
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 3 giugno 2025, n. 631
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2 G.U.R.S. 13 giugno 2025, n. 26
Definizione dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza a persone con dipendenze patologiche previste dall'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la Salute 2006-2008 che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia connessa alla esigenza prioritaria di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 n. 243/CSR in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, che prevede la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale, e sono stati definiti requisiti ed evidenze che devono essere presenti nella normativa di riferimento di ogni regione;
VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e, in particolare, l'articolo 68;
VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e s.m.i., con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e s.m.i.;
VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
VISTO il D.I. degli Assessori regionali della Salute e della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 7 luglio 2010 "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso";
VISTO il D.I. degli Assessori regionali della Salute e della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro 20 settembre 2011 "Modifiche al decreto 7 luglio 2010, concernente determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso";
VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 "Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";
VISTO il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture" con il quale è stato aggiornato il sistema di requisiti generali per la concessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento applicabili alle strutture sanitarie;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 21 marzo 2024, rep. n. 39/CSR sul documento "Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)";
VISTA la L.R. 7 ottobre 2024, n. 26 "Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze" e, in particolare, l'articolo 9;
CONSIDERATO che i requisiti generali per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture residenziali sono stati definiti con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20;
RITENUTO necessario, al fine di dare attuazione alle previsioni dell'art. 9 della L.R. 7 ottobre 2024, n. 26 definire il sistema di requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche, di seguito individuate, in coerenza con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 e con i criteri definiti dall'Intesa Stato-Regioni del 21 marzo 2024, rep. n. 39/CSR;
RITENUTO opportuno, al fine di facilitarne l'applicazione da parte delle strutture sanitarie e dei valutatori impegnati nelle verifiche finalizzate alla valutazione del possesso e del mantenimento dei requisiti, adottare elenchi separati in cui siano riportati, rispettivamente, i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche;
Decreta:
Finalità
1. Il presente provvedimento definisce i requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche previste dall'art. 9 della L.R. 7 ottobre 2024, n. 26, di seguito individuate, in coerenza con quanto previsto dal D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 e dall'Intesa, Stato-Regioni del 21 marzo 2024, rep. n. 39/CSR sancita sul documento "Criteri di sicurezza e qualità delle strutture sociosanitarie residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche (comunità terapeutiche)" che con il presente provvedimento è integralmente recepita.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in ragione della tipologia della struttura, secondo la seguente classificazione:
a. Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche: Centro di Pronta Accoglienza
b. Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche e Comorbidità Psichiatrica: Comunità Terapeutica.
Requisiti specifici per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche - Centro di Pronta Accoglienza
1. I requisiti specifici che devono essere soddisfatti ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche: Centro di Pronta Accoglienza sono indicati, rispettivamente, nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A1-CPA "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle Strutture Residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche - Centro di Pronta Accoglienza"
- Allegato B1-CPA "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle Strutture Residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche - Centro di Pronta Accoglienza"
Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento delle Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche e Comorbidità Psichiatrica - Comunità Terapeutica
1. I requisiti specifici che devono essere soddisfatti ai fini della concessione e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento delle Strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche e Comorbidità Psichiatrica - Comunità Terapeutica sono indicati, rispettivamente, nei seguenti allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
- Allegato A1-CDD "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'autorizzazione all'esercizio delle Strutture Residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche e Comorbidità Psichiatrica - Comunità Terapeutica"
- Allegato B1-CDD "Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici per l'accreditamento delle Strutture Residenziali di assistenza a persone con dipendenze patologiche e Comorbidità Psichiatrica - Comunità Terapeutica".
Norme finali
1. Alle strutture di cui al presente provvedimento si applicano i requisiti generali per le Strutture Residenziali definiti dal D.A. 9 gennaio 2024, n. 20.
2. Le strutture Residenziali per l'assistenza alle persone affette da dipendenze patologiche di cui all'articolo 2 già autorizzate e/o accreditate sono tenute ad adeguarsi ai requisiti specifici di cui agli articoli 3 e 4 entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento. A tal fine, per i requisiti strutturali è ammessa la flessibilità in misura del 20% delle misure definite con il presente provvedimento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia il D.I. 7 luglio 2010 e il D.I. 20 settembre 2011 limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato della Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Palermo, 3 giugno 2025.
FARAONI