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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 agosto 2011, n. 158

G.U.R.I. 27 settembre 2011, n. 225

Regolamento recante recepimento della direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione, impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2010/59/UE della Commissione del 26 agosto 2010 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Vista la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557, recante recepimento della direttiva 92/115/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243, recante recepimento della direttiva 94/52/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1998, recante recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1998;

Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa all'elaborazione di un elenco unico dei solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Ritenuto di non dover acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, poichè non si introducono nuovi criteri specifici di purezza dei solventi, nel rispetto della disciplina fissata a livello comunitario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 14 luglio 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e successive modificazioni, è sostituito dall'allegato I al presente decreto, che ne forma parte integrante.

Art. 2

1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:

a) decreto ministeriale 8 luglio 1994, n. 557;

b) decreto ministeriale 14 marzo 1996, n. 243;

c) decreto ministeriale 15 ottobre 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Visto, il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 338

ALLEGATO I

(art.1 comma 1)

SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI

Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI

FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI [1]

Nome

Propano

Butano

Acetato di etile

Etanolo

Anidride carbonica

Acetone [2]

Protossido d'azoto

[1] Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.

[2] L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.

Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO

Nome

Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione)

Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente

Esano [1]

Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao

1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao

.

Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate

10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate

.

.

30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale

 

Preparazione di germi di cereali sgrassati

5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati

Acetato di metile

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

.

Produzione di zucchero da melasse

1 mg/kg nello zucchero

Etilmetilchetone [2]

Frazionamento di grassi e oli

5 kg/mg nel grasso o olio

 

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

20 mg/kg nel caffè o nel tè

Diclorometano

Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè

2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè

Metanolo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Propan-2-olo

Per tutti gli impieghi

10 mg/kg

Etere dimetilico

Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate

0,009 mg/kg nel prodotto proteico sgrassato

[1] Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64°C e 70°C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

[2] La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.

Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE

Nome

Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali

Etere dietile

2 mg/kg

Esano (*)

1 mg/kg

Cicloesano

1 mg/kg

Acetato di metile

1 mg/kg

Butan-1-olo

1 mg/kg

Butan-2-olo

1 mg/kg

Etilmetilchetone (*)

1 mg/kg

Diclorometano

0,02 mg/kg

Propan-1-olo

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetano

0,02 mg/kg

Metanolo

1,5 mg/kg

Propan-2-olo

1 mg/kg

(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.