
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 20 settembre 2011
G.U.R.S. 7 ottobre 2011, n. 42
Modifiche al decreto 7 luglio 2010, concernente determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI ED IL LAVORO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria ed in particolare gli artt. 8-bis, 8ter e 8-quater introdotti dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;
Visto il decreto 13 ottobre 1997 "Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa" allegato 2;
Visto il D.P. 25 ottobre 1999 "Approvazione degli standard strutturali e funzionali delle residenze sanitarie assistenziali per soggetti anziani non autosufficienti e disabili e istituzione dell'albo degli enti pubblici e privati che intendono concorrere all'attività socio-sanitaria erogata presso le residenze sanitarie assistenziali", allegato 1;
Visto il decreto 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" art. 15;
Visto il decreto 17 aprile 2003, n. 463, di integrazione e modifica del decreto n. 890/02;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto 7 luglio 2010, n. 1776 "Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso";
Visto il decreto n. 39 del 19 gennaio 2011 nel quale "gli enti o associazioni che intendono concorrere alla gestione di servizi per l'assistenza a soggetti dipendenti da sostanze d'abuso, non precedentemente iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84, possono essere autorizzati al funzionamento da parte delle competenti aziende sanitarie provinciali e possono avanzare richiesta di accreditamento istituzionale secondo quanto già previsto dal decreto n. 1776/10;
Tenuto conto delle segnalazioni pervenute dal "Coordinamento enti ausiliari della Regione Siciliana (C.E.A.R.S.)" con le quali si evidenzia l'esigenza di prevedere una flessibilità del 20% per quanto riguarda i requisiti strutturali delle strutture già esistenti e operative alla data dell'emanazione del decreto n. 1776/10, così come in analogia a quanto contenuto nei decreti 13 ottobre 1997 e 17 giugno 2002, e nel D.P. 25 ottobre 1999 sopradescritti;
Ritenuto di dovere modificare il decreto n. 1776/10 nella parte riguardante la tipologia di "servizio pedagogico riabilitativo" in quanto è venuta meno la necessaria distinzione tra "servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo" e "servizio residenziale pedagogico riabilitativo" con relative differenze in ordine sia al personale dedicato che al relativo monte ore lavorativo;
Vista la nota del 13 aprile 2011 del presidente del "Coordinamento enti ausiliari della Regione Siciliana (C.E.A.R.S.)" nella quale si chiede una proroga dei termini fissati dal decreto n. 1776/10 per l'adeguamento ai requisiti strutturali ai fini dell'accreditamento istituzionale;
Viste le risultanze della riunione tecnica, tenutasi in data 8 aprile 2011, tra funzionari del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e funzionari del dipartimento regionale pianificazione strategica;
Decreta:
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
Per i motivi in premessa indicati costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, è consentita, esclusivamente nel caso di ristrutturazioni di strutture preesistenti ed operative, una flessibilità entro il 20% in eccesso o in difetto dei requisiti strutturali di riferimento.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
Sarà cura dei responsabili delle UU.OO. per l'accreditamento delle aziende sanitarie provinciali nel corso della verifica ispettiva finalizzata al possesso dei requisiti per l'accreditamento, individuare ove presenti le fattispecie di cui all'art. 1.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
I requisiti inerenti il "servizio residenziale pedagogico riabilitativo" ed il "servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo" che le strutture richiedenti dovranno adotta-re sono individuati nell'allegato tecnico che risulta parte integrante del presente decreto.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
I termini fissati per l'adeguamento ai requisiti strutturali ai fini dell'accreditamento istituzionale degli enti ausiliari, già iscritti all'albo regionale degli enti ausiliari di cui alla legge regionale n. 64/84, per l'assistenza a persone dipendenti da sostanze d'abuso ai sensi del decreto interassessoriale n. 1776/10, sono fissati alla data del 31 dicembre 2012.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
Il presente decreto sarà pubblicato in forma integrale nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 20 settembre 2011.
RUSSO
PIRAINO
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.A. Salute 3 giugno 2025, n. 631, il presente decreto cessa di avere efficacia, limitatamente alle parti inerenti i requisiti delle strutture residenziali oggetto del predetto D.A. n. 631/2025.
Allegato tecnico
Requisiti inerenti il "Servizio residenziale pedagogico riabilitativo" ed il "Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo" Al fine di dare un riferimento normativo chiaro le strutture richiedenti l'accreditamento dei servizi pedagogico riabilitativi dovranno ottemperare a quanto definito al punto 1 ed al punto 2 in ordine alle differenti tipologie assistenziali offerte.
1) Servizio semiresidenziale pedagogico riabilitativo:
Caratteristiche:
- Inserimento dell'utente previa valutazione diagnostica multi-disciplinare;
- Durata del programma non superiore a 30 mesi;
- Apertura delle attività per cinque giorni la settimana;
- Svolgimento di attività e presenza del personale per 8 ore giornaliere;
Prestazioni:
- Assistenza medica di base, accertamento o in mancanza iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale;
- Igiene cura personale;
- Pasti;
- Attività espressive e formative;
- Attività occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;
- Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;
- Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali, e con il Centro servizio sociale adulti (C.S.S.A.) del Ministero della giustizia;
Personale (monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di n.15 posti):
- Medico due ore/settimanali;
- N. 1 operatore qualificato a tempo pieno, responsabile di sede;
- N. 2 operatori generici a tempo pieno;
- Istruttore di laboratori ergo terapici per n. 29 ore;
- Impiegato amministrativo per n.10 ore;
- In aggiunta all'operatore qualificato responsabile di sede deve essere prevista la presenza di uno psicologo per n. 4 ore/settimanali;
2) Servizio residenziale pedagogico riabilitativo:
Caratteristiche:
- Inserimento dell'utente previa valutazione diagnostica multidisciplinare;
- Durata del programma non superiore a 30 mesi;
- Apertura delle attività per sette giorni la settimana;
- Presenza continuativa di personale per 24 ore su 24;
Prestazioni:
- Assistenza medica di base, accertamento o in mancanza iscrizione per ogni utente negli elenchi dei medici di medicina generale;
- Igiene cura personale;
- Pasti;
- Assistenza alberghiera;
- Attività espressive e formative;
- Attività occupazionali in correlazione ai trattamenti individuali;
- Orientamento e supporto alle famiglie degli utenti;
- Collegamento programmatico con la rete dei servizi sanitari e sociali, e con il Centro servizio sociale adulti (C.S.S.A.) del Ministero della giustizia;
Personale (monte ore settimanale con riferimento ad una struttura con capacità ricettiva di n. 15 posti):
- Medico due ore/settimanali;
- N. 1 operatore qualificato a tempo pieno, responsabile di sede;
- N. 3 operatori generici a tempo pieno;
- Istruttore di laboratori ergo terapici a tempo pieno;
- Impiegato amministrativo per n. 10 ore;
- Il Servizio pedagogico riabilitativo in regime residenziale deve avvalersi di uno psicologo per n. 8 ore/settimanali, laddove l'operatore qualificato non rivesta tale qualifica. Il predetto Servizio sia in regime residenziale che in regime semiresidenziale deve avvalersi della supervisione di un professionista esterno, iscritto nell'elenco degli psicoterapeuti, preferibilmente con esperienza nel settore per n. 2 ore con cadenza quindicinale.