
REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 25 ottobre 2011
G.U.U.E. 8 dicembre 2011, n. L 326
Regolamento concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/1789)
In merito alle tasse dovute all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni comunicate, si rimanda alla Dec. (UE) 2020/2152.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 28 dicembre 2011
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 22
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
1) E' importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato.
2) Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso è opportuno promuovere una concorrenza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali.
3) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per l'elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che prevenga gli abusi di mercato e tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.
4) I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all'ingrosso dell'elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Pertanto, il compito di garantire l'integrità dei mercati non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato.
5) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.
6) Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell'energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A seconda dell'assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le responsabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio.
7) Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell'energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l'integrità non sono vietati in modo esplicito. Al fine di tutelare il consumatore finale e di garantire prezzi energetici convenienti per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo.
8) Le negoziazioni in derivati, che possono essere regolate sul piano fisico o finanziario, e le negoziazioni in materie prime sono usate congiuntamente nei mercati dell'energia all'ingrosso. E' pertanto importante che le definizioni di «insider trading» e di «manipolazione del mercato», che configurano abusi di mercato, siano compatibili con i mercati dei derivati e delle materie prime. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in via di principio a ogni transazione conclusa, ma dovrebbe al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso.
9) I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Ciononostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati dell'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. E' pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti.
10) Visti i risultati dell'analisi svolta nella comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2010, dal titolo «Verso un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea», la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni le carenze individuate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio.
11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3), e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per consentire a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso.
12) Il ricorso o il tentativo di ricorrere ad informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o di terzi dovrebbe essere chiaramente vietato. L'impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono sono privilegiate. Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati a norma di tali regolamenti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e potrebbero, pertanto, costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.
13) La manipolazione sui mercati dell'energia all'ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla disponibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo, la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne servono per le loro operazioni sul mercato e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione.
14) Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre inique condizioni commerciali; e l'offerta, l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari, che sono attualmente definite dall'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (5), e per le quali potrebbero intervenire adattamenti con le eventuali modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso.
15) La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso da parte di giornalisti che operano nell'ambito della loro attività professionale dovrebbe essere valutata tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di liberà di stampa, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.
16) Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto, al fine di garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento tecnico delle definizioni di «informazioni privilegiate» e di «manipolazione del mercato», allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti testi legislativi dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e dell'energia. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
17) Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («l'Agenzia») si trova nella migliore posizione per condurre tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell'elettricità e del gas ed è dotata delle competenze necessarie nella gestione dei mercati e dei sistemi dell'elettricità e del gas nell'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione, disponendo di una comprensione globale dell'andamento dei mercati dell'energia nei rispettivi Stati membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell'assicurare il monitoraggio efficace dei mercati a livello nazionale. Una stretta cooperazione e un coordinamento tra l'Agenzia e le autorità nazionali è pertanto necessaria per garantire un corretto monitoraggio e un'adeguata trasparenza dei mercati dell'energia. La raccolta di informazioni da parte dell'Agenzia non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne.
18) Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni nonché a dati strutturati sulle capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità o gas naturale. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato, fra cui operatori dei sistemi di trasmissione, fornitori, trader, broker e grandi utenti, che negoziano prodotti energetici all'ingrosso, di fornire tali informazioni all'Agenzia. L'Agenzia può dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.
19) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sulla raccolta dei dati, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze d'esecuzione attribuite alla Commissione (7). Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati al massimo e non comportare oneri finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato. Le regole uniformi di segnalazione delle informazioni dovrebbero pertanto essere sottoposte a un'analisi preventiva costi-benefici, dovrebbero essere tali da evitare le doppie comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell'ambito di altre pertinenti normative. Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti e fonti già esistenti. Qualora un operatore di mercato o un terzo che agisce per conto dello stesso, un sistema di segnalazione delle operazioni, un mercato organizzato, un sistema di riscontro delle operazioni o un'altra persona che compia professionalmente questo tipo di operazioni abbiano assolto i loro obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità competente ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (8), o della normativa applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, gli obblighi in questione dovrebbero considerarsi assolti anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest'ultimo.
20) E' importante che la Commissione e l'Agenzia cooperino strettamente per l'attuazione del presente regolamento e consultino opportunamente le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità e del gas e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (ESMA), con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con i soggetti interessati, come i mercati organizzati (ad esempio le borse dell'energia), e gli operatori di mercato.
21) Dovrebbe essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso. Un anno dopo l'istituzione di tale registro la Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con l'Agenzia, in conformità con le relazioni presentate dall'Agenzia alla Commissione, e con le autorità nazionali di regolamentazione, il funzionamento e l'utilità del registro europeo degli operatori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato a livello dell'Unione.
22) Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso, l'Agenzia dovrebbe introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l'accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso, in particolare all'ESMA, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre competenti autorità.
23) L'Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa e la protezione dei dati ricevuti, impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L'Agenzia dovrebbe altresì accertarsi se le autorità aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato e siano vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa dei sistemi informatici usati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell'allestimento di un sistema informatico in grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l'Agenzia dovrebbe essere incoraggiata a cooperare strettamente con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). Tali norme dovrebbero altresì essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento.
24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e le tradizioni costituzionali degli Stati membri ed esso dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione riconosciuto dall'articolo 11 della Carta.
25) Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza, l'Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico al fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Tale trasparenza promuoverà la fiducia nel mercato e contribuirà allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell'energia all'ingrosso. L'Agenzia dovrebbe stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità eque e trasparenti.
26) E' opportuno che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l'applicazione del presente regolamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente questo compito. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla legislazione nazionale e possono essere soggetti a un'opportuna azione di vigilanza.
27) L'Agenzia dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia applicato in maniera coerente all'interno dell'Unione e sia coerente con l'applicazione della direttiva 2003/6/CE. A tal fine l'Agenzia dovrebbe pubblicare indicazioni non vincolanti in merito all'applicazione delle definizioni di cui al presente regolamento, come opportuno. Tali indicazioni dovrebbero affrontare tra l'altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre, dal momento che gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, dovrebbe spettare all'Agenzia svolgere un ruolo importante nell'assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coordinata. Per conseguire questo obiettivo è opportuno che l'Agenzia sia in grado di richiedere cooperazione e di coordinare l'operatività dei gruppi di indagine costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, comprese le autorità nazionali garanti della concorrenza.
28) All'Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l'esecuzione e il controllo del bilancio di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 dovrebbe tenere debito conto di tali compiti. L'autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza.
29) E' opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. Tale cooperazione dovrebbe includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto della concorrenza. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e all'azione giudiziaria.
30) E' importante che l'obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del presente regolamento. L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e le autorità nazionali per la concorrenza dovrebbero garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute.
31) E' importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, effettive e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, il danno arrecato ai consumatori nonché i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Le sanzioni dovrebbero essere applicate conformemente al diritto nazionale. Riconoscendo le interazioni tra le negoziazioni in derivati dell'elettricità e del gas naturale e quelle in elettricità e gas naturale veri e propri, le sanzioni in caso di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione alla direttiva 2003/6/CE. Alla luce delle consultazioni sulla comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni. Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all'accertamento dei fatti pertinenti di un caso, purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell'Unione.
32) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la trasparenza e l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 132 del 3.5.2011.
Posizione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2011.
GU L 211 del 14.8.2009.
GU L 211 del 14.8.2009.
GU L 96 del 12.4.2003.
GU L 211 del 14.8.2009.
GU L 55 del 28.2.2011.
GU L 145 del 30.4.2004.
GU L 331 del 15.12.2010.
Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell'Unione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati dell'energia all'ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e compatibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell'energia all'ingrosso, tenendo conto al contempo delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso da parte dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia («l'Agenzia»), in stretta cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell'energia all'ingrosso.
2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso. Esso non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 648/2012 (1), (UE) n. 596/2014 (2) e (UE) n. 600/2014 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio nonché della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda le attività che comportano l'uso di strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE, come pure l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.
3. L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assicurare che sia adottato un approccio coordinato all'applicazione delle norme interessate laddove le azioni riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014 e anche uno o più prodotti energetici all'ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.
L'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l'ESMA e le autorità finanziarie competenti degli Stati membri si scambiano informazioni e dati pertinenti su base regolare, possibilmente trimestrale, in merito alle potenziali violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014 che riguardino i prodotti energetici all'ingrosso di cui al presente regolamento.
4. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia provvede a che l'Agenzia assolva i compiti attribuitile a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e a che l'Agenzia assegni le risorse, comprese le risorse umane, necessarie per adempiere i nuovi obblighi attribuitile.
5. Il direttore dell'Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell'Agenzia su tutti gli aspetti relativi all'attuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012).
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019).
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106 e modificato dall'art. 83 del Reg. (UE) 2024/1789, applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2025)
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «informazione privilegiata», un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all'ingrosso e che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.
Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:
a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali regolamenti;
b) le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;
c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato, ai contratti o alle pratiche invalse sul mercato dell'energia all'ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano verosimilmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso;
c bis) le informazioni trasmesse da un operatore di mercato, o da altre persone che agiscono per conto dell'operatore di mercato, a un prestatore di servizi che negozia per conto dell'operatore di mercato e connesse agli ordini pendenti in prodotti energetici all'ingrosso dell'operatore di mercato, aventi un carattere preciso e riguardanti direttamente o indirettamente uno o più prodotti energetici all'ingrosso; e
d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione di concludere un'operazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso o di emettere un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.
Un'informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. Un'informazione può essere ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, anche futuri, nonché se si riferisce alle tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.
Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al presente punto, primo comma, riguardo alle informazioni privilegiate.
Ai fini del presente punto, primo comma, si considera che le informazioni riguardino direttamente o indirettamente il prodotto energetico all'ingrosso se queste hanno un potenziale effetto sulla domanda, sull'offerta o sui prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso o sulle aspettative in relazione alla domanda, all'offerta o ai prezzi di un prodotto energetico all'ingrosso.
Ai fini del presente punto, primo comma, per informazione che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, s'intende un'informazione che un operatore di mercato ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni riguardanti la negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso;
2) per "manipolazione del mercato" s'intendono:
a) la conclusione di qualsiasi operazione o l'emissione, la modifica o la revoca di qualsiasi ordine di compravendita oppure l'adozione di qualsiasi altra condotta riguardante prodotti energetici all'ingrosso che:
i) fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
ii) consenta, o sia suscettibile di consentire, tramite l'azione di una o più persone che agiscono in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che tale operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato dell'energia all'ingrosso in questione; o
iii) utilizzi uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che fornisca, o sia suscettibile di fornire, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso internet, o qualsiasi altro mezzo, che diano o rischino di dare segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere che l'informazione era falsa o tendenziosa.
Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:
i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all'ingrosso.
o
c) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un parametro di riferimento quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero l'adozione di qualsiasi altra condotta che porti alla manipolazione del calcolo di un parametro di riferimento.
La manipolazione del mercato può designare la condotta di una persona giuridica, o, in conformità del diritto dell'Unione o nazionale, di una persona fisica che partecipa alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione;
3) «tentata manipolazione del mercato»:
a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all'ingrosso con l'intenzione di:
i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all'ingrosso a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l'operazione o che ha impartito l'ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse sul mercato energetico all'ingrosso di cui trattasi; o
iii) utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l'offerta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all'ingrosso;
o
b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo con l'intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso;
4) «prodotti energetici all'ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e dalla modalità di negoziazione:
a) i contratti per la fornitura di energia elettrica, idrogeno o gas naturale, compreso il GNL, qualora la consegna avvenga nell'Unione o i contratti per la fornitura di energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;
b) i derivati relativi all'energia elettrica, idrogeno o gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell'Unione, o i derivati relativi all'energia elettrica cui può conseguire la consegna nell'Unione a seguito del coupling unico del giorno prima e infragiornaliero;
c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale nell'Unione;
d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale nell'Unione;
e) i contratti relativi allo stoccaggio di energia elettrica, idrogeno o gas naturale nell'Unione;
f) i derivati relativi allo stoccaggio di energia elettrica, idrogeno o gas naturale nell'Unione.
I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica, idrogeno o gas naturale destinati all'impiego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica, idrogeno o gas naturale destinati all'impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all'ingrosso;
5) per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di energia elettrica, idrogeno o gas naturale che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con prezzi all'ingrosso fra loro interconnessi.
Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un'entità economica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l'anno non è preso in considerazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mercato all'ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;
6) «mercato dell'energia all'ingrosso», un mercato all'interno dell'Unione in cui sono negoziati prodotti energetici all'ingrosso;
7) "operatore di mercato", una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, i gestori dei sistemi di distribuzione, i gestori dei sistemi di stoccaggio e i gestori dei sistemi di GNL, che esegue operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati dell'energia all'ingrosso;
8) «persona», una persona fisica o giuridica;
8 bis) "persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale", una persona professionalmente impegnata nella ricezione e trasmissione di ordini o nell'esecuzione di operazioni in prodotti energetici all'ingrosso;
9) «autorità finanziaria competente», un'autorità competente designata secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;
10) «autorità nazionale di regolamentazione», un'autorità nazionale di regolamentazione designata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (1), oppure ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (2);
11) «gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;
11 bis) "gestore del sistema di distribuzione", il gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6, della direttiva 2009/73/CE e all'articolo 2, punto 29, della direttiva (UE) 2019/944;
11 ter) "gestore dell'impianto di stoccaggio", il gestore dell'impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 10, della direttiva 2009/73/CE o il gestore di un "impianto di stoccaggio dell'energia" quale definito all'articolo 2, punto 60, della direttiva (UE) 2019/944;
11 quater) "gestore del sistema GNL", il gestore del sistema GNL quale definito all'articolo 2, punto 12, della direttiva 2009/73/CE;
12) «impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (3);
13) «impresa collegata»: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
14) «distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/73/CE;
15) «distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2009/72/CE;
16) "meccanismo di segnalazione registrato" o "RRM" (registered reporting mechanism), una persona giuridica autorizzata ai sensi del presente regolamento per fornire il servizio di segnalazione o per segnalare all'Agenzia le informazioni di dettaglio sulle operazioni, compresi gli ordini di compravendita, e i dati fondamentali, per proprio conto o per conto degli operatori di mercato;
17) "piattaforma per le informazioni privilegiate" o "IIP" (inside information platform), una persona autorizzata ai sensi del presente regolamento a gestire una piattaforma per la comunicazione di informazioni privilegiate e per la segnalazione delle informazioni privilegiate comunicate all'Agenzia per conto degli operatori di mercato;
18) "negoziazione algoritmica", la negoziazione, inclusa la negoziazione ad alta frequenza, di prodotti energetici all'ingrosso in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini di compravendita, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo, esclusi i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a uno o più mercati organizzati, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite;
19) "accesso elettronico diretto", un accordo in base al quale un membro, operatore o cliente di un mercato organizzato consente a un'altra persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo che questa possa trasmettere per via elettronica ordini di compravendita relativi a un prodotto energetico all'ingrosso direttamente all' mercato organizzato, compresi gli accordi che implicano l'uso, da parte della persona, dell'infrastruttura informatica del membro, dell'operatore o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, operatore o cliente per trasmettere gli ordini di compravendita (accesso diretto al mercato) e gli accordi che non prevedono l'uso di una siffatta infrastruttura da parte della persona (accesso sponsorizzato);
20) "mercato organizzato" o "OMP"(organised marketplace), borsa dell'energia, broker dell'energia, piattaforma di capacità energetica o qualunque altro sistema o struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all'acquisto e alla vendita di prodotti energetici all'ingrosso interagiscono in modo tale da poter dar luogo a un'operazione;
21) "book di negoziazione", tutti i dettagli dei prodotti energetici all'ingrosso eseguiti in OMP, tra cui gli ordini abbinati e non abbinati nonché quelli generati dal sistema e gli eventi del ciclo di vita;
22) "parametro di riferimento", un indice quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per un prodotto energetico all'ingrosso o per un contratto relativo a un prodotto energetico all'ingrosso oppure il valore di un prodotto energetico all'ingrosso;
23) "negoziazione di GNL", offerte, offerte d'acquisto o operazioni di compravendita di GNL, tra cui, ma non solo, quelle che hanno luogo fuori borsa o in un OMP:
a) che specificano la consegna nell'Unione;
b) cui consegue la consegna nell'Unione; o
c) nel cui ambito una delle controparti rigassifica il GNL in un terminale nell'Unione;
24) "dati di mercato del GNL", registrazioni di offerte, offerte d'acquisto o operazioni di negoziazione di GNL, corredate delle corrispondenti informazioni;
25) "operatore di mercato del GNL", una persona fisica o giuridica che negozia GNL, quale che ne sia il luogo di costituzione o il domicilio;
26) "valutazione del prezzo del GNL", determinazione, secondo la metodologia stabilita dall'Agenzia, del prezzo di riferimento giornaliero per la negoziazione di GNL;
27) "parametro di riferimento per il GNL", determinazione del differenziale tra la valutazione giornaliera del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del contratto future front month sul gas su TTF stabilito da ICE Endex Markets B.V. su base giornaliera.
GU L 211 del 14.8.2009.
GU L 211 del 14.8.2009.
GU L 193 del 18.7.1983.
Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016).
Divieto d'abuso di informazioni privilegiate (insider trading)
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106 e modificato dall'art. 83 del Reg. (UE) 2024/1789, applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2025)
1. E' fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso di:
a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all'ingrosso cui le informazioni si riferiscono;
b) comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, professione o mansioni;
c) raccomandare o indurre un'altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all'ingrosso cui si riferiscono dette informazioni.
E' considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine o di qualsiasi altra azione di negoziazione concernente un prodotto energetico all'ingrosso al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate concernenti un prodotto energetico all'ingrosso:
a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un'impresa;
b) persone che detengono quote di capitale di un'impresa;
c) persone con accesso alle informazioni attraverso l'esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;
d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un'attività criminosa;
e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.
3. Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione o trasporto quando acquistano energia elettrica, idrogeno o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva 2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE.
4. Il presente articolo non si applica:
a) alle operazioni effettuate per garantire l'assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione di prodotti energetici all'ingrosso già maturato, quando l'obbligo risulti da un accordo concluso o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso dell'informazione privilegiata;
b) alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all'Agenzia e all'autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
c) agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza, nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di energia elettrica, idrogeno o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura la pubblicità a norma dell'articolo 4.
5. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all'ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.
6. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, a meno che:
a) detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
b) la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso.
Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106 e modificato dall'art. 83 del Reg. (UE) 2024/1789, applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2025)
1. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l'operatore di mercato interessato, l'impresa madre o un'impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi l'operatore di mercato o l'impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l'uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti.
Gli operatori di mercato comunicano le informazioni privilegiate tramite le IIP. Le IIP garantiscono che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso immediato a tali informazioni, anche attraverso un sito web o un'interfaccia chiara di programmazione delle applicazioni, e una valutazione completa, corretta e tempestiva di tali informazioni da parte del pubblico.
2. Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l'operatore di mercato sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la compravendita di prodotti energetici all'ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze l'operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritardo nella comunicazione al pubblico, all'Agenzia e all'autorità nazionale di regolamentazione interessata conformemente all'articolo 8, paragrafo 5.
3. Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi informazioni privilegiate su un prodotto energetico all'ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simultaneamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica non intenzionale l'operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle informazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto.
4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, in conformità del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o del regolamento (CE) n. 715/2009, o di orientamenti e codici di rete adottati in applicazione di tali regolamenti, ottempera all'obbligo di comunicazione in modo efficace ma non necessariamente all'obbligo di comunicazione al pubblico in tempo utile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
4 bis. Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia sviluppa e rende operativa una piattaforma che funge da punto di accesso elettronico settoriale per le informazioni privilegiate comunicate a norma del paragrafo 1.
5. Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall'obbligo di pubblicare determinati dati a norma del regolamento (UE) 2019/943 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.
6. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamenti (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.
7. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (2), se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.
Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019).
GU L 345 del 23.12.2008.
Autorizzazione e vigilanza delle piattaforme per le informazioni privilegiate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'IIP svolge la propria attività solo dopo che l'Agenzia ha valutato se soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e l'ha autorizzata a svolgerla. L'Agenzia istituisce un registro delle IIP che essa ha autorizzato a norma del presente paragrafo. Il registro delle IIP è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali le IIP sono autorizzate. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità delle IIP ai paragrafi 3, 4 e 5.
2. Le IIP registrate dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 (1) della Commissione e incluse nel suo elenco di IIP sono autorizzate a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente articolo.
3. Le IIP adottano politiche e disposizioni adeguate per rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quanto più possibile in tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnicamente praticabile, a condizioni commerciali ragionevoli. Le informazioni privilegiate sono messe a disposizione e facilmente accessibili a tutti gli effetti gratuitamente, anche attraverso un sito web o un'interfaccia di programmazione delle applicazioni. Le IIP diffondono in maniera efficiente e coerente tali informazioni, in modo tale da garantire un accesso immediato alle stesse, su base non discriminatoria e in modo tale da facilitare il consolidamento delle informazioni privilegiate con dati simili provenienti da altre fonti.
4. Le informazioni privilegiate rese pubbliche dalle IIP a norma del paragrafo 3 indicano quantomeno gli aspetti seguenti, secondo il tipo di informazione privilegiata:
a) l'identificativo del messaggio e lo stato dell'evento;
b) la data e l'ora di pubblicazione, nonché la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'evento;
c) il nome e l'identificazione dell'operatore di mercato;
d) la zona di offerta o di bilanciamento interessata;
e) il tipo di informazioni (ad esempio indisponibilità, previsioni, uso effettivo); e
f) se del caso:
i) il tipo di indisponibilità e il tipo di evento;
ii) l'unità di misura;
iii) la capacità indisponibile e disponibile, e la capacità installata o tecnica;
iv) se la capacità installata o tecnica non è disponibile, il motivo dell'indisponibilità;
v) il tipo di combustibile;
vi) l'attivo interessato o l'unità interessata e il relativo codice identificativo.
5. L'IIP adotta e mantiene disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i clienti. In particolare, l'IIP che operi anche come OMP od operatore di mercato tratta tutte le informazioni privilegiate raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività.
L'IIP adotta efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza dei mezzi per il trasferimento delle informazioni privilegiate, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni privilegiate prima della pubblicazione. L'IIP mantiene risorse adeguate e si dota di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi.
L'IIP si avvale di meccanismi che consentono di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle informazioni privilegiate, individuare omissioni ed errori palesi e chiedere di ricevere la versione rettificata di tali segnalazioni.
6. Qualora constati che un'IIP ha violato uno degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 7 del presente articolo, l'Agenzia accorda all'IIP le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.
7. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'IIP mediante decisione e rimuoverla dal registro qualora quest'ultima:
a) non usi l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei sei mesi precedenti;
b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfi più i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5;
d) non abbia posto fine alla violazione; o
e) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.
Nel caso di una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Agenzia indica i mezzi di ricorso disponibili a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.
L'IIP la cui autorizzazione sia stata revocata dall'Agenzia informa tutti i pertinenti operatori di mercato e provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati ad altre IIP, scelte dagli operatori di mercato, e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altre IIP. L'Agenzia concede un periodo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare, periodo durante il quale l'IIP garantisce la continuità dei servizi che fornisce. L'Agenzia può tuttavia stabilire un periodo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'IIP possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.
L'Agenzia notifica senza indebito ritardo all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'IIP è stabilita qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione dell'IIP a norma del primo comma e ne informa gli operatori di mercato.
8. Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:
a) i mezzi con i quali le IIP devono adempiere all'obbligo di rendere pubbliche le informazioni privilegiate di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
b) il contenuto e qualsiasi ulteriore dettaglio pertinente delle informazioni privilegiate rese pubbliche a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, in modo tale da consentire la pubblicazione delle informazioni necessarie ai sensi del presente articolo;
c) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione del paragrafo 5 del presente articolo;
d) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un'IIP di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
e) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 6 del presente articolo;
f) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 7 del presente articolo;
g) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un'IIP.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014).
Divieto di manipolazione del mercato
E' fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso.
Negoziazione algoritmica
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Gli operatori di mercato che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei per l'attività esercitata, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impediscano l'invio di ordini di compravendita erronei o comunque un funzionamento tale da creare un mercato disordinato o contribuirvi. Gli operatori di mercato pongono in essere anche controlli dei sistemi e del rischio efficaci per garantire che i sistemi di negoziazione siano conformi al presente regolamento e alle regole dell'OMP a cui sono collegati. Gli operatori di mercato dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione e provvedono affinché i loro sistemi siano verificati a fondo e soggetti a un monitoraggio adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente paragrafo.
2. L'operatore di mercato che effettua negoziazione algoritmica in uno Stato membro lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.
L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione della natura delle proprie strategie di negoziazione algoritmica e dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema di negoziazione è soggetto, sui controlli fondamentali di conformità e di rischio attuati per assicurare che le prescrizioni del paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte e sulla verifica dei propri sistemi di negoziazione.
L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.
3. L'operatore di mercato che fornisce accesso elettronico diretto a un OMP lo notifica all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e all'Agenzia.
L'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, può prescrivere che quest'ultimo fornisca, su base regolare o ad hoc, la descrizione dei sistemi e dei controlli di rischio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ne documenti l'effettiva applicazione.
L'operatore di mercato conserva per cinque anni le registrazioni attinenti agli aspetti descritti nel presente paragrafo e assicura che siano sufficienti per consentire all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'operatore di mercato è registrato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, di controllare il rispetto del presente regolamento.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE.
Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106 e dall'art. 83 del Reg. (UE) 2024/1789, applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2025)
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20:
a) per modificare il presente regolamento:
i) allineando le definizioni di cui all'articolo 2, punti 1), 2), 3) e 5), al fine di assicurare la coerenza con altre pertinenti normative dell'Unione nei settori dei servizi finanziari e dell'energia;
ii) aggiornando le definizioni di cui a punto i) al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell'energia all'ingrosso;
b) per integrare il presente regolamento stabilendo, tenuto conto delle specificità nazionali, soglie minime per l'individuazione di eventi che, se fossero resi pubblici, potrebbero incidere in modo significativo sui prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso.
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:
a) del funzionamento specifico dei mercati dell'energia all'ingrosso, comprese le specificità dei mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale, e dell'interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei derivati;
b) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell'energia elettrica, dell'idrogeno e del gas naturale e sui mercati delle merci e dei derivati;
c) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell'energia all'ingrosso della produzione, dei consumi, dell'uso del trasporto o dell'uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e
d) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009.
Monitoraggio dei mercati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia procede al monitoraggio dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso per individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del mercato o su tentativi di manipolazione del mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso conformemente all'articolo 8.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l'Agenzia nella conduzione del monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall'Agenzia che le ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti energetici all'ingrosso a livello nazionale.
Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un'azione di monitoraggio del mercato insieme all'autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l'autorità nazionale garante della concorrenza o l'organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e obblighi dell'autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all'articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all'articolo 8, paragrafo 5, prima frase e all'articolo 16.
3. L'Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte ai sensi del presente regolamento e sull'applicazione del medesimo da parte dell'Agenzia, e la mette a disposizione del pubblico. In tale relazione l'Agenzia valuta tra l'altro l'operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di mercato che potrebbero migliorare l'integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa può altresì valutare se l'introduzione di requisiti minimi per i mercati organizzati possa contribuire ad accrescere la trasparenza del mercato. Tale relazione può essere integrata nella relazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/942.
Compiti e poteri dell'Agenzia in relazione alle valutazioni dei prezzi e ai parametri di riferimento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
1. L'Agenzia elabora e pubblica una valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento quotidiano per il GNL. Ai fini della valutazione dei prezzi del GNL e del parametro di riferimento per il GNL, l'Agenzia raccoglie e tratta sistematicamente i dati di mercato del GNL relativi alle operazioni. Ove opportuno, la valutazione dei prezzi tiene conto delle differenze regionali e delle condizioni di mercato.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), gli obblighi e i divieti imposti agli operatori di mercato stabiliti nel presente regolamento si applicano agli operatori di mercato del GNL. I poteri conferiti all'Agenzia a norma del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 si applicano anche in relazione agli operatori di mercato del GNL, comprese le disposizioni in materia di riservatezza.
Pubblicazione della valutazione dei prezzi del GNL e dei parametri di riferimento per il GNL
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. La valutazione dei prezzi del GNL è pubblicata quotidianamente, entro le ore 18:00 CET per la valutazione dei prezzi delle operazioni definitive. Oltre alla valutazione dei prezzi del GNL, l'Agenzia pubblica quotidianamente anche il parametro di riferimento per il GNL, entro le ore 19:00 CET o non appena tecnicamente possibile.
2. Ai fini del presente articolo l'Agenzia può avvalersi dei servizi di terzi.
Trasmissione all'Agenzia dei dati di mercato del GNL
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Gli operatori di mercato del GNL trasmettono quotidianamente all'Agenzia i dati di mercato del GNL a titolo gratuito, attraverso i canali istituiti da quest'ultima, in un formato standardizzato, mediante un protocollo di trasmissione di alta qualità e il più vicino possibile al tempo reale, nella misura in cui ciò sia tecnologicamente praticabile, prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL (ore 18:00 CET).
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano il termine temporale per la trasmissione dei dati di mercato del GNL prima della pubblicazione della valutazione giornaliera dei prezzi del GNL di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
3. Se del caso, previa consultazione della Commissione, l'Agenzia emana orientamenti riguardo a:
a) le informazioni dettagliate da comunicare in aggiunta ai dettagli delle operazioni che devono essere segnalate e ai dati fondamentali di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, comprese le offerte e le offerte d'acquisto; e
b) la procedura, il formato standard ed elettronico e i requisiti tecnici e organizzativi di presentazione dei dati cui attenersi quando si trasmettono i dati di mercato del GNL necessari.
Qualità dei dati di mercato del GNL
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. I dati di mercato del GNL comprendono:
a) parti del contratto, compreso l'indicatore acquisto o vendita;
b) parte che segnala i dati;
c) prezzo dell'operazione;
d) quantitativi oggetto del contratto;
e) valore del contratto;
f) finestra temporale di arrivo del carico di GNL;
g) condizioni di consegna;
h) punti di consegna;
i) marcatura temporale di tutti gli elementi seguenti:
i) data e ora di presentazione dell'offerta o dell'offerta d'acquisto;
ii) data e ora dell'operazione;
iii) data e ora di segnalazione dell'offerta, dell'offerta d'acquisto o dell'operazione;
iv) ricezione dei dati di mercato del GNL da parte dell'Agenzia.
2. L'operatore di mercato del GNL fornisce all'Agenzia i dati di mercato del GNL nelle unità e nelle valute precisate di seguito:
a) il prezzo unitario delle operazioni, delle offerte e delle offerte d'acquisto è nella valuta specificata nel contratto e in EUR/MWh e comprende i tassi di conversione e di cambio applicati, se del caso;
b) i quantitativi oggetto del contratto sono nelle unità specificate nel contratto e in MWh;
c) la finestra temporale di arrivo è indicata come date di consegna in formato UTC;
d) il punto di consegna contiene un identificativo valido riconosciuto dall'Agenzia figurante nell'elenco degli impianti GNL soggetti all'obbligo di segnalazione conformemente al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014; le informazioni relative alla marcatura temporale sono in formato UTC;
e) se del caso, la formula di prezzo nel contratto a lungo termine da cui deriva il prezzo è indicata nella sua interezza.
3. L'Agenzia emana orientamenti relativi ai criteri in base ai quali considera che una parte significativa dei dati di mercato del GNL trasmessi in un determinato periodo sia riconducibile a un singolo operatore di mercato e a come ne tiene conto nella valutazione quotidiana dei prezzi del GNL e nel parametro di riferimento per il GNL.
Continuità operativa
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2025)
L'Agenzia riesamina, aggiorna e pubblica periodicamente la propria metodologia di valutazione dei prezzi di riferimento del GNL e determinazione del parametro di riferimento per il GNL, nonché i metodi usati per comunicare i dati di mercato del GNL e per pubblicare le valutazioni dei prezzi e i parametri di riferimento per il GNL, tenendo conto del parere di chi fornisce i dati di mercato del GNL.
Raccolta di dati
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106 e modificato dall'art. 83 del Reg. (UE) 2024/1789, applicabile a decorrere dal 5 febbraio 2025)
1. Gli operatori di mercato, o una persona o un ente di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per loro conto, forniscono all'Agenzia un registro delle operazioni del mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l'identificazione esatta dei prodotti energetici all'ingrosso comprati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti, le date e i tempi di esecuzione, le parti coinvolte nell'operazione e i beneficiari intermedi o finali dell'operazione come anche qualsiasi altra informazione pertinente. Gli operatori di mercato includono informazioni sulle loro esposizioni, dettagliate per prodotto, comprese le operazioni fuori borsa. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale. L'informazione di cui al presente paragrafo è fornita attraverso RRM.
1 bis. Ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni nel mercato dell'energia all'ingrosso, compresi gli ordini di compravendita, che sono effettuate, concluse o eseguite in OMP, tali OMP, o parti terze per loro conto:
a) mettono a disposizione dell'Agenzia i dati relativi al book di negoziazione, conformemente alle specifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, adempiendo in tal modo per conto degli operatori di mercato gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; o
b) su richiesta dell'Agenzia, le danno accesso senza ritardo al book di negoziazione in modo che possa monitorare le negoziazioni sul mercato dell'energia all'ingrosso.
Entro l'8 maggio 2025, la Commissione adotta atti di esecuzione che precisano gli ulteriori dettagli relativi all'esecuzione del presente paragrafo, incluse le modalità specifiche atte a garantire un'efficace comunicazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.
1 ter. Gli operatori di mercato del GNL e qualsiasi altra persona o un ente, come indicato al paragrafo 4, lettere da b) a f), del presente articolo, che agiscono per loro conto, forniscono sistematicamente all'Agenzia una registrazione dei dati di mercato del GNL, conformemente alle specifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a) redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la segnalazione delle operazioni;
b) adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 1;
c) stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei sistemi esistenti di segnalazione delle operazioni per monitorare l'attività di negoziazione al fine di individuare gli abusi di mercato.
3. Le persone e le entità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), del presente articolo, che hanno segnalato operazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014 o (UE) n. 648/2012 non sono soggette a un duplice obbligo di segnalazione relativamente alle operazioni di cui sopra.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, primo comma, gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 bis e 2 possono consentire ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all'Agenzia il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all'ingrosso.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, le informazioni sono fornite:
a) dall'operatore di mercato;
b) da terzi che agiscono per conto dell'operatore di mercato;
c) da un sistema di segnalazione delle operazioni;
d) da un OMP, da un sistema di riscontro delle operazioni o da un'altra persona che predispone o esegue operazioni a titolo professionale;
e) da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni; o
f) da un'autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall'ESMA quando quest'ultima ha ricevuto dette informazioni ai sensi della legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.
5. Gli operatori di mercato trasmettono all'Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione le informazioni riguardanti la capacità e l'uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo, trasmissione o trasporto di energia elettrica, idrogeno o gas naturale o riguardanti la capacità e l'uso di impianti di GNL, inclusa l'eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, unitamente alle informazioni privilegiate che sono rese pubbliche in conformità dell'articolo 4, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei mercati dell'energia all'ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni necessarie o parte di esse da fonti esistenti.
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione:
a) adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;
b) stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamenti (UE) 2019/943 e (CE) n. 715/2009.
Registrazione degli operatori di mercato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Gli operatori di mercato che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti.
Entro l'8 novembre 2024, gli operatori di mercato stabiliti o residenti in un paese terzo che concludono operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1:
a) designano un rappresentante in uno Stato membro in cui gli operatori di mercato sono attivi sui mercati dell'energia all'ingrosso e si registrano presso l'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro. Il rappresentante è designato mediante un mandato scritto ed è autorizzato ad agire per conto dell'operatore di mercato;
b) incaricano il loro rappresentante designato di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o per loro conto, cui si rivolgono le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni o delle richieste di informazioni emesse in relazione al presente regolamento;
c) attribuiscono al rappresentante designato i poteri e le risorse necessari per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione o con l'Agenzia e per garantire il rispetto delle decisioni e delle richieste di informazioni emesse dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia in relazione al presente regolamento, anche fornendo l'accesso alle informazioni richieste; e
d) notificano il nome, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo postale e il numero di telefono del loro rappresentante designato all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui tale rappresentante designato risiede o è stabilito e all'Agenzia.
La designazione di un rappresentante fa salve le azioni legali che potrebbero essere promosse contro lo stesso operatore di mercato.
Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione. Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro di registrarsi una seconda volta.
La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l'obbligo di rispettare le norme in materia di scambi e bilanciamento.
2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l'operatore, fra cui i particolari relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell'operatore.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri nazionali all'Agenzia in un formato determinato dall'Agenzia stessa. L'Agenzia, in cooperazione con tali autorità, determina detto formato e lo pubblica. Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l'Agenzia predispone un registro europeo degli operatori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso a tale registro. Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia mette a disposizione del pubblico il registro europeo degli operatori di mercato o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato.
4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di registrazione all'autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere segnalate all'Agenzia a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.
5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all'autorità nazionale di regolamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di registrazione.
Autorizzazione e vigilanza dei meccanismi di segnalazione registrati (RRM)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106, con l'applicabilità di cui all'art. 3 del medesimo Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'attività di RRM è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'Agenzia conformemente al presente articolo.
L'Agenzia autorizza le parti a fungere da RRM se:
a) l'RRM è stabilito nell'Unione; e
b) l'RRM soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.
L'Agenzia autorizza un'entità a fungere da RRM entro un periodo di tempo ragionevole e, nella misura del possibile, entro tre mesi dalla ricezione della domanda completa. L'autorizzazione è efficace e valida per l'intero territorio dell'Unione e consente all'RRM di fornire i servizi per i quali è stato autorizzato in tutta l'Unione.
Gli RRM registrati dall'Agenzia a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 e inclusi nel suo elenco di RRM sono autorizzati a continuare a operare fino a quando l'Agenzia non abbia adottato una decisione in merito all'autorizzazione a norma del presente articolo.
L'RRM autorizzato soddisfa le condizioni di autorizzazione di cui al presente paragrafo e al paragrafo 3. L'RRM autorizzato notifica senza indebito ritardo all'Agenzia ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione.
L'Agenzia istituisce un registro degli RRM che ha autorizzato a norma del presente paragrafo. Il registro è accessibile al pubblico e contiene informazioni sui servizi per i quali gli RRM sono autorizzati. Il registro è aggiornato regolarmente.
2. L'Agenzia riesamina periodicamente la conformità degli RRM ai paragrafi 1 e 3. A tal fine, gli RRM riferiscono annualmente all'Agenzia le attività svolte.
3. Gli RRM adottano politiche e disposizioni adeguate per garantire l'immediata segnalazione delle informazioni di cui all'articolo 8.
Gli RRM adottano e mantengono disposizioni amministrative efficaci al fine di evitare conflitti di interessi con i loro clienti. In particolare, l'RRM che sia anche un OMP o un operatore di mercato tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le diverse aree di attività.
Gli RRM adottano efficaci meccanismi di sicurezza finalizzati a garantire la sicurezza e l'autenticazione dei mezzi per il trasferimento delle informazioni, a ridurre al minimo i rischi di corruzione dei dati e accesso non autorizzato e a prevenire la fuga di informazioni tutelandone in ogni momento la riservatezza. Gli RRM mantengono risorse adeguate e si dotano di dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi.
Gli RRM si avvalgono di meccanismi che permettono di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni relative alle operazioni, individuare omissioni ed errori palesi causati dall'operatore di mercato e, qualora si verifichino tali errori od omissioni, informarne dettagliatamente l'operatore di mercato e chiedere di ricevere una versione corretta di tali segnalazioni.
Gli RRM si avvalgono di sistemi che permettono loro di individuare errori od omissioni da essi stessi causati e di correggere e trasmettere o, a seconda dei casi, ritrasmettere all'Agenzia segnalazioni delle operazioni corrette e complete.
4. Qualora constati che un RRM ha violato i paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo, prima di revocare un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 del presente articolo, l'Agenzia accorda all'RRM le opportune garanzie procedurali, comprese quelle di cui all'articolo 14, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/942.
5. L'Agenzia può revocare l'autorizzazione dell'RRM mediante decisione e rimuoverlo dal registro qualora l'RRM:
a) non usi l'autorizzazione entro 18 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio nel corso dei 18 mesi precedenti;
b) abbia ottenuto l'autorizzazione tramite false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) non soddisfi più i requisiti per l'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 3; o
d) abbia gravemente e sistematicamente violato il presente regolamento.
Nel caso di una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Agenzia indica i mezzi di ricorso disponibili a norma degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942.
L'RRM la cui autorizzazione sia stata revocata dall'Agenzia informa tutti i pertinenti operatori di mercato e provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati ad altri RRM, scelti dagli operatori di mercato, e l'indirizzamento dei flussi di informazioni ad altri RRM. L'Agenzia fissa un periodo ragionevole pari ad almeno sei mesi per assicurare tale sostituzione regolare, periodo durante il quale l'RRM garantisce la continuità dei servizi che fornisce. L'Agenzia può tuttavia prevedere un periodo più breve nel caso in cui il proseguimento delle attività dell'RRM possa compromettere il regolare funzionamento del sistema, tenendo conto della gravità dei fatti che hanno comportato la revoca dell'autorizzazione.
L'Agenzia notifica senza indebito ritardo all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui l'RRM è stabilito qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione dell'RRM a norma del primo comma e ne informa gli operatori di mercato.
6. Entro l'8 maggio 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento precisando:
a) i mezzi con i quali gli RRM devono adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) i requisiti organizzativi specifici per l'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
c) i dettagli relativi al processo di revoca dell'autorizzazione di un RRM di cui al paragrafo 5 del presente articolo;
d) le garanzie procedurali di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
e) i dettagli relativi al processo di sostituzione regolare di cui al paragrafo 5 del presente articolo;
f) le modalità dettagliate con cui gli operatori di mercato sono informati in merito a una decisione di revoca dell'autorizzazione di un RRM.
Condivisione delle informazioni tra l'Agenzia e altre autorità
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 con la Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA, Eurofisc e altre autorità competenti a livello dell'Unione. Prima di istituire tali meccanismi, l'Agenzia consulta tali autorità.
L'Agenzia dà accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solo alle autorità che hanno istituito sistemi che consentono all'Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8 con le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, le autorità tributarie nazionali e altre autorità competenti a livello nazionale. Prima di istituire tali meccanismi, le autorità nazionali di regolamentazione consultano l'Agenzia e tali autorità in merito a tali meccanismi, a meno che tali meccanismi non siano stati istituiti prima del 7 maggio 2024. Se del caso, l'Agenzia emana orientamenti non vincolanti tesi ad agevolare l'istituzione di tali meccanismi da parte delle autorità nazionali di regolamentazione.
Le autorità nazionali di regolamentazione consentono l'accesso ai meccanismi di cui al primo comma del presente paragrafo solamente alle autorità che hanno introdotto sistemi in grado di permettere alle autorità nazionali di regolamentazione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
3. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni mettono a disposizione dell'Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito ai prodotti energetici all'ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.
L'ESMA trasmette all'Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ricevute ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell'Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all'ingrosso ricevute ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all'Agenzia.
L'Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all'Agenzia di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità raccolgono dati su operazioni di questo tipo.
Protezione dei dati
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), o gli obblighi che incombono all'Agenzia, nel quadro dell'assolvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2), in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.
Affidabilità operativa
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia assicura la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire l'uso improprio e l'accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.
La Commissione, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità tributarie nazionali, Eurofisc, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l'ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 5, o dell'articolo 10, mettono in atto le misure necessarie a impedire l'uso improprio di tali informazioni e garantiscono la conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
L'Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi, controlli e procedimenti appropriati.
2. Entro l'8 maggio 2025 l'Agenzia predispone un centro di riferimento contenente le informazioni sui dati del mercato dell'energia all'ingrosso dell'Unione (centro di riferimento). Fatto salvo l'articolo 17, l'Agenzia rende pubblica, mediante il centro di riferimento, parte delle informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile identificare dalle informazioni rese pubbliche, informazioni commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati. L'Agenzia può inoltre rendere pubbliche, mediante il centro di riferimento, informazioni aggregate su OMP, IIP e RRM in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati, escluse le informazioni commerciali sensibili.
L'Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle negoziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.
Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell'interesse del miglioramento della trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali mercati dell'energia.
L'Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede a mettere a disposizione del pubblico.
Attuazione del divieto di abusi di mercato
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l'attuazione e il rispetto dei divieti stabiliti agli articoli 3 e 5 e l'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 4, 7 quater, 8, 9 e 15.
Le autorità nazionali di regolamentazione sono competenti a indagare su tutti gli atti compiuti nei rispettivi mercati nazionali dell'energia all'ingrosso e a far applicare il presente regolamento, indipendentemente dal luogo in cui l'operatore di mercato che compie tali atti sia registrato o abbia l'obbligo di registrarsi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.
Ciascuno Stato membro garantisce che la propria autorità nazionale di regolamentazione sia dotata dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al primo e al secondo comma. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.
Tali poteri possono essere esercitati:
a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità;
c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie nazionali competenti; o
d) a seguito di una raccomandazione da parte dell'Agenzia.
Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine in collaborazione con gli OMP, i sistemi di riscontro delle operazioni o le altre persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera d).
2. I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell'indagine. Essi sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:
a) accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;
b) chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coinvolti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione o quella del committente;
c) condurre sopralluoghi;
d) richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;
e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;
f) presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;
g) presentare presso un tribunale o un'autorità competente un'istanza di divieto temporaneo dell'esercizio di un'attività professionale.
3. Al fine di combattere le violazioni del presente regolamento, sostenere e integrare le attività di controllo dell'applicazione a opera delle autorità nazionali di regolamentazione e contribuire a un'applicazione uniforme del presente regolamento in tutta l'Unione, l'Agenzia può, in stretta e attiva cooperazione con le pertinenti autorità nazionali di regolamentazione, svolgere indagini esercitando i poteri che le sono conferiti dagli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, in conformità di tali articoli.
4. In debito anticipo rispetto all'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 3 nella giurisdizione di uno Stato membro in cui sono svolti gli atti che l'Agenzia sospetta ragionevolmente essere in violazione del presente regolamento, quest'ultima ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione e altre autorità interessate di tale Stato membro. L'Agenzia può esercitare i propri poteri in tale giurisdizione, a meno che l'autorità nazionale di regolamentazione vi obietti in quanto:
a) ha formalmente aperto o sta conducendo un'indagine sugli stessi fatti; o
b) ha condotto un'indagine sugli stessi fatti e stabilito l'esistenza o l'assenza di una violazione.
L'Agenzia può continuare a esercitare i suoi poteri nelle restanti giurisdizioni delle autorità nazionali di regolamentazione che non hanno sollevato obiezioni a norma del primo comma, lettera a). L'Agenzia non esercita i suoi poteri se un'indagine sugli stessi fatti è già stata condotta ed è già giunta a una conclusione in merito all'esistenza o all'assenza di una violazione.
L'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia della propria obiezione entro tre mesi dalla comunicazione a norma del primo comma. In questi casi, l'autorità nazionale di regolamentazione coopera con l'Agenzia, anche:
a) condividendo informazioni e risultati affinché l'Agenzia possa esercitare i suoi poteri ai sensi del paragrafo 3 in altre giurisdizioni pertinenti interessate; e
b) partecipando, su richiesta dell'Agenzia, a un gruppo di indagine stabilito ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, lettera c).
L'Agenzia informa la Commissione in merito all'istituzione del gruppo di indagine e, su richiesta di una delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, può invitare la Commissione a partecipare, in qualità di osservatore, a tale gruppo di indagine.
5. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare l'attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 se:
a) sono in corso o sono stati compiuti atti che riguardano prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri;
b) l'autorità nazionale di regolamentazione competente non adotta quanto prima le misure necessarie per soddisfare la richiesta dell'Agenzia di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), qualora vi sia un impatto transfrontaliero, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 16, paragrafo 5;
c) fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede all'Agenzia di esercitare i propri poteri in relazione ad atti che, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a) o b), del presente paragrafo, presentano un impatto transfrontaliero.
6. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 4 se le informazioni privilegiate possono incidere significativamente sui prezzi di prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.
7. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 8 se:
a) una sospetta violazione incide sul monitoraggio di cui all'articolo 7, da parte dell'Agenzia, dell'attività di negoziazione in prodotti energetici all'ingrosso in almeno due Stati membri; o
b) una sospetta violazione incide sulla qualità della condivisione delle informazioni di cui all'articolo 10 in almeno due Stati membri.
8. L'Agenzia può esercitare i propri poteri per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 15 se le persone di cui a tale articolo predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso con consegna in almeno due Stati membri.
9. Nell'esercizio delle sue competenze ai sensi dei paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può dare priorità ai casi con l'impatto transfrontaliero più significativo. A tal fine, l'Agenzia stabilisce i criteri per individuare i casi con l'impatto transfrontaliero più significativo, previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e in cooperazione con le stesse.
10. Al fine di stabilire se sono soddisfatte le condizioni per l'esercizio dei poteri dell'Agenzia di cui ai paragrafi 5, lettere a) e b), 6, 7 e 8, la consegna di prodotti energetici all'ingrosso all'interno di una zona di offerta o di bilanciamento che comprende il territorio di almeno due Stati membri è considerata come consegna in un unico Stato membro.
Il presente paragrafo lascia impregiudicata la possibilità per un'autorità nazionale di regolamentazione interessata di presentare una richiesta ai sensi del paragrafo 5, lettera c), o di sollevare obiezioni ai sensi del paragrafo 4.
11. Dopo aver completato le azioni intraprese per esercitare i propri poteri conformemente ai paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia redige una relazione d'indagine contenente le constatazioni dell'Agenzia. La relazione d'indagine include anche tutti gli elementi di prova su cui si sono basati tali constatazioni. Se nella relazione d'indagine l'Agenzia ritiene che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ne informa le autorità nazionali di regolamentazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati e chiede loro di adottare le misure necessarie e opportune conformemente all'articolo 18. Nella relazione d'indagine l'Agenzia può altresì raccomandare determinate misure di follow-up alle autorità nazionali di regolamentazione competenti e, se necessario, informare la Commissione. Entro tre mesi dalla ricezione della relazione d'indagine, le autorità nazionali di regolamentazione pertinenti comunicano all'Agenzia e, se del caso, alla Commissione le misure che ritengono necessarie.
12. L'Agenzia presenta periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, sintesi delle relazioni che ha elaborato, in forma aggregata e anonima, al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali sintesi e il loro contenuto sono trattati come riservati.
Ispezioni in loco da parte dell'Agenzia
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia predispone e svolge ispezioni in loco in stretta collaborazione e in coordinamento con le autorità competenti dello Stato membro interessato.
2. Per adempiere gli obblighi stabiliti all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali delle persone oggetto dell'indagine in cui potrebbero essere conservati i documenti aziendali. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'Agenzia può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso presso le persone oggetto dell'indagine.
3. Nella misura necessaria all'ispezione in loco, i funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere tale ispezione hanno, riguardo alle persone soggette a una decisione adottata dall'Agenzia a norma del paragrafo 6, la facoltà di:
a) accedere ai locali pertinenti di tali persone;
b) esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo all'attività della loro azienda, su qualsiasi forma di supporto;
c) prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e documenti;
d) apporre sigilli ai locali e ai libri o documenti aziendali per la durata delle ispezioni e nella misura necessaria al loro espletamento.
e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale di tali persone chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'ispezione in loco e verbalizzarne le risposte.
Salvo in casi debitamente giustificati, i sigilli di cui al primo comma, lettera d), non possono essere apposti per più di 72 ore.
4. Se esiste il ragionevole sospetto che i documenti aziendali relativi all'oggetto di un'ispezione in loco che possono essere pertinenti per provare una violazione del presente regolamento siano conservati in locali privati di direttori, dirigenti o altri membri del personale delle imprese interessate da un'indagine, l'Agenzia può, mediante decisione, svolgere un'ispezione in loco in tali locali privati. In tali casi, la decisione di cui al paragrafo 6 indica anche i motivi che hanno indotto l'Agenzia a concludere che sussiste un ragionevole sospetto.
5. I funzionari e le persone autorizzate o incaricate dall'Agenzia a svolgere un'ispezione in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco.
6. Le persone oggetto di un'indagine si sottopongono alle ispezioni in loco disposte da una decisione adottata dall'Agenzia. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione in loco, indica la data d'inizio, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non acconsenta a sottoporsi all'ispezione in loco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ("Corte di giustizia"). Prima di adottare la decisione, l'Agenzia consulta l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco.
7. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione in loco e le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su domanda dell'Agenzia, ai funzionari dell'Agenzia e alle persone autorizzate o incaricate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al presente articolo. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.
8. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona si oppone a un'ispezione in loco disposta a norma del presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta loro, o alle altre autorità nazionali di regolamentazione competenti, l'assistenza necessaria a consentire di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.
9. Se il diritto nazionale applicabile richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale per l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dai paragrafi 7 e 8, l'Agenzia presenta altresì domanda per ottenere tale autorizzazione. L'Agenzia può richiedere tale autorizzazione anche in via preventiva. Nei casi di cui al paragrafo 4, un'ispezione in loco non può essere svolta senza l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria nazionale.
10. Se l'Agenzia richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 9 l'autorità giudiziaria nazionale verifica che:
a) la decisione dell'Agenzia sia autentica; e
b) le eventuali misure da adottare siano proporzionate e non siano arbitrarie né eccessive rispetto all'oggetto dell'ispezione in loco.
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'Agenzia di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'Agenzia sospetta una violazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto dell'indagine. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.
Richiesta di informazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Su richiesta dell'Agenzia, qualunque persona le fornisce le informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi che incombono all'Agenzia a norma dell'articolo 13, paragrafi da 5 a 8. Nella richiesta l'Agenzia:
a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;
b) dichiara la finalità della richiesta;
c) specifica quali informazioni sono richieste e in quale formato di dati;
d) stabilisce un termine, proporzionato alla richiesta, entro il quale tali informazioni devono pervenirle;
e) informa la persona che la risposta alla richiesta non deve essere inesatta o fuorviante.
2. Ai fini delle richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia ha inoltre il potere di adottare decisioni. In tali decisioni l'Agenzia, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo, indica l'obbligo della persona di rispondere alla richiesta, le penalità di mora previste dall'articolo 13 octies qualora la persona interessata non soddisfi la richiesta e il diritto di chiedere il riesame della decisione da parte della Corte di giustizia.
In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.
3. Le persone che ricevono una richiesta di informazioni a norma del paragrafo 1 o 2, o i loro rappresentanti, forniscono le informazioni richieste. Tali persone sono pienamente responsabili di garantire la completezza ed esattezza delle informazioni fornite e del fatto che non siano fuorvianti.
4. Qualora i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatino che una persona non soddisfi la richiesta di informazioni, l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro interessato presta all'Agenzia, su richiesta della stessa, l'assistenza necessaria a garantire l'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 3, anche imponendo sanzioni pecuniarie conformemente al diritto nazionale applicabile.
5. Se i funzionari dell'Agenzia e le persone da essa autorizzate o incaricate constatano che una persona si rifiuta di fornire le informazioni richieste, l'Agenzia può trarre conclusioni sulla base delle informazioni disponibili.
6. L'Agenzia invia senza indugio una copia della richiesta di cui al paragrafo 1 o della decisione di cui al paragrafo 2 alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati.
Potere di raccogliere dichiarazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, l'Agenzia può sentire qualsiasi persona che vi acconsenta, e raccoglierne le dichiarazioni, ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine. L'Agenzia può verbalizzare le risposte.
2. Se il colloquio di cui al paragrafo 1 si svolge nei locali della persona interessata, l'Agenzia ne informa l'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. I funzionari dell'autorità nazionale di regolamentazione di tale Stato membro possono assistere i funzionari e le persone che li accompagnano autorizzati o incaricati dall'Agenzia a svolgere il colloquio.
Garanzie procedurali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle garanzie procedurali delle persone oggetto di un'indagine, tra cui:
a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;
b) il diritto di essere assistite da una persona di loro scelta;
c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l'ispezione in loco;
d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che le riguardano prima dell'adozione della relazione d'indagine a norma dell'articolo 13, paragrafo 11.
e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni.
L'invito a presentare osservazioni a norma del diritto di cui alla lettera d) contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente motivati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell'ispezione in loco o di un'indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un'autorità nazionale, l'Agenzia può decidere di rinviare l'invito a presentare osservazioni.
2. L'Agenzia raccoglie elementi a favore e contro le persone oggetto di un'indagine, svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni in modo obiettivo e imparziale, attenendosi al principio della presunzione di innocenza.
3. L'Agenzia svolge le ispezioni in loco, richiede informazioni e raccoglie dichiarazioni nel pieno rispetto delle norme dell'Unione applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati.
4. L'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942 non si applica alle decisioni dell'Agenzia adottate a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6, o dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.
Assistenza reciproca
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
Per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 13 a 13 quater, le autorità nazionali di regolamentazione e l'Agenzia si prestano assistenza reciproca nel corso dell'indagine.
Funzionario incaricato delle indagini
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafi da 5 a 8, se lo ritiene opportuno per garantire l'efficacia e l'efficienza dell'indagine e tenendo conto delle risorse interne disponibili, l'Agenzia può nominare al suo interno un funzionario incaricato delle indagini per dirigere l'indagine.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può esercitare i poteri di cui dispone l'Agenzia, compresi i poteri di cui agli articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater, nel rispetto delle garanzie procedurali di cui all'articolo 13 quinquies. Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'Agenzia nel quadro delle sue attività di vigilanza che sono pertinenti per lo svolgimento dell'indagine.
Penalità di mora
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia irroga, mediante decisione, una penalità di mora nei confronti di una persona oggetto di un'indagine al fine di obbligarla a:
a) sottoporsi a un'ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 6;
b) fornire le informazioni richieste con una decisione adottata a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 2.
2. La penalità di mora è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che la persona interessata non si conforma alle pertinenti decisioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6, o all'articolo 13 ter, paragrafo 2.
3. Le penalità di mora sono effettive e proporzionate. A tal fine, l'importo di una penalità di mora corrisponde, nel caso delle persone giuridiche, al 3 % del fatturato medio giornaliero dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. Una penalità di mora è calcolata dalla data stabilita nella decisione che irroga la penalità di mora.
4. La penalità di mora può essere irrogata per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'Agenzia.
5. In deroga agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2019/942, solo la Corte di giustizia può riesaminare la decisione dell'Agenzia.
Garanzie procedurali riguardo alle decisioni relative a penalità di mora
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/942, prima di adottare una decisione che irroga una penalità di mora a norma dell'articolo 13 octies del presente regolamento, l'Agenzia dà alle persone cui è destinata tale decisione la possibilità di essere sentite in merito alle constatazioni dell'Agenzia. L'Agenzia basa le sue decisioni solo sulle constatazioni in merito alle quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.
2. Nel corso dell'indagine sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate. Queste ultime hanno diritto di accesso ai documenti del fascicolo dell'Agenzia pertinenti per la decisione dell'Agenzia di irrogare la penalità di mora, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'Agenzia.
Natura, applicazione e assegnazione delle penalità di mora
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies sono di natura amministrativa.
2. Le penalità di mora irrogate a norma dell'articolo 13 octies costituiscono titolo esecutivo.
L'applicazione è disciplinata dalle norme procedurali nazionali applicabili degli Stati membri interessati.
La formula esecutiva è apposta alla decisione dell'Agenzia, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine, informandone l'Agenzia e la Corte di giustizia.
Una volta che l'autorità nazionale designata ha espletato le formalità di cui al terzo comma, su richiesta dell'Agenzia, quest'ultima può procedere all'esecuzione conformemente al diritto nazionale applicabile, deferendo la questione direttamente all'autorità nazionale designata.
L'esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia i reclami avverso l'irregolarità dell'applicazione dei provvedimenti esecutivi sono di competenza delle autorità giudiziarie degli Stati membri interessati.
3. Gli importi delle penalità di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.
Controllo della Corte di giustizia
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni dell'Agenzia che irrogano penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare la penalità di mora irrogata.
Diritto di impugnazione
Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.
Obblighi delle persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Le persone che predispongono a titolo professionale operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possa configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti.
2. Le persone che eseguono operazioni a titolo professionale a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, che eseguono altresì operazioni concernenti prodotti energetici all'ingrosso che non sono strumenti finanziari, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che un ordine di compravendita o un'operazione, inoltrati presso o al di fuori di un OMP, comprese eventuali cancellazioni o modifiche, possano configurare una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5 del presente regolamento, avvertono senza ulteriore ritardo e in ogni caso entro quattro settimane dal giorno in cui tale persona viene a conoscenza dell'evento sospetto, l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione competenti. (1)
3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 istituiscono e mantengono provvedimenti, sistemi e procedure efficaci per:
a) individuare le potenziali violazioni dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 5;
b) garantire che i loro dipendenti che svolgono attività di vigilanza ai fini del presente articolo rimangano estranei a qualunque conflitto di interessi e agiscano in modo indipendente;
c) individuare e segnalare ordini e operazioni sospetti.
4. Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le persone che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti negli Stati membri in cui è registrato l'operatore di mercato coinvolto nella potenziale violazione oppure in cui è consegnato il prodotto energetico all'ingrosso. Tale segnalazione è inviata alle autorità nazionali di regolamentazione di detti Stati membri.
5. Entro l'8 maggio 2025 e successivamente ogni anno, l'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, elabora e pubblica una relazione contenente informazioni aggregate in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, escludendo le informazioni commerciali sensibili, sull'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:
a) i provvedimenti, i sistemi e le procedure di cui al paragrafo 3 e la loro efficacia;
b) l'analisi delle operazioni sospette effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione e la risposta delle autorità nazionali di regolamentazione a segnalazioni di scarsa qualità e alla mancata segnalazione di operazioni sospette, nonché le relative attività delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di esecuzione e sanzioni.
Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 2024/1106, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2024/1106, si applica a decorrere dall'8 novembre 2024.
Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. L'Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.
L'Agenzia pubblica, se del caso, indicazioni non vincolanti in merito:
a) all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2, anche per quanto riguarda l'elaborazione di un elenco non esaustivo delle tappe intermedie pertinenti in un processo prolungato nei casi in cui, di per sé, le informazioni soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, punto 1; e
b) a indicatori non esaustivi ed esempi di comportamento del mercato riguardante la manipolazione del mercato nonché l'abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 3.
Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l'Agenzia e fra loro, anche a livello regionale, allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.
Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità tributarie nazionali istituiscono idonee forme di cooperazione per garantire un'indagine e un'esecuzione tempestive, efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini, all'azione giudiziaria e all'attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti normative finanziarie e in materia di concorrenza.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l'Agenzia nel modo più dettagliato possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.
Un'autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell'energia all'ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso nello Stato membro di riferimento sono compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all'Agenzia di adottare provvedimenti a norma del paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.
Prima dell'adozione di una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare l'Agenzia e fornirle una sintesi del caso e la decisione prevista in una lingua ufficiale dello Stato membro interessato. Dopo aver adottato una decisione che rileva una violazione del presente regolamento, l'autorità nazionale di regolamentazione trasmette tale decisione all'Agenzia, comprese le informazioni sulla relativa data di adozione, il nome delle persone oggetto delle sanzioni, l'articolo del presente regolamento oggetto di violazione e la sanzione imposta. Nel contempo, l'autorità nazionale di regolamentazione indica all'Agenzia le informazioni che ha reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6, e informa tempestivamente l'Agenzia di qualsiasi modifica successiva di tali informazioni. L'Agenzia tiene un elenco pubblico delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione hanno reso pubbliche a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
3. Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell'energia all'ingrosso:
a) le autorità nazionali di regolamentazione trattano le segnalazioni di possibili violazioni del presente regolamento senza indebito ritardo e, se possibile, entro un anno dalla data di ricezione di tali segnalazioni e informano l'autorità finanziaria competente del proprio Stato membro e l'Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 di tale regolamento; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di cooperazione con l'autorità finanziaria competente del loro Stato membro;
b) l'Agenzia informa l'ESMA e l'autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi della regolamento (UE) n. 596/2014 e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all'articolo 2 di tale regolamento;
c) l'autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l'ESMA e l'Agenzia qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti, nei mercati dell'energia all'ingrosso, in violazione degli articoli 3 e 5;
d) le autorità nazionali di regolamentazione informano l'autorità nazionale garante della concorrenza del proprio Stato membro, la Commissione e l'Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione del diritto della concorrenza;
e) l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione informano le autorità tributarie nazionali competenti ed Eurofisc qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati dell'energia all'ingrosso siano o siano stati compiuti atti che potrebbero configurare una frode fiscale.
4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l'Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:
a) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni relative alla violazione sospettata;
b) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un'indagine sulla violazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni constatate spetta all'autorità nazionale di regolamentazione interessata;
c) laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l'Agenzia può anche sollecitare la partecipazione dei rappresentanti dell'autorità finanziaria competente o di un'altra autorità interessata di uno o più Stati membri al gruppo di indagine.
5. Un'autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un'indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo 4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni richieste, ne deve comunicare all'Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio.
In deroga al primo comma, un'autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:
a) il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;
b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o
c) nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.
In tali casi l'autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all'Agenzia, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo tutta l'assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell'Agenzia.
6. L'ultima frase dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/942 non si applica all'Agenzia quando quest'ultima espleta le sue funzioni nell'ambito del presente regolamento.
Delega di compiti e responsabilità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Le autorità nazionali di regolamentazione, con il consenso del delegato, possono delegare compiti e responsabilità all'Agenzia o a un'altra autorità nazionale di regolamentazione alle condizioni di cui al presente articolo. Gli Stati membri possono stabilire, per la delega di responsabilità, modalità specifiche che devono essere osservate prima che le proprie autorità nazionali di regolamentazione sottoscrivano accordi di delega e possono limitare la portata della delega a quanto necessario per la vigilanza efficace degli operatori o gruppi di operatori di mercato.
L'Agenzia può assistere le autorità nazionali di regolamentazione pubblicando indicazioni non vincolanti oppure scambiando migliori pratiche sulla delega di compiti e responsabilità tra le autorità nazionali di regolamentazione competenti.
2. La delega di compiti e responsabilità comporta la ridistribuzione delle competenze previste dal presente regolamento. L'ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede il delegato disciplina la procedura, l'esecuzione e il riesame amministrativo e giudiziario in relazione alle responsabilità delegate.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano all'Agenzia tutti gli accordi di delega che intendono concludere. Esse concludono tali accordi non prima di un mese dopo avere informato l'Agenzia.
4. L'Agenzia può formulare un parere su un accordo di delega previsto notificato a norma del paragrafo 3 entro un mese dalla data di ricezione della notifica.
5. L'Agenzia pubblica, mediante i mezzi appropriati, gli accordi di delega conclusi dalle autorità nazionali di regolamentazione, in modo da assicurare che tutti i soggetti interessati siano informati adeguatamente.
Orientamenti e raccomandazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Per istituire pratiche di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione e garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, l'Agenzia formula orientamenti e raccomandazioni rivolti a tutte le autorità nazionali di regolamentazione o a tutti gli operatori di mercato e raccomandazioni rivolte a una o più autorità nazionali di regolamentazione o a uno o più operatori di mercato in merito all'applicazione degli articoli da 3 a 5 bis, degli articoli 8, 9 e 9 bis e dell'articolo 10, paragrafo 1.
2. L'Agenzia effettua, entro un termine adeguato e realistico, opportune consultazioni pubbliche con gli operatori di mercato pertinenti sugli orientamenti e le raccomandazioni formulati e analizza i potenziali costi e benefici della formulazione di tali orientamenti e raccomandazioni. Tali consultazioni e analisi sono proporzionate rispetto alla sfera d'applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti o delle raccomandazioni.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione e gli operatori di mercato tengono debitamente conto degli orientamenti e delle raccomandazioni.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono informare periodicamente l'Agenzia in merito all'attuazione degli orientamenti e delle raccomandazioni loro rivolti.
5. Ove richiesto dall'orientamento o dalla raccomandazione, gli operatori di mercato informano l'Agenzia in merito all'attuazione dell'orientamento specifico o della raccomandazione specifica. Su richiesta dell'Agenzia, gli operatori di mercato forniscono le loro motivazioni in merito a tale comunicazione in maniera chiara e dettagliata.
6. Entro 12 mesi dalla formulazione di un orientamento o una raccomandazione ai sensi del paragrafo 1, l'Agenzia può condurre una consultazione, anche con le autorità nazionali di regolamentazione o gli operatori di mercato, al fine di valutare l'opportunità e l'efficacia di tali orientamenti o raccomandazioni.
7. L'Agenzia include gli orientamenti e le raccomandazioni emanati nella relazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2019/942.
Segreto professionale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica:
a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per l'Agenzia;
b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell'Agenzia;
c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per altre autorità competenti;
d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata tale da non consentire l'identificazione dei singoli operatori di mercato, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre normative pertinenti dell'Unione.
4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l'Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l'ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento delle loro mansioni e per l'esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. L'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell'Agenzia, delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell'ESMA, degli organismi o delle persone che comunicano le informazioni.
5. Il presente articolo non osta a che un'autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un'autorità di un altro Stato membro o dall'Agenzia a norma del presente regolamento.
Sanzioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, dissuasive e proporzionate e riflettere la natura, la durata e la gravità della violazione, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato.
Fatte salve eventuali sanzioni penali e fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità nazionali di regolamentazione a norma dell'articolo 13, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di adottare sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.
Gli Stati membri comunicano nel dettaglio tali disposizioni alla Commissione e all'Agenzia e le informano immediatamente di qualsiasi modifica successiva.
2. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione pecuniaria sia imposta dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie imposte dalle autorità di vigilanza. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie imposte sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro l'8 maggio 2026 e comunicano alla Commissione senza ritardo qualsiasi modifica successiva riguardante le suddette disposizioni.
3. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale e fatto salvo il principio del ne bis in idem, provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di ricorrere almeno alle sanzioni amministrative pecuniarie seguenti e ad altre misure amministrative riguardo alle violazioni del presente regolamento:
a) richiedere di porre fine alla violazione;
b) ordinare la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
c) diramare comunicazioni o avvisi pubblici;
d) irrogare penalità di mora;
e) imporre sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Nel caso di una persona fisica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:
a) almeno 5 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 3 e 5;
b) almeno 1 000 000 EUR per le violazioni degli articoli 4 e 15;
c) almeno 500 000 EUR per le violazioni degli articoli 8 e 9.
Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del reddito annuo della persona fisica interessata nell'anno civile precedente della persona fisica interessata. Qualora la persona fisica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.
5. Nel caso di una persona giuridica, le sanzioni amministrative pecuniarie massime di cui al paragrafo 3, lettera e), sono pari a:
a) almeno il 15 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 3 e 5;
b) almeno il 2 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 4 e 15;
c) almeno l'1 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente per le violazioni degli articoli 8 e 9.
Fatto salvo il paragrafo 3, lettera e), l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie non supera il 20 % del fatturato annuo nell'esercizio precedente della persona giuridica interessata. Qualora la persona giuridica abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è almeno pari all'importo del vantaggio.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
7. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle altre misure amministrative, le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) la gravità e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato annuo complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
e) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale persona;
f) precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;
g) misure adottate dalla persona responsabile della violazione al fine di evitarne il ripetersi; e
h) la duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni pecuniarie di natura penale e amministrativa per la stessa violazione nei confronti della persona responsabile della violazione.
8. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e altre misure amministrative a norma del paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine e le sanzioni amministrative pecuniarie che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e d'indagine nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi transfrontalieri.
9. Entro l'8 maggio 2027 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se le sanzioni per la violazione del presente regolamento siano previste e siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri.
Relazioni internazionali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le competenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi dell'Unione, fra cui il servizio europeo per l'azione esterna, l'Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelle che hanno un impatto sul mercato dell'Unione dell'energia all'ingrosso, al fine di promuovere l'armonizzazione del quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e i suoi Stati membri né impediscono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi. Tali accordi possono riguardare aspetti di interesse comune, quali le metodologie di raccolta dei dati, l'analisi e la valutazione di dati o altre informazioni, e altri settori di competenza.
Esercizio della delega
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 maggio 2024.
La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.
La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 8, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 8, dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 9 bis, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Relazione e riesame
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1106)
1. Entro il 1° giugno 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione dei portatori di interessi, valuta l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il suo impatto sul comportamento del mercato, gli operatori di mercato, la liquidità, gli obblighi di segnalazione, tra l'altro sui dati di mercato del GNL e il livello degli oneri amministrativi per gli operatori di mercato, compresi i potenziali ostacoli all'ingresso di nuovi operatori di mercato, nonché i risultati dell'Agenzia in funzione degli obiettivi, del mandato e dei compiti di quest'ultima. Sulla base di tali valutazioni, la Commissione elabora una relazione e la presenta senza indebito ritardo al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.
2. Entro il 1° giugno 2025 la Commissione valuta l'efficacia dell'introduzione di sanzioni penali da parte degli Stati membri per casi intenzionali e gravi di abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione può proporre misure appropriate che possono includere la presentazione di una proposta legislativa.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 6 di detto articolo.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2011
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione ritiene che le soglie per la comunicazione delle transazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e delle informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, lettera a), non possano essere stabilite con l'adozione di atti di esecuzione.
Se del caso la Commissione presenterà una proposta legislativa mirata a fissare tali soglie.
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO
Il legislatore dell'UE ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del TFUE in relazione alle misure previste all'articolo 8. Ciò è giuridicamente vincolante per la Commissione nonostante la dichiarazione da essa resa riguardo all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 6, lettera a).