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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE, 24 luglio 2009

G.U.U.E. 25 luglio 2009. n. L 194

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1714)

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 agosto 2009

Applicabile dal: 25 gennaio 2009

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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 63, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l'organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull'introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all'allegato I ("l'elenco"). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall'altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio.

2) Nella redazione dell'elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.

3) In attesa dell'adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell'elenco, ai fini della stesura e dell'aggiornamento dell'elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell'Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche.

4) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell'efficacia dei controlli.

5) Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l'arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l'immissione in libera pratica.

6) Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all'interno della Comunità nell'ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d'identità e controlli fisici.

7) Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. E' opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

8) La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all'olio di palma (3) stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d'analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118- 97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall'adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. E' pertanto opportuno eliminare l'obbligo di fornire il rapporto d'analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata.

9) La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (4) stabilisce l'aumento della frequenza dei controlli (50% di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall'adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. E' pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

10) L'applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l'istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d'identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.

11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 165 del 30.4.2004.

(2)

GU L 31 dell'1.2.2002.

(3)

GU L 135 del 28.5.2005.

(4)

GU L 199 del 21.7.2006.

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Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all'allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I del presente regolamento.

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Art. 2

Aggiornamenti dell'allegato I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1024)

Al fine di redigere e modificare regolarmente l'elenco di cui all'allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

a) i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

b) le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell'Ufficio alimentare e veterinario;

c) le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

d) gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

e) le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

L'elenco di cui all'allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente.

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Art. 3

Definizioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/941 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1714)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a) "documento comune di entrata (DCE)", il documento, i cui modelli sono riportati nell'allegato II e nell'allegato III, parte 2, che deve essere completato dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all'articolo 6, nonché dall'autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;

b) "punto di entrata designato (PED)", il punto di entrata, indicato all'articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell'allegato I di detto regolamento; nel caso di un trasporto marittimo o aereo in cui le partite che entrano nell'Unione in provenienza da un paese terzo sono scaricate per essere poi caricate rispettivamente su un'altra nave o un altro aereo nello stesso porto o aeroporto per il proseguimento del viaggio verso un altro porto o aeroporto in uno dei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004, quest'ultimo porto o aeroporto è considerato il punto di entrata designato;

c) "partita", una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell'allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

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Art. 4

Requisiti minimi per i punti di entrata designati

Fatto salvo l'articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

a) sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

b) strutture adeguate dove l'autorità competente può effettuare i controlli necessari;

c) istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l'analisi e all'invio di tali campioni per l'analisi a un laboratorio designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 ("laboratorio designato");

d) magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

e) attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi;

f) la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell'analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

g) un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

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Art. 5

Elenco dei punti di entrata designati

Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all'allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

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Art. 6

Notifica previa delle partite

Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

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Art. 7

Lingua dei documenti comuni di entrata

I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

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Art. 7

Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico

(introdotto dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1714)

1. Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a) è conforme al modello di cui all'allegato III, parte 2;

b) è firmato con la firma elettronica dell'operatore responsabile della partita;

c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell'ispettore ufficiale:

i) al punto di entrata designato; o ii) al punto designato per l'importazione; o iii) al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1;

d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l'ispettore ufficiale;

e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.

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Art. 8

Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

1. L'autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

a) controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall'arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

b) controlli fisici e d'identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell'allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

2. Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l'autorità competente:

a) completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell'autorità competente timbra e firma l'originale di tale documento;

b) fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

L'originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

L'autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l'autorizzazione, l'autorità competente al PED notifica l'autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

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Art. 9

Circostanze particolari

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2298)

1. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

b) i locali soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

c) si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell'arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a) la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b) le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

i) la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii) le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.

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Art. 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

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Art. 11

Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell'autorità competente:

a) sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

b) attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell'analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

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Art. 12

Frazionamento delle partite

Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 8.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

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Art. 13

Non conformità

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2018/941)

1. Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell'autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non consente l'introduzione di una partita di mangimi e alimenti elencati nell'allegato I a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

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Art. 14

Tasse

1. Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

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Art. 15

Presentazione di una relazione alla Commissione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1024 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/35)

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.

La relazione è presentata semestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni semestre.

2. La relazione comprende le seguenti informazioni:

a) i dettagli di ogni partita, tra cui:

i) le dimensioni in termini di peso netto della partita;

ii) il paese di origine di ogni partita;

b) il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell'analisi;

c) i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

3. La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

4. Gli obblighi relativi alla presentazione di una relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ritenuti soddisfatti nei casi in cui gli Stati membri hanno registrato nel sistema TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità del presente regolamento durante il periodo di riferimento di cui al paragrafo 1.

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Art. 16

Modifica della decisione 2006/504/CE

La decisione 2006/504/CE è così modificata:

1) all'articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

2) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;"

3) all'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

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Art. 17

Abrogazione della decisione 2005/402/CE

La decisione 2005/402/CE è abrogata.

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Art. 18

Applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

Art. 19

Misure transitorie

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 212/2010 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 718/2014 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/35)

1. Fino al 13 dicembre 2019, qualora un punto di entrata designato non disponga delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici e di identità di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall'autorità competente, prima che le merci siano dichiarate per l'immissione in libera pratica, a condizione che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all'articolo 4.

2. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l'elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del paragrafo 1.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

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ALLEGATO I

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 212/2010, sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 878/2010, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1099/2010, dall'allegato del Reg. (UE) n. 187/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 433/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 799/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1277/2011, dall'allegato del Reg. (UE) n. 294/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 514/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1235/2012, dall'allegato del Reg. (UE) n. 618/2013, dall'allegato del Reg. (UE) n. 323/2014, dall'allegato del Reg. (UE) n. 718/2014, dall'allegato del Reg. (UE) n. 1295/2014, dall'allegato del Reg. (UE) 2015/525, modificato dall'art. 4 del Reg. (UE) 2015/943, sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2015/1012, dall'allegato del Reg. (UE) 2015/1607, dall'allegato del Reg. (UE) 2015/2383, modificato dall'allegato I del Reg. (UE) 2016/24 e sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2016/443, dall'allegato del Reg. (UE) n. 2016/1024, dall'allegato del Reg. (UE) 2017/2298, dall'allegato del Reg. (UE) 2018/941, dall'allegato del Reg. (UE) 2018/1660, dall'allegato del Reg. (UE) 2019/35 e sostituito dall'allegato del Reg. (UE) 2019/1249)

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)

Codice NC [1]

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

- Arachidi con guscio

- 1202 41 00

 

Bolivia (BO) 

Aflatossine   

50

- Arachidi sgusciate

- 1202 42 00

- Burro di arachidi

- 2008 11 10

- Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

- 2008 11 91;

  2008 11 96;

  2008 11 98

- Pepe nero (Piper)

(Alimenti - non tritati né polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Brasile (BR)

Salmonella [2]

20

Bacche di Goji/wolfberry (Lycium barbarum L.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati)

ex 0813 40 95;

ex 0810 90 75

10

10

Cina (CN)

Residui di antiparassitari [3] [4] [5]

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti - tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Cina (CN)

Salmonella [2]

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari [3] [6]

20

Melanzane (Solanum melongena)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari [3]

20

- Peperoni dolci (Capsicum annuum)

- 0709 60 10;

  0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari [3] [7]

50

- Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

- ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

- Fagioli asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

- ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

- Peperoni dolci (Capsicum annuum)

- 0709 60 10;

  0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari [3] [8]

20

- Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

- ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella [2]

50

- Nocciole con guscio

- 0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

50

- Nocciole sgusciate

- 0802 22 00

 

- Farine, semolini e polveri di nocciole

- ex 1106 30 90

40

- Nocciole, altrimenti preparate o conservate

(Alimenti)

- ex 2008 19 19;

ex 2008 19 95;

ex 2008 19 99

30

20

30

Olio di palma

(Alimenti)

  1511 10 90;

  1511 90 11;

ex 1511 90 19;

  1511 90 99

90

Ghana (GH)

Coloranti Sudan [9]

50

Gombi (Okra)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

ex 0709 99 90;

ex 0710 80 95

20

30

 

 India (IN)

Residui di antiparassitari [3] [10]

10

 Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

 20

20

 India (IN)

 Residui di antiparassitari [3] [11]

20

 Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

 0708 20

 

 Kenya (KE)

 Residui di antiparassitari [3]

 5

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

 Residui di antiparassitari [3] [12]

50

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari [3] [13]

 50

 Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

 ex 2001 90 97

 11; 19

 Libano (LB)

 Rodammina B

50

 Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti - preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)

 ex 2005 99 80

 93

  Libano (LB)

 Rodammina B

50

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

  0904 21 10

ex 0904 21 90;

ex 0904 22 00

ex 2008 99 99

.

20

11; 19

79

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

50

- Arachidi con guscio

 - 1202 41 00

 

 Madagascar (GM)

 Aflatossine

50

- Arachidi sgusciate

- 1202 42 00

- Burro di arachidi

- 2008 11 10

- Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

- 2008 11 91;

  2008 11 96;

  2008 11 98

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti - freschi)

ex 0810 90 20

20

Malalysia

Residui di antiparassitari [3]

20

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

 1207 40 90

 

 Nigeria (NG)

 Salmonella [2]

50 

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari [3]

20

Lamponi

(Alimenti - congelati)

ex 0811 20 11;

ex 0811 20 19;

   0811 20 11

 10

10

Serbia (RS)

Norovirus

10

 Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

 Sudan (SD)

 Salmonella [2]

 50

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00;

ex 1208 90 00;

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

- Arachidi con guscio

- 1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

- Arachidi sgusciate

- 1202 42 00

- Burro di arachidi

- 2008 11 10

- Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

- 2008 11 91;

  2008 11 96;

  2008 11 98

Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti - preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Siria (SY)

Rodammina B

50

Rape (Brassica rapa spp. Rapa)

(Alimenti - preparati o conservati in salamoia o nell'acido, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Siria (SY)

Rodammina B

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari [3] [14]

10

- Albicocche secche

- Albicocche, altrimenti preparate o conservate [15]

(Alimenti)

- 0813 10 00

- 2008 50 61

 

Turchia (TR)

Solfiti [16]

10

Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

(Alimenti)

 0806 20

 

 Turchia (TR)

 Ocratossina A

5

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari [3]

10

Melagrane

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari [3] [17]

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari [3] [18]

10

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale [19]  [20]

 ex 1212 99 95

 20

 Turchia (TR)

 Cianuro

 50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari [3]

20

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella [2]

50

- Arachidi con guscio

- 1202 41 00

 

  

Stati Uniti (US)

  

Aflatossine   

   

10

   

- Arachidi sgusciate

- 1202 42 00

- Burro di arachidi

- 2008 11 10

- Arachidi altrimenti preparate o conservate

(Mangimi e alimenti)

- 2008 11 91;

  2008 11 96;

  2008 11 98

- Pistacchi con guscio

- 0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

- Pistacchi sgusciati

- 0802 52 00

- Pistacchi tostati

(Alimenti)

- ex 2008 19 13;

ex 2008 19 93

20

20

- Albicocche secche

- 0813 10 00

 

Uzbekistan(UZ)

Solfiti [16]

50

- Albicocche, altrimenti preparate o conservate [15]

(Alimenti)

- 0813 10 00

- 2008 50 61

- Foglie di coriandolo

- ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari [3] [21]

50

- Basilico (sacro, comune)

- ex 1211 90 86

20

- Menta

- ex 1211 90 86

30

- Prezzemolo

(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)

- ex 0709 99 90

40

Gombi (Okra)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari [3] [21]

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari [3] [21]

50

[1] Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli, il codice NC è contrassegnato con "ex".

[2] Metodo di riferimento EN ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, in conformità al protocollo di cui alla norma EN ISO 16140-2.

[3] Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

[4] Residui di amitraz.

[5] Residui di nicotina.

[6] Residui di tolfenpyrad.

[7] Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

[8] Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o, p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

[9] Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

[10] Residui di diafentiuron.

[11] Residui di carbofuran.

[12] Residui di fentoato.

[13] Residui di clorbufam.

[14] Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

[15] Controlli fisici e d'identità possono essere effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

[16] Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

[17] Residui di procloraz.

[18] Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

[19] "Prodotti non trasformati" quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).

[20] "Immissione sul mercato" e "consumatore finale", quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).

[21] Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

(1)

L'allegato è stato modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 212/2010, dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 20 agosto 2010, n. L 219 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 323/2014

N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 13 del Reg. (UE) 2019/1793, con effetto dal 14 dicembre 2019.

(1)

Allegato introdotto dall'art. 3 del Reg. (UE) 2019/1714.