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N.d.R. Per l'ABROGAZIONE del presente decreto si rimanda all'art. 10, comma 1, del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 27 luglio 2015.

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 19 luglio 2011

G.U.R.S. 2 settembre 2011, n. 37

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.

N.d.R. Per l'ABROGAZIONE del presente decreto si rimanda all'art. 10, comma 1, del D.A. Turismo Sport e Spettacolo 27 luglio 2015.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9. aprile 1956, n. 510;

Vista la legge regionale n. 46/67;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 n. 70;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 174 art, 2 lettera b) che prevede la istituzione dell'albo delle associazioni pro-loco;

Visto il D.P.R. 27 agosto 1960, n. 1044 che demanda agli enti provinciali per il turismo la proposta per la iscrizione delle associazioni pro-loco all'albo precitato, secondo la disciplina e le modalità stabilite con apposito decreto;

Visto il decreto n. 573 del 21 aprile 1965, con il quale è stato istituito l'albo regionale delle associazioni pro-loco presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

Visto il decreto 16 settembre 1965 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 2 del decreto n. 573 del 21 aprile 1965.

Visto il D.P.Reg. del 19 settembre 1986 art. 1 con il quale gli enti provinciali per il turismo sono stati trasformati in aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Vista la legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, con la quale sono state soppresse le aziende autonome di soggiorno e turismo e le aziende autonome per l'incremento turistico e le competenze di queste sono state trasferite rispettivamente ai servizi turistici regionali ed alle province regionali;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto n. 29 del 26 maggio 2011;

Vista la nota n. 3660 del 16 giugno 2011 con la quale sono stati convocati, in data 21 giugno 2011, i rappresentanti dell'U.N.P.L.I.;

Vista la nota n. 3661 del 16 giugno 2011 con la quale sono stati convocati, in data 21 giugno 2011, i rappresentanti dell'U.R.P.S;

Considerato che alla data prefissata si sono presentati solo i rappresentanti dell'U.N.P.L.I.;

Considerato l'esito della riunione avvenuta nella data prefissata con i rappresentanti dell'U.N.P.L.I.;

Valutata l'importanza di rafforzare azioni di sistema mirate ad integrare le progettualità e le iniziative dei diversi attori operanti sul territorio;

Ravvisata la necessità, in relazione alle intervenute modifiche legislative, di dover provvedere alla rivisitazione della disciplina e delle modalità di iscrizione all'albo delle pro-loco;

Decreta:

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Art. 1

Il presente provvedimento sostituisce il decreto n. 29 del 26 maggio 2011.

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Art. 2

Per le finalità citate in premessa, è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo l'albo regionale delle associazioni pro-loco.

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Art. 3

Per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco devono concorrere le seguenti condizioni:

1) che non sia già presente nella stessa località o ambito comunale altra associazione già iscritta all'albo regionale delle pro loco; qualora nel comune esistano frazioni geograficamente disgiunte e fortemente caratterizzate sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni turistiche pro-loco nello stesso comune;

2) che la località nella quale è stata istituita l'associazione pro-loco possegga attrattive paesistiche, ambientali, storiche, archeologiche, folcloristiche, enogastronomiche atte a consentirne la valorizzazione turistica e disponga altresì di esercizi pubblici quantitativamente e qualitativamente adeguati alle esigenze del movimento turistico interessante la località stessa;

3) che l'associazione pro-loco adotti lo statuto tipo allegato al presente decreto.

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Art. 4

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco l'associazione presenterà all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale ed alla provincia regionale competenti per territorio:

a) domanda corredata di copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, debitamente registrati all'Agenzia delle entrate;

b) dichiarazione sulla vigente composizione degli organi previsti dallo statuto stesso;

c) bilancio di previsione;

d) relazione programmatica sulle attività e sui relativi progetti di sviluppo coerenti con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e con la pianificazione e/o progettualità dei distretti turistici competenti per territorio.

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Art. 5

La provincia regionale, nel termine di giorni 15 dalla ricezione della documentazione, esprime il proprio parere sulla domanda di iscrizione trasmettendone gli esiti all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale.

Decorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

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Art. 6

Sulla scorta del parere reso dalla provincia regionale competente per territorio, il servizio turistico regionale propone, all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco.

Qualora la proposta del servizio turistico regionale sia difforme dal parere della provincia regionale, la stessa deve essere debitamente motivata.

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Art. 7

Nel caso in cui pervengano più istanze di iscrizione all'albo regionale delle pro-loco provenienti dalla stessa località o ambito comunale, il servizio turistico regionale competente per territorio provvederà ad una valutazione comparativa che tenga conto dei seguenti elementi:

1) coinvolgimento di un idoneo numero di soci;

2) adeguatezza delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività statutarie;

3) appropriata programmazione delle attività.

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Art. 8

A completamento della fase istruttoria, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo Spettacolo con proprio decreto dispone l'iscrizione dell'associazione all'albo delle pro-loco.

Eventuale provvedimento di diniego dovrà essere comunicato all'associazione richiedente nei modi e nei termini di legge.

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Art. 9

I servizi turistici regionali svolgono attività di controllo sulle associazioni iscritte all'albo e verificano annualmente la persistenza delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4 dandone comunicazione all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro il 30 novembre.

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Art. 10

Il decreto n. 573 del 21 aprile 1965 e successive modifiche del 16 settembre 1965 e del 18 novembre 2010 è revocato.

Le associazioni pro-loco, già iscritte all'albo regionale adottato con decreto n. 573 del 21 aprile 1965, saranno sottoposte a verifica da parte dei servizi turistici regionali competenti per territorio, per valutare il possesso o la permanenza dei requisiti vigenti per l'iscrizione.

A tal fine le associazioni pro-loco già iscritte all'albo regionale potranno integrare la documentazione al servizio turistico regionale competente per territorio, entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente decreto.

I risultati della verifica saranno comunicati all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo entro i successivi 90 giorni.

La suddetta verifica, in sede di prima applicazione, sostituisce il controllo annuale previsto dall' art. 9.

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Art. 11

Allo scopo di rafforzare azioni di sistema mirate ad integrare le progettualità e le iniziative dei diversi attori operanti sul territorio, le associazioni pro-loco iscritte all'albo, in raccordo con le organizzazioni delle pro-loco maggiormente rappresentative, stabiliscono forme di collaborazione con i servizi turistici regionali ed i distretti turistici competenti per territorio, anche mediante protocolli di intesa, per promuovere iniziative atte a tutelare e valorizzare i valori ambientali, artistici, folclorici e storico-culturali del territorio di pertinenza allo scopo di sviluppare l'ospitalità turistica e incentivare il turismo.

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Art. 12

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 10/2005, le associazioni pro-loco regolarmente iscritte all'albo regionale possono richiedere all'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo il nulla-osta per istituzione dell'Ufficio di informazioni e accoglienza ai turisti (I.A.T.).

Possono richiedere l'istituzione di uffici I.A.T. le associazioni pro-loco provviste di sede, con presenza di personale addetto, ubicata a piano terreno ed in zona facilmente raggiungibile, attrezzata con telefono, fax, computer con collegamento ad internet ed adeguato arredamento.

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Art. 13

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Palermo, 19 luglio 2011.

TRANCHIDA

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Allegato

STATUTO TIPO ASSOCIAZIONI TURISTICHE PRO-LOCO DELLA REGIONE SICILIANA

PRO LOCO DI...................................

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1.1 In data.............................., in..............................,Via.............................. presso.............................. registrato a.............................. il.............................. al N. .........) è costituita l'associazione pro-loco denominata.............................., con sede legale nel comune di.............................., Via.............................. n. ...........

1.2 L'associazione pro-loco.............................. è soggetta alla vigilanza dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per il tramite del servizio turistico regionale competente per territorio che, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. .............. del .............................., adotta la proposta finale di iscrizione nell'apposito albo;

1.3 L'associazione pro loco .............................., per le finalità previste dalle Leggi vigenti e per un raccordo fattivo sul territorio, aderisce .............................. Associazione di categoria con sede in .............................. via .............................. e si riserva di aderire a qualunque altra associazione di categoria per il raggiungimento degli scopi sociali.

1.4 L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, nell'ambito del comune di .............................., secondo le esigenze operative ed organizzative, su decisione del consiglio direttivo, senza che ciò comporti modifiche al presente Statuto.

Art. 2

Caratteristiche e competenza territoriale

2.1 La pro-loco è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2 Essa ha competenza nel comune di .............................. ed in particolare ..............................

2.3 La pro-loco può operare anche al di fuori del proprio comune in presenza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con altri comuni della Provincia di .............................. in cui non esista altra associazione pro-loco.

Art. 3

Finalità e oggetto

3.1 La pro-loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.

3.2 Tra le altre finalità quelle espressamente previste dall'art. 8 della legge Regione Sicilia del 15 settembre 2005, n. 10.

3.3 In particolare si propone: a) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;

b) la promozione per il miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;

d) l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;

e) la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;

f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate allo sviluppo di forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;

g) la collaborazione con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative che operano un raccordo con le Autorità Regionali e Provinciali;

h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Art. 4

Finanziamento e patrimonio

4.1 Il patrimonio della pro-loco è formato da:

a) le quote sociali, annualmente stabilite dall'assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 marzo di ogni anno;

b) contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) contributi dell'Unione europea;

g) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

h) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;

l) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

4.2 Gli avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti;

4.3 E', comunque, fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o eventuali proventi delle attività esercitate.

Art. 5

Soci

5.1 I soci della pro-loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari. Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua. Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione. Socio benemerito è il socio nominato tale dall'assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della pro-loco.

Socio onorario è chi per meriti particolari verso la pro-loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio di amministrazione.

5.2 I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che stranieri e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6

Diritti e doveri

6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale stabilita annualmente dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione ne, tanto meno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o a nessun altro titolo.

6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) di voto per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;

d) a ricevere la tessera della Pro Loco;

e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) a frequentare i locali della Pro Loco;

g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.3 I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di curarne l'immagine e di garantirne l'assetto economico.

Art. 7

Ammissione e perdita della qualifica di socio

7.1 La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e non nel comune di.............................., purché possano vantare indubbia moralità.

7.2 L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo previa la presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.3 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4 L'esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo quanto previsto dall'art. 7.1.

La qualità di socio si perde per morte; per accertata morosità, deliberata dall'Assemblea dei soci, se il socio non ha provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso, restando impregiudicato il diritto dell'Associazione a riscuotere le quote maturate; e per indegnità, decisa dall'Assemblea dei soci con deliberazione motivata; per dimissioni, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, in tal caso il recesso diventa operativo alla presentazione della comunicazione.

7.5 L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8

Organi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9

Assemblea dei Soci

9.1 L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

9.2 L'Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.

9.3 All'Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

9.4 Ogni associato può farsi portatore fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Nella elezione degli organi sociali si applicano le norme stabilite dallo Statuto vigente;

9.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.6 L'Assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi l'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

9.7 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto la voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

9.8 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

9.10 Spetta all'Assemblea deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione. Delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti, neanche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

9.11 Spetta, inoltre, all'Assemblea la elezione del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.

9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l'ora, e ne fissa l'ordine del giorno.

9.12 L'Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio direttivo.

9.13 La convocazione assembleare, da inviare ai soci, ai Revisori dei conti deve pervenire ai destinatari con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. Detto avviso deve essere inviato anche all'Organizzazione di categoria alla quale si è aderito che potranno far presenziare propri rappresentanti. L'avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

9.14 Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.

9.15 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.16 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti).

9.17 L'Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.18 L'Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti).

9.19 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.20 Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, con i relativi bilanci e le relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni al Servizio Turistico Regionale e all'Organizzazione di categoria alla quale si è aderito.

Art. 10

Consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dalla Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti.

10.4 Dopo la surroga l'Assemblea, entro trenta giorni, deve ratificare i nominativi dei Consiglieri subentrati o, in mancanza, eleggere nuovi Consiglieri.

10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.

10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato: a) al Servizio turistico regionale b) all'Organizzazione di categoria di riferimento alla quale si è aderito.

10.8 Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti (e ai Probiviri) almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (e-mail o SMS) o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongono di un box di posta elettronica. Nei casi di urgenza anche due giorni prima utilizzando anche il mezzo telefonico.

10.9 Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 marzo di ogni anno decade automaticamente dalla carica.

10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulta assente dalle sedute di Consiglio, per gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato dal primo dei non eletti.

10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio direttivo.

10.12 Spetta al Consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull'ammontare della quota sociale annua, deliberare sull'ammissione, sull'esclusione o decadenza dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea dei soci.

10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedente.

Art. 11

Presidente e vice Presidente

11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dal Consiglio stesso.

11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

11.4 Il Presidente ha, unitamente agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Segretario - Tesoriere

12.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo su indicazione del Presidente.

12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4 Il Segretario assume anche i servizi di tesoreria.

12.5 Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia Consigliere, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurali delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;

d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

e) redige la stesura dei bilanci;

f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal Consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

13.1 Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci.

13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio preventivo e consuntivo.

13.4 Il Presidente dei revisori (eletto in seno del medesimo consesso) o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 14

Presidente onorario

14.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

14.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio direttivo incarichi di raccordo o di rappresentanza verso altri enti.

Art. 15

Controllo e vigilanza

15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

15.3 La Pro Loco, in caso di particolari necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e/o amministrative.

15.5 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate, sostenute dai stessi membri del Consiglio e dai soci, per lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

15.6 La Pro Loco osserva le direttive dell'organizzazione di categoria di riferimento.

15.7 Entro trenta giorni dalla sua costituzione, deve provvedere ad inoltrare richiesta d'iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del servizio turistico regionale;

Il Consiglio direttivo può essere sciolto con provvedimento dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sentiti i pareri del servizio turistico regionale e dell'organizzazione di categoria di riferimento, per i seguenti motivi:

a) gravi irregolarità alle norme previste dal presente Statuto o nell'Amministrazione dell'Associazione;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

In caso di scioglimento, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, provvederà alla nomina di un commissario straordinario, al quale saranno attribuiti i poteri spettanti a norma di statuto al Presidente e al Consiglio di amministrazione.

Alla nuova costituzione del Consiglio dovrà procedersi entro il termine di mesi tre (3), prorogabile, per giustificati motivi, fino a mesi sei (6).

Art. 16

Disposizioni generali

16.1 Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e successivamente registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze competente per territorio, e trasmesse al servizio turistico regionale e alla Provincia regionale competente per territorio.

Art. 17

Scioglimento della Pro Loco

17.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.

17.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato all'organizzazione di categoria alla quale ha aderito, al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, nonché all'Assessorato regionale del turismo, della Regione Siciliana per il tramite del servizio turistico regionale.

17.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

17.4 In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18

Riferimenti legislativi

18.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto dal codice civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi, dalle leggi nazionali e della Regione Siciliana inerenti le associazioni Pro Loco.