
N.d.R. Per la sostituzione del Modello organizzativo di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 8 giugno 2018.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 10 novembre 2010
G.U.R.S. 26 novembre 2010, n. 52
Approvazione del nuovo modello organizzativo del Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti.
N.d.R. Per la sostituzione del Modello organizzativo di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 8 giugno 2018.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale n. 25 del 6 aprile 1996;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2001, n. 220;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002;
Visto il decreto n. 7415 del 17 febbraio 2006;
Visti i CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria, dell'area SAPT, nonché del comparto per le parti ad oggi validi ed efficaci;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. ed in particolare il testo vigente giuste modifiche da ultimo apportate con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione Siciliana 5 maggio 2006, n. 202;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Stante che la donazione ed il trapianto di organo sono argomenti che non possono rimanere circoscritte al mondo della medicina ma, per i particolari aspetti sociali che rivestono, coinvolgono anche le istituzioni e la comunità;
Considerato che i trapianti di organo rappresentano ormai una consolidata terapia della moderna medicina per molte insufficienze terminali di organo e che la possi-bilità di soddisfare la crescente richiesta di trapianti dipende dalla percezione della popolazione generale della donazione degli organi intesa come atto di solidarietà allargata, e non atto finalizzato;
Rilevato che una corretta informazione sulle attività di donazione e trapianto, svolte in ambito regionale, deve essere a disposizione di ogni cittadino affinché possa avere la consapevolezza del ruolo che è chiamato a svolgere in tema di donazione di organo;
Considerato che in questo senso assume particolare rilievo il ruolo e l'assetto organizzativo del Centro regionale per i trapianti nel contesto del sistema sanitario regionale;
Ritenuto che pertanto è opportuno procedere ad un riassetto organizzativo del Centro regionale per i trapianti alla luce della esperienza fin qui maturata in conformità all'analisi delle condizioni reali, secondo le linee di indirizzo organizzativo dettate dal Centro nazionale trapianti, con l'obiettivo di dare elementi di stabilità nell'attività di donazione e trapianto, di qualità e garanzia delle attività, attraverso l'ottimizzazione dei livelli organizzativi, qualitativi e quantitativi della rete regionale;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 349 del 4 ottobre 2010;
Decreta:
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E' approvato il nuovo modello organizzativo del Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti con acronimo C.R.T., in ottemperanza alla legge regionale del 6 aprile 1996, n. 25, alla legge nazionale 1 aprile 1999, n. 91, ed è organo tecnico dell'Assessorato della salute.
La sede del Centro regionale per i trapianti è individuata presso l'A.R.N.A.S. Civico, G. Di Cristina Benfratelli di Palermo.
Per lo svolgimento delle attività al C.R.T. sono utilizzati pertinenti locali del patrimonio immobiliare dell'A.R.N.A.S.
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Il C.R.T., in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve le seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali e la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera interessata;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), della legge 1 aprile 1999, n. 91;
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei testi di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipès sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
Ed inoltre, in materia di prelievo e trapianto di organi e tessuti, svolge le ulteriori seguenti funzioni:
- gestisce il sistema informativo regionale dei trapianti, destinato a collegare il Centro regionale con il sistema informativo nazionale dei trapianti, con le terapie intensive e i centri di trapianto;
- gestisce un Registro regionale dei decessi per lesioni cerebrali;
- cura la raccolta dei dati statistici relativi alle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, nonché dei risultati di tali attività;
- relaziona semestralmente e predispone la relazione annuale dell'attività da trasmettere all'Assessore per la salute;
- propone all'Assessorato della salute l'accreditamento delle strutture autorizzate a effettuare i trapianti di organi e di tessuti e la revoca di quelle che non abbiano rispettato i livelli previsti dal Ministero della salute;
- promuove le iniziative di formazione permanente e aggiornamento del personale coinvolto nell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- espleta funzioni di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende sanitarie di tutti gli organismi impegnati in attività di trapianto di organi e tessuti;
- coordina le strutture sanitarie aventi il compito di certificare, conservare e distribuire i tessuti prelevati;
- propone l'individuazione delle unità di immunologia dei trapianti delle aziende sanitarie che effettuano attività di tipizzazione tissutale;
- promuove il raccordo con il C.N.T. attraverso la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati relativi all'attività di prelievo di organi e tessuti;
- gestisce il funzionamento del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto;
- coordina l'attività dei gruppi di studio in tema di donazione e trapianti;
- assicura tutte le funzioni suddette h 24 per 365 giorni all'anno.
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Sono obiettivi del Centro regionale per i trapianti: a) promuovere l'incremento della disponibilità di organi e tessuti destinati al trapianto;
b) garantire una corretta ed appropriata distribuzione degli organi in base alle conoscenze tecniche ed ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità;
c) promuovere la formazione professionale e la corretta informazione dei cittadini sulla donazione e il trapianto degli organi e dei tessuti, attraverso uno specifico corso di formazione su aspetti prettamente clinici e di comunicazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2011;
d) promuovere la diffusione di protocolli e linee guida condivisi per l'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
e) promuovere la cultura di gruppi di studio quali per es.:
- donazione e trapianto;
- trapianto di rene;
- trapianto di fegato;
- trapianto di organi toracici;
- prelievo, banking e distribuzione dei tessuti;
f) promuovere la costituzione del Tavolo regionale delle associazioni di volontariato e dei pazienti attive a livello regionale con il quale programma e promuove la realizzazione di campagne di informazione della popolazione generale e di formazione del personale impegnato nella diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti;
g) coordinamento dell'assistenza psicologica a pazienti sottoposti a trapianto o in attesa di sottoporsi a trapianto nonché alle famiglie dei donatori.
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Gli organi del C.R.T sono il coordinatore regionale e il comitato regionale per i trapianti. Il coordinatore regionale, scelto tra i dirigenti medici del S.S.R., in attività di servizio che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti, è nominato con decreto dell'Assessore regionale per la salute. L'incarico di coordinatore regionale del
C.R.T. ha durata di anni cinque con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo. Il coordinatore regionale, nominato in base all'art. 11 della legge n. 91 dell'1 aprile 1999, ha autonomia gestionale e responsabilità diretta delle risorse umane, tecniche ed economico-finanziarie del CRT, può essere revocato su determinazione dell'Assessore regionale per la salute.
Il compenso del coordinatore regionale è composto dall'intero trattamento economico percepito all'atto della nomina presso l'Azienda di provenienza, da un compenso aggiuntivo, il cui ammontare è fissato dall'Assessore regionale per la salute, connesso agli obiettivi affidati che saranno successivamente individuati in sede di attribuzione annuale del suddetto compenso.
L'intero ammontare della retribuzione corrisposta al coordinatore regionale secondo le previsioni del C.C.N.L. di riferimento equiparato a quello spettante ad un direttore di struttura complessa, trovandone capienza nel finanziamento annualmente specificatamente assicurato, è a carico del C.R.T. per tutta la durata dell'incarico.
Nell'ambito della autonoma dotazione organica del
C.R.T. e fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa, le funzioni del coordinatore regionale sono equiparate a quelle di direttore di struttura complessa.
La valutazione del coordinatore è svolta dall'Azienda di appartenenza attraverso un collegio tecnico integrato da un componente di nomina regionale.
Nello svolgimento dei suoi compiti il coordinatore regionale collabora con la rete dei coordinatori locali, con le direzioni sanitarie degli ospedali sedi di rianimazione e con le associazioni di volontariato e dei pazienti.
E' facoltà del coordinatore regionale individuare fra i 3 dirigenti medici assegnati al C.R.T. il vicecoordinatore il quale lo sostituirà in caso di assenza od impedimento.
Il comitato regionale per i trapianti, di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 91/99, è composto da un dirigente dell'Assessorato regionale della salute che lo presiede, dal coordinatore regionale, da due coordinatori locali, da un esperto nel settore dei prelievi di organi e tessuti, dal direttore del laboratorio di immunogenetica convenzionato con il C.R.T., da un rappresentante dei centri autorizzati ai trapianti nella regione, da un rappresentante delle banche di tessuti attive nella regione, da un rappresentante dei centri di trapianto di cellule staminali emopoietiche, da un rappresentante dell'AIDO e da un rappresentante delle associazioni di pazienti trapiantati maggiormente rappresentative a livello regionale e/o nazionale.
Il Comitato regionale per i trapianti delibera gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi in regione e approva la relazione annuale e il piano programmatico predisposto dal coordinatore regionale.
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Per la peculiarità delle prestazioni erogate e per l'alta specialità delle stesse, il CRT, per il proprio funzionamento, necessita di dotazione organica specifica.
Detta dotazione, assegnata all'A.R.N.A.S. Civico, G. Di Cristina e Benfratelli di Palermo, costituirà dotazione aggiuntiva a quella della stessa A.R.N.A.S. da riportarsi negli atti dell'azienda specificatamente.
Il C.R.T. per assicurare la continuità del servizio e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente per l'assunzione delle sottoelencate figure professionali, procederà con la stipula di contratti a tempo determinato per il periodo massimo previsto dalla norma di riferimento, fatta salva la necessaria previsione di rescissione contrattuale a fronte della copertura definitiva del posto di riferimento.
Le procedure concorsuali sono quelle previste per le analoghe posizioni per il personale del S.S.N. Le commissioni giudicatrici che pure dovranno avere analoga composizione saranno presiedute dal coordinatore regionale del C.R.T.
La dotazione organica dedicata, necessaria al mantenimento quali-quantitativo delle prestazioni erogate risulta, oltre al coordinatore regionale, così modulata e dimensionata:
- n. 3 dirigenti medici;
- n. 1 dirigente biologo;
- n. 2 collaboratori professionali sanitari - infermieri professionali;
- n. 1 collaboratore professionale amministrativo - esperto di data-management;
- n. 1 collaboratore professionale amministrativo;
- n. 2 assistenti amministrativi;
- n. 1 commesso.
Quanto sopra, fatto salvo gli incarichi conferibili su specifici progetti a finanziamento ad hoc.
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Gli oneri per il funzionamento del C.R.T. sono a carico delle risorse del Fondo sanitario regionale e sono determinati in euro 1.600.000 annui. Tale somma viene assegnata annualmente, con vincolo di destinazione a favore del medesimo CRT, all'ARNAS Civico G. Di Cristina Benfratelli di Palermo. Il coordinatore regionale assicurerà tutte le funzioni amministrative a mezzo di proprie determinazioni.
I provvedimenti adottati dal coordinatore regionale saranno inviati a cura dello stesso al collegio dei sindaci dell'A.R.N.A.S. Civico, Di Cristina e Benfratelli per essere sottoposti al dovuto controllo.
Per l'approvvigionamento di beni/servizi e prestazioni professionali occasionali occorrenti per le attività istituzionali del C.R.T., il coordinatore regionale, con l'ausilio degli uffici e dei funzionari dell'ARNAS individuati a questo scopo e nel rispetto della normativa e delle procedure adottate dall'ARNAS per tipologie di acquisto uguali e/o similari ovvero procedimenti di legge, adotterà gli atti necessari e li trasmetterà alla direzione amministrativa dell'ARNAS che, verificata la regolarità della procedura e la disponibilità finanziaria, provvederà entro dieci giorni alla loro esecuzione. Ove necessario e limitatamente ad acquisti di importo inferiore ad euro 1.000, il coordinatore regionale provvederà direttamente all'acquisto prelevandoli dalla cassa economale, come da regolamento economale interno del C.R.T.
Tutti i costi sostenuti dal C.R.T. confluiscono nel centro di costo dedicato al Centro.
La successione dei pagamenti per il funzionamento del C.R.T. avverrà seguendo una sequenza cronologica distinta dagli altri pagamenti dell'ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli e corrispondente alla scadenza temporale delle fatture pervenute.
L'azienda ARNAS avrà cura di trasmettere annualmente all'Assessorato regionale della salute il rendiconto, controfirmato dal coordinatore regionale, dei costi sostenuti per il C.R.T.
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Il coordinatore regionale può stipulare convenzioni e/o protocolli d'intesa con aziende sanitarie e ospedaliere, università, enti pubblici e privati in armonia con la normativa vigente in materia limitatamente alle funzioni ascritte.
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Per ogni azienda sanitaria provinciale e per ogni azienda ospedaliera dove ha sede una U.O. di rianimazione è nominato, dal rispettivo direttore generale su proposta del coordinatore regionale per i trapianti, un coordinatore locale, scelto tra i medici che abbiano maturato esperienza nel campo dei prelievi e trapianti di organi e tessuti. Il coordinatore locale dura in carica cinque anni e può essere revocato su proposta motivata del coordinatore regionale.
Al coordinatore locale viene attribuito uno specifico debito orario per l'effettuazione delle funzioni sopraelencate definito dal direttore generale dell'azienda d'intesa con il coordinatore regionale per i trapianti.
Il coordinatore locale svolge i compiti di cui all'art. 12 della legge n. 91 dell'1 aprile 1999:
a) assicura l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti al fine dell'assegnazione degli organi;
b) coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) cura i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) organizza l'attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza;
e) relaziona periodicamente sull'attività svolta alla direzione generale dell'azienda di appartenenza e al coordinatore regionale;
f) compila il registro locale dei cerebrolesi; il registro locale dei prelievi effettuati; il registro locale delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
g) assicura un costante monitoraggio dei potenziali donatori di organi;
h) avanza proposte e progetti per iniziative al coordinatore regionale finalizzati al miglior perseguimento dei propri compiti;
i) svolge ogni ulteriore attività prevista dalle norme organizzative interne o delegata dal coordinatore regionale.
I coordinatori locali nell'espletamento dei compiti di cui sopra, possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo, operano in posizione di staff rispetto alle direzioni delle strutture sanitarie e ospedaliere di appartenenza, e dipendono funzionalmente dal coordinatore regionale.
Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad assicurare i mezzi, le risorse tecnico-sanitarie e di supporto per l'espletamento dei compiti dei coordinatori locali.
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Il nuovo modello organizzativo del C.R.T. è operativo a far data dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.
Tutti gli oneri finanziari discendenti dal presente decreto trovano copertura all'interno degli stanziamenti del F.S.R.
Palermo, 10 novembre 2010.
RUSSO