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REGOLAMENTO (UE) N. 37/2010 DELLA COMMISSIONE, 22 dicembre 2009

G.U.U.E. 20 gennaio 2010, n. L 15

Sostanze farmacologicamente attive e classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 939/2010)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 9 febbraio 2010

Applicabile dal: 9 febbraio 2010

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Per tutelare la salute pubblica, le sostanze farmacologicamente attive sono state classificate sulla base delle valutazioni scientifiche della loro sicurezza, nei quattro allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (2). L'allegato I conteneva l'elenco delle sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui, l'allegato II conteneva l'elenco delle sostanze per le quali non era necessario stabilire un limite massimo di residui, l'allegato III conteneva l'elenco delle sostanze per le quali sono stati fissati limiti massimi di residui provvisori e l'allegato IV conteneva l'elenco delle sostanze per le quali non potevano essere fissati livelli massimi in quanto i residui di tali sostanze costituiscono un rischio per la salute umana indipendentemente dal limite fissato.

2) Per ragioni di semplificazione è necessario includere in un regolamento della Commissione tali sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui. Poiché tale classificazione segue il sistema descritto nel regolamento (CE) n. 470/2009, essa deve anche essere presa in considerazione per quanto riguarda la possibilità di somministrare tali sostanze farmacologicamente attive ad animali da produzione alimentare.

3) Le informazioni esistenti relative alla classificazione terapeutica delle sostanze farmacologicamente attive contenute negli allegati del regolamento (CEE) n. 2377/90 devono essere incluse in una colonna relativa alla classificazione terapeutica delle sostanze.

4) Per facilitare la consultazione, tutte le sostanze farmacologicamente attive devo essere elencate in ordine alfabetico in un unico allegato. Per ragioni di chiarezza devono essere create due tabelle separate: una contenente le sostanze consentite, elencate negli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, e una contenente le sostanze vietate, elencate nell'allegato IV di detto regolamento.

5) Non devono essere inclusi nel presente regolamento i limiti massimi di residui provvisori per le sostanze farmacologicamente attive stabiliti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 e per i quali il periodo di validità è scaduto.

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 152 del 16.6.2009.

(2)

GU L 224 del 18.8.1990.

Art. 1

Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui sono contenute nell'allegato.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1)

Il presente allegato è stato modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 890/2010, dall'allegato del Reg. (UE) n. 914/2010, dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 11 novembre 2010, n. L 293, dall'allegato del Reg. (UE) n. 84/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 85/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 86/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 122/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 123/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 221/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 222/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 115/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 116/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 394/2013 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 201/2014.