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REGOLAMENTO (CE) N. 288/2009 DELLA COMMISSIONE, 7 aprile 2009

G.U.U.E. 8 aprile 2009, n. L 94

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole".

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) n. 500/2014)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrerà in vigore l'11 aprile 2009

Applicabile dal: 15 aprile 2009

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 103 nonies, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 per concedere un aiuto comunitario destinato alla distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini che frequentano regolarmente uno degli istituti scolastici gestiti o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2) Per assicurare una corretta attuazione del programma "Frutta nelle scuole", gli Stati membri che intendono partecipare al programma, a livello nazionale o regionale, devono elaborare in via preliminare una strategia. Per garantire il valore aggiunto dei programmi "Frutta nelle scuole" istituiti a norma del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri illustrino nella strategia in che modo intendono garantire il valore aggiunto del loro programma, in particolare quando i prodotti finanziati a titolo del programma sono consumati insieme ai pasti scolastici abituali. Qualora gli Stati membri decidano di attuare vari programmi, occorre che elaborino una strategia per ciascuno di essi.

3) Nella strategia di uno Stato membro devono figurare gli elementi fondamentali di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare il bilancio del programma, compresi i contributi comunitari e nazionali, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto e la partecipazione delle parti interessate, quali le autorità competenti in materia di istruzione e sanità, il settore privato o i genitori. La strategia deve inoltre descrivere le misure di accompagnamento da adottarsi affinché il programma sia efficace.

4) L'articolo 152, paragrafo 1, del trattato stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche comunitarie sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Per far sì che i prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti offrano un livello elevato di protezione della salute dei bambini e stimolino abitudini alimentari sane, conviene che gli Stati membri escludano dal programma prodotti con aggiunta di zuccheri, grassi, sale o dolcificanti, salvo quando, in casi debitamente giustificati, la loro strategia prevede l'ammissione di tali prodotti nel programma. In ogni caso, occorre che in ogni Stato membro l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare degli aiuti sia approvato dall'autorità sanitaria competente.

5) Per rendere efficaci i programmi "Frutta nelle scuole" sono necessarie misure d'accompagnamento. Poiché le misure d'accompagnamento non devono essere circoscritte a zone geografiche particolari o a determinati istituti scolastici, escludendo alcuni bambini dal loro campo d'applicazione, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per far beneficiare delle misure d'accompagnamento la maggior parte dei bambini che rientrano nel gruppo bersaglio del loro programma.

6) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano un programma "Frutta nelle scuole" devono richiedere l'aiuto comunitario su base annuale.

7) A fini di trasparenza, occorre fissare la ripartizione indicativa dell'aiuto comunitario assegnato a ciascuno Stato membro in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Per tenere conto dell'evoluzione demografica, è opportuno che la Commissione valuti almeno ogni tre anni se l'assegnazione permane adeguata.

8) Per sfruttare al meglio i fondi disponibili, gli aiuti comunitari che erano stati indicativamente assegnati agli Stati membri che non hanno notificato in tempo alla Commissione la loro strategia devono essere ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore di quella ad essi inizialmente attribuita.

9) Occorre ammettere a beneficiare dell'aiuto comunitario non solo i costi generati dall'acquisto di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati, ma anche, se indicati nella strategia degli Stati membri, alcuni costi correlati che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma "Frutta nelle scuole". Pur tuttavia, per salvaguardare l'efficacia del programma, è opportuno riservare ai suddetti costi correlati solo una percentuale minima dell'aiuto. A fini di controllo e per una gestione finanziaria corretta tali costi devono costituire importi fissi, calcolati su base proporzionale.

10) Nell'interesse di un'amministrazione, una gestione del bilancio e una supervisione corrette, occorre specificare i criteri per la concessione dell'aiuto, l'approvazione delle domande di aiuto e le condizioni di ammissibilità delle domande. Con riguardo al pagamento dell'aiuto, è necessario precisare le condizioni che devono essere soddisfatte dai richiedenti, le formalità per la presentazione della domanda, i controlli che devono essere effettuati e le sanzioni che devono essere comminate dalle autorità competenti, nonché le modalità di pagamento.

11) Per tutelare gli interessi finanziari della Comunità conviene adottare idonee misure di controllo contro le irregolarità e le frodi. Tali misure di controllo devono prevedere verifiche amministrative complete, accompagnate da controlli in loco. E' opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma.

12) Occorre prevedere il recupero degli importi indebitamente versati e stabilire sanzioni intese a scoraggiare comportamenti fraudolenti e negligenze gravi da parte dei richiedenti.

13) Per valutare l'efficacia del programma "Frutta nelle scuole" e consentire una verifica inter pares nonché lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri devono controllare e valutare regolarmente l'attuazione del proprio programma e comunicare i risultati alla Commissione. Nel caso in cui la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti da esse derivati non siano distribuiti gratuitamente al gruppo bersaglio del programma, gli Stati membri devono valutare quanto incida sull'efficacia del programma il contributo chiesto alle famiglie.

14) L'esperienza insegna che i beneficiari di progetti cofinanziati da aiuti comunitari non sono sempre sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dalla Comunità nel progetto in questione. Occorre pertanto indicare chiaramente in ogni istituto scolastico partecipante il ruolo ricoperto dalla Comunità nel programma "Frutta nelle scuole".

15) Affinché gli Stati membri abbiano il tempo sufficiente per istituire i loro programmi "Frutta nelle scuole" o per adeguare i programmi esistenti alle nuove disposizioni, è opportuno autorizzarli ad elaborare una strategia che contenga solo gli elementi fondamentali per il periodo iniziale dal 1 o agosto 2009 al 31 luglio 2010. E' inoltre opportuno permettere loro di posticipare, durante tale periodo transitorio, l'adozione delle misure d'accompagnamento.

16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 299 del 16.11.2007.

(2)

GU L 5 del 9.1.2009.

Art. 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici e alla copertura di taluni costi correlati, nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole".

2. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i termini in esso utilizzati hanno lo stesso significato dei termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

Art. 2

Gruppo bersaglio

Gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono destinati ai bambini che frequentano regolarmente un istituto scolastico gestito o riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Art. 3

Strategia

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 500/2014)

1. Gli Stati membri che intendono istituire un programma "Frutta nelle scuole" definiscono la strategia di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2. La strategia non contempla i prodotti enumerati nell'allegato I del presente regolamento. Pur tuttavia, in casi debitamente giustificati, ad esempio quando uno Stato membro vuole garantire un ampio assortimento di prodotti o vuole rendere il proprio programma più allettante, la strategia può ammettere tali prodotti unicamente se la quantità delle sostanze aggiunte, di cui al suddetto allegato, è limitata.

Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità sanitarie competenti approvino l'elenco dei prodotti ammessi a beneficiare del programma "Frutta nelle scuole".

3. Gli Stati membri illustrano nella strategia in che modo garantiscono il valore aggiunto del loro programma, in particolare qualora la strategia consenta il consumo dei pasti scolastici abituali insieme ai prodotti finanziati a titolo del programma. Descrivono inoltre le misure di controllo previste dalla strategia.

4. Gli Stati membri stabiliscono, nella loro strategia, le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le misure di accompagnamento sostengono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e sono direttamente legate agli obiettivi del programma "Frutta nelle scuole" di aumentare il consumo di frutta e verdura a breve e a lungo termine e di creare abitudini alimentari sane. Queste misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.

5. Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma "Frutta nelle scuole". Se decidono di attuare più di un programma delineano una strategia per ciascuno di essi. Lo Stato membro che attua vari programmi può istituire un quadro di coordinamento.

(1)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (GU L 347 del 20.12.2013).

Art. 4

Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti da esse derivati

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 30/2013)

1. Gli Stati membri che istituiscono un programma "Frutta nelle scuole" possono chiedere gli aiuti di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1° agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il primo periodo.

La strategia è corredata di una domanda di aiuto contenente le seguenti informazioni:

a) la quota di ripartizione indicativa degli aiuti di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II del presente regolamento, espressa in euro;

b) la capacità di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II;

c) se non viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo dell'aiuto richiesto, espresso in euro;

d) se viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo massimo dell'aiuto supplementare richiesto, espresso in euro;

e) la dotazione complessiva richiesta. La domanda di aiuto è presentata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

2. Gli Stati membri in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vigono già programmi a favore del consumo di frutta nelle scuole o altri programmi di distribuzione nelle scuole di prodotti che includono la frutta beneficiano degli aiuti comunitari alle condizioni indicate nell'articolo 103 octies bis, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Essi notificano alla Commissione la propria strategia entro il termine di cui al paragrafo 1.

3. Nell'allegato II del presente regolamento figura la ripartizione indicativa degli aiuti comunitari per Stato membro, stabilita in base ai criteri di cui all'articolo 103 octies bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007. La Commissione valuta almeno ogni tre anni se l'allegato II continua ad essere compatibile con i suddetti criteri.

4. Gli aiuti comunitari riservati agli Stati membri che non hanno notificato la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il periodo indicato nel paragrafo 1, o che hanno richiesto solo parte della quota loro assegnata inizialmente, sono ridistribuiti tra gli Stati membri partecipanti che abbiano comunicato alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 1, la propria intenzione di utilizzare una quota maggiore degli aiuti comunitari ad essi inizialmente attribuiti.

La ridistribuzione degli aiuti unionali di cui al primo comma è effettuata in proporzione alla ripartizione indicativa iniziale di cui all'allegato II, ma entro i limiti di cui al paragrafo 5. Tuttavia, i limiti di cui al paragrafo 5 non si applicano nei primi due anni scolastici di applicazione del programma da parte di uno Stato membro.

La Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto comunitario assegnato ai singoli Stati membri entro il 31 marzo dell'anno in cui ha inizio il periodo di cui al paragrafo 1.

5. La ridistribuzione è limitata in funzione del livello di esecuzione degli aiuti assegnati per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto, determinato il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo.

Il livello di esecuzione è determinato sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (**). Si applicano i seguenti limiti:

a) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è inferiore o uguale al 50% dell'importo definitivo, non è concesso alcun aiuto supplementare;

b) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 50% ma inferiore o uguale al 75% dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50% della quota di ripartizione indicativa;

c) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 75% dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.
___________
(*) GU L 228 dell'1.9.2009.

(**) GU L 171 del 23.6.2006.

Art. 5

Costi ammissibili

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 500/2014)

1. I seguenti costi sono ammessi a beneficiare degli aiuti unionali di cui all'articolo 103 octies bis del regolamento (CE) n. 1234/2007:

(a) costi per la frutta, la verdura, gli ortofrutticoli trasformati, le banane e i prodotti derivati contemplati dal programma "Frutta nelle scuole" distribuiti agli istituti scolastici.

(b) costi correlati, ovvero i costi che scaturiscono direttamente dall'attuazione di un programma "Frutta nelle scuole" e che includono unicamente:

(i) i costi per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature, se previsti nella strategia;

(ii) i costi per le attività di controllo e valutazione di cui all'articolo 12, che sono direttamente connessi al programma "Frutta nelle scuole";

(iii) i costi per la comunicazione, che sono direttamente connessi all'informazione del pubblico sul programma "Frutta nelle scuole" e nei quali rientrano i costi per il manifesto di cui all'articolo 14, paragrafo 1; tali costi possono altresì includere una o più delle seguenti attività e misure di comunicazione:

- campagne di informazione attraverso radio e televisione, comunicazioni elettroniche, stampa quotidiana e mezzi analoghi;

- sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e a eventi simili;

- materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili.

iv) i costi per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:

- i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,

- i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo di prodotti ortofrutticoli,

- i costi delle misure attuate al fine di sostenere la distribuzione dei prodotti, che siano in linea con gli obiettivi del programma "Frutta nelle scuole".

I costi per la comunicazione e per le misure di accompagnamento di cui rispettivamente al primo comma, lettera b), punti iii) e iv), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.

2. L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iii), costituisce un importo fisso ed è soggetto ad un massimale non superiore al 5% dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'importo complessivo dei costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii), non supera il 10% dell'importo annuale dell'aiuto unionale assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

L'importo complessivo dei fondi dell'Unione utilizzati per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), non supera il 15% dell'importo annuale dell'aiuto dell'Unione assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Art. 6

Condizioni generali per la concessione degli aiuti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011)

1. Gli Stati membri provvedono a che gli aiuti previsti nella loro strategia siano distribuiti ai richiedenti che hanno presentato alle rispettive autorità competenti una domanda d'aiuto valida. La domanda d'aiuto è valida solo se presentata da un richiedente che è stato riconosciuto a tale scopo dalle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituto scolastico al quale sono forniti i prodotti.

2. Gli Stati membri possono selezionare i richiedenti tra i seguenti organismi:

a) istituti scolastici;

b) autorità scolastiche responsabili per i prodotti distribuiti ai bambini che frequentano gli istituti di loro competenza;

c) fornitori e/o distributori dei prodotti;

d) organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;

e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato che gestisce:

i) la distribuzione agli istituti scolastici di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito di un programma "Frutta nelle scuole" istituito a norma del presente regolamento o reso ad esso conforme;

ii) il controllo, la valutazione e/o la comunicazione.

Art. 7

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011)

1. L'autorità competente approva le domande di aiuto subordinatamente ai seguenti impegni scritti da parte del richiedente:

(a) destinare i prodotti finanziati nel quadro del programma "Frutta nelle scuole", a norma del presente regolamento, esclusivamente al consumo da parte dei bambini che frequentano l'istituto o gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto;

(b) utilizzare l'aiuto per il controllo e la valutazione del programma "Frutta nelle scuole" o per la comunicazione conformemente alla finalità del programma;

(c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti ai bambini a norma dell'articolo 2 o che l'aiuto è stato versato per prodotti non ammessi a beneficiarne ai sensi del presente regolamento;

(d) in caso di frode o negligenza grave, pagare un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto;

(e) mettere i documenti giustificativi a disposizione delle autorità competenti, a loro richiesta;

(f) sottoporsi a qualsiasi misura di controllo ordinata dall'autorità competente dello Stato membro, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche.

2. Nel caso dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii), si applicano solo i punti b), d) ed e) del paragrafo 1 del presente articolo.

3. I richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) e lettera e), punto i), si impegnano inoltre per scritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o se del caso delle autorità scolastiche nonché i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti.

4. Gli Stati membri possono chiedere al richiedente impegni scritti supplementari.

Art. 8

Condizioni particolari per il riconoscimento di taluni richiedenti

(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011)

[Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da c) a e), il richiedente s'impegna per iscritto, oltre a rispettare le condizioni indicate all'articolo 7, a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o eventualmente delle autorità scolastiche, i prodotti e i quantitativi che sono stati loro venduti o forniti.]

Art. 9

Sospensione e ritiro del riconoscimento

Qualora si constati che un richiedente non soddisfa più una delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 o qualsiasi altro obbligo incombentegli in forza del presente regolamento, il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi o revocato, a seconda della gravità dell'inadempienza. Queste misure non si applicano in caso di forza maggiore o se lo Stato membro accerta che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza, oppure la sua entità è minima. In caso di revoca, il riconoscimento può essere ripristinato, su richiesta dell'interessato, non prima che siano trascorsi dodici mesi.

Art. 10

Domande di aiuto

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 30/2013)

1. Le domande di aiuto sono redatte in base alle modalità specificate dall'autorità competente dello Stato membro.

Le domande presentate dai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), includono almeno le informazioni seguenti:

a) i quantitativi distribuiti;

b) il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione dell'istituto scolastico o dell'autorità scolastica a cui si riferiscono le informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo;

c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma "Frutta nelle scuole" dello Stato membro durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto;

d) i documenti giustificativi richiesti dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri specificano la frequenza per la presentazione delle domande secondo i termini enunciati nella loro strategia, fissando periodi comunque non superiori a 5 mesi. Se il programma si svolge per più di sei mesi nel periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il numero complessivo delle domande d'aiuto per periodo è almeno tre.

3. Nel caso di domande di aiuto per la relazione di valutazione redatta in conformità dell'articolo 12, il termine è l'ultimo giorno del primo mese successivo alla scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. Gli importi richiesti nella domanda sono comprovati da documenti giustificativi tenuti a disposizione delle autorità competenti. Tali documenti indicano il prezzo dei prodotti forniti e sono quietanzati o accompagnati dalla prova del pagamento.

Art. 11

Pagamento dell'aiuto

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011)

1. Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente:

a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi effettivamente consegnati oppure

b) in base ad una relazione di controllo dell'autorità competente stilata prima del pagamento definitivo dell'aiuto, dalla quale risulti che sussistono le condizioni necessarie per procedere al pagamento oppure

c) se lo Stato membro lo autorizza, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi consegnati ai fini del presente regolamento sono stati pagati.

1 bis Per quanto attiene ai richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto i), l'aiuto è pagato unicamente al momento della distribuzione dei beni o dei servizi interessati e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il pagamento dell'aiuto viene eseguito dall'autorità competente entro tre mesi dal giorno della presentazione della domanda correttamente compilata e valida. Gli Stati membri determinano la forma e il contenuto di una domanda d'aiuto ritenuta valida.

3. Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia inferiore a due mesi, l'aiuto è ridotto del:

a) 5% dell'importo se il superamento è inferiore o pari a un mese;

b) 10% dell'importo se il superamento è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3, sia superiore a due mesi, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1% per giorno di ritardo supplementare.

Art. 12

Controllo e valutazione

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 30/2013)

1. Gli Stati membri controllano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" su base annuale. Il controllo si fonda sui dati da fornire in virtù dagli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 10 e 11. Gli Stati membri pongono in essere strutture ed elaborano formulari atti a garantire un controllo regolare dell'attuazione del programma.

2. Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne determinano l'efficacia, compreso l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini. Entro il 29 febbraio 2012 gli Stati membri notificano alla Commissione i risultati dell'esercizio di valutazione relativo al periodo di attuazione dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2011. Per quanto attiene ai periodi successivi, entro la fine di febbraio di ogni quinto anno successivo al 29 febbraio 2012, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di valutazione sui cinque anni precedenti il periodo di attuazione.

3. Se uno Stato membro non notifica i risultati del proprio esercizio di valutazione entro il termine indicato nel paragrafo 2 oppure ogni cinque anni a partire da tale termine, l'importo dell'aiuto successivo assegnato è ridotto come segue:

a) 5% dell'importo se il ritardo è inferiore o pari a un mese;

b) 10% dell'importo se il ritardo è superiore a un mese, ma inferiore a due mesi.

Qualora il superamento del termine di cui al primo comma sia superiore a due mesi, l'aiuto è ridotto dell'1% per giorno di ritardo supplementare.

Art. 13

Controlli e sanzioni

(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011)

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento. Dette misure comprendono le verifiche amministrative complete di tutte le domande di aiuto.

2. Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e), punto i), presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo dei documenti giustificativi relativi alla distribuzione dei prodotti, quali definiti dagli Stati membri. Le verifiche amministrative sono accompagnate da controlli in loco vertenti in particolare su:

(a) la contabilità di cui all'articolo 7, compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e dagli estratti bancari;

(b) l'utilizzo dei prodotti sovvenzionati in conformità alle disposizioni del presente regolamento, specialmente se esistono motivi per sospettare irregolarità.

2 bis. Nei casi in cui un richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), punto ii) presenti domanda di aiuto, le verifiche amministrative comprendono il controllo della distribuzione dei beni e dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.

3. Il numero totale di controlli in loco svolti per ciascuno dei periodi dal 1° agosto al 31 luglio riguarda almeno il 5% dell'aiuto distribuito a livello nazionale e almeno il 5% di tutti i richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera e, punto i).

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli sono effettuati presso i locali di cinque richiedenti.

Se il numero di richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, il controllo verte sulla totalità dei richiedenti.

4. I controlli in loco sono effettuati durante tutto il periodo dal 1° agosto al 31 luglio e investono un periodo costituito da almeno i dodici mesi precedenti.

5. I richiedenti sottoposti ai controlli in loco sono selezionati dall'autorità di controllo competente tenendo nel debito conto le diverse zone geografiche e sulla base di un'analisi dei rischi che prenda in considerazione, in particolare, il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato. L'analisi dei rischi tiene inoltre conto dei diversi importi di aiuto interessati e delle diverse categorie di richiedenti indicate all'articolo 6, paragrafo 2.

6. Se la domanda di aiuto è presentata da uno dei richiedenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettere da b) a e) punto i), il controllo in loco svolto presso i locali dello stesso è integrato da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1% degli istituti scolastici figuranti nel registro del richiedente, qualora quest'ultimo numero sia maggiore.

7. E' ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.

8. Dopo ciascun controllo in loco l'autorità di controllo competente redige una relazione in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.

Detta relazione consta delle seguenti parti:

a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:

i) il programma, il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti contemplati dal programma "Frutta nelle scuole", gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;

ii) i responsabili presenti;

b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:

i) i documenti verificati;

ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;

iii) osservazioni e risultati.

9. Per il recupero di importi indebitamente versati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 73, paragrafi 1, 3, 4 e 8, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (1).

10. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile, il richiedente, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti in conformità al paragrafo 9 del presente articolo, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.

(1)

GU L 141 del 30.4.2004.

Art. 14

Manifesto del programma europeo "Frutta nelle scuole"

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011 e modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011)

1. Gli Stati membri che partecipano al programma europeo "Frutta nelle scuole" informano il pubblico che il programma è sovvenzionato dall'Unione europea. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare un manifesto, che, realizzato in conformità ai requisiti minimi stabiliti nell'allegato III, è esposto permanentemente all'entrata principale dell'istituto scolastico partecipante in posizione tale da essere chiaramente visibile e leggibile.

2. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui al paragrafo 1, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione europea al loro programma.

2 bis. I siti web o altri mezzi di comunicazione del programma "Frutta nelle scuole" di uno Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punto iii), recano in ogni caso l'emblema europeo e fanno menzione di detto programma europeo nonché del sostegno finanziario dell'Unione europea.

3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione europea viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono il programma dello Stato membro.

4. Gli Stati membri possono continuare a utilizzare fino al 31 agosto 2012 manifesti e altri strumenti di informazioni stampati prima del 31 gennaio 2011, sulla base della legislazione applicabile al momento della loro realizzazione.

Art. 15

Notifiche

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1208/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 30/2013)

1. Entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione:

a) l'esito dell'esercizio di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1;

b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.

2. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 notifica alla Commissione la nuova strategia al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

4. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Per il periodo dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010, gli Stati membri possono elaborare una strategia che contenga solo i seguenti elementi principali: bilancio, gruppo bersaglio e prodotti ammessi a beneficiare dell'aiuto, senza che, in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, l'elenco di tali prodotti sia approvato dalle rispettive autorità sanitarie competenti. Possono inoltre posticipare l'attuazione delle misure di accompagnamento fino alla fine del suddetto periodo.

2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono comunicare la propria strategia entro il 31 maggio 2009, e la Commissione stabilisce la ripartizione definitiva degli aiuti comunitari entro il 31 luglio 2009.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 1, e in deroga all'articolo 11, paragrafo 2, l'aiuto è versato dall'autorità competente entro quattro mesi dal giorno della presentazione della domanda, correttamente compilata e valida, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, mentre i controlli in loco di cui all'articolo 13, paragrafo 3, corrispondono almeno al 10% dell'aiuto e al 10% dei richiedenti.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 7 aprile 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti esclusi dal programma "Frutta nelle scuole" cofinanziato dalla Comunità

Prodotti con aggiunta di:

- zuccheri

- grassi

- sale

- dolcificanti

ALLEGATO II

(sostituito dall'allegato del Reg. (UE) n. 30/2013 e dall'allegato del Reg. (UE) n. 221/2014)

Ripartizione indicativa dell'aiuto dell'Unione per Stato membro

Stato membro

Tasso di cofinanziamento in%

Bambini (6-10) cifre assolute

EUR

Austria

75%

406.322

2.239.273

Belgio

75%

611.450

3.369.750

Bulgaria

90%

316.744

2.094.722

Croazia

90%

205.774

1.360.845

Cipro

75%

44.823

290.000

Repubblica ceca

88%

480.495

3.124.660

Danimarca

75%

328.182

1.808.638

Estonia

90%

66.436

439.361

Finlandia

75%

290.308

1.599.911

Francia

76%

4.051.279

22.500.145

Germania

75%

3.575.991

19.707.575

Grecia

81%

529.648

3.143.600

Ungheria

86%

482.160

3.031.022

Irlanda

75%

319.126

1.758.729

Italia

80%

2.853.098

16.719.794

Lettonia

90%

95 861

633.957

Lituania

90%

136.285

901.293

Lussemburgo

75%

29.473

290.000

Malta

75%

19.511

290.000

Paesi-Bassi

75%

986.118

5.434.576

Polonia

88%

1.802.733

11.645.350

Portogallo

85%

527.379

3.284.967

Romania

89%

1.054.185

6.869.985

Slovacchia

89%

262.703

1.709.502

Slovenia

83%

91.095

554.291

Spagna

75%

2.337.457

12.939.604

Svezia

75%

518.322

2.856.514

Regno Unito

76%

3.494.635

19.401.935

UE 28

79%

25.917.593

150.000.000

ALLEGATO II bis

(introdotto dall'allegato del Reg. (UE) n. 34/2011 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 30/2013)

Domanda di aiuto che deve essere presentata dagli Stati membri in conformità all'articolo 4, paragrafo 1

.

Stato membro

.

.

.

Anno scolastico

.

.

.

Ripartizione indicativa dell'aiuto in base ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'allegato II, espressa in EUR.

.

.

Q1

Possibilità di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'allegato II.

No

Q2

Se si risponde no alla casella Q1, assegnazione richiesta, in EUR

(in cifre)

(in lettere)

Q3

Se si risponde sì alla casella Q1, assegnazione supplementare massima richiesta, in EUR (oltre alla ripartizione indicativa).

(in cifre)

(in lettere)

ALLEGATO III

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 34/2011)

Requisiti minimi per il manifesto sul programma europeo "Frutta nelle scuole"

Formato del manifesto:

A3 o più grande

Caratteri:

1 cm o più grandi

Titolo:

programma europeo "Frutta nelle scuole"

Contenuto:

il testo del manifesto riporta almeno la frase seguente, da adattare a seconda del tipo di istituto scolastico:

.

"Il nostro/La nostra [tipo di istituto scolastico (ad esempio, nido/scuola dell'infanzia/scuola)] partecipa al programma 'Frutta nelle scuole' con il sostegno finanziario dell'Unione europea". Il manifesto reca l'emblema dell'Unione europea.