
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 12 giugno 2024, n. 653
G.U.R.S. 5 luglio 2024, n. 30
Modifica al D.A. n. 964 del 7 aprile 2010 per la rideterminazione dei compensi dei componenti OIV.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 recante "disciplina dei rapporti tra il SSN ed università a norma dell'art. 6 della L. 30/11/1998 n. 419";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 14/04/2009 (norme per il riordino del SSR);
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 14 che ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione in numero non superiore a tre unità con afferente una Struttura Tecnica Permanente, disciplinandone le principali funzioni;
VISTO il decreto legislativo 1agosto 2011, n. 141, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3 della legge 4 marzo 2009, n. 15";
VISTO il decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 74 [N.d.R. recte: decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74], "Modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";
CONSIDERATO che, per effetto dell'art. 16 del succitato decreto legislativo n. 150/2009, negli ordinamenti delle Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che le stesse amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del medesimo testo legislativo, al fine di disciplinare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance;
CONSIDERATO che l'art. 7 del D.Lgs 150 /2009 prevede un sistema di misurazione e valutazione della perfomance organizzativa e individuale dei dirigenti in raccordo con un sistema di programmazione degli obiettivi, previsto dall'art. 5 del medesimo Decreto;
RICHIAMATO il Decreto Assessoriale n. 964 del 07/04/2010 che ha stabilito il compenso dei componenti del Nucleo di Valutazione (oggi OIV) delle Aziende del Servizio Sanitario regionale, nella misura di € 300 pro-capite per seduta e a lordo degli oneri riflessi, posto a carico delle stesse aziende, e comunque nel limite massimo annuo del 5% del compenso previsto per il Direttore Generale della rispettiva azienda, oltre il rimborso delle spese dovute calcolate ai sensi della normativa vigente;
VISTA la legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni "Misure anticorruzione nella P.A.";
VISTO il D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e successive modifiche ed integrazioni "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Decreto Assessoriale n. 1563 del 14.12.2023 "Approvazione della proposta di sperimentazione degli strumenti di valutazione di prima istanza della Dirigenza Sanitaria medica nella Regione Siciliana";
CONSIDERATO che l'evoluzione normativa, che ha caratterizzato gli anni successivi all'entrata in vigore del D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii. ha ampliato le funzioni di controllo svolte dal nuovo organismo indipendente di valutazione, investito oltre che degli incombenti e delle relative responsabilità inerenti la valutazione di seconda istanza e dell'andamento della performance aziendale anche del monitoraggio e controllo in materia di assolvimento degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO che il Decreto Assessoriale n. 1563 del 14.12.2023 introduce la prospettiva di utilizzo di nuovi, più accurati e più numerosi strumenti di valutazione distinti per aree e discipline inerenti alla dirigenza sanitaria medica che opera nel S.S.R.;
CONSIDERATO che, in particolare, nello scenario complessivo nazionale, all'OIV sono state affidate funzioni rilevanti quali il monitoraggio sul funzionamento complessivo della valutazione, sulla trasparenza e sulla integrità dei controlli interni, mediante elaborazione di una relazione finale, a cui si aggiungono, altresì, gli obblighi speciali di pubblicazione per il SSN, di cui all'art. 41 del D. Lgs 33/2013;
TENUTO CONTO, pertanto, delle plurime attività di monitoraggio, controllo, valutazione, aventi carattere periodico ed alle connesse responsabilità correlate all'espletamento dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione, secondo le previsioni delle citate disposizioni normative e contrattuali di settore, oltrechè delle indicazioni fornite dall'ANAC e dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di procedere alla rimodulazione del compenso assegnato ai singoli componenti in funzione del limite massimo annuo del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale della rispettiva Azienda ed Ente, fissando una soglia minima di sedute non inferiore a 24 annuali;
Per quanto sopra richiamato,
Decreta:
L'articolo 1 del D.A. n. 964 del 07/04/2010, è sostituito dal seguente: "il compenso per i componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione è determinato in funzione del limite massimo annuo del 10% degli emolumenti spettanti al Direttore Generale della rispettiva Azienda ed Ente, al lordo degli oneri fiscali, ed è fissata una soglia minima di sedute da effettuare non inferiore a 24 annuali, oltre al riconoscimento del rimborso delle spese, se ed in quanto dovute, in conformità delle vigenti disposizione di legge.
Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso alle Aziende ed Enti del SSR, al Cefpas ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
Palermo, 12 giugno 2024.
VOLO