
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 27 marzo 2012, n. 35.
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 29 aprile 2010
G.U.R.S. 25 giugno 2010, n. 29
Aggiornamento e revisione del decreto 21 dicembre 2009, inerente disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relativa ai procedimenti amministrativi di competenza del Comando del Corpo forestale.
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 27 marzo 2012, n. 35.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ed, in particolare, gli artt. 2 e 4 che prevedono l'obbligo di determinare i termini entro i quali i procedimenti devono concludersi, nonché l'unità organizzativa responsabile;
Visto il decreto 14 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, inerente disposizioni di attuazione della legge regionale n. 10/91, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato determinato per ciascun tipo di procedimento di competenza del dipartimento delle foreste il termine entro cui esso deve concludersi;
Visto il decreto n. 1092 del 21 dicembre 2009 di revisione ed aggiornamento del succitato decreto 14 dicembre 1992, con il quale si è provveduto a rideterminare i termini di cui agli artt. 2 e 4 della legge n. 10/91 per un'ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa del dipartimento delle foreste;
Vista la legge reg. n. 19 del 16 dicembre 2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali per effetto della quale viene istituito il Comando del Corpo forestale in seno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
Visto il decreto presidenziale n. 12 del 5 dicembre 2009, con il quale, in attuazione del titolo II della succitata legge regionale, vengono definite le articolazioni dei dipartimenti regionali e vengono attribuiti i relativi compiti, tra cui le attività e compiti relativi a questo Comando del Corpo forestale;
Visto il D.P.Reg. n. 309988 del 31 dicembre 2009, con il quale il Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 29 dicembre 2009, ha conferito all'arch. Pietro Tolomeo l'incarico di dirigente generale di questo Comando del Corpo forestale;
Considerato che, alla luce della nuova normativa e del nuovo assetto dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale occorre procedere alla revisione ed all'aggiornamento del succitato decreto n. 1092/2009 relativamente ai procedimenti amministrativi delle attività di competenza di questo Comando del Corpo forestale;
Ritenuto di dover determinare, con apposito decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 10/1991, i termini massimi entro i quali dovranno concludersi i procedimenti amministrativi di competenza di questo Comando del Corpo forestale, nei casi in cui leggi o regolamenti non prevedano un termine diverso;
Sentiti i dirigenti delle strutture intermedie interessate e le proposte di semplificazione amministrativa presentate dagli stessi;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'art. 5, comma 1, del D.P. 27 marzo 2012, n. 35.
Ai fini delle disposizioni del presente decreto, per "legge" si intende la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.
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Il presente decreto si applica esclusivamente ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato prospetto che fa parte integrante del presente decreto, che si concludono con un provvedimento finale e/o intermedio di competenza dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale, sia su iniziativa di parte, sia sui procedimenti promossi d'ufficio.
In caso di mancata inclusione di un procedimento nel prospetto allegato al presente decreto, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della "legge".
Ai fini del computo del termine di cui sopra vanno sommati, altresì, i termini individuati nella tabella relativa ai tempi di assegnazione, protocollazione, spedizione e repertorio, nonché quelli di cui all'art. 7 del presente decreto.
Tutti i procedimenti devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.
L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine previsto per la formazione del silenzio rifiuto.
Tutti i provvedimenti devono essere motivati, indicando in essi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati ed in forza dei quali sono stati emanati, ai sensi dell'art. 3 della "legge".
Nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, sono indicati, per i provvedimenti di competenza di questo Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Comando del Corpo forestale, l'ambito procedimentale (gestione del personale, nulla osta ed autorizzazioni, etc.), la fonte normativa ed il termine finale entro cui il procedimento deve concludersi.
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Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto alla struttura intermedia che provvede ad assegnare - a sé o al dirigente di unità operativa della struttura intermedia o ad altro operatore - la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento, secondo criteri organizzativi determinati all'interno della struttura, nel rispetto delle attribuzioni di ciascun operatore definite dal contratto collettivo regionale di lavoro.
Il dirigente dell'unità operativa può a sua volta assegnare la trattazione della pratica ad altro operatore facente parte dell'unità operativa.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui ai superiori commi, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente preposto alla struttura intermedia o ufficio periferico e, nel caso sia stato trasferito alla unità operativa, quello preposto all'unità operativa.
La trattazione degli atti deve avvenire secondo un rigoroso ordine cronologico, salvo casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine, che devono essere espressamente motivati.
Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 6 della "legge" e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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Per i provvedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento quando questo è emanato dagli uffici del Comando del Corpo forestale o dal ricevimento della domanda nei casi in cui invece il procedimento è ad iniziativa di parte ovvero emanato da altra amministrazione, fatti salvi i termini individuati nella tabella relativa ai tempi di assegnazione, protocollazione, spedizione e repertorio.
Le istanze, corredate della prescritta documentazione, dovranno essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, dovranno essere indirizzate all'organo o alla struttura competente e dovranno contenere l'eventuale dichiarazione prevista dall'art. 21, comma 2, della "legge".
Al momento della presentazione dell'istanza sarà rilasciata all'interessato una ricevuta, secondo le modalità dell'art. 32 della "legge". La stessa è costituita dall'avviso di ricevimento, nel caso in cui il richiedente utilizzi l'ufficio postale.
Nel caso di istanze ritenute non regolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità e dell'incompletezza. In tali casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
Qualora per il perfezionamento del procedimento occorrano interventi di soggetti diversi dal Comando o di altri organi, per acquisizioni di pareri obbligatori o di valutazioni tecniche, i termini per la conclusione del procedimento restano sospesi sino alla loro acquisizione, fermo restando i termini di cui agli artt. 19 e 20 della "legge".
Quando i procedimenti richiedono atti intermedi di controllo da parte di organi esterni della Comunità europea, anche ai fini del cofinanziamento da parte degli stessi, i termini iniziali decorrono dalla data di arrivo della comunicazione dell'atto di controllo.
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L'inizio del procedimento è reso noto mediante comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista dalla legge o regolamento e ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 della "legge", con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, della struttura competente e le altre comunicazioni previste dall'art. 9 della "legge".
La comunicazione deve essere fatta non oltre 10 giorni dall'avvio del procedimento.
Qualora la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, ovvero per particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento può provvedere a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 9 della "legge" mediante pubblicazione, di norma nel sito internet del Comando del Corpo forestale ed, eventualmente, mediante ulteriori idonee forme di pubblicità, stabilite di volta in volta.
In casi particolari, si provvederà a dare comunicazione mediante inserzione sui giornali quotidiani, esplicitando nell'atto le esigenze che motivano la particolare forma di comunicazione.
Nei casi in cui il procedimento riguardi i pubblici dipendenti la comunicazione dovrà essere effettuata con inserzione nel sito internet del Comando e nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale.
L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni possono essere fatti valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente il quale è tenuto a fornire chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di dieci giorni previsto dalla "legge".
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I soggetti di cui agli artt. 8 e 10 della "legge" possono presentare memorie scritte e documenti che devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento, i motivi dell'intervento nonché le generalità ed il domicilio dell'interveniente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dall'inizio del procedimento.
Qualora il termine di conclusione del procedimento sia uguale o inferiore a 30 giorni, le memorie scritte ed i documenti devono essere presentati entro e non oltre dieci giorni dall'inizio del procedimento.
In ogni caso, la presentazione di memorie o documenti oltre il suddetto termine non può determinare lo spostamento del termine finale.
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Qualora per l'adozione del provvedimento finale occorrano pareri di competenza di un organo collegiale il termine per il completamento del procedimento resta sospeso per il tempo necessario all'organo consultivo al fine di rendere il parere che - ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 - non può superare il termine di novanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'organo collegiale.
Nei casi in cui il collegio ritenga necessario un supplemento di istruttoria, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazione ed altri elementi richiesti, che dovranno essere evasi entro il termine massimo di trenta giorni.
Il termine per la conclusione del procedimento può essere altresì sospeso dall'amministrazione procedente, per una sola volta, per l'acquisizione di pareri facoltativi, di informazioni, documenti e certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultano necessari e che non siano in possesso della stessa amministrazione procedente.
Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale, da leggi e regolamenti in tema di pareri obbligatori e valutazioni tecniche, nei casi di decorrenza del termine senza che sia pervenuto il parere facoltativo o senza che l'organo consultivo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie in caso di decorrenza dei termini senza che sia stato reso il parere richiesto, l'amministrazione procede indipendentemente.
Quando l'organo consultivo rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni in relazione alla natura e alla complessità dell'affare, può essere richiesta al dirigente generale del Comando una proroga della durata non superiore a quarantacinque giorni e devono essere motivate le ragioni del ritardo.
La richiesta di proroga, debitamente motivata, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di novanta giorni e può essere richiesta una sola volta.
Dell'ottenimento della proroga dovrà essere data comunicazione ai soggetti interessati.
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I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto saranno disciplinati con appositi decreti integrativi.
Il dirigente generale del Comando del Corpo forestale si riserva, ad ogni effetto, la facoltà di modificare, in diminuzione od in aumento, i termini previsti nell'allegato prospetto sulla base della verifica dello stato di attuazione dei procedimenti di propria competenza.
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Avverso i provvedimenti emanati da questo Comando del Corpo forestale è ammesso ricorso nei termini di legge o secondo le modalità che saranno indicate nei singoli provvedimenti.
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Il presente decreto sostituisce il decreto 21 dicembre 2009, indicato nelle premesse, per i procedimenti amministrativi di competenza del Comando del Corpo forestale.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet di questo Assessorato del territorio e dell'ambiente. Le disposizioni in esso contenute trovano applicazione dalla data di avvenuta pubblicazione.
Palermo, 29 aprile 2010.
TOLOMEO
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