
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE, 12 novembre 2010
G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302
Regolamento relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2019/1868)
Titolo sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 19 novembre 2010
Applicabile dal: 19 novembre 2010
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N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) La direttiva 2003/87/CE è stata rivista e modificata dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2) e dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (3). Tra i miglioramenti introdotti con la revisione della direttiva 2003/87/CE figura il principio secondo cui la vendita all'asta deve essere il metodo fondamentale per l'assegnazione delle quote, perché rappresenta la soluzione più semplice e quella generalmente considerata più economica. L'efficienza del sistema di negoziazione delle quote di emissioni dipende dall'esistenza di un chiaro segnale emesso dal prezzo del carbonio, che permetta di abbattere le emissioni dei gas a effetto serra nel modo più economico. La vendita all'asta delle quote deve sostenere e rafforzare tale segnale trasmesso dal prezzo del carbonio.
2) L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che gli Stati membri mettono all'asta le quote di cui al capo III della stessa direttiva che non sono assegnate gratuitamente. Gli Stati membri devono pertanto mettere all'asta le quote che non sono assegnate a titolo gratuito. Essi non possono assegnare le quote in altro modo e non sono autorizzati a trattenere o a annullare le quote che non sono assegnate gratuitamente invece di metterle all'asta.
3) L'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE istituisce diversi obiettivi per il procedimento d'asta. Il procedimento deve essere prevedibile, segnatamente per quanto riguarda i tempi e la sequenza delle aste, nonché i volumi stimati delle quote da rendere disponibili. Le aste devono essere concepite in modo da garantire che le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni abbiano un accesso pieno, giusto ed equo, che l'accesso sia riconosciuto agli emettitori di piccole dimensioni, che i partecipanti abbiano accesso contemporaneamente alle stesse informazioni, che i partecipanti non turbino il funzionamento delle aste, che l'organizzazione e la partecipazione alle aste siano economicamente efficaci e siano evitate spese amministrative superflue.
4) Tali obiettivi devono essere interpretati nell'ambito delle finalità più generali perseguite dalla revisione della direttiva 2003/87/CE, che comprendono in particolare l'incremento dell'armonizzazione, la prevenzione delle distorsioni della concorrenza e l'aumento della prevedibilità e che, nel loro insieme, dovrebbero rafforzare il segnale trasmesso dal prezzo del carbonio affinché le emissioni possano essere ridotte al minor costo possibile. Il maggiore impegno di riduzione delle emissioni richiede infatti la massima efficienza economica, basata su condizioni di piena armonizzazione per l'assegnazione delle quote all'interno dell'Unione.
5) L'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 deve essere messo all'asta il 15% delle quote di cui al capo II della direttiva medesima, mentre l'articolo 3 quinquies, paragrafo 2, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, deve essere messa all'asta la stessa percentuale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE. L'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, prevede l'adozione di un regolamento contenente le modalità precise per la vendita all'asta, da parte degli Stati membri, delle quote di cui al capo II che non devono essere assegnate a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3 quinquies, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
6) Dal parere espresso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto l'adozione del presente regolamento e dalla la stragrande maggioranza degli Stati membri, nonché dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione, risulta che un'infrastruttura d'asta comune, incentrata su una piattaforma comune per la gestione delle aste, è lo strumento più idoneo a conseguire gli obiettivi generali introdotti con la revisione della direttiva 2003/87/CE. Tale soluzione consente di prevenire le distorsioni del mercato interno. Garantisce inoltre la massima efficienza economica possibile e permette di assegnare le quote tramite aste sulla base di condizioni completamente armonizzate all'interno dell'Unione. Per di più, la possibilità di gestire le aste tramite una piattaforma comune rafforza nel modo più efficace il segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, affinché gli operatori economici possano decidere gli investimenti richiesti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra al minor costo possibile.
7) Dal parere espresso dalla maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha preceduto l'adozione del presente regolamento e dalla la stragrande maggioranza degli Stati membri, nonché dalla valutazione d'impatto realizzata dalla Commissione, risulta inoltre che un'infrastruttura d'asta comune, incentrata su una piattaforma comune per la gestione delle aste, è anche lo strumento più adeguato per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Tale soluzione rappresenta il metodo più economico per mettere all'asta le quote senza generare un onere amministrativo eccessivo, situazione che si verrebbe necessariamente a creare se si utilizzassero molteplici infrastrutture d'asta. Essa garantisce al meglio, de jure e de facto, un accesso libero, trasparente e non discriminatorio alle aste. Una soluzione comune garantisce inoltre la prevedibilità del calendario delle aste e aumenta la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio. Un'infrastruttura d'asta comune è un elemento particolarmente importante per garantire un accesso equo alle piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché agli emettitori di entità ridotta. Le spese che dovrebbero sostenere per familiarizzarsi, registrarsi e partecipare a più di una piattaforma sarebbero infatti particolarmente onerose per questo tipo di imprese. Una piattaforma comune favorisce la più ampia partecipazione di imprese provenienti da tutta l'Unione e attenua pertanto il rischio che i partecipanti turbino le aste utilizzandole come strumento di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abuso di mercato.
8) Tuttavia, per attenuare il rischio che si riduca la concorrenza sul mercato del carbonio, il presente regolamento prevede che gli Stati membri possano decidere di non partecipare alla piattaforma comune designando proprie piattaforme d'asta purché tali piattaforme siano incluse nell'elenco di cui all'allegato del presente regolamento. Tale elenco è pubblicato dopo che le piattaforme indipendenti così designate siano notificate alla Commissione dallo Stato membro interessato. Tale possibilità, tuttavia, non consente l'armonizzazione totale del procedimento e pertanto le disposizioni istituite dal presente regolamento devono essere riesaminate entro un periodo iniziale di cinque anni e previa consultazione dei soggetti interessati, al fine di apportarvi le modifiche ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita. Dopo il ricevimento di una notifica relativa all'istituzione di una piattaforma indipendente da parte di uno Stato membro, la Commissione deve decidere senza indugio sulla registrazione della piattaforma indipendente stessa.
9) E' inoltre opportuno che lo Stato membro possa chiedere al sorvegliante d'asta di stilare un rapporto sul funzionamento della piattaforma che intende designare, ad esempio in occasione dell'elaborazione di una modifica del presente regolamento destinata a costituire o aggiornare l'elenco delle piattaforme d'asta indipendenti. Il sorvegliante deve inoltre esaminare la compatibilità di tutte le piattaforme d'asta con il presente regolamento e con gli obiettivi fissati all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e riferire in merito agli Stati membri, alla Commissione e alla piattaforma interessata. Tale esame deve comprendere la valutazione dell'impatto delle aste sulla posizione di mercato delle piattaforme d'asta sul mercato secondario. Per evitare che gli Stati membri siano costretti ad avvalersi di una determinata piattaforma al di là della durata di vigenza della relativa designazione, il contratto di designazione della piattaforma deve contenere disposizioni adeguate affinché la stessa trasferisca alla piattaforma che le succede tutti i beni materiali e immateriali necessari per condurre le aste.
10) Le soluzioni accolte in riferimento al numero delle piattaforme d'asta e ai soggetti che possono svolgere la funzione di piattaforma sono alla base delle disposizioni adottate nell'ambito del presente regolamento relativamente al calendario d'aste, all'accesso alle aste, alla configurazione delle aste, alla gestione delle garanzie, ai pagamenti, alle consegne e alla vigilanza delle aste. La Commissione non poteva adottare tali disposizioni nell'ambito di regolamento totalmente armonizzato senza far riferimento al numero delle piattaforme d'asta e alle competenze specifiche del soggetto prescelto per condurre le aste. Le misure adottate nel presente regolamento si basano pertanto sull'ipotesi che le aste siano condotte attraverso una piattaforma comune e istituiscono nel contempo una procedura volta a determinare il numero e la qualità di eventuali altre piattaforme d'asta che uno Stato membro può decidere di utilizzare.
11) Alla luce del contesto illustrato nel considerando 10, è opportuno che la registrazione delle piattaforme d'asta indipendenti nell'allegato al presente regolamento sia soggetta a condizioni o obblighi. La registrazione della piattaforma indipendente nell'allegato al presente regolamento non pregiudica la facoltà della Commissione di proporre la cancellazione dall'elenco della piattaforma stessa, in particolare in caso di violazione del presente regolamento o degli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. In mancanza di registrazione della piattaforma indipendente, lo Stato membro interessato deve mettere all'asta le proprie quote attraverso la piattaforma comune. Nel regolamento adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE la Commissione deve prevedere misure opportune al fine di sospendere le procedure riguardanti la vendita all'asta delle quote qualora la piattaforma indipendente violi il presente regolamento o gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
12) Le disposizioni dettagliate relative al procedimento d'asta svolto dalla piattaforma indipendente devono essere valutate dalla Commissione ed essere sottoposte in consultazione al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Tale valutazione è necessaria per garantire che l'eventuale designazione della piattaforma indipendente effettuata a livello nazionale dallo Stato membro sia soggetta ad un livello di controllo analogo a quello applicato alla designazione della piattaforma comune nell'ambito dell'azione comune prevista dal presente regolamento. Gli Stati membri che partecipano alla procedura congiunta di appalto destinata a designare la piattaforma d'asta comune agiranno congiuntamente alla Commissione, che parteciperà a tutte le fasi della procedura. Inoltre agli Stati membri non partecipanti sarà riconosciuta la condizione di osservatori nella procedura di appalto congiunta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti alla procedura stessa.
13) Il presente regolamento deve applicarsi alla vendita all'asta delle quote di cui al capo II e al capo III della direttiva 2003/87/CE rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013. Se necessario per garantire il corretto funzionamento dei mercati del carbonio e dell'elettricità, il regolamento deve inoltre applicarsi alla vendita all'asta delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE prima dell'inizio del ciclo decorrente dal 2013.
14) A fini di semplificazione e accessibilità, le quote messe all'asta devono essere disponibili per la consegna al massimo entro cinque giorni. Una tale scadenza di consegna a breve termine limita il rischio di effetti negativi sulla concorrenza tra piattaforme d'asta e piattaforme di negoziazione sul mercato secondario delle quote. E' inoltre una soluzione più semplice, che incentiva un'ampia partecipazione attenuando così il rischio di abusi di mercato e garantisce in maniera più efficace l'accesso per le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote e per gli emettitori di entità ridotta. Invece di prescrivere la vendita di forwards e futures nelle aste, si ritiene spetti al mercato offrire soluzioni ottimali per soddisfare la domanda di prodotti derivati dalle quote. E' opportuno prevedere la scelta tra il contratto spot a due giorni e futures a cinque giorni, da effettuarsi durante il procedimento di designazione della piattaforma al fine di valutare la soluzione migliore per il tipo di prodotto da selezionare. Mentre gli spot a due giorni non sono strumenti finanziari ai sensi della normativa sui mercati finanziari dell'Unione, i futures a cinque giorni costituiscono strumenti finanziari contemplati da tale normativa.
15) La scelta se il prodotto messo all'asta debba essere o non essere uno strumento finanziario è effettuata nell'ambito delle procedure per la selezione della piattaforma e deve fondarsi su una valutazione generale dell'economicità delle soluzioni proposte dai candidati che partecipano al procedimento di gara. Tale valutazione deve riguardare in particolare l'efficienza economica, l'accesso equo per le piccole e medie imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote e per gli emettitori di entità ridotta, l'adeguatezza delle tutele e la vigilanza del mercato.
16) Finché non sarà data attuazione alle misure giuridiche e agli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote è opportuno prevedere soluzioni alternative per la messa all'asta delle quote. A tal fine il presente regolamento contempla la possibilità di mettere all'asta futures e forwards con data di consegna entro il 31 dicembre 2013. I futures e forwards sono strumenti finanziari che permettono sia al responsabile del collocamento sia agli offerenti di godere di protezioni analoghe a quelle garantite loro nell'ambito del quadro normativo applicabile ai mercati finanziari. Ai fini del presente regolamento i futures si distinguono dai forwards perché i primi sono soggetti alla reintegrazione del margine di garanzia in contanti (cash margining) mentre i secondi sono soggetti a reintegrazione del margine di garanzia mediante garanzie non pecuniarie. E' opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di scegliere il tipo di prodotto da utilizzare per la vendita all'asta delle quote in linea con le disposizioni in materia di margining che meglio si adattano alle loro situazioni di bilancio. Ove fosse necessario ricorrere a tali strumenti alternativi per mettere all'asta le quote, in linea di principio i futures e i forwards dovrebbero essere messi in vendita in via provvisoria attraverso una o due piattaforme d'asta.
17) Al fine di garantire semplicità, equità ed economicità, e vista la necessità di attenuare il rischio di abusi di mercato, le aste devono essere condotte secondo il meccanismo della tornata unica, con offerta sigillata e prezzo uniforme. Inoltre le offerte a pari prezzo devono essere selezionate con un scelta casuale, perché questo procedimento crea incertezza per gli offerenti rendendo insostenibile qualsiasi intesa sul prezzo offerto. Poiché il prezzo di aggiudicazione dell'asta è da prevedersi strettamente allineato al prezzo vigente sul mercato secondario, un prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario indica con molta probabilità l'inefficienza dell'asta. Ammettere un siffatto prezzo di aggiudicazione pregiudicherebbe la chiarezza del segnale trasmesso dal prezzo del carbonio, perturberebbe il mercato del carbonio e non garantirebbe il pagamento di un prezzo equo per le quote. In tali casi l'asta dovrebbe essere annullata.
18) E' opportuno organizzare le aste con una frequenza relativamente elevata per limitarne l'impatto sul funzionamento del mercato secondario, pur garantendo che siano di dimensioni tali da attirare un numero sufficiente di partecipanti. Aste relativamente frequenti permettono di limitare gli abusi di mercato perché riducono la posta in gioco per gli offerenti nelle singole aste e questi dispongono di una maggiore flessibilità potendo ricorrere ad aste successive per correggere le loro posizioni negoziali. Alla luce di tali considerazioni, è opportuno che il presente regolamento preveda un frequenza almeno settimanale per le aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE. Poiché il volume delle quote di cui al capo II della stessa direttiva è molto inferiore, la frequenza adeguata per le relative aste deve essere almeno bimestrale.
19) Al fine di garantire la prevedibilità per il mercato secondario, il presente regolamento deve stabilire le seguenti norme sostanziali e procedurali. In primo luogo è opportuno determinare il volume delle quote da mettere all'asta nel 2011 e nel 2012 appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento. I volumi così determinati e i prodotti attraverso i quali detti volumi devono essere messi all'asta saranno elencati in un allegato al presente regolamento. In secondo luogo occorre stabilire norme chiare e trasparenti per determinare il volume di quote da mettere all'asta in ciascun anno successivo. Infine, occorre prevedere norme sostanziali e procedurali che consentano di definire, per ogni anno civile, un calendario d'asta dettagliato corredato di tutte le informazioni utili per ciascuna asta con debito anticipo rispetto all'inizio dell'anno interessato. Eventuali modifiche successive del calendario delle aste devono essere consentite solo in un numero limitato di casi predeterminati. Le eventuali modifiche devono essere tali da incidere il meno possibile sul calendario delle aste.
20) Di norma il volume di quote da mettere all'asta ogni anno deve corrispondere al volume di quote assegnate per quell'anno. Fa eccezione il numero di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2011 e nel 2012. Considerata la prevista disponibilità di quote riportate dal secondo al terzo ciclo di negoziazione, la prevista disponibilità di riduzioni certificate delle emissioni (CER) e il previsto volume di quote che deve essere venduto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, è opportuno tener conto degli effetti delle"aste anticipate" del 2011 e del 2012 riequilibrando il volume di quote da mettere all'asta nel 2013 e nel 2014.
21) In linea con la domanda sul mercato secondario, è opportuno che il volume di quote da mettere all'asta ogni anno sia ripartito in parti uguali su tutto l'arco dell'anno.
22) Occorre garantire un accesso libero alle aste per incentivare la partecipazione e, di conseguenza, assicurare la concorrenza. Per garantire tali due obiettivi è inoltre necessario creare fiducia nella correttezza del procedimento d'asta, anche in riferimento al rischio derivante da partecipanti che abbiano l'intenzione di creare distorsioni delle aste utilizzandole come strumento a fini di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato. Al fine di garantire tale correttezza l'accesso alle aste deve essere subordinato al rispetto di requisiti minimi in materia di controlli finalizzati all'adeguata verifica della clientela. Per assicurare che tali controlli siano effettuati all'insegna dell'economicità devono essere legittimati a richiedere l'ammissione alle aste categorie facilmente individuabili e ben definite di partecipanti, in particolare i gestori di impianti fissi e gli operatori aerei soggetti al sistema di negoziazione delle quote di emissioni nonché gli enti finanziari regolamentati come le imprese di investimento e gli enti creditizi. Devono inoltre essere legittimati a richiedere l'ammissione alle aste anche i raggruppamenti di gestori di impianti fissi e di operatori aerei, come le associazioni, le imprese comuni ed i consorzi che agiscono come rappresentanti dei propri aderenti. E' pertanto prudente circoscrivere all'inizio l'ammissibilità alle aste, senza escludere la possibilità di ampliare l'accesso ad altre categorie di partecipanti alla luce dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle aste o a seguito dell'esame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per verificare se il mercato delle quote di emissione sia sufficientemente protetto da abusi.
23) Inoltre, a fini di certezza giuridica, il presente regolamento deve stabilire che alla piattaforma d'asta si applichino le disposizioni pertinenti della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (4). Ciò è particolarmente importante perché la piattaforma deve fornire accesso, oltre che alle imprese di investimento e agli enti creditizi, anche a gestori di impianti fissi e operatori aerei nonché altri soggetti autorizzati a presentare offerte o per conto proprio o di terzi, i quali non sono sottoposti alle norme della direttiva 2005/60/CE.
24) Il presente regolamento deve offrire ai partecipanti la possibilità di accedere alle aste direttamente via Internet o via connessioni dedicate, mediante intermediari finanziari autorizzati e soggetti a vigilanza o altri soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale (purché questa attività non consista nella fornitura di servizi bancari o di investimento), qualora tali altri soggetti soddisfino norme di tutela dell'investitore e di adeguata verifica della clientela equivalenti a quelle applicabili alle imprese di investimento.
25) L'aggiunta di altri soggetti autorizzati dagli Stati membri all'elenco dei soggetti legittimati a chiedere l'ammissione all'asta mira a dare ai gestori di impianti fissi e agli operatori aerei un accesso indiretto non solo attraverso intermediari finanziari ma anche attraverso altri intermediari con i quali hanno già un rapporto di affari come i fornitori di energia o di carburante, cui non si applica la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (5). a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto i), della stessa direttiva.
26) A fini di certezza giuridica e di trasparenza, il presente regolamento deve disciplinare in modo dettagliato ulteriori aspetti delle aste, in particolare la dimensione del lotto, la facoltà di ritirare o modificare l'offerta presentata, la valuta utilizzata per l'offerta e per il pagamento, la presentazione e il trattamento delle domande di ammissione all'asta nonché il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione concessa.
27) Ciascuno Stato membro deve designare un responsabile del collocamento incaricato di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro stesso. La piattaforma deve essere l'unica incaricata della gestione delle aste. Deve essere prevista la possibilità che uno stesso responsabile del collocamento sia designato da più di uno Stato membro. Il responsabile del collocamento deve agire separatamente per conto di ciascuno Stato membro da cui è designato. Esso è incaricato di mettere all'asta le quote sulla piattaforma e di ricevere e versare a ciascuno Stato membro designante i proventi dell'asta che gli spettano. E' importante che gli accordi tra gli Stati membri e i rispettivi responsabili del collocamento siano compatibili con gli accordi stipulati tra il responsabile del collocamento e la piattaforma; in caso di conflitto devono prevalere questi ultimi.
28) E' inoltre necessario che il responsabile del collocamento designato da uno Stato membro che non partecipi alla piattaforma comune e designi invece una propria piattaforma possa essere ammesso, oltre che alle aste indette nella piattaforma designata dallo Stato membro interessato, anche alle aste condotte dalla piattaforma comune. Questa soluzione è opportuna per garantire una transizione agevole dalla piattaforma indipendente alla piattaforma comune qualora tale transizione fosse necessaria e in particolare in caso di mancata registrazione della piattaforma indipendente nell'elenco allegato al presente regolamento.
29) Il requisito secondo cui la piattaforma d'asta deve esser costituita da un mercato regolamentato deriva dall'esigenza di utilizzare l'infrastruttura organizzativa esistente sul mercato secondario per la gestione delle aste. In particolare i mercati regolamentati sono tenuti, a norma della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (6), a fornire una serie di garanzie nello svolgimento delle proprie operazioni. Tali garanzie comprendono misure volte ad individuare e gestire le potenziali conseguenze negative di qualsiasi conflitto di interessi per il funzionamento dei mercati regolamentati o per i loro partecipanti; ad individuare e gestire i rischi ai quali i mercati sono esposti e prendere misure efficaci per attenuare tali rischi; a garantire una gestione sana delle operazioni tecniche dei loro sistemi, in particolare dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione dei sistemi; a stabilire norme sostanziali e procedurali trasparenti e imperative che garantiscano una negoziazione corretta e ordinata nonché criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini; ad agevolare la finalizzazione efficiente e tempestiva delle operazioni eseguite nell'ambito dei loro sistemi; a predisporre risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato dei mercati, tenendo conto della natura e della dimensione delle operazioni concluse nonché della natura e gravità dei rischi ai quali essi sono esposti.
30) Il requisito secondo cui la piattaforma d'asta deve essere costituita da un mercato regolamentato presenta vari altri vantaggi. Permette infatti di avvalersi della struttura organizzativa, dell'esperienza, delle capacità e di norme operative di mercato vincolanti e trasparenti. Ciò è particolarmente utile per la compensazione o il regolamento delle transazioni nonché per il controllo dell'ottemperanza alle regole interne dei mercati regolamentati e alle norme di legge, che prevedono in particolare come il divieto di abusi di mercato e l'apprestamento di meccanismi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie. Si tratta di una soluzione economicamente efficace che contribuisce a salvaguardare la correttezza delle aste. Le norme in materia di conflitto di interessi dei mercati regolamentati prescrivono che il responsabile del collocamento sia indipendente dalla piattaforma, dai suoi proprietari o dal relativo gestore affinché non sia messo a repentaglio il corretto funzionamento del mercato regolamentato. Inoltre molti potenziali partecipanti alle aste saranno già membri o parteciperanno già a vari mercati regolamentati attivi sul mercato secondario.
31) A norma della direttiva 2004/39/CE, i mercati regolamentati e i rispettivi gestori sono autorizzati e vigilati dalle autorità competenti nazionali dello Stato membro in cui essi sono registrati o situati (cioè lo Stato membro d'origine). Fatte salve le altre disposizioni previste dalla direttiva 2003/6/CE, in particolare le eventuali sanzioni penali previste dal diritto nazionale per abusi di mercato, la legge applicabile ai mercati regolamentati è il diritto pubblico dello Stato membro d'origine. Essi pertanto sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo dello Stato membro d'origine secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Tale quadro normativo si applica alla negoziazione e non alle aste e solo agli strumenti finanziari e non ai prodotti spot. A fini di certezza giuridica è pertanto opportuno che il presente regolamento preveda che lo Stato membro d'origine del mercato regolamentato designato come piattaforma garantisca che l'ambito d'applicazione degli aspetti rilevanti di tale quadro normativo ricomprenda le aste gestite dalla piattaforma soggetta alla sua giurisdizione. Il presente regolamento deve inoltre stabilire che la piattaforma predisponga un procedimento di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale. Lo Stato membro deve altresì prevedere il diritto di impugnazione delle decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale di risoluzione delle controversie, a prescindere dal fatto che il prodotto messo all'asta sia uno strumento finanziario o un contratto spot.
32) La concorrenza tra le diverse piattaforme d'asta deve essere garantita attraverso una procedura di gara per la designazione della piattaforma, ove prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri. La piattaforma deve essere collegata almeno ad un sistema di compensazione e/o di regolamento. Alla piattaforma possono collegarsi più di un sistema di compensazione o di un sistema di regolamento. La piattaforma comune deve essere designata per un periodo limitato di cinque anni al massimo. La designazione di piattaforme d'asta indipendenti deve avere effetto per un periodo di tempo limitato di tre anni al massimo, rinnovabile di altri due anni, durante il quale occorrerà rivedere le disposizioni che disciplinano tutte le piattaforme d'asta. La designazione triennale serve a garantire un periodo minimo di designazione per le piattaforme indipendenti e permette allo stesso tempo agli Stati membri che lo desiderino di partecipare alla piattaforma comune alla scadenza di tale periodo, senza pregiudicare la facoltà, riconosciuta allo Stato membro designante, di rinnovare la designazione della piattaforma indipendente per altri due anni in attesa del riesame effettuato dalla Commissione. Alla scadenza di ciascun periodo di designazione deve essere avviata una nuova procedura di gara ove ciò sia prescritto dal diritto in materia di appalti dell'Unione o degli Stati membri. Gli effetti prodotti sul mercato secondario dalla selezione di una piattaforma comune incaricata di condurre le aste dovrebbero essere limitati visto che devono essere messe all'asta solo quote con termine di consegna massimo a cinque giorni.
33) La conduzione delle aste, la definizione e la gestione del calendario delle aste nonché varie altre funzioni riguardanti le aste, come l'aggiornamento del sito web che deve essere accessibile in tutta l'Unione, richiedono un intervento congiunto da parte degli Stati membri e della Commissione ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (nel prosieguo "il regolamento finanziario"). La necessità di tale intervento congiunto deriva dall'ambito di applicazione del sistema di negoziazione delle quote di emissioni che comprende tutta l'Unione, dagli obiettivi strategici trasversali introdotti con il riesame della direttiva 2003/87/CE e dal fatto che, a norma della stessa direttiva, la Commissione è direttamente responsabile per l'attuazione dettagliata di vari elementi del sistema di negoziazione delle quote di emissioni che hanno un'incidenza diretta sul calendario e sul monitoraggio delle aste. Il presente regolamento deve pertanto prevedere che la gara per la designazione della piattaforma comune e per la designazione del sorvegliante d'asta si svolga tramite procedura di appalto congiunta a cura della Commissione e degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8). In caso di procedura di appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri, l'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 consente di applicare le disposizioni procedurali vigenti in materia per la Commissione. Considerato che l'appalto riguarda tutta l'Unione, alla procedura congiunta è opportuno applicare, per quanto di ragione, le disposizioni sugli appalti istituite dal regolamento finanziario e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il presente regolamento deve indicare i servizi d'asta che gli Stati membri devono appaltare e i servizi di assistenza tecnica che la Commissione deve appaltare, con particolar riguardo alle decisioni concernenti l'integrazione degli allegati incompleti del presente regolamento, la frequenza più opportuna per le aste, il coordinamento dei calendari delle aste delle varie piattaforme d'asta, la definizione di una dimensione massima dell'offerta, eventuali modifiche del regolamento stesso, in particolare per quanto concerne il collegamento con altri sistemi e servizi al fine di incentivare l'adeguata conoscenza delle norme in materia di aste al di fuori dell'Unione. E' opportuno che la Commissione affidi tali servizi alla piattaforma comune che abbia acquisito maggiore esperienza nella conduzione di aste per conto di vari Stati membri. Ciò non impedisce alla Commissione di consultare altre piattaforme d'asta o altri portatori di interesse.
34) Le piattaforme d'asta devono essere designate con gara pubblica, trasparente e concorrenziale, salvo che la designazione della piattaforma da parte di uno Stato membro non partecipante all'azione comune sia esclusa dall'ambito d'applicazione delle norme sugli appalti previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Nel designare le piattaforme d'asta e il sistema di regolamento o il sistema di compensazione ad esse collegato è opportuno tener conto delle soluzioni proposte dai candidati al fine di offrire un accesso all'asta economicamente efficiente, pieno, giusto ed equo per le piccole e medie imprese e l'accesso agli emettitori di entità ridotta, nonché una vigilanza attenta delle aste, prevedendo anche un procedimento extragiudiziale di risoluzione delle controversie. In via derogativa, la piattaforma che mette all'asta forwards o futures può essere designata sul presupposto che essa applichi le disposizioni in materia di accesso, le norme sul pagamento e sulla consegna e le norme di vigilanza vigenti sul mercato secondario. Le procedure particolari da seguire per l'appalto della piattaforma comune devono essere indicate in un accordo concluso tra la Commissione e gli Stati membri, nel quale siano definite le modalità pratiche per la valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte e per l'aggiudicazione dell'appalto, il diritto applicabile all'appalto e il foro competente a dirimere le controversie, ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
35) Fatte salve le norme vigenti sugli appalti pubblici, ivi comprese le regole concernenti la prevenzione dei conflitti di interesse e il rispetto della riservatezza, agli Stati membri non partecipanti all'azione comune per la designazione della piattaforma comune può essere riconosciuta la condizione di osservatori per l'intera o per parte della procedura di appalto, alle condizioni stabilite dagli Stati membri partecipanti all'azione comune e dalla Commissione e secondo quanto indicato nell'accordo di appalto congiunto. Tale accesso può essere necessario per agevolare la convergenza tra le piattaforme d'asta indipendenti e la piattaforma comune sugli aspetti del procedimento d'asta che il presente regolamento non armonizza completamente.
36) E' opportuno che gli Stati membri che decidono di non partecipare all'azione comune per la designazione della piattaforma comune e di designare invece una propria piattaforma informino la Commissione entro un periodo di tempo relativamente breve dall'entrata in vigore del presente regolamento. E' inoltre necessario che la Commissione valuti se gli Stati membri che designano le proprie piattaforme d'asta adottino le misure necessarie per garantire che la procedura d'asta sia conforme alle disposizioni del presente regolamento e agli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione deve infine coordinare i calendari dettagliati delle aste proposti dalle piattaforme d'asta indipendenti con i calendari presentati dalla piattaforma comune. Dopo la valutazione di tutte le piattaforme d'asta indipendenti, la Commissione deve predisporre ed inserire in un allegato al presente regolamento un elenco di tali piattaforme, degli Stati membri che le hanno designate e di qualsiasi condizione o obbligo applicabile, compresi quelli relativi ai calendari delle aste. La registrazione in tale elenco non implica tuttavia che la Commissione conferma l'osservanza, da parte dello Stato membro designante, delle norme in materia di appalti applicabili alla designazione della piattaforma prescelta.
37) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano l'uso dei proventi della vendita all'asta di quote. A fini di chiarezza, il presente regolamento deve istituire il trasferimento diretto dei proventi della vendita all'asta al responsabile del collocamento designato da ciascuno Stato membro.
38) Poiché con la vendita all'asta le quote sono immesse sul mercato secondario e non assegnate direttamente a titolo gratuito ai gestori e agli operatori aerei, non è opportuno che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia vincolato a obblighi di prestazione specifica per la consegna delle quote agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in caso di eventuali problemi di consegna derivanti da forza maggiore. Il presente regolamento deve pertanto stabilire che l'unico rimedio di cui possano avvalersi gli offerenti aggiudicatari o i loro aventi causa in caso di problemi di consegna delle quote messe all'asta sia l'accettazione di una consegna posticipata. Deve tuttavia essere consentito che le quote messe all'asta e non consegnate per il mancato pagamento integrale possano essere messe in vendita nelle aste successive organizzate dalla stessa piattaforma.
39) Non è opportuno prescrivere che Stati membri depositino garanzie diverse dalle quote stesse ai fini dell'asta, perché l'unico obbligo ad essi incombente riguarda la consegna delle quote. Il presente regolamento deve pertanto prevedere che, quando mettono all'asta spot a due giorni o futures a cinque giorni come definiti nel regolamento stesso, gli Stati membri siano tenuti unicamente a depositare previamente le quote messe all'asta in un conto di garanzia detenuto presso il registro dell'Unione dal sistema di compensazione o sistema di regolamento in qualità di depositario.
40) La piattaforma, nonché i sistemi di compensazione o sistemi di regolamento ad essa collegati devono prevedere opportune garanzie e altre procedure di gestione del rischio per garantire che i responsabili del collocamento ottengano il pagamento integrale delle quote messe all'asta al prezzo di aggiudicazione, anche in caso di mancato pagamento da parte dell'offerente o del suo avente causa.
41) Per ragioni di economicità gli aggiudicatari devono essere in grado di negoziare le quote che sono state loro assegnate nell'asta anche prima che queste quote siano consegnate. Può essere fatta deroga a tale facoltà solo quando le quote sono consegnate entro due giorni lavorativi successivi all'asta. Inoltre il presente regolamento prevede che il pagamento possa essere accettato dall'avente causa dell'aggiudicatario anziché da quest'ultimo e che le quote possano essere consegnate all'avente causa dell'aggiudicatario anziché a quest'ultimo. Questa soluzione, tuttavia, non deve consentire di eludere i requisiti di legittimazione prescritti per la presentazione della domanda di ammissione alle aste.
42) E' opportuno che la struttura e il livello delle tariffe applicate dalle piattaforme d'asta e dai sistemi di compensazione o sistemi di regolamento ad esse collegate non siano meno favorevoli delle tariffe e delle condizioni corrispondenti applicate alle transazioni sul mercato secondario. A fini di trasparenza tutte le tariffe e condizioni devono essere comprensibili, dettagliate e disponibili al pubblico. In generale, le spese del procedimento d'asta devono essere coperte dalle tariffe versate dagli offerenti secondo quanto indicato nel contratto che designa la piattaforma. Ai fini della designazione di una piattaforma comune economicamente efficiente è utile che gli Stati membri partecipino all'azione comune sin dal suo inizio. Per tale ragione è opportuno che gli Stati membri partecipanti all'azione comune in una fase successiva possano essere invitati a sostenere le proprie spese e queste siano dedotte dalle spese sostenute dagli offerenti. Tale disposizione, tuttavia, non deve svantaggiare gli Stati membri che desiderano partecipare all'azione comune al termine del periodo di vigenza della designazione della piattaforma indipendente. Né devono essere svantaggiati gli Stati membri che partecipano temporaneamente all'azione comune a causa della mancata registrazione della piattaforma indipendente. Il responsabile del collocamento deve pagare tutt'al più le spese per l'accesso alla piattaforma ma le eventuali spese relative sistema di compensazione e regolamento devono essere sostenute dagli offerenti secondo le norme generali.
43) Ciò nondimeno è opportuno prevedere che le spese connesse alla vigilanza dell'asta siano sostenute dagli Stati membri e detratti dai proventi dell'asta. E' altresì necessario anche che il contratto con il quale si designa il sorvegliante d'asta faccia distinzione tra le spese del sorvegliante che variano essenzialmente in funzione del numero di aste e tutte le altre spese. I criteri precisi di questa distinzione devono essere stabiliti nell'ambito della procedura congiunta di appalto.
44) Occorre designare un sorvegliante d'asta imparziale, che deve verificare e riferire sulla conformità del procedimento d'asta agli obiettivi stabiliti all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e su ogni indizio di comportamenti anticoncorrenziali o abusi di mercato. Ai fini della vigilanza delle aste, gli Stati membri e la Commissione devono agire in modo congiunto, così come ai fini della conduzione delle aste, ed è pertanto opportuno applicare a tale riguardo la procedura d'appalto congiunto. Le piattaforme d'asta, i responsabili del collocamento, le autorità competenti nazionali incaricate di vigilare sulla piattaforma, le imprese di investimento, gli enti creditizi e i soggetti legittimati a presentare offerte per conto di terzi, che partecipano alle aste o sono incaricati di indagare e sanzionare gli abusi di mercato, devono cooperare con il sorvegliante d'asta nello svolgimento delle sue funzioni.
45) Per garantire l'imparzialità del sorvegliante d'asta, i requisiti prescritti per la designazione del medesimo devono privilegiare i candidati che presentino il minor rischio di conflitto di interessi o abusi di mercato, tenendo segnatamente conto di qualsiasi attività svolta dai candidati sul mercato secondario nonché delle procedure interne da essi applicate per attenuare il rischio di conflitti d'interesse o di abusi di mercato pur salvaguardando la capacità di svolgere le funzioni in modo tempestivo ai più elevati livelli di professionalità e qualità.
46) I comportamenti anticoncorrenziali e gli abusi di mercato sono incompatibili con i principi dell'accessibilità, della trasparenza, dell'armonizzazione e della non discriminazione che stanno alla base del presente regolamento. Quest'ultimo deve pertanto contemplare disposizioni adeguate per ridurre il rischio di tali comportamenti durante le aste. L'istituzione di una piattaforma comune, di aste concepite all'insegna della semplicità e con una frequenza relativamente elevata, il ricorso alla casualità per la selezione tra offerte a pari prezzo, la garanzia di un accesso adeguato alle aste e la parità di accesso alle informazioni nonché la trasparenza delle regole sono tutti elementi che concorrono a ridurre il rischio di abusi di mercato. La vendita delle quote mediante strumenti finanziari permette allo stesso tempo al responsabile del collocamento e agli offerenti di beneficiare delle tutele disponibili nell'ambito del quadro normativo applicabile ai mercati finanziari. Il presente regolamento deve prevedere regole analoghe a quelle applicabili agli strumenti finanziari per ridurre il rischio di abusi di mercato qualora il prodotto messo all'asta non sia uno strumento finanziario. Un sorvegliante imparziale delle aste deve valutare l'intero procedimento d'asta, in particolare lo svolgimento concreto delle aste e l'applicazione delle norme ad esse pertinenti.
47) E' inoltre indispensabile garantire l'integrità del responsabile del collocamento. Quando designano il responsabile del collocamento, gli Stati membri devono pertanto prendere in considerazione i candidati che presentano il minor rischio di conflitto di interessi o abusi di mercato, tendendo segnatamente conto di qualsiasi attività svolta dai candidati stessi sul mercato secondario nonché delle procedure interne da essi applicate internamente per attenuare il rischio di conflitti d'interesse o di abusi di mercato senza incidere sulla propria capacità di svolgere le funzioni in modo tempestivo ai più elevati livelli di professionalità e qualità. Oltre a ciò, agli Stati membri è fatto divieto di scambiare informazioni privilegiate riguardanti le aste con il responsabile del collocamento. La violazione di tale divieto deve formare oggetto di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive.
48) E' inoltre necessario che la piattaforma controlli il comportamento degli offerenti e comunichi alle autorità competenti nazionali i casi di abuso di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in conformità agli obblighi di comunicazione istituiti dalla direttiva 2003/6/CE e dalla direttiva 2005/60/CE.
49) Nell'applicazione delle misure nazionali che recepiscono le norme pertinenti dei titoli III e IV della direttiva 2004/39/CE e la direttiva 2003/6/CE, le autorità competenti degli Stati membri devono tenere adeguatamente conto delle disposizioni corrispondenti contenute nei provvedimenti dell'Unione che attuano tali direttive.
50) E' altresì necessario che il presente regolamento preveda la facoltà di prescrivere un limite massimo per l'offerta del singolo offerente, corrispondente ad una determinata percentuale del volume complessivo di quote da mettere all'asta nelle singole aste o in un determinato anno civile, o qualsiasi altra misura correttiva pertinente. Considerato il potenziale onere amministrativo, tale facoltà deve esser esercitata solo dopo che le autorità competenti nazionali siano state informate di eventuali abusi di mercato, riciclaggio e finanziamento del terrorismo e abbiano deciso di non intervenire, e sempre che il suo esercizio risulti necessario ed efficace. Tale facoltà deve inoltre essere esercitata solo dopo che la Commissione abbia espresso il proprio parere in merito. Prima di esprimere il proprio parere, la Commissione deve consultare gli Stati membri e il sorvegliante d'asta sul progetto presentato dalla piattaforma. Ai fini del parere deve essere presa in considerazione anche la valutazione dell'adeguatezza della protezione del mercato delle quote di emissioni contro il rischio di abusi di mercato, effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE.
51) E' inoltre opportuno che i soggetti autorizzati dagli Stati membri a presentare offerte per conto di clienti delle loro attività principali rispettino le norme di condotta di cui al presente regolamento al fine di tutelare adeguatamente tali clienti.
52) E' necessario che il presente regolamento determini il regime linguistico applicabile alle piattaforme d'asta in modo da garantire la trasparenza e un giusto equilibrio tra l'obiettivo dell'accesso non discriminatorio alle aste e l'obiettivo dell'economicità. Tutti i documenti che non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea devono essere pubblicati in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, in particolare inglese. Il principio dell'uso di una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale è già previsto nella direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (9).
53) Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutti i documenti nella o nelle lingue ufficiali nazionali. Qualora un determinato Stato membro decida di fornire tale traduzione, anche le piattaforme indipendenti devono tradurre tutta la documentazione ad esse relativa nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in questione, a spese dello Stato membro da cui sono state designate. Le piattaforme d'asta devono quindi essere in grado di trattare tutte le comunicazioni scritte e orali, provenienti dai richiedenti l'ammissione all'asta, dai soggetti ammessi a presentare offerte o dagli offerenti che presentano offerte alle aste, su richiesta di tali soggetti, in qualsiasi lingua in cui lo Stato membro abbia garantito la traduzione a sue spese. Le piattaforme non possono imputare le relative spese supplementari a tali soggetti. Dette spese devono al contrario essere sostenute da tutti gli offerenti presso la piattaforma d'asta, al fine di garantire un accesso equo alle aste in tutta l'Unione europea.
54) A fini di certezza giuridica e trasparenza, il presente regolamento deve contenere disposizioni dettagliate su altri aspetti della vendita all'asta, quali la pubblicazione, l'annuncio e la notifica dell'esito delle aste, la tutela delle informazioni riservate, la correzione di errori intervenuti nei pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e nelle garanzia costituite o svincolate a norma del presente regolamento, il diritto di ricorso contro le decisioni della piattaforma comune e l'entrata in vigore.
55) Ai fini del presente regolamento, si considera che le imprese di investimento che presentano offerte riguardanti strumenti finanziari per proprio conto o per conto di clienti prestino servizi o svolgano attività di investimento.
56) Il presente regolamento lascia impregiudicata sia la verifica che la Commissione effettua a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE per determinare se il mercato secondario delle quote di emissioni sia adeguatamente protetto dall'abuso di mercato, sia ogni proposta che la Commissione potrà presentare per garantire tale protezione. Il presente regolamento mira a garantire che le condizioni di negoziazione siano eque e ordinate in attesa del risultato di detta verifica.
57) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in particolare nel contesto delle disposizioni atte a garantire l'accesso pieno, giusto ed equo delle piccole e media imprese soggette al sistema di negoziazione delle quote di emissioni e l'accesso agli emettitori di entità ridotta.
58) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di mercato interno eventualmente applicabili.
59) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente l'articolo 11 della carta e l'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. A tal riguardo, il presente regolamento non osta in alcun modo a che gli Stati membri applichino le loro regole costituzionali in relazione alla libertà di stampa e alla libertà di espressione nei media
60) Al fine di garantire la prevedibilità e l'organizzazione tempestiva delle aste, il presente regolamento deve entrare in vigore con urgenza.
61) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 275 del 25.10.2003.
GU L 8 del 13.1.2009.
GU L 140 del 5.6.2009.
GU L 309 del 25.11.2005.
GU L 145 del 30.4.2004.
(5) GU L 145 del 30.4.2004.
GU L 96 del 12.4.2003.
GU L 248 del 16.9.2002.
GU L 357 del 31.12.2002.
GU L 345 del 31.12.2003.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Oggetto
Il presente regolamento definisce le norme relative ai tempi, alla gestione e agli altri aspetti della vendita all'asta delle quote ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Campo d'applicazione
Il presente regolamento si applica all'assegnazione tramite asta delle quote ai sensi del capo II (trasporto aereo) della direttiva 2003/87/CE e all'assegnazione tramite aste delle quote ai sensi del capo III (impianti fissi) della direttiva 2003/87/CE che sono restituibili in cicli successivi al 1° gennaio 2013.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Definizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 784/2012 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
[1) "contratti a termine ordinari (futures)", le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari, a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (1), con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e pagamento in contanti della reintegrazione del margine di garanzia a fronte di fluttuazioni del prezzo;] (punto soppresso) (2)
[2) "contratti a termine assistiti (forwards)", le quote messe all'asta nella forma di strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1287/2006, con consegna ad una data futura prestabilita e al prezzo di aggiudicazione determinato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, nei quali la reintegrazione dei margini di garanzia è assistita da garanzie non pecuniarie o garanzie pubbliche, a scelta della controparte centrale;] (punto soppresso) (2)
3) "contratti (spot) a due giorni", le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al secondo giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
4) "contratti (futures) a cinque giorni", le quote messe all'asta con consegna a una data prestabilita non ulteriore al quinto giorno d'apertura successivo al giorno dell'asta;
5) "offerta", l'offerta, presentata nell'ambito di un'asta, per l'acquisto di un determinato volume di quote ad un determinato prezzo;
6) "periodo d'offerta", il periodo entro il quale è possibile presentare le offerte;
7) "giorno d'apertura", qualsiasi giorno nel quale la piattaforma d'asta e il sistema di compensazione o sistema di regolamento ad essa collegati sono aperti per le negoziazioni;
8) "impresa di investimento", l'impresa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
9) "ente creditizio", l'ente ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
10) "strumento finanziario", lo strumento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;
11) "mercato secondario", il mercato in cui le quote sono comprate o vendute prima o dopo che siano assegnate gratuitamente o mediante asta;
12) "impresa madre", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
13) "impresa figlia", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 10, della direttiva 2013/34/UE;
14) "impresa affiliata", l'impresa ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2013/34/UE;
15) "controllo", il controllo nell'accezione di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (6), come applicata nella comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale (7). Per le imprese di proprietà statale, la nozione di controllo è determinata in base al considerando 22 di tale del regolamento e ai punti 52 e 53 di detta comunicazione.
16) "procedimento d'asta", il procedimento comprendente la definizione del calendario dell'asta, il procedimento di ammissione all'asta, il procedimento di presentazione delle offerte, lo svolgimento dell'asta, il calcolo e la notifica dei risultati dell'asta, le disposizioni per il pagamento del prezzo dovuto, la consegna delle quote e la gestione della garanzia necessaria per coprire i rischi delle transazioni, nonché la vigilanza e il monitoraggio del corretto svolgimento delle aste da parte della piattaforma;
17) "riciclaggio", il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), tenuto conto dei paragrafi 4 e 6 del medesimo articolo;
18) "finanziamento del terrorismo", il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, tenuto conto del paragrafo 6 del medesimo articolo;
19) "attività criminosa", l'attività criminosa ai sensi dell'articolo 3, punto 4, della direttiva (UE) 2015/849;
20) "responsabile del collocamento", qualsiasi soggetto pubblico o privato designato da uno Stato membro ai fini della messa all'asta delle quote per suo conto;
21) "conto di deposito designato", il conto di deposito costituito ai sensi degli atti delegati applicabili adottati a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, per la partecipazione al procedimento d'asta o la gestione del procedimento d'asta, ivi compresa la custodia delle quote a titolo di garanzia in attesa della loro consegna a norma del presente regolamento;
22) "conto bancario designato", il conto bancario designato da un responsabile del collocamento, da un offerente o dal suo avente causa per la ricezione dei pagamenti previsti dal presente regolamento;
23) "misure di adeguata verifica della clientela", le misure di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 13 della direttiva (UE) 2015/849 e le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 18, 18 bis e 20 tenuto conto degli articoli 22 e 23 della medesima direttiva;
24) "titolare effettivo", il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849;
25) "copia debitamente certificata", la copia autentica di un documento originale certificata conforme all'originale da un legale, contabile, notaio o analogo professionista riconosciuto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato alfine di attestare ufficialmente che una copia è conforme all'originale;
26) "persone politicamente esposte", la persone ai sensi dell'articolo 3, punto 9, della direttiva (UE) 2015/849;
27) "abusi di mercato", gli abusi ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
28) "abuso di informazioni privilegiate", l'abuso ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 14, lettere a) e b), del medesimo regolamento;
28 bis) "comunicazione illecita di informazioni privilegiate", la comunicazione illecita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietata ai sensi dell'articolo 14, lettera c), del medesimo regolamento;
29) "informazioni privilegiate", le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014;
30) "manipolazione del mercato", la manipolazione del mercato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 596/2014 vietato ai sensi dell'articolo 15 del medesimo regolamento;
31) "sistema di compensazione", una o più infrastrutture collegate alla piattaforma in grado di fornire servizi di compensazione, costituzione del margine di garanzia (margining), gestione della garanzia, regolamento e consegna e altri servizi svolti dalla controparte centrale, cui sia possibile accedere direttamente o indirettamente attraverso membri della controparte centrale che fungono da intermediari tra i loro clienti e la controparte centrale stessa;
32) "compensazione", tutte le procedure che precedono l'inizio del periodo d'offerta, si svolgono durante il periodo d'offerta o seguono il periodo d'offerta fino al regolamento e che implicano la gestione dei rischi che dovessero insorgere in tale intervallo, comprendenti in particolare la costituzione del margine di garanzia (margining), la compensazione di posizioni omogenee (netting), la novazione e altri servizi che possono essere prestati da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
33) costituzione del margine di garanzia ("margining"), il procedimento con cui il responsabile del collocamento o l'offerente, o uno o più intermediari che operano per loro conto, costituiscono una garanzia a copertura di una determinata posizione finanziaria, comprendente l'intero processo volto a quantificare, calcolare e gestire la garanzia fornita per coprire tale posizione, e intesa a garantire che tutti gli impegni di pagamento dell'offerente e tutti gli impegni di consegna del responsabile del collocamento o di uno o più intermediari che operano per loro conto siano onorati entro brevissimo termine;
34) "regolamento", il pagamento, da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa, di una controparte centrale o di un'agenzia di regolamento, dell'importo dovuto per le quote che devono essere consegnate all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento e la consegna delle quote all'aggiudicatario, al suo avente causa, a una controparte centrale o a un'agenzia di regolamento;
35) "controparte centrale", il soggetto che si interpone, o direttamente tra il responsabile del collocamento e l'offerente o il suo avente causa, o tra gli intermediari che li rappresentano, e funge da controparte esclusiva per ciascuno di essi garantendo il pagamento dei proventi dell'asta al responsabile del collocamento o ad un intermediario che lo rappresenti o la consegna all'offerente o ad un intermediario che lo rappresenti delle quote messe all'asta, fatto salvo l'articolo 48;
36) "sistema di regolamento", qualsiasi infrastruttura, collegata o no alla piattaforma d'asta, in grado di fornire servizi di regolamento comprendenti i servizi di compensazione, (clearinge netting), gestione della garanzia o altri servizi necessari che permettono in via definitiva la consegna delle quote per conto del responsabile del collocamento all'aggiudicatario o al suo avente causa e il pagamento dell'importo dovuto da parte dell'offerente o del suo avente causa al responsabile del collocamento tramite:
a) il sistema bancario e il registro dell'Unione;
b) una o più agenzie di regolamento che operano per conto del responsabile del collocamento e dell'offerente o del suo avente causa, ai quali questi soggetti possano accedere direttamente oppure indirettamente tramite membri delle agenzie di regolamento fungenti da intermediari;
37) "agenzia di regolamento", il soggetto che opera in qualità di agente e fornisce alla piattaforma i conti attraverso i quali è data esecuzione simultaneamente o quasi simultaneamente, in sicurezza e con garanzie, alle istruzioni di trasferimento delle quote messe all'asta impartite dal responsabile del collocamento o dall'intermediario che lo rappresenta e al pagamento del prezzo di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario, del suo avente causa o dell'intermediario che li rappresenta;
38) "garanzia", le forme di garanzia di cui all'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), comprese le eventuali quote accettate come garanzie dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento;
39) "mercato regolamentato", il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
40) "PMI", i gestori di impianti fissi o gli operatori aerei che sonopiccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (11);
[41) "emettitore di entità ridotta", il gestore di impianti fissi o l'operatore aereo che mediamente ha emesso al massimo 25.000 tonnellate di equivalente di biossido di carbonio neitre anni civili precedenti l'anno nel quale partecipa all'asta, determinate in base ad emissioni verificate;] (punto soppresso) (2)
42. "gestore del mercato", il gestore del mercato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/65/UE;
43) "stabilimento", una delle seguenti accezioni:
a) il luogo di residenza o l'indirizzo permanente nell'Unione ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;
b) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, delle medesima direttiva ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento;
c) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, della medesima direttiva ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento;
d) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento;
e) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE ai fini dell'articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso dei raggruppamenti di imprese di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento;
f) l'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera b), della direttiva 2014/65/UE, ai fini dell'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, del presente regolamento;
44) strategia di uscita, uno o più documenti elaborati conformemente ai contratti che designano la piattaforma d'asta, contenenti disposizioni dettagliate volte a garantire:
a) il trasferimento di tutti i beni materiali e immateriali necessari per il proseguimento ininterrotto delle aste e il buon funzionamento del procedimento d'asta da parte della piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata;
b) la trasmissione di tutte le informazioni relative al procedimento d'asta necessarie ai fini della procedura d'appalto per la designazione della piattaforma che succederà a quella attualmente designata;
c) la prestazione dell'assistenza tecnica che consente alle diverse amministrazioni aggiudicatrici, alla piattaforma d'asta che succederà a quella attualmente designata o a una qualsiasi combinazione delle stesse di comprendere, ottenere o utilizzare le informazioni trasmesse a norma delle lettere a) e b).
GU L 241 del 2.9.2006.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
GU L 24 del 29.1.2004.
GU C 95 del 16.4.2008.
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).
GU L 166 dell'11.6.1998.
GU L 124 del 20.5.2003.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Prodotti messi all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013)
1. Le quote sono messe in vendita su una determinata piattaforma mediante contratti elettronici standardizzati (di seguito "prodotto messo all'asta").
2. Ogni Stato membro mette all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.
[3. Entro tre mesi dalla messa in atto delle misure giuridiche e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, gli Stati membri mettono all'asta le quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni of contratti (futures) a cinque giorni.] (paragrafo soppresso)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Metodo d'asta
Il metodo secondo il quale si svolgono le aste prevede che ciascun offerente presenti la sua offerta durante un determinato periodo d'offerta senza conoscere le offerte presentate dagli altri offerenti. Ogni aggiudicatario versa lo stesso prezzo di aggiudicazione per ogni quota ai sensi dell'articolo 7, a prescindere dal prezzo che ha offerto.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Presentazione e ritiro delle offerte
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Il volume minimo d'offerta è pari a un lotto.
Un lotto messo all'asta da una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, rappresenta 500 quote.
[Un lotto messo all'asta da una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 2, rappresenta 500 o 1.000 quote.] (comma soppresso) (1)
2. Ciascuna offerta indica:
a) l'identità dell'offerente, precisando se l'offerente presenta l'offerta per proprio conto o per conto di un cliente;
b) l'identità del cliente, se l'offerente presenta l'offerta per conto di un cliente;
c) il volume dell'offerta, costituito dal numero di quote espresso come multiplo intero di lotti da 500 quote;
d) il prezzo offerto per ciascuna quota espresso in euro al secondo decimale.
3. Ciascuna offerta può essere presentata, modificata o ritirata solo durante il periodo d'offerta.
Le offerte presentate possono essere modificate o ritirate entro un determinato termine precedente la fine del periodo d'offerta. Tale termine è fissato dalla piattaforma e pubblicato sul sito web della medesima almeno cinque giorni d'apertura prima dell'inizio del periodo d'offerta.
Solo la persona fisica stabilita all'interno dell'Unione, designata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera d), e cui sia stato conferito il potere di rappresentanza dell'offerente ai fini delle aste, in particolare ai fini della presentazione delle offerte (di seguito"il rappresentante dell'offerente") può presentare, modificare o ritirare offerte per conto dell'offerente.
Dopo la presentazione, ciascuna offerta è vincolante, a meno che non sia ritirata o modificata a norma del presente paragrafo o non sia ritirata a norma del paragrafo 4.
4. Se ha la certezza che si è verificato un errore rilevante nella presentazione dell'offerta, la piattaforma può, su richiesta del rappresentate dell'offerente, dopo la fine del periodo d'offerta ma prima che sia determinato il prezzo di aggiudicazione, considerare come ritirata l'offerta erroneamente presentata.
5. La ricezione, la trasmissione e la presentazione dell'offerta da parte di imprese di investimento o enti creditizi presso una piattaforma d'asta sono considerate servizi di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Prezzo di aggiudicazione dell'asta e procedura in caso di offerte a pari prezzo
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 784/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
1. Il prezzo di aggiudicazione dell'asta è determinato alla fine del periodo d'offerta.
2. La piattaforma seleziona le offerte presentate per ordine di prezzo offerto. Le offerte che propongono lo stesso prezzo sono selezionate mediante scelta casuale applicando un algoritmo determinato dalla piattaforma prima dell'asta.
I volumi offerti sono sommati partendo dal prezzo più elevato proposto. Il prezzo dell'offerta alla quale la somma dei volumi corrisponde o supera il volume delle quote messe all'asta è considerato prezzo di aggiudicazione dell'asta.
3. Tutte le offerte che concorrono a raggiungere la somma di volumi determinata a norma del paragrafo 2 sono accolte al prezzo di aggiudicazione dell'asta.
4. Se il volume totale delle offerte selezionate determinato a norma del paragrafo 2 supera il volume delle quote messe all'asta, il volume rimanente delle quote messe all'asta va è assegnato all'ultima offerta che ha concorso a determinare il volume totale delle offerte.
5. Se il volume totale delle offerte selezionate a norma del paragrafo 2 è inferiore al volume delle quote messe all'asta, la piattaforma annulla l'asta.
6. Se il prezzo di aggiudicazione dell'asta è notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario durante e immediatamente prima del periodo d'offerta, tenendo conto della volatilità a breve termine del prezzo delle quote per un periodo predeterminato e precedente l'asta, la piattaforma annulla l'asta.
7) Prima dell'inizio dell'asta la piattaforma determina il metodo d'applicazione del paragrafo 6, previa consultazione dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e previa comunicazione alle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.
La piattaforma d'asta può modificare il metodo tra due suoi periodi d'offerta. Essa ne dà comunicazione senza indugio all'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, e le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 56.
La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. Se un'asta di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle quattro aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della prima frase mette all'asta le relative quote in un numero di aste inferiore a quattro, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.
Se un'asta di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE è annullata, il volume di quote è distribuito in parti uguali nelle due aste successive in programma sulla stessa piattaforma. Lo Stato membro il cui volume interessato dalle aste annullate non può essere distribuito in parti uguali in conformità della frase precedente mette all'asta le relative quote nella prima asta successiva, in volumi conformi all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.
Il volume dell'asta che già include volumi provenienti da un'asta precedentemente annullata è ripartito in conformità del primo e del secondo comma a partire dalla prima asta non soggetta ad altri adeguamenti dovuti ad annullamenti precedenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Orario e frequenza
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 784/2012, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
1. Le piattaforme d'asta svolgono le aste separatamente in periodi d'offerta regolari. Il periodo d'offerta inizia e termina nello stesso giorno d'apertura. Il periodo d'offerta non può essere inferiore a due ore. I periodi d'offerta di due o più piattaforme d'asta non possono sovrapporsi e deve esservi un intervallo di almeno due ore tra due periodi d'offerta consecutivi.
2. La piattaforma determina la data e l'ora delle aste tenendo conto delle festività che incidono sui mercati finanziari internazionali e di altri eventi o situazioni pertinenti che, secondo la piattaforma stessa, potrebbero avere ripercussioni sul corretto svolgimento delle aste e richiedere cambiamenti. Non sono organizzate aste nelle due settimane del periodo di Natale e Capodanno di ogni anno.
3. In casi eccezionali la piattaforma può, dopo aver consultato la Commissione, modificare la tempistica di un determinato periodo d'offerta informando tutti i soggetti che potrebbero essere interessati. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione l'eventuale parere della Commissione.
4. Al più tardi dalla sesta asta, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, mette all'asta le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE con frequenza minima settimanale e le quote di cui al capo II della medesima direttiva con frequenza minima bimestrale.
Nei giorni in cui la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, svolge un'asta le altre piattaforme devono astenersi dallo svolgerne limitatamente a due giorni alla settimana. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, che svolge aste per più di due giorni alla settimana stabilisce i due giorni in cui non possono svolgersene altre e pubblica tale decisione. Essa provvede in tal senso contestualmente alla determinazione e alla pubblicazione di cui all'articolo 11.
5. Il volume di quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.
Il volume di quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento è in linea di massima distribuito in parti uguali nelle aste che si tengono in un determinato anno, ad eccezione dei volumi messi all'asta nel mese di agosto di ogni anno che devono essere pari alla metà del volume di quote messo all'asta negli altri mesi dell'anno.
Il volume annuo di quote che lo Stato membro deve mettere all'asta e che non è distribuibile in parti uguali nelle aste di un determinato anno in lotti di 500 quote in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, è distribuito dalla piattaforma d'asta tra un numero inferiore di date in modo che sia messo all'asta almeno trimestralmente.
6. Nell'articolo 32 sono stabilite ulteriori disposizioni riguardanti l'orario e la frequenza delle aste svolte dalle piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Circostanze che impediscono lo svolgimento dell'asta
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
Fatta salva, se del caso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 58, la piattaforma d'asta può annullare un'asta quando il corretto svolgimento della stessa è perturbato o rischia di esserlo. Il volume di quote delle aste annullate è distribuito in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8.
[Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all'asta deve essere distribuito è pari a quattro volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.] (comma soppresso) (1)
[Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE, il numero di aste su cui il volume combinato da mettere all'asta deve essere distribuito è pari a due volte il numero di aste che sono state annullate consecutivamente.] (comma soppresso) (1)
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Volumi annui di quote messe all'asta ai sensi del capo III della direttiva 2003/87/CE
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 176/2014, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/7 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta in qualsiasi anno civile a partire dal 2019 è pari al quantitativo di quote determinato a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 1 bis, della stessa direttiva.
2. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in qualsiasi anno civile si basa sul volume di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sulla percentuale di quote dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva.
3. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta in ogni anno civile in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tiene conto dell'articolo 10 bis, paragrafo 5 bis, della stessa direttiva, delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 1, paragrafi 5 e 8, della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), delle modifiche da apportare in applicazione dell'articolo 10 quater, dell'articolo 12, paragrafo 4, e degli articoli 24, 27 e 27 bis della direttiva 2003/87/CE e in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
4. Fatta salva la decisione (UE) 2015/1814, eventuali modifiche successive del volume di quote da mettere all'asta in un determinato anno civile sono computate nel volume di quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.
In circostanze eccezionali, in particolare se il valore annuo cumulativo di tali modifiche non è superiore a 50 000 quote per Stato membro, le modifiche possono essere computate nel volume di quote da mettere all'asta negli anni civili successivi, salvo se entro il 30 aprile 2020 lo Stato membro chiede alla Commissione di essere dispensato dall'applicazione della suddetta soglia a partire dal 2021.
L'eventuale volume di quote che non può essere messo all'asta in un determinato anno civile a causa dell'arrotondamento disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, è computato nel volume delle quote da mettere all'asta nell'anno civile successivo.
5. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta nel 2020 include anche il volume di 50 milioni di quote non assegnate della riserva stabilizzatrice del mercato di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, secondo comma, della direttiva. Tali quote sono suddivise in parti uguali tra gli Stati membri che al 1° gennaio 2018 partecipavano all'azione comune in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento e sono aggiunte al volume delle quote da mettere all'asta per ciascuno di essi. Il volume di 50 milioni di quote è in linea di principio distribuito uniformemente tra le aste bandite nel 2020.
(1) Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015).
Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015).
Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, il calendario delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EUTL, European Union Transaction Log) di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Volumi annui di quote da mettere all'asta ai sensi del capo II della direttiva 2003/87/CE
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno è pari al 15 % del volume previsto di tali quote in circolazione per tale anno. Se il volume messo all'asta in un determinato anno è inferiore o superiore al 15 % del volume effettivamente messo in circolazione per l'anno in questione, il volume da mettere all'asta nell'anno successivo correggerà la differenza. Le quote che rimangono dopo l'ultimo anno di un periodo di scambio sono messe all'asta nei primi quattro mesi dell'anno successivo. Alle eventuali successive modifiche del volume di quote da mettere all'asta si applica l'articolo 10, paragrafo 4.
Il volume di quote da mettere all'asta nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione è determinato tenendo conto delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE.
2. Per ciascun anno civile di un determinato ciclo di negoziazione, il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che lo Stato membro deve mettere all'asta è stabilito in base al volume di cui al paragrafo 1 del presente articolo e alla percentuale di quote dello Stato membro determinata in conformità dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, della stessa direttiva.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[1. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nel 2012, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, del presente regolamento determinano e pubblicano, entro il 30 settembre 2011 o successivamente appena possibile, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote e le date delle aste, previa consultazione della Commissione che esprime il proprio parere al riguardo. Le piattaforme d'asta interessate tengono nella massima considerazione il parere della Commissione.] (paragrafo soppresso) (1)
2. Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta pubblicano il calendario entro il 30 settembre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente al calendario delle aste in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 11 del presente regolamento, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.
Per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE da aggiudicare nelle singole aste nell'ultimo anno di ciascun ciclo di negoziazione, i periodi d'offerta, i singoli volumi di quote, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna possono essere rettificati dalla piattaforma in considerazione delle quote che rimangono nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della stessa direttiva.
3. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento basano le decisioni e pubblicazioni di cui al paragrafo 2 sulla decisione adottata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
4. Le disposizioni riguardanti il calendario delle singole aste delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE svolte da piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento sono definite e pubblicate a norma dell'articolo 32 del presente regolamento.
L'articolo 32 si applica anche alle aste svolte a norma dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, dalla piattaforma d'asta designata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Rettifiche al calendario delle aste
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le determinazioni e pubblicazioni dei volumi annui delle quote da mettere all'asta, nonché dei periodi d'offerta, dei volumi, delle date d'asta, dei prodotti, e delle date di pagamento e di consegna relativi alle singole aste, di cui agli articoli da 10 a 13 e all'articolo 32, paragrafo 4, non possono essere modificate, eccezion fatta per le rettifiche dovute a:
a) annullamento dell'asta a norma dell'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 9, e dell'articolo 32, paragrafo 5;
b) eventuale sospensione di piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, disposta negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
c) eventuali decisioni dello Stato membro ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 8;
d) mancato regolamento ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5;
e) quote rimanenti nella riserva speciale di cui all'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE;
f) quote rimanenti nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE e quote non assegnate in applicazione dell'articolo 10 quater della stessa direttiva;
g) eventuali inclusioni unilaterali di attività e gas supplementari a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE;
h) eventuali misure adottate a norma dell'articolo 29 bis della direttiva 2003/87/CE;
i) entrata in vigore di modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE;
j) eventuale ritiro di quote dall'asta in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 5;
k) la necessità di evitare che una piattaforma conduca un'asta in violazione del presente regolamento o della direttiva 2003/87/CE;
l) le rettifiche necessarie ai sensi della decisione (UE) 2015/1814, determinate e pubblicate entro il 15 luglio dell'anno in questione, o successivamente appena possibile;
m) cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
2. Se le modalità della rettifica non sono disposte dal presente regolamento, la piattaforma si astiene dall'effettuare la rettifica finché non abbia consultato la Commissione. Si applicano l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 2.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Soggetti che possono partecipare direttamente all'asta
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Possono partecipare direttamente all'asta solo i soggetti che siano legittimati a presentare domanda di partecipazione a norma dell'articolo 18 e siano ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Mezzi di accesso
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le piattaforme forniscono i mezzi per accedere alle loro aste su base non discriminatoria.
1 bis. L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita dalla piattaforma d'asta o da terzi.
2. Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché sia possibile accedere alle sue aste a distanza per mezzo di un'interfaccia elettronica accessibile via Internet in maniera sicura e affidabile.
Inoltre, le piattaforma d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possono dare agli offerenti la possibilità di accedere alle rispettive aste mediante connessioni dedicate all'interfaccia elettronica.
3. Una piattaforma d'asta può offrire, e gli Stati membri possono imporre alla piattaforma di offrire, uno o più mezzi di accesso alternativi qualora il mezzo di accesso principale sia inaccessibile per qualsiasi ragione, purché i mezzi alternativi siano sicuri e affidabili e il loro uso non comporti alcuna discriminazione tra gli offerenti.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Formazione e assistenza
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011)
Una piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, offre un modulo di formazione pratica su web sulla procedura d'asta da essa seguita, fornendo anche orientamenti su come compilare e presentare i moduli e simulando la presentazione di un'offerta. Essa mette inoltre a disposizione un servizio di assistenza telefonica, via fax e per posta elettronica almeno durante l'orario di lavoro di ciascun giorno d'apertura.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. I seguenti soggetti sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta:
a) il gestore o l'operatore aereo titolare di un conto di deposito di gestore o operatore aereo, che presenta l'offerta per conto proprio, nonché l'eventuale impresa madre o le imprese figlie o affiliate che fanno parte dello stesso gruppo di società cui appartiene il gestore o l'operatore;
b) le imprese d'investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
c) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che presentano un'offerta per conto proprio o per conto dei loro clienti;
d) raggruppamenti di soggetti di cui alla lettera a), che agiscono in qualità di rappresentanti dei loro membri;
e) organismi pubblici o enti di proprietà pubblica che controllano soggetti di cui alla lettera a).
2. Fatta salva l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE, i soggetti cui si applica tale esenzione e autorizzati a norma dell'articolo 59 del presente regolamento sono legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta per conto proprio o per conto dei clienti della loro attività principale, purché lo Stato membro in cui sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta all'autorità competente nazionale di autorizzarli a presentare offerte per proprio conto o per conto dei clienti della loro attività principale.
[3. I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b) o c), possono chiedere di essere ammessi a partecipare direttamente all'asta per conto dei loro clienti in riferimento a prodotti non costituiti da strumenti finanziari, purché lo Stato membro in cui essi sono stabiliti abbia adottato una normativa che consenta alle autorità nazionali competenti di autorizzare tali soggetti a presentare offerte per conto dei loro clienti.] (paragrafo soppresso) (2)
4. Quando presentano un'offerta per conto dei propri clienti, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), e al paragrafo 2, si accertano che i clienti siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o 2.
I clienti dei soggetti di cui al primo comma, qualora a loro volta partecipino all'asta per conto di loro clienti, garantiscono che quest'ultimi siano legittimati a presentare domanda di partecipazione diretta all'asta ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2. La stessa disposizione si applica per tutti gli altri clienti, lungo la catena commerciale, che partecipano indirettamente alle aste.
5. I soggetti indicati di seguito non sono legittimati a presentare domanda partecipazione diretta all'asta e non possono partecipare alle aste per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, per proprio conto o per conto di terzi, se svolgono uno dei seguenti ruoli nell'ambito delle aste di cui trattasi:
a) il responsabile del collocamento;
b) la piattaforma, nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento ad essa collegati;
c) i soggetti in grado di esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) le persone che lavorano per i soggetti di cui alle lettere a) e b).
[6. Il sorvegliante d'asta non può partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.
I soggetti in grado ad esercitare, direttamente o indirettamente, una notevole influenza sull'amministrazione del sorvegliante d'asta non possono partecipare alle aste, né direttamente né indirettamente per il tramite soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.
I soggetti che lavorano per il sorvegliante d'asta in relazione alle aste non possono partecipare alle stesse né direttamente né indirettamente per il tramite di soggetti ammessi all'asta a norma degli articoli 19 e 20, né per proprio conto né per conto di terzi.] (paragrafo soppresso) (2)
7. L'esercizio della facoltà, riconosciuta dagli articoli da 44 a 50 alla piattaforma d'asta e ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento ad essa collegati, di accettare pagamenti, effettuare consegne o ricevere garanzie dall'avente causa dell'aggiudicatario non deve pregiudicare l'applicazione degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento.
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013).
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Requisiti per l'ammissione all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902)
1. I membri o i partecipanti al mercato secondario organizzato dalla piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 30, paragrafo 1, che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma senza dover ottemperare ad altri requisiti di ammissione, se risultano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) i requisiti prescritti per l'ammissione dei membri o dei partecipanti alla negoziazione di quote attraverso il mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non sono meno rigorosi dei requisiti elencati nel paragrafo 2 del presente articolo;
b) la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riceve tutte le informazioni complementari necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo che non sono stati verificati in precedenza.
2. I soggetti che non sono membri o partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, ma che sono legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, sono ammessi a partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma se:
a) sono stabiliti nell'Unione europea, sono gestori di impianti o operatori aerei;
b) detengono un conto di deposito designato;
c) detengono un conto bancario designato;
d) designano almeno un rappresentante ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma;
e) forniscono alla piattaforma, in ottemperanza alle disposizioni sull'adeguata verifica della clientela, tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro identità, l'identità dei loro titolari effettivi, la loro integrità, il loro profilo aziendale e commerciale (tenuto conto dei mezzi impiegati per la costituzione del rapporto con l'offerente), la tipologia dell'offerente, la natura del prodotto messo all'asta, l'entità delle offerte previste e i mezzi di pagamento e di consegna;
f) forniscono alla piattaforma interessata tutte le informazioni necessarie riguardanti la loro situazione finanziaria, in particolare la capacità di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari e ai debiti in essere;
g) adottano o sono in grado di adottare, su richiesta, le procedure e disposizioni contrattuali interne per l'osservanza della dimensione massima delle offerte stabilita ai sensi dell'articolo 57;
h) rispondono ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
[Quando la piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, non organizza un mercato secondario, i soggetti legittimati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, possono partecipare direttamente alle aste condotte dalla piattaforma stessa purché soddisfino le condizioni di cui alle lettere da a) a h) del presente paragrafo.] (paragrafo soppresso)
3. I soggetti contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, che presentano offerte per conto dei loro clienti, sono tenuti a garantire l'adempimento di tutte le seguenti condizioni:
a) i loro clienti sono soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
b) essi dispongono, o disporranno con debito anticipo rispetto all'inizio del periodo d'offerta, di procedure e disposizioni contrattuali interne al fine di:
i) gestire le offerte dei loro clienti, in particolare la presentazione delle offerte, la percezione del pagamento e il trasferimento delle quote;
ii) impedire il trasferimento di informazioni riservate dal settore dei loro servizi incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei propri clienti al settore dei loro servizi incaricato di preparare e presentare offerte per proprio conto;
iii) assicurare che i loro clienti, se a loro volta operano per conto di clienti partecipanti alle aste, applichino le prescrizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del presente paragrafo e esigano l'osservanza delle stesse prescrizioni da parte dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti in ossequio all'articolo 18, paragrafo 4.
La piattaforma interessata può valersi di controlli affidabili svolti dai soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo, dai loro clienti o dai clienti dei loro clienti ai sensi articolo 18, paragrafo 4.
I soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo devono essere in grado dimostrare alla piattaforma, su richiestadella stessa a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, lettera d), che le condizioni indicate al primo comma, delle lettere a) e b), del presente paragrafo sono adempiute.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Presentazione e trattamento delle domande di ammissione all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dal'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Prima di presentare la prima offerta su una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, presentano alla piattaforma stessa una domanda di ammissione all'asta. Se la piattaforma organizza un mercato secondario, i membri o i partecipanti di tale mercato che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo.
2. I membri o i partecipanti del mercato secondario organizzato dalla piattaforma in questione che rispondono ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 1, sono ammessi all'asta senza dover presentare la domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. La domanda di ammissione all'asta è corredata della copia debitamente certificata di tutti i documenti giustificativi richiesti dalla piattaforma a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3. La domanda di ammissione all'asta comprende almeno gli elementi indicati nell'allegato II.
4. Su richiesta, la domanda di ammissione all'asta e tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili, per ispezione, alle autorità nazionali di polizia o giudiziarie che svolgano indagini ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, lettera e), e a qualsiasi organo competente dell'Unione partecipante a indagini transfrontaliere.
5. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può rifiutare l'ammissione all'asta del richiedente qualora questi rifiuti di:
a) soddisfare la richiesta della piattaforma di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti o di comprovare le informazioni fornite;
b) dar seguito alla convocazione, da parte della piattaforma, di funzionari del richiedente, nella propria sede o altrove;
c) consentire lo svolgimento di indagini o verifiche richieste dalla piattaforma, ad esempio visite sul posto o controlli casuali presso la sua sede;
d) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma al richiedente, ai clienti del richiedente o ai clienti dei loro clienti, in ottemperanza all'articolo 18, paragrafo 4, al fine di verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3;
e) soddisfare la richiesta di informazioni presentata dalla piattaforma per verificare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
[6. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, applica le misure previste all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE alle transazioni o relazioni commerciali con persone politicamente esposte a prescindere dal paese di residenza.] (paragrafo soppresso) (1)
7. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, prescrive al richiedente di garantire che i suoi clienti soddisfino le richieste presentate a norma del paragrafo 5 e che a esse diano seguito altresì i clienti dei clienti del richiedente, di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
8. La domanda di ammissione all'asta si considera ritirata se il richiedente non presenta le informazioni richieste dalla piattaforma entro un congruo termine, indicato nella richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 5, lettera a), d) o e), che non può essere inferiore a cinque giorni d'apertura a decorrere dalla data della richiesta, oppure se non risponde, non partecipa o non collabora nei colloqui o nelle indagini o verifiche di cui al paragrafo 5, lettera b) o c).
9. Il richiedente non fornisce a una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1,informazioni false o fuorvianti. Il richiedente comunica in maniera esaustiva, trasparente e tempestiva alla piattaforma tutti i cambiamenti che intervengono nella sua situazione e che potrebbero avere ripercussioni sulla sua domanda di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma stessa o sull'avvenuta ammissione all'asta.
10. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, decide in merito alle domande presentate e comunica le sue decisioni ai richiedenti.
La piattaforma può:
a) concedere l'ammissione incondizionata alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, nonché eventuali proroghe o rinnovi;
b) concedere l'ammissione condizionale alle aste per un periodo non eccedente il periodo per il quale essa è designata, subordinatamente all'adempimento, entro una data prestabilita, di condizioni predeterminate la cui realizzazione deve essere verificata adeguatamente dalla piattaforma stessa;
c) negare l'ammissione all'asta.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Diniego, revoca o sospensione dell'ammissione all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, ai soggetti che:
a) non sono o non sono più legittimati a presentare domanda di ammissione all'asta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2;
b) non rispondono o non rispondono più ai requisiti di cui agli articoli 18, 19 e 20;
c) violano dolosamente o ripetutamente il presente regolamento, le condizioni dell'ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia.
2. La piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, nega l'ammissione alle proprie aste, o revoca o sospende l'ammissione già concessa, se sospetta il coinvolgimento del richiedente in fatti di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, purché il diniego, la revoca o la sospensione non rischi di ostacolare l'azione delle autorità competenti nazionali volta perseguire o catturare gli autori di tali attività.
In tal caso la piattaforma riferisce all'unità di informazione finanziaria (FIU, financial intelligence unit) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. Una piattaforma designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può negare l'ammissione alle aste, revocare o sospendere l'ammissione già concessa, ai soggetti che:
a) violano colposamente il presente regolamento, le condizioni di ammissione alle aste condotte dalla piattaforma o altre istruzioni o disposizioni in materia;
b) si comportino comunque in maniera da recare pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento delle aste;
c) sono contemplati dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) o c), o dall'articolo 18, paragrafo 2, e che non abbiano partecipato ad aste nei 220 giorni d'apertura precedenti.
4. I soggetti di cui al paragrafo 3 sono informati del diniego, della revoca o della sospensione dell'ammissione all'asta e possono presentare ricorso scritto entro un congruo termine indicato nel provvedimento di diniego, revoca o sospensione.
Dopo aver esaminato il ricorso scritto la piattaforma può, se del caso:
a) concedere o ripristinare l'ammissione con effetto da una data determinata;
b) concedere un'ammissione condizionale o il ripristino condizionale dell'ammissione prescrivendo l'adempimento, entro una data determinata, di condizioni specifiche la cui realizzazione deve essere verificata dalla piattaforma stessa;
c) confermare il diniego, la revoca o la sospensione dell'ammissione con effetto da una data determinata.
La piattaforma informa gli interessati della decisione adottata.
5. I soggetti cui è revocata o sospesa l'ammissione a norma del paragrafo 1, 2 o 3 procurano che la loro esclusione dalle aste:
a) proceda in maniera ordinata;
b) non comprometta gli interessi dei loro clienti né interferisca con lo svolgimento efficiente delle aste;
c) non abbia ripercussioni sull'adempimento delle disposizioni relative ai pagamenti, delle condizioni di ammissione alle aste o di altre istruzioni o disposizioni in materia;
d) non comprometta l'adempimento dei loro obblighi di tutela delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), punto ii), che rimangono in vigore per 20 anni dopo l'esclusione dalle aste.
Il provvedimento di diniego, di revoca o di sospensione dell'ammissione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 deve indicare le misure necessarie per l'adempimento del presente paragrafo e la piattaforma deve verificare la realizzazione di tali misure.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Designazione del responsabile del collocamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Ciascuno Stato membro designa un responsabile del collocamento. Gli Stati membri non possono mettere all'asta quote senza aver designato un responsabile del collocamento. Uno stesso responsabile del collocamento può essere designato da uno o più Stati membri.
2. Lo Stato membro designa il responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.
3. Nel caso degli Stati membri non partecipanti alle azioni comuni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, il responsabile del collocamento è designato dallo Stato membro designante affinché siano conclusi e messi in atto con le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, gli accordi necessari per consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante su tali piattaforme secondo modalità convenute reciprocamente, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7, secondo comma, e dell'articolo 30, paragrafo 8, primo comma.
4. Gli Stati membri si astengono dal rivelare informazioni privilegiate ai soggetti che lavorano per il responsabile del collocamento, a meno che il soggetto che lavora o agisce a nome dello Stato membro le comunichi in base ad esigenze conoscitive nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni e lo Stato membro abbia accertato che il responsabile del collocamento ha istituito le misure atte a prevenire l'abuso o la comunicazione illecita di informazioni privilegiate da parte di chiunque lavori per il responsabile del collocamento, oltre alle misure previste all'articolo 18, paragrafo 8, e all'articolo 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014.
5. Le quote da mettere all'asta per conto di uno Stato membro sono ritirate dalle aste se detto Stato membro non dispone di un responsabile del collocamento debitamente designato o se gli accordi di cui al paragrafo 2 non sono conclusi o in vigore.
6. Il paragrafo 5 non pregiudica gli effetti giuridici derivanti agli Stati, in base al diritto dell'Unione, dall'inottemperanza agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'identità del responsabile del collocamento e il suo indirizzo.
L'identità e l'indirizzo del responsabile del collocamento sono pubblicati nel sito della Commissione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Funzioni del responsabile del collocamento
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/7)
1. Il responsabile del collocamento:
a) mette all'asta il volume di quote che ciascuno Stato membro da cui è designato intende vendere;
b) riceve i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato;
c) versa i proventi delle aste spettanti a ciascuno Stato membro da cui è designato.
2. Il responsabile del collocamento di ciascuno Stato membro che mette all'asta quote in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, riceve i proventi della vendita all'asta di tali quote sul conto bancario di responsabile del collocamento da esso designato entro il 1° ottobre 2019 per il ricevimento dei pagamenti dovuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 5. Il responsabile del collocamento assicura che i proventi d'asta siano versati sul conto notificatogli dalla Commissione ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati. Il responsabile del collocamento può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari imputabili a titolo di spese di detenzione e versamento dei proventi d'asta, a condizione che il suo Stato membro ne abbia notificato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri l'importo e la giustificazione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
CAPO VI
[DESIGNAZIONE DEL SORVEGLIANTE D'ASTA E SUE FUNZIONI]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Vendita all'asta delle quote a favore del fondo per l'innovazione e del fondo per la modernizzazione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) è il responsabile del collocamento delle quote da mettere all'asta a partire dal 2021, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, primo comma, e dell'articolo 10 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, nella piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. L'articolo 22, paragrafi 2 e 4, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis alla BEI. La BEI, nella veste di responsabile del collocamento, assicura che i proventi dell'asta ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE siano versati, al più tardi 15 giorni dopo la fine del mese in cui sono stati generati, sul conto notificatole dalla Commissione. Può dedurre, prima di versarli, eventuali oneri supplementari a titolo di detenzione e versamento, conformemente all'accordo da essa concluso con la Commissione in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (1).
2. Il volume annuo delle quote da mettere all'asta in applicazione del paragrafo 1 è messo all'asta insieme ai volumi annui che devono essere messi all'asta dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ed è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5.
3. Il volume delle quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE è, in linea di principio, messo all'asta in volumi annui uguali nel corso del decennio che inizia il 1° gennaio 2021.
La Commissione riesamina la distribuzione delle quote rimanenti da mettere all'asta dopo la decisione di aggiudicazione di ogni invito a presentare proposte in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE. Il riesame ha cadenza biennale e il primo è effettuato entro il 30 giugno 2022. Ogni riesame verte in particolare sul sostegno disponibile per i futuri inviti a presentare proposte, sull'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile per l'assistenza allo sviluppo di progetti, sulla parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione che è disponibile e riservata dalla Commissione all'invito a progetti su piccola scala, sul sostegno previsto dei progetti finanziati nonché sull'erogazione e il tasso di recupero.
Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Procedura di cancellazione di quote a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 784/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Lo Stato membro che, a causa della chiusura di capacità di generazione di energia elettrica nel proprio territorio, intende cancellare quote dal proprio quantitativo totale da mettere all'asta a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE notifica alla Commissione tale intenzione entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno della chiusura per mezzo del modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Il volume di quote da cancellare a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE è detratto, dopo gli eventuali adeguamenti effettuati in applicazione della decisione (UE) 2015/1814, dal volume che lo Stato membro deve mettere all'asta stabilito a norma dell'articolo 10 del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità dell'allegato I tranne le relazioni di cui al punto 6 dello stesso allegato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
CAPO VII
DESIGNAZIONE DELLA PIATTAFORMA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI ALL'AZIONE COMUNE CON LA COMMISSIONE E RELATIVE FUNZIONI
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Designazione della piattaforma mediante azione comune degli Stati membri e della Commissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all'asta delle quote in conformità all'articolo 27 con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo.
[2. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri designano una piattaforma per la messa all'asta delle quote in conformità all'articolo 28 con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune a norma del presente articolo. Una piattaforma d'asta designata a norma del primo comma del presente paragrafo mette all'asta quote ai sensi dell'articolo 28 fino all'apertura delle aste su una piattaforma designata a norma del paragrafo 1.] (paragrafo soppresso) (1)
3. La procedura d'appalto congiunta di cui al paragrafo 1 è eseguita in conformità dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
4. Il periodo di vigenza della designazione delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 non può essere superiore a cinque anni. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli Stati membri e la Commissione possono prorogare a sette anni il periodo massimo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta. Durante l'esecuzione del contratto la Commissione può intraprendere una consultazione preliminare di mercato in conformità dell'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 al fine di verificare le condizioni di mercato e preparare il nuovo appalto.
5. La denominazione e i recapiti delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nel sito della Commissione.
6. Gli Stati membri che aderiscono alle azioni comuni di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto concluso tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione accettano le modalità convenute dalla Commissione e dagli Stati partecipanti all'azione comune prima dell'entrata in vigore dell'accordo nonché tutte le decisioni già adottate in forza dell'accordo.
Agli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, decidono di non partecipare all'azione comune di cui al paragrafo 1 e di designare invece una propria piattaforma può essere riconosciuta la condizione di osservatori, nelle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto dagli Stati membri partecipanti all'azione comune di cui al paragrafo 1 e dalla Commissione e nel rispetto delle regole vigenti in materia di appalti pubblici.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi, definiti più dettagliatamente nel contratto di designazione:
a) accesso alle aste, a norma degli articoli da 15 a 21, compresa la fornitura e il mantenimento delle interfacce elettroniche su Internet e dei siti web necessari;
b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;
e) fornitura diretta o [tramite subappalto] (frase soppressa) dei sistemi di compensazione o di regolamento necessari per:
i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli aggiudicatari o dai loro aventi causa e distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento a norma degli articoli 44 e 45;
ii) consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa, a norma degli articoli da 46 a 48;
iii) gestione delle garanzie, in particolare del margine di garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti ai sensi degli articoli 49 e 50;
f) comunicazione alla Commissione di qualsiasi informazione relativa allo svolgimento delle aste a norma dell'articolo 53;
g) monitoraggio delle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abusi di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, a norma degli articoli da 54 a 59 e all'articolo 64, paragrafo 1;
h) segnalazione, a norma dell'articolo 36.
2. Con un anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o un sistema di regolamento.
3. Entro tre mesi dalla data della sua designazione, la piattaforma d'asta presenta alla Commissione la propria strategia particolareggiata di uscita.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[1. La piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, fornisce agli Stati membri i seguenti servizi:
a) accesso alle aste secondo le disposizioni vigenti nel mercato secondario organizzato dalla piattaforma, eventualmente modificate nei contratti di designazione della piattaforma;
b) svolgimento delle aste a norma degli articoli da 4 a 7;
c) gestione del calendario delle aste a norma degli articoli da 8 a 14;
d) annuncio e notifica dei risultati delle aste ai sensi dell'articolo 61;
e) fornitura - secondo le disposizioni relative al mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma, e fatti salvi gli articoli da 44 a 50 - dei sistemi di compensazione o sistemi di regolamento necessari per:
i) la gestione dei pagamenti effettuati dagli offerenti e la distribuzione dei proventi delle aste al responsabile del collocamento;
ii) la consegna delle quote vendute all'asta agli aggiudicatari o ai loro aventi causa;
iii) la gestione delle garanzie, in particolare del margine garanzia (margining), fornite dal responsabile del collocamento o dagli offerenti;
f) comunicazione al sorvegliante d'asta, a norma dell'articolo 53, di tutte le informazioni sullo svolgimento delle aste di cui questi abbia necessità per espletare le sue funzioni;
g) monitoraggio delle aste, comunicazione di indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione di eventuali misure correttive o sanzioni, ivi compresi i meccanismi di risoluzione delle controversie per via extragiudiziale, in conformità alle disposizioni vigenti sul mercato secondario organizzato dalla piattaforma, come modificate dai contratti di designazione della piattaforma.
2. Con anticipo minimo di 20 giorni d'apertura sull'inizio del primo periodo d'offerta da essa gestito, la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, deve essere collegata ad almeno un sistema di compensazione o ad un sistema di regolamento.
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, gli articoli 17 e da 19 a 21, gli articoli da 36 a 43, gli articoli da 54 a 56, l'articolo 60, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 4, nonché l'articolo 64, non si applicano alle aste svolte da una piattaforma di vendita all'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 2.
4. Le disposizioni del paragrafo 3 lasciano impregiudicata l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, alla vendita all'asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dall'articolo 26, paragrafo 2, oppure dall'articolo 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del presente regolamento.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 fanno salva l'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2 e degli articoli da 37 a 43, alla vendita all'asta di quote sotto forma di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni che non costituiscono uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, oppure 30, paragrafo 2, laddove lo Stato membro di stabilimento della piattaforma ha attuato l'articolo 43 del presente regolamento o laddove tale attuazione non è necessaria per l'applicazione dell'articolo 43 del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Servizi forniti alla Commissione dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, forniscono alla Commissione servizi di supporto tecnico per le attività da essa svolte ai seguenti fini:
a) eventuale coordinamento del calendario delle aste ai fini dell'allegato III;
[b) pareri che la Commissione esprime a norma del presente regolamento;] (lettera soppressa) (1)
[c) relazioni e pareri trasmessi dal sorvegliante d'asta in merito al funzionamento delle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2;] (lettera soppressa) (1)
d) le relazioni stilate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;
[e) eventuali modifiche al presente regolamento o alla direttiva 2003/87/CE che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;] (lettera soppressa)
f) eventuali riesami del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della stessa direttiva che abbiano ripercussioni sul funzionamento del mercato del carbonio, in particolare sulla realizzazione delle aste;
g) qualsiasi altra azione comune riguardante il funzionamento del mercato del carbonio, in particolare la realizzazione delle aste, decisa dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti all'azione comune.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
CAPO VIII
DESIGNAZIONE DELLE PIATTAFORME D'ASTA DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI CHE DECIDONO DI DISPORRE DI PIATTAFORME D'ASTA PROPRIE E FUNZIONI DI QUESTE ULTIME
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Designazione delle piattaforme non contemplate dall'articolo 26, paragrafo 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, può designare una propria piattaforma per la vendita del proprio volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE da mettere all'asta come disposto dall'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento.
[2. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, possono designare una piattaforma propria per la vendita della loro parte del volume di quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE, da mettere all'asta come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, del presente regolamento.] (paragrafo soppresso) (1)
3. Gli Stati membri non partecipanti all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, possono designare la stessa piattaforma o piattaforme distinte per la vendita all'asta a norma dell'articolo 31, paragrafo 1.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, informa la Commissione della decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e di designare invece una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
5. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, sceglie la propria piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo secondo una procedura di selezione conforme alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di appalti, qualora una delle due normative prescriva lo svolgimento di una procedura di gara pubblica. Alla procedura di selezione si applicano tutti i rimedi giuridici e procedimenti esecutivi contemplati dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale.
Il periodo di vigenza della designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 non è superiore a tre anni, prorogabile al massimo di altri due anni.
La designazione della piattaforma d'asta di cui al paragrafo 1 è subordinata all'iscrizione della piattaforma nell'allegato III a norma del paragrafo 7. La designazione non è effettiva prima dell'entrata in vigore dell'iscrizione della piattaforma nell'allegato III, secondo quanto disposto nel paragrafo 7.
6. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e che decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo invia alla Commissione una notifica completa di tutti i seguenti elementi:
a) la denominazione della piattaforma che intendono designare;
b) le modalità operative dettagliate del procedimento d'asta svolto dalla o dalle piattaforme che essi intendono designare, ivi comprese le disposizioni contrattuali relative alla designazione delle piattaforme stesse e ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento a esse collegati, disciplinanti la struttura e il livello delle tariffe, la gestione delle garanzie, i pagamenti e le consegne;
c) il prodotto messo all'asta e tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per valutare se il calendario previsto sia compatibile con il calendario esistente o previsto delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e con i calendari proposti da altri Stati membri che non partecipano all'azione comune di cui all'articolo 26 ma decidono di designare proprie piattaforme d'asta;
d) le modalità dettagliate del monitoraggio e della vigilanza delle aste cui è soggetta, conformemente all'articolo 35, paragrafi 4, 5 e 6, la designanda piattaforma nonché le norme dettagliate per la tutela contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'attività criminosa o gli abusi di mercato, ivi comprese le eventuali misure correttive o sanzioni;
e) le misure dettagliate adottate in conformità all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 34 per quanto riguarda la designazione del responsabile del collocamento.
La notifica deve dimostrare la conformità della piattaforma alle disposizioni del presente regolamento e agli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
Lo Stato membro notificante può modificare la notifica prima della registrazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
Lo Stato membro notificante presenta la notifica originaria e la notifica modificata al comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
7. Le piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri designanti, il periodo di vigenza della designazione e le eventuali condizioni o gli eventuali obblighi sono stabiliti nell'allegato III, sempre che siano soddisfatte le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. La Commissione agisce esclusivamente sulla base di tali prescrizioni e obiettivi e tiene pienamente conto delle informazioni presentate dallo Stato membro.
Se lo Stato membro che ha designato la propria piattaforma d'asta decide di designarla alle stesse condizioni e agli stessi obblighi dell'iscrizione di cui al primo comma, l'iscrizione continua a essere valida sempre che lo Stato membro e la Commissione confermino che le prescrizioni del presente regolamento e gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE sono soddisfatti. A tal fine lo Stato membro, in particolare, invia alla Commissione una notifica contenente le informazioni di cui al paragrafo 6 e condivide con gli altri Stati membri eventuali informazioni pertinenti. La Commissione rende pubblica la proroga della validità dell'iscrizione.
In difetto dell'iscrizione di cui al primo comma, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo utilizza, fino allo scadere di tre mesi dall'entrata in vigore dell'iscrizione di cui al primo comma, le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la propria parte di quote che altrimenti sarebbe messa all'asta sulla piattaforma designata a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Fatto salvo il paragrafo 8, lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma d'asta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può comunque aderire all'azione comune unicamente per poter utilizzare le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, come disposto al terzo comma. Tale partecipazione avviene in conformità delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, secondo comma, ed è soggetta alle modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto.
8. Lo Stato membro che non partecipa all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e decida di designare una propria piattaforma a norma del paragrafo 1 del presente articolo può aderire all'azione comune di cui all'articolo 26, a norma del paragrafo 6 del medesimo articolo.
Il volume di quote che era programmato mettere all'asta in una piattaforma non designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, è ridistribuito in parti uguali nelle aste svolte dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Funzioni delle piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
1. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, svolgono le stesse funzioni della piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo quanto stabilito dall'articolo 27.
Tuttavia, la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non è soggetta alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), e presenta la strategia di uscita di cui all'articolo 27, paragrafo 3, allo Stato membro designante.
[2. Le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, svolgono le stesse funzioni delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, ad esclusione del paragrafo 1, lettera c), riguardante il calendario delle aste, che non è ad esse applicabile.] (paragrafo soppresso) (1)
Le disposizioni relative al calendario delle aste di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, e agli articoli 9, 10, 12, 14 e 32 si applicano alle piattaforme d'asta designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Calendario delle aste per le piattaforme non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 176/2014, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1866)
1. Il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 20 milioni di quote né inferiore a 3,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 3,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile. Tuttavia, se a norma dell'articolo 1, paragrafo 5, della decisione (UE) 2015/1814 un quantitativo di quote deve essere dedotto dal volume da mettere all'asta, il volume delle quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE messe in vendita in una singola asta svolta da tali piattaforme non può essere inferiore a 1,5 milioni di quote nei rispettivi periodi di 12 mesi.
2. Il volume delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE messe in vendita nelle singole aste svolte da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, non può essere superiore a 5 milioni di quote né inferiore a 2,5 milioni di quote, tranne se il volume totale delle quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta dallo Stato membro designante è inferiore a 2,5 milioni in un determinato anno civile, nel qual caso le quote sono messe all'asta in un'unica asta per anno civile.
3. Il volume totale delle quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE che devono essere messe all'asta collettivamente da tutte le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento è distribuito in parti uguali nell'arco di un determinato anno civile, ad eccezione del volume messo all'asta nel mese di agosto che deve corrispondere alla metà di quello messo all'asta negli altri mesi dell'anno. Tali requisiti si considerano soddisfatti se sono rispettati individualmente da ogni piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.
4. Per le quote da mettere all'asta ogni anno civile nelle singole aste, le piattaforme designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, determinano, previa consultazione della Commissione, i calendari delle aste, specificando, tra l'altro, i periodi d'offerta, i singoli volumi, le date delle aste e il tipo di prodotto messo all'asta, nonché le date di pagamento e di consegna. Le piattaforme d'asta in questione determinano i singoli volumi d'asta in conformità degli articoli 10 e 12.
Le piattaforme d'asta in questione pubblicano il calendario delle aste per le quote di cui al capo II della direttiva 2003/87/CE entro il 31 ottobre dell'anno precedente o successivamente appena possibile, e per quelle di cui al capo III della stessa direttiva entro il 15 luglio dell'anno precedente o successivamente appena possibile, purché la Commissione abbia dato istruzione all'amministratore centrale dell'EUTL di registrare nell'EUTL la tabella d'asta corrispondente in conformità degli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Le piattaforme d'asta in questione determinano e pubblicano i calendari delle aste solo dopo la determinazione e la pubblicazione effettuate in applicazione dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento dalle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, a meno che non ne sia stata ancora designata alcuna. Fatto salvo il termine per la pubblicazione del calendario delle aste per le quote di cui al capo III della direttiva 2003/87/CE, le piattaforme d'asta possono stabilire simultaneamente i calendari delle aste per le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE.
I calendari pubblicati sono conformi alle condizioni o agli obblighi di cui all'allegato III.
5. Se un'asta svolta da una piattaforma designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, è da essa annullata a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell'articolo 9, il volume messo all'asta è distribuito in parti uguali in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, oppure, se la piattaforma svolge meno di quattro aste in un determinato anno civile, è distribuito nelle due aste successive in programma nella stessa piattaforma.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Valutazione del presente regolamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[In seguito alla presentazione da parte del sorvegliante d'asta della relazione annuale consolidata in materia di aste condotte nel 2014, la Commissione provvede alla valutazione delle disposizioni del presente regolamento, compreso il funzionamento di tutti i procedimenti d'asta.
La valutazione analizza l'esperienza acquisita in merito all'interazione tra le piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, e quelle designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, nonché all'interazione tra le aste e il mercato secondario.
La valutazione è effettuata in consultazione con gli Stati membri e i soggetti interessati.
In base all'esito della valutazione, la Commissione può proporre, affinché entrino in vigore entro il 31 dicembre 2016, tutte le misure da essa ritenute necessarie per far fronte a problemi di distorsione o inadeguato funzionamento del mercato interno o del mercato del carbonio, che dovessero sorgere in relazione alle disposizioni del presente regolamento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
CAPO IX
REQUISITI PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO E DELLE PIATTAFORME D'ASTA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Requisiti per la designazione del responsabile del collocamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Quando designano i responsabili del collocamento gli Stati membri tengono conto in che misura i candidati:
a) presentano il minor rischio di conflitto d'interessi o abuso di mercato sulla base dei seguenti elementi:
i) l'attività da essi svolta nel mercato secondario;
ii) le procedure interne da essi messe in atto per attenuare il rischio di conflitti d'interessi o abusi di mercato;
b) sono in grado di svolgere tempestivamente le funzioni di responsabile del collocamento ai più elevati livelli di professionalità e di qualità.
2. La designazione del responsabile del collocamento è subordinata alla conclusione degli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, tra il responsabile del collocamento e la piattaforma interessata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Requisiti per la designazione delle piattaforme d'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le aste sono svolte unicamente su piattaforme autorizzate come mercati regolamentati il cui gestore organizza un mercato secondario di diritti di emissione o di derivati di diritti di emissione.
Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il mercato regolamentato il cui gestore organizza un mercato dell'energia all'ingrosso ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ma non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote può partecipare alla procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1. In tal caso, se il mercato regolamentato è designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e il suo gestore non organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote entro la data di pubblicazione della procedura di appalto a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, tale gestore ottiene l'autorizzazione e organizza un mercato secondario delle quote o dei derivati delle quote almeno 60 giorni di apertura prima dell'inizio del primo periodo di offerta gestito dalla piattaforma d'asta.
2. Alle piattaforme d'asta designate a norma del presente regolamento per la vendita di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, deve essere consentito, senza che debbano adempiere ulteriori prescrizioni legali o amministrative degli Stati membri, di prendere disposizioni adeguate al fine di agevolare l'accesso e la partecipazione alle aste degli offerenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.
3. Quando designano la piattaforma, gli Stati membri considerano in che misura i candidati dimostrano di soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a) tutela del principio di non discriminazione, sia de jure che de facto;
b) accesso pieno, giusto ed equo alle aste per le piccole e medie imprese soggette al sistema unionale di negoziazione delle quote e accesso alle aste per gli emettitori di dimensioni ridotte di cui all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e all'articolo 28 bis, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE;
c) efficienza economica e prevenzione degli oneri amministrativi eccessivi;
d) attenta vigilanza sulle aste, comunicazione degli indizi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato, applicazione delle misure correttive o sanzioni necessarie, ivi compresi i meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
e) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno, in particolare nel mercato del carbonio;
f) tutela del corretto funzionamento del mercato del carbonio, con particolare riguardo alla realizzazione delle aste;
g) connessione a uno o a più sistemi di compensazione o sistemi di regolamento;
h) adozione di disposizioni adeguate che prescrivano alla piattaforma designata di trasferire tutti i beni materiali e immateriali necessari per lo svolgimento delle aste da parte della piattaforma che ad essa succederà.
4. La piattaforma d'asta può essere designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo III della direttiva 2014/65/UE si applichino nella misura necessaria alla vendita di contratti (spot) a due giorni o di contratti (futures) a cinque giorni.
La piattaforma d'asta è designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, solo se lo Stato membro in cui sono stabiliti l'aspirante mercato regolamentato e il relativo gestore ha provveduto affinché le sue autorità nazionali competenti siano in grado di autorizzarli e vigilarli nella misura necessaria secondo le disposizioni nazionali adottate in attuazione del titolo VI della direttiva 2014/65/UE.
Se il mercato regolamentato e il relativo gestore non sono stabiliti nello stesso Stato membro, il primo e il secondo comma si applicano a entrambi gli Stati membri in cui sono stabiliti rispettivamente il mercato regolamentato e il relativo gestore.
5. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro di cui al paragrafo 4, secondo comma, designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE autorizzano il mercato regolamentato designato, o da designare, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento, solo se esso e il relativo gestore rispettano le disposizioni del titolo III della direttiva 2014/65/UE, recepite nel diritto interno del loro Stato di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. La decisione di autorizzazione è adottata conformemente al titolo VI della direttiva 2014/65/UE, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
6. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 5 esercitano una sorveglianza efficace del mercato e adottano le misure necessarie affinché le prescrizioni di cui al suddetto paragrafo siano osservate. A tal fine esse devono poter esercitare nei confronti del mercato regolamentato e del suo gestore di cui al paragrafo 4, direttamente o con l'assistenza di altre autorità nazionali competenti designate a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, i poteri conferiti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 69 della stessa direttiva.
Lo Stato membro di ogni autorità nazionale competente di cui al paragrafo 5 provvede affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 70, 71 e 74 della direttiva 2014/65/UE si applichino ai responsabili di violazioni degli obblighi stabiliti dal titolo III di tale direttiva, recepito nel diritto interno dello Stato membro di stabilimento in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
Ai fini del presente paragrafo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 79 a 87 della direttiva 2014/65/UE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di diversi Stati membri e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
CAPO X
SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Obbligo di segnalare le operazioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La piattaforma d'asta comunica all'autorità nazionale competente designata a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE i dettagli completi ed esatti di ogni operazione eseguita sulla piattaforma d'asta e risultante nel trasferimento di quote di emissioni agli aggiudicatari.
2. Le segnalazioni delle operazioni in applicazione del paragrafo 1 sono effettuate il più rapidamente possibile e al più tardi alla chiusura del giorno d'apertura successivo all'operazione.
3. Se l'aggiudicatario è una persona giuridica, la piattaforma d'asta, nel segnalarne l'elemento di identificazione a norma del paragrafo 5, utilizza l'identificativo della persona giuridica di cui all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1).
4. La piattaforma d'asta è responsabile della completezza, dell'esattezza e della tempestiva trasmissione delle segnalazioni. Le eventuali informazioni sulle operazioni che non sono a disposizione della piattaforma d'asta le sono trasmesse dagli offerenti e dai responsabili del collocamento.
Qualora vi siano errori o omissioni nella segnalazione delle operazioni, la piattaforma d'asta che segnala l'operazione corregge le informazioni e trasmette all'autorità competente la segnalazione corretta.
5. La segnalazione in applicazione del paragrafo 1 include, in particolare, la denominazione delle quote o dei derivati delle quote, il quantitativo acquistato, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione degli aggiudicatari e, se del caso, dei clienti per conto dei quali è stata eseguita l'operazione.
La segnalazione è effettuata usando gli standard e il formato dei dati stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione e include tutti i dettagli pertinenti di cui all'allegato I del medesimo regolamento.
Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017).
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Definizioni ai fini delle norme sull'abuso di mercato relativo ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[Ai fini degli articoli da 38 a 43, relativi ai prodotti non costituenti strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/6/CE, si applicano le seguenti definizioni:
a) per "informazione privilegiata", s'intende un'informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica, che riguardi, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti messi all'asta e che, qualora fosse resa di dominio pubblico, sarebbe in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate.
Relativamente ai soggetti incaricati di eseguire le offerte si considerano privilegiate altresì le informazioni fornite da clienti in relazione alle loro offerte pendenti, che abbiano carattere preciso, riguardino direttamente o indirettamente uno o più prodotti messi all'asta e, qualora fossero rese di dominio pubblico, sarebbero in grado di incidere significativamente sul prezzo delle offerte presentate;
b) per "manipolazioni del mercato" s'intendono:
i) offerte, transazioni o ordini effettuati sul mercato secondario che:
- trasmettono, o rischiano di trasmettere, indicazioni false o fuorvianti in relazione alla domanda o al prezzo dei prodotti messi all'asta, oppure
- fissano, per mezzo di un singolo soggetto o vari soggetti che agiscano in collaborazione, il prezzo di aggiudicazione dei prodotti messi all'asta a un livello anormale o artificiale,
a meno che il soggetto che ha fatto l'offerta o che, sul mercato secondario, effettua la transazione o emette l'ordine, dimostri di avere agito per ragioni legittime;
ii) offerte che si avvalgono di meccanismi fittizi o qualsiasi altra forma di inganno o artificio;
iii) la diffusione di informazioni, tramite i media (tra cui Internet), o qualsiasi altro mezzo, che trasmettano o rischino di trasmettere indicazioni false o fuorvianti in merito ai prodotti messi all'asta, in particolare la diffusione di voci e notizie false o fuorvianti, sempre che soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o dovesse sapere che l'informazione era falsa o fuorviante. Per quanto riguarda i giornalisti che agiscono nell'esercizio della loro professione, la diffusione di siffatte informazioni deve essere valutata tenendo conto delle norme disciplinanti la loro attività professionale, a meno che i soggetti di cui trattasi non traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o profitti dalla diffusione dell'informazione stessa.
Dalla definizione principale fornita alla lettera b) del primo comma discendono in particolare i seguenti esempi:
- Il comportamento, da parte di un singolo soggetto o di vari soggetti che agiscano in collaborazione, volto a determinare una posizione dominante sulla domanda di un prodotto messo all'asta con l'effetto di fissare direttamente o indirettamente i prezzi di aggiudicazione dell'asta o di creare altre condizioni di transazione non eque;
- l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta, di quote o dei relativi titoli derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta ad un livello anormale o artificiale o di trarre in errore gli altri partecipanti all'asta;
- l'uso occasionale o abituale dei mezzi di informazione tradizionali o elettronici al fine di esprimere pareri su un prodotto messo all'asta, per il quale si è in precedenza fatta un'offerta, e di approfittare successivamente degli effetti prodotti da tali pareri sulle offerte fatte per quel prodotto, senza avere in precedenza reso pubblico il relativo conflitto di interessi in modo adeguato ed efficace.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Divieto d'abuso d'informazioni privilegiate
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[1. I soggetti in possesso delle informazioni di cui al secondo comma devono astenersi dall'utilizzare tali informazioni al fine di presentare, modificare o ritirare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, le offerte relative ai prodotti messi all'asta cui tali informazioni si riferiscono.
Il primo comma si applica a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate:
a) a causa dell'appartenenza agli organi amministrativi, dirigenziali o di sorveglianza della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;
b) a causa della partecipazione al capitale della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta;
c) a causa dello svolgimento del proprio lavoro, della propria professione o della propria funzione; oppure
d) a causa dello svolgimento di attività criminose.
2. Se i soggetti di cui al paragrafo 1 sono persone giuridiche, il divieto stabilito da tale paragrafo si applica anche alle persone fisiche che prendono la decisione di presentare, modificare o ritirare l'offerta per conto delle persone giuridiche stesse.
3. Il presente articolo non si applica alla presentazione, alla modifica o al ritiro dell'offerta effettuati al fine di adempiere obblighi derivanti da accordi conclusi prima che il soggetto di cui trattasi venisse in possesso delle informazioni privilegiate.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Altri usi vietati di informazioni privilegiate
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[I soggetti sottoposti al divieto di cui all'articolo 38 sono tenuti ad astenersi dal:
a) comunicare l'informazione privilegiata ad altri soggetti, a meno che tale comunicazione non avvenga nell'ambito del normale esercizio del loro attività lavorativa, della loro professione o della loro funzione;
b) consigliare o indurre altri soggetti, sulla base dell'informazione privilegiata, a trasmettere, modificare o ritirare l'offerta per prodotti a cui si riferisce l'informazione stessa.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Altri soggetti sottoposti al divieto d'abuso di informazioni privilegiate
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[Gli articoli 38 e 39 si applicano altresì ai soggetti non contemplati da detti articoli che sono in possesso di informazioni privilegiate e sono, o dovrebbero essere, a conoscenza della natura privilegiata delle stesse.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Divieto di manipolazioni del mercato
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[E' fatto divieto a chiunque di compiere azioni di manipolazione del mercato.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Prescrizioni specifiche volte a ridurre il rischio di abusi di mercato
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[1. La piattaforma, il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta redigono ciascuno un elenco dei dipendenti, legati da contratto di lavoro o meno, che abbiano accesso ad informazioni privilegiate. La piattaforma aggiorna regolarmente il proprio elenco e lo trasmette, su richiesta, all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilita. Il responsabile del collocamento e il sorvegliante d'asta aggiornano regolarmente i propri elenchi e li trasmettono all'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento della piattaforma e dello Stato membro di stabilimento del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta, in base a quanto previsto dal contratto di designazione e su richiesta dell'autorità nazionale stessa.
2. Gli amministratori della piattaforma, del responsabile del collocamento o del sorvegliante d'asta e, se del caso, le persone ad essi strettamente collegate informano l'autorità nazionale competente di cui al paragrafo 1 in merito alle offerte trasmesse, modificate o ritirate per loro conto in relazione ai prodotti messi all'asta, a prodotti derivati o ad altri strumenti finanziari collegati.
3. I soggetti che producono o diffondono analisi riguardanti i prodotti messi all'asta e i soggetti che producono o diffondono altri dati recanti raccomandazioni o consigli per strategie di investimento, destinati ai canali di distribuzione o al pubblico, devono aver ragionevole cura di presentare tali informazioni in modo imparziale e devono comunicare i propri interessi o i conflitti di interesse relativi ai prodotti messi all'asta.
4. La piattaforma adotta disposizioni strutturali volte a prevenire e individuare le pratiche di manipolazione del mercato.
5. I soggetti di cui all'articolo 59, paragrafo 1, qualora avvertano ragionevoli indizi che una determinata operazione possa costituire un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, informano tempestivamente l'autorità nazionale competente dello Stato membro di stabilimento.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Vigilanza e controllo dell'applicazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/6/CE sorvegliano il mercato in maniera efficace e prendono i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento.
2. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo dispongono dei poteri previsti dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 12 della direttiva 2003/6/CE.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/6/CE si applichino ai responsabili di violazioni degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento in riferimento alle aste svolte sul loro territorio o all'estero.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli da 37 a 42 del presente regolamento e dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 16 della direttiva 2003/6/CE si applicano alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.]
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Versamento da parte degli aggiudicatari e trasferimento dei proventi agli Stati membri
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa nonché gli intermediari che agiscono per loro conto pagano l'importo dovuto comunicato a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), per le quote aggiudicate e comunicate ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), trasferendo o disponendo il trasferimento dell'importo stesso mediante il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sul conto bancario designato dal responsabile del collocamento, sotto forma di fondi disponibili, prima della consegna o al più tardi all'atto della consegna delle quote sul conto di deposito designato dell'offerente o del suo avente causa.
2. La piattaforma d'asta, ivi compreso il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, trasferisce ai responsabili del collocamento che hanno venduto all'asta le quote di cui ai capi II e III della direttiva 2003/87/CE gli importi pagati dagli offerenti o dai loro aventi causa a seguito della vendita all'asta di tali quote.
3. I pagamenti destinati ai responsabili del collocamento sono effettuati in euro ovvero nella valuta dello Stato membro designante se quest'ultimo non appartiene all'eurozona, a discrezione dello Stato membro di cui trattasi e a prescindere dalla valuta in cui sono effettuati i pagamenti dagli offerenti, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione.
Si applica il tasso di cambio pubblicato immediatamente dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Conseguenze del mancato pagamento o dei ritardi di pagamento
1. Le quote comunicate agli aggiudicatari a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), sono consegnate ai medesimi o ai loro aventi causa solo quando l'intero importo dovuto comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), è versato al responsabile del collocamento ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1.
2. Gli aggiudicatari o i loro aventi causa che non rispettino interamente gli obblighi prescritti dal paragrafo 1 entro il termine comunicato loro a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), si considerano morosi.
3. Agli aggiudicatari morosi possono essere applicati uno dei seguenti oneri o entrambi:
a) interessi di mora per ciascun giorno a decorrere dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera d), fino alla data in cui il pagamento stesso è effettuato, al tasso d'interesse stabilito nel contratto di designazione della piattaforma, calcolati su base giornaliera;
b) una penale devoluta al responsabile del collocamento, previa deduzione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, se l'aggiudicatario è moroso e non effettua il pagamento:
a) la controparte centrale interviene prendendo in consegna le quote e effettuando il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento; o
b) l'agenzia di regolamento si avvale della garanzia prestata dall'offerente per effettuare il versamento dell'importo dovuto al responsabile del collocamento.
5. In caso di mancato regolamento, le quote sono messe in vendita nelle due aste successive in programma sulla piattaforma interessata.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Trasferimento delle quote messe all'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Le quote messe all'asta dalla piattaforma d'asta sono trasferite dal registro dell'Unione a un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, prima dell'inizio del periodo d'offerta e fino alla loro consegna agli aggiudicatari o ai loro aventi causa in base all'esito dell'asta, secondo quanto disposto dagli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Consegna delle quote messe all'asta
1. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento assegna all'aggiudicatario ciascuna quota messa all'asta dallo Stato membro, finché il volume totale messo all'asta non corrisponda al volume delle quote comunicato all'aggiudicatario a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).
All'aggiudicatario possono essere assegnate quote di più Stati membri partecipanti alla stessa asta, se ciò è necessario per il raggiungimento del volume di quote comunicato all'aggiudicatario stesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a).
2. Previo versamento dell'importo dovuto ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, le quote assegnate sono consegnate a ciascun aggiudicatario o suo avente causa il più rapidamente possibile e comunque non oltre il termine fissato per la consegna, trasferendo in tutto o in parte le quote comunicate all'offerente a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dal conto di deposito designato, tenuto a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in qualità di depositario, ai conti di deposito designati tenuti dall'aggiudicatario o dai suoi aventi causa ovvero tenuti a titolo di garanzia da sistemi di compensazione o sistemi di regolamento in qualità di depositari per conto dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Consegna differita delle quote messe all'asta
1. Qualora non sia in grado, per circostanze di forza maggiore, di consegnare nei termini tutte o una parte delle quote messe all'asta, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento provvede alla consegna quanto prima possibile e gli aggiudicatari o i loro aventi causa sono tenuti ad accettare la consegna differita.
2. Il rimedio previsto al paragrafo 1 è l'unico rimedio spettante all'aggiudicatario o dal suo avente causa in caso di mancata consegna delle quote messe all'asta per circostanze di forza maggiore.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
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Garanzia prestata dall'offerente
1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, l'offerente o l'intermediario che agisce per suo conto è tenuto a fornire una garanzia.
2. La garanzia non escussa fornita dall'offerente non aggiudicatario con gli eventuali interessi è svincolata, su richiesta, quanto prima possibile dopo la fine del periodo d'offerta.
3. La garanzia fornita dall'offerente aggiudicatario e non escussa a fini di regolamento, con gli eventuali interessi se trattasi di garanzia pecuniaria, è svincolata quanto prima possibile, dopo il regolamento.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Garanzia prestata dal responsabile del collocamento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011)
1. Prima dell'inizio del periodo d'offerta per la vendita all'asta di contratti (spot) a due giorni o contratti (futures) a cinque giorni, il responsabile del collocamento è unicamente tenuto a fornire le quote che il sistema di compensazione o il sistema di regolamento custodisce a titolo di garanzia in attesa della consegna.
[2. Previa attuazione dei provvedimenti giuridici e degli strumenti tecnici necessari per la consegna delle quote, le garanzie fornite dagli Stati membri per la vendita all'asta di contratti a termine ordinari (futures) o assistiti (forwards), possono, a scelta dello Stato membro e di concerto con la piattaforma che mette all'asta le quote, essere svincolate e sostituite dalle quote custodite a titolo di garanzia dal sistema di compensazione o dal sistema di regolamento in attesa della consegna.] (paragrafo soppresso)
3. Se le quote fornite come garanzia ai sensi del paragrafo 1 non sono utilizzate, il sistema di compensazione o il sistema di regolamento può conservarle, a richiesta dello Stato membro che mette all'asta le quote, in un conto di deposito designato tenuto a titolo di garanzia dal sistema stesso in qualità di depositario nell'attesa della consegna.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Struttura e livello delle tariffe
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La struttura e il livello delle tariffe nonché le condizioni ad esse collegate, applicate dalla piattaforma e dai sistemi di compensazione e sistemi di regolamento, non possono essere meno favorevoli delle normali tariffe e condizioni vigenti sul mercato secondario.
Fatto salvo il primo comma, se previsto nei documenti di gara della procedura di appalto congiunta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 5, il gestore della piattaforma d'asta può aumentare le tariffe versate dagli aggiudicatari a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, nella misura massima del 120 % delle normali tariffe equiparabili versate dagli aggiudicatari di quote sul mercato secondario negli anni in cui i volumi d'asta sono ridotti di oltre 200 milioni di quote in applicazione della decisione (UE) 2015/1814.
2. La piattaforma nonché i sistemi di compensazione e i sistemi di regolamento possono applicare soltanto le tariffe, le deduzioni o le condizioni indicate espressamente nel contratto di designazione.
3. Tutte le tariffe e condizioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili. Esse devono essere espresse in modo dettagliato con l'indicazione dell'importo dovuto per ciascun servizio.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Spese relative al procedimento d'asta
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Fatto salvo il paragrafo 2, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 31 sono coperti dalle tariffe versate dagli offerenti, mentre sono a carico dello Stato membro che mette all'asta le spese inerenti agli accordi di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, conclusi tra la piattaforma e il responsabile del collocamento per consentire a quest'ultimo di mettere le quote all'asta per conto dello Stato membro designante, ad esclusione delle spese relative ai sistemi di compensazione o ai sistemi di regolamento collegati alla piattaforma.
Le spese di cui al primo comma sono dedotte dai proventi delle aste che devono essere versati ai responsabili del collocamento a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3.
2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, le modalità convenute nell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma, o nel contratto che designa la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, possono derogare al paragrafo 1 del presente articolo imponendo agli Stati membri che abbiano notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, la decisione di non partecipare all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, ma che utilizzino successivamente la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, di versare alla piattaforma d'asta, ivi compresi il o i sistemi di compensazione o di regolamento ad essa collegati, i costi dei servizi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, in relazione al volume di quote messe all'asta dallo Stato membro dalla data in cui esso inizia la messa all'asta tramite la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, fino alla risoluzione o alla scadenza della designazione della piattaforma.
Quanto precede si applica anche agli Stati membri che non hanno aderito all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo sull'appalto congiunto di cui all'articolo 26, paragrafo 6, primo comma.
Il primo comma non si applica allo Stato membro che aderisce all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dopo la scadenza del periodo di designazione di cui all'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma, o che fa uso della piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per mettere all'asta la sua parte di quote in assenza dell'iscrizione di cui all'articolo 30, paragrafo 7, di una piattaforma notificata in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 6.
Le spese a carico dagli offerenti ai sensi del paragrafo 1 sono ridotte dell'importo delle spese sostenute dallo Stato membro a norma del presente paragrafo.
[3. La parte delle spese del sorvegliante d'asta che varia in funzione del numero delle aste, qual è indicata nel contratto di designazione del sorvegliante, è distribuita in parti uguali tra tutte le aste. Tutte le altre spese del sorvegliante, quali sono indicate nel contratto di designazione del medesimo, a esclusione delle spese relative ai servizi appaltati dalla Commissione e di quelle relative alle relazioni presentate a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, sono distribuite in parti uguali su ciascuna piattaforma, salvo che sia diversamente disposto nel contratto di designazione.
Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti le piattaforme designate ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato membro designante.
Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa.
Le spese del sorvegliante d'asta sostenute da ciascuno Stato membro sono detratte dai proventi delle aste che il responsabile del collocamento deve versare a norma dell'articolo 23, lettera c), allo Stato membro designante.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Monitoraggio delle aste
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Entro la fine di ogni mese la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce sullo svolgimento delle aste da essa condotte nel mese precedente, in particolare per quanto riguarda:
a) l'accesso equo e aperto;
b) la trasparenza;
c) la definizione del prezzo;
d) gli aspetti tecnici e operativi dell'esecuzione del contratto che designa la piattaforma d'asta;
e) il rapporto tra i procedimenti d'asta e il mercato secondario riguardo alle informazioni di cui alle lettere da a) a d);
f) eventuali indizi di comportamenti anticoncorrenziali, abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o attività criminose di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1;
g) l'eventuale violazione del presente regolamento o la mancata conformità con gli obiettivi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE di cui la piattaforma d'asta è venuta a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento;
h) il seguito dato alle informazioni riferite a norma delle lettere da a) a g).
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno la piattaforma d'asta fornisce anche una sintesi e un'analisi delle segnalazioni mensili dell'anno precedente.
2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, riferisce in merito agli aspetti di cui al paragrafo 1 alla Commissione, agli Stati membri designanti e all'autorità nazionale competente designata in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici pertinenti monitorano l'esecuzione dei contratti che designano le piattaforme d'asta. Gli Stati membri che designano la piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, notificano alla Commissione le eventuali inosservanze, compiute dalla piattaforma, del contratto che la designa tali da avere un effetto significativo sui procedimenti d'asta.
4. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE la Commissione, per conto degli Stati membri che partecipano all'azione comune a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, e degli Stati membri che designano una piattaforma d'asta a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, pubblica relazioni sintetiche sugli elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a h), del presente articolo.
5. I responsabili del collocamento, le piattaforme d'asta e le autorità nazionali competenti di vigilanza collaborano attivamente e forniscono su richiesta alla Commissione le eventuali informazioni di cui dispongono sulle aste, nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.
6. Le autorità nazionali competenti per la vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le autorità nazionali competenti per la vigilanza dei soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, collaborano attivamente con la Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per il monitoraggio delle aste.
7. Nell'adempimento degli obblighi prescritti ai paragrafi 5 e 6, le autorità nazionali competenti tengono conto delle considerazioni inerenti al segreto d'ufficio cui sono assoggettate in applicazione del diritto dell'Unione.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Vigilanza sui rapporti con gli offerenti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, vigila sul rapporto con gli offerenti ammessi all'asta per tutta la durata di quest'ultima, provvedendo a:
a) vagliare le offerte presentate nel corso di detto rapporto al fine di garantire che il comportamento degli offerenti corrisponda alle informazioni sui clienti cui dispone la piattaforma e al loro profilo commerciale e di rischio, compresa se del caso la fonte dei finanziamenti;
b) mantenere in essere disposizioni sostanziali e procedurali per la regolare vigilanza sull'adempimento delle norme di condotta commerciale da parte dei soggetti ammessi all'asta ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3;
c) vigilare sulle operazioni dei soggetti ammessi all'asta a norma dell'articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e delle persone di cui all'articolo 3, punto 26, utilizzando i propri sistemi al fine di individuare le violazioni delle norme di cui alla lettera b) del presente comma, le condizioni inique o che possano turbare il corretto svolgimento delle aste e i comportamenti che possono indicare l'esistenza di abusi di mercato.
Quando vaglia le offerte a norma della lettera a) del primo comma, la piattaforma interessata dedica particolare attenzione a tutte le attività che, per loro natura, abbiano maggiori probabilità d'essere connesse al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o ad attività criminosa.
2. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede all'aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni che detiene in merito a un offerente. A tal fine essa può:
a) chiedere all'offerente informazioni, conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7, al fine di monitorare il rapporto intercorrente con esso a decorrere dalla sua ammissione all'asta, per tutta la durata del rapporto e per un periodo di cinque anni dalla sua conclusione;
b) chiedere ai soggetti ammessi all'asta di ripresentare la domanda di ammissione a intervalli periodici;
c) esigere che i soggetti ammessi all'asta comunichino prontamente alla piattaforma d'asta eventuali modifiche delle informazioni comunicate conformemente all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 20, paragrafi 5 e 7.
3. Una piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, registra:
a) la domanda di ammissione all'asta presentata a norma dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, e sue eventuali modifiche;
b) le verifiche effettuate:
i) durante il trattamento della domanda di ammissione all'asta presentata a norma degli articoli 19, 20 e 21;
ii) nel corso del vaglio e del monitoraggio del rapporto con il richiedente di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), a seguito dell'ammissione all'asta;
c) tutte le informazioni riguardanti le offerte presentate dall'offerente in un'asta, compresi l'eventuale ritiro o l'eventuale modifica delle offerte medesime, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 6, paragrafo 4;
d) tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento delle aste cui l'offerente ha partecipato.
4. Una piattaforma asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, conserva le registrazioni di cui al paragrafo 3 durante l'intero periodo in cui l'offerente è ammesso alle aste che esse organizzano e per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto con l'offerente.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Notifiche relative al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'attività criminosa
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849 monitorano e provvedono affinché la piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento esegua le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 20, paragrafo 10, del presente regolamento, e adempia l'obbligo di negare l'ammissione alle aste, di revocare o sospendere l'ammissione già concessa a norma dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, gli obblighi di monitoraggio e conservazione delle registrazioni di cui all'articolo 54 e gli obblighi di notifica di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Le autorità nazionali competenti di cui al primo comma sono dotate dei poteri conferiti loro dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.
La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, può essere ritenuta responsabile della violazione dell'articolo 20, paragrafi 7 e 10, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 54 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. A tal fine si applicano le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 58 a 62 della direttiva (UE) 2015/849.
2. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, i suoi amministratori e i suoi dipendenti collaborano appieno con le FIU provvedendo tempestivamente a:
a) informare la FIU di propria iniziativa anche tramite segnalazione, qualora sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare che i fondi relativi alle aste, indipendentemente dalla loro entità, provengono da attività criminose o sono collegati al finanziamento del terrorismo, e rispondere tempestivamente, in tali casi, alle richieste di informazioni ulteriori da parte della FIU;
b) fornire direttamente alla FIU, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie.
Tutte le operazioni sospette, incluse quelle tentate, sono segnalate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse alla FIU dello Stato membro sul cui territorio è situata la piattaforma.
Le disposizioni nazionali adottate in attuazione delle politiche e delle procedure in materia di gestione della conformità e di comunicazione, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, designano il o i soggetti incaricati di trasmettere le informazioni in applicazione del presente articolo.
4. Lo Stato membro in cui è situata la piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, provvede affinché alla piattaforma si applichino le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli da 37 a 39, dell'articolo 42, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 46 della direttiva (UE) 2015/849.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Notifiche relative ad abusi di mercato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La piattaforma d'asta designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, segnala alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in conformità delle misure nazionali adottate in attuazione dell'articolo 54 della direttiva 2014/65/UE indizi di abuso di mercato o tentato abuso di mercato a opera di qualsiasi soggetto ammesso alle aste o di qualsiasi soggetto che agisce per suo conto.
2. La piattaforma d'asta comunica alla Commissione il fatto di aver presentato una notifica a norma del paragrafo 1, indicando le misure correttive adottate o che propone di adottare per contrastare gli illeciti di cui al paragrafo 1.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Dimensione massima dell'offerta e altre misure correttive
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Al fine di attenuare un manifesto rischio, effettivo o potenziale, di abusi di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altra attività criminosa nonché di comportamenti anticoncorrenziali, la piattaforma d'asta può imporre la dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva necessaria, previa consultazione e parere della Commissione al riguardo, purché l'applicazione della dimensione massima dell'offerta o qualsiasi altra misura correttiva riduca effettivamente tale rischio. La Commissione può consultare gli Stati membri interessati per ottenerne il parere sulla proposta della piattaforma d'asta. La piattaforma d'asta tiene nella massima considerazione il parere della Commissione.
2. La dimensione massima dell'offerta è espressa come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in una determinata asta o come percentuale del numero totale di quote messe all'asta in un determinato anno, in funzione della soluzione più adatta ad attenuare il rischio di abusi di mercato.
3. Ai fini del presente articolo, per "dimensione massima dell'offerta" s'intende il numero massimo di quote per il quale può essere presentata, direttamente o indirettamente, un'offerta da parte di gruppi di soggetti elencati nell'articolo 18, paragrafo 1 o 2, che appartengano ad una delle seguenti categorie:
a) uno stesso gruppo di imprese, formato da un'impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese affiliate;
b) uno stesso raggruppamento di imprese;
c) un'unità economica separata dotata di potere decisionale indipendente, qualora si tratti di soggetti controllati direttamente o indirettamente da organismi pubblici o enti di proprietà pubblica.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Norme di condotta commerciale e altre disposizioni contrattuali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011)
Gli articoli da 53 a 57 non escludono altri provvedimenti che le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, possano prendere direttamente o indirettamente, in base alle loro norme di condotta commerciale o a disposizioni contrattuali, nei confronti degli offerenti ammessi alle aste, purché tali provvedimenti non contrastino con gli articoli da 53 a 57 né pregiudichino l'applicazione degli stessi.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Norme di condotta per altri soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2
(modificato dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 784/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Il presente articolo si applica:
a) ai soggetti ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2;
[b) alle imprese di investimento e agli enti creditizi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), che sono ammessi a presentare offerte ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3.] (lettera soppressa) (1)
2. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti nei loro rapporti con i clienti:
a) accettano istruzioni dai clienti a condizioni analoghe;
b) si rifiutano di presentare offerte per conto di un cliente se hanno motivi ragionevoli di sospettare riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminose o abusi di mercato, fatte salve le disposizioni nazionali adottate in attuazione degli articoli 35 e 39 della direttiva (UE) 2015/849;
c) possono rifiutarsi di presentare offerte per conto di un cliente se sussistono seri indizi che il cliente steso non è in grado di pagare le quote per le quali presenta l'offerta;
d) concludono accordi scritti con i clienti. Tali accordi non devono imporre condizioni o restrizioni inique ai clienti interessati.
Essi prevedono tutte le condizioni riguardanti i servizi offerti, in particolare il pagamento e la consegna delle quote;
e) possono richiedere che i loro clienti depositino una somma a titolo di acconto per le quote;
f) non possono limitare indebitamente il numero di offerte che il cliente può presentare;
g) non possono escludere o limitare la facoltà dei clienti di avvalersi dei servizi di altri soggetti legittimati a presentare offerte per loro conto nelle aste a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere da b) a e), e dell'articolo 18, paragrafo 2;
h) prestano debita attenzione agli interessi dei clienti che li incaricano di presentare offerte per loro conto;
i) trattano i clienti correttamente e senza discriminazioni;
j) assicurano la disponibilità di adeguati sistemi e procedimenti interni per il trattamento delle domande dei clienti che li incaricano di operare come agenti nelle aste e per l'efficiente partecipazione alle aste, con particolare riguardo alla presentazione delle offerte per conto dei clienti, alla ricezione delle garanzie e dei pagamenti forniti dai clienti e al trasferimento delle quote ai clienti per i quali operano;
k) impediscono il trasferimento di informazioni riservate dal settore aziendale incaricato di ricevere, preparare e presentare le offerte per conto dei clienti ai settori aziendali incaricati di preparare e presentare offerte per proprio conto o incaricati di operare per proprio conto nel mercato secondario;
l) conservano le informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento del loro incarico di intermediari per la gestione di offerte per conto di clienti durante cinque anni a partire dalla data in cui le informazioni stesse sono state ricevute o prodotte.
L'importo del deposito di cui alla lettera e) è calcolato in modo equo e ragionevole.
Il metodo di determinazione del deposito di cui alla lettera e) è stabilito negli accordi conclusi a norma della lettera d).
Dopo la conclusione dell'asta, la parte del deposito di cui alla lettera e) che non sia utilizzata per il pagamento delle quote deve essere restituita al pagatore entro un congruo termine indicato negli accordi conclusi a norma della lettera d).
3. I soggetti di cui al paragrafo 1 applicano le norme di condotta seguenti quando presentano offerte per conto proprio o per conto di clienti:
a) forniscono le eventuali informazioni richieste dalla piattaforma d'asta sulla quale sono ammessi a presentare offerte ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti in forza del presente regolamento;
b) operano con integrità, competenza, prudenza e diligenza;
4. Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri in cui sono stabiliti i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono ad autorizzare tali soggetti ad esercitare le attività contemplate dallo stesso paragrafo, nonché a far rispettare le norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, in particolare attraverso il trattamento delle denunce presentate per violazione di tali norme.
5. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 4 rilasciano l'autorizzazione ai soggetti di cui al paragrafo 1 solo se soddisfano le condizioni seguenti:
a) godono di buona reputazione e vantano un'esperienza sufficiente per garantire l'osservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3;
b) hanno messo in atto le verifiche e i procedimenti necessari per gestire i conflitti di interesse e servire al meglio gli interessi dei loro clienti;
c) rispettano gli obblighi delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
d) rispettano tutte le altre misure ritenute necessarie in base alla natura dei servizi di intermediazione offerti e del livello di complessità che caratterizza i clienti in base alle loro attività di investimento e di commercio, nonché in base alla valutazione dei rischi di riciclaggio di capitali, di finanziamento del terrorismo o di attività criminose.
6. Le autorità competenti nazionali degli Stati membri in cui i sono autorizzati i soggetti di cui al paragrafo 1 provvedono a far osservare le condizioni di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro procura che:
a) le sue autorità nazionali competenti dispongano dei poteri di indagine necessari e possano applicare sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive;
b) sia predisposto un procedimento per il trattamento delle denunce e la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla stessa;
c) le sue autorità nazionali possano revocare l'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 5 ai soggetti di cui al paragrafo 1 che abbiano violato, gravemente e sistematicamente, le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
7. I clienti degli offerenti di cui al paragrafo 1 possono presentare denuncia alle autorità competenti di cui al paragrafo 4 per inosservanza delle norme di condotta di cui ai paragrafi 2 e 3, secondo le regole procedurali vigenti per il trattamento delle denunce nello Stato membro che vigila sul soggetto di cui al paragrafo 1.
8. I soggetti di cui al paragrafo 1 che sono ammessi a presentare offerte conformemente agli articoli 18, 19 e 20 sono autorizzati, senza dover adempiere ulteriori prescrizioni giuridiche o amministrative degli Stati membri, a fornire servizi di intermediazione ai clienti di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a).
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Pubblicazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902)
1. La normativa, gli orientamenti, le istruzioni, i moduli, i documenti, gli annunci, compreso il calendario delle aste, e ogni altra informazione non riservata attinente alle aste condotte in una determinata piattaforma, compreso l'elenco dei soggetti ammessi alle aste, le decisioni, comprese quelle ai sensi dell'articolo 57, destinate a prescrivere la dimensione massima delle offerte ed eventuali altre misure correttive necessarie per ridurre i rischi effettivi o potenziali di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, attività criminosa o abuso di mercato sono pubblicati in un sito web appositamente dedicato alle aste, che deve essere aggiornato e gestito dalla piattaforma stessa.
Le informazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso lo stesso sito web dedicato alle aste.
[2. Le versioni non riservate delle relazioni che il sorvegliante d'asta presenta agli Stati membri e alla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, sono pubblicate nel sito web della Commissione.
Le relazioni che non sono più attuali sono archiviate. Gli archivi sono accessibili attraverso il sito web della Commissione.] (paragrafo soppresso) (1)
3. L'elenco dei nomi, degli indirizzi, dei numero di telefono e di fax, degli indirizzi di posta elettronica e dei siti web di tutti i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi nelle aste condotte dalle piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, sono pubblicati sul sito web tenuto dalla piattaforma interessata.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Annuncio e notifica dei risultati delle aste
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/7 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta da essa svolta, specificando almeno le seguenti informazioni:
a) il volume delle quote messe all'asta;
b) il prezzo di aggiudicazione dell'asta in euro;
c) il volume totale delle offerte presentate;
d) il numero totale di offerenti e il numero di aggiudicatari;
e) in caso di annullamento dell'asta, le aste alle quali sarà trasferito il volume di quote;
f) I proventi complessivi della vendita all'asta;
g) la ripartizione dei proventi tra gli Stati membri, nel caso delle piattaforme d'asta designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1.
2. La piattaforma d'asta annuncia i risultati di ogni asta non appena sia ragionevolmente possibile. Le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), sono annunciati non oltre 5 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta, mentre le informazioni sui risultati delle aste in applicazione del paragrafo 1, lettere da c) a g), sono annunciati non oltre 15 minuti dopo la chiusura del periodo di offerta.
3. Contemporaneamente all'annuncio delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in applicazione del paragrafo 2, la piattaforma d'asta notifica a ciascun aggiudicatario che presenta offerte attraverso i propri sistemi:
a) il numero totale di quote che devono essergli assegnate;
b) quali delle sue eventuali offerte a pari prezzo sono state selezionate con metodo casuale;
c) il pagamento da effettuare in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a scelta dell'offerente, purché il sistema di compensazione o il sistema di regolamento sia in grado di trattare la valuta nazionale in questione;
d) la data entro la quale occorre effettuare il pagamento, in fondi disponibili, nel conto bancario designato del responsabile del collocamento.
4. Se la valuta scelta dall'aggiudicatario non è l'euro, la piattaforma interessata comunica all'aggiudicatario il tasso di cambio utilizzato per calcolare l'importo dovuto nella valuta scelta dall'offerente medesimo.
Il tasso di cambio è quello pubblicato subito dopo la fine del periodo d'offerta nei notiziari finanziari riconosciuti che sono indicati nel contratto di designazione della piattaforma interessata.
5. La piattaforma comunica al sistema di compensazione o al sistema di regolamento ad essa collegato le informazioni trasmesse a ciascun aggiudicatario ai sensi del paragrafo 3.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Tutela delle informazioni riservate
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Sono considerate riservate le seguenti informazioni:
a) contenuto dell'offerta;
b) contenuto di eventuali istruzioni per l'offerta, anche qualora questa non sia presentata;
c) informazioni che rivelano o dalle quali si può dedurre l'identità dell'offerente e qualsiasi delle seguenti informazioni:
i) numero delle quote che l'offerente intende acquistare in un'asta;
ii) prezzo che l'offerente intende pagare per tali quote;
d) informazioni riguardanti o ricavate da una o più offerte o istruzioni per l'offerta che, separatamente o nel loro complesso, possano:
i) fornire indicazioni sulla domanda di quote prima di una determinata asta;
ii) fornire indicazioni sul prezzo di aggiudicazione prima di una determinata asta;
e) informazioni fornite nell'ambito della costituzione o della vigenza dei rapporti intercorrenti con gli offerenti o nel quadro della vigilanza su tali rapporti a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54;
[f) relazioni che il sorvegliante d'asta presenta a norma dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 6, ad esclusione delle parti contenute nelle versioni non riservate di tali relazioni, pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2;] (lettera soppressa) (1)
g) segreti commerciali comunicati dai soggetti che partecipano a una procedura d'appalto per la designazione di una piattaforma d'asta;
h) informazioni sull'algoritmo utilizzato per la selezione casuale delle offerte a pari prezzo di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
i) informazioni sui metodi applicati per la definizione del prezzo di aggiudicazione notevolmente inferiore al prezzo vigente sul mercato secondario prima e durante l'asta, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6.
2. I soggetti che hanno ottenuto, direttamente o indirettamente, informazioni riservate devono astenersi dal rivelarle, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 3.
3. Il paragrafo 2 non osta alla rivelazione delle informazioni riservate se:
a) le informazioni sono già state rese note al pubblico in maniera lecita;
b) la rivelazione avviene con il consenso scritto dell'offerente, del soggetto ammesso all'asta o del soggetto che chiede l'ammissione all'asta;
c) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un obbligo previsto dal diritto dell'Unione;
d) le informazioni sono richieste in ottemperanza ad un provvedimento di un organo giurisdizionale;
e) le informazioni sono rivelate o richieste a fini di indagini o procedimenti penali, amministrativi o giudiziari svolti nell'Unione;
[f) la piattaforma rivela le informazioni al sorvegliante d'asta per consentirgli di svolgere le sue funzioni o di adempiere ai suoi obblighi in relazione alle aste o per assisterlo a tali fini;] (lettera soppressa) (1)
g) le informazioni sono compendiate o riformulate prima della rivelazione in modo tale che sia improbabile il discernimento di dati riguardanti:
i) singole offerte o istruzioni a presentare offerte;
ii) singole aste;
iii) singoli offerenti, offerenti potenziali o soggetti che chiedono l'ammissione alle aste;
iv) singole domande di ammissione alle aste;
v) singole relazioni nell'ambito delle aste;
[h) si tratta di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 1, lettera f), se sono divulgate in maniera non discriminatoria e ordinata da parte delle autorità competenti nazionali degli Stati membri, per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e da parte della Commissione, per quanto riguarda le altre informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2;] (lettera soppressa) (1)
i) si tratta di informazioni riservate a norma del paragrafo 1, lettera g), se sono rivelate a impiegati degli Stati membri o della Commissione che partecipano alla procedura d'appalto di cui al paragrafo 1, lettera g), e che sono a loro volta tenuti al segreto d'ufficio o professionale nell'ambito del loro rapporto di impiego;
j) la divulgazione avviene dopo la scadenza di 30 mesi decorrenti da una delle seguenti date, fatti salvi eventuali obblighi preesistenti in materia di segreto d'ufficio o professionale a norma del diritto dell'Unione:
i) data d'inizio del periodo d'offerta in cui le informazioni riservate sono rese note per la prima volta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d);
ii) data di conclusione del rapporto intercorrente con l'offerente, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera e);
[iii) data della relazione del sorvegliante d'asta, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera f);] (punto soppresso) (2)
iv) data di presentazione delle informazioni nell'ambito della procedura d'appalto, per quanto riguarda le informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera g).
4. Le misure necessarie per garantire che le informazioni riservate non siano indebitamente rivelate e le conseguenze dell'eventuale indebita rivelazione da parte della piattaforma d'asta, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, sono stabilite nel contratto che la designano.
5. La piattaforma, ivi compreso chiunque abbia un contratto di lavoro con la stessa, utilizza le informazioni riservate ricevute esclusivamente per l'adempimento dei suoi obblighi o per l'esercizio delle sue funzioni in relazione alle aste.
6. I paragrafi da 1 a 5 non precludono lo scambio di informazioni riservate tra la piattaforma d'asta e:
a) le autorità competenti nazionali incaricate della vigilanza delle piattaforme d'asta;
b) le autorità competenti nazionali incaricate di indagare e perseguire il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, le attività criminose o gli abusi di mercato;
c) la Commissione.
Le informazioni riservate scambiate a norma del presente paragrafo sono rivelate unicamente ai soggetti contemplati dalle lettere a), b) e c), in deroga al paragrafo 2.
7. Chiunque lavori o abbia lavorato per una piattaforma d'asta è vincolato al segreto d'ufficio o professionale e provvede affinché le informazioni riservate siano tutelate a norma del presente articolo.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Regime linguistico
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le informazioni scritte fornite dalla piattaforma d'asta in applicazione dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, o in esecuzione del contratto che la designa, e che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono redatte in una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
2. Gli Stati membri possono fornire, a loro spese, la traduzione di tutte le informazioni delle piattaforme d'asta di cui al paragrafo 1 nella o nelle loro lingue ufficiali nazionali.
Se uno Stato membro fornisce a sue spese la traduzione di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma designata a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri che abbiano designato una piattaforma a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, forniscono parimenti a loro spese la traduzione nella stessa lingua o nelle stesse lingue di tutte le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 dalla piattaforma da essi designata a norma dell'articolo 30, paragrafo 1.
3. I soggetti che chiedono l'ammissione alle aste e i soggetti ammessi alle aste possono presentare i seguenti atti nella lingua ufficiale dell'Unione che hanno scelto a norma del paragrafo 4, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione nella stessa lingua ai sensi del paragrafo 2:
a) le domande di ammissione alle aste, compresi i documenti giustificativi;
b) le offerte, nonché il ritiro o la modifica delle offerte;
c) eventuali richieste connesse al punto a) o b).
Le piattaforme d'asta possono chiedere la traduzione certificata in una lingua comunemente usata nel mondo della finanza internazionale.
4. I richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste scelgono la lingua ufficiale dell'Unione nella quale intendono ricevere tutte le notifiche effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 10, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 61, paragrafo 3, del presente regolamento.
Tutte le altre comunicazioni orali o scritte effettuate dalla piattaforma ai richiedenti l'ammissione alle aste, agli ammessi alle aste o agli offerenti che partecipano alle aste sono effettuate nella lingua scelta a norma del primo comma senza alcun costo aggiuntivo per tali soggetti, purché lo Stato membro abbia deciso di fornire la traduzione in tale lingua a norma del paragrafo 2.
Tuttavia, anche qualora lo Stato membro abbia deciso, ai sensi del paragrafo 2, di fornire la traduzione nella lingua scelta a norma del primo comma del presente paragrafo, i richiedenti l'ammissione alle aste, gli ammessi alle aste e gli offerenti che partecipano alle aste possono rinunciare al diritto di cui al secondo comma del presente paragrafo autorizzando per iscritto la piattaforma interessata ad usare soltanto una lingua comunemente impiegata nel mondo della finanza internazionale.
5. Gli Stati membri sono responsabili dell'accuratezza delle traduzioni fornite a norma del paragrafo 2.
I soggetti che presentano documenti tradotti a norma del paragrafo 3 e le piattaforme che notificano documenti tradotti ai sensi del paragrafo 4 sono tenuti a garantire che si tratta di traduzioni accurate del testo originale.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Diritto di ricorso
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
1. Le piattaforme designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, dispongono di procedimenti extragiudiziali per l'esame dei ricorsi dei soggetti richiedenti l'ammissione alle aste, dei soggetti ammessi alle aste e dei soggetti cui è stata negata, revocata o sospesa l'ammissione.
2. Gli Stati membri in cui il mercato regolamentato designato piattaforma d'asta a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, o dell'articolo 30, paragrafo 1, o il suo gestore sono soggetti a vigilanza provvedono affinché le decisioni adottate nell'ambito del procedimento extragiudiziale per l'esame dei ricorsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Tale diritto lascia impregiudicato il diritto di adire direttamente gli organi giurisdizionali o amministrativi previsto dalle disposizioni nazionali adottate in attuazione dell'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Rettifica degli errori
1. Gli eventuali errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento sono comunicati al sistema di compensazione o al sistema di regolamento non appena siano noti.
2. Il sistema di compensazione o il sistema di regolamento adotta tutte le misure necessarie per rettificare gli errori commessi in pagamenti o trasferimenti di quote effettuati e in garanzie o depositi costituiti o svincolati a norma del presente regolamento, di cui vengano a conoscenza con qualsiasi mezzo.
3. Chiunque tragga beneficio da un errore ai sensi del paragrafo 1, che non possa essere rettificato a norma del paragrafo 2 a causa di diritti di terzi acquirenti in buona fede, e che sia a conoscenza o debba essere a conoscenza dell'errore ma non lo abbia comunicato al sistema di compensazione o al sistema di regolamento, è tenuto a risarcire il danno causato.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
ALLEGATO I
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1210/2011 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Modello di notifica della cancellazione volontaria da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
Notifica a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE | ||
1. | Stato membro e autorità pubblica che trasmettono la notifica | |
2. | Data di notifica | |
3. | Dati d'identificazione dell'impianto di produzione di energia elettrica ( «impianto») che è stato chiuso sul territorio dello Stato membro in conformità dei dati registrati nell'EUTL, istituito con atto delegato adottato in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, tra cui: | |
a) | nome dell'impianto | |
b) | identificativo dell'impianto nell'EUTL | |
c) | nome del gestore dell'impianto | |
4. | Data di chiusura dell'impianto e revoca dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra | |
5. | Descrizione ed estremi delle misure nazionali supplementari che hanno determinato la chiusura dell'impianto | |
6. | Relazioni sulle emissioni verificate dell'impianto relative ai cinque anni precedenti l'anno della chiusura | |
7. | Volume totale di quote da cancellare | |
8. | Anni per i quali le quote devono essere cancellate | |
9. | Volume esatto di quote da cancellare in ogni anno di cui al punto 8 |
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
ALLEGATO II
Elenco degli elementi di cui all'articolo 20, paragrafo 3
1. Prova della legittimazione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 o 2.
2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del richiedente.
3. Codice identificativo del conto di deposito designato del richiedente.
4. Dati completi del conto bancario designato del richiedente.
5. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di uno o più rappresentanti dell'offerente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma.
6. Per le persone giuridiche, prova:
a) della loro costituzione indicante: la forma giuridica del richiedente; il diritto applicabile; se il richiedente è una società quotata in una o più borse riconosciute;
b) se del caso, il numero di registrazione del richiedente nel registro pertinente; in mancanza di tale numero, il richiedente fornisce i protocolli, gli statuti o altri documenti che ne attestano la costituzione in società.
7. Per le persone giuridiche e/o strutture legali, le informazioni necessarie per identificare il titolare effettivo e per comprendere la struttura della proprietà e del controllo.
8. Per le persone fisiche, prova della loro identità tramite carta d'identità, patente di guida, passaporto o altro documento analogo rilasciato da un paese e contenente il nome e il cognome completi, la fotografia, la data di nascita e l'indirizzo di residenza permanente nell'Unione del richiedente interessato che, ove necessario, possono essere supportati da altri documenti giustificativi appropriati.
9. Per i gestori d'impianti, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.
10. Per gli operatori aerei, prova dell'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o piano di monitoraggio presentato e approvato ai sensi dell'articolo 3 octies della medesima direttiva.
11. Le informazioni richieste per le misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera e).
12. L'ultima relazione annuale e gli ultimi conti sottoposti a revisione del richiedente, compresi il conto profitti e perdite e il bilancio o, se non fosse disponibile, la dichiarazione IVA o altre informazioni analoghe che devono essere presentate per dimostrare la solvibilità e l'affidabilità creditizia del richiedente.
13. Il numero di partita IVA e, se il richiedente non è iscritto al registro IVA, qualsiasi altro mezzo utile di identificazione del richiedente da parte delle autorità fiscali dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro in cui ha il domicilio
fiscale, o altre informazioni analoghe necessarie a dimostrare la posizione fiscale del richiedente all'interno dell'Unione.
14. Una dichiarazione attestante che, a sua conoscenza, il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera f).
15. Prova della conformità ai requisiti dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera g).
16. Prova che il richiedente soddisfa i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
17. Dichiarazione attestante che il richiedente ha la capacità giuridica e il potere di rappresentanza necessari per presentare un'offerta per conto proprio o per conto di terzi nelle aste.
18. Dichiarazione attestante che, a conoscenza del richiedente, non esistono impedimenti di natura giuridica, regolamentare, contrattuale o di altra natura che ostino all'adempimento degli obblighi ad esso incombenti ai sensi del presente regolamento.
19. Dichiarazione attestante l'intenzione del richiedente di effettuare i pagamenti in euro o nella valuta di uno Stato membro non appartenente all'eurozona, con indicazione della valuta scelta.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
ALLEGATO III
(modificato ed integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 784/2012, dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1042/2012 e dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 1143/2013 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/7 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
Piattaforme d'asta non designate a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, rispettivi Stati membri designanti ed eventuali condizioni o obblighi applicabili ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 7
Piattaforme d'asta designate dalla Germania |
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Piattaforma |
European Energy Exchange AG (EEX) |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 1° settembre 2012 fino almeno al 31 marzo 2013 e non oltre il 31 dicembre 2013, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da un terzo qualsiasi. |
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Obblighi |
Entro due mesi dal 1° settembre 2012 EEX presenta la propria strategia di uscita alla Germania per consultazione del sorvegliante d'asta. Entro due mesi dalla ricezione del parere del sorvegliante d'asta EEX rivede la propria strategia di uscita, tenendo il massimo conto di detto parere. La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale ai pertinenti rapporti contrattuali con EEX. |
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Basi giuridiche |
Articolo 30, paragrafo 2] (punto soppresso) (1) |
Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito |
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[2 |
Piattaforma |
ICE Futures Europe (ICE) |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 10 novembre 2012 fino al più tardi al 9 novembre 2017, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Definizioni |
Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si applicano le seguenti definizioni: a) "norme di scambio ICE", i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'"ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT" e all'"ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT"; b) "membro di scambio", un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio di ICE; c) "cliente", un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste. |
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi. |
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Obblighi |
1. ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità: a) su base individuale senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste; b) su richiesta, in caso di decisioni di altra natura. ICE garantisce che tali decisioni siano esaminate in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del presente regolamento e che i membri di scambio o i loro clienti si conformino ai risultati di tali disamine da parte di ICE. Tra queste ultime si possono annoverare tra l'altro il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste. 2. Sulla propria pagina web ICE redige e cura un elenco esaustivo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso delle PMI e degli emettitori di entità ridotta alle aste su ICE nel Regno Unito, congiuntamente a orientamenti pratici di immediata comprensione mirati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle fasi necessarie per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti. 3. Entro sei mesi dall'inizio delle aste o due mesi dalla designazione del sorvegliante d'asta, a seconda di quale evento si verifichi prima, ICE è inoltre tenuta a riferire al sorvegliante d'asta in merito alla copertura conseguita mediante tale modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, compreso il livello di copertura geografica ottenuta, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante a tal fine, in modo da garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del presente regolamento. 4. Tutte le tariffe e le condizioni praticate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web aggiornate di ICE. ICE dispone che, qualora siano applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente per l'ammissione alle aste, tali tariffe e condizioni siano chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di quanti offrono i servizi con riferimenti diretti a questi siti sulla pagina web di ICE. 5. Fatte salve le altre disposizioni giuridiche, ICE garantisce la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ai reclami che eventualmente insorgono in relazione a decisioni di ammissione, di revoca o di sospensione, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti. 6. ICE modifica le proprie norme di scambio per garantire la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato. Nella fattispecie, le norme di scambio ICE modificate stabiliscono gli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 5. 7. Entro due mesi dal 10 novembre 2012, ICE presenta la propria strategia particolareggiata di uscita al Regno Unito per consultazione del sorvegliante d'asta. Entro due mesi dal ricevimento del parere del sorvegliante d'asta ICE rivede la propria strategia di uscita, tenendo in massima considerazione detto parere. 8. Il Regno Unito notifica alla Commissione le eventuali modifiche agli accordi contrattuali con ICE notificati alla Commissione il 30 aprile, il 4 maggio e il 14 giugno 2012 e comunicati al comitato sui cambiamenti climatici il 15 maggio e il 3 luglio 2012. |
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Basi giuridiche |
Articolo 30, paragrafo 1] (punto soppresso) (1) |
Piattaforme d'asta designate dalla Germania |
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[3 |
Piattaforma d'asta |
European Energy Exchange AG (EEX) |
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Basi giuridiche |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Periodo di vigenza della designazione |
Dal 15 novembre 2013 fino almeno al 14 novembre 2018 al più tardi, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, comma 2. |
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi. |
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Obblighi |
1. Entro due mesi dal 15 novembre 2013 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita ai fini della consultazione del sorvegliante d'asta. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX ai sensi del contratto con la Commissione e gli Stati membri concluso ai sensi dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto. 2. EEX redige e aggiorna sul suo sito web un elenco completo e aggiornato dei membri ammessi all'asta autorizzati a presentare offerte per conto di PMI ed emettitori di entità ridotta; inoltre pubblica degli orientamenti pratici facilmente comprensibili per informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta delle misure che devono prendere per accedere alle aste per il tramite di questi membri. 3. Entro sei mesi dall'inizio delle aste o entro due mesi dalla designazione del sorvegliante d'asta, a seconda di quale delle due sia la più recente, EEX riferisce al sorvegliante d'asta sulla copertura ottenuta, compreso il grado di copertura geografica, e tiene nella massima considerazione le sue raccomandazioni a tale riguardo in modo da assicurare l'adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b). 4. La Germania comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificata alla Commissione il 15 marzo 2013 e comunicata al comitato sui cambiamenti climatici il 20 marzo 2013.] (punto soppresso) (1) |
Piattaforme d'asta designate dal Regno Unito |
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4 |
Piattaforma |
ICE Futures Europe (ICE) |
Base giuridica |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 10 novembre 2017 fino al più tardi al 9 novembre 2022, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Definizioni |
Ai fini delle condizioni e degli obblighi applicabili a ICE, si adottano le seguenti definizioni: a) "norme di scambio ICE", i regolamenti ICE, comprese in particolare le norme e le procedure relative all'ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT e all'ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT; b) "membro di scambio", un membro quale definito dalla sezione A.1 delle norme di scambio ICE; c) "cliente", un cliente di un membro di scambio, nonché i clienti a valle, che agevolano l'ammissione dei partecipanti alle aste e agiscono per conto dei partecipanti alle aste. |
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione allo scambio o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da ICE o a qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da ICE o da un terzo qualsiasi. |
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Obblighi |
1. ICE può chiedere che le decisioni adottate dai suoi membri di scambio o dai loro clienti in merito all'ammissione alle aste, alla revoca o alla sospensione di tale ammissione - indipendentemente dal fatto che la decisione sia adottata con riguardo alla sola ammissione all'asta, oppure all'ammissione all'asta e anche al diventare un membro o un partecipante al mercato secondario - siano comunicate a ICE dai membri di scambio o dai loro clienti che adottano la decisione con le seguenti modalità: a) su base individuale e senza ritardo, in caso di decisioni di rifiuto di ammissione alle aste e di revoca o di sospensione di ammissione alle aste; b) su richiesta, in caso di decisioni di altra natura. ICE si riserva la facoltà di esaminare tali decisioni in merito alla conformità agli obblighi facenti capo alla piattaforma d'asta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e garantisce che i membri di scambio ICE o i loro clienti si conformino ai risultati di tale esame. Ciò può annoverare, tra l'altro, il ricorso a tutte le norme di scambio applicabili stabilite da ICE, comprese le procedure disciplinari o tutte le altre azioni ritenute idonee ad agevolare l'ammissione alle aste. 2. Sulla propria pagina web ICE redige e mantiene un elenco completo e aggiornato dei membri di scambio o dei loro clienti ammessi ad agevolare l'accesso alle aste su ICE nel Regno Unito; tale elenco comprende coloro che forniscono accesso unicamente alle aste, come indicato nelle norme di scambio ICE, e i membri di scambio o i loro clienti che forniscono accesso alle aste a soggetti che possono anche essere membri o partecipanti del mercato secondario. Inoltre, sulla propria pagina web ICE redige e mantiene degli orientamenti pratici di immediata comprensione destinati a informare le PMI e gli emettitori di entità ridotta dei passi da compiere per essere ammessi alle aste attraverso tali membri di scambio o i loro clienti. 3. Tutte le tariffe e le condizioni applicate da ICE e dal suo sistema di compensazione ai partecipanti alle aste sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulla pagina web aggiornata di ICE. ICE dispone che, nei casi in cui per l'ammissione alle aste sono applicate tariffe e condizioni supplementari da parte di un membro di scambio o da un suo cliente, tali tariffe e condizioni sono chiaramente indicate, facilmente comprensibili e pubblicamente accessibili sulle pagine web di coloro che offrono i servizi, assicurando che i riferimenti diretti a tali pagine web siano disponibili sulla pagina web di ICE, distinguendo tra le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti solo ammessi alle aste, qualora disponibili, e le tariffe e le condizioni applicate ai soggetti ammessi alle aste che sono anche membri o partecipanti al mercato secondario. 4. Fatti salvi altri mezzi di ricorso, ICE garantisce sia la disponibilità delle proprie procedure di risoluzione dei reclami per decidere in merito ad eventuali reclami insorti in relazione a decisioni di ammissione, revoca o sospensione, di cui più in dettaglio al punto 1, adottate dai membri di scambio di ICE o dai loro clienti, sia che tali reclami siano ritenuti ammissibili ai fini delle sue procedure di risoluzione dei reclami. [5. Entro sei mesi dall'inizio delle aste, ICE riferisce al sorvegliante d'asta in merito alla copertura ottenuta nell'ambito del modello di cooperazione con i membri di scambio e i loro clienti, anche riguardo al livello di copertura geografica. ICE tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del sorvegliante d'asta in questo ambito, in modo da garantire l'adempimento dei propri obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1031/2010.] (punto soppresso) (1) 6. ICE garantisce la piena conformità con le condizioni e gli obblighi di registrazione stabiliti nel presente allegato. 7. Il Regno Unito comunica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale agli accordi contrattuali convenuti con ICE che sono stati notificati alla Commissione. |
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Piattaforme d'asta designate dalla Germania |
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5 |
Piattaforma |
European Energy Exchange AG (EEX) |
Base giuridica |
Articolo 30, paragrafo 1 |
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Periodo di vigenza della designazione |
Da non prima del 5 gennaio 2019 per un periodo massimo di cinque anni fino al 4 gennaio 2024, fatto salvo l'articolo 30, paragrafo 5, secondo comma. |
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Condizioni |
L'ammissione alle aste non dipende dall'adesione o dalla partecipazione al mercato secondario organizzato da EEX o da qualsiasi altra sede di negoziazione gestita da EEX o da terzi. |
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Obblighi |
1. Entro due mesi dal 5 gennaio 2019 EEX presenta alla Germania la propria strategia di uscita. La strategia di uscita non pregiudica gli obblighi di EEX stabiliti nel contratto concluso con la Commissione e gli Stati membri in applicazione dell'articolo 26 e i diritti della Commissione e degli Stati membri in questione ai sensi di tale contratto. 2. La Germania notifica alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale dei rapporti contrattuali con EEX notificati alla Commissione il 12 aprile 2018. |
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868.
N.d.R.: Il presente regolamento è ABROGATO dall'art. 57 del Reg. (UE) 2023/2830.
ALLEGATO IV
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) n. 176/2014, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1902 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1868)
[Adeguamenti dei volumi di quote (in milioni) da mettere all'asta nel periodo 2013-2020, di cui all'articolo 10, paragrafo 2
Anno | Volume della riduzione |
2013 | |
2014 | 400 |
2015 | 300 |
2016 | 200 |
2017 | |
2018 | |
2019 | |
2020 |
]