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N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 7 luglio 2010

G.U.R.S. 30 luglio 2010, n. 34

Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso.

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

L'ASSESSORE REGIONALE PER LA SALUTE E L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto Il DPCM 14 febbraio 2001, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo alla integrazione socio-sanitaria;

Visto il DPCM 29 novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto l'Atto d'intesa Stato - Regioni del 5 agosto 1999 "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso";

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 796, lettera t), per come modificato dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, comma 100;

Visto il decreto n. 890 del 17 giugno 2002 che reca disposizioni in ordine all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana;

Visto il decreto n. 463 del 17 aprile 2003 che integra e modifica il decreto n. 890/2002 con particolare riferimento all'art. 10 che dispone l'inserimento degli enti terzi già iscritti all'albo di cui alla legge regionale n. 64/84 nel novero dei soggetti pre-accreditati;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto n. 5882 dell'1 luglio 2005 - così come modificato dal decreto n. 6362 del 5 ottobre 2005 - con il quale è stata adottata la modulistica per richiedere l'accreditamento delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 18 del decreto n. 890/02;

Visto l'elenco delle strutture sanitarie - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 56 del 7 dicembre 2006 e successive - ritenute formalmente ammissibili e non all'accreditamento istituzionale, giusta istruttoria operata a cura delle UU.OO. semplici per l'accreditamento istituzionale delle aziende UU.SS.LL. della Regione Siciliana;

Visto decreto 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007, con il quale è stato approvato l'accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Piano di contenimento, di riorganizzazione, di riqualificazione del servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 21 dicembre 2007, con il quale sono state formalmente accreditate le strutture sanitarie che hanno superato positivamente le verifiche dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi effettuate dai componenti della unità operativa semplice per l'accreditamento istituzionale delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio;

Visto decreto 24 settembre 2009, con cui viene recepito l'accordo tra Governo e Regioni sul documento denominato "Piano italiano di azione sulle droghe";

Considerato che il decreto 17 giugno 2002, n. 890, contenente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie della Regione Siciliana, ha previsto, al capo 4-d dell'allegato 1, che i requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali dei presidi riabilitativi ed educativo-assistenziali per i tossicodipendenti sono definiti dall'atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 ottobre 1999 n. 213), in riferimento al modello assistenziale adottato dalla Regione per l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dai livelli uniformi di assistenza di cui al piano sanitario nazionale approvato con D.P.R. 1 marzo 1994;

Considerato che il suddetto atto d'intesa contiene soltanto il quadro generale di riferimento in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso, per cui si ritiene necessario impartire ulteriori linee di indirizzo, al fine di stabilire i criteri e i requisiti per la sua applicazione nel territorio della Regione Siciliana così come previsto all'art. 9 dell'atto d'intesa di cui sopra;

Atteso che l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici tra gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale per l'acquisto di prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti dipendenti da sostanze d'abuso;

Atteso che al centro del sistema dei servizi, siano essi pubblici o privati, deve essere posta la persona, quale soggetto portatore di bisogni, al quale occorre che sia offerto, nell'ottica di un definitivo recupero, tutto l'aiuto possibile al fine di consentire il raggiungimento di condizioni di benessere personale;

Considerato che la centralità della persona giustifica la particolare attenzione del presente provvedimento al carattere interdisciplinare degli interventi, alla necessità di una reciproca integrazione tra servizio pubblico e privato nell'ottica della pari dignità, alla trasparenza e alla correttezza a cui deve ispirarsi il rapporto con gli utenti, ai momenti di valutazione e di verifica dell'efficacia degli interventi;

Ravvisata l'opportunità che per l'accesso al sistema di accreditamento istituzionale le strutture che erogano prestazioni nei confronti dei soggetti dipendenti da sostanze di abuso e già iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 64/84 debbono presentare istanza di accreditamento istituzionale entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e secondo le modalità stabilite nel relativo allegato;

Rilevato, altresì, che gli eventuali interventi di adeguamento strutturale - ove necessari - dovranno essere definiti improrogabilmente entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze di accreditamento, mentre le successive verifiche saranno condotte dalle ASP competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'istante dell'avvenuto adeguamento;

Ritenuto che nelle more dell'accreditamento definitivo i soggetti preaccreditati inseriti nell'albo ex legge regionale n. 64/84 possano continuare a erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale correlate al fabbisogno riconosciuto dalle AA.SS.PP. competenti territorialmente, purché abbiano avanzato istanza di accreditamento istituzionale;

Decretano:

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, viene recepito l'atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, riguardante la:

"Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 ottobre 1999, n. 213) per come disciplinato dall'allegato tecnico al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

Art. 2

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i soggetti già inseriti nell'albo di cui alla legge regionale n. 64/84 dovranno presentare istanza di accreditamento istituzionale secondo le modalità previste nell'allegato tecnico, mentre le eventuali opere di adeguamento delle strutture dovranno essere ultimate entro 12 mesi decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di accreditamento.

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

Art. 3

Il presente decreto non costituisce, per le strutture in possesso dei requisiti, automatico diritto all'accesso a rapporto convenzionale basato sull'accreditamento che dovrà essere eventualmente correlato al reale fabbisogno riconosciuto dalla azienda sanitaria provinciale competente per territorio.

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 luglio 2010.

RUSSO

LEANZA

N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.

Allegato

ALLEGATO TECNICO

Recepimento dell'atto d'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, riguardante la: "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 ottobre 1999, n. 213).

Il presente atto, nel recepire l'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999, disciplina, in modo unitario, i requisiti minimi standard tecnico-strutturali, igienico-sanitari e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi erogati da enti e/o associazioni privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso.

L'accreditamento dei servizi di cui sopra, a prescindere dalla natura socio-sanitaria dell'attività svolta, non costituisce titolo ad instaurare automaticamente rapporto convenzionale con il servizio sanitario regionale (SSR).

Possono essere oggetto di remunerazione a carico del SSR, in esito alle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi del presente regolamento, le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, purché sempre opportunamente documentate.

La distinzione fra prestazioni di natura sanitaria ed attività socio-assistenziali all'interno dei servizi disciplinati con il presente regolamento va effettuata ai fini della conseguente individuazione delle corrette fonti di finanziamento, nelle more della prevista costituzione, con apposito separato intervento normativo, di un fondo unico dedicato per la remunerazione di tali attività.

Gli enti e le associazioni che svolgono attività ed interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione di persone dipendenti da sostanze d'abuso cooperano al raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario regionale, nell'ottica dell'integrazione socio-sanitaria ed interistituzionale dei servizi, della pari dignità e della valorizzazione delle potenzialità del volontariato e dell'auto-aiuto.

I medesimi partecipano, ai vari livelli, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, alla programmazione, alla progettazione, alla verifica ed alla valutazione degli interventi attuati.

Autorizzazione

Gli enti e/o le associazioni che erogano servizi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, a valenza sociosanitaria, devono essere autorizzati al funzionamento per i settori di rispettiva appartenenza, nel rispetto delle modalità stabilite dal decreto 17 aprile 2003, n. 463.

L'autorizzazione, rilasciata per i singoli servizi, abilita all'esercizio dell'attività socio-sanitaria. L'autorizzazione è necessaria per l'accesso a qualunque finanziamento pubblico, qualora il contributo venga assegnato per la realizzazione di progetti o programmi che, anche in via non esclusiva, contemplano l'esecuzione di attività o prestazioni previste dal presente provvedimento.

Le strutture già iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari, ai sensi della legge regionale n. 64/84 e del D.P.R. n. 309/90, art. 116, che hanno già acquisito lo stato di preaccreditato ai sensi dell'art. 10, decreto 17 aprile 2003, n. 463, dovranno essere sottoposte a verifica sia ai fini autorizzativi che di accreditamento istituzionale per le tipologie previste dal presente atto, previa presentazione, da parte del legale responsabile dell'ente o associazione gestore di regolare istanza ove dovrà essere sottoscritto l'impegno all'adeguamento, ove necessario, ai requisiti strutturali e organizzativi per la tipologia di servizio.

Requisiti soggettivi

L'autorizzazione è subordinata al possesso da parte del richiedente:

a) della personalità giuridica di ente o società con finalità commerciali in regola con le norme vigenti;

b) della qualifica di "Onlus" ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o delle qualifiche equiparate ai sensi dell'art. 10, comma 8, del medesimo decreto.

Requisiti strutturali

Ove le attività oggetto del presente provvedimento richiedano l'utilizzo di immobili, questi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, infortunistica e di prevenzione incendi. Le sedi operative devono essere ubicate in aree di insediamento abitativo o in aree rurali e comunque in zona salubre.

Le strutture di cui al comma precedente devono garantire i requisiti minimi necessari per l'esercizio delle specifiche attività. In particolare:

a) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva non superiore ad otto posti devono soddisfare i requisiti previsti per le civili abitazioni;

b) le strutture residenziali e semiresidenziali con capacità ricettiva superiore ad otto posti e fino a trenta devono garantire i seguenti requisiti minimi:

1. Camere da letto, con un massimo di cinque posti e con la previsione delle seguenti superfici:

- camera ad un letto mq. 9;

- camera a due letti mq. 14;

- camera a tre letti mq. 20;

- camera a quattro letti mq. 26.

Per le camere da letto con più di quattro posti letto e fino ad un massimo di cinque la superficie minima per utente non potrà essere inferiore a mq. 6,50. Qualora la struttura ospiti anche nuclei familiari (genitori con figli minori) occorre che siano previsti adeguati ambienti e condizioni igienico-sanitarie, tali da tutelare la salute ed il benessere psico-fisico del minore, con camere da letto e servizi igienici riservati esclusivamente ai minori, collegati agli spazi residenziali dei genitori, dotati anch'essi di servizio igienico separato.

2. Servizi igienici dotati ciascuno di un W.C. con bidet, o "doccetta bidet", un lavabo, una doccia e/o vasca, in rapporto di almeno uno ogni cinque utenti, con un minimo di almeno due servizi igienici oltre a quelli destinati agli operatori.

3. Per ogni locale destinato a vano soggiorno deve essere assicurata una superficie di almeno 1,2 mq. per utente, con una superficie minima per ciascuno di tali locali pari a 14 mq.

4. Per i locali adibiti a sala da pranzo deve essere assicurata una superficie di almeno 1,2 mq per utente, con una superficie minima complessiva pari a 14 mq.; deve essere altresì previsto un blocco servizi, facilmente accessibile, composto da almeno due W.C., con adeguato antibagno dotato di almeno un lavabo.

5. I locali destinati alla cucina e alla dispensa, opportunamente arieggiati, dovranno essere adeguati al numero degli ospiti, così come i locali destinati alla lavanderia ed al guardaroba, ferma restando la possibilità per l'ente di affidare il servizio di lavanderia a ditte esterne.

6. I locali destinati a ripostigli, per il deposito degli accessori e delle attrezzature della comunità, devono avere, in numero adeguato, un'idonea ubicazione.

7. Per le camere da letto ed i servizi igienici riservati al responsabile e agli operatori della struttura si rinvia a quanto stabilito ai precedenti punti 1) e 2); tra i locali destinati al responsabile deve essere individuato un vano per attività di counseling.

8. Per ogni spazio riservato all'attività terapeutica riabilitativa deve essere assicurata una superficie di almeno 1,2 mq. per utente, con una superficie minima per ciascuno di tali locali pari a 16 mq.; gli spazi eventualmente destinati ad attività di laboratorio, finalizzati alla riabilitazione e alla risocializzazione degli utenti, devono essere adeguatamente dimensionati nel rispetto delle norme di sicurezza impiantistica vigenti. Nell'ipotesi in cui siano previsti laboratori per attività più complesse e per fini ulteriori a quelli precedentemente indicati, gli ambienti, le attrezzature e quant'altro connesso allo svolgimento delle stesse dovranno possedere le caratteristiche ed i requisiti di legge previsti per le specifiche attività.

9. Il locale per attività di medicheria, di adeguate dimensioni, deve essere dotato di attrezzature specifiche anche per la custodia e la sicurezza dei farmaci.

Le strutture semiresidenziali, con capacità ricettiva superiore ad otto posti e fino a trenta, devono garantire gli spazi sopraindicati, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 5, con esclusione per quest'ultimo punto della lavanderia e del guardaroba. Per quanto riguarda i servizi igienici di tale ultimo tipo di strutture, oltre quelli annessi ai locali da pranzo e di soggiorno, devono essere altresì garantiti un blocco di servizi, composto da almeno due W.C. e una doccia, con antibagno dotato di almeno due lavabi, in aggiunta ai servizi per il personale.

Tutti i locali dovranno essere adeguatamente arredati, favorendo anche la personalizzazione dello spazio fisico, compatibilmente con il progetto riabilitativo.

c) le strutture residenziali e semiresidenziali, con capacità ricettiva superiore a trenta posti, devono essere organizzate con moduli aventi le caratteristiche di cui alla precedente lettera b.

Requisiti funzionali

Ai fini dell'autorizzazione, l'ente richiedente deve presentare una chiara descrizione del programma, comprensivo delle prestazioni svolte nelle singole unità operative, e un regolamento, dei quali deve essere fornita copia ed adeguata informazione agli utenti.

L'organizzazione interna deve essere svolta in conformità al programma ed al regolamento e, oltre al rispetto delle leggi, deve prevedere l'esclusione di ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale, garantendo la volontarietà dell'accesso e della permanenza.

Il programma deve esplicitare:

a) i principi ispiratori e le metodologie degli interventi, la definizione delle fasi e dei tempi complessivi di svolgimento, le modalità di relazione con i familiari, la descrizione degli interventi (di tipo medico, psicologico, educativo, lavorativo, sociale) in stretta correlazione alle strutture e/o ai luoghi ove gli stessi saranno realizzati, le modalità di utilizzo del personale e delle attrezzature, le misure intraprese ai fini della tutela della salute degli utenti;

b) la tipologia delle persone alle quali si indirizza l'intervento, con particolare riguardo a quelle con caratteristiche specifiche (es. minori, soggetti sottoposti a misure alternative alla carcerazione, ecc.), precisando altresì il numero dei posti per essi disponibili;

c) le modalità di valutazione e di verifica degli interventi.

Il regolamento interno deve descrivere:

- i diritti e gli obblighi che l'utente assume con l'accettazione del programma di assistenza;

- per i servizi residenziali e semiresidenziali, le regole di vita comunitaria, con particolare riguardo alle norme comportamentali degli operatori e degli utenti ed al loro eventuale utilizzo nelle attività quotidiane (cucina, pulizia, lavanderia...).

In ogni unità operativa deve essere istituito e tenuto aggiornato, per gli eventuali controlli richiesti, un registro giornaliero degli utenti.

Nel medesimo registro vengono annotate le assenze temporanee degli stessi, con la relativa motivazione.

Gli enti e le associazioni devono inoltre prevedere per l'esercizio delle proprie attività:

- la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti e la tipologia delle prestazioni e delle attività svolte, dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli ospiti, dal personale, dai volontari;

- l'utilizzo di una cartella personale degli utenti, la quale deve indicare i dati legali, anamnestici, familiari e sociali dell'utente. Tale cartella deve essere aggiornata, in relazione ai diversi tipi di interventi previsti dal programma terapeutico, ogni volta che gli stessi vengano realizzati, al fine di garantire il costante monitoraggio delle condizioni psico-fisiche dell'utente e le verifiche cliniche sull'idoneità dei programmi di trattamento.

Requisiti del personale

I servizi che svolgono le attività oggetto del presente provvedimento devono essere dotati di personale idoneo e in numero adeguato al programma, e comunque non inferiore alle due unità.

Per ogni servizio l'ente gestore avrà cura di identificare un responsabile di programma in possesso di adeguati titoli e requisiti professionali e di una delle seguenti lauree: medicina, psicologia, sociologia, pedagogia/scienze dell'educazione, laurea in servizio sociale.

L'ente gestore intratterrà con il responsabile di programma un rapporto di lavoro con impegno di almeno 36 ore settimanali. Esso non può essere sostituito per almeno 12 mesi, salvo gravi e documentati motivi; in ogni caso deve essere previsto un sostituto in possesso dei titoli sopra indicati, eventualmente appartenente ad altro servizio dell'ente, ubicato nella medesima regione.

Il responsabile di programma deve possedere una specifica esperienza maturata nel settore non inferiore ai due anni. Lo stesso deve essere coadiuvato da altri operatori, anch'essi in possesso di idonei titoli e requisiti professionali, per un numero complessivo di personale non inferiore ad 1 unità, a tempo pieno, per ogni 10 utenti. Qualora il responsabile di programma sia condiviso da più sedi di servizio, uno di tali operatori sarà identificato quale responsabile di sede.

Gli operatori devono essere in possesso di una delle seguenti lauree e/o titoli di studio e/o professionali: medicina, psicologia, sociologia, pedagogia, scienze dell'educazione, laurea breve di educatore professionale o in servizio sociale, attestato di operatore dei servizi per le tossicodipendenze rilasciato a seguito della frequenza dei corsi di cui all'art. 2, comma 6, legge n. 45/99, fatte salve le dotazioni obbligatorie previste nei successivi articoli in base alle distinzioni per aree e servizi. In ogni caso deve essere garantita la presenza continuativa di personale per tutta la durata di svolgimento delle attività.

Il personale minimo previsto per ciascuna sede operativa deve intrattenere con l'ente gestore un rapporto di lavoro retribuito, secondo le diverse modalità previste dalla vigente normativa e nel rispetto dei contratti di lavoro delle rispettive qualifiche. Sono fatte salve le disposizioni transitorie e finali dell'atto d'intesa del 5 agosto 1999, per cui è consentito l'impiego, nella dotazione minima prevista, di soggetti che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 25, comma 1, del predetto provvedimento.

È altresì consentito l'impiego di personale in formazione per una quota non superiore al 25% della dotazione minima, limitatamente ai servizi gestiti dagli enti senza finalità di lucro, a condizione che lo stesso abbia completato almeno il 50% del programma curriculare, adeguatamente certificato, e che garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali.

Con cadenza semestrale gli elenchi di detto personale, laddove utilizzato, saranno inoltrati alle AA.SS.PP. di competenza.

Con riferimento ai servizi gestiti dagli enti senza finalità di lucro, la continuità dei servizi medesimi, nell'arco delle ventiquattrore, può essere assicurata, oltre che mediante l'utilizzazione delle unità di personale minime richieste, avvalendosi anche di operatori aventi con gli enti predetti un rapporto di impegno di tipo volontario, in misura comunque non superiore al 50% della dotazione organica complessiva della sede operativa, con un impegno settimanale di almeno 18 ore, previa acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, finalizzata a garantire un impegno continuativo di servizio per almeno un anno.

La presenza del personale, indipendentemente dal tipo di rapporto esistente con l'ente, deve essere comprovata da adeguata ed apposita documentazione.

Per tutto il personale va comunque previsto a cura dell'ente gestore, un adeguato programma di formazione e di aggiornamento, oltre che momenti di lavoro in equipe, anche in armonia ad analoghe iniziative regionali o aziendali per il settore pubblico.

Al fine di assicurare la continuità assistenziale nell'arco delle 24 ore, è possibile, limitatamente ai servizi gestiti degli enti senza finalità di lucro, l'impiego di:

- personale in formazione per una quota non superiore al 25% della dotazione minima, a condizione che lo stesso abbia completato almeno il 50% del programma curriculare e che garantisca un impegno di servizio di almeno 18 ore settimanali;

- operatori aventi con gli enti predetti un rapporto di impegno di tipo volontario, in misura comunque non superiore al 25% della dotazione organica complessiva della sede operativa, con un impegno settimanale di almeno 18 ore, previa acquisizione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato finalizzata a garantire un impegno continuativo di servizio per almeno un anno.

Ove il numero degli utenti superi gli standard previsti o autorizzati per ciascuna delle tipologie di servizi, l'entità del personale e/o il relativo monte orario dovrà essere adeguatamente proporzionata.

Il responsabile di programma deve essere in possesso di:

- titolo di studio o accademico, corredato dall'iscrizione al relativo albo professionale, se richiesta dalla legge;

- documentata esperienza nel settore delle dipendenze patologiche per un periodo non inferiore a 2 anni, dei quali almeno 1 con rapporto di lavoro retribuito, svolto in servizio pubblico o privato autorizzato.

Gli operatori, oltre che del titolo di studio e dell'iscrizione all'albo professionale, laddove richiesta dalla legge, devono essere in possesso di norma di una documentata esperienza nel settore delle dipendenze patologiche, per un periodo non inferiore ad un anno, svolta in un servizio pubblico o privato autorizzato.

Il personale, avente con l'ente un rapporto di lavoro retribuito secondo le diverse modalità previste dalla normativa vigente, deve essere numericamente sufficiente a garantire le prestazioni offerte per le ore previste. La presenza nella sede di lavoro, indipendentemente dal tipo di rapporto, deve essere documentata da apposita registrazione.

All'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento è necessario che l'ente definisca, per ogni tipologia di interventi, le unità di personale impiegate, con relativo curriculum professionale, il numero e la durata delle diverse prestazioni, la disponibilità delle eventuali attrezzature necessarie.

ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI O DELLE ASSOCIAZIONI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Servizi

I servizi offerti dagli enti o dalle associazioni che intendono accedere all'accreditamento sono raggruppati nelle seguenti aree di prestazioni, in base al programma complessivo:

1. Servizi di accoglienza;

2. Servizi terapeutico-riabilitativi;

3. Servizi pedagogico-riabilitativi;

4. Servizi di trattamento specialistici.

Requisiti strutturali e funzionali

I requisiti strutturali e funzionali necessari per conseguire l'accreditamento istituzionale coincidono con quelli previsti rispettivamente dai precedenti artt. 4 e 5 per l'autorizzazione al funzionamento, fatte salve le integrazioni stabilite dagli articoli seguenti.

Servizi di accoglienza

I servizi di accoglienza di cui al presente provvedimento trovano applicazione per quanto previsto al punto 28 dell'allegato tecnico al Piano italiano di azione sulle droghe recepito con decreto del 24 settembre 2009. I servizi di accoglienza sono caratterizzati da propri elementi identificativi e dall'erogazione delle seguenti prestazioni:

Caratteristiche

Accoglienza non selezionata dell'utente, anche sottoposto a trattamenti farmacologici e suo ingresso immediato;

Carattere diurno e/o residenziale con obbligo, nel caso di residenzialità, di comunicazione dell'ingresso entro 48 ore al Sert di competenza;

Permanenza complessiva dell'utente non superiore a 90 giorni;

Valutazione dello stato generale di salute dell'utente e delle eventuali patologie correlate alla tossicodipendenza e, ove necessario, anche in raccordo con il personale medico e sanitario dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento, impostazione del programma terapeutico complessivo ed individuazione della tipologia del centro più idoneo allo svolgimento dello stesso;

Apertura sette giorni alla settimana 24 ore su 24;

Svolgimento di attività e presenza del personale per 24 ore giornaliere.

Prestazioni

Accertamento o iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale;

Supporto medico generale per le problematiche sanitarie durante il periodo di permanenza e per le eventuali terapie farmacologiche;

Interventi di informazione, di prevenzione e di riduzione del danno;

Consulenza e supporto psicologico, ivi compresi colloqui di orientamento e sostegno alle famiglie degli utenti;

Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali e con l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia;

Accompagnamento al Sert, allorquando l'utente faccia richiesta di un programma finalizzato al superamento della dipendenza da sostanze d'abuso ed alla disassuefazione;

Informazione ed educazione sanitaria ai fini della riduzione del danno;

Pasti;

Igiene e cura personale.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura diurna e/o residenziale (inteso come residenziale un alloggio di emergenza abitativa non superiore ad otto posti letto)

- Medico 3 ore;

- Infermiere professionale 9 ore;

- N. 3 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli di studio indicati al precedente art. 6) a tempo pieno, dei quali uno responsabile di sede;

- Operatore generico 30 ore;

- Impiegato amministrativo 15 ore;

- Psicologo 4 ore laddove nessuno degli operatori qualificati rivesta tale qualifica.

Ad un professionista esterno, iscritto all'elenco degli psicoterapeuti, preferibilmente con esperienza nel settore, deve essere affidata la supervisione per 2 ore con cadenza quindicinale.

Servizi terapeutico-riabilitativi

I servizi terapeutico-riabilitativi possono accogliere i soggetti dipendenti da sostanze d'abuso che, al momento della valutazione diagnostica effettuata dalla struttura pubblica, non manifestino sintomi di astinenza e che, contestualmente, intendano seguire un programma finalizzato al cambiamento del precedente stile di vita, nonché pazienti sottoposti a trattamenti farmacologici sostitutivi purché, in quest'ultimo caso, non sussistano controindicazioni all'attuazione del programma ed alla presa in carico dell'utente da parte della struttura.

Servizio semiresidenziale terapeutico-riabilitativo

Caratteristiche

Inserimento dell'utente, previa valutazione diagnostica multidisciplinare;

Durata programma non superiore a 24 mesi;

Apertura per non meno di 5 giorni a settimana;

Svolgimento di attività e presenza del personale per 8 ore giornaliere.

Prestazioni

Assistenza medica di base o, in mancanza, iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale.

Attuazione del programma terapeutico personalizzato, sulla base della valutazione diagnostica multidisciplinare e relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente.

Consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa.

Gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti.

Monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente.

Informazione ed educazione sanitaria.

Pasti.

Igiene e cura personale.

Assistenza alberghiera.

Attività espressive e occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali.

Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli utenti.

Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti.

Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali e con l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di 15 posti.

- Medico 3 ore;

- Infermiere professionale 9 ore;

- N. 2 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli di studio sopra citati) a tempo pieno, dei quali uno responsabile di sede;

- Operatore generico a tempo pieno;

- Istruttore di laboratori ergoterapici 15 ore;

- Impiegato amministrativo 10 ore.

Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo

Caratteristiche

Inserimento dell'utente, previa valutazione diagnostica multidisciplinare;

Durata del programma di norma non superiore a 24 mesi;

Apertura: 7 giorni a settimana;

Presenza continuativa di personale 24 ore su 24.

Prestazioni

Assistenza medica di base, accertamento o, in mancanza, iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale;

Attuazione del programma terapeutico personalizzato, sulla base della valutazione diagnostica multidisciplinare e relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente;

Consulenza e supporto psicologico individuale e/o di gruppo, effettuati in maniera continuativa;

Gestione delle problematiche mediche generali adeguata alla tipologia e gravità delle problematiche dei singoli pazienti;

Monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente;

Informazione ed educazione sanitaria;

Pasti;

Igiene e cura personale;

Assistenza alberghiera;

Attività espressive e occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;

Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli utenti;

Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;

Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali e con l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di 15 posti.

- Medico 3 ore;

- Infermiere professionale 9 ore;

- N. 3 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 6) a tempo pieno, dei quali uno responsabile di sede;

- N. 2 operatori generici a tempo pieno;

- Istruttore di laboratorio ergoterapico 19 ore;

- Impiegato amministrativo 10 ore.

I servizi terapeutico-riabilitativi, sia in regime residenziale che diurno, dovranno avvalersi di uno psicologo per 8 ore settimanali, laddove nessuno degli operatori qualificati rivesta tale qualifica, nonché, per la supervisione, di un professionista esterno iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, preferibilmente con esperienza nel settore, per un numero di 2 ore con cadenza quindicinale.

La figura dell'istruttore di laboratori ergoterapici può non essere presente laddove siano in vigore convenzioni tra l'ente e/o l'associazione ed enti di formazione professionale legalmente riconosciuti, aventi ad oggetto l'istituzione e la gestione di corsi all'interno delle strutture.

Servizi pedagogico-riabilitativi

I servizi pedagogico-riabilitativi sono definiti dalla erogazione delle seguenti:

Prestazioni:

- Accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite che non assumono sostanze di abuso che non hanno in corso trattamenti farmacologici sostitutivi, previa valutazione diagnostica multidisciplinare;

- Attuazione di programma pedagogico-riabilitativo predefinito e personalizzato di durata non superiore a 30 mesi con obiettivo centrato sul ripristino delle attività di integrazione sociale e sul miglioramento della vita di relazione e metodologie di tipo pedagogico-educativo con relativo monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche;

- Ove indicati, consulenze e supporto psicologico o individuale o di gruppo effettuati in maniera continuativa;

- Ove indicato, supporto medico per le problematiche sanitarie presenti nel periodo di osservazione;

- Informazione ed educazione sanitaria;

- Pasti;

- Igiene e cura personale;

- Assistenza alberghiera;

- Attività espressive e occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;

- Supporto educativo individuale e/o di gruppo agli utenti;

- Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;

- Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali e con l'Ufficio esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della giustizia.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di 10 posti.

- Medico 3 ore;

- Pedagogista 19 ore;

- Assistente sociale 38 ore;

- N. 3 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli sopra citati) a tempo pieno, dei quali uno responsabile di sede;

- N. 2 operatori generici a tempo pieno;

- Istruttore di laboratorio ergoterapico 19 ore;

- Impiegato amministrativo 10 ore.

I servizi pedagogico-riabilitativi, sia in regime residenziale che diurno, dovranno avvalersi di uno psicologo per 8 ore settimanali, laddove nessuno degli operatori qualificati rivesta tale qualifica, nonché, per la supervisione, di un professionista esterno iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, preferibilmente con esperienza nel settore, per un numero di 2 ore con cadenza quindicinale.

La figura dell'istruttore di laboratori ergoterapici può non essere presente laddove siano in vigore convenzioni tra l'ente e/o l'associazione ed enti di formazione professionale legalmente riconosciuti, aventi ad oggetto l'istituzione e la gestione di corsi all'interno delle strutture.

Servizi di trattamento specialistici

I servizi di trattamento specialistici sono definiti dalla erogazione delle seguenti prestazioni:

- accoglienza di pazienti con caratteristiche predefinite e particolare problematicità di gestione e/o di trattamento medico/psicoterapeutico;

in particolare vengono individuati nei pazienti a comorbilità psichiatrica e negli alcolisti i possibili fruitori dei servizi specialistici, previa valutazione diagnostica multidisciplinare;

- gestione delle predette problematiche specialistiche (di tipo medico e non), anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

- tutte le rimanenti prestazioni dei servizi terapeutico-riabilitativi, se ed in quanto compatibili.

Servizio specialistico residenziale di comorbilità psichiatrica Tale servizio deve offrire ad utenti dipendenti da sostanze da abuso e con una diagnosi di disturbo psichiatrico proposte terapeutiche e riabilitative individuali e di gruppo dettagliatamente descritte nel relativo programma riabilitativo, con possibilità di estensione al nucleo familiare di appartenenza dell'utente. Nel predetto servizio non possono essere accolti utenti con diagnosi psichiatrica grave che li renda incompatibili con la tipologia di che trattasi.

Il servizio specialistico residenziale di comorbilità psichiatrica persegue le seguenti finalità:

- recuperare l'autonomia dell'utente;

- ripristinare la capacità di integrazione sociale dell'utente, favorendo la socializzazione e migliorando la vita di relazione di quest'ultimo;

- consentire all'utente di raggiungere uno stato di adeguato compenso rispetto alle proprie condizioni psico-patologiche, mediante la partecipazione alle risposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

La durata del programma è di norma non superiore a 24 mesi.

Il servizio non può avere di norma una capacità ricettiva superiore a 12 posti letto e deve essere aperto 7 giorni alla settimana, con presenza continuativa di personale 24 ore su 24. Il predetto servizio, oltre ai requisiti strutturali comuni a tutti i servizi residenziali, deve assicurare camere da letto con non più di 4 posti.

Prestazioni

Assistenza medica di base, accertamento o, in mancanza, iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale;

Assistenza medica generale ed infermieristica;

Monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente;

Informazione ed educazione sanitaria;

Pasti ed assistenza alberghiera;

Cura e igiene personale dell'utente;

Supporto psicoterapeutico agli utenti;

Orientamento e sostegno alle famiglie;

Attività espressive ed occupazionali in relazione ai trattamenti individuali;

Collegamento programmatico con i servizi sanitari e sociali e con l'UEPE.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di 12 posti.

- N. 1 responsabile di sede, operatore qualificato (in possesso di uno dei titoli di studio sopracitati) a tempo pieno;

- N. 4 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 6) a tempo pieno;

- N. 2 operatori generici a tempo pieno;

- Psicoterapeuta 18 ore;

- Psichiatra 15 ore;

- Infermiere professionale 36 ore;

- Impiegato amministrativo 10 ore;

- Istruttore di laboratori e/o animatore 24 ore;

- La figura dell'istruttore di laboratori ergoterapici può non essere presente laddove siano in vigore convenzioni tra l'ente e/o l'associazione ed enti di formazione professionale legalmente riconosciuti, aventi ad oggetto l'istituzione e la gestione di corsi all'interno delle strutture.

Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo per alcolisti

Tale servizio è destinato a soggetti aventi problematiche connesse all'uso e alla dipendenza da alcool, anche in trattamento farmacologico.

Esso offre interventi terapeutici e riabilitativi personalizzati, individuali e di gruppo, caratterizzati dalla condivisione e dal consolidamento dell'astinenza alcolica ed associati ad attività che prevedono il coinvolgimento del nucleo familiare degli utenti.

Il programma terapeutico-riabilitativo svolto dal servizio per alcolisti si prefigge come obiettivo fondamentale il recupero dell'autonomia del soggetto, il ripristino della capacità di integrazione sociale non solo sotto il profilo relazionale, ma anche lavorativo ed economico, attraverso la partecipazione dell'ospite alle proposte terapeutiche, individuali e di gruppo, e la condivisione della vita comunitaria, alla quale gli utenti devono partecipare in modo attivo, svolgendo quotidianamente le occupazioni che si rendono necessarie per la cura della struttura (come a titolo esemplificativo, la cucina, la pulizia ed altre varie attività, di cui assumeranno la relativa responsabilità).

Tutto ciò rende necessaria una forte integrazione tra il servizio pubblico ed il privato sociale, nella considerazione che il servizio in argomento richiede una varietà di interventi complessi e di diversa natura (sanitaria, psicologica, sociale ed educativa).

Il servizio, avente una capacità ricettiva non superiore a 15 posti o moduli da 15 posti, caratterizzato da una soglia di accesso media-alta,

dovrà garantire - oltre ai requisiti strutturali minimi comuni

agli altri servizi residenziali - camere da letto con non più di 4 posti

letto e dovrà essere strutturato per moduli omogenei per fasce d'età.

Caratteristiche

Inserimento dell'utente, previa valutazione diagnostica multidisciplinare;

Durata del programma di norma non superiore a 12 mesi;

Apertura 7 giorni a settimana;

Presenza continuativa di personale 24 ore su 24.

Prestazioni

Valutazione psico-sociale e diagnostica multidisciplinare;

Attuazione di un programma terapeutico predefinito e personalizzato concordato dall'equipe terapeutica con l'utente, in collaborazione con i servizi invianti;

Monitoraggio delle condizioni psicofisiche dell'utente ed eventuali modifiche e/o interventi di miglioramento del programma terapeutico, ove necessario;

Gestione delle problematiche mediche generali e di quelle specialistiche (di tipo medico e non) anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

Supporto psicologico individuale e di gruppo;

Igiene e cura personale;

Somministrazione pasti e assistenza alberghiera;

Attività espressive, formative ed occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;

Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;

Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali.

Personale: monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di 15 posti.

- N. 1 responsabile (in possesso di uno dei titoli di studio sopra citati) a tempo pieno;

- N. 4 operatori qualificati (in possesso di uno dei titoli di studio sopra citati) a tempo pieno;

- N. 1 operatore generico a tempo pieno;

- N. 1 psicologo, per 8 ore, qualora nessuno degli operatori qualificati rivesta tale qualifica;

- N. 1 medico 3 ore;

- N. 1 infermiere professionale 14 ore;

- N. 1 istruttore e/o animatore 18 ore;

- Impiegato amministrativo 10 ore.

La figura dell'istruttore di laboratori ergoterapici può non essere presente laddove siano in vigore convenzioni tra l'ente e/o l'associazione ed enti di formazione professionale legalmente riconosciuti, aventi ad oggetto l'istituzione e la gestione di corsi all'interno delle strutture.

Accesso ai servizi

L'accesso ai servizi deve avvenire previa valutazione diagnostica multidisciplinare dello stato di dipendenza patologica, effettuata dai servizi ad essa preposti, nell'ambito delle aziende sanitarie provinciali.

Per i servizi di accoglienza l'accesso deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'ASP, fermo restando il principio della pronta accoglienza e dell'obbligo, nel caso della residenzialità, della comunicazione entro 48 ore al SERT competente per le necessarie verifiche.

Criteri di accreditamento (1)

Gli enti e/o associazioni autorizzati ai sensi di quanto previsto dal presente atto, al fine di instaurare rapporti contrattuali con le AA.SS.PP. del S.S.R., hanno l'obbligo di presentare istanza di accreditamento secondo le procedure ivi individuate.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del decreto San. 17/04/2003 n. 463, gli enti e/o associazioni che hanno acquisito lo stato di soggetto pre-accreditato hanno l'obbligo di presentare l'istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Tale istanza dovrà essere inoltrata al direttore generale dell'ASP competente per territorio e all'Assessorato regionale della salute specificando la tipologia assistenziale e la capacità operativa nonché l'impegno ad effettuare gli eventuali interventi strutturali di adeguamento ai requisiti previsti dal presente provvedimento entro 12 mesi dalla data di presentazione della istanza stessa.

Le AA.SS.PP. competenti per territorio, nel rispetto della disciplina unitaria ed attraverso gli uffici preposti, condurranno le procedure di verifica entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto adeguamento dandone comunicazione all'Assessorato regionale della salute che entro i 60 giorni successivi procederà al formale riconoscimento ai fini dell'accreditamento istituzionale. Con successivo provvedimento l'Assessorato regionale della salute istituirà uno specifico nucleo operativo unico al fine di uniformare le procedure di verifica e di valutazione dei risultati volte all'acquisizione dello status di soggetto accreditato da parte degli enti ausiliari che ne avanzeranno richiesta.

Tariffe

Con successivo decreto l'Assessorato della salute definirà il sistema delle tariffe per le diverse forme assistenziali disciplinate con il presente atto, avuto riguardo della compatibilità finanziaria e della tipologia del servizio e delle prestazioni erogate.

Non possono essere erogate con oneri a carico del S.S.N. prestazioni non incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.

In particolare, in conformità con le indicazioni ministeriali, vanno collocate nell'ambito dei programmi di rete e di piano territoriale le attività peculiarmente socio-assistenziali. I servizi di accoglienza invece, corrispondenti a quanto previsto dall'art.11. dell'atto d'intesa Stato - Regioni del 5 agosto 1999, risultano inclusi nei L.E.A. ed erogabili con oneri a carico del S.S.R. Le attività pedagogico-riabilitative risultano inquadrate nell'ambito dei L.E.A se riferite a programmi di riabilitazione e di reinserimento per tutta la fase di dipendenza da sostanze di abuso da parte del soggetto assistito. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto la Regione Siciliana emanerà apposito provvedimento con cui verranno individuate le tariffe da corrispondere alle diverse prestazioni.

Rilevazione dati

Le strutture accreditate devono presentare all'Assessorato della salute, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, un completo rendiconto dei dati relativi all'attività svolta, avendo cura di fornire indicazioni sulla numerosità e le caratteristiche dell'utenza, secondo la modulistica ministeriale in uso per la raccolta dei flussi informativi relativi alle attività socio-riabilitative nel settore della tossicodipendenza.

Norme transitorie

Al fine di garantire la continuità assistenziale, le AA.SS.PP. competenti per territorio potranno prorogare i rapporti convenzionali in essere, per i servizi di cui al presente provvedimento, fino al completamento dell'iter per il riconoscimento dell'accreditamento istituzionale, a condizione che l'ente abbia presentato istanza ai sensi del presente provvedimento e abbia sottoscritto l'impegno all'adeguamento, ove necessario, ai requisiti strutturali e organizzativi previsti per la tipologia di servizio.

(1)

Punto modificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U.R.S. 3 settembre 2010, n. 39.