Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 19 aprile 2010

G.U.R.S. 28 maggio 2010, n. 25

Disposizioni relative alle richieste di concessione di aree demaniali marittime, in applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale è stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

Vista la legge regionale 29 novembre 2005, n. 15;

Visto il parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, espresso nella seduta n. 208 del 14 giugno 2005, che ha espresso a maggioranza parere favorevole con proposta di modifica;

Ravvisata la necessità di dare applicazione al disposto del comma 7 dell'art. 7 della citata legge regionale 4/2003;

Decreta:

Art. 1

Preliminarmente alle procedure di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 4/2003, ed entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di concessione per qualsiasi finalità proposte, con esclusione delle richieste riconducibili ad un servizio pubblico richiesto da amministrazioni pubbliche, il dipartimento dell'ambiente, effettuate le opportune valutazioni, ai sensi del comma 1 dell'art. 36 del C.N, provvede alla pubblicazione, per estratto, delle stesse.

Art. 2

L'estratto di avviso al pubblico dovrà contenere:

a) i dati catastali necessari ad individuare l'area oggetto di richiesta di concessione;

b) lo scopo e la durata della richiesta;

c) il termine di trenta giorni, entro il quale potranno inoltrarsi eventuali domande in concorso, ovvero osservazioni o memorie attinenti la richiesta di concessione oggetto della pubblicazione;

d) l'ufficio al quale inoltrare gli atti di cui al punto c), nonché la documentazione amministrativa e tecnica a corredo di eventuali istanze concorrenti, precisando i giorni ed orari di ricevimento dell'Ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

e) la documentazione di cui alla lettera d) dovrà obbligatoriamente prevedere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti di non occupare o di non avere in precedenza occupato, senza titolo, l'area oggetto della concessione e/o i relativi immobili, fatte salve le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 3

L'avviso sarà affisso presso l'albo pretorio del comune nel cui territorio ricade l'area demaniale marittima oggetto di richiesta e di tale pubblicazione ne sarà data semplice comunicazione mediante affissione di opportuno avviso presso gli uffici della Capitaneria di porto e dell'ufficio competente per territorio (Ufficio circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo, Delegazione di spiaggia, Ufficio regionale periferico del demanio marittimo).

Art. 4

Per le richieste di concessione di durata superiore a sei anni, o, comunque, relative a fattispecie particolarmente rilevanti, in termini di estensione o scopo della concessione, l'avvso sarà pubblicato, esclusivamente, nella G.U.R.S. e, in casi eccezionali, riconducibili alla realizzazione di lavori che comportano investimenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti dei lavori pubblici, anche nella G.U.C.E., fermo restando la comunicazione, presso gli uffici competenti per territorio, con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 5

Ai fini dell'ammissibilità delle richieste, il termine valido è esclusivamente quello riportato nell'avviso pubblicato all'albo pretorio, nell'ipotesi di cui all'art. 3, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o Gazzetta Ufficiale della Comunità europea nell'ipotesi di cui all'art. 4.

Art. 6

Le istanze eventualmente pervenute in seguito alla procedura di pubblicazione, complete in ogni parte e corredate della necessaria documentazione amministrativa e tecnica, effettuate le opportune valutazioni, ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 37 del C.N., saranno poste in istruttoria contestualmente alle richieste originarie, con le modalità previste dal comma 2 e seguenti dell'art. 7 della legge regionale 4/2003. Le determinazioni in ordine alla scelta del concessionario, ai sensi dell'art. 37 C.N., sono adottate dal dipartimento dell'ambiente.

Art. 7

Le spese relative alle procedure di pubblicazione disciplinate dal presente decreto sono poste a carico del primo richiedente.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano alle ipotesi relative alla costruzione delle strutture di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, per le quali si fa ricorso all'istituto della concessione di opere pubbliche o della promozione privata di opere pubbliche di cui agli artt. 37 bis e seguenti della legge 109/94, come recepiti in Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 19 aprile 2010.

DI MAURO