
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 8 marzo 2010, n. 1
G.U.R.S. 26 marzo 2010, n. 14
In relazione all'entrata in vigore dell'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 (Norme sul deposito di carburanti agricoli), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 14 agosto 2009, n. 38, parte I, supplemento ordinario, si ritiene opportuno chiarire le refluenze nel vigente quadro normativo di settore.
Con detta norma di recepimento del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni,
viene adeguata la normativa regionale alla norma nazionale del settore agricolo.
Pertanto, i depositi di prodotti petroliferi utilizzati per le attività delle aziende agricole e agromeccaniche ubicati all'interno delle stesse, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, sino alla capacità di 25 mc., non necessitano di autorizzazione amministrativa.
Inoltre, i contenitori-distributori mobili per carburanti di categoria C destinati al rifornimento di macchine e di automezzi utilizzati all'interno delle attività prima indicate non necessitano dell'autorizzazione prevista all'art. 19, ultimo comma, del decreto n. 45 del 12 giugno 2003, come sostituito con decreto n. 695 del 4 maggio 2007 (Modifica del decreto n. 45/2003).
Le attività prima indicate rimangono soggette, in ogni caso, alle norme vigenti in materia di sicurezza, fiscale, urbanistica ed ambientale.
Il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive: Vernuccio