
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
REGOLAMENTO (CE) N. 442/2009 DELLA COMMISSIONE, 27 maggio 2009
G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 129
Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2017/1585)
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 31 maggio 2009
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota
Per l'applicazione si veda quanto espressamente previsto dall'art. 12 del presente regolamento.
______________________________________________________________________
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
1) Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine.
2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (2), prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.
3) L'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati condotti ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT, approvato con la decisione 2007/444/CE del Consiglio (3), prevede l'attribuzione al Canada di un contingente tariffario di importazione specifico di 4 624 tonnellate di carni suine.
4) Le modalità d'applicazione per la gestione di tali contingenti tariffari d'importazione, in prosieguo "i contingenti", sono stabilite attualmente dal regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine (4), dal regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell'11 luglio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America (5), dal regolamento (CE) n. 979/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di carni suine originarie dal Canada (6), e dal regolamento (CE) n. 1382/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime d'importazione per le carni suine (7).
5) L'utilizzazione del principio "primo arrivato, primo servito" si è rivelata positiva in altri settori agricoli, e ai fini di una semplificazione amministrativa, occorre che d'ora in avanti la maggioranza dei contingenti, utilizzati molto poco, attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 806/2007 e dal regolamento (CE) n. 1382/2007, siano gestiti secondo il metodo indicato all'articolo 144, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tale misura va applicata conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (8).
6) Peraltro, è opportuno che i due contingenti di lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati che figurano nei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 e recanti i nn. 09.4038 e 09.4170, e il contingente di carni suine originario del Canada e recante il n. 09.4204, per i quali l'esperienza acquisita è ancora scarsa, restino gestiti con il metodo d'esame simultaneo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (9) dev'essere applicato per questi tre contingenti, salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento.
7) Tenuto conto delle particolarità connesse al trasferimento da un sistema di gestione all'altro, occorre che i contingenti gestiti secondo il metodo del "primo arrivato, primo servito" siano considerati non critici ai sensi dell'articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
8) Salvo disposizione contraria del presente regolamento, deve essere applicato il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10).
9) Occorre definire le modalità di presentazione delle domande di titoli d'importazione, gli elementi che devono figurare su tali domande e sui titoli e l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.
10) Occorre pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 e sostituirli con un nuovo regolamento. Tuttavia, è opportuno mantenere l'applicazione di tali regolamenti per i periodi contingentali d'importazione precedenti a quelli previsti dal presente regolamento.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
GU L 299 del 16.11.2007.
GU L 124 dell'11.5.2006.
GU L 169 del 29.6.2007.
GU L 181 dell'11.7.2007.
GU L 182 del 12.7.2007.
GU L 217 del 22.8.2007.
GU L 309 del 27.11.2007.
GU L 253 dell'11.10.1993.
GU L 238 dell'1.9.2006.
GU L 114 del 26.4.2008.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
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Apertura e gestione dei contingenti
1. Il presente regolamento reca apertura di modalità di gestione dei contingenti tariffari all'importazione di prodotti del settore delle carni suine indicati all'allegato I.
2. I contingenti indicati all'allegato I, parte A, del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l'articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.
3. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
4. Per i contingenti indicati all'allegato I, parte B, del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
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Periodi contingentali d'importazione
I contingenti di cui all'articolo 1 sono aperti su base annua dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno seguente, ad eccezione del contingente recante il n. d'ordine 09.0119 che è aperto dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
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Prodotti dei codici NC 0203 19 55 ed ex 0203 29 55
(modificato dall'art. 10, del Reg. (UE) 2017/1585)
1. Ai fini del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4038, 09.0118 e 09.4170, si considerano:
a) "lombate disossate", le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
b) "filetto mignon", il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.
2. Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 dei contingenti con i numeri d'ordine 09.4038 e 09.0123 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi.
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Ripartizione dei quantitativi
Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, di cui all'allegato I, parte B, è ripartito in quattro sottoperiodi contingentali, come di seguito indicato:
a) 25% dal 1° luglio al 30 settembre;
b) 25% dal 1° ottobre al 31 dicembre;
c) 25% dal 1° gennaio al 31 marzo;
d) 25% dal 1° aprile al 30 giugno.
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Richiedenti
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti del settore delle carni suine ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Domanda di titoli di importazione e titoli di importazione
(modificato dall'art. 10, del Reg. (UE) 2017/1585)
1. La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.
2. La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20% del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.
3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
b) nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.
Inoltre, per il contingente 09.4170, la menzione» sì «della casella 8 è contrassegnata con una crocetta.
4. Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.
5. I titoli comportano l'obbligo di importare dagli Stati Uniti d'America per il contingente n. 09.4170.
6. Le domande di titoli d'importazione sono presentate nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sotto periodi contingentali di cui all'articolo 4.
7. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
8. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4038, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 2 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.
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Rilascio dei titoli di importazione
I titoli di importazione sono rilasciati dagli Stati membri a partire dal 23 del mese di presentazione delle domande e prima dell'inizio del sottoperiodo contingentale in questione.
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Comunicazioni alla Commissione
1. Le comunicazioni relative alle domande di titolo, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, sono effettuate entro il 14 del mese di presentazione delle domande.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006:
a) le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento sono effettuate prima della fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale.
b) le comunicazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento sono effettuate una prima volta contemporaneamente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo contingentale, e una seconda volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale per i quantitativi non ancora comunicati con la prima comunicazione.
3. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine.
4. I quantitativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono espressi in chilogrammi.
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Validità dei titoli d'importazione
1. In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 5 del presente regolamento.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Origine dei prodotti
(modificato dall'art. 10, del Reg. (UE) 2017/1585)
1. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.
2. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4170, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d'America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
[3. Per quanto riguarda il contingente n. 09.4204, l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle competenti autorità del Canada a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.] (paragrafo soppresso)
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Abrogazioni
I regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007, (CE) n. 979/2007 e (CE) n. 1382/2007 sono abrogati.
Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1382/2007 continua ad applicarsi per i periodi contingentali d'importazione precedenti al 1° gennaio 2010.
Tuttavia, i regolamenti (CE) n. 806/2007, (CE) n. 812/2007 e (CE) n. 979/2007, continuano ad applicarsi per i periodi contingentali d'importazione precedenti al 1° luglio 2009.
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai periodi contingentali d'importazione aperti a partire dal 1° luglio 2009. Tuttavia, per quanto riguarda il contingente n. 09.0119, esso si applica ai periodi contingentali d'importazione aperti a partire dal 1° gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
ALLEGATO I
(modificato dall'allegato del Reg. (UE) n. 492/2013 e dall'art. 10, del Reg. (UE) 2017/1585)
Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.
PARTE A
Contingenti gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito"
Numero d'ordine |
Codici NC |
Designazione delle merci |
Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto) |
Dazio applicabile (EUR/t) |
09.0118 |
ex 0203 19 55, ex 0203 29 55 |
Filetto fresco, refrigerato o congelato |
5.000 |
300 |
09.0119 |
0203 19 13 0203 29 15 |
Carni suine, fresche, refrigerate o congelate |
7.000 |
0 |
09.0120 |
1601 00 91 |
Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti |
3.002 |
747 |
1601 00 99 |
Altri |
502 |
||
09.0121 |
1602 41 10 |
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue |
6.161 |
784 |
1602 42 10 |
646 |
|||
1602 49 11 |
784 |
|||
1602 49 13 |
646 |
|||
1602 49 15 |
646 |
|||
1602 49 19 |
428 |
|||
1602 49 30 |
375 |
|||
1602 49 50 |
271 |
|||
09.0122 |
0203 11 10 0203 21 10 |
Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate |
15.067 |
268 |
09.0123 |
0203 12 11 |
Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli |
6.135 |
389 |
0203 12 19 |
300 |
|||
0203 19 11 |
300 |
|||
0203 19 13 |
434 |
|||
0203 19 15 |
233 |
|||
ex 0203 19 55 |
434 |
|||
0203 19 59 |
434 |
|||
0203 22 11 |
389 |
|||
0203 22 19 |
300 |
|||
0203 29 11 |
300 |
|||
0203 29 13 |
434 |
|||
0203 29 15 |
233 |
|||
ex 0203 29 55 |
434 |
|||
0203 29 59 |
434 |
PARTE B
Contingenti gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande
Numero d'ordine | Codici NC | Designazione delle merci | Quantitativo in tonnellate (peso netto) | Dazio applicabile (EUR/tonnellata) |
09.4038 | ex 0203 19 55 | Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati | 35 265 | 250 |
ex 0203 29 55 | ||||
09.4170 | ex 0203 19 55 | Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati originari degli Stati Uniti d'America | 4 922 | 250 |
ex 0203 29 55 |
N.d.R.: Per l'abrogazione al presente si rimanda all'art. 25 del Reg. (UE) 2020/760.
ALLEGATO II
(integrato dall'allegato del Reg. (UE) 519/2013)
PARTE A
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
...omissis...
in croato : Uredba (EZ) br. 442/2009.
in italiano: Regolamento (CE) n. 442/2009.
...omissis...
PARTE B
Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4
...omissis...
in croato : sniženje stope zajedničke carinske tarife u skladu s Uredbom (EZ) br. 442/2009.
in italiano: riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.
...omissis...