Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

COMMISSARIO AD ACTA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2009

DECRETO 4 febbraio 2010, n. 5

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 15 febbraio 2010, n. 14

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/7/2009 concernente la nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale Commissario ad. Acta per il risanamento del Servizio Sanitario Regionale a norma dell'art. 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Realizzazione degli interventi in materia di accreditamento istituzionale - Modifiche ed integrazioni al decreto del Commissario ad Acta n. 21 del 30.12.2009.

PREMESSO

- che l'accreditamento istituzionale ha come obiettivo la regolazione dell'ingresso nel mercato sanitario dei soggetti che intendono erogare prestazioni per conto del S.S.N. attraverso un processo permanente di promozione e miglioramento della qualità dei servizi sanitari e socio sanitari, ed disciplinato dagli artt. da 8 bis ad 8 quinquies e dall'art. 8 octies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

- che in applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi precedentemente citate, la Regione Campania con la DGRC n. 3958/2001 e s.m.i., ha disciplinato le procedure per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, ai sensi 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., stabilendo i requisiti minimi, generali e specifici che queste devono possedere per il rilascio dell' autorizzazione;

che successivamente, con il Regolamento n. 3 del 31.7.2006, pubblicato sul BURC n. 41 del 5 settembre 2006, ha definito i requisiti ulteriori, e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della Legge Regionale n. 28 del 24.12.2003, che ha incaricato la Giunta a provvedere con priorità per tale settore;

- che con Delibera n. 608 del 11.04.2008 la Giunta Regionale ha adottato, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., l'atto programmatico di ricognizione del fabbisogno relativo alle strutture di dialisi e di riabilitazione ambulatoriale, previa preventiva approvazione da parte dei competenti Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze con nota Campania DGPROG - 19/02/2008 - 0000100 - P;

- che il Consiglio Regionale della Campania ha completato la disciplina dell'accreditamento istituzionale approvando il Regolamento n. 1 del 22.06.2007, pubblicato sul BURC n. 38 del 4.7.2007, recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale;

- che il citato provvedimento, in attuazione dell'art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., contiene la normativa per le altre tipologie di strutture sanitarie o sociosanitarie, e specificamente:

a) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale;

b) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo e/o diurno;

c) strutture sanitarie e/o sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e/o semi residenziale;

- che, infine, il Legislatore Regionale con l'art. 8 della L.R. n. 16 del 28.11.2008, recante "misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale per il rientro dal disavanzo", ha disposto la delega alle Aziende Sanitarie Locali delle competenze in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie indicando le linee prioritarie di azione;

CONSIDERATO

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 24/7/2009 e stato nominato il Commissario ad Acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, con l'incarico di dare attuazione al Piano di Rientro dai Disavanzi attraverso la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi espressamente individuati dal Governo tra cui quelli relativi alle procedure di accreditamento istituzionale;

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15.10.2009 e stato nominato il sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Campania con il compito di affiancare commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009;

- che, in particolare, la predetta Delibera ha stabilito al punto n. 2 di procedere al: "riassetto della rete ospedaliera e territoriale, con adeguati interventi per la dismissione/riconversione/riorganizzazione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia; analisi del fabbisogno e verifica dell'appropriatezza: conseguente revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate; conseguente modifica del vigente piano ospedaliero regionale in coerenza con il Piano di Rientro";

- che, inoltre, al punto n. 18, lett. c) ha previsto "di incaricare il Commissario di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in torso per la realizzazione o I 'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private fino all'avvenuta adozione del Piano di Riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale...";

- che l'Avvocatura Regionale e intervenuta in argomento con nota prot. PP-0225-19-01/2009; pertanto, in conformità a quanto evidenziato dal medesimo organo consultivo interno che la ratio sottesa alla previsione in esame ê, di certo, quella di condizionare il rilascio di eventuali nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private alla previa adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale;

- che, invece, per quanto attiene il titolo autorizzativo prescritto "al fine dello svolgimento delle prestazioni sanitarie" la ratio sottesa alla previsione ministeriale di cui al punto n. 18 lett. c) vada ricercata anche in combinato disposto con quanto stabilito ai punti nn. 8), 10) ed 11) primo comma del medesimo provvedimento, di guisa che il puntuale svolgimento dei prescritti adempimenti risulta elemento condizionante per l'esatta applicazione dell'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 229/99 e, dunque, per la corretta verifica di compatibilità delle strutture secondo le procedure disciplinate dal Legislatore Nazionale in sinergia con la normativa regionale vigente in materia;

Ritenuto necessario ed indifferibile procedere alla realizzazione degli interventi indicati dal Governo per garantire la piena ed efficace attuazione del vigente Piano di Rientro dai Disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Campano, cosi come disposto nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2009 di nomina del Commissario ad Acta;

per l'effetto, di dare esecuzione a quanto previsto al punto n. 18, lettera c) della predetta Delibera sospendendo presso le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti le procedure per l'accreditamento e per l'autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private fino alle determinazioni che saranno assunte in conseguenza dell' adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale in corso di predisposizione anche attraverso il supporto tecnico messo in campo dall'Agenas;

Attesa, tuttavia l'assenza di accreditamento provvisorio per la quasi totalità. dei Centri privati di dialisi i quali a causa della mancanza di un precedente rapporto convenzionale con il S.S.N. continuano ad erogare dette prestazioni in regime di assistenza indiretta;

l'essenzialità delle prestazioni dialitiche e la necessità di garantire la continuità terapeutica nei confronti dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica, nel rispetto degli standards qualitativi previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO

- che il regime di assistenza indiretta determina maggiori aggravi di spesa in termini di equilibrio economico finanziario;

- che il recupero dell'appropriatezza dell'offerta si palesa come presupposto indispensabile per consentire il rientro dal disavanzo;

- che, pertanto, ragioni di prevalente interesse pubblico determinano per le attività di emodialisi -stante l'atto programmatico di ricognizione del fabbisogno preventivamente approvato da parte dei competenti Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze - la necessità di ricondurre in regime di accreditamento istituzionale l'erogazione di dette prestazioni esclusivamente in regime ambulatoriale provvedendo al completamento delle relative procedure;

DECRETA

Art. 0

Articolo Unico

- di sospendere, in esecuzione di quanto previsto al punto 18, lettera c) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 24 Luglio 2009, presso le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, le procedure per l'accreditamento istituzionale e per l'autorizzazione alla realizzazione di tutte le strutture sanitarie private fino alle determinazioni che saranno assunte in conseguenza dell'adozione del Piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale;

- di procedere, altresì, alla definizione dell'accreditamento istituzionale per le prestazioni di attività di emodialisi esclusivamente in regime ambulatoriale.

Il Commissario ad Acta

ANTONIO BASSOLINO

L'Assessore alla Sanità

M. L. SANTAGELO

Il Sub Commissario

GIUSEPPE ZUCCATELLI

Il Coordinatore dell'Area n. 19

A. D'ASCOLI

Il Coordinatore dell'Area 20

M. VASCO

Il Dirigente del Servizio Accreditamento Istituzionale

M. MESSINA