
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 10 agosto 2009
G.U.R.S. 28 agosto 2009, n. 40
Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale é stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali;
Visto il decreto n. 57 del 30 aprile 2009, di approvazione del contratto individuale del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali, dott.ssa Rosaria Barresi;
Vista la legge n. 96 del 20 febbraio 2006 in materia di agriturismo;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994, in materia di agriturismo, e successive modifiche;
Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visto il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agricoltura e agriturismo;
Vista la legge regionale n. 14 del 13 marzo 1982, di disciplina dei complessi ricettivi all'aria aperta;
Vista la legge regionale n. 5 del 2 agosto 2002, d'istituzione delle strade e delle rotte del vino;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 355 del 30 dicembre 1999, che sopprime la commissione regionale per l'agriturismo;
Visti i propri decreti dirigenziali n. 568 del 28 maggio 2004, come modificato dal decreto n. 1286 del 20 giugno 2007, n. 175 del 28 febbraio 2006 in materia di agriturismo e di classificazione in spighe delle aziende agrituristiche;
Visto il decreto dirigenziale n. 576 dell'1 aprile 2009 sull'accreditamento delle aziende e fattorie didattiche;
Vista la decisione n. C (2008) 735, con la quale la Commissione europea ha approvato il P.S.R. Sicilia 2007/2013;
Vista la misura 311 azioni A e C del suddetto P.S.R.;
Considerata l'opportunità di aggiornare le attuali disposizioni in materia di agriturismo, nelle more del completo recepimento della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e in applicazione del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, anche al fine di consentire l'attuazione della misura 311 azioni A e C/didattica del P.S.R. Sicilia;
A' termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
Per le finalità di cui alle premesse, è approvato il testo dell'allegato "Aggiornamento delle disposizioni in materia di agriturismo" e della relativa modulistica, che costituiscono parti integranti del presente decreto.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
Sono revocati i decreti dirigenziali n. 568 del 28 maggio 2004 e n. 1286 del 20 giugno 2007 in materia di agriturismo, che rimangono applicabili agli aiuti erogati con il P.O.R. Sicilia 2000/2006.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
Il presente decreto non regolamenta le procedure e le modalità di concessione degli aiuti pubblici disposti in attuazione della misura 311 azioni "A" agriturismo e "C" didattica del P.S.R. Sicilia 2007/2013, oggetto di specifiche disposizioni.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 10 agosto 2009.
BARRESI
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
ALLEGATO
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRITURISMO
Premessa
Nel presente allegato sono contenute le disposizioni attuative della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 "Norme sull'agriturismo", così come modificata dall'art. 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001. Sono, inoltre, recepiti gli indirizzi amministrativi della legge 20 febbraio 2006, n. 96 in materia di agriturismo.
Il presente testo è disponibile sul sito www.regione.sicilia.it/agricoltura.
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA
1. Riferimenti normativi e disposizioni applicabili
Le principali norme in materia di agriturismo possono essere individuate nelle seguenti:
- legge n. 96 del 20 febbraio 2006;
- art. 3 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001;
- legge regionale n. 25/94, modificata dall'art. 87 della legge regionale n. 32/2000;
- legge regionale n. 17/2004 art. 24 e decreto presidenziale 29 giugno 2005 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 32 del 29 luglio 2005).
2. Attività agrituristica
Le attività agrituristiche sono definite dalle leggi nazionali, regionali e dalle norme comunitarie vigenti, che ne individuano le caratteristiche specifiche, differenziandole da quelle turistiche esercitate anche in ambito rurale.
L'agriturismo può essere svolto, nell'ambito delle attività connesse a quella agricola, esclusivamente in un'azienda agricola regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.. Al riguardo, appare opportuno segnalare che l'art. 3 del decreto legislativo n. 228/2001 prevede fra le altre attività agrituristiche, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratiche sportive, escursionistiche e d'ippoturismo, ancorché svolte all'esterno dell'azienda, nonché la degustazione dei prodotti aziendali.
Requisito essenziale é in ogni caso l'attività di produzione agricola, alla quale quell'agrituristica si connette in maniera funzionale e complementare nell'ambito di una gestione unitaria dell'impresa. Conseguentemente, le iniziative ricettive, di ospitalità, culturali, sportive e didattiche devono porsi in sinergia con l'attività agricola che, comunque, deve rimanere principale.
Ne deriva che l'attività agrituristica non può essere oggetto di gestione separata da quella relativa all'attività agricola, che deve essere svolta dal medesimo soggetto e non può rientrare fra le tipologie degli esercizi ricettivi classificabili come turistici.
Si rileva, inoltre, che la normativa vigente dispone l'obbligo di esercitare le attività di organizzazione di attività ricreative, culturali, sportive etc., congiuntamente con l'offerta di almeno uno dei seguenti servizi: ospitalità in locali aziendali, in spazi aperti (agricampeggio), ristorazione.
Al fine di incentivare il progressivo ampliamento della gamma dei servizi offerti dalle aziende agrituristiche, in coerenza con quanto previsto dal piano regionale agrituristico approvato con delibera della Giunta regionale n. 266 del 10 maggio 2005, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, negli agriturismi di nuova costituzione non può essere autorizzato l'esercizio della sola attività di ristorazione agrituristica.
3. Soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo
L'agriturismo può essere esercitato esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli e associati in qualsiasi forma giuridica, di cui all'art. 2135 del codice civile, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 228/2001, nonché dai loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile.
La normativa non prevede l'obbligo della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Infatti, le uniche motivazioni ostative previste dalla legge attengono ad alcuni reati di natura penale (artt. 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale), o ai delitti in materia d'igiene, sanità, frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali. In ogni caso sono esclusi i soggetti sottoposti a misure di prevenzione, o che siano stati dichiarati delinquenti abituali (legge n. 1423 del 27 dicembre 1956).
Fermo restando il requisito della disponibilità dell'azienda agricola, che rappresenta elemento fondamentale, possono svolgere l'attività agrituristica anche gli affittuari e i comodatari, a condizione che il proprietario autorizzi gli eventuali miglioramenti e trasformazioni delle strutture aziendali.
4. Nulla osta ispettoriale
Per svolgere l'attività agrituristica è necessario ottenere, in via preventiva, il nulla osta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura (IPA) competente. Nel caso in cui le superfici aziendali siano localizzate in diversi territori provinciali, la competenza è attribuita all'ispettorato nel cui territorio si trovano i fabbricati in cui verranno effettuate le attività di agriturismo.
I soggetti, ai quali è stato rilasciato il nulla osta ispettoriale, sono inseriti in un apposito elenco provinciale.
Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura verificano ed accertano, per la concessione del nulla osta, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, nonché le caratteristiche tecnico economiche e strutturali dell'azienda agricola in cui è previsto l'esercizio delle attività agrituristiche.
In particolare, dovranno essere dimensionati i fabbisogni lavorativi delle attività consentite, espresse in giornate, al fine di garantire che l'attività agricola, rispetto a quella di ricezione, ospitalità e ristorazione, rimanga principale.
A riguardo, la consistenza dell'attività agricola dovrà essere superiore al 50% del tempo lavoro complessivo.
La metodologia utilizzata dovrà essere basata sulla quantificazione del lavoro assorbito dall'attività agricola e da quella agrituristica, da svolgere nel periodo autorizzabile. Per il calcolo, dovranno essere utilizzate le tabelle riportate nella Tavola 1.
In particolare, per la determinazione del fabbisogno lavorativo connesso alla produzione agricola e zootecnica, nella relazione agrituristica allegata alla domanda di rilascio del nulla osta, dovrà attribuirsi ad ogni tipologia colturale e ai capi allevati il tempo-lavoro desumibile dai parametri applicabili.
Qualora nell'azienda vengano attuati indirizzi produttivi non compresi nella Tabella 1, dovranno essere redatti gli specifici conti colturali.
Con riferimento al fabbisogno di lavoro per l'attività agrituristica, nella relazione dovranno essere considerate le attività oggetto di richiesta del nulla osta, tenendo conto del periodo di svolgimento delle stesse e del numero previsto di ospiti e/o visitatori.
Si ricorda che la normativa regionale impone una connessione obbligatoria tra le attività ricreative, culturali, divulgative e sportive con quelle di offerta di ospitalità o di ristoro. Inoltre, si ribadisce che non può essere richiesto il nulla osta per la sola attività di ristorazione.
Per quanto concerne gli edifici aziendali da destinare all'attività agrituristica, gli stessi devono essere già esistenti alla data di presentazione della domanda di nulla osta agrituristico, come previsto dall'art. 3 della legge n. 96/2006. E' richiesto, comunque, un utilizzo anche pregresso degli edifici per attività agricole.
Inoltre, dovrà essere salvaguardata, ove possibile, la funzionalità dei rimanenti fabbricati da utilizzare per l'attività agricola praticata in azienda.
La domanda di rilascio del nulla osta, da presentare all'IPA competente per territorio, dovrà essere compilata secondo l'allegato modello "A", in esenzione di bollo. La richiesta deve essere sottoscritta dal titolare dell'azienda o, nel caso di società e di soggetti associati, dal legale rappresentante.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, ferma restando la normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa:
- relazione agrituristica;
- planimetria dei locali aziendali da adibire alle attività agrituristiche e di quelli che saranno utilizzati per l'attività agricola, compresi i fabbricati destinati all'eventuale residenza del titolare dell'azienda o dei suoi collaboratori;
- autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la presente richiesta venga sottoscritta da altro soggetto possessore del fondo e/o degli immobili (affittuario o comodatario);
- titolo di proprietà e/o di possesso dell'azienda agricola;
- corografia in scala 1:25.000 con ubicazione dell'azienda;
- estratto dei fogli di mappa con l'indicazione delle colture praticate;
- certificati o visure catastali relativi a tutte le superfici aziendali;
- documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di ambiente con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti dell'azienda agricola, utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari) e lo scarico delle acque;
- nel caso di allevamento zootecnico, certificazione in materia di igiene e benessere degli animali allevati rilasciata dalla A.U.S.L. competente.
Si precisa che gli elementi dichiarati nella domanda rivestono valore di autocertificazione.
La relazione agrituristica dovrà essere redatta in conformità al modello "B" e sottoscritta da un tecnico agricolo abilitato, dal richiedente ed, eventualmente, da ulteriori figure professionali competenti in materia. Gli ispettorati provinciali provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche in loco, per accertare il possesso dei requisiti prescritti da parte del richiedente, nonché l'attuale ordinamento aziendale, i processi produttivi praticati e le attività agrituristiche esercitabili.
Si precisa che, qualora il contratto d'affitto e/o comodato abbia una durata inferiore al periodo di validità del nulla osta, l'interessato dovrà produrre apposito impegno per il rinnovo del titolo di disponibilità del fondo agricolo.
4.1. Verifiche e revoche
I nulla osta, soggetti a verifica triennale, dovranno essere emessi in conformità al modello "C", in tempi brevi e, in ogni caso, entro i 90 giorni previsti dalla norma (art. 4, legge regionale n. 25/94). I nulla osta rilasciati dovranno essere trasmessi, a cura dell'ispettorato e con cadenza mensile, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio IV, unità operativa n. 19 e al comune di competenza.
Ad ogni azienda verrà attribuito un numero di posizione progressivo d'iscrizione nell'elenco provinciale dei titolari di nulla osta, che costituisce requisito essenziale per la successiva comunicazione d'inizio attività al comune competente.
Gli ispettorati sono inoltre tenuti ad inviare alla suddetta unità operativa 19 del servizio IV e al comune competente, le modifiche e le variazioni concernenti i nulla osta rilasciati.
Avverso l'eventuale provvedimento di diniego del nulla osta, è ammesso ricorso gerarchico entro i successivi 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
Di tale ricorso dovrà essere data comunicazione all'ispettorato competente, che è tenuto a relazionare in merito.
I titolari del nulla osta sono tenuti ad aggiornare tempestivamente gli ispettorati competenti nei seguenti casi:
- cessazione dell'attività, anche temporanea;
- modifiche dell'ordinamento produttivo aziendale, ad esclusione delle ordinarie rotazioni colturali;
- variazioni concernenti l'utilizzo degli immobili destinati all'attività agrituristica;
- modifiche riguardanti la titolarità e la gestione dell'azienda, nonché il possesso e/o la disponibilità dei terreni.
Si precisa, inoltre, che non è consentito effettuare attività non espressamente autorizzate nel nulla osta e non comprese nella comunicazione d'inizio attività.
A riguardo, l'accoglimento della richiesta di eventuali integrazioni o modifiche sostanziali al nulla osta comporterà il rilascio di un nuovo nulla osta dell'ispettorato competente, in base al quale dovrà essere prodotta un'ulteriore comunicazione al comunale. Nel nuovo nulla osta dovrà essere specificato l'annullamento del precedente.
Nei casi di operatori agrituristici già operanti, copia della nuova comunicazione al comune dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro novanta giorni dal rilascio del nulla osta modificato, anche al fine di consentire l'aggiornamento dei dati relativi all'esercizio, inseriti nell'elenco degli operatori agrituristici di cui al successivo paragrafo 5. Nelle more, dovranno essere rispettati i limiti fissati nel nuovo nulla osta se i parametri delle attività risultano inferiori rispetto a quelli già autorizzati. In caso contrario, l'operatore agrituristico dovrà attenersi al precedente nulla osta.
Tra le cause di revoca del nulla osta si evidenziano la perdita dei requisiti prescritti o la mancata comunicazione d'inizio attività, entro 4 anni dalla data di rilascio del nulla osta medesimo.
Gli ispettorati sono tenuti a trasmettere copia del provvedimento di revoca all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio IV, unità operativa 19, responsabile dell'attività di monitoraggio e coordinamento del settore.
I requisiti di concessione del nulla osta sono soggetti a verifica almeno ogni tre anni, pertanto gli imprenditori agricoli interessati, in prossimità della scadenza dei tre anni, potranno richiedere la verifica, qualora la stessa non sia già stata operata da parte degli IPA. Questi ultimi, nell'ambito delle competenze di controllo, effettuano, in ogni caso, la verifica dei requisiti alla scadenza dei nulla osta, anche mediante autocertificazione prodotta dall'interessato, sulla base della vigente normativa in materia di semplificazione amministrativa. Gli esiti dei controlli dovranno essere trasmessi all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio IV, unità operativa 19.
L'eventuale convalida della sussistenza dei requisiti dovrà essere riportata in calce nel nulla osta, utilizzando l'apposito riquadro.
Con le medesime modalità potranno essere riportati nel nulla osta gli aggiornamenti relativi alla situazione fondiaria aziendale, che non comportano modifiche alle tipologie delle attività già autorizzate e/o ai parametri ricettivi ammessi (numero posti letto, posti per la ristorazione etc.). In tutti gli altri casi, il nulla osta dovrà essere revocato ed adeguato entro 180 giorni, con le procedure sopra indicate.
4.2. Attività didattica
Per quanto concerne l'attività didattica, la richiesta di nulla osta potrà riguardare esclusivamente tale settore, eventualmente in connessione con l'attività di degustazione dei prodotti aziendali.
Nel caso di agriturismi già operanti che intendono avviare l'attività didattica, dovrà essere richiesta un'integrazione del nulla osta in corso di validità, al medesimo ispettorato che lo ha emesso.
In tal caso, è confermata la validità del nulla osta in vigore, che conserverà il numero d'ordine attribuito nel relativo elenco provinciale.
Si precisa che per gli agriturismi già provvisti di nulla osta sarà sufficiente presentare la relazione illustrativa delle attività didattiche (compresa nel modello B allegato), nonchè la planimetria dei locali e degli spazi aziendali da destinare all'attività.
In ogni caso, gli I.P.A. dovranno verificare la sussistenza dei requisiti obbligatori in materia di ambiente e, nel caso di attività zootecnica, d'igiene e benessere degli animali.
Per quanto concerne il calcolo del tempo di lavoro da destinare all'attività didattica, i dati relativi dovranno essere inseriti dal titolare dell'azienda nel quadro 7.2 della relazione illustrativa sopra menzionata. Qualora sia già presente in azienda un'attività di ristorazione e/o ospitalità, il fabbisogno lavorativo attribuito alle attività didattiche, ricreative, culturali, escursionistiche e sportive non potrà essere inferiore al 5% delle giornate destinate al ristoro e/o all'ospitalità (vedasi tab. 3 della tavola 1 allegata).
Tuttavia, qualora l'azienda agrituristica sia stata già autorizzata per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e divulgative (art. 2 legge regionale n. 25/94 lettera f), non dovrà essere operato alcun calcolo per la quantificazione del tempo di lavoro da destinare all'attività didattica. In tal caso, gli ispettorati provinciali agricoltura dovranno verificare esclusivamente i contenuti della relazione illustrativa, nonché della documentazione prodotta.
Successivamente al rilascio del nulla osta, potrà essere presentata la domanda di accreditamento prevista dal decreto dirigenziale n. 576 dell'1 aprile 2009.
5. Elenco degli operatori agrituristici
Ai fini della trasparenza amministrativa, è prevista la costituzione di un elenco degli imprenditori agricoli, che esercitano l'attività agrituristica, nonché delle fattorie e aziende didattiche accreditate dall'Amministrazione.
La competenza per la formazione dell'elenco è attribuita al servizio IV, unità operativa n. 19 agriturismo.
La richiesta d'iscrizione nell'elenco viene effettuata dall'interessato, contestualmente alla domanda di rilascio del nulla osta (modello "A").
Gli ispettorati dell'agricoltura provvederanno a redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno e in conformità allo schema di cui all'allegato modello "E", l'elenco provinciale delle aziende titolari di nulla osta, che dovrà essere trasmesso entro il successivo 28 febbraio all'Assessorato dell'agricoltura, servizio IV, unità operativa n. 19.
L'Amministrazione, sulla scorta delle comunicazioni trasmesse dai comuni competenti, provvederà a stilare, entro i successivi 60 giorni, l'elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati, approvato con decreto del dirigente generale e pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Nell'elenco regionale verranno inserite le aziende che hanno regolarmente comunicato l'avvio dell'attività agrituristica, successivamente al rilascio del nulla osta.
Per ogni azienda verranno riportati i seguenti elementi: indirizzo e denominazione dell'azienda, recapito, tipologia delle attività autorizzate e praticate, classificazione in spighe ed eventuale accreditamento come azienda o fattoria didattica.
6. Comunicazione inizio attività (Già autorizzazione comunale)
Come previsto dall'art. 24 della legge regionale n. 17/2004 e dal decreto presidenziale applicativo 29 giugno 2005, l'apertura di un esercizio agrituristico è subordinata ad una comunicazione d'inizio attività da presentare al comune, o allo sportello unico attività produttive, ove presente, in cui ricadono gli immobili destinati all'attività.
Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente in materia di complicazione amministrativa ed autocertificazione, alla comunicazione d'inizio attività gli impreditori agricoli dovranno allegare:
- nulla osta rilasciato dall'ispettorato provinciale agricoltura;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dall'art. 5 della legge regionale n. 25/94;
- eventuale richiesta di elevazione dei limiti dei posti per la ristorazione, nei termini consentiti dal successivo paragrafo 8.3;
- in caso di servizi di ospitalità, classificazione in spighe di cui al decreto dirigenziale n. 175 del 28 febbraio 2006 di questo dipartimento;
- documentazione prevista dalla normativa in materia sanitaria e di sicurezza;
- eventuale certificato di agibilità dei fabbricati;
- con riferimento alle attività didattiche, provvedimento di accreditamento regionale rilasciato ai sensi del decreto dirigenziale n. 576 dell'1 aprile 2009 di questo dipartimento.
Si precisa che non è consentito l'esercizio della sola attività di ristorazione, in assenza di ulteriori servizi agrituristici, pertanto non sono ricevibili comunicazioni di inizio attività per la sola ristorazione.
L'esercizio dell'attività non può iniziare prima che siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento, da parte del comune o dello sportello unico, della comunicazione d'inizio attività.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione suddetta, il comune provvede a notificare all'operatore agrituristico e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i limiti e le modalità di esercizio delle attività agrituristiche, che lo stesso è tenuto a rispettare, compresa la durata minima (non inferiore a 90 giorni) e massima del periodo di apertura annuale. Tali limiti e modalità devono essere coerenti con quanto previsto nel nulla osta agrituristico. In ogni caso, prima dell'apertura dell'esercizio agrituristico deve essere effettuata apposita comunicazione, a cura dell'operatore agrituristico, al comune competente e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. L'esercizio dell'attività non è cedibile a terzi.
Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti dichiarati nella comunicazione d'inizio attività, deve essere comunicata tempestivamente dall'operatore agrituristico al comune e all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
Il mancato invio della comunicazione di apertura dell'esercizio nei termini suindicati, determinerà il non inserimento nell'elenco regionale delle aziende agrituristiche autorizzate.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 25/94, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di trasmettere, entro il 15 gennaio di ogni anno, le tariffe dell'esercizio agrituristico per l'anno in corso, nonchè i dati relativi alla ricettività dell'anno precedente e alle attività effettivamente praticate. Tale comunicazione deve essere inviata al Comune e all'ispettorato provinciale agricoltura competenti per territorio, utilizzando il modello "F" allegato. Le aziende inadempienti saranno oggetto di verifica da parte del competente ispettorato.
Eventuali modifiche al calendario di attività, dovranno essere inviate tempestivamente.
6.1. Didattica
Per quanto concerne l'attività didattica, qualora l'azienda agricola sia già provvista di autorizzazione comunale per l'attività agrituristica, la stessa dovrà essere integrata nel rispetto di quanto previsto dal nulla osta ispettoriale per l'attività didattica. In tal caso, l'autorizzazione comunale conserverà la propria validità fino alla scadenza prefissata.
Qualora l'azienda agrituristica sia stata già autorizzata dal comune per lo svolgimento di attività ricreative, culturali e divulgative (art. 2 legge regionale n 25/94 lettera f), il comune medesimo potrà confermare la validità dell'autorizzazione già rilasciata, anche per l'effettuazione delle attività didattiche oggetto di nulla osta, dietro richiesta dell'interessato.
In ogni caso, l'integrazione dell'autorizzazione o la conferma della stessa dovrà essere trasmessa, a cura del Comune e dell'operatore agrituristico, al competente ispettorato provinciale agricoltura e al servizio IV, unità operativa n. 19 di questo Assessorato.
7. Utilizzo del termine agriturismo
Si ritiene opportuno evidenziare che, esclusivamente gli operatori autorizzati possono utilizzare il termine "agriturismo" per indicare la propria attività, con riferimento anche al materiale promozionale, pubblicitario e divulgativo dell'azienda. In caso di irregolare utilizzo della terminologia sopraindicata, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge regionale n. 25/94.
In particolare, anche per assicurare i necessari requisiti di trasparenza, deve essere rispettato l'uso corretto del termine "azienda agrituristica" o "agriturismo" in tutte le forme di comunicazione adottate.
Nel suddetto materiale promozionale, pubblicitario e divulgativo, dovranno essere riportate solamente le attività consentite e, nel caso di servizi di ospitalità, la classificazione in spighe.
Le aziende agrituristiche, inoltre, non sono autorizzate all'utilizzo di denominazioni di tipo prettamente turistico quali Hotel, Resort, Albergo Rurale, Bed and Breakfast etc.
8. Criteri e modalità dell'esercizio dell'attività agrituristica
Fermo restando gli obblighi degli operatori agrituristici previsti dall'art. 9 della legge regionale n. 25/94, si descrivono di seguito le tipologie delle attività esercitabili.
8.1. Offerta di ospitalità in appositi locali aziendali (art. 2 lett. a)
Tale servizio deve essere espletato in fabbricati aziendali da adattare ove necessario, con interventi di adeguamento, ristrutturazione e recupero.
Gli edifici aziendali da destinare all'attività agrituristica devono essere già esistenti alla data di presentazione della domanda di nulla osta agrituristico, come previsto dall'art. 3 della legge n. 96/2006.
I locali ove offrire ospitalità devono ricadere nell'azienda del titolare del nulla osta o, nel caso di aziende in forma associata, all'interno delle stesse.
Le camere destinate all'ospitalità devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché la conformità degli stessi a quanto previsto dal D.P.R. n. 1437 del 30 dicembre 1970 per le camere a un posto letto (mq. 8 e metri cubi 24). Con riferimento alle camere con posti letto superiori a uno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 in materia di agriturismo, le misure minime sono così determinate: mq. 12 per due posti letto, mq. 16 per tre posti letto, mq. 20 per quattro posti letto; in ogni caso le camere, che non potranno contenere più di quattro posti letto non sovrapponibili e/o a scomparsa, devono essere adeguate a quanto disposto dalle normative in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e superamento delle barriere architettoniche.
Si raccomanda l'adozione di un arredo basato sull'utilizzo di mobili e suppellettili tipici del contesto rurale, privilegiando anche tappezzerie, tendaggi e rivestimenti di facile lavabilità e consoni all'ambiente rurale.
8.2. Offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell'ambito dell'azienda, a campeggiatori (art. 2 lett. b)
I parametri di classificazione degli agricampeggi sono quelli previsti dalla legge regionale n. 14/82, fra cui la consistenza dei servizi igienico-sanitari, l'incidenza delle zone ombreggiate, la disponibilità di acqua calda e la presenza di attrezzature complementari.
Le aree di sosta devono essere correttamente inserite nel paesaggio agrario circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni.
Ogni piazzola deve essere destinata a un singolo equipaggio (costituito da non più di 4 persone) e possedere una superficie minima pari a 50 mq., compreso l'eventuale spazio per la sosta dell'automobile. E' obbligatoria la dotazione di impianto antincendio, illuminazione e prese di corrente elettrica in conformità alle normative Enpi-Cei a norma, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità, nonché l'accessibilità ai diversamente abili dei servizi, delle attrezzature comuni e di almeno il 5% (in ogni caso non inferiori a 2) delle piazzole realizzate.
Inoltre, ciascuna piazzola deve essere predisposta per la sosta di tende, carrelli tenda, caravan e autocaravan.
Nell'ambito delle strutture ricettive dell'agricampeggio, è ammessa la realizzazione di bungalow prefabbricati in legno, la cui capienza complessiva non può superare 25 posti letto, destinati all'ospitalità ed eventuali spazi comuni. Come disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 14/82, la superficie occupata dai bungalow non deve superare il 20% della superficie complessiva delle piazzole. I bungalow possono essere dotati di un patio per il soggiorno, corredato da tavolo e sedie e di una zona cottura esterna dei cibi. In ogni caso, lo spazio esterno di pertinenza deve essere non inferiore alla superficie coperta. Quest'ultima non può essere superiore a mq. 7 per persona.
8.3. Somministrazione sul posto di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall'utilizzazione di prodotti aziendali e tipici della zona (art. 2 lett. c, d)
La ristorazione agrituristica può essere attuata nell'azienda agricola sia autonomamente, che unitamente all'offerta di ospitalità nei locali aziendali e/o in spazi aperti.
In ogni caso, devono essere rispettate le peculiarità dell'azienda agricola, dell'ambiente rurale presente nel territorio e della tipicità dei piatti regionali.
Pertanto, è obbligatorio l'utilizzo di pietanze e bevande di provenienza prevalentemente aziendale e di produzioni tipiche regionali. In particolare, la ristorazione deve privilegiare gli alimenti caratteristici del comprensorio rurale, con specifico riguardo agli itinerari per la promozione e valorizzazione delle produzioni regionali (strade del vino, olio, formaggi, etc.). Si precisa che, in ogni caso, deve essere assicurata la presenza, anche parziale, di alimenti di provenienza aziendale fra quelli somministrati agli ospiti.
In linea generale, il dimensionamento dell'attività di ristorazione dovrà tenere conto dell'effettive potenzialità delle risorse aziendali, anche in termini di alimenti utilizzati. Pertanto, è da evitare un'offerta pasti con un numero di posti eccessivo e non confacente ai principi di un'ospitalità rurale contenuta e di qualità.
I locali utilizzati per la ristorazione devono possedere dimensioni adeguate, in modo da garantire uno spazio minimo di mq. 1,2 per ogni posto tavola, al netto degli spazi utilizzati dal personale di servizio e di mq. 5 per ogni tavolo a 4 posti.
Esclusivamente negli esercizi agrituristici autorizzati per un numero ridotto di posti giornalieri, fermo restando l'obbligo di non superare il numero totale di posti realizzabili nell'intero periodo di apertura, è consentito l'incremento fino a 55 posti giornalieri complessivi, per sopperire a specifiche esigenze connesse all'irregolarità degli afflussi degli ospiti. Il suddetto incremento deve essere, in ogni caso, preventivamente consentito dalla competente autorità sanitaria.
La sala ristorazione può essere destinata, in apposito reparto separato e previa adozione i tutti gli accorgimenti igienico-sanitari necessari, anche all'esposizione e vendita di prodotti.
Non è consentita la preparazione dei pasti in assenza di locali destinati a tale scopo e conformi alla normativa igienico-sanitaria.
8.4. Attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, ippoturismo, sportive e didattiche, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina (art. 2, lett. f, legge regionale n. 25/94 e art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 228/2001)
Le attività la cui realizzazione è prevista nell'ambito aziendale devono essere descritte nella relazione agrituristica, allegata alla richiesta di nulla osta. Eventuali modifiche successive al rilascio del nulla osta, dovranno essere comunicate tempestivamente all'ispettorato provinciale competente.
Costituiscono attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, d'ippoturismo, sportive e didattiche, quelle in armonia con gli indirizzi delle norme europee relativi all'integrazione dei redditi agricoli. La finalità principale consiste nell'introduzione di attività collaterali a quella agricola tradizionale, in grado d'innescare un modello di sviluppo rurale integrato.
A titolo d'esempio si possono citare: trekking a piedi o a cavallo, mountain bike, canoa, tennis, tiro con l'arco, pesca sportiva, giochi per bambini, corsi di agricoltura biologica, micologia, riconoscimento della flora e fauna locale, cucina, apicoltura, artigianato locale, coltivazione di piante officinali, escursioni naturalistiche, seminari finalizzati alla conoscenza delle produzioni tipiche locali e delle valenze ambientali dell'area etc.
Per quanto riguarda le piscine, devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'atto d'intesa del Ministero della sanità fra Stato e Regioni del 16 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51 del 31 marzo 2003, come sviluppato nella disciplina interregionale delle piscine, approvato dal coordinamento interregionale prevenzione in data 22 giugno 2004. Si precisa che le piscine sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate agli ospiti dell'azienda che utilizzano i servizi agrituristici.
8.4.1. Aziende e fattorie didattiche
All'azienda agrituristica è consentito anche l'utilizzo del termine "azienda o fattoria didattica", qualora vengano esercitate attività culturali-educative.
A riguardo, dovrà essere acquisito specifico accreditamento da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione del decreto dirigenziale n. 576 dell'1 aprile 2009 di questo dipartimento.
L'accreditamento viene rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con decreto a firma del dirigente del servizio IV, su proposta della commissione regionale per l'accreditamento. Quest'ultimo è subordinato al rilascio di specifico nulla osta per l'attività agrituristica/didattica da parte del competente ispettorato provinciale per l'agricoltura.
L'acquisizione dell'accreditamento non assolve dall'obbligo della successiva presentazione della comunicazione d'inizio attività al comune competente per territorio, da parte dell'imprenditore agricolo titolare del nulla osta suddetto.
Si precisa che l'accreditamento come "fattoria" è riservato alle aziende in cui è presente un'attività zootecnica.
Tutte le aziende agricole interessate, per conseguire l'accreditamento devono risultare conformi ai requisiti elencati nel suddetto decreto dirigenziale n. 576 dell'1 aprile 2009, fermo restando il rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza, da accertare, in fase di comunicazione d'inizio attività al comune, da parte dei soggetti competenti.
Qualora il conseguimento dei requisiti minimi sia previsto nell'ambito di un investimento ammesso all'aiuto pubblico, l'accreditamento dovrà essere conseguito successivamente all'accertamento finale dei lavori.
8.5. Degustazione e assaggio dei prodotti aziendali inclusa la mescita del vino (art. 3 decreto legislativo n. 228/2001).
Tale attività è consentita nei luoghi appositamente indicati dall'imprenditore agricolo nella relazione agrituristica, con le modalità conformi alla normativa vigente.
La degustazione e l'assaggio devono riguardare i prodotti aziendali non trasformati, o che necessitano di trasformazione (es. vino, olio, formaggi, marmellate).
Si precisa che il prodotto aziendale non può essere posto in assaggio e degustazione con le caratteristiche di un pasto, configurandosi in tal caso l'attività di ristorazione.
9. Patrimonio edilizio
In coerenza con quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 96/2006 e dall'art. 15, punto 2, della legge regionale n. 25/94, gli interventi edilizi sono consentiti esclusivamente sugli edifici già esistenti alla data di presentazione della domanda di nulla osta agrituristico.
Tutte le opere devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche originarie, anche mediante l'utilizzo di materiali tradizionali della zona, possibilmente reimpiegando quelli provenienti dallo stesso complesso edilizio recuperato o ristrutturato.
Fermo restando la normativa in materia di autorizzazioni e/o concessioni edilizie, per i fabbricati aziendali destinati all'attività agrituristica non è richiesta una specifica classificazione catastale. Tuttavia, si ritiene che la categoria attribuita deve essere compatibile con le caratteristiche di ruralità, previste dalla legge per le attività agrituristiche.
I locali destinati all'uso agrituristico devono, in generale, possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione.
Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, gli edifici dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal decreto del Ministro lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e dalla circolare Ministero lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669, con la possibilità di avvalersi della deroga di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 228/2001. In particolare, come previsto dal suddetto decreto, ogni struttura ricettiva deve disporre di almeno n. 2 stanze con caratteristiche di accessibilità per i diversamente abili, in presenza di un numero massimo di 40 stanze o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Tuttavia, in relazione alle particolari caratteristiche strutturali degli edifici aziendali e al numero delle stanze in cui è prevista l'ospitalità, gli uffici istruttori valuteranno la possibilità di limitare ad una stanza la suddetta accessibilità. Tale possibilità resta, in ogni caso, subordinata a successivo parere della competente autorità sanitaria.
10. Norme igienico-sanitarie
La disciplina igienico-sanitaria raggruppa una serie di normative, che regolamentano tutti gli aspetti legati al rilascio delle autorizzazioni sanitarie ed ai requisiti igienico sanitari dei locali, dei macchinari, delle attrezzature e del personale interessato alle attività di lavorazione degli alimenti, nonché gli aspetti legati alla sicurezza degli alimenti e dei consumatori (vedasi anche decreto dell'Assessorato della sanità 27 febbraio 2008 sulla DIA sanitaria).
Inoltre, il personale addetto deve assicurare la corretta prassi igienica delle operazioni riguardanti i prodotti alimentari, mediante l'utilizzo dell'autocontrollo di cui al decreto legislativo n. 155/97.
Per quanto riguarda l'agricampeggio dovranno essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia d'igiene, sanità, ambiente e sicurezza. In particolare, sono obbligatorie le seguenti dotazioni: acqua potabile, zona lavaggio per stoviglie e biancheria, raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di recipienti lavabili muniti di coperchio a tenuta con capacità non inferiore a 100 litri.
Si evidenzia, infine, che la realizzazione di attività didattiche, ricreative e culturali può comportare l'esigenza di adeguare opportunamente le strutture utilizzate, in funzione delle attività stesse.
11. Sicurezza prevenzione incendi
Per la sicurezza degli edifici e degli impianti è necessario riferirsi alle normative vigenti per i locali di civile abitazione, le strutture ricettive e, in particolare, alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e della legge n. 46/90.
Particolare cura deve essere rivolta al soddisfacimento delle regole tecniche di prevenzione incendi e di controllo dei rischi nei fabbricati, contenute nella normativa in materia.
12. Registrazione e notifica degli ospiti
Gli operatori agrituristici hanno l'obbligo di accertare e registrare l'identità degli ospiti alloggiati presso l'azienda.
A riguardo, l'art. 8 della legge n. 135 del 29 marzo 2001 ha sostituito l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, introducendo modalità semplificate per la comunicazione dei dati (mezzi informatici, telematici o fax).
Si ricorda che il trattamento dei dati personali relativi agli ospiti comporta il rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
13. Programma regionale agrituristico
La competenza per la predisposizione del programma regionale agrituristico e dei relativi piani annuali, previsti dall'art. 19 della legge regionale n. 25/94, è attribuita, come disposto dalla legge regionale n. 15/93, all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dipartimento interventi strutturali, servizio IV, unità operativa n. 19 agriturismo.
Il programma, contenente tutti gli elementi di cui al succitato art. 19, dovrà essere altresì coerente con le linee di indirizzo dei documenti di programmazione regionale approvati dalla Commissione europea e sarà approvato secondo le forme e modalità previste dal più volte citato art. 19.
14. Differenze tra agriturismo e turismo rurale
Il principale aspetto che differenzia l'agriturismo dal turismo rurale è rappresentato dalla connessione con l'attività agricola; infatti l'esercizio del turismo rurale può essere attuato anche in assenza di impresa agricola.
Pertanto, la prevalenza dell'attività agricola è richiesta esclusivamente nell'agriturismo, che si caratterizza, inoltre, per gli obblighi specifici in materia di utilizzo dei prodotti aziendali nella ristorazione.
Ulteriori differenze riguardano gli aspetti fiscali e l'inquadramento del personale addetto alle due attività.
15. Vigilanza, controllo, revoche e sanzioni
La verifica del mantenimento dei requisiti di concessione del nulla osta è oggetto di accertamento, da effettuare almeno ogni 3 anni, a cura dell'ispettorato che ne ha operato il rilascio.
Inoltre, qualora non venga iniziata l'attività agrituristica entro quattro anni dalla data di rilascio del nulla osta, lo stesso verrà revocato d'ufficio. Tuttavia, qualora l'interessato produca apposita richiesta motivata, l'ispettorato potrà valutare l'opportunità di differire la revoca per un periodo non eccedente mesi 12.
Per assicurare l'attuazione delle verifiche di cui sopra, gli ispettorati sono tenuti ad operare accertamenti documentali e sul posto, su un campione annuale pari ad almeno il 30% delle aziende agrituristiche. Inoltre, dovranno essere effettuate verifiche in tutte le aziende che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione annuale del modello "F", di cui al paragrafo 6.
Nel caso di operatori che hanno beneficiato dell'intervento pubblico, dovrà essere accertato anche il mantenimento dei vincoli di destinazione obbligatori sulle particelle interessate all'investimento (art. 18 legge regionale n. 25/94).
Gli esiti dei controlli effettuati dovranno essere comunicati ogni sei mesi all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, servizio IV, unità operativa n. 19, con apposita relazione contenente almeno i seguenti elementi:
- numero verifiche effettuate e periodo di riferimento;
- natura delle eventuali irregolarità riscontrate;
- provvedimenti adottati.
L'art. 9 della legge regionale n. 25/94 impone puntuali obblighi agli operatori agrituristici, la cui verifica è demandata al comune competente.
L'eventuale divieto di esercizio delle attività agritunstiche, che comporta la cancellazione dagli elenchi degli operatori, è regolamentata dall'art. 10 della legge regionale n. 25/94. Tale provvedimento deve essere comunicato dal comune all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dipartimento interventi strutturali, servizio IV, unità operativa n. 19 agriturismo, all'IPA e all'autorità di pubblica sicurezza.
La revoca del nulla osta o il divieto di esercizio, in presenza del vincolo di destinazione sopra menzionato, comporta il recupero dei contributi pubblici erogati, nonché le sanzioni amministrative previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Le sanzioni previste dall'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 25/94 si applicano in caso di violazione di ogni obbligo discendente dalla medesima legge e, in particolare, dall'art. 2 che prevede le tipologie di attività elencate al precedente paragrafo 8.
Si ricorda, inoltre, che solo l'imprenditore autorizzato può utilizzare terminologia che richiami in qualsiasi modo l'agriturismo, per indicare la propria attività. Ai contravventori verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 14 comma 1 della legge regionale n. 25/94.
I comuni sono tenuti ad effettuare i necessari controlli, come disposto dall'art. 14 della legge regionale n. 25/94.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 11 ottobre 2023, n. 4885 e dall'art. 2, comma 1, del Decr. Dir. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 20 novembre 2024, n. 8751.
MODELLO C (1)
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA
di ..........................................................................................
Unità operativa di base n. ......................
Prot. n.................. del ..................................
Nulla osta n. ................/20.........
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25 e successive modifiche;
Visto il precedente nulla osta n. ........... del ..................................;
Vista l'istanza per il rilascio del nulla osta alle attività agrituristiche presentata in data .......................... e assunta a questo servizio al prot. n. ................/.......... del ..................;
Vista la domanda d'iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici abilitati;
Vista la documentazione prodotta comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini del presente nulla osta;
Visto l'accreditamento di fattoria/azienda didattica n. .............. del ............................. rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;
Viste le risultanze del verbale di accertamento preventivo dei requisiti n. .......... del ...........................;
al ......................................... sig. ............................................................................
nat ....... a .................................................................... il........................................
e residente nel comune di ...................... (prov. .......) via .....................................
frazione o località ................................................................ c.a.p.........................
conduttore, nella qualità di (1)...............................................................................
dell'azienda agricola (2).........................................................................................
localizzata (3) nel comune di ................................................................................
codice fiscale ............................................. P. I.V.A. n. .......................................
iscritto alla C.C.I.A.A. di ................................................ al n. ...........................,
estesa complessivamente Ha. ....................... a. .............. ca. ..............
ricadente nel/i comune/i di ...................................................................................
in località .................................................. del/i foglio/i di mappa n. ..................
p.lle. ..............................................................................................., si rilascia:
NULLA OSTA PER LE SEGUENTI ATTIVITA' AGRITURISTICHE
[_] ricezione in camere indipendenti per numero posti letto complessivi di ................................................
per n. ................. giorni all'anno (legge regionale n. 25/94, art. 2, lett. a), da effettuare nei locali aziendali ubicati nell....... p.ll. ............................................... de....... fogl.......
di mappa n. ................... de....... comun.......
di ........................................................................................;
[_] ospitalità in spazi aperti per n. ................. piazzole e n. .................
campeggiatori per n. ................. giorni all'anno (legge regionale n. 25/94, art. 2, lett. b), da effettuare nelle aree di cui all...... p.ll..........................................
de...... fogl...... di mappa n. .............. de...... comun......
di ........................................................................................;
[_] somministrazione sul posto di pasti costituiti da cibi e bevande, provenienti in prevalenza dall'utilizzazione dei prodotti aziendali e tipici della zona per n. .................
posti giornalieri (n. ................. coperti) (4) e per n. ................. giorni all'anno (legge regionale n. 25/94, art. 2, lett. c e/o d), da effettuare nei locali aziendali ubicati nell......
p.ll...................................................... de...... fogl...... di mappa n. ...................... de......
comun...... di ............................................. in ogni caso è stabilito in ....................................
il numero massimo di posti realizzabili nell'intero periodo di apertura;
[_] organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative, escursionistiche, ippoturismo, sportive e didattiche (legge regionale n. 25/94, art. 2, lett. f, e art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 228/01);
[_] fattoria/azienda didattica;
[_] degustazione ed assaggio dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino (art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 228/2001 e legge regionale n. 5/2002).
Il presente nulla osta ha validità triennale dalla data di rilascio e, pertanto, scadrà il ......................................, salvo convalida da richiedere prima della data di scadenza.
L'apertura dell'attività agrituristica è subordinata alla comunicazione di inizio attività da presentare al comune, o allo sportello unico attività produttive ove presente.
Il presente nulla osta non riguarda le attività turistico-ricettive quali il turismo rurale e gli alloggi agrituristici di cui alla legge regionale n. 27/96.
Il soggetto destinatario del presente nulla osta, è iscritto nell'elenco provinciale degli operatori titolari di nulla osta agrituristico al n. .......................................
Data ...........................................................
L'ispettore provinciale
...................................................................................................................
Viste le risultanze delle verifiche effettuate in data ................................................, il presente nulla osta è convalidato fino al .....................................
Data ...........................................................
L'ispettore provinciale
...................................................................................................................
A seguito di comunicazione effettuata in data ....................... dal sig. ...........................................................................................,
titolare del presente nulla osta, i dati catastali e colturali relativi alla superficie dell'azienda agricola sono così aggiornati e integrati:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Data ...........................................................
L'ispettore provinciale
...................................................................................................................
(1) Titolare proprietario, titolare affittuario, titolare comodatario, legale rappresentante.
(2) Singola, società, cooperativa, azienda agricola associata.
(3) Fare riferimento al centro aziendale.
(4) Il numero dei coperti equivale al doppio del numero dei posti.