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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 2015/1986 a decorrere dal 18 aprile 2016.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 842/2011 DELLA COMMISSIONE, 19 agosto 2011

G.U.U.E. 27 agosto 2011, n. L 222

Regolamento che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento (CE) n. 1564/2005. (Testo rilevante ai fini del SEE)

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 2015/1986 a decorrere dal 18 aprile 2016.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 16 settembre 2011

Applicabile dal: 16 settembre 2011

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N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 2015/1986 a decorrere dal 18 aprile 2016.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (1), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (2), in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (3), in particolare l'articolo 44, paragrafo 1, e l'articolo 63, paragrafo 1,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (4), in particolare gli articoli 36, paragrafo 1, 58, paragrafo 2, 64, paragrafo 2 e 70, paragrafo 1,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (5), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 64,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quando segue:

1) Le direttive 89/665/CEE e 2004/18/CE stabiliscono che le forniture, i lavori e i servizi pubblici devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

2) Le direttive 92/13/CEE e 2004/17/CE stabiliscono che gli appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni devono essere pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di queste pubblicazioni comprendano le informazioni stabilite in tali direttive.

3) A norma della direttiva 2009/81/CE alcuni appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore della difesa e della sicurezza sono pubblicizzati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Occorre che gli avvisi di questa pubblicazione comprendano le informazioni stabilite in tale direttiva.

4) Il regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione, del 7 settembre 2005, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (6), stabilisce i modelli di formulari di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.

5) Al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva 2009/81/CE e di garantire la piena efficacia delle direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE, 2004/17/CE e 2004/18/CE, occorre adattare ed integrare i formulari allegati al regolamento (CE) n. 1564/2005. Occorre inoltre aggiornare alcuni elementi dei modelli di formulari per tenere conto del progresso tecnico. Dati il numero e la portata degli adeguamenti necessari, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1564/2005,

6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 395 del 30.12.1989.

(2)

GU L 76 del 23.3.1992.

(3)

GU L 134 del 30.4.2004.

(4)

GU L 134 del 30.4.2004.

(5)

GU L 216 del 20.8.2009.

(6)

GU L 257 dell'1.10.2005.

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Art. 1

Gli enti aggiudicatori utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati da IV a IX, e agli allegati XII e XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli da 41 a 44 e 63 della direttiva 2004/17/CE.

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Art. 2

Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano i modelli di formulari di cui agli allegati I, II, III e da VII a XIII del presente regolamento, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dei bandi e degli avvisi di cui agli articoli 35, 36, 58, 64, 69 e 70 della direttiva 2004/18/CE.

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Art. 3

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dell'avviso di cui all'articolo 3 bis delle direttive 86/665/CEE e 92/13/CEE, il modello di formulario di cui all'allegato XIV del presente regolamento.

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Art. 4

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli avvisi di cui agli articoli 30, 32, 52 e 64 della direttiva 2009/81/CE, i modelli di formulari di cui agli allegati da XV a XVIII del presente regolamento.

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Art. 5

Il regolamento (CE) n. 1564/2005 è abrogato.

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Art. 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

N.d.R.: Il presente regolamento è stato ABROGATO dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 2015/1986 a decorrere dal 18 aprile 2016.