Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 302/2011 DELLA COMMISSIONE, 28 marzo 2011

G.U.U.E. 29 marzo 2011, n. L 81

Apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/11.

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 589/2011)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 1° aprile 2011

Applicabile dal: 1° aprile 2011 (vedi nota)

Nota:

Il presente regolamento scade il 30 settembre 2011.

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

1) I prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti su livelli costantemente elevati sin dall'inizio della campagna di commercializzazione 2010/11. Le previsioni dell'andamento dei prezzi sul mercato mondiale basate sul mercato a termine dello zucchero di New York per maggio, luglio e ottobre 2011 indicano che tali prezzi resteranno elevati.

2) La differenza negativa fra la disponibilità e l'utilizzazione di zucchero sul mercato dell'Unione nel corso delle due ultime campagne di commercializzazione è stimata a 1 milione di tonnellate. Si tratta del livello più basso di scorte finali registrato a partire dall'attuazione della riforma del 2006 del settore dello zucchero. Qualsiasi ulteriore deficit delle importazioni rischia di perturbare gravemente l'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione e di provocare un aumento del prezzo dello zucchero sul mercato interno. Per limitare la differenza negativa fra la disponibilità e l'utilizzazione di zucchero sul mercato dell'Unione nel corso della campagna di commercializzazione 2010/11 occorre utilizzare pienamente tutti i flussi di importazione esistenti: i contingenti tariffari di importazione e gli 1,95 milioni di tonnellate di importazioni risultanti da accordi di partenariato economico (EPA) e da accordi commerciali nell'ambito dell'iniziativa "Tutto fuorché le armi" (EBA).

3) Tuttavia, le importazioni EPA/EBA registrate nel corso della campagna di commercializzazione 2009/10 sono ammontate a 1,5 milioni di tonnellate. Tenuto conto della situazione attuale del mercato mondiale, questo quantitativo non sembra destinato ad aumentare a breve termine. Si profila dunque inevitabilmente un'ulteriore diminuzione dell'offerta sul mercato dell'Unione. Poiché questa situazione è dovuta ai prezzi elevati dello zucchero sul mercato mondiale, è necessario sospendere il dazio all'importazione per taluni quantitativi di zucchero.

4) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (2), prevede le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione di prodotti del settore dello zucchero recanti il numero d'ordine 09.4380 (zucchero di importazione eccezionale) in conformità all'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tuttavia, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 891/2009, i quantitativi di prodotto per i quali i dazi all'importazione saranno sospesi devono essere determinati con un atto giuridico distinto.

5) Occorre pertanto fissare il quantitativo eccezionale di zucchero che può essere importato a dazio zero nella campagna di commercializzazione 2011/12.

6) Per evitare il commercio di titoli di importazione, è necessario disporre che i diritti derivanti da tali titoli non siano trasferibili.

7) L'importo della cauzione deve essere fissato a un livello sufficientemente elevato per garantire la piena utilizzazione dei titoli di importazione rilasciati nell'attuale contesto di volatilità dei prezzi mondiali dello zucchero.

8) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 254 del 26.9.2009.

Art. 1

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 589/2011)

Dal 1° aprile 2011 al 30 settembre 2011 i dazi all'importazione di zucchero del codice NC 1701 e recante il numero d'ordine 09.4380 sono sospesi per un quantitativo di 300.000 tonnellate.

I dazi all'importazione sono sospesi per un quantitativo supplementare di 200.000 tonnellate dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011.

Ai fini della gestione del contingente di cui al primo comma si applica il regolamento (CE) n. 891/2009.

Art. 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (1), i diritti connessi ai titoli di importazione non sono trasferibili.

(1)

GU L 114 del 26.4.2008.

Art. 3

In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009, l'importo della cauzione ammonta a 150 EUR/t.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2011.

Esso scade il 30 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO