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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 dicembre 1992

G.U.R.S. 20 febbraio 1993, n. 8

Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative al procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 contenente nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerate le attribuzioni dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, che danno luogo a procedimenti amministrativi riferentisi alla Direzione interventi strutturali, alla Direzione interventi infrastrutturali, alla Direzione foreste, all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana e agli uffici periferici da esso dipendenti;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste devono essere conclusi;

Preso atto degli indirizzi emersi dal decreto n. 376 del 25 maggio 1992, emesso dal Ministro per l'agricoltura e sul quale il Consiglio di Stato aveva espresso il proprio parere nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Considerata la necessità di dovere adottare in materia un apposito decreto di attuazione della normativa suddetta;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle disposizioni del presente decreto, "per legge" si intende la legge 30 aprile 1991, n. 10.

2. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, nonchè degli uffici periferici da esso dipendenti. Il provvedimento si applica, altresì, sia ai procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia ai procedimenti promossi di ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale.

3. I procedimenti con termine finale superiore ai 30 giorni, di competenza dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici da esso dipendenti, con l'indicazione della fonte normativa, del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi, dell'organo o ufficio competente, sono elencati nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o in mancanza nel termine di 30 giorni di cui all'art. 2 della legge regionale.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti di ufficio

1. Per i procedimenti di ufficio il termine iniziale decorre dalla data dell'atto propulsivo, quando questo è emanato da un organo o da un ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

2. Quando l'atto propulsivo è emanato da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte del competente ufficio dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, della richiesta o della proposta.

3. Qualora per il perfezionamento dell'atto propulsivo siano necessari interventi di soggetti od organi esterni, anche privati, il termine decorre dall'espletamento di tali interventi.

4. Quando il provvedimento amministrativo debba essere emanato sulla base di una preventiva decisione di organi della Comunità economica europea circa la partecipazione della stessa al finanziamento, il termine iniziale decorre dalla data in cui perviene all'organo competente dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste comunicazione della decisione comunitaria.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, indirizzata all'organo o ufficio competente, corredata della prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 21 della legge.

2. L'Amministrazione è tenuta ad esaminare le domande e le istanze secondo un rigoroso ordine cronologico; solo particolari casi di urgenza o di impossibilità del rispetto di tale ordine possono consentire deroghe a quanto disposto dal presente comma e, comunque, la deroga deve essere esplicitata e motivata dal dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 9, comma 2 della legge. L'interessato dichiara di avere ricevuto la comunicazione nei modi indicati dall'Amministrazione. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della citata legge regionale n. 10 e all'art. 4 del presente decreto.

4. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento nè da comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma quinto, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

7. Nel caso di procedimenti che richiedano atti intermedi di controllo da parte di organi delle Comunità europee, anche ai fini del cofinanziamento da parte delle stesse, i termini decorrono dalla data di comunicazione dell'atto di controllo.

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge.

2. Qualora vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento o nel caso in cui per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. Di tali forme di comunicazione è data notizia mediante comunicazione nel bollettino ufficiale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e comma 2, possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 9, comma quinto, della legge, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro il termine massimo di 10 giorni, anche mediante comunicazione scritta.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto disposto dalle disposizioni del titolo V della legge, presso ciascun locale in cui abbiano sede uffici o organi dell'Amministrazione, sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'Amministrazione, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 11, lett. a), della legge.

2. Ai sensi dell'art. 11, lett. b, della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie e documenti devono essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento.

La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2 deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità ed il domicilio dell'interveniente.

Art. 6

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle tabelle allegate è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è recettizio, il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. I provvedimenti sono di regola direttamente efficaci. Fino alla determinazione dei termini da parte degli organi che esercitano il controllo preventivo sugli atti dell'Amministrazione, la fase dell'integrazione dell'efficacia del provvedimento adottato non è considerata ai fini del computo dei termini finali.

4. Ove non sia altrimenti disposto, per i procedimenti di variante e di liquidazione, che fanno riferimento ad un provvedimento già emanato, si applicano gli stessi termini finali indicati per i procedimenti principali.

5. Il termine per la conclusione dei procedimenti nei quali si inserisce comunque un sub procedimento collegiale, o nei quali interviene, per espressa disposizione normativa e per fornire valutazioni tecniche, uno speciale organo o ente, rimane sospeso per il periodo che intercorre tra la richiesta del parere o dell'intervento e l'acquisizione dello stesso. Si osservano le disposizioni e i termini di cui agli artt. 17, 19 e 20 della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10.

6. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza di un organo collegiale, questo, in mancanza di una norma che stabilisca il termine entro cui provvedere, adotta il provvedimento entro 120 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell'ufficio che ha svolto l'attività istruttoria. Ove il collegio ritenga necessario un supplemento di istruttoria, rimette gli atti all'ufficio competente, indicando un congruo termine per la definizione degli adempimenti istruttori. In tal caso, il termine di 120 giorni di cui al comma precedente rimane sospeso per il periodo intercorrente tra la rimessione degli atti e il ricevimento degli stessi da parte dell'ufficio.

7. I procedimenti non indicati, con il relativo termine finale, nelle tabelle allegate nel presente decreto, devono concludersi nel termine massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge, ove un diverso termine non derivi da altre disposizioni di legge o regolamento.

Art. 7

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro personale addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa competente sono comunicati ai soggetti indicati all'art. 5, comma 3, della legge.

4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall'art. 5 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative di servizio, nonchè quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

5. Il responsabile dei procedimenti di competenza degli uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana è, qualora non sia diversamente disposto, il dirigente preposto alla relativa unità organizzativa.

Art. 8

Obbligo di provvedere

1. Tutti i procedimenti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto devono concludersi con l'emanazione di un provvedimento espresso.

L'obbligo di emanare il provvedimento sussiste anche quando sia scaduto il termine prescritto per la formazione del silenzio rifiuto.

2. Tutti i provvedimenti, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge.

Art. 9

Determinazione dei criteri e delle modalità

per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,

ausili finanziari e procedimenti contrattuali

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13 della legge, sono determinati entro novanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti normativi che indicano le risorse finanziarie e che disciplinano le fattispecie procedimentali.

2. Per i provvedimenti normativi in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto, i criteri e le modalità sono stabiliti entro 120 giorni da tale data.

3. Per le procedure amministrative collegate ad attività contrattuali verranno determinati modalità, criteri e tempi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 10

Integrazione e modificazione del decreto

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto saranno disciplinati con apposito decreto integrativo dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta le modificazioni necessarie quanto al termine dei procedimenti amministrativi e al responsabile del procedimento.

Art. 11

Norma transitoria

1. Le norme del presente decreto relative ai termini finali si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 12

Pubblicità

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche.

2. Il presente decreto si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 dicembre 1992.

AIELLO

Allegato A (1)

(1)

Avviso di rettifica (GURS n. 28 del 5/6/1993) - Allegato A

- Organizzazione amministrativa e funzionale n. 14, anzichè: L. n. 853/73, leggasi: L. n. 835/73;

- Servizi allo sviluppo n. 5, anzichè: affettivi, leggasi: oggettivi;

- Interventi per le dotazioni aziendali e per l'efficacia produttiva del comparto zootecnico e delle colture erbacee, n. 8 manca il riferimento normativo: L. 752/86, art. 4, comma 2 lett. c) art. 1; inoltre, anzichè: 90 leggasi: 120;

- Commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ...., n. 10, anzichè: 90 leggasi: 60;

- Strutture per la trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, n. 1, anzichè: Art. 7 leggasi: Art. 4;

- Strutture per la trasformazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, n. 6 manca il riferimento normativo: L.r. n. 32/91;

- Interventi nel settore faunistico - vemnatorio. Agriturismo e tutela dell'ambiente, n. 34, anzichè: 120: leggasi: 180;

- Provvedimenti di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura - CEE, n. 10, anzichè: Reg. CEE n. 3450/1985, leggasi: Reg. CEE n. 3540/1985;

- Provvedimenti di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura - Agricoltura - n. 1, anzichè Reg. CEE n. 1024/82, leggasi: Reg. CEE n. 1204/82.

Allegato B

Allegato C (1)

(1)

Avviso di rettifica (GURS n. 28 del 5/6/1993) - Allegato C

- Vigilanza amministrativa e funzionale enti ed uffici periferici, n. 9, anzichè: 50, leggasi: 40.