

2. Se disponibili, sono incluse nel modulo di cui al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

a) motivo dell'arrivo o dell'ingresso irregolari;

b) informazioni sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito, paesi terzi in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta la protezione internazionale, e la destinazione prevista nell'Unione;

c) documenti di viaggio o di identità posseduti dai cittadini di paese terzo;

d) eventuali osservazioni e altre informazioni pertinenti, compresa ogni eventuale informazione connessa nei casi presunti di traffico di migranti o di tratta di esseri umani.

3. Le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 sono registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio.

E' specificato se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono confermate dalle autorità preposte agli accertamenti o dichiarate dalla persona interessata.

Le informazioni contenute nel modulo sono messe a disposizione della persona interessata in formato cartaceo o elettronico. Le informazioni di cui alla lettera h), del paragrafo 1 del presente articolo sono omesse. Prima che il modulo sia trasmesso alle autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, la persona sottoposta agli accertamenti ha la possibilità di indicare se le informazioni contenute nel modulo sono inesatte. Le autorità preposte agli accertamenti registrano tale indicazione nelle pertinenti informazioni di cui al presente articolo.

Art. 18

Completamento degli accertamenti

1. Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, alla scadenza dei termini fissati all'articolo 8 del presente regolamento, i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Il modulo di cui all'articolo 17 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo.

2. I cittadini di paesi terzi di cui agli articoli 5 e 7 che hanno fatto domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità competenti per la registrazione della domanda di protezione internazionale.

3. I cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati in conformità dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2024/1351 o di qualsiasi altro meccanismo di solidarietà esistente sono indirizzati alle autorità competenti degli Stati membri interessati, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 7 del presente regolamento che non hanno fatto domanda di protezione internazionale continuano a essere sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

5. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 7 del presente regolamento sono indirizzati alla procedura adeguata di protezione internazionale, o a una procedura conforme alla direttiva 2008/115/CE o alle autorità pertinenti di un altro Stato membro per quanto concerne i cittadini di paesi terzi che devono essere ricollocati, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 8 del presente regolamento, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata alla procedura adeguata.

6. Qualora, conformemente al diritto penale nazionale, un cittadino di paese terzo di cui all'articolo 5 o 7 del presente regolamento sia oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, gli Stati membri possono decidere di non effettuare gli accertamenti. Se gli accertamenti erano già iniziati, il modulo di cui all'articolo 17 del presente regolamento è inviato, con un'indicazione delle circostanze che hanno determinato l'interruzione degli accertamenti, alle autorità competenti per le procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE o, se il cittadino di paese terzo ha fatto domanda di protezione internazionale, alle autorità competenti a norma del diritto nazionale per la registrazione di tale domanda.

7. I dati personali conservati a norma del presente regolamento sono cancellati conformemente alle tempistiche stabilite nel regolamento (UE) 2024/1358.

Art. 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Art. 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:

a) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all'articolo 45 sexies del presente regolamento;

b) dell'unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini di cui agli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240;

c) delle autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) ai fini di cui agli articoli 15 e 16 di tale regolamento;

d) delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell'Unione competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

_______________

(*1) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"

2) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno inoltre accesso al VIS per consultare i dati ai fini di un controllo di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'interrogazione di cui al presente paragrafo è effettuata utilizzando i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 e il VIS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno per i motivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), punti i), v) e vi) del presente regolamento, è registrata in un fascicolo corrispondente.

In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.».

Art. 21

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«l) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui agli articoli da 14 a 16 di tale regolamento.

_______________

(*2) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"

2) l'articolo 9 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter. Il personale debitamente autorizzato delle autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno accesso all'EES ai fini della consultazione dei dati dell'EES.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817 e agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.

_______________

(*3) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019).»;"

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Accesso ai dati per il controllo di sicurezza ai fini degli accertamenti

Le autorità preposte agli accertamenti come definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 hanno accesso all'EES per consultare i dati ai fini di un controllo di sicurezza a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'interrogazione di cui al presente articolo è effettuata utilizzando i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 e l'EES dà un riscontro positivo se una cartella relativa al respingimento basata sui motivi di cui all'allegato V, parte B, punti B, D, H, I e J, del regolamento (UE) 2016/399 è collegata a un fascicolo individuale corrispondente. In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.

Se il fascicolo individuale non contiene dati biometrici, le autorità preposte agli accertamenti possono accedere ai dati biometrici della persona in questione e verificare la corrispondenza nel VIS conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 767/2008.»;

4) all'articolo 46, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la finalità dell'accesso di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter.».

Art. 22

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

1) all'articolo 4, è inserita la lettera seguente:

«e ter) sostiene gli scopi del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4);

_______________

(*4) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"

2) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«i) fornire pareri a norma dell'articolo 35 bis.»;

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis. L'accesso ai dati di identità e ai dati del documento di viaggio dell'ETIAS conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter Le autorità preposte agli accertamenti come definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 ("autorità preposte agli accertamenti") hanno inoltre accesso all'ETIAS per consultare i dati ai fini di effettuare controlli a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'interrogazione di cui al presente paragrafo è effettuata utilizzando i dati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1356 e l'ETIAS dà un riscontro positivo se una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un'autorizzazione ai viaggi basata sull'articolo 28, paragrafo 7, o sull'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) ed e), del presente regolamento è inclusa in un fascicolo di domanda corrispondente.

In caso di riscontro positivo, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso a tutti i dati pertinenti del fascicolo.

Se l'interrogazione effettuata a norma del presente paragrafo conferma la corrispondenza tra i dati utilizzati per l'interrogazione e i dati registrati nell'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34, l'unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest'ultima, è informata di tale corrispondenza ed è responsabile dell'accesso ai dati dell'elenco di controllo ETIAS e della formulazione di un parere a norma dell'articolo 35 bis.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo e le autorità preposte agli accertamenti di cui al paragrafo 4 ter del presente articolo, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2, 4 e 4 bis del presente articolo.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 35 bis

Compiti dell'unità nazionale ETIAS e di Europol in merito all'elenco di controllo ETIAS ai fini degli accertamenti

1. Nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 4 ter, quarto comma, il sistema centrale ETIAS invia una notifica automatizzata all'unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS o a Europol, a seconda di quale tra questi abbia inserito i dati nell'elenco di controllo ETIAS". Se l'unità nazionale ETIAS che ha inserito i dati nell'elenco di controllo o Europol, nel caso in cui i dati siano stati inseriti da quest'ultima, ritiene che il cittadino di un paese terzo sottoposto agli accertamenti possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, ne informa immediatamente le rispettive autorità preposte agli accertamenti e fornisce un parere motivato allo Stato membro che effettua gli accertamenti, entro due giorni dal ricevimento della notifica, nel modo seguente:

a) le unità nazionali ETIAS informano le autorità preposte agli accertamenti attraverso un meccanismo di comunicazione sicuro, che sarà istituito da eu-LISA, tra le unità nazionali ETIAS da una parte e le autorità preposte agli accertamenti dall'altra;

b) Europol informa le autorità preposte agli accertamenti utilizzando i canali di comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2016/794; laddove non sia formulato alcun parere, si ritiene che non vi sia alcun rischio per la sicurezza.

2. La notifica automatizzata di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene i dati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356 utilizzati per l'interrogazione.»;

5) all'articolo 69, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«e bis) se del caso, un riferimento alle interrogazioni effettuate nel sistema centrale ETIAS ai fini degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1356, i riscontri positivi e i risultati dell'interrogazione;».

Art. 23

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

Il regolamento (UE) 2019/817 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità degli Stati membri e le agenzie dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo usano l'ESP per cercare dati relativi a persone o documenti di viaggio nei sistemi centrali dell'EES, del VIS e dell'ETIAS, conformemente ai rispettivi diritti di accesso conformemente agli strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi di informazione dell'UE e al diritto nazionale. Si avvalgono dell'ESP anche per interrogare il CIR, conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»;

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora, a causa di un guasto del CIR, sia tecnicamente impossibile interrogare tale archivio ai fini dell'identificazione di una persona conformemente all'articolo 20 o ai fini di identificazione o di verifica dell'identità di una persona conformemente all'articolo 20 bis, a fini di individuazione di identità multiple a norma dell'articolo 21 o a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi a norma dell'articolo 22, eu-LISA ne informa i relativi utenti in modo automatizzato.»;

3) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli articoli 20, 20 bis, 21 e 22.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione o di verifica dell'identità in conformità del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5)

1. Le autorità preposte agli accertamenti quali definite all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2024/1356 ("autorità preposte agli accertamenti") interrogano il CIR unicamente ai fini dell'identificazione o di verifica dell'identità di una persona a norma dell'articolo 14 di tale regolamento, a condizione che il procedimento sia avviato in presenza di tale persona.

2. Se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, le autorità preposte agli accertamenti hanno accesso alla consultazione dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente regolamento nonché dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818.

_______________

(*5) Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (GU L, 2024/1356, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1356/oj).»;"

5) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi l'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2226, l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 e l'articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240, eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate nel CIR conformemente ai paragrafi 2, 2 bis, 3 e 4 del presente articolo.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 20 bis nel CIR. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

a) lo Stato membro che ha avviato l'interrogazione;

b) la finalità dell'accesso dell'utente che effettua l'interrogazione tramite il CIR;

c) la data e l'ora dell'interrogazione;

d) il tipo di dati usati per avviare l'interrogazione;

e) i risultati dell'interrogazione.»;

c) al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il CIR ai sensi degli articoli 20, 20 bis, 21 e 22. Ciascuna agenzia dell'Unione conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22.».

Art. 24

Valutazione

Entro il 12 giugno 2028, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.

Entro il 12 giugno 2031, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione entro il 12 dicembre 2030, e, successivamente, ogni cinque anni.

Art. 25

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 giugno 2026.

Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 concernenti le interrogazioni dei sistemi di informazione dell'UE, del CIR e dell'ESP iniziano ad applicarsi solo dopo l'entrata in funzione dei singoli sistemi di informazione pertinenti, del CIR e dell'ESP.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Parlamento europeo

Il presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB