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DIRETTIVA 2009/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 16 settembre 2009

G.U.U.E. 7 ottobre 2009, n. L 263

Direttiva concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità. (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

TESTO COORDINATO (alla Dir. (UE) 2021/2118)

(1)

In merito alle modalità di applicazione della presente direttiva, per quanto riguarda il modello dell'attestazione di sinistralità pregressa, si rimanda al Reg. (UE) 2024/1855.

Note sul recepimento

Adottata il: 16 settembre 2009

Entrata in vigore il: 27 ottobre 2009

Termine per il recepimento: --------

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

1) La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (3), la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (4), la terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (5), e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) (6), hanno subito diverse e sostanziali modificazioni (7). E' opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di tali quattro direttive, così come della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (8).

2) L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunità, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato interno dell'assicurazione autoveicoli dovrebbero quindi costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

3) Ciascuno Stato membro dovrebbe adottare tutte le misure utili affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente sul suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure.

4) Allo scopo di evitare qualsiasi errore di interpretazione della presente direttiva e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente dovrebbe fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

5) Fermo restando il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde o non corrisponde più al veicolo stesso. In questo caso, e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente dovrebbe essere considerato il territorio in cui si è verificato l'incidente.

6) Un divieto di controlli sistematici dell'assicurazione sugli autoveicoli dovrebbe valere tanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro quanto per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo ma provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell'ambito di un controllo non diretto esclusivamente a verificare l'assicurazione.

7) La soppressione del controllo della carta verde per i veicoli che stazionano abitualmente in uno Stato membro ed entrano nel territorio di un altro Stato membro può essere realizzata in base a un accordo tra uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a risarcimento, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato.

8) Il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità siano coperti da un'assicurazione. E' quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario.

9) Il regime previsto dalla presente direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali degli Stati membri abbiano concluso un accordo analogo.

10) Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all'obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda i veicoli appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In caso di incidenti causati da tali veicoli, lo Stato membro che prevede tale deroga dovrebbe designare l'autorità o l'organismo incaricato di indennizzare le vittime degli incidenti causati in un altro Stato membro. Bisognerebbe garantire che non soltanto le vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero siano debitamente indennizzate, ma anche le vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, siano esse residenti o meno nel suo territorio. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria e delle autorità o degli organismi responsabili dell'indennizzo delle vittime per i danni causati da tali veicoli sia comunicato alla Commissione per la pubblicazione.

11) Ciascuno Stato membro dovrebbe poter agire in deroga all'obbligo generale di assicurazione per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale. In tal caso, gli altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell'ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione «frontiera» per garantire l'indennizzo dei danni alle vittime di qualsiasi incidente causato da tali veicoli sui loro territori. Tuttavia, poiché la soppressione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità comporta l'impossibilità di garantire che i veicoli che attraversano la frontiera siano assicurati, l'indennizzo per le vittime di incidenti causati all'estero non può essere garantito. Si dovrebbe altresì provvedere affinché l'indennizzo dovuto sia concesso non soltanto alle vittime degli incidenti causati da tali veicoli all'estero, ma anche alle vittime degli incidenti verificatisi nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero trattare le vittime di incidenti causati da tali veicoli nello stesso modo in cui sono trattate le vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati. Effettivamente, l'indennizzo per i danni alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati dovrebbe essere pagato dall'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente. Nel caso di pagamento alle vittime di incidenti causati da veicoli soggetti alla deroga, l'organismo di indennizzo dovrebbe poter agire nei confronti dell'organismo dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. Dopo un certo periodo dall'attuazione e dall'applicazione della suddetta possibilità di deroga, e tenuto conto dell'esperienza acquisita, la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte volte a sostituire o abrogare quest'ultima.

12) Un elemento fondamentale per la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. L'importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono più vittime e dell'esiguo numero di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Dovrebbe essere previsto un importo minimo di copertura per vittima o per sinistro. Per facilitare l'introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio. Tuttavia, dovrebbe essere previsto un termine più breve di tale periodo transitorio, entro il quale gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi minimi ad almeno la metà dei livelli previsti.

13) Al fine di garantire che l'importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è opportuno che sia prevista una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) pubblicato da Eurostat, come previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (9). Occorre che siano anche previste talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

14) E' necessario prevedere che un organismo garantisca che la vittima non resti senza indennizzo se il veicolo che ha provocato il sinistro non è assicurato o non viene identificato. Occorre prevedere che la vittima di un siffatto sinistro possa rivolgersi direttamente a questo organismo quale primo punto di contatto. E' tuttavia opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare talune esclusioni limitate per quanto riguarda l'intervento di tale organismo e di prevedere nel caso dei danni alle cose provocati da un veicolo non identificato, dati i rischi di frode, che l'indennizzo dei danni possa essere limitato o escluso.

15) E' interesse delle vittime che gli effetti di talune clausole di esclusione siano limitati alle relazioni tra l'assicuratore e il responsabile del sinistro. Tuttavia, in caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che il citato organismo intervenga per indennizzare la vittima.

16) Per alleggerire l'onere finanziario a carico di tale organismo gli Stati membri possono prevedere l'applicazione di talune franchigie in caso di intervento per l'indennizzo dei danni alle cose causati da veicoli non assicurati o, eventualmente, rubati o ottenuti con la violenza.

17) La facoltà di limitare o escludere un legittimo indennizzo delle vittime per il fatto che il veicolo non è identificato non dovrebbe valere quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito nella presente direttiva che può essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

18) Nell'ipotesi di un sinistro causato da un veicolo non assicurato, l'organismo che indennizza le vittime di sinistri causati da veicoli non assicurati o non identificati si trova in una posizione migliore di quella della vittima per agire contro il responsabile del sinistro. Pertanto occorre evitare che tale organismo possa esigere, per risarcire la vittima, che quest'ultima dimostri che il responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

19) Nel caso di controversia tra l'organismo in questione e un assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la vittima di un sinistro è necessario che gli Stati membri, per evitare ritardi nel pagamento dell'indennizzo alla vittima, assicurino la designazione della parte che è tenuta al pagamento iniziale dell'indennizzo in attesa della risoluzione della controversia.

20) Occorre garantire che le vittime di sinistri della circolazione automobilistica ricevano un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo della Comunità ove il sinistro è avvenuto.

21) E' necessario accordare ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altro responsabile una protezione analoga a quella degli altri terzi vittime, almeno per quanto riguarda i danni alle persone.

22) I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte più debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall'assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto al risarcimento conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilità civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente secondo la legislazione nazionale.

23) L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente. L'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto gli effetti dell'alcol o di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilità secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico.

24) Tutte le polizze di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbero coprire l'intero territorio della Comunità.

25) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze assicurative clausole che prevedono l'annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale prassi è contraria al principio stabilito nella presente direttiva secondo il quale l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli dovrebbe coprire, sulla base di un unico premio, l'intero territorio della Comunità. E' opportuno quindi precisare che la copertura assicurativa deve mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi stabiliti dalla legislazione degli Stati membri sull'immatricolazione dei veicoli.

26) Nell'interesse dell'assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest'ultima sia superiore.

27) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non è ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. E' opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio è situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo è consegnato, reso disponibile o spedito all'acquirente, lo Stato membro di destinazione dovrebbe essere considerato come lo Stato membro dove è situato il rischio.

28) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un'attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l'attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.

29) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.

30) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, un diritto d'azione diretta contro la compagnia d'assicurazione che copre la responsabilità civile della persona responsabile dovrebbe essere previsto per tutte le vittime di incidenti automobilistici.

31) Al fine di offrire una protezione sufficiente alle vittime di incidenti automobilistici, è opportuno estendere una procedura di «offerta motivata» a tutti i tipi di incidenti automobilistici. La stessa procedura dovrebbe essere altresì applicata, mutatis mutandis, se gli incidenti sono liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali di assicurazione.

32) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (10), la parte lesa può citare in giudizio l'assicuratore della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

33) Con il sistema degli uffici carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.

34) Una persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva e avvenuto in uno Stato diverso dallo Stato in cui risiede dovrebbe poter richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall'impresa di assicurazione del responsabile. Tale soluzione fa sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità a essa familiari.

35) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nello Stato membro in cui risiede la persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.

36) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento all'istituzione di tali mandatari e migliora, inoltre, la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.

37) E' opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sull'attribuzione della competenza giurisdizionale.

38) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.

39) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (11), eccezion fatta per la responsabilità del vettore, e di esercizio della medesima. Di conseguenza, tale condizione dovrebbe essere coperta dall'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la sede sociale, come definita al titolo II della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (12). Tale condizione dovrebbe valere anche per le imprese di assicurazione aventi la sede sociale fuori della Comunità e che hanno ottenuto un'autorizzazione per accedere all'attività assicurativa nel territorio di uno Stato membro.

40) Oltre al fatto di garantire la presenza di un mandatario nello Stato di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della persona lesa, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali dovrebbero prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e sulla stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti, da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui questa o il suo mandatario non adempiano all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità e il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti. L'offerta di indennizzo motivata dovrebbe essere presentata per iscritto e contenere la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.

41) Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.

42) Le persone lese da incidenti stradali hanno talvolta difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.

43) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione relativa a qualsiasi incidente che coinvolga un autoveicolo sia prontamente disponibile. Tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibili alle persone lese le informazioni concernenti i mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri. E' necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito a detti mandatari inviate da altri centri d'informazione in altri Stati membri. Pare opportuno che tali centri raccolgano informazioni sulla data di cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.

44) Occorre prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

45) La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato a essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio se può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.

46) Alcune informazioni fornite, quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo, costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13). Il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva dovrebbe quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.

47) E' necessario prevedere un organismo di indennizzo al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo a essa spettante. L'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.

48) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e pertanto l'organismo di indennizzo dovrebbe limitarsi a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.

49) Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o dell'impresa di assicurazione (come ad esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo.

50) E' opportuno che l'organismo di indennizzo goda di un diritto di surrogazione qualora abbia indennizzato la persona lesa. Per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa dovrebbe godere anche di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo dello Stato in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa. Tale organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione.

51) Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo. In questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia.

52) Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.

53) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, occorre prevedere che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia previsto a tal fine e situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente. Qualora sia impossibile individuare il veicolo, occorre disporre che il debitore finale sia il fondo di garanzia previsto a tal fine situato nello Stato membro dell'incidente.

54) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU C 224 del 30.8.2008.

(2)

Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

(3)

GU L 103 del 2.5.1972.

(4)

GU L 8 dell'11.1.1984.

(5)

GU L 129 del 19.5.1990.

(6)

GU L 181 del 20.7.2000.

(7)

Cfr. allegato I, parte A.

(8)

GU L 149 dell'11.6.2005.

(9)

GU L 257 del 27.10.1995.

(10)

GU L 12 del 16.1.2001.

(11)

GU L 228 del 16.8.1973.

(12)

GU L 228 dell'11.8.1992.

(13)

GU L 281 del 23.11.1995.

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) "veicolo":

a) qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

i) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o

ii) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

b) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui alla lettera a), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno.

Fatte salve le lettere a) e b), le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi della presente direttiva;

1 bis) "uso del veicolo" ogni utilizzo di un veicolo che sia conforme alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento;

2) "persona lesa" o "parte lesa" ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;

3) «ufficio nazionale d'assicurazione» organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione a esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

4) «territorio in cui il veicolo staziona abitualmente»:

a) il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea; o

b) qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questo rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il territorio dello Stato in cui tale targa o segno sono stati rilasciati; o

c) qualora non siano previsti immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore; o

d) qualora il veicolo sia privo di targa di immatricolazione o rechi una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e sia rimasto coinvolto in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della liquidazione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, lettera a), o dall'articolo 10;

5) «carta verde» certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

6) «impresa di assicurazione» un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE;

7) «stabilimento» la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi (1);

8) "Stato membro di origine" lo Stato membro di origine quale definito all'articolo 13, punto 8, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

GU L 172 del 4.7.1988.

(2)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009).

Art. 2

Ambito di applicazione

Le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8 si applicano ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri:

a) dopo che sia stato concluso un accordo tra gli uffici nazionali di assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si rende garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che siano assicurati o meno;

b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo;

c) per la durata dell'accordo.

Art. 3

Obbligo d'assicurazione dei veicoli

(modificato e integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione di un veicolo che staziona abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

La presente direttiva non si applica all'uso di un veicolo in eventi e attività sportivi motoristici, tra cui corse, gare, allenamenti, prove e dimostrazioni in una zona soggetta a restrizioni e delimitata in uno Stato membro, per i quali lo Stato membro garantisce che l'organizzatore dell'attività o qualsiasi altra parte abbia stipulato un'assicurazione alternativa oppure adottato garanzie alternative per coprire i danni a terzi, compresi gli spettatori e altri passanti, ma non necessariamente i danni ai piloti partecipanti e ai rispettivi veicoli.

I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito delle misure di cui al primo comma.

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d'assicurazione copra anche:

a) i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,

b) i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso; in tal caso, i danni sono indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

L'assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

Art. 4

Controlli dell'assicurazione

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel suo territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare tali controlli sull'assicurazione, a condizione che essi non siano discriminatori e siano necessari e proporzionati per raggiungere la finalità perseguita, e

a) siano effettuati nell'ambito di una verifica non esclusivamente finalizzata al controllo dell'assicurazione; o

b) rientrino in un sistema generale di controlli svolti sul territorio nazionale, anche sui veicoli che normalmente stazionano nel territorio dello Stato membro che effettua il controllo, e non richiedano che il veicolo si fermi.

2. In base alla legge dello Stato membro cui è soggetto l'autore del controllo, i dati personali possono essere trattati, ove necessario, al fine di impedire la circolazione di veicoli non assicurati in Stati membri diversi dallo Stato membro sul cui territorio stazionano abitualmente. Tale legge deve essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e stabilisce altresì misure adeguate a salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato e dei suoi legittimi interessi.

Tali misure degli Stati membri specificano in particolare lo scopo esatto del trattamento dei dati, fanno riferimento alla pertinente base giuridica, rispettano i requisiti di sicurezza applicabili e i principi di necessità, proporzionalità, limitazione delle finalità, nonché stabiliscono un periodo commisurato di conservazione dei dati. I dati personali trattati a norma del presente articolo esclusivamente ai fini dello svolgimento di un controllo dell'assicurazione sono conservati soltanto per il tempo necessario al summenzionato fine e, una volta conseguito, sono completamente cancellati. Se dal controllo dell'assicurazione emerge che il veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell'articolo 3, il soggetto che effettua il controllo cancella immediatamente tali dati. Qualora il controllo non consenta di determinare se un veicolo è coperto da assicurazione obbligatoria a norma dell'articolo 3, i dati sono conservati soltanto per un periodo di tempo limitato, non superiore al tempo necessario ad accertare l'esistenza di una copertura assicurativa.

(1)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

Art. 5

Deroga all'obbligo d'assicurazione dei veicoli

(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, lo Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.

Esso designa in particolare l'autorità o l'organismo nel paese in cui si è verificato il sinistro incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile l'articolo 2, lettera a).

Esso notifica alla Commissione l'elenco delle persone dispensate dall'assicurazione obbligatoria nonché le autorità o gli organismi responsabili dell'indennizzo.

La Commissione pubblica l'elenco.

2. Ogni Stato membro può derogare alle disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

A partire dall'11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione e all'applicazione pratica del presente paragrafo.

Dopo aver esaminato tali relazioni, la Commissione presenta, se del caso, proposte relative alla sostituzione o all'abrogazione di detta deroga.

3. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 3 per quanto concerne i veicoli ritirati dalla circolazione e il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, a condizione che sia stata avviata una procedura amministrativa formale o sia stata adottata un'altra misura verificabile conformemente al diritto nazionale.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

4. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 3 per quanto concerne i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, conformemente al diritto nazionale.

In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché ai veicoli di cui al primo comma sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

5. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 3 per quanto concerne i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato, conformemente al diritto nazionale.

Gli Stati membri che derogano all'articolo 3 per i veicoli di cui al primo comma provvedono affinché a tali veicoli sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 3.

Il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.

6. Se a norma del paragrafo 5 uno Stato membro deroga all'articolo 3 per i veicoli il cui uso sulle strade pubbliche non è autorizzato, tale Stato membro può anche derogare all'articolo 10 per quanto concerne l'indennizzo dei danni causati da tali veicoli in zone non accessibili al pubblico per via di una restrizione giuridica o fisica all'accesso a tali zone, quali definite dal suo diritto nazionale.

7. In conformità dei paragrafi da 3 a 6, gli Stati membri notificano alla Commissione il ricorso a una deroga e le modalità specifiche della sua attuazione. La Commissione pubblica l'elenco di tali deroghe.

Art. 6

Ufficio nazionale d'assicurazione

Ogni Stato membro provvede a che l'ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l'impegno previsto nell'articolo 2, lettera a), in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa:

a) il territorio in cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d'immatricolazione, se ne possiede uno;

b) nella misura del possibile, le indicazioni relative all'assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

Ogni Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi le informazioni di cui alle lettere a) e b) all'ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio staziona abitualmente il veicolo di cui al primo comma.

CAPO 2

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI CHE STAZIONANO ABITUALMENTE NEL TERRITORIO DI UN PAESE TERZO

Art. 7

Misure nazionali riguardanti i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo e che entra nel territorio in cui si applica il trattato possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

Art. 8

Documentazione riguardante i veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo

1. Prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato, ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d'assicurazione «frontiera», come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 7.

Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli che stazionano abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente - ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria - per la liquidazione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

2. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo 1, secondo comma, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.

CAPO 3

IMPORTI MINIMI COPERTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 9

Importi minimi

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione di cui all'articolo 3 sia obbligatoria per gli importi minimi seguenti:

a) nel caso di danni alle persone: 6 450 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o 1 300 000 EUR per persona lesa;

b) nel caso di danno alle cose, 1 300 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi minimi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio al 22 dicembre 2021 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Ogni cinque anni a decorrere dal 22 dicembre 2021, la Commissione riesamina gli importi di cui al paragrafo 1, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 ter riguardo all'adeguamento di tali importi all'IPCA entro sei mesi dopo la fine di ciascun periodo di cinque anni.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi sono convertiti in moneta nazionale applicando il tasso di cambio della data del calcolo dei nuovi importi minimi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(1)

Regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016).

CAPO 4

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN VEICOLO NON IDENTIFICATO O DA UN VEICOLO PER IL QUALE NON VI E' STATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO D'ASSICURAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 3 E RISARCIMENTO IN CASO DI INSOLVENZA

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Art. 10

Organismo incaricato del risarcimento

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione a norma dell'articolo 3.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all'intervento dell'organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l'organismo e la persona o le persone responsabili del sinistro e altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti a indennizzare la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri, in qualsiasi modo, che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2. La persona lesa può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base a informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell'indennizzo.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell'indennizzo da parte di tale organismo per le persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

3. Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Tuttavia, quando l'organismo è intervenuto per gravi danni alle persone lese nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che può essere imputata alla persona lesa che ha subito i danni alle cose.

I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.

4. Ogni Stato membro applica al pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, fatta salva qualsiasi altra prassi più favorevole alle persone lese.

Art. 10

Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ogni Stato membro crea o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all'interno del suo territorio, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui:

a) l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o

b) l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.

2. Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un'ordinanza o adotta una decisione concernente l'avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un'impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L'organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione.

4. La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all'organismo di cui al paragrafo 1.

5. Alla ricezione della richiesta, l'organismo di cui al paragrafo 1 informa l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione e l'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all'articolo 268, paragrafo 1, lettere e) ed f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa.

6. L'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l'organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall'organismo di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un'offerta d'indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all'organismo.

Ai fini del primo comma, l'organismo:

a) presenta un'offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;

b) fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

8. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, lettera a), secondo comma, l'organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte della persona lesa, dell'offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, lettera a), secondo comma.

Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell'indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata la corrispondente offerta motivata di indennizzo.

9. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma dell'articolo 25 bis in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso.

10. Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione.

L'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in tempi ragionevoli, entro sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione.

L'organismo che ha provveduto all'indennizzato ai sensi del primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un'altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall'impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere tale diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro.

11. I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri di:

a) considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

b) disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

i) l'organismo di cui al paragrafo 1;

ii) la persona o le persone responsabili del sinistro;

iii) altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

12. Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

13. Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo.

A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro:

a) istituisce o autorizza l'organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota del potere a negoziare e concludere un siffatto accordo; o

b) designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale gli organismi di cui al paragrafo 1 aderiranno una volta istituiti o autorizzati.

L'accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione.

Nel caso in cui l'accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.

Art. 11

Controversie

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

In caso di controversia tra l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e l'assicuratore della responsabilità civile su chi debba indennizzare la persona lesa, gli Stati membri adottano le misure adeguate affinché sia designata senza indugio la parte tenuta a pagare l'indennizzo in prima istanza.

Qualora si decida alla fine che obbligata, in tutto o in parte, al pagamento dell'indennizzo è l'altra parte, quest'ultima rimborsa di conseguenza la parte che ha effettuato il pagamento.

CAPO 5

CATEGORIE SPECIFICHE DI PERSONE LESE, CLAUSOLE DI ESCLUSIONE, UNICO PREMIO, VEICOLI SPEDITI DA UNO STATO MEMBRO AD UN ALTRO

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Art. 12

Categorie specifiche di persone lese

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, l'assicurazione di cui all'articolo 3 copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo.

2. I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 3 non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone.

3. L'assicurazione di cui all'articolo 3 copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto al risarcimento del danno conformemente alla legislazione civile nazionale.

Il presente articolo lascia impregiudicata sia la responsabilità civile sia l'importo dei danni.

Art. 13

Clausole d'esclusione

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi lesi a seguito di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte:

a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;

b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare l'autoveicolo in questione;

c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione.

Tuttavia, la clausola di cui al primo comma, lettera a), può essere opposta alle persone che di loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno se l'assicuratore può provare che esse erano a conoscenza del fatto che il veicolo era rubato.

Gli Stati membri hanno la facoltà, per i sinistri avvenuti nel loro territorio, di non applicare la disposizione del primo comma se e nella misura in cui la persona lesa può ottenere il risarcimento del danno da un istituto di sicurezza sociale.

2. Nel caso di veicoli rubati o ottenuti con la violenza, gli Stati membri possono prevedere che l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, intervenga in luogo e vece dell'assicuratore, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora il veicolo stazioni abitualmente in un altro Stato membro, detto organismo non avrà la possibilità di agire contro alcun organismo in detto Stato membro.

Gli Stati membri che, per il caso di veicoli rubati od ottenuti con la violenza, prevedono l'intervento dell'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, possono fissare per i danni alle cose una franchigia non superiore a 250 EUR, opponibile alla persona lesa.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l'azione di tale passeggero.

Art. 14

Unico premio

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli:

a) coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e

b) garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest'ultima è superiore.

Art. 15

Veicoli spediti da uno Stato membro in un altro

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. In deroga all'articolo 13, punto 13), lettera b), della direttiva 2009/138/CE, quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, si considera Stato membro nel quale è situato il rischio, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri assicurano che il centro d'informazione di cui all'articolo 23 dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, dello Stato membro di destinazione, qualora diverso, nonché di qualsiasi altro Stato membro interessato, come lo Stato membro sul cui territorio si è verificato un sinistro o lo Stato membro in cui risiede la persona lesa, cooperino tra loro per garantire che le necessarie informazioni sul veicolo spedito di cui dispongono a norma dell'articolo 23 siano disponibili.

2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto all'articolo 9.

Art. 15

Tutela delle persone lese nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, la persona lesa può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove:

a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante; e

b) il diritto nazionale applicabile preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.

L'impresa di assicurazione che ha indennizzato la persona lesa esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o dell'organismo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, se e nella misura in cui è previsto dal diritto nazionale applicabile.

Il presente paragrafo non pregiudica il diritto nazionale applicabile che preveda norme più favorevoli alla persona lesa.

2. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante un rimorchio, l'assicuratore del rimorchio, salvo laddove il diritto nazionale applicabile lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa la persona lesa, su richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo:

a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante; o

b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dall'articolo 10.

CAPO 6

ATTESTAZIONE, FRANCHIGIE, AZIONE DIRETTA

Art. 16

Attestazione dello stato di rischio della garanzia

(sostituito dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Gli Stati membri provvedono affinché il contraente possa esigere in qualunque momento un'attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilità civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell'assenza di sinistri ("attestazione di sinistralità pregressa").

L'impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l'assicurazione obbligatoria ovvero tali attestazioni, rilascia l'attestazione di sinistralità pregressa al contraente entro quindici giorni dalla richiesta. Gli Stati membri utilizzano a tal fine il formulario dell'attestazione di sinistralità pregressa.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa emesse da altre imprese di assicurazione o altri organismi di cui al secondo comma, non trattino i contraenti in maniera discriminatoria né maggiorino i loro premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza.

Gli Stati membri garantiscono che, nel tenere conto delle attestazioni di sinistralità pregressa ai fini della definizione dei premi, le imprese di assicurazione trattino le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione o dagli organismi di cui al secondo comma nello stesso Stato membro, ivi incluso per quanto riguarda l'applicazione di eventuali sconti.

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione pubblichino una panoramica generale delle loro politiche per quanto riguarda l'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi.

La Commissione adotta, entro il 23 luglio 2023, atti di esecuzione che specifichino, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa di cui al secondo comma. Il modello contiene le seguenti informazioni:

a) l'identità dell'impresa di assicurazione o dell'organismo che rilascia l'attestazione di sinistralità pregressa;

b) l'identità del contraente, incluse le sue informazioni di contatto;

c) il veicolo assicurato e il numero di identificazione del veicolo;

d) la data di inizio e la data di cessazione della copertura assicurativa del veicolo;

e) il numero dei sinistri comportanti responsabilità civile liquidati nel quadro del contratto di assicurazione del contraente nel periodo oggetto dell'attestazione di sinistralità pregressa, inclusa la data di ciascun sinistro;

f) informazioni aggiuntive pertinenti in virtù delle norme o delle prassi applicabili negli Stati membri.

La Commissione consulta tutte le parti interessate e collabora strettamente con gli Stati membri prima di adottare tali atti di esecuzione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 2.

Art. 16

Strumenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Gli Stati membri possono scegliere di certificare strumenti che consentano ai consumatori di confrontare gratuitamente i prezzi, le tariffe e la copertura dei diversi prestatori di assicurazione obbligatoria, indicati all'articolo 3 come «strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli», qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

2. Uno strumento di confronto ai sensi del paragrafo 1:

a) è operativamente indipendente dai prestatori dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3 e assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto;

c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;

d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 3, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copra un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e non sono vincolanti per i prestatori di servizi di assicurazione.

Art. 17

Franchigie

Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3.

Art. 18

Diritto di azione diretta

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3 possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro.

CAPO 7

RISARCIMENTO PER SINISTRI CHE DERIVANO DA INCIDENTI CAUSATI DA UN VEICOLO COPERTO DALL'ASSICURAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Art. 19

Procedura di indennizzo dei sinistri

Gli Stati membri istituiscono la procedura di cui all'articolo 22 per la liquidazione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3.

In caso di incidenti che possono essere liquidati mediante il sistema degli uffici nazionali d'assicurazione di cui all'articolo 2, gli Stati membri stabiliscono la stessa procedura di cui all'articolo 22.

Ai fini dell'applicazione di detta procedura, ogni riferimento all'impresa assicurativa si intende come un riferimento agli uffici nazionali d'assicurazione.

Art. 20

Disposizioni particolari riguardanti il risarcimento delle persone lese in seguito a un sinistro avvenuto in uno Stato membro diverso da quello di residenza

1. Gli articoli da 20 a 26 stabiliscono disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa e provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, tali disposizioni si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Gli articoli 21 e 24 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa; e

b) che staziona abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.

Art. 21

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità civile del vettore, designi un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa.

Il mandatario è incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri dovuti a incidenti nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Il mandatario per la liquidazione dei sinistri risiede o è stabilito nello Stato membro per il quale è designato.

2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione.

Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.

3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.

4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione.

L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.

5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo.

Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.

6. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE né uno stabilimento ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.

Art. 22

Procedura di indennizzo

Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri:

a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato; o

b) l'impresa di assicurazione cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.

Gli Stati membri adottano disposizioni al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi, l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.

Art. 23

Centri d'informazione

(integrato e modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato:

a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

i) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;

ii) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e, se la polizza è scaduta, anche la data di cessazione della copertura assicurativa;

iii) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE diversi dalla responsabilità del vettore e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 21 della presente direttiva e notificati ai centri di informazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

iv) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2;

v) riguardo ai veicoli di cui al punto iv):

- il nome dell'autorità designata o dell'organismo designato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, come responsabile dell'indennizzo delle persone lese nei casi in cui non sia applicabile la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), qualora il veicolo goda della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma,

- il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni;

c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).

Le informazioni di cui alla lettera a), punti i), ii) e iii), devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.

1 bis. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione o altre entità siano tenute a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), ai centri d'informazione e a informarli ogniqualvolta una polizza assicurativa perde validità o cessa di coprire un veicolo con numero di immatricolazione.

2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 21.

3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente:

a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;

b) numero della polizza d'assicurazione; e

c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.

I centri di informazione cooperano tra loro.

4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:

a) all'impresa di assicurazione; o

b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, il centro di informazione comunica alla persona lesa il nome dell'autorità o dell'organismo designato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, incaricato di indennizzare le persone lese, qualora non sia d'applicazione la procedura prevista all'articolo 2, lettera a).

Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il centro d'informazione comunica alla persona lesa il nome dell'organismo da cui dipende il veicolo nel paese in cui staziona abitualmente.

5. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dai paragrafi da 1 a 4, i centri di informazione forniscano le informazioni ivi specificate a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3.

6. Il trattamento dei dati personali risultanti dai paragrafi da 1 a 5 è svolto nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 24

Organismo d'indennizzo

1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo:

a) nel caso in cui l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o

b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato membro di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 20, paragrafo 1; in questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato tale richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione.

L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data in cui la persona lesa notifica a esso la richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta.

L'organismo di indennizzo informa immediatamente:

a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo a opera di tale organismo come sussidiario o meno e al loro diritto di disciplinare la liquidazione dei sinistri tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la persona lesa per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, in particolare che la persona lesa dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.

Quest'ultimo organismo è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito.

Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere la surrogazione disposta da ogni altro Stato membro.

3. Il presente articolo ha effetto:

a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;

b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.

Art. 25

Indennizzo

1. Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente agli articoli 9 e 10. L'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 24, paragrafo 2, nei confronti:

a) del fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;

b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;

c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.

2. Il presente articolo si applica agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 7 e 8.

Art. 25

Protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di indennizzare le persone lese che risiedono all'interno del suo territorio, nei casi contemplati dall'articolo 20, paragrafo 1, almeno entro i limiti dell'assicurazione obbligatoria, per i danni alle cose o i danni alle persone causati da un veicolo assicurato da un'impresa di assicurazione, a partire dal momento in cui:

a) l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura fallimentare; o

b) l'impresa di assicurazione è soggetta a una procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE.

2. Ogni Stato membro adotta le misure appropriate affinché l'organismo di cui al paragrafo 1 disponga di fondi sufficienti per indennizzare le persone lese conformemente alle norme definite al paragrafo 10 laddove siano dovuti pagamenti compensativi nelle situazioni previste dal paragrafo 1, lettere a) e b). Tali misure possono includere obblighi in termini di contributi finanziari, a condizione che siano imposti esclusivamente alle imprese di assicurazione autorizzate dallo Stato membro che li impone.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE, ogni Stato membro provvede affinché, ogniqualvolta un tribunale competente o qualsiasi altra autorità competente emana un'ordinanza o adotta una decisione concernente l'avvio della procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), nei confronti di un'impresa di assicurazione per la quale detto Stato membro è lo Stato membro di origine, tale ordinanza o decisione è resa pubblica. L'organismo di cui al paragrafo 1 stabilito nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione garantisce che tutti gli organismi di cui al paragrafo 1 e tutti gli organismi d'indennizzo di cui all'articolo 24, in tutti gli Stati membri, siano tempestivamente informati di tale ordinanza o decisione.

4. La persona lesa può presentare una richiesta di indennizzo direttamente all'organismo di cui al paragrafo 1.

5. Alla ricezione della richiesta, l'organismo di cui al paragrafo 1 informa l'organismo equivalente dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 24 dello Stato membro di residenza della persona lesa e l'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, o il suo amministratore straordinario o liquidatore quali definiti, rispettivamente, all'articolo 268, paragrafo 1, rispettivamente lettere e) e f), della direttiva 2009/138/CE di aver ricevuto una richiesta di indennizzo dalla persona lesa.

6. L'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, informa l'organismo di cui al paragrafo 1 nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta anche dall'organismo di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo di cui al paragrafo 1, sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dalla persona lesa su sua richiesta, fornisca alla persona lesa un'offerta d'indennizzo motivata o una risposta motivata a norma del secondo comma del presente paragrafo, conformemente al diritto nazionale applicabile, entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta all'organismo.

Ai fini del primo comma, l'organismo:

a) presenta un'offerta di indennizzo motivata, con la quale chiarisce di essere tenuto a provvedere all'indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati;

b) fornisce una risposta motivata ai punti sollevati nella richiesta, con la quale chiarisce di non essere tenuto a provvedere all'indennizzo conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati.

8. Laddove l'indennizzo sia dovuto in conformità del paragrafo 7, secondo comma, lettera a), l'organismo di cui al paragrafo 1 provvede a indennizzare la persona lesa senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte della persona lesa, dell'offerta motivata di indennizzo di cui al paragrafo 7, secondo comma, lettera a).

Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, i requisiti relativi al pagamento dell'indennizzo di cui al primo comma si applicano a detti danni parzialmente quantificati a partire dal momento in cui è accettata l'offerta motivata di indennizzo corrispondente.

9. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo di cui al paragrafo 1 disponga di tutti i poteri e le competenze necessari per poter cooperare a tempo debito con altri organismi di questo tipo in altri Stati membri, con gli organismi istituiti o autorizzati a norma degli articoli 10 bis e 24 in tutti gli Stati membri e con altre parti interessate, inclusa un'impresa di assicurazione soggetta a procedura di fallimento o di liquidazione, il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri ovvero il suo amministratore straordinario o liquidatore, e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in tutte le fasi della procedura di cui al presente articolo. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche, se del caso.

10. Nel caso in cui lo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione di cui al paragrafo 1 differisca dallo Stato membro di residenza della persona lesa, l'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 ha diritto di esigere il rimborso totale della somma versata a titolo di indennizzo dall'organismo di cui al paragrafo 1 nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione.

L'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione effettua il pagamento a favore dell'organismo di cui al paragrafo 1 dello Stato membro di residenza della persona lesa che ha indennizzato la persona lesa conformemente al paragrafo 8 in un tempo ragionevole, non superiore a sei mesi, salvo diversamente convenuto per iscritto da tali organismi, dopo aver ricevuto una richiesta per il rimborso in questione.

L'organismo che ha provveduto all'indennizzo conformemente al primo comma è surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o nei confronti della sua impresa di assicurazione, ad eccezione nei confronti del contraente o di un'altra persona assicurata che ha causato il sinistro nella misura in cui la responsabilità del contraente o della persona assicurata sia coperta dall'impresa di assicurazione insolvente a norma del diritto nazionale applicabile. Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere il diritto di surrogazione disposto da ogni altro Stato membro.

11. I paragrafi da 1 a 10 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di considerare l'indennizzo versato dall'organismo di cui al paragrafo 1 come sussidiario o meno;

b) di disciplinare la liquidazione dello stesso sinistro tra:

i) l'organismo di cui al paragrafo 1;

ii) la persona o le persone responsabili del sinistro;

iii) altre imprese di assicurazione o altri organismi previdenziali tenuti ad indennizzare la persona lesa.

12. Gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri non consentono che l'organismo di cui al paragrafo 1 subordini il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la persona lesa dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare.

13. Gli organismi di cui al paragrafo 1 o gli enti di cui al secondo comma del presente paragrafo si impegnano a concludere un accordo entro il 23 dicembre 2023 per dare attuazione al presente articolo, per quanto riguarda le loro funzioni e i loro obblighi e le procedure di rimborso a norma del presente articolo.

A tal fine, entro il 23 giugno 2023 ogni Stato membro:

a) autorizza l'organismo di cui al paragrafo 1 e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo; o

b) designa un ente e lo dota dei poteri per negoziare e concludere un siffatto accordo, al quale l'organismo di cui al paragrafo 1 aderirà una volta istituito o autorizzato.

L'accordo di cui al primo comma è notificato immediatamente alla Commissione.

Nel caso in cui l'accordo di cui al primo comma non sia concluso entro il 23 dicembre 2023, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 28 ter al fine di precisare i compiti e gli obblighi procedurali degli organismi di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda il rimborso.

Art. 26

Organismo centrale

(modificato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle persone lese, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.

Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.

Art. 26

Informazioni alle persone lese

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

Gli Stati membri che istituiscono o autorizzano organismi d'indennizzo differenti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, e dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, garantiscono che le persone lese abbiano accesso a informazioni essenziali sui possibili modi di presentare domanda d'indennizzo.

Art. 27

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari per garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione ogni modifica relativa alle disposizioni adottate a norma del presente articolo.

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28

Disposizioni nazionali

(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri possono esigere che qualsiasi attrezzatura a motore utilizzata sul suolo che non rientri nella definizione di «veicolo» di cui all'articolo 1, punto 1), e alla quale non si applichi l'articolo 3, sia coperta da un'assicurazione autoveicoli che soddisfi i requisiti della presente direttiva

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 28

Procedura di comitato

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione (1). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(1)

Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004).

(2)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

Art. 28

Esercizio dei poteri delegati

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 dicembre 2021

Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all'articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 22 dicembre 2021. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e all'articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (1).

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma, e dell'articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(1)

GU L 123 del 12.5.2016.

Art. 28

Valutazione e riesame

(introdotto dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

1. Non oltre cinque anni dopo le rispettive date di applicazione degli articoli 10 bis e 25 bis di cui all'articolo 30, secondo, terzo e quarto comma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e il finanziamento degli organismi di cui agli articoli 10 bis e 25 bis e sulla cooperazione tra di essi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Per quanto riguarda il finanziamento di tali organismi, la relazione include almeno:

a) una valutazione delle capacità e delle esigenze di finanziamento degli organismi d'indennizzo in relazione alle loro potenziali responsabilità, tenendo conto del rischio di insolvenza degli assicuratori di autoveicoli nei mercati degli Stati membri;

b) una valutazione dell'armonizzazione dell'approccio di finanziamento degli organismi d'indennizzo;

c) se la relazione è accompagnata da una proposta legislativa, una valutazione dell'impatto dei contributi sui premi dei contratti di assicurazione autoveicoli.

2. Non oltre il 24 dicembre 2030, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo nella quale valuta l'attuazione della presente direttiva, ad eccezione degli elementi interessati dalla valutazione di cui al paragrafo 1, segnatamente per quanto concerne:

a) l'applicazione della presente direttiva con riferimento agli sviluppi tecnologici, in particolare relativi ai veicoli autonomi e semi-autonomi;

b) l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente direttiva, tenuto conto dei rischi di sinistri posti dai diversi autoveicoli;

c) nell'ambito di un riesame, l'efficacia dei sistemi di scambio di informazioni a fini di controlli assicurativi nelle situazioni transfrontaliere, inclusa, se del caso, una valutazione della possibilità, per tali casi, di ricorrere ai sistemi di scambio di informazioni esistenti, e ad ogni modo un'analisi degli obiettivi dei sistemi di scambio di informazioni e una valutazione dei loro costi; e

d) il ricorso, da parte delle imprese di assicurazione, a sistemi in virtù dei quali i premi sono influenzati dalle attestazioni di sinistralità pregressa dei contraenti, tra cui i sistemi bonus-malus o lo sconto sul premio in assenza di sinistri.

La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Art. 29

Abrogazioni

Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

Art. 30

Entrata in vigore

(integrato dall'art. 1 della Dir. (UE) 2021/2118)

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell'accordo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell'atto delegato della Commissione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 13, quarto comma. 

L'articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, si applica dalla data dell'accordo di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 13, primo comma, o dalla data di applicazione dell'atto delegato della Commissione di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 13, quarto comma. 

Tuttavia, l'articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 12, e l'articolo 25 bis, paragrafi da 1 a 12, non si applicano prima del 23 dicembre 2023.

L'articolo 16, secondo comma, seconda frase, e il terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dal 23 aprile 2024 o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 16, sesto comma, se tale data è successiva.

Art. 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM

ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate ed elenco delle loro modificazioni successive

(di cui all'articolo 29)

Direttiva 72/166/CEE del Consiglio

(GU L 103 del 2.5.1972).

 

Direttiva 72/430/CEE del Consiglio

(GU L 291 del 28.12.1972).

 

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio

(GU L 8 dell'11.1.1984).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell'11.6.2005).

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 84/5/CEE del Consiglio

(GU L 8 dell'11.1.1984). 

 

Allegato I, punto IX.F, dell'atto di adesione del 1985

(GU L 302 del 15.11.1985). 

 

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio

(GU L 129 del 19.5.1990).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell'11.6.2005).

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 90/232/CEE del Consiglio

(GU L 129 del 19.5.1990). 

 

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell'11.6.2005).

limitatamente all'articolo 4

Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 181 del 20.7.2000).

 

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell'11.6.2005).

limitatamente all'articolo 5

Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 149 dell'11.6.2005).

 

.

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 29)

Direttiva Termine di attuazione Data di applicazione
72/166/CEE 31 dicembre 1973 -
72/430/CEE - 1° gennaio 1973
84/5/CEE 31 dicembre 1987 31 dicembre 1988
90/232/CEE 31 dicembre 1992 -
2000/26/CE 19 luglio 2002 19 gennaio 2003
2005/14/CE 11 giugno 2007 -

.