
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 maggio 2010
G.U.R.S. 25 giugno 2010, n. 29
Indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili. (1)
Si rimanda al D.A. Salute 16 marzo 2022, n. 209 recante: "Indirizzi per il completamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili programmata".
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 109 del 1998 "Definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visto il D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" ed, in particolare, gli artt. 5 e 6, nei quali si rinvia a specifici atti delle regioni per la determinazione del costo dei servizi ivi descritti, e della quota di compartecipazione degli utenti, nonché per la determinazione delle competenze e dei ruoli in materia di prestazioni socio-sanitarie;
Visto il D.P.R.S. 25 ottobre 1999, con il quale sono stati approvati gli standard strutturali delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), prevedendo nella fattispecie una capacità ricettiva non inferiore a 20 posti e non superiore a 120 posti articolata in nuclei di 20 posti;
Visto il Piano sanitario regionale 2000/2002, approvato con D.P.R.S dell'11 maggio 2000;
Visto il decreto n. 867 del 15 aprile 2003, con il quale l'Assessorato regionale degli enti locali ha dettato criteri unificati di valutazione economica (I.S.E.E.) ai fini dell'accesso agevolato ai servizi sociali;
Visto il decreto n. 4527 del 17 dicembre 2004, con il quale, in esecuzione dell'ordinanza n. 666/2003 del T.A.R. Catania, è stata fissata la retta per tutte le tipologie di strutture di R.S.A., nella misura di 117,70, di cui il 30% a carico dell'utente;
Visto l'accordo attuativo del piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del sistema sanitario regionale previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, approvato, unitamente all'allegato piano, con deliberazione della Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007;
Visto il decreto n. 2225/2007 del 18 ottobre 2007, con il quale, in applicazione del piano di contenimento e di riqualificazione del sistema sanitario regionale, nella parte in cui al capitolo B.2.2 prevede la diminuzione del 5% dei costi per l'assistenza territoriale e residenziale erogata dai privati a seguito della riduzione delle tariffe giornaliere con effetto dall'1 ottobre 2007, la retta pro-capite della R.S.A. è determinata in euro 111,80, di cui 78,66 a carico del Fondo sanitario regionale ed euro 33,14 a carico dell'utente;
Visto il decreto n. 1336 del 20 giugno 2007, con il quale, in attuazione delle delibere di Giunta regionale n. 23 del 21 febbraio 2007 e n. 126 del 5 aprile 2007, è stato approvato il "Documento di programmazione della rete regionale delle strutture residenziali R.S.A.";
Visti i ricorsi presentati al T.A.R. Catania da diverse R.S.A. per l'annullamento del decreto n. 1336 del 20 giugno 2007;
Visto il decreto 5 ottobre 2007, n. 2025/2007, con il quale, in esecuzione del decreto del presidente del T.A.R. Catania, REG.DP n. 1203/2007 e R.G. GEN. n. 2143/2007 del 14 settembre 2007 e, comunque, in presenza di un consistente contenzioso attivato da diverse R.S.A., sono stati sospesi gli effetti del decreto 20 giugno 2007, n. 1336, fino al pronunciamento di merito;
Visto il decreto 28 novembre 2007, con cui, in applicazione della delibera di Giunta regionale n.482 del 27 ottobre 2007, è stato confermato il decreto 20 giugno 2007, modificandolo nelle parti impugnate e sospese;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto 10 agosto 2009, con cui sono state apportate modifiche all'allegato al decreto 20 giugno 2007;
Visto il parere reso dal tavolo ministeriale per la verifica degli adempimenti del PDR n.0043-P del 19 febbraio 2010 sul documento per la riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili;
Ritenuto doversi procedere all'adozione del conseguente atto di programmazione regionale coerentemente con il parere di cui sopra per le parti oggetto di validazione ed integrato con la disciplina di ulteriori momenti attuativi compatibili con le previsioni di carattere generale di cui allo schema inviato al Ministero;
Decreta:
Per le ragioni di cui in premessa è approvato il documento contenente gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Dalla data di adozione del presente provvedimento cessano di avere efficacia i decreti del 20 giugno 2007, del 5 ottobre 2007 e del 28 novembre 2007.
Per quanto attiene gli aspetti tariffari si rimanda alla previsione di cui al punto 10 dell'allegato di cui all'art.1 del presente decreto, intendendo superate tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia ove in contrasto con il presente decreto.
Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della salute per la registrazione e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 2010.
RUSSO
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute il 7 giugno 2010 al n. 62
Allegato
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DI RESIDENZIALITA' PER I SOGGETTI FRAGILI
Premessa
Le norme per il riordino del SSR, approvate con la legge regionale 14 aprile 2009, n.5, prevedono la rimozione delle cause strutturali di inadeguatezza, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in modo uniforme, efficace, appropriato ed omogeneo sul territorio regionale.
In funzione di rigorosi ed accertati criteri epidemiologici il SSR deve tra l'altro promuovere azioni volte a realizzare una qualificata integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari anche attraverso il necessario trasferimento dell'offerta sanitaria dall'ospedale al territorio.
In tale ottica appare utile richiamare i recenti atti di programmazione regionale con cui si è inteso definire i presupposti per l'applicazione del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sia in ambito ospedaliero che territoriale, al fine di migliorare il livello di risposta alla domanda assistenziale anche con riferimento ai soggetti fragili.
Con il decreto n. 1543/08 del 2 luglio 2008, sono state emanate le linee guida per l'accesso alle cure domiciliari ed è stata definita la nuova caratterizzazione dell'assistenza territoriale domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio.
Va altresì richiamato il decreto n. 318/09 del 23 febbraio 2009, con cui sono state impartite disposizioni in ordine alle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa riguardanti le persone con stati patologici severi cronici, rientranti in programmi assistenziali di cure domiciliari integrate e non.
Con il decreto n. 873/09 dell'8 maggio 2009 è stata approvata la nuova organizzazione delle cure palliative definendo le attività di assistenza sia in ambito domiciliare che residenziale secondo percorsi assistenziali e criteri di accesso definiti.
Con il D.A. n.1150/09 del 15 giugno 2009, sono stati definiti gli indirizzi e i criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale, per un migliore utilizzo nel sistema dell'offerta dei servizi sanitari e delle risorse resesi disponibili.
1. Le residenze sanitarie assistenziali
Le residenze sanitarie assistenziali (di seguito denominate RSA) sono strutture residenziali finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale a persone non autosufficienti in condizioni di instabilità clinica e comorbilità derivati da esiti di patologie acute, richiedenti un'assistenza sanitaria di buon livello ed un'assistenza tutelare (socio-sanitaria) che garantisca il supporto alla mancata autonomia familiare, non assistibili a domicilio, e che pur tuttavia non necessitano di ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.
Le RSA concorrono alla realizzazione di un sistema organico di servizi sociosanitari nel territorio regionale rivolto alle persone anziane e ai soggetti adulti non autosufficienti e alle loro famiglie, in grado di rispondere ai loro specifici bisogni e di contrastare il ricorso improprio all'ospedalizzazione.
In questa ottica le RSA offrono un'assistenza tutelare (sociosanitaria) che garantisca:
1. una sistemazione residenziale con una connotazione il più possibile familiare, organizzata in modo da rispettare il bisogno individuale di riservatezza e di privacy e da stimolare al tempo stesso la socializzazione tra gli ospiti;
2. gli interventi medici, infermieristici e riabilitativi necessari a curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni onde prevenirne ulteriori danni;
3. un'assistenza individualizzata orientata alla tutela e al miglioramento dei livelli di autonomia, al mantenimento degli interessi personali e alla promozione del benessere.
In particolare i suddetti interventi, fortemente integrati in un continuum di cure di carattere sanitario e sociosanitario, sono diretti:
- a contrastare la perdita di autonomia, condizione che impedisce la permanenza della persona nel proprio domicilio o non ne consente il rientro dopo un periodo di ricovero in un presidio ospedaliero o in una struttura territoriale di riabilitazione globale a ciclo continuativo;
- al recupero psicofisico e al mantenimento delle capacità residue, in vista del reinserimento nel proprio domicilio e nella comunità di appartenenza.
In riferimento al bisogno dell'ospite e dei suoi familiari, le RSA possono fornire risposte in relazione alle seguenti esigenze:
- attesa dell'adeguamento delle condizioni familiari o dell'ambiente domestico, in relazione alle mutate condizioni psico-fisiche, determinate dall'evento acuto, nei soggetti anziani e/o disabili non autosufficienti;
- sollievo temporaneo alla famiglia.
L'inadeguata offerta assistenziale regionale in tema di residenzialità e la necessità di rendere coerente la programmazione in tema di RSA, conseguita al decreto presidenziale 25 ottobre 1999, con gli altri strumenti di programmazione sanitaria, hanno determinato, nel corso del tempo, un incongruo sviluppo della rete che si è caratterizzato per una disomogenea risposta assistenziale attivata dalle aziende sanitarie, non correlata agli effettivi bisogni dei bacini d'utenza e per lo squilibrio tra l'offerta sanitaria pubblica e quella privata convenzionata, in favore di quest'ultima.
L'obiettivo che si vuole attuare con la riprogrammazione del settore mira quindi al benessere della persona fragile, promuovendo interventi di appropriatezza clinica ed organizzativa nella programmazione del sistema di cure residenziali regionale realizzando una rete di servizi e che assicurino continuità assistenziale competente e calibrata al bisogno della persona e facilitino il passaggio da un livello di cura ad un altro.
Con il presente provvedimento si interviene nella riorganizzazione della rete delle RSA pubbliche e private, in coerenza alle più recenti linee di indirizzo in materia di rifunzionalizzazione di taluni presidi ospedalieri, in attuazione di quanto previsto dal decreto n. 1150/09 e dei criteri introdotti dal nuovo Patto per la salute del 23 ottobre 2009, stabilendo omogenei aspetti organizzativi, funzionali e di adeguata qualità, a garanzia dei livelli assistenziali.
2. Epidemiologia delle fragilità
L'attenzione alla realtà regionale demografica ed epidemiologica e l'intento di far fronte alla pluralità dei bisogni delle persone compromesse dalle loro condizioni di autonomia, dal carico che le famiglie in alcuni casi faticano a sostenere, nonché dalla realtà territoriale di appartenenza, determinano la scelta di un modello in grado di riequilibrare gli assetti organizzativi della risposta assistenziale concepita ed erogata in forme più appropriate, partendo dalla considerazione prospettica dei cambiamenti epidemiologici e demografici che segnalano sempre più l'aumento dell'aspettativa di vita e contestualmente l'incremento di malati cronici con problemi di non autosufficienza.
La domanda sanitaria, infatti, a causa dell'invecchiamento della popolazione e della riduzione della mortalità per malattie acute, è destinata ad aumentare nel tempo soprattutto per la maggiore prevalenza di patologie croniche, evolutive e associate a livelli progressivi di disabilità.
Dati disponibili su base nazionale fanno emergere che ogni anno tra la popolazione anziana si verificano 76.000 nuovi casi di infarto del miocardio, 78.000 di diabete, 104.000 di ictus, oltre 95.000 di demenza ed oltre 100.000 di neuropatia degli arti inferiori.
Tra i fenomeni socio-ambientali va considerato il crescente numero di anziani che vivono soli e che non sempre godono di autonomia funzionale nello svolgimento delle comuni attività quotidiane.
Altra conseguenza legata all'invecchiamento concerne la riduzione del grado di autosufficienza per le persone che hanno superato i 65 anni che si attesta negli uomini al 25% e nelle donne al 34%. Per la stessa fascia di popolazione, inoltre, si riscontrano forme di disabilità nelle attività quotidiane e nella gestione della propria persona. Per quanto concerne invece le persone totalmente autosufficienti, i dati indicano che, tra i 65 e i 69 anni, lo sono l'87% degli uomini e l'88% delle donne, mentre nella fascia di età tra 80-84 anni si scende al 56,2% per i maschi e al 54,2% per le femmine.
Considerando, inoltre, la rapidità con cui il gruppo degli ultraottantenni sta crescendo e che nei prossimi decenni esso rappresenterà circa il 7% della popolazione italiana, il ripensamento di una modalità assistenziale costruita sul valore assoluto della persona umana, in qualsiasi condizione si trovi, diventa pressante oltre che dovuto.
Nella Regione Sicilia, è stato evidenziato che su un totale di popolazione residente al gennaio 2008 pari a 5.029.683, la popolazione con età over 65 risulta essere pari a 917.624 persone distribuite su base provinciale, per fasce di età e per sesso, come segue:
Preliminarmente, volendo pervenire ad una conoscenza delle peculiari esigenze riabilitative-assistenziali caratterizzanti la popolazione siciliana, si è proceduto, al fine di ottenere stime attendibili sulla prevalenza della non autosufficienza dei residenti over 65, a calcolare la percentuale di popolazione afferente ai livelli di autosufficienza degli anziani sulla base dei criteri di cui allo Studio Buiatti, (Agenzia sanitaria Regione Toscana 2004), che valutano la possibilità di svolgere attività di vita quotidiana effettuata mediante le seguenti scale:
- BADL: riguardante le attività basilari di vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, camminare, alimentarsi, ecc.);
- IADL: riguardante la capacità di usare strumenti (telefono, mezzi pubblici, assunzione di farmaci, ecc.);
- AADL: riguardanti la valutazione di abilità funzionale di più alto livello.
Le stime sulla prevalenza della non autosufficienza sono riassunte in valori percentuali nella seguente tabella:
Livelli di disabilità (I/BADL perse) |
Classi d'età M + F |
||||
65-69 |
70-74 |
75-79 |
80-84 |
85+ |
|
3 + IADL 1 BADL 2 BADL 3 BADL |
2,9 1,72 0,69 1,4 |
5,68 3,26 1,23 2,99 |
10,74 6,02 4,88 6,35 |
21,52 12,1 4,45 14,2 |
44,61 24,99 9,22 34,8 |
Applicando queste percentuali alla popolazione over 65 residente in Sicilia si stima che:
- gli ultra 65enni residenti al domicilio non autosufficienti in almeno 3 IADL ma autosufficienti in tutte le BADL sono circa 118.000, pari al 12,8% della popolazione complessiva over 65;
- gli ultra 65enni di livello più grave (3 o più BADL perse), sono circa 79.000, pari all'8,6% della popolazione complessiva over 65.
3. Orientamenti programmatori
Il nuovo Patto per la salute 2010-2011 di recente approvazione prevede, all'art. 6, comma a), che la dotazione di posti di residenzialità per anziani non autosufficienti con oneri a carico del SSN, non superi il parametro di 1 posto per 100 anziani >65 anni e 3 posti per 100 anziani >75 anni e che gli oneri a carico delle aziende sanitarie eccedenti i limiti di cui al DPCM 29.11.01, ovvero relativi a posti letto eccedenti la dotazione massima sopra riportata, restano a carico dei bilanci regionali.
Il valore assoluto, che si ottiene dall'applicazione dei suddetti parametri, si riferisce al complesso della popolazione anziana non autosufficiente, potenzialmente assistibile in strutture residenziali nei diversi livelli di intensità assistenziale.
In relazione ai parametri di cui al citato Patto e alla tipologia delle strutture residenziali RSA afferenti alla rete regionale, prevalentemente rivolta alla popolazione anziana con livello medioalto di disabilità, il fabbisogno di posti in RSA viene fissato in complessivi 2.973 posti tenuto conto delle stime sulla prevalenza della non autosufficienza applicate alla popolazione siciliana (nelle fasce >65 e >75) relative ai livelli 2 BADL e 3 BADL dello score Buiatti.
Pur tuttavia, considerando prioritaria l'esigenza di assistenza alle persone con elevato grado di non autosufficienza e avuto riguardo alla sostenibilità economica correlata al potenziamento della rete regionale, si ritiene di dover fissare, nel triennio 2010-2012, in 2.500 posti la dotazione a carico del servizio sanitario regionale come di seguito riportata:
Provincia |
Previsione n. posti RSA |
Agrigento |
242 |
Caltanissetta |
138 |
Catania |
492 |
Enna |
98 |
Messina |
368 |
Palermo |
587 |
Ragusa |
154 |
Siracusa |
190 |
Trapani |
231 |
Totale |
2.500 |
Con successivo provvedimento verrà programmata l'ulteriore attivazione dei restanti posti (473) riferiti al fabbisogno complessivo di 2.973 di cui al presente atto di programmazione, avuto riguardo all'andamento dell'attuazione del programma e della correlata ulteriore sostenibilità economica.
Della previsione del complessivo fabbisogno (2.973) e dell'attuale programma di potenziamento della rete regionale dovrà tenersi conto in sede di definizione del Piano sanitario regionale 2010-2012.
In atto la rete delle RSA risulta essere la seguente:
Azienda sanitaria provinciale |
Posti RSA pubbliche |
Posti RSA private convenzionate |
Totale posti attivati |
Agrigento |
50 |
100 |
150 |
Caltanissetta |
10 |
0 |
10 |
Catania |
0 |
421 |
421 |
Enna |
40 |
0 |
40 |
Messina |
20 |
120 |
140 |
Palermo |
32 |
40 |
72 |
Ragusa |
90 |
0 |
90 |
Siracusa |
0 |
0 |
0 |
Trapani |
0 |
129 |
129 |
Totale |
242 |
810 |
1052 |
Dal confronto tra i il numero dei posti programmati e quello dei posti attivati, si definisce il numero dei posti da attivare su base provinciale come di seguito descritto:
Provincia |
Posti programmati |
Posti attivati |
Posti da attivare |
Agrigento |
242 |
150 |
92 |
Caltanissetta |
138 |
10 |
128 |
Catania |
492 |
421 |
71 |
Enna |
98 |
40 |
58 |
Messina |
368 |
140 |
228 |
Palermo |
587 |
72 |
515 |
Ragusa |
154 |
90 |
64 |
Siracusa |
190 |
0 |
190 |
Trapani |
231 |
129 |
102 |
Totale |
2500 |
1052 |
1448 |
Per la realizzazione del programma si terrà conto:
- dei posti di RSA per cui è stato previsto il finanziamento regionale all'interno del programma d'investimento di cui all'art. 20, legge n. 67/88;
- dei posti di RSA attivabili a seguito della rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 5/09;
- nonché dei posti in atto non convenzionati di RSA accreditate titolari di accordi contrattuali con il S.S.R.
Il quadro riassuntivo del processo è espresso nella seguente tabella:
Provincia |
Posti da attivare |
Posti RSA Ex art. 20, L. n. 67/88* |
Posti di RSA attivabili dalla rifunzionalizzazione dei presidi ospedalieri |
Posti in atto non convenzionati di RSA accreditate titolari di accordi contrattuali con il SSR |
Posti disponibili previsti dalla programmazione |
Agrigento |
92 |
16 |
40 |
0 |
36 |
Caltanissetta |
128 |
60 |
68 |
0 |
0 |
Catania |
71 |
80 |
0 |
0 |
0 |
Enna |
58 |
20 |
0 |
0 |
38 |
Messina |
228 |
20 |
80 |
0 |
128 |
Palermo |
515 |
80 |
220 |
100 |
115 |
Ragusa |
64 |
40 |
0 |
0 |
24 |
Siracusa |
190 |
45 |
40 |
0 |
105 |
Trapani |
102 |
30 |
72 |
0 |
0 |
Totale |
1448 |
391 |
520 |
100 |
446 |
* fonte Servizio gestione investimenti dipartimento per la pianificazione strategica - nota prot. n. S3/1662 del 10 maggio 2010.
4. Realizzazione del programma di potenziamento della rete
4.1 Posti di RSA pubblici
L'implementazione della rete delle RSA da parte del pubblico è strettamente correlata ai provvedimenti aziendali in corso di definizione nell'ambito della rimodulazione della rete ospedaliera e territoriale.
Pertanto, le aziende sanitarie provinciali avranno l'obbligo, entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente atto di programmazione, di definire appositi progetti aziendali ove siano indicati i tempi e le modalità per la realizzazione dei posti di RSA pubblici nel territorio di pertinenza in coerenza con la programmazione regionale.
Entro 30 gg. dalla presentazione del progetto aziendale, l'Assessorato procederà alla valutazione dello stesso per la conseguente approvazione.
4.2 Posti di RSA privati e modalità per l'accesso alla programmazione regionale
Alla luce dell'intervenuta previsione di cui al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, al fine di far fronte alle necessità assistenziali che non possono essere soddisfatte dal servizio pubblico, le strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data del 14 aprile 2009 potranno concorrere alla copertura dei posti disponibili previsti dalla programmazione regionale incrementando la propria offerta di prestazioni.
I soggetti di cui sopra, laddove interessati, potranno presentare apposita istanza presso l'Assessorato regionale della salute entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Per le valutazioni di tali richieste si terrà conto della:
- dislocazione delle RSA già attivate sul territorio provinciale;
- esigenze delle aree metropolitane;
- situazione orografica e collegamenti viari;
- eventuale presenza nel distretto sanitario o nei distretti viciniori di presidi ospedalieri pubblici e/o privati convenzionati.
L'applicazione di tale previsione rimane subordinata alla preventiva verifica di compatibilità con la programmazione regionale da parte dell'Assessorato regionale della salute e, successivamente, alla verifica del possesso di tutti gli standard e requisiti richiesti in materia di accreditamento, a fronte della quale verrà rideterminata la capacità operativa delle strutture sia ai fini autorizzativi che di accreditamento istituzionale.
Il parere di compatibilità alla programmazione regionale, laddove reso favorevolmente, non comporterà alcun automatismo ai fini dell'istaurarsi del rapporto contrattuale con il S.S.R. Fermo restando i requisiti tecnologico-strutturali del decreto n. 890/02 e successive integrazioni e modificazioni, si potrà prevedere la realizzazione di RSA in attività libero-professionale nei limiti dell'ulteriore standard di 2 posti per mille abitanti over 65 anni.
I posti di tali strutture saranno computati al di fuori della programmazione regionale.
4.3 Cronoprogramma
Il potenziamento della rete RSA dovrà realizzarsi secondo le seguenti previsioni:
- attivazione del 30% dei posti previsti entro il primo anno dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- ulteriore 30% entro la fine del secondo anno;
- ulteriore 40% entro la fine del terzo anno.
5. Modalità di inserimento e di dimissione degli assistiti
Si conferma che l'accesso alle RSA deve avvenire esclusivamente a seguito di una valutazione multidimensionale, che può essere svolta sia in sede territoriale che in sede ospedaliera, utilizzando lo strumento della scheda di valutazione multidimensionale "SVAMA" di cui all'allegato 2 del decreto 12 novembre 2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 30 novembre 2007, n. 56).
Figure indispensabili per la valutazione effettuata in sede territoriale, di norma, sono:
- il medico, specialista territoriale;
- il medico di medicina generale;
- l'assistente sociale;
- personale infermieristico e della riabilitazione secondo le necessità.
Per i pazienti ricoverati in struttura ospedaliera la valutazione multidimensionale sarà effettuata, in adeguato anticipo rispetto alla data della presunta dimissione, dalle seguenti figure professionali del medesimo presidio ospedaliero:
- medico specialista dell'unità operativa che ha in carico il paziente;
- assistente sociale;
- personale infermieristico e della riabilitazione secondo le necessità;
- nonché da un medico dei servizi territoriali individuato dalla Azienda sanitaria provinciale in cui insiste la struttura ospedaliera.
Le aziende sanitarie provinciali avranno cura di comunicare preventivamente ai presidi ospedalieri i nominativi dei medici dei servizi territoriali che parteciperanno alle valutazioni multidimensionali.
In ogni caso la valutazione dovrà essere corredata da un programma delle attività e delle prestazioni che dovranno essere attuate all'interno della RSA.
Il programma assistenziale predisposto deve contenere l'indicazione dei tempi di permanenza in RSA, che comunque non possono superare i 12 mesi consecutivi e di norma non possono essere inferiori a giorni 30. Dovranno inoltre essere specificati i tempi delle verifiche.
I programmi delle attività e delle prestazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente trasmessi al distretto di appartenenza del paziente.
Il distretto sanitario procederà conseguentemente all'emissione dell'impegnativa per l'inserimento del soggetto in RSA tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa. Per gli inserimenti disposti a seguito di valutazione effettuata in sede ospedaliera il distretto di appartenenza dovrà tempestivamente informare il reparto ospedaliero dell'avvenuta emissione dell'impegnativa, dandone opportuna comunicazione al MMG dell'assistito. In tali casi, entro i primi 30 giorni dall'inserimento, dovranno essere effettuate verifiche da parte dell'equipe territoriale (UVM) sull'andamento del programma delle attività e delle prestazioni.
La dimissione viene effettuata dal medico responsabile della RSA coerentemente alle indicazioni della UVM.
Qualora si rendesse necessario prolungare il ricovero oltre i tempi previsti, la proposta di prosecuzione deve essere inviata dal medico responsabile della struttura residenziale all'unità di valutazione multidimensionale (UVM) territoriale, almeno quindici giorni prima della scadenza. Tale richiesta deve essere corredata da un aggiornamento della valutazione del paziente e da una riformulazione del piano assistenziale individuale. Su tale richiesta l'UVM è tenuta ad esprimersi almeno tre giorni prima dalla data di scadenza del termine del piano di assistenza.
In ogni caso dovranno essere previste soluzioni assistenziali appropriate al fine di garantire una continuità del percorso di cura del soggetto in dimissione.
6. Governo dell'attività della rete delle RSA
Nell'ottica di rendere efficiente ed efficace l'organizzazione e la gestione della rete delle RSA, si intende introdurre nelle ASP lo strumento della lista d'attesa che dovrà essere curata dall'ufficio preposto al governo delle RSA, al fine di consentire una gestione centralizzata in grado di assicurare il necessario monitoraggio dei posti occupati in RSA pubbliche e private convenzionate e le disponibilità per i turn over assistenziali.
A tal fine tutte le strutture afferenti alla rete regionale hanno l'obbligo di garantire quotidianamente l'aggiornamento dei ricoveri e delle eventuali disponibilità e renderlo fruibile all'ufficio dell'ASP preposto al governo della rete delle RSA, anche attraverso sistemi informatici.
L'attività di governo della lista d'attesa, conseguentemente, agevolerà il distretto di appartenenza dell'assistito nell'individuazione della struttura residenziale disponibile sul territorio anche in considerazione della scelta effettuata dall'assistito e/o dalla sua famiglia.
Nella gestione della lista d'attesa bisognerà prevedere criteri e priorità di ammissioni in RSA che tenendo conto:
- delle esigenze clinico-assistenziali-riabilitative;
- delle esigenze di carattere sociale;
- delle preferenze espresse dalla persona e/o dai familiari;
- della vicinanza alla comunità di provenienza (domicilio abituale) del paziente.
Gli uffici preposti al governo delle RSA dovranno essere tra loro collegati al fine di poter soddisfare eventuali richieste non esaudibili in ambito provinciale.
7. Alzheimer
Si confermano le indicazioni contenute in materia nel decreto presidenziale 25/10/99 in ordine ai moduli Alzheimer attivabili all'interno delle RSA, nonché le integrazioni tariffarie già riconosciute per tale tipo di assistenza. In tali moduli le prestazioni sono erogate a persone con demenza senile nelle fasi in cui il disturbo mnestico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività (progetto Mattoni SSN- Mattone 12).
Nell'ambito della dotazione complessiva di posti letto costituenti la rete regionale della residenzialità per i soggetti fragili, una quota pari ad almeno l'8% dovrà essere riservata all'assistenza alle persone affette da malattia di Alzheimer, distribuita in misura proporzionale alla previsione del fabbisogno su base provinciale.
8. Farmaci
Nel piano di assistenza individuale dovrà essere specificata la terapia farmacologica.
I prodotti riferiti a tale forma di assistenza rientranti nel prontuario terapeutico ospedaliero regionale sono forniti direttamente dall'azienda sanitaria su cui insiste la struttura. I farmaci erogati in tale regime, ai sensi del decreto 10 agosto 2009, dovranno essere registrati attraverso apposito flusso H secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 dell'1 febbraio 2008) così come modificato dal decreto 7 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 33 del 25 luglio 2008).
In caso di prestazioni farmaceutiche erogate a persone assistite in RSA, non residenti nel territorio di competenza dell'ASP, le stesse dovranno essere registrate anche nell'apposito flusso F ai fini dell'eventuale compensazione inter o intraregionale.
9. Presidi sanitari
I presidi e ausili sanitari necessari per la somministrazione dei farmaci e quelli previsti all'interno del progetto assistenziale individualizzato (PAI) saranno acquisiti dalla RSA direttamente dal servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria territoriale con oneri a carico di quest'ultima.
10. Aspetti tariffari
Alle RSA va riconosciuta una retta giornaliera determinata in euro 111,80 comprensiva di tutte le prestazioni socio-sanitarie e riabilitative erogate dalla struttura, fatta eccezione per le prestazioni di cui al precedente punto 8.
La retta va corrisposta con onere a totale carico del SSR per ricoveri della durata massima di giorni 60 e per l'intera durata dei ricoveri di persone con malattia di Alzheimer maggiorata della quota di euro 56,46 effettuati negli specifici moduli assistenziali.
Dal 61° giorno ed entro il 12° mese viene riconosciuta una retta di euro 106,20 (euro 111,80- 5%).
Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2001, il 50% della retta giornaliera come sopra determinata dovrà essere posta a carico del SSR rimanendo il restante 50% del costo a carico dell'utente.
Ciò posto l'ASP, cui compete l'istruttoria per l'ingresso del paziente nella struttura residenziale, deve farsi carico:
- di far sottoscrivere all'assistito o al suo tutore la dichiarazione di impegno alla corresponsione della quota parte della retta a proprio carico;
- di riscuotere la quota parte a suo carico nella misura dovuta;
- di corrispondere la retta per intero alla struttura residenziale;
- di rivalersi, nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte alla quota di diaria a suo carico, nei confronti dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile, secondo la capacità contributiva;
- di rivalersi, nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere, in tutto o in parte, posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, nei confronti del comune di residenza che è tenuto a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino alla copertura della diaria per intero.
Inoltre va precisato che:
- per garantire il pagamento della quota a proprio carico, gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "Assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione dell'intera quota di detto assegno;
- coloro che percepiscono la sola pensione sociale, senza redditi ulteriori, o con reddito di importo parti alla pensione sociale sono esonerati dal concorso alla retta.
10. Forme di lungoassistenza
Necessità di assistenza protetta rappresentate da soggetti già in carico alla RSA per 12 mesi dovranno essere soddisfatte in forma di lungoassistenza all'interno di strutture socio-sanitarie da attivarsi sul territorio regionale entro il limite di 473 posti, secondo modalità che saranno oggetto di protocolli d'intesa tra gli Assessorati regionali della salute e della famiglia e delle politiche sociali, con cui verranno anche definite le modalità di compartecipazione alla spesa, coerentemente alle indicazioni di cui al DPCM 14 gennaio 2001.
11. Standard di personale
Si confermano gli standard assistenziali previsti ai sensi del decreto n. 890/02 in tema di accreditamento istituzionale.
Si ribadisce l'obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria al personale con rapporto di lavoro dipendente.
12. Sistema dei controlli
Le ASP dovranno assicurare un costante monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate per verificare la congruità e l'appropriatezza delle stesse rispetto alle valutazioni multidimensionali effettuate e al piano assistenziale individuale redatto.
Le ASP avranno altresì cura di assicurare che il flusso informativo per la registrazione dei dati delle prestazioni rese in forma residenziale venga opportunamente alimentato con le modalità e i tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale.