
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 500/2014 DELLA COMMISSIONE, 11 marzo 2014
G.U.U.E. 16 maggio 2014, n. L 145
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso la modifica del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione per quanto riguarda la concessione di aiuti a favore di misure di accompagnamento nel quadro del programma "Frutta nelle scuole".
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 23 maggio 2014
Applicabile dal: 1° agosto 2014
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
1) Dal 1° gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 1234/2007 (2) del Consiglio è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
2) L'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che l'aiuto dell'Unione nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" può essere concesso anche per le misure di accompagnamento necessarie per garantire l'efficacia del programma. Occorre pertanto definire tali misure in termini di obiettivi e di costi ad esse associati e determinare quali di questi costi possano essere ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione.
3) Il regolamento (CE) n. 288/2009 (3) della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del programma "Frutta nelle scuole" e, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di descrivere nella loro strategia le misure di accompagnamento che intendono adottare per garantire l'attuazione efficace del programma. Esso prevede inoltre norme relative ai costi ammessi a beneficiare degli aiuti dell'Unione. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 288/2009 al fine di includervi le norme relative alle misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede che gli Stati membri che istituiscono un programma "Frutta nelle scuole" possono presentare domanda di aiuti dell'Unione per uno o più periodi che vanno dal 1o agosto al 31 luglio. Per tener conto della periodicità dell'anno scolastico, è opportuno che le nuove norme riguardanti le misure di accompagnamento si applichino a decorrere dal 1o agosto 2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" (GU L 94 dell'8.4.2009).
Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009
Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:
1) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri stabiliscono, nella loro strategia, le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Le misure di accompagnamento sostengono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e sono direttamente legate agli obiettivi del programma "Frutta nelle scuole" di aumentare il consumo di frutta e verdura a breve e a lungo termine e di creare abitudini alimentari sane. Queste misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti.
2) l'articolo 5 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è così modificato:
i) al primo comma, lettera b), è aggiunto il punto iv) seguente:
"iv) i costi per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare:
- i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,
- i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo di prodotti ortofrutticoli,
- i costi delle misure attuate al fine di sostenere la distribuzione dei prodotti, che siano in linea con gli obiettivi del programma "Frutta nelle scuole".";
ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"I costi per la comunicazione e per le misure di accompagnamento di cui rispettivamente al primo comma, lettera b), punti iii) e iv), non possono essere finanziati a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.";
b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
"L'importo complessivo dei fondi dell'Unione utilizzati per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), non supera il 15 % dell'importo annuale dell'aiuto dell'Unione assegnato allo Stato membro interessato, in seguito alla ripartizione definitiva degli aiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 4."
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. (GU L 347 del 20.12.2013).
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO