
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
REGOLAMENTO (CE) N. 891/2009 DELLA COMMISSIONE, 25 settembre 2009
G.U.U.E. 26 settembre 2009, n. L 254
Apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2018/82)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 29 settembre 2009
Applicabile dal: 1° ottobre 2009
______________________________________________________________________
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 156 e l'articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), scade il 1° ottobre 2009. Tuttavia, alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero vengono mantenuti dopo tale data. Occorre pertanto fissare le norme relative all'apertura e alla gestione di tali contingenti tariffari.
2) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (3), la Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione, nel settore agricolo, delle concessioni figuranti nel calendario CXL (Comunità europee) trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio. Nell'ambito di tale calendario, la Comunità si è impegnata ad importare dall'India, a dazio zero, un quantitativo di 10 000 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero di cui al codice NC 1701. In seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, successivamente della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia e infine della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e nell'ambito della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV del GATT, la Comunità si è inoltre impegnata a importare dai paesi terzi un quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, al dazio doganale di 98 EUR/t.
3) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000 (4), le importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 originari della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e del Kosovo (5) sono soggette a contingenti tariffari annui a dazio zero.
4) Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (6), che è entrato in vigore il 1° dicembre 2006.
5) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è stato concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (7), che è entrato in vigore il 1° luglio 2008.
6) A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e dell'allegato IV, lettera h), dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (8), come modificato dal protocollo approvato con decisione 2006/882/CE del Consiglio (9), la Comunità concede l'accesso in esenzione da dazi alle importazioni nel suo territorio di prodotti originari della Croazia di cui ai codici NC 1701 e 1702, nei limiti di un quantitativo annuo di 180 000 tonnellate (peso netto).
7) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (10), entrato in vigore il 1° gennaio 2006, la Comunità concede l'accesso in esenzione da dazi all'importazione nel suo territorio di prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui ai codici NC 1701 e 1702, nei limiti di un contingente tariffario annuo di 7 000 tonnellate (peso netto).
8) A norma dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può sospendere i dazi all'importazione al fine di garantire l'approvvigionamento necessario alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del medesimo regolamento. E' necessario fissare le norme che disciplinano la gestione dei contingenti corrispondenti.
9) Occorre inoltre fissare le norme di gestione applicabili ai contingenti che derivano dall'applicazione dell'articolo 186, lettera a), e dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, in virtù dei quali la Commissione può sospendere in tutto o in parte i dazi all'importazione per determinati quantitativi qualora i prezzi dello zucchero sul mercato comunitario aumentino o diminuiscano sensibilmente o qualora i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale raggiungano un livello che perturbi o minacci di perturbare l'approvvigionamento del mercato comunitario.
10) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai titoli di importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento occorre applicare il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (11) e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (12).
11) Per garantire il trattamento equo e uniforme di tutti gli operatori occorre determinare il periodo nel corso del quale è possibile presentare le domande di titoli e procedere al rilascio dei titoli.
12) Le domande di titoli di importazione per lo zucchero industriale devono essere limitate ai trasformatori di zucchero industriale. Poiché tali trasformatori non partecipano necessariamente agli scambi con i paesi terzi, occorre prevedere una deroga corrispondente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006.
13) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori forniscono agli Stati membri in cui sono iscritti ai fini dell'IVA la prova di avere esercitato un'attività di commercio dello zucchero durante un certo periodo. Tuttavia, gli operatori riconosciuti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (2), devono essere autorizzati a presentare domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari, indipendentemente dal fatto di aver partecipato o meno a scambi con paesi terzi.
14) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 prevede che il richiedente di un titolo di importazione non possa presentare più di una domanda per lo stesso numero d'ordine di contingente in un dato periodo contingentale. Nel caso dello zucchero, la campagna di commercializzazione corrisponde al periodo contingentale di importazione. Al fine di ridurre l'onere finanziario per gli importatori e garantire un approvvigionamento fluido del mercato comunitario, è opportuno introdurre una periodicità mensile per la presentazione delle domande di titoli di importazione.
15) Lo zucchero importato per la raffinazione richiede una sorveglianza specifica da parte degli Stati membri. Gli operatori devono pertanto indicare nella domanda di titolo di importazione se lo zucchero importato è destinato o meno alla raffinazione.
16) Ai fini di una gestione efficace delle importazioni di zucchero nel quadro del presente regolamento, gli Stati membri devono contabilizzare i relativi dati e comunicarli alla Commissione. Al fine di migliorare i controlli, le importazioni di prodotti che rientrano nel contingente tariffario annuo devono essere oggetto di una sorveglianza a norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13).
17) L'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 limita, nei tre primi mesi di ciascuna campagna di commercializzazione e nei limiti di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il rilascio delle licenze di importazione alle raffinerie a tempo pieno. Nel corso di tale periodo, solo le raffinerie a tempo pieno possono chiedere titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione.
18) Gli Stati membri devono verificare il rispetto dell'obbligo di raffinare lo zucchero. Qualora il detentore originario del titolo d'importazione non sia in grado di fornirne la prova deve essergli imposta una sanzione.
19) Tutto lo zucchero importato raffinato da un operatore riconosciuto deve essere coperto da un titolo di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi per i quali non sia possibile fornire tale prova devono essere oggetto di una sanzione.
20) Poiché lo zucchero di importazione industriale può essere utilizzato esclusivamente ai fini della produzione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (14), è necessario applicare ai quantitativi importati le disposizioni relative alla gestione della materia prima industriale e agli obblighi del trasformatore previsti dal suddetto regolamento.
21) Il regolamento (CE) n. 950/2006 deve essere abrogato a decorrere dal 1° ottobre 2009. Tuttavia, i titoli d'importazione rilasciati a norma del suddetto regolamento con una data di scadenza successiva al 1° ottobre 2009 devono rimanere validi.
22) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 178 dell'1.7.2006.
GU L 146 del 20.6.1996.
GU L 240 del 23.9.2000.
Quale definito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1244.
GU L 239 dell'1.9.2006.
GU L 169 del 30.6.2008.
GU L 26 del 28.1.2005.
GU L 341 del 7.12.2006.
GU L 84 del 20.3.2004.
GU L 114 del 26.4.2008.
GU L 238 dell'1.9.2006.
GU L 253 dell'11.10.1993.
GU L 176 del 30.6.2006.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Campo di applicazione
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010, modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) 891/2009 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/704)
Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I, parti I e II, per le importazioni di prodotti dello zucchero che figurano:
a) nel calendario "CXL - Comunità europee" di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96;
[b) all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000;] (lettera soppressa) (1)
c) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra;
[d) all'articolo 27, paragrafo 5, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra;] (lettera soppressa) (2)
e) all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;
f) all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra (3), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (4).
g) all'articolo 26, paragrafo 4, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (5), modificato dal protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (6).
Il presente regolamento dispone inoltre le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari, secondo quanto stabilito all'allegato I, parte III, per le importazioni di prodotti dello zucchero a norma:
a) dell'articolo 186, lettera a), e dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) dell'articolo 142 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
g) all'articolo 11, paragrafo 4, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (*).
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (CE) 891/2009.
Lettera soppressa dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013.
GU L 164 del 30.6.2015.
GU L 12 del 17.1.2017.
GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.
GU L 233 del 6.8.2014.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "zucchero concessioni CXL", lo zucchero figurante nel calendario "CXL - Comunità europee" di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a);
b) "zucchero Balcani", i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702, originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del [Kosovo (1)] (termine soppresso) (2) , dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia [o della Croazia] (parole soppresse) (3), importati nella Comunità in virtù degli atti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da b) a g);
c) "zucchero di importazione eccezionale", i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);
d) "zucchero di importazione industriale", i prodotti del settore dello zucchero di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
e) "peso tal quale", il peso dello zucchero come tale;
f) "raffinazione", l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all'allegato III, parte II, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa.
Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Termine soppresso dall'art. 1 del Reg. (CE) 891/2009.
Parole soppresse dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Apertura e modalità di gestione
1. I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° ottobre al 30 settembre.
Il quantitativo di prodotti, il numero d'ordine e il dazio doganale sono fissati all'allegato I.
2. Il periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi di un mese ciascuno. I quantitativi attribuiti ai sottoperiodi sono i seguenti:
- 100% per il primo sottoperiodo,
- 0% per i restanti sottoperiodi.
3. I contingenti tariffari sono gestiti secondo il metodo dell'esame simultaneo di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1301/2006.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Applicabilità dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Domande di titoli di importazione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010)
1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.
2. La Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli fino al termine della campagna di commercializzazione per i numeri d'ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e autorizza nuovamente la presentazione di domande qualora nuovi quantitativi si rendano disponibili in base alle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 2, punto ii).
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli
(rettificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/82)
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:
a) nella casella 8, il paese d'origine; per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 e per lo "zucchero Balcani", la parola "sì" della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;
b) nella casella 16, un unico codice NC a otto cifre;
c) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo in chilogrammi di peso tal quale;
d) nella casella 20:
i) "zucchero destinato alla raffinazione" oppure "zucchero non destinato alla raffinazione"; e
ii) una delle diciture seguenti:
- per lo "zucchero concessioni CXL", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A,
- per lo "zucchero Balcani", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte B,
- per lo "zucchero di importazione eccezionale", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C,
- per lo "zucchero di importazione industriale", una delle diciture elencate nell'allegato III, parte D,
iii) la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;
e) nella casella 24, il dazio applicabile.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 61/2012 e rettificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/82)
1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono essere dispensati dalla presentazione della prova di cui al suddetto articolo gli operatori riconosciuti a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 952/2006.
2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 20 EUR per tonnellata. (1)
3. Per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.
4. Per lo "zucchero Balcani", le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all'allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.
In deroga al paragrafo annotato si rimanda all'art. 3 del Reg. (UE) 302/2011.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Rilascio e validità dei titoli di importazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010)
1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda.
2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda.
3. I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Comunicazioni alla Commissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010)
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:
a) non oltre il quattordicesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;
b) non oltre il ventunesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione al massimo il 10° giorno di ogni mese:
i) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, relativi ai titoli rilasciati nel corso del mese precedente;
ii) i quantitativi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, relativi ai titoli resi nel corso del mese precedente.
3. I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono suddivisi per numero d'ordine del contingente, per codice NC a otto cifre e a seconda che riguardino o meno una domanda di titolo relativa a un quantitativo di zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso tal quale.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° marzo di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti la campagna di commercializzazione precedente:
i) il quantitativo totale effettivamente importato, ripartito per numero d'ordine, paese di origine e codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale;
ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Immissione in libera pratica
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/82)
L'immissione in libera pratica dei contingenti di "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4321, 09.4329 e 09.4330 è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato conformemente agli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Per lo "zucchero concessioni CXL" recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4329 e 09.4330, se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t, 11 EUR/t e 54 EUR/t, rispettivamente, è aumentato o diminuito, a seconda dei casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Disposizioni specifiche per il periodo contingentale 2017/2018
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1778)
1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, le domande di titoli per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles).
2. I titoli d'importazione richiesti a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.
In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, i titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del contingente tariffario 2017/2018 sono rilasciati dal 23 al 31 ottobre 2017.
3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro il 14 ottobre 2017.
4. Le domande di titoli presentate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, per il primo sottoperiodo del periodo contingentale 2017/2018 possono essere ritirate fino al 9 ottobre 2017 alle 13.00 (ora di Bruxelles). La cauzione corrispondente alle domande ritirate viene immediatamente liberata.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
CAPO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE ECCEZIONALE E LO ZUCCHERO DI IMPORTAZIONE INDUSTRIALE
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Apertura e quantitativi
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, per lo "zucchero di importazione eccezionale" e lo "zucchero di importazione industriale" l'apertura del contingente tariffario, il periodo contingentale e i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all'importazione saranno in tutto o in parte sospesi sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Trasformatori di "zucchero di importazione industriale"
In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, le domande di titoli di importazione riguardanti lo "zucchero di importazione industriale" possono essere presentate esclusivamente da un trasformatore ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, anche qualora tale trasformatore non abbia partecipato a scambi con paesi terzi.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Uso dei titoli di importazione per lo zucchero industriale
(modificato dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1278/2014)
1. I titoli di importazione per lo "zucchero di importazione industriale" rilasciati per i codici NC 1701 99 10 o 1701 99 90 possono essere utilizzati per l'importazione dei prodotti dei codici NC 1701 13 90, 1701 14 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10 o 1701 99 90.
2. Lo "zucchero di importazione industriale" è utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006.
3. Ai quantitativi di "zucchero di importazione industriale" si applicano gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006.
4. Ciascun trasformatore dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro, che i quantitativi importati come "zucchero di importazione industriale" sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all'articolo 5 dello stesso. La prova comprende segnatamente l'inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.
5. Il trasformatore che alla fine del settimo mese successivo a quello dell'importazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.
6. Se alla fine del nono mese successivo al mese dell'importazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 4, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1778)
[1. Solo le raffinerie a tempo pieno possono chiedere titoli di importazione aventi come oggetto zucchero destinato alla raffinazione la cui validità ha inizio nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. In deroga al secondo comma dell'articolo 8, tali titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione cui si riferiscono.
2. Se, anteriormente al 1° gennaio di ciascuna campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nell'ambito della campagna di commercializzazione in causa risultano pari o superiori al totale dei quantitativi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite corrispondente al proprio fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per quella campagna è stato raggiunto a livello comunitario.
A decorrere dalla data della suddetta notifica, il paragrafo 1 non si applica alla campagna di commercializzazione interessata.]
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Prova della raffinazione e sanzioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 707/2010 e dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 2015/1538)
1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il periodo fissato all'articolo 7, paragrafo 3.
Qualora non sia fornita la prova che almeno il 95% del quantitativo indicato nel titolo d'importazione è stato raffinato, il richiedente versa anteriormente al 1° giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, un importo pari a 500 EUR/t per la differenza tra l'effettivo quantitativo per il quale sia stata presentata la prova dell'avvenuta raffinazione e il 95% del quantitativo indicato nel titolo d'importazione, salvo cause eccezionali di forza maggiore.
2. Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1° marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando:
a) i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione;
b) i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;
c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.
Anteriormente al 1° giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 950/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° ottobre 2009.
Tuttavia, i titoli rilasciati a norma del suddetto regolamento sono validi fino alla data di scadenza.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
ALLEGATO I
(modificato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013, dall'allegato del Reg. (UE) 1250/2014, dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1278/2014, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/704 e dall'allegato del REg. (UE) 2017/1085)
Parte I: Zucchero concessioni CXL
Paese terzo |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantità (tonnellate) |
Dazio contingentale (EUR/t) |
Australia |
09.4317 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
9 925 |
98 |
Cuba |
09.4319 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
68 969 |
98 |
Qualsiasi paese terzo |
09.4320 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
289 977 [1] |
98 |
India |
09.4321 |
1701 |
10 000 |
0 |
Paese terzo |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Campagna di commercializzazione |
Quantità (tonnellate) |
Dazio contingentale (EUR/t) |
Brasile |
09.4318 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
dal 2016/2017 al 2023/2024 |
334 054 |
98 |
09.4318 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
Dal 2024/2025 |
412 054 |
98 |
|
09.4329 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
2016/2017 |
19 500 |
11 |
|
2017/2018 |
78 000 |
11 |
|||
2018/2019 |
78 000 |
11 |
|||
2019/2020 |
78 000 |
11 |
|||
2020/2021 |
78 000 |
11 |
|||
2021/2022 |
78 000 |
11 |
|||
2022/2023 |
58 500 |
11 |
|||
2017/2018 |
78 000 |
11 |
|||
09.4330 |
1701 13 10 e 1701 14 10 |
2022/2023 |
19 500 |
54 |
|
2023/2024 |
58 500 |
54 |
Parte II: Zucchero Balcani
Paese terzo o territorio doganale |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantità (tonnellate) |
Dazio contingentale (EUR/t) |
Albania |
09.4324 |
1701 e 1702 |
1 000 |
0 |
Bosnia-Erzegovina |
09.4325 |
1701 e 1702 |
13 210 |
0 |
Serbia |
09.4326 |
1701 e 1702 |
181 000 |
0 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
09.4327 |
1701 e 1702 |
7 000 |
0 |
Parte III: Zucchero di importazione eccezionale e industriale
Zucchero di importazione |
Numero d'ordine |
Codice NC |
Quantità (tonnellate) |
Dazio contingentale (EUR/t) |
Eccezionale |
09.4380 |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Industriale |
09.4390 |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
Deve essere determinato dal regolamento di apertura |
[1] Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
ALLEGATO III
(integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
A. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), primo trattino:
...omissis...
- : in croato : Šećer iz CXL koncesija uvezen u skladu s Uredbom (EZ) br. 891/2009. Redni broj (umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I
- in italiano: Zucchero concessioni CXL importato a norma del regolamento (CE) n. 891/2009. Numero d'ordine [inserire in base all'allegato I]
...omissis...
B. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), secondo trattino:
...omissis...
- : in croato : Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, balkanski šećer. Redni broj [umetnuti redni broj u skladu s Prilogom I)
- in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)
...omissis...
C. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), terzo trattino: (1)
...omissis...
- : in croato : Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, posebni uvoz šećera. Redni broj 09.4380
- in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine: 09.4380
...omissis...
D. Diciture di cui all'articolo 6, lettera d), punto ii), quarto trattino:
...omissis...
- : in croato : Primjena Uredbe (EZ) br. 891/2009, industrijski uvoz šećera. Redni broj 09.4390
- in italiano: Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine: 09.4390
...omissis...
La parte in tedesco è stata modificata da rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2011, n. L 102.