
LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2010, n. 15
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 6 dicembre 2010, n. 79
Modifica delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2010)", 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo).
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2012)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Modifiche delle leggi regionali 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010) e 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo)
(integrato dall'art. 44, comma 4, della L.R. 1/2012)
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania, legge finanziaria anno 2010), è abrogato.
2. Gli atti adottati in applicazione della predetta norma sono privi di effetti giuridici, ad eccezione degli atti adottati per le farmacie istituite in deroga al criterio demografico, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), per le quali non è stata conclusa alcuna procedura amministrativa e per le quali restano validi i decreti di soppressione già emessi.
3. Restano confermati i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni, nelle frazioni e nei centri abitati ove le particolari condizioni del territorio o della dislocazione della popolazione non consentono la efficace assistenza farmaceutica per l'impossibilità di istituire farmacie in base alle leggi vigenti. Restano confermati a tempo indeterminato i dispensari ordinari in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli autorizzati dalle amministrazioni locali.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), è aggiunto il seguente:
"5. Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali possono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Modifiche della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania)
(abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 10/2011)
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro