
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 1° marzo 2016.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 26 luglio 2010
G.U.R.S. 27 agosto 2010, n. 38
Criteri per l'individuazione e/o l'autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei farmaci H.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 1° marzo 2016.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;
Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare, per la farmaceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 1, comma 166, della legge n. 311/2004;
Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 4, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce tra l'altro che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione unica del farmaco;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001 di revisione delle "note", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'allegato 2 al citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000, come integrato e modificato con successivo decreto ministeriale 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2001, n. 179;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l'art. 1, comma 796, lett. l), punto 2);
Vista la delibera della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, con la quale è stato reso esecutivo l'accordo per l'approvazione del piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale per il triennio 2007/2009;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 4 maggio 2007;
Visto il decreto n. 3176 del 28 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 19 dicembre 2008 ed il successivo decreto n. 3474 del 29 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 23 gennaio 2009, con i quali è stato aggiornato l'elenco dei centri specializzati alla formulazione della diagnosi e dei piani terapeutici dei medicinali soggetti e non alle note AIFA;
Visto il decreto 24 dicembre 2008, recante "Indirizzi e criteri per l'applicazione del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311";
Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
Considerato che il nuovo assetto organizzativo, definito dalla legge di riordino del SSR., rende necessaria una revisione dei centri prescrittori in atto identificati con il citato decreto n. 3176 del 28 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche ai fini del contenimento della spesa sanitaria;
Ritenuto al fine dell'identificazione dei centri, di dover preventivamente definire i requisiti che gli stessi debbono possedere;
Tenuto conto dell'incontro del 14 aprile 2010 con i rappresentanti di alcune associazioni di pazienti;
Viste le risultanze della riunione del PTORS del 19 maggio 2010, nel corso della quale sono stati illustrati i criteri definiti dal gruppo di lavoro assessoriale per l'individuazione e/o l'autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei farmaci H, criteri condivisi dai componenti del PTORS;
Ritenuto pertanto di dover emanare i criteri per l'individuazione e/o l'autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei farmaci H a cui i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche nonché i legali rappresentanti delle case di cura accreditate dovranno uniformarsi per la presentazione all'Assessorato della salute delle istanze per il riconoscimento dei centri prescrittori;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 1° marzo 2016.
Per le motivazioni in premessa citate, sono approvati gli allegati criteri per l'individuazione e/o l'autorizzazione al mantenimento dei centri prescrittori dei farmaci H a cui i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche nonché i legali rappresentanti delle case di cura accreditate dovranno uniformarsi per la presentazione all'Assessorato della salute delle istanze per il riconoscimento dei centri prescrittori.
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 1° marzo 2016.
II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 26 luglio 2010.
RUSSO
N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 2 del D.A. Salute 1° marzo 2016.
Allegato 1
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E/O L'AUTORIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DEI CENTRI PRESCRITTORI DEI FARMACI H.
La determinazione AIFA del 13 gennaio 2010 (GURI n. 25 dell'1 febbraio 2010) come modificata con determinazione 15 marzo 2010 (GURI n. 65 del 19 marzo 2010), di riclassificazione dei medicinali H ai fini del regime di fornitura, dispone che la relativa prescrizione sia attribuita ai centri ospedalieri secondo le specifiche stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.
Posto che obiettivo irrinunciabile è l'erogazione di prestazioni sanitarie realizzate in coerenza con criteri di efficacia, di appropriatezza e di razionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, si elencano di seguito i criteri di massima ai quali questo Assessorato si atterrà per la individuazione/conferma dei centri abilitati alla prescrizione dei medicinali H RRL ed H RNRL, insistenti nelle strutture di ricovero pubbliche e private accreditate della Regione Siciliana:
a. verrà identificato un centro per provincia ad eccezione delle aree metropolitane per le quali è possibile prevedere anche 2 centri;
b. per essere individuato quale centro prescrittore, lo stesso deve essere inserito all'interno di una unità operativa e deve rispondere ai seguenti requisiti:
- documentata attività della unità operativa nella diagnosi e cura della/e patologia/e trattate con il farmaco, sia in regime di ricovero ordinario e/o di day hospital che in regime ambulatoriale;
- documentata qualità dei servizi erogati in termini di gestione clinica e organizzazione nonché attività di monitoraggio (follow-up, controllo semestrale numero schede chiuse);
- presenza in organico di almeno due medici in possesso di comprovata esperienza clinica, attestata dal curriculum vitae, a cui sia possibile attribuire la funzione di referente;
- documentata possibilità nella struttura di ricovero di effettuare indagini di laboratorio, di diagnostica strumentale e di imaging necessarie alla valutazione del paziente per l'ammissione alla terapia nonché al periodico follow-up;
- presenza nella struttura di ricovero dell'Unità operativa di farmacia, o della figura del farmacista, per la verifica dell'appropriatezza prescrittiva, relativo monitoraggio ed implementazione dei flussi F ed H laddove norme regionali e/o nazionali lo prevedano;
- possibilità di disporre di spazi dedicati a tale attività assistenziale;
- documentata attività di ricerca clinica relativa alla/e patologie trattate;
- numerosità della casistica di pazienti in trattamento per le singole patologie per le quali si richiede l'autorizzazione alla prescrizione del farmaco. Per i centri di nuova istituzione dovranno essere presentati i dati epidemiologici comprovanti la necessità di istituzione di nuovi centri, tenuto conto dei dati epidemiologici di incidenza e prevalenza delle patologie nel territorio.
Gli uffici preposti dell'Assessorato della salute provvederanno affinché si effettui il monitoraggio del paziente come previsto dalle note AIFA, in particolare per quei centri che prescrivono farmaci per i quali è previsto il "pay for performance" e/o il "risk-shering" verranno chiamati a rimborsare in proprio l'impossibile valutazione ai fini del rimborso. Inoltre presso i predetti centri dovranno essere attivate schede per la comunicazione di reazioni avverse ai farmaci da archiviare presso il centro oltre che ad essere inviate al centro di farmacovigilanza.
L'Assessorato della salute provvederà altresì alla valutazione del centro, considerando per es. l'appropriatezza prescrittiva e l'effettuazione dell'attività di monitoraggio del paziente, procedendo conseguentemente alla revoca dell'autorizzazione in caso di valutazione negativa.
Le istanze di riconoscimento di nuovi centri o di riconferma di quelli in atto esistenti dovranno pervenire, corredate dell'allegata scheda, all'Assessorato della salute su proposta del direttore generale dell'azienda sanitaria ovvero dal legale rappresentante della casa di cura privata accreditata, per non più di un centro relativamente a ciascuna delle patologie interessate, per singola struttura sanitaria.
Nell'istanza dovrà essere certificato il possesso, da parte della struttura, dei requisiti di cui sopra.
Restano ferme tutte le disposizioni già emanate da questo Assessorato in materia di dispensazione dei farmaci H.
Specificatamente, per la prescrizione dei farmaci contenuti nelle tabelle allegate si dovrà prevedere la presenza di:
1) Allegato A - oncologia
- servizio di anatomia patologica;
2) Allegato B - neurologia
- RMN di almeno 1.5 tesla;
- laboratorio di analisi per esame di isoelettrofocusing (IEF) per la ricerca di bande oligoclonali nel liquor cefalorachidiano;
- laboratorio di neurofisiologia per l'esecuzione di potenziali evocati multifocali;
3) Allegato C - reumatologia
- RMN;
- esecuzione di ecografia articolare;
- laboratorio di analisi clinica con immunologia per dosaggi di ANA ed ENA titolati, C3 e C4, crioglobuline, anticorpi anti CCP, diagnostica infettivologica (virologica, micologica e batteriologica);
- collegamento funzionale con ambulatorio e/o reparto di malattie infettive.
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