
DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 1993, n. 64
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 27 G.U.R.I. 18 marzo 1993, n. 64
Attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. (1)
TESTO COORDINATO (al D.M. Salute 18 settembre 2024 e con annotazioni alla data 30 dicembre 1999)
In attuazione della delega contenuta nella Legge 25 giugno 1999, n. 205, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lvo 30 dicembre 1999, n. 507, le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 49 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina i solventi di estrazione impiegati o destinati ad essere impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti.
2. Il presente decreto non si applica ai solventi di estrazione impiegati per la produzione di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi, a meno che tali additivi alimentari, vitamine e altri additivi nutritivi figurino nell'allegato 1, parti II e III.
3. L'uso di additivi alimentari, di vitamine e di altri additivi nutritivi non deve comportare nei prodotti alimentari residui di solventi di estrazione in quantità pericolose per la salute umana.
Definizioni
1. Per solvente si intende qualsiasi sostanza idonea a dissolvere un prodotto alimentare o un qualsiasi componente di un prodotto alimentare, ivi compresi gli agenti contaminanti presenti nel prodotto alimentare.
2. Per solvente di estrazione si intende un solvente impiegato nel corso di un procedimento di estrazione durante la fase di lavorazione delle materie prime o dei prodotti alimentari, dei componenti o degli ingredienti dei prodotti alimentari medesimi il quale, anche se è rimosso, può comportare la presenza, non intenzionale ma inevitabile tecnicamente, di residui o di derivati nel prodotto alimentare o nell'ingrediente.
Solventi di estrazione
1. Possono essere impiegati, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti, le sostanze indicate all'allegato 1, alle condizioni precisate nell'allegato stesso.
2. Possono essere impiegati, altresì, quali solventi di estrazione nella fabbricazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti, l'acqua, con eventuale aggiunta di sostanze che ne modificano l'acidità o l'alcalinità, e le altre sostanze alimentari che posseggono proprietà solventi.
Requisiti generali di purezza
1. I solventi di estrazione non devono contenere:
a) elementi o sostanze in quantità tossicologicamente pericolose per la salute umana;
b) piombo ed arsenico in quantità superiore ad 1 mg/kg.
Etichettatura
1. I solventi di estrazione devono riportare sull'imballaggio, sul recipiente o in etichetta, le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita indicata conformemente all'allegato 1;
b) una menzione chiara che indichi l'idoneità della sostanza ad essere impiegata per l'estrazione dei prodotti alimentari o dei loro ingredienti;
c) una menzione che consenta di identificare il lotto;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore del prodotto stabilito all'interno delle Comunità europee;
e) la quantità espressa in unità di volume;
f) le condizioni particolari di conservazione o di impiego, qualora necessarie.
2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi al lotto, che devono accompagnare o precedere la spedizione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di metrologia e in materia di classificazione, di condizionamento e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
4. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; dette indicazioni possono essere fornite in più lingue.
5. Le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Solventi destinati ad altri Paesi
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai solventi destinati agli altri Paesi nonchè a quelli utilizzati nella produzione di alimenti destinati ad altri Paesi.
2. L'utilizzazione dei solventi di cui al comma 1 è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio.
3. E' altresì subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente per territorio la produzione di alimenti, mediante l'impiego di solventi di estrazione di cui al comma 1, destinati agli altri Paesi.
Decretazione
1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto.
2. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina, nei limiti delle disposizioni comunitarie, i criteri specifici di purezza dei solventi, secondo le procedure di cui al comma 1.
Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
Sanzioni
1. I contravventori alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 3; 3, comma 1; 4 e 7, comma 2; sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.
2. I contravventori alle disposizioni dell'art. 5 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire nove milioni.
3. I contravventori alle disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Norme transitorie
1. I prodotti alimentari fabbricati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente alle precedenti disposizioni, possono essere commercializzati per un periodo di 24 mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1993 SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE LORENZO, Ministro della sanità
FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
COLOMBO, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
ALLEGATO 1
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sanità 8 luglio 1994, n. 557, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sanità 14 marzo 1996, n. 243, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Sanità 15 ottobre 1998, sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 4 agosto 2011, n. 158, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 31 ottobre 2018 e integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 18 settembre 2024)
SOLVENTI DI ESTRAZIONE IMPIEGATI NEL TRATTAMENTO DI MATERIE PRIME, PRODOTTI ALIMENTARI O COMPONENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI O LORO INGREDIENTI
Parte I - SOLVENTI DA UTILIZZARE, RISPETTANDO LE CORRETTE PRASSI DI FABBRICAZIONE, PER TUTTI GLI USI (1)
Nome |
Propano Butano Acetato di etile Etanolo Anidride carbonica Acetone (2) Protossido d'azoto |
_________________
(1) Si ritiene che l'impiego di un solvente di estrazione avviene nel rispetto delle corrette prassi di fabbricazione quando il suo uso comporta soltanto la presenza di residui o di derivati ed in quantità tecnicamente inevitabile e tale da non presentare rischi per la salute umana.
(2) L'impiego di acetone nella raffinazione dell'olio di sansa di oliva è vietato.
Parte II - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E LORO CONDIZIONI DI IMPIEGO
Nome | Condizioni di impiego (descrizione sommaria dell'estrazione) | Limiti massimi di residuo nel prodotto alimentare o nel suo ingrediente |
Esano (1) | Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao | 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate | 10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate | |
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale | ||
Preparazione di germi di cereali sgrassati | 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati | |
2-metilossolano | Produzione o frazionamento di grassi e oli e produzione di burro di cacao | 1 mg/kg nel grasso o olio o nel burro di cacao |
Preparazione di prodotti a base di proteine sgrassate e di farine sgrassate | 10 mg/kg nei prodotti alimentari contenenti il prodotto a base di proteine sgrassate e le farine sgrassate | |
30 mg/kg nei prodotti sgrassati di soia venduti al consumatore finale | ||
Preparazione di germi di cereali sgrassati | 5 mg/kg nei germi di cereali sgrassati | |
Acetato di metile | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè |
Produzione di zucchero da melasse | 1 mg/kg nello zucchero | |
Etilmetilchetone (2) | Frazionamento di grassi e oli | 5 kg/mg nel grasso o olio |
Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè | 20 mg/kg nel caffè o nel tè | |
Diclorometano | Decaffeinizzazione o eliminazione delle sostanze irritanti e amare dal caffè e dal tè | 2 mg/kg nel caffè torrefatto e 5 mg/kg nel tè |
Metanolo | Per tutti gli impieghi | 10 mg/kg |
Propan-2-olo | Per tutti gli impieghi | 10 mg/kg |
Etere dimetilico | Preparazione di prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina (*) Preparazione di collagene (**) e derivati del collagene, tranne la gelatina | 0,009 mg/kg nei prodotti a base di proteine animali sgrassate, compresa la gelatina 3 mg/kg nel collagene e nei derivati del collagene, tranne la gelatina |
_________________
(1) Esano: prodotto commerciale consistente essenzialmente di idrocarburi aciclici saturi, contenenti sei atomi di carbonio, che distilla fra 64 °C e 70 °C. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(2) La presenza di n-esano in questo solvente non deve superare 50 mg/kg. L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
(*) Per «gelatina» si intende la proteina naturale e solubile, gelificata o non, ottenuta per idrolisi parziale del collagene prodotto a partire da ossa, pelli, tendini e nervi di animali, conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
(**) Per «collagene» si intende il prodotto a base di proteine ottenuto da ossa, pelli e tendini, fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004.
Parte III - SOLVENTI DI ESTRAZIONE E CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE
Nome | Quantità massime di residui nel prodotto alimentare dovuti all'impiego di solventi di estrazione nella preparazione degli aromatizzanti a base di aromi naturali |
Etere dietile | 2 mg/kg |
Esano (*) | 1 mg/kg |
2-metilossolano | 1 mg/kg |
Cicloesano | 1 mg/kg |
Acetato di metile | 1 mg/kg |
Butan-1-olo | 1 mg/kg |
Butan-2-olo | 1 mg/kg |
Etilmetilchetone (*) | 1 mg/kg |
Diclorometano | 0,02 mg/kg |
Propan-1-olo | 1 mg/kg |
1,1,1,2-tetrafluoroetano | 0,02 mg/kg |
Metanolo | 1,5 mg/kg |
Propan-2-olo | 1 mg/kg |
_________________
(*) L'impiego combinato dell'esano e dell'etilmetilchetone è vietato.
PARTE IV - CRITERI SPECIFICI DI PUREZZA PER I SOLVENTI DI ESTRAZIONE
2-metilossolano | |
Numero | CAS 96 - 47 - 9 |
Tenore | Non meno del 99,9% espresso sul secco |
Purezza | |
Furano | Non più di 50 mg/kg (espresso sul secco) |
2-metilfurano | Non più di 500 mg/kg (espresso sul secco) |
Etanolo | Non più di 450 mg/kg (espresso sul secco) |
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