
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 8 maggio 2009
G.U.R.S.. 26 giugno 2009, n. 29
Circolare inerente la gestione dei rifiuti sulle aree demaniali marittime e gli accumuli di posidonia spiaggiata.
AI COMUNI COSTIERI DELLA SICILIA
ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA SICILIA
ALLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA
AI DISTRETTI AUSL DELLA SICILIA
Con l'approssimarsi della stagione estiva si ritiene utile fornire alcune indicazioni agli enti territoriali costieri, comuni e province, per quanto concerne la raccolta dei rifiuti sul demanio marittimo regionale.
L'art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 ed il successivo art. 192 del decreto legislativo n. 152/06, che sostituisce il precedente, vietano l'abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza effettuare alcuna distinzione sulla proprietà o uso del suolo medesimo.
Nello stesso articolo viene sancito il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per il ripristino dello stato dei luoghi, anche con l'esecuzione in danno dei soggetti obbligati in caso di inadempienza.
In sede regionale detta disposizione va coordinata con quella del citato art. 160 della legge regionale n. 25/93, che attribuisce alle province regionali, nelle parti di territorio esterno al perimetro dei centri abitati, l'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti, compresi quelli abbandonati, nonché la possibilità di attuare il risanamento ambientale di zone adibite a discariche abusive.
Con la circolare assessoriale n. 25621 del 3 maggio 2001, tuttora vigente, indirizzata anche a tutti i comuni siciliani, si è evidenziato che "...ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 22/97 e nell'art. 160 della legge regionale n. 25/93, l'onere di provvedere alla pulizia del litorale isolano ricade in capo al comune per i tratti di costa compresi entro il perimetro urbano e sulle province per i tratti di litorale esterni al suddetto perimetro. Il su richiamato articolo 160 attribuisce peraltro priorità alla raccolta dei rifiuti lungo i litorali marini.
Sembra altresì utile puntualizzare che tale obbligo non si esaurisce temporalmente nell'ambito della stagione estiva - durante la quale assume semmai importanza vitale - ma opera durante l'intero arco dell'anno, configurandosi, quindi, in ipotesi di inosservanza dell'obbligo medesimo, evidenti responsabilità per le amministrazioni inadempienti...".
Concetti ripresi dalla circolare n. 60309 del 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 29 agosto 2008.
Si precisa che questo dipartimento, in base a quanto sopra esposto, non gestisce alcun capitolo di spesa che possa essere utilizzato per la rimozione di rifiuti in qualsiasi parte del territorio regionale.
Si evidenzia, a tal proposito, che la raccolta dei rifiuti è un servizio pubblico i cui costi ricadono su tutti i contribuenti.
E' anche opportuno ricordare che le aree demaniali marittime, assegnate in concessione, devono essere liberate dai rifiuti dagli stessi concessionari secondo quanto disposto dal decreto del 25 maggio 2006 di questo Assessorato (decreto Linee guida PUDM), che dispone che "...gli spazi utilizzati e quelli limitrofi per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari...".
Spesso si è comunque constatato che le aree demaniali marittime, anche se liberate dai rifiuti, sono nuovamente oggetto dell'abbandono incontrollato di svariati oggetti. Ciò è dovuto all'incuria ed alla scarsa educazione civica di alcuni individui. Tali forme di inciviltà devono essere sanzionate in base alla normativa vigente e, tenuto conto che le aree interessate a tale forma di abbandono sono per lo più sempre le stesse, si invitano gli organi preposti a tali forme di vigilanza a prestare maggiore attenzione su tali zone. Inoltre tali aree devono essere opportunamente servite di appositi cassonetti o contenitori anche per la raccolta differenziata.
Al fine di fare crescere la cultura del rispetto della proprietà demaniale marittima è opportuno organizzare, anche con l'ausilio delle varie associazioni ambientaliste, nonché utilizzando gli eventuali contributi pubblici destinati a tal proposito, con le scuole, delle giornate sul demanio marittimo evidenziando i pericoli a cui va incontro la collettività nel trascurare il bene demaniale marittimo.
Una trattazione a parte merita lo spiaggiamento delle foglie di Posidonia oceanica, quindi delle biomasse vegetali spiaggiate, che caratterizzano diversi tratti della costa isolana.
A tal proposito, si rende necessario premettere che la prateria di Posidonia oceanica costituisce un habitat "prioritario", essendo inserita nell'allegato IV della direttiva europea n. 92/43/CEE, recepita in Italia con il D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni, per cui lo stato di conservazione deve essere mantenuto soddisfacente.
Inoltre, la Posidonia oceanica spiaggiata costituisce un habitat protetto, quindi è oggetto di salvaguardia, ai sensi del Protocollo per le aree specialmente protette e la biodiversità in Mediterraneo (ASPIM) (allegato 2), firmato nell'ambito della "Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento" tenutasi a Barcellona il 10 giugno 1995 (Convenzione di Barcellona), ratificato dall'Italia con la legge n. 175/99, che include la salvaguardia di altre fanerogame del Mediterraneo quali Zostera noltii e Zostera marina.
Lo spiaggiamento delle foglie di posidonia sui litorali, dando origine ad accumuli, denominati "banquettes", è un fenomeno naturale che fa parte del ciclo vitale di tale pianta, di entità differente in relazione all'estensione delle praterie presenti in prossimità dei litorali, alle condizioni meteo marine e alle caratteristiche geomorfologiche della costa. Le fibre delle foglie, compattate e lavorate dal moto ondoso, possono dare origine a formazioni tondeggianti di consistenza fibrosa, dette "egagropili" o comunemente "palle di mare", che si accumulano sui litorali spinte dalle onde.
Si evidenzia che tali accumuli di biomasse spiaggiate, le banquettes, costituiti da foglie e rizomi di fanerogame marine quali posidonia, zostera e da macroalghe marine, svolgono un'importante azione protettiva nei meccanismi di erosione dei litorali sabbiosi e assumono una funzione fondamentale nell'ecologia dell'ambiente costiero, sviluppando e sostenendo meccanismi di colonizzazione della vegetazione pioniera delle spiagge e di quella dunale, costituendo una riserva di nutrienti per le biocenosi dell'intera fascia costiera (emersa e sommersa), per cui sono da considerare ecosistemi di particolare importanza e complessità, quindi strategici in termini di biodiversità.
Pertanto la rimozione definitiva delle biomasse vegetali spiaggiate causerebbe un danneggiamento fisico della spiaggia e della vegetazione dunale, esponendo la linea di costa a rischio di erosione e desertificazione, che a sua volta a lungo termine provocherebbe una modificazione del profilo naturale della spiaggia, consistente in un arretramento della linea di costa e una sua maggiore inclinazione.
Tuttavia, in alcuni casi tali accumuli sulla spiaggia possono influenzare negativamente le attività turisticobalneari, in quanto sottraggono spazi sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni putrefattivi.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DPN/VD/2006/08123 del 17 marzo 2006, riconoscendo il ruolo ecologico e di difesa del litorale svolto dalle biomasse spiaggiate e gli inconvenienti connessi alla presenza di tali accumuli lungo le spiagge, ha fornito delle indicazioni generali sulle soluzioni flessibili e modalità da adottare per gestire tali banquettes, in funzione delle specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche.
Nell'ambito di tale circolare il Ministero ha fornito tre possibili modalità di azione per la gestione delle biomasse spiaggiate di seguito riportate:
A) Mantenimento in loco delle banquettes (sul modello delle "spiagge ecologiche" adottato in Francia in alcune aree protette marine). Questa soluzione, la migliore dal punto di vista ecologico, va attuata laddove non entri in conflitto con le esigenze di balneazione e fruizione delle spiagge o in siti costieri dove il fenomeno erosivo sia particolarmente accentuato. E' la soluzione auspicabile nelle aree marine protette e nelle zone A e B dei parchi nazionali, la cui efficacia è aumentata da campagne di informazione/sensibilizzazione dei bagnanti. In relazione agli aspetti igienico-sanitari non risultano evidenze scientifiche per possibili meccanismi di criticità causati dalla biomassa spiaggiata nei confronti della salute dell'uomo.
B) Spostamento degli accumuli. La biomassa può essere stoccata a terra all'asciutto, trasportata in zone appartate della stessa spiaggia dove si è accumulata, spostata su spiagge poco accessibili o non frequentate da bagnanti o su spiagge particolarmente esposte all'erosione. Lo spostamento può anche essere stagionale, con rimozione della posidonia in estate e suo riposizionamento in inverno sull'arenile di provenienza. Le località interessate dallo spostamento e le modalità dello stesso dovranno essere oggetto di apposito preventivo provvedimento, da adottarsi da parte di enti parco o dalla Regione competente, sentiti i comuni interessati.
C) Rimozione permanente e trasferimento in discarica. Laddove si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di biomassa e la frequentazione delle spiagge (fenomeni putrefattivi in corso, mescolamento dei detriti vegetali con i rifiuti), le banquettes possono essere rimosse e trattate come rifiuti secondo la normativa vigente.
Inoltre, una ulteriore modalità, oltre a quelle sopra citate, non contemplata nella circolare del Ministero, è il riutilizzo di tali biomasse.
D) Riutilizzo delle biomasse. Tale modalità comprende il riutilizzo delle biomasse in argomento nel rispetto della normativa vigente, già attuata in altri Paesi compresa l'Italia, quali ad esempio l'impiego in interventi di recupero ambientale in ambito costiero, di ricostruzione paesaggistica, come compost in agricoltura, etc.
Si precisa che nel caso in cui si devono applicare le modalità B), C), D), quindi spostamento delle biomasse vegetali, si fa presente che l'esecuzione resta subordinata all'acquisizione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal servizio 2 - VAS/VIA e dal servizio 9 - demanio marittimo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente. Nel caso in cui l'area ricada all'interno dei parchi naturali e/o riserve, le istanze dovranno essere trasmesse anche all'ente gestore, per il parere di competenza.
Qualora l'intervento ricada all'interno o in prossimità di aree sensibili quali SIC, ZPS, IBA, sarà altresì necessario verificare la necessità di espletare la valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche e integrazioni.
Al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria da parte del servizio 2 VAS/VIA si dovrà presentare la documentazione necessaria su supporto cartaceo ed informatico, comprendente:
1) descrizione della modalità di azione prescelta;
2) descrizione dell'intervento;
3) cartografia;
4) misure di mitigazione.
Per approfondimenti relativi ai punti suddetti si rimanda all'allegato della presente circolare.
Si fanno comunque presenti alcune prescrizioni:
- la banquette deve essere in ogni caso mantenuta pulita da rifiuti d'origine antropica;
- nel caso di spostamento temporaneo si dovrà procedere alla rimozione di eventuali rifiuti di origine antropica (plastica, vetro, alluminio, etc.) presenti all'interno della banquette, i quali dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- si ritiene opportuno effettuare gli interventi di rimozione definitiva o temporanea di tali biomasse spiaggiate sul litorale nei periodi di maggio-giugno, in modo che siano ridotti i fenomeni di idrodinamismo e si instaurino condizioni meteo-marine più stabili al fine di salvaguardare il litorale; eventuali variazioni nei tempi di azione potranno essere attuati in relazione a particolari esigenze del caso;
- la porzione di litorale destinata al deposito di biomassa di posidonia dovrà essere preventivamente bagnata con acqua di mare;
- nel caso di trasferimento temporaneo in altro luogo, lo spostamento deve avvenire possibilmente all'interno di ambiti costieri demaniali marittimi compresi all'interno dei confini comunali, tendenzialmente "omogenei" in considerazione di medesime caratteristiche ambientali, morfologiche ed infrastrutturali e comunque entro e non oltre il punto di massima espansione dell'onda (in riferimento alle "Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo della Regione Siciliana", decreto assessoriale 25 maggio 2006) e, comunque, in luoghi con destinazione d'uso non in contrasto con quanto definito nel Piano di utilizzo del demanio marittimo (PUDM). Infatti tali approfondimenti potrebbero essere effettuati in sede di redazione dei PUDM, al fine di individuare preventivamente le aree da destinare allo spostamento e/o allo stoccaggio di tali biomasse. Gli accumuli di posidonia dovranno essere disposti con uno spessore non inferiore ad 1 m. e non superiore ad 1,5 m., in aree facilmente raggiungibili dai mezzi di movimentazione (mezzi leggeri non cingolati) nel caso fosse necessario usarli;
- in ogni caso le operazioni di movimentazione dovranno essere effettuate con particolare cautela, in modo da evitare qualsiasi asporto di sabbia, non arrecare danno ad eventuali sistemi dunali e retrodunali presenti nei luoghi (di movimentazione e di destinazione), quindi alterare il meno possibile l'ambiente e il paesaggio.
Allegato
1) Descrizione della modalità di azione prescelta: descrivere la modalità di azione prescelta, motivazione della scelta effettuata sotto il profilo dell'impatto ambientale e finanziario, con una breve esposizione delle alternative prese in esame e loro comparazione.
2) Descrizione dell'intervento: illustrare le caratteristiche di esecuzione dell'intervento (modalità di movimentazione, di stoccaggio, etc.), con informazioni inerenti parametri ubicativi, caratterizzazione dell'area (descrizione morfologica e paesaggistica, nonché ulteriori informazioni che si riterrà utile menzionare); una stima della quantità di biomassa vegetale interessata; periodo di effettuazione degli interventi previsti (data inizio e ultimazione dei lavori di tutte le operazioni di rimozione e/o stoccaggio e/o riposizionamento).
3) Cartografia: produrre una cartografia in scala adeguata (corografia, planimetria e sezione), in cui si evidenzi l'area interessata dal prelievo e, nel caso B, anche un'analoga cartografia dell'area destinata al deposito temporaneo; la planimetria deve essere almeno a scala nominale 1:1.000 in formato cartaceo e digitale (possibilmente georeferenziata in formato utilizzabile in GIS - Shapefile); la documentazione cartografica deve essere corredata da:
a) una definizione legenda indicante le destinazioni d'uso del litorale interessato e altro;
b) descrizione cartografica con indicazione dei tratti d'arenile interessati dallo spiaggiamento e dall'intervento, l'ampiezza dell'area, le coordinate geografiche dell'area, informazioni relative alla biomassa spiaggiata da spostare (spessore e larghezza della banquette);
c) descrizione dell'area destinata al deposito temporaneo della biomassa (nel caso B);
d) ortofoto dell'area interessata o immagine/foto aerea di recente acquisizione, per interventi localizzati su piccole aree potrà essere prodotta in alternativa una documentazione fotografica rappresentativa dei luoghi interessati.
4) Misure di mitigazione: descrizione, se possibile, delle misure previste per evitare, ridurre e/o compensare rilevanti impatti negativi dell'intervento.
Una volta ottenuta l'autorizzazione ambientale da parte del servizio 2 VAS/VIA e l'autorizzazione da parte del servizio 9 demanio marittimo dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente, il comune competente per territorio provvederà all'applicazione delle modalità suddette con l'emissione di un'ordinanza che dovrà essere tempestivamente trasmessa ai servizi anzidetti, alla capitaneria di porto territorialmente competente, al distretto AUSL di competenza, alla provincia regionale competente per territorio.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il dirigente generale del dipartimento regionale territorio e ambiente: INTERLANDI