
N.d.R. Per il nuovo Modello organizzativo di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 9 ottobre 2019.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 8 giugno 2018
G.U.R.S. 29 giugno 2018, n. 28
Nuovo modello organizzativo del Centro regionale trapianti.
N.d.R. Per il nuovo Modello organizzativo di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 9 ottobre 2019.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91 "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti";
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 25;
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483;
Visto il decreto legislativo 27 marzo 2001, n. 220 [N.d.R. recte: D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220];
Visti i CC.NN.LL. dell'Area della dirigenza medica e veterinaria, dell'area SPTA, nonché del comparto per le parti ad oggi validi ed efficaci;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana 5 maggio 2006, n. 202;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la delibera della Giunta regionale 4 ottobre 2010, n. 349;
Visto il D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 di approvazione del modello organizzativo del Centro regionale trapianti;
Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011-2013";
Visto il D.A. n. 754 del 26 aprile 2011, recante "Regolamentazione tariffe relative alle procedure di osservazione, prelievo e trapianto";
Visto il D.A. n. 1224 del 30 giugno 2011, recante "Definizione del Polo di funzionamento regionale del registro nazionale italiano donatori di midollo osseo per la ricerca e il reperimento di cellule staminali emopoietiche da donatori non consanguinei";
Visto il D.A. n. 1494 del 4 agosto 2011 e s.m.i., recante "Nomina coordinatori locali per i trapianti";
Visto il D.A. n. 1655 dell'8 settembre 2011, recante "Interventi per l'incremento delle attività di donazione, di prelievo e di trapianto di organi e tessuti";
Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello della salute";
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (piano nazionale anticorruzione);
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;
Visto il D.A. n. 1735 del 22 ottobre 2014, recante "Funzionamento del Centro regionale trapianti e adozione del progetto donazione e trapianti";
Visto il D.A. n. 2274/14 del 24 dicembre 2014 di "Approvazione delle linee di indirizzo regionali recanti i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) in attuazione dell'art. 15 comma 7-bis del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.";
Visto il D.A. n. 1360/2015 del 3 agosto 2015, con il quale, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della citata legge regionale n. 5/09, è stato approvato il documento recante "Linee guida per l' adeguamento degli atti aziendali" che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Visto il D.A. n. 1380/2015 del 5 agosto 2015, con il quale è stato approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle aziende del Servizio sanitario regionale " che, rimodulato secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 192 del 28 luglio 2015, costituisce parte integrante dello stesso decreto;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi 541, 542 e 543;
Visto il D.A. n. 417 del 15 marzo 2016, recante "Istituzione del tavolo tecnico permanente per l'implementazione delle attività di procurement e di sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti a scopo di trapianto e istituzione del comitato aziendale per l'implementazione delle attività di procurement;
Visto il D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, recante "Rinnovo Comitato regionale del Centro regionale trapianti di organi e tessuti";
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, con il quale sono state apportate modifiche al D.Lgs. n. 150/2009 in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r), della legge 7 agosto 2015 n. 124;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, contenente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, relativa all'Approvazione del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
Ritenuto opportuno, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, procedere alla modifica del modello organizzativo del Centro regionale trapianti di cui al citato D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010, favorendo una sua integrazione all'interno dell'ARNAS Civico DEA di II livello, per assicurare il continuo miglioramento dei processi di donazione e delle connesse attività individuate a livello regionale;
Considerato che il Governo regionale intende presentare un disegno di legge per la riforma del sistema regionale dell'emergenza/urgenza, all'interno del quale verrà compiutamente normata la natura, il ruolo e le funzioni del Centro regionale trapianti;
Ritenuto opportuno, nelle more dello svolgimento del relativo percorso legislativo, adottare i necessari correttivi sull'assetto organizzativo per superare le criticità palesatesi nell'attuazione del D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010 e, in particolare, le problematiche che si sono manifestate nella pratica applicativa dell'art. 5 del medesimo decreto, con riferimento allo stato giuridico dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa;
Decreta:
N.d.R. Per il nuovo Modello organizzativo di cui al presente, si rimanda al D.A. Salute 9 ottobre 2019.
E' approvato il nuovo modello organizzativo del Centro regionale per i trapianti di organi e di tessuti con acronimo C.R.T., in ottemperanza alla legge regionale del 6 aprile 1996, n. 25, alla legge nazionale 1 aprile 1999, n. 91, in sostituzione del D.A. n. 2719 del 10 novembre 2010, le cui previsioni conseguentemente cessano di avere efficacia per la parte modificata dal presente decreto.
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Il C.R.T. è una Unità operativa complessa allocata all'interno del Dipartimento dell'emergenza-urgenza dell'A.R.N.A.S. "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" di Palermo, con funzioni e obiettivi sovraziendali e regionali, come specificati agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
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Il C.R.T., in ossequio alle previsioni di cui all'art. 10, comma 6, della legge 1 aprile 1999, n. 91, assolve alle seguenti funzioni:
a) coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro nazionale;
b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali e la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera interessata;
c) assicura il controllo sull'esecuzione dei test immunologici necessari per il trapianto avvalendosi di uno o più laboratori di immunologia per i trapianti allo scopo di assicurare l'idoneità del donatore;
d) procede all'assegnazione degli organi in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro nazionale, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a), della legge 1 aprile 1999, n. 91;
e) assicura il controllo sull'esecuzione dei testi di compatibilità immunologica nei programmi di trapianto nel territorio di competenza;
f) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipès sanitarie e degli organi e dei tessuti nel territorio di competenza;
g) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato.
Ed inoltre, in materia di prelievo e trapianto di organi e tessuti, svolge le ulteriori seguenti funzioni:
- gestisce il sistema informativo regionale dei trapianti, destinato a collegare il Centro regionale con il sistema informativo nazionale dei trapianti, con le terapie intensive e i centri di trapianto;
- gestisce un Registro regionale dei decessi per lesioni cerebrali;
- cura la raccolta dei dati statistici relativi alle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, nonché dei risultati di tali attività;
- relaziona semestralmente e predispone la relazione annuale dell'attività da trasmettere all'Assessore per la salute;
- propone all'Assessorato della salute l'accreditamento delle strutture autorizzate a effettuare i trapianti di organi e di tessuti e la revoca di quelle che non abbiano rispettato i livelli previsti dal Ministero della salute;
- promuove le iniziative di formazione permanente e aggiornamento del personale coinvolto nell'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
- espleta funzioni di consulenza e supporto tecnico scientifico nei confronti della Regione, delle aziende sanitarie e di tutti gli organismi impegnati in attività di trapianto di organi e tessuti;
- coordina le strutture sanitarie aventi il compito di certificare, conservare e distribuire i tessuti prelevati;
- propone l'individuazione delle unità di immunologia dei trapianti delle aziende sanitarie che effettuano attività di tipizzazione tissutale;
- promuove il raccordo con il C.N.T. attraverso la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati relativi all'attività di prelievo di organi e tessuti;
- gestisce il funzionamento del Registro regionale di nefrologia, dialisi e trapianto;
- coordina l'attività dei gruppi di studio in tema di donazione e trapianti;
- assicura tutte le funzioni suddette h 24 per 365 giorni all'anno.
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Sono obiettivi del Centro regionale per i trapianti:
a) promuovere l'incremento della disponibilità di organi e tessuti destinati al trapianto;
b) garantire una corretta ed appropriata distribuzione degli organi in base alle conoscenze tecniche ed ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità;
c) promuovere la formazione professionale e la corretta informazione dei cittadini sulla donazione e il trapianto degli organi e dei tessuti;
d) promuovere la diffusione di protocolli e linee guida condivisi per l'attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti;
e) promuovere la cultura di gruppi di studio quali per es.:
- donazione e trapianto;
- trapianto di rene;
- trapianto di fegato;
- trapianto di organi toracici;
- prelievo, banking e distribuzione dei tessuti;
f) promuovere la costituzione del Tavolo regionale delle associazioni di volontariato e dei pazienti attive a livello regionale con il quale programma e promuove la realizzazione di campagne di informazione della popolazione generale e di formazione del personale impegnato nella diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti;
g) coordinamento dell'assistenza psicologica a pazienti sottoposti a trapianto o in attesa di sottoporsi a trapianto nonché alle famiglie dei donatori.
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Il coordinatore regionale è scelto tra i dirigenti medici del S.S.N., con le procedure di cui al D.P.R. n. 484/1997, che dovranno prevedere una adeguata valorizzazione dell'attività di servizio con esperienza nel settore dei trapianti.
L'incarico di coordinatore regionale del C.R.T., sulla base delle procedure previste dal D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii., è conferito con decreto dell'Assessore regionale per la salute ed avrà una durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o più breve, con un rapporto di lavoro a tempo pieno ed esclusivo, tenendo conto delle valutazioni annuali ed a fine incarico effettuate del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 502/1992.
Per l'espletamento delle specifiche funzioni il responsabile del C.R.T. opera in raccordo con il Dipartimento pianificazione strategica dell'Assessorato della salute e con il Comitato regionale dei trapianti, costituito con D.A. n. 902 del 3 maggio 2017, ha autonomia gestionale sulle funzioni e gli obiettivi del CRT concordati annualmente con l'Assessorato della salute, sulla base degli obiettivi strategici del Centro - e può essere revocato per le ipotesi previste dall'art. 15 ter del citato Dlgs. n. 502/1992.
Il trattamento economico da attribuire al coordinatore regionale è composto dal trattamento economico fondamentale previsto per un direttore di struttura complessa e da un trattamento accessorio, connesso agli obiettivi che saranno successivamente individuati annualmente, corrispondente al compenso massimo previsto ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi aziendali.
L'intero ammontare della retribuzione corrisposta al coordinatore regionale trova capienza nel finanziamento annuale erogato per il funzionamento e l'attività del C.R.T.
La valutazione del coordinatore è svolta dall'Azienda di appartenenza attraverso un collegio tecnico integrato da un componente di nomina regionale. Nello svolgimento dei suoi compiti il coordinatore regionale collabora con la rete dei coordinatori locali, con le direzioni sanitarie degli ospedali sedi di rianimazione e con le associazioni di volontariato e dei pazienti.
E' facoltà del coordinatore regionale individuare fra i dirigenti medici assegnati al C.R.T. il vicecoordinatore, il quale lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.
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Il Comitato regionale per i trapianti, di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 91/99, è composto da un dirigente dell'Assessorato regionale della salute che lo presiede, dal coordinatore regionale, da due coordinatori locali, da un esperto nel settore dei prelievi di organi e tessuti, dal direttore del laboratorio di immunogenetica convenzionato con il C.R.T., da un rappresentante dei centri autorizzati ai trapianti nella Regione, da un rappresentante delle banche di tessuti attive nella regione, da un rappresentante dei centri di trapianto di cellule staminali emopoietiche, da un rappresentante dell'AIDO e da un rappresentante delle associazioni di pazienti trapiantati maggiormente rappresentative a livello regionale e/o nazionale.
Il Comitato regionale per i trapianti delibera gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto di organi in regione e approva la relazione annuale e il piano programmatico predisposto dal coordinatore regionale.
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Il direttore generale dell'ARNAS Civico adegua il proprio atto aziendale e definisce, all'interno della dotazione organica complessiva dell'Azienda, la dotazione organica del C.R.T., nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, da presentare all'Assessorato della salute per la prevista autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2009 e ss.mm.ii.
La determinazione della dotazione organica del Centro dovrà essere effettuata tenendo conto dei criteri e parametri previsti dall'Accordo della Conferenza Stato- Regioni del 21 marzo 2002, commisurata all'effettivo fabbisogno funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati ed alla compatibilità con la dote finanziaria destinata al Centro. La predetta dote finanziaria annuale verrà corrisposta all'Azienda Civico a copertura del complessivo costo del personale inserito nella dotazione organica, determinando un corrispondente incremento del tetto di spesa dell'Azienda assegnato a quest'ultima con il D.A. n. 1380/2015; nelle more dell'adeguamento dell'assetto organizzativo del Centro alle nuove esigenze funzionali, il legale rappresentante dell'ARNAS Civico adotterà tutti i necessari provvedimenti in materia di personale necessari per garantire la continuità assistenziale.
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Gli oneri per il funzionamento del C.R.T. a carico delle risorse del Fondo sanitario regionale vengono assegnate annualmente, con vincolo di destinazione a favore del medesimo CRT, all'ARNAS "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" di Palermo. L'ARNAS "Civico, G. Di Cristina Benfratelli" assicurerà tutte le funzioni amministrative necessarie, ivi comprese l'approvvigionamento di beni/servizi e prestazioni professionali occasionali occorrenti per le attività istituzionali del C.R.T..
L'Azienda ARNAS avrà cura di trasmettere annualmente all'Assessorato regionale della salute il rendiconto, controfirmato dal coordinatore regionale, dei costi sostenuti per il C.R.T..
Conseguentemente, l'Azienda adeguerà il tetto di spesa aziendale con le risorse necessarie al personale previsto in dotazione organica della medesima struttura, con adeguamento del limite fissato dal D.A. n. 1380/2015.
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Per il funzionamento del C.R.T., nell'ambito del finanziamento complessivo, il direttore generale dell'ARNAS Civico, su proposta del coordinatore regionale del C.R.T., può stipulare convenzioni e/o protocolli d'intesa con aziende sanitarie e ospedaliere, università, enti pubblici e privati in armonia con la normativa vigente in materia limitatamente alle funzioni ascritte.
L'ARNAS Civico subentra al C.R.T. nei rapporti contrattuali in essere, relativi sia a prestazioni lavorative che all'approvvigionamento di beni e servizi.
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Per ogni azienda sanitaria provinciale e per ogni azienda ospedaliera dove ha sede una U.O. di rianimazione è nominato, dal rispettivo direttore generale su proposta del coordinatore regionale per i trapianti, un coordinatore locale, scelto tra i medici che abbiano maturato esperienza nel campo dei prelievi e trapianti di organi e tessuti.
Il coordinatore locale dura in carica cinque anni e può essere revocato su proposta motivata del coordinatore regionale.
Al coordinatore locale viene attribuito uno specifico debito orario per l'effettuazione delle funzioni sopraelencate definito dal direttore generale dell'azienda d'intesa con il coordinatore regionale per i trapianti.
Il coordinatore locale svolge i compiti di cui all'art. 12 della legge n. 91 dell'1 aprile 1999:
a) assicura l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti al fine dell'assegnazione degli organi;
b) coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
c) cura i rapporti con le famiglie dei donatori;
d) organizza l'attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza;
e) relaziona periodicamente sull'attività svolta alla direzione generale dell'azienda di appartenenza e al coordinatore regionale;
f) compila il registro locale dei cerebrolesi; il registro locale dei prelievi effettuati; il registro locale delle cause di mancata effettuazione dei prelievi;
g) assicura un costante monitoraggio dei potenziali donatori di organi;
h) avanza proposte e progetti per iniziative al coordinatore regionale finalizzati al miglior perseguimento dei propri compiti;
i) svolge ogni ulteriore attività prevista dalle norme organizzative interne o delegata dal coordinatore regionale.
I coordinatori locali nell'espletamento dei compiti di cui sopra, possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo, da individuare con apposito ordine di servizio, operano in posizione di staff rispetto alle direzioni delle strutture sanitarie e ospedaliere di appartenenza, e dipendono funzionalmente dal coordinatore regionale.
Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie provinciali sono tenute ad assicurare i mezzi, le risorse tecnicosanitarie e di supporto per l'espletamento dei compiti dei coordinatori locali.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 8 giugno 2018.
RAZZA