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N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 25 gennaio 2010, n. 19, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2009, n. 168

G.U.R.I. 24 novembre 2009, n. 274

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonchè di trasferimenti erariali ai comuni.

N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 25 gennaio 2010, n. 19, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 25 gennaio 2010, n. 19, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 1

Differimento del versamento di acconti d'imposta

1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.

4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, è versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.

N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 25 gennaio 2010, n. 19, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2

Trasferimenti erariali ai comuni

1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonchè da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 25 gennaio 2010, n. 19, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2009, le disposizioni del medesimo decreto-legge sono state recepite dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

MARONI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: ALFANO