
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1714 DELLA COMMISSIONE 30 settembre 2019
G.U.U.E. 14 ottobre 2019, n. L 261
Regolamento che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 17 ottobre 2019
Applicabile dal: 13 dicembre 2019
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 2,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 5, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (5) fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri sui prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione in conformità alla direttiva 97/78/CE. Nell'allegato III di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero per confermare l'esecuzione dei controlli veterinari.
2) Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (6) stabilisce norme relative alle procedure alla frontiera per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione in conformità alla direttiva 91/496/CEE. Nell'allegato I di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE animali), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l'arrivo degli animali al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale al posto d'ispezione frontaliero per confermare l'esecuzione dei controlli veterinari.
3) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi nei punti di entrata designati nell'Unione sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 figura il modello di documento comune di entrata (DCE) che, per notificare l'arrivo delle partite, deve essere compilato e trasmesso dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti all'autorità competente al punto di entrata designato (PED) o al punto designato per l'importazione (PDI) per alcuni mangimi e alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (8) e deve essere completato dall'autorità che conferma l'esecuzione dei controlli ufficiali.
4) Il sistema web TRACES è stato istituito con decisione 2004/292/CE della Commissione (9) per razionalizzare il lavoro degli operatori e delle autorità competenti e per consentire lo scambio automatizzato di informazioni tra le dogane e le autorità veterinarie. La decisione 2004/292/CE stabilisce inoltre per gli Stati membri l'obbligo di utilizzare il sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE per i prodotti e per gli animali. Dal 2011 il sistema TRACES consente inoltre agli operatori e alle autorità competenti di compilare e trasmettere i DCE; gli Stati membri lo utilizzano a tale scopo su base volontaria.
5) A norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. Il sistema IMSOC è finalizzato a integrare e aggiornare secondo la necessità i sistemi informatici gestiti dalla Commissione, tra cui il TRACES, e a fornire opportuni collegamenti tra di essi e tra tali sistemi e i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri. Detto regolamento abroga e sostituisce le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019.
6) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che, per ciascuna partita delle categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento un documento sanitario comune di entrata (DSCE) sia usato dagli operatori responsabili della partita, al fine di notificare preventivamente l'arrivo della partita alle autorità del posto di controllo frontaliero, e dalle autorità del posto di controllo frontaliero al fine di registrare i risultati dei controlli ufficiali e delle eventuali decisioni adottate di conseguenza. I DSCE sostituiranno pertanto i DVCE e i DCE a decorrere dal 14 dicembre 2019.
7) Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che il sistema IMSOC permetta l'elaborazione, il trattamento e la trasmissione del DSCE e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative al formato del DSCE e alle istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, nonché norme per l'uso di firme elettroniche.
8) Al fine di agevolare e accelerare ulteriormente le procedure amministrative per gli operatori e le autorità competenti, la Commissione ha sviluppato una nuova versione del sistema TRACES che consente di eseguire per via elettronica l'intero processo di elaborazione del DSCE a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tale versione si basa sulle norme internazionali in materia di strumenti del commercio senza supporto cartaceo, sulle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per la firma, il sigillo e la validazione temporale elettronici qualificati e sulle specifiche tecniche figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (12) per le firme e i sigilli elettronici avanzati.
9) La versione attuale del sistema TRACES usata per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE verrà gradualmente eliminata dal 14 dicembre 2019 e, a decorrere da tale data, gli operatori e le autorità competenti dovranno compilare e trasmettere i DSCE avvalendosi della nuova versione del sistema TRACES.
10) Per consentire una transizione agevole verso l'uso della nuova versione del sistema TRACES, agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere offerta la possibilità, fino al 13 dicembre 2019, di usare sia la versione attuale sia la nuova versione del sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE. A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un modello di DVCE per gli animali e uno per i prodotti e un modello di DCE per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale che siano compatibili con la nuova versione del sistema Traces.
11) I regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 dispongono che, a discrezione dell'autorità competente, la stesura, l'uso, la trasmissione e la conservazione dei DVCE possano effettuarsi per via elettronica. Inoltre il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che la Commissione possa adottare requisiti relativi ai principi da rispettare per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica. Al fine di razionalizzare la compilazione e la trasmissione dei modelli di DVCE e DCE nella nuova versione del sistema Traces, il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti di sicurezza da soddisfare per quanto riguarda l'uso dei DVCE e dei DCE elettronici in tale sistema.
12) E' pertanto opportuno modificare le disposizioni relative alla notifica dell'arrivo di prodotti e animali per consentire l'uso di due diversi modelli di DVCE e stabilire requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico nei regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004. A tali regolamenti dovrebbe inoltre essere aggiunto un allegato, in cui figurano il modello di DVCE per i prodotti e quello per gli animali, da usare nella nuova versione del sistema Traces.
13) Analogamente, è opportuno adattare la definizione di DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 per consentire l'uso di due diversi modelli di DCE, stabilire requisiti per la compilazione di un DCE elettronico e aggiungere a tale regolamento un allegato in cui figuri il modello di DCE da usare nella nuova versione del sistema Traces.
14) Per motivi di coerenza, la data fino alla quale il presente regolamento dovrebbe applicarsi dovrebbe corrispondere alla data in cui le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 cessano di applicarsi.
15) E' quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 136/2004, (CE) n. 282/2004 e (CE) n. 669/2009.
16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 268 del 24.9.1991.
GU L 24 del 30.1.1998.
GU L 165 del 30.4.2004.
GU L 31 dell'1.2.2002.
Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004).
Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004).
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014).
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004).
Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015).
Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004
Il regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:
1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell'arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l'arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando un documento redatto in conformità a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III e all'allegato VI, parte 2.»;
2) è inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico
1. Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a) è conforme al modello di cui all'allegato VI, parte 2;
b) è firmato con la firma elettronica dell'operatore responsabile del carico;
c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3) è aggiunto un nuovo allegato VI, il cui testo figura nell'allegato I del presente regolamento.
Modifiche del regolamento (CE) n. 282/2004
Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato:
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l'interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d'ispezione frontaliero tramite un documento conforme a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato I e all'allegato III, parte 2.»;
2) è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico
1. Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a) è conforme al modello di cui all'allegato III, parte 2;
b) è firmato con la firma elettronica dell'operatore interessato al carico;
c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;
d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua responsabilità;
e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3) è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.
Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009
Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
1) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) «documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell'allegato II e nell'allegato III, parte 2, che deve essere completato dall'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all'articolo 6, nonché dall'autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;»;
2) è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico
1. Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a) è conforme al modello di cui all'allegato III, parte 2;
b) è firmato con la firma elettronica dell'operatore responsabile della partita;
c) è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell'ispettore ufficiale:
i) al punto di entrata designato; o
ii) al punto designato per l'importazione; o
iii) al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1;
d) reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell'autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l'ispettore ufficiale;
e) è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.
2. Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;
3) è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER
Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 ottobre 2019, n. L 269.