
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 7 aprile 2010
G.U.R.S. 14 maggio 2010, n. 23
Determinazione del compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 15, comma 6, che affida ai nuclei di valutazione la verifica annuale dei risultati della gestione dei dirigenti aventi incarico di direzione di struttura complessa;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" per come ancora applicabile;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
Visti i CC.NN.LL. dell'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, che demandano ai nuclei di valutazione le attività di valutazione dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 5/09, il quale prevede che il nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale è composto da tre membri in possesso del diploma di laurea e che l'Assessore regionale per la sanità stabilisca, con proprio decreto, la misura massima dei compensi, comunque non superiore a quelli attualmente previsti;
Visto il decreto 11 marzo 2010, n. 736/10, con il quale sono state approvate, in attuazione del comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/09, le linee guide per la predisposizione da parte delle aziende del servizio sanitario regionale dell'atto aziendale, con particolare riguardo al paragrafo dedicato alla valutazione dei dirigenti;
Ritenuto, alla luce dei dati acquisiti presso le aziende del servizio sanitario regionale circa l'attuale misura degli emolumenti erogati, di potere fissare, con oneri a carico del bilancio aziendale, il compenso per i componenti dei nuclei di valutazione nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Articolo Unico
In attuazione del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, il compenso dei componenti del nucleo di valutazione delle aziende del servizio sanitario regionale, il cui numero non può essere superiore a tre unità, è fissato, con onere a carico delle stesse aziende, nella misura di 300,00 euro pro-capite ed a lordo per seduta e, comunque, nel limite massimo annuo del 5% di quello previsto per il direttore generale della rispettiva azienda, oltre al rimborso delle spese, se ed in quanto dovute in conformità alle vigenti disposizioni di legge. (1)
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 7 aprile 2010.
RUSSO
Per modifiche al presente si rimanda al D.A. Salute 12 giugno 2024, n. 653.