
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 agosto 2011, n. 158
G.U.R.I. 27 settembre 2011, n. 225
Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;
Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poichè non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;
b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;
c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2011
Il Ministro: FAZIO
Visto, il Guardasigilli: PALMA
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338
ALLEGATO I
(art.1 comma 1)
SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI
FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI [1]
Nome |
Propano Butano Acetato di etile Etanolo Anidride carbonica Acetone [2] Protossido d'azoto |
[1] Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana. [2] L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato. |
Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO
Nome |
Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) |
Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |
Esano [1] |
Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao |
1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
. |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate |
10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate |
. |
. |
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale |
Preparazione di germi di cereali sgrassati |
5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati |
|
Acetato di metile |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
. |
Produzione di zucchero da melasse |
1 mg/kg nello zucchero |
Etilmetilchetone [2] |
Frazionamento di grassi e oli |
5 kg/mg nel grasso o olio |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè |
20 mg/kg nel caffè o nel tè |
|
Diclorometano |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè |
2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
Metanolo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Propan-2-olo |
Per tutti gli impieghi |
10 mg/kg |
Etere dimetilico |
Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate |
0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato |
[1] Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64°C e 70°C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato. [2] La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato. |
Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE
Nome |
Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
Etere dietile |
2 mg/kg |
Esano (*) |
1 mg/kg |
Cicloesano |
1 mg/kg |
Acetato di metile |
1 mg/kg |
Butan-1-olo |
1 mg/kg |
Butan-2-olo |
1 mg/kg |
Etilmetilchetone (*) |
1 mg/kg |
Diclorometano |
0,02 mg/kg |
Propan-1-olo |
1 mg/kg |
1,1,1,2-tetrafluoroetano |
0,02 mg/kg |
Metanolo |
1,5 mg/kg |
Propan-2-olo |
1 mg/kg |
(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato. |